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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 10 aprile 2024

Cassazione n. 15470/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6075/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 29 C/O [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 72, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 5433/2018depositata il 27/11/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 5433/2018, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla Regione Campania avverso la sentenza n. 1945/2014 con cui il Tribunale di Napoli - dichiarata la legittimità della revoca, disposta con decreto della [OSCURATO:PERSONA] n. 264/2010, di un finanziamento concesso dalla Regione alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - ha condannato la società alla restituzione della somma di € 420.000,00.

La stessa Corte ha rigettato, inoltre, in ragione della condanna del debitore principale, la domanda di condanna formulata dalla Regione per la medesima somma nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. (quest’ultima aveva prestato autonoma garanzia a prima richiesta per l’eventuale restituzione del finanziamento a seguito dell’inadempimento della [OSCURATO:PERSONA], giusta polizza fideiussoria n. 12 del 28.03.2008).

La Corte di Appello, per quanto ancora rileva, ha affermato che il motivo d’appello con cui la Regione Campania si doleva della mancata condanna della [OSCURATO:SOCIETA] doveva ritenersi inammissibile ex art. 345 c.p.c. per novità della domanda, in quanto la Regione, nel grado d’appello, aveva proposto una ricostruzione del contratto di garanzia del tutto diversa e nuova rispetto a quanto rappresentato in primo grado.

In particolare, la Corte di merito ha evidenziato che la Regione Campania aveva sostenuto, in primo grado, la natura autonoma della garanzia e aveva richiesto la condanna del garante e del garantito, ciascuno in riferimento alla propria obbligazione, mentre, nell’appello, aveva fondato le proprie ragioni sulla natura fideiussoria, chiedendo l’eventuale condanna in solido delle parti.

Pertanto, data la diversità ontologica tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia, più volte affermata dalla giurisprudenza di legittimità, vi era stato il radicale mutamento della pretesa avanzata dalla Regione.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Regione Campania, affidandolo ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e l’[OSCURATO:SOCIETA]. hanno resistito in giudizio con due distinti controricorsi.

Entrambi i controricorrenti hanno depositato la memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA]

1. E’ stata dedotta l’erronea dichiarazione di inammissibilità del primo motivo di appello della Regione Campania, la nullità della sentenza e/o del procedimento, la violazione del principio tra chiesto e pronunciato.

Infine, la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., ex art. 360, 1° c., n. 3 e/o 4, c.p.c..

La ricorrente censura la statuizione della Corte di Appello nella parte in cui ha dichiarato l’inammissibilità del primo motivo di appello della Regione, relativo al mancato riconoscimento da parte del primo giudice dell’autonoma obbligazione di pagamento assunta con il contratto di fideiussione da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti dell’Amministrazione, per violazione dell’art. 345 c.p.c.

In particolare, la Regione Campania espone di non aver proposto alcuna nuova domanda in appello, essendosi limitata a riproporre la medesima domanda di pagamento dell’importo garantito, fondata sul contratto di fideiussione e rigettata dal giudice di primo grado.

Sostiene la ricorrente, inoltre, che nella parte del proprio atto di citazione in appello in cui aveva chiesto alla Corte di merito di condannare l’[OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento dell’importo garantito, ovvero di condannarla “anche in solido” con la [OSCURATO:PERSONA], non aveva affatto inteso modificare l’originaria domanda, atteso che tale locuzione rappresentava tutt’al più un’opzione aggiuntiva rispetto alla sola condanna della [OSCURATO:SOCIETA]., e non una diversa ricostruzione del contratto di garanzia.

Deduce, infine, la Regione che, in ogni caso, la diversa qualificazione giuridica della domanda non configurerebbe una causa di inammissibilità dell’appello, in assenza di modificazionedei fatti costitutivi della stessa domanda.

1. Il ricorso è fondato.

Va osservato che la Corte d’Appello di Napoli ha dichiarato l’inammissibilità del primo motivo dell’appello della Regione Campania sul rilievo che tale ente aveva proposto “una ricostruzione del tutto diversa del contratto di garanzia rispetto a quanto rappresentato in primo grado, e perciò del tutto nuova, incontrando il divieto dell’art. 1345 c.p.c.”.

In particolare, mentre in primo grado aveva sostenuto la natura autonoma della garanzia e richiesto la condanna del garante e del garantito, ciascuno in riferimento alla propria obbligazione, nel giudizio d’appello aveva fondato le sue ragioni sulla natura fideiussoria della garanzia, chiedendo l’eventuale condanna in solido delle parti. [OSCURATO:PERSONA] non condivide l’impostazione del giudice di secondo grado.

Va, in primo luogo, osservato che, da un attento esame del primo motivo d’appello, come ritrascritto dalla regione Campania dalle pagine da 17 a 25 del ricorso (trascrizione non contestata dalla controparte), emerge che l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui nell’atto di appello l’Amministrazione avrebbe fondato le proprie ragioni esclusivamente sulla natura fideiussoria della garanzia (a differenza del primo grado in cui aveva sostenuto la natura autonoma della garanzia) non è propriamente corretta.

Tale assunto è vero solo in parte, in quanto se effettivamente nella prima parte del primo motivo d’appello (come ritrascritto dalle pagg. 17-22 del ricorso) la ricorrente sembra prospettare la riconducibilità della garanzia di cui è causa all’istituto della fideiussione, nella seconda parte (pagg. 22, ultime tre righe - 25), la ricorrente ha tenuto a precisare che il rapporto di garanzia intercorrente tra la Regione Campania e la succitata Società del tutto autonomo rispetto al rapporto esistente tra la stessa Regione Campania e l’attrice in primo grado.

L’impegno sottoscritto dalla Società garante, in particolare, va inquadrato nell’ambito dei contratti autonomi di garanzia, con cui il garante è tenuto alla prestazione garantita in favore del creditore “a prima e semplice richiesta scritta e comunque non oltre 15 giorni dalla ricezione di detta richiesta, cui peraltro non potrà opporre alcuna eccezione anche nell’eventualità di opposizione proposta dalla contraente …..” .

Anche a pag. 24 è stato trascritto un passaggio del primo motivo d’appello della Regione Campania in cui l’ente aveva affermato “…In definitiva nel contratto autonomo di garanzia non è consentito opporre al creditore eccezioni che traggono origine dal rapporto principale…”.

In ogni caso, argomento assorbente per affermare che, nel caso di specie, non vi è stata alcuna modifica, da parte della Regione Campania, della domanda, ricadente nel divieto di cui all’art. 345 cod. proc. civ. è che, neppure nella prima parte del motivo d’appello (come sopra illustrata), l’Ente regionale ha provveduto alla modifica dei fatti storici (principali e secondari) allegati a fondamento della domanda, ma si è limitato a prospettare una diversa qualificazione giuridica del rapporto di garanzia.

Sul punto, è orientamento consolidato di questa Corte (cfr. Cass. n. 4384/2016, e, recentemente Cass. n. 6292/2023) che non costituisce domanda nuova, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., la prospettazione, in appello, di una qualificazione giuridica del contratto oggetto del giudizio diversa da quella effettuata dalla parte in primo grado, ove basata sui medesimi fatti.

La Corte d’Appello non ha considerato che la “ricostruzione del tutto diversa del contratto di garanzia rispetto a quanto rappresentato in primo grado” , peraltro, effettuata dalla Regione Campania – come detto – limitatamente alla prima parte del motivo, riguarda la qualificazione giuridica del rapporto di garanzia.

Non c’è, in questa prima parte, un punto in cui l’appellante avesse eventualmente affermato che il garante potesse sollevare le eccezioni relative al rapporto garantito, ma anzi nella seconda parte del motivo, la appellante ha ribadito quanto già dedotto in primo grado, ovvero che …. il garante è tenuto alla prestazione garantita in favore del creditore “a prima e semplice richiesta scritta e comunque non oltre 15 giorni dalla ricezione di detta richiesta, cui peraltro non potrà opporre alcuna eccezione anche nell’eventualità di opposizione proposta dalla contraente …” .

Né, infine, può ritenersi che la Regione Campania abbia violato l’art. 345 cod. proc civ. per aver concluso, nell’atto di appello, per la condanna di [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento dell’importo garantito “anche in solido“con la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.

“in virtù del disposto dell’art. 1944 c.c.”, “tenuto conto della pattuizione della rinuncia al beneficio della preventiva escussione”.

Non vi è dubbio che il richiamo della Regione Campania all’art.1944 cod. civ., nel chiedere la condanna “anche in solido” della debitrice principale e della garante, non avesse altro scopo che ottenere, non tanto l’accertamento del vincolo di solidarietà tra garante autonomo e debitore principale, quanto una condanna che consentisse al creditore di rivolgersi indifferentemente all’uno o all’altro dei due obbligati per ottenere il pagamento dell’intero (senza previamente dover escutere il debitore principale), tenuto conto della pattuizione della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore.

L’art. 1944 cod. civ., infatti, recita che” il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito.

Le parti però possono convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima dell’escussione del debitore principale…”.

Pertanto, oltre a non esservi stata una modifica della causa petendi, rispetto al primo grado di giudizio – per quanto sopra illustrato - non vi è stata neppure la modifica del petitum, avendo la Regione chiesto nell’atto di appello, così come aveva già fatto nell’atto di citazione, sempre la condanna del garante al pagamento del credito garantito (€ 420.000), precisando solo che ciò poteva avvenire senza dover prima escutere il debitore principale.

Va, infine, osservato che è giuridicamente erroneo quanto affermato dalla controricorrente, ovvero che ove la Corte d’Appello avesse accolto la pretesa della Regione di ottenere anche nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] il diritto al pagamento dello stesso importo di € 420.000,00, cui era già stato condannato il debitore principale, ne sarebbe derivata a favore del creditore una ingiusta locupletatio, atteso che costui avrebbe conseguito la ragguardevole somma di € 840.000,00.

Il creditore è assolutamente legittimato a procurarsi un titolo giudiziale nei confronti di più obbligati per il pagamento di una determinata somma.

Quello che non può fare è agire esecutivamente per l’intero credito nei confronti di entrambi, dovendo scegliere in sede di esecuzione forzata quale dei due coobbligati (a diverso titolo) aggredire, promuovendo eventualmente l’azione esecutiva, in caso di non integrale soddisfazione, nei confronti dell’altro solo per il residuo.

La sentenza impugnata deve quindi essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6075/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 29 C/O [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 72, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 5433/2018depositata il 27/11/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 5433/2018, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla Regione Campania avverso la sentenza n. 1945/2014 con cui il Tribunale di Napoli - dichiarata la legittimità della revoca, disposta con decreto della [OSCURATO:PERSONA] n. 264/2010, di un finanziamento concesso dalla Regione alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - ha condannato la società alla restituzione della somma di € 420.000,00. La stessa Corte ha rigettato, inoltre, in ragione della condanna del debitore principale, la domanda di condanna formulata dalla Regione per la medesima somma nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. (quest’ultima aveva prestato autonoma garanzia a prima richiesta per l’eventuale restituzione del finanziamento a seguito dell’inadempimento della [OSCURATO:PERSONA], giusta polizza fideiussoria n. 12 del 28.03.2008). La Corte di Appello, per quanto ancora rileva, ha affermato che il motivo d’appello con cui la Regione Campania si doleva della mancata condanna della [OSCURATO:SOCIETA] doveva ritenersi inammissibile ex art. 345 c.p.c. per novità della domanda, in quanto la Regione, nel grado d’appello, aveva proposto una ricostruzione del contratto di garanzia del tutto diversa e nuova rispetto a quanto rappresentato in primo grado. In particolare, la Corte di merito ha evidenziato che la Regione Campania aveva sostenuto, in primo grado, la natura autonoma della garanzia e aveva richiesto la condanna del garante e del garantito, ciascuno in riferimento alla propria obbligazione, mentre, nell’appello, aveva fondato le proprie ragioni sulla natura fideiussoria, chiedendo l’eventuale condanna in solido delle parti. Pertanto, data la diversità ontologica tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia, più volte affermata dalla giurisprudenza di legittimità, vi era stato il radicale mutamento della pretesa avanzata dalla Regione. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Regione Campania, affidandolo ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e l’[OSCURATO:SOCIETA]. hanno resistito in giudizio con due distinti controricorsi. Entrambi i controricorrenti hanno depositato la memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. E’ stata dedotta l’erronea dichiarazione di inammissibilità del primo motivo di appello della Regione Campania, la nullità della sentenza e/o del procedimento, la violazione del principio tra chiesto e pronunciato. Infine, la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., ex art. 360, 1° c., n. 3 e/o 4, c.p.c.. La ricorrente censura la statuizione della Corte di Appello nella parte in cui ha dichiarato l’inammissibilità del primo motivo di appello della Regione, relativo al mancato riconoscimento da parte del primo giudice dell’autonoma obbligazione di pagamento assunta con il contratto di fideiussione da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti dell’Amministrazione, per violazione dell’art. 345 c.p.c. In particolare, la Regione Campania espone di non aver proposto alcuna nuova domanda in appello, essendosi limitata a riproporre la medesima domanda di pagamento dell’importo garantito, fondata sul contratto di fideiussione e rigettata dal giudice di primo grado. Sostiene la ricorrente, inoltre, che nella parte del proprio atto di citazione in appello in cui aveva chiesto alla Corte di merito di condannare l’[OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento dell’importo garantito, ovvero di condannarla “anche in solido” con la [OSCURATO:PERSONA], non aveva affatto inteso modificare l’originaria domanda, atteso che tale locuzione rappresentava tutt’al più un’opzione aggiuntiva rispetto alla sola condanna della [OSCURATO:SOCIETA]., e non una diversa ricostruzione del contratto di garanzia. Deduce, infine, la Regione che, in ogni caso, la diversa qualificazione giuridica della domanda non configurerebbe una causa di inammissibilità dell’appello, in assenza di modificazionedei fatti costitutivi della stessa domanda. 1. Il ricorso è fondato. Va osservato che la Corte d’Appello di Napoli ha dichiarato l’inammissibilità del primo motivo dell’appello della Regione Campania sul rilievo che tale ente aveva proposto “una ricostruzione del tutto diversa del contratto di garanzia rispetto a quanto rappresentato in primo grado, e perciò del tutto nuova, incontrando il divieto dell’art. 1345 c.p.c.”. In particolare, mentre in primo grado aveva sostenuto la natura autonoma della garanzia e richiesto la condanna del garante e del garantito, ciascuno in riferimento alla propria obbligazione, nel giudizio d’appello aveva fondato le sue ragioni sulla natura fideiussoria della garanzia, chiedendo l’eventuale condanna in solido delle parti. [OSCURATO:PERSONA] non condivide l’impostazione del giudice di secondo grado. Va, in primo luogo, osservato che, da un attento esame del primo motivo d’appello, come ritrascritto dalla regione Campania dalle pagine da 17 a 25 del ricorso (trascrizione non contestata dalla controparte), emerge che l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui nell’atto di appello l’Amministrazione avrebbe fondato le proprie ragioni esclusivamente sulla natura fideiussoria della garanzia (a differenza del primo grado in cui aveva sostenuto la natura autonoma della garanzia) non è propriamente corretta. Tale assunto è vero solo in parte, in quanto se effettivamente nella prima parte del primo motivo d’appello (come ritrascritto dalle pagg. 17-22 del ricorso) la ricorrente sembra prospettare la riconducibilità della garanzia di cui è causa all’istituto della fideiussione, nella seconda parte (pagg. 22, ultime tre righe - 25), la ricorrente ha tenuto a precisare che il rapporto di garanzia intercorrente tra la Regione Campania e la succitata Società del tutto autonomo rispetto al rapporto esistente tra la stessa Regione Campania e l’attrice in primo grado. L’impegno sottoscritto dalla Società garante, in particolare, va inquadrato nell’ambito dei contratti autonomi di garanzia, con cui il garante è tenuto alla prestazione garantita in favore del creditore “a prima e semplice richiesta scritta e comunque non oltre 15 giorni dalla ricezione di detta richiesta, cui peraltro non potrà opporre alcuna eccezione anche nell’eventualità di opposizione proposta dalla contraente …..” . Anche a pag. 24 è stato trascritto un passaggio del primo motivo d’appello della Regione Campania in cui l’ente aveva affermato “…In definitiva nel contratto autonomo di garanzia non è consentito opporre al creditore eccezioni che traggono origine dal rapporto principale…”. In ogni caso, argomento assorbente per affermare che, nel caso di specie, non vi è stata alcuna modifica, da parte della Regione Campania, della domanda, ricadente nel divieto di cui all’art. 345 cod. proc. civ. è che, neppure nella prima parte del motivo d’appello (come sopra illustrata), l’Ente regionale ha provveduto alla modifica dei fatti storici (principali e secondari) allegati a fondamento della domanda, ma si è limitato a prospettare una diversa qualificazione giuridica del rapporto di garanzia. Sul punto, è orientamento consolidato di questa Corte (cfr. Cass. n. 4384/2016, e, recentemente Cass. n. 6292/2023) che non costituisce domanda nuova, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., la prospettazione, in appello, di una qualificazione giuridica del contratto oggetto del giudizio diversa da quella effettuata dalla parte in primo grado, ove basata sui medesimi fatti. La Corte d’Appello non ha considerato che la “ricostruzione del tutto diversa del contratto di garanzia rispetto a quanto rappresentato in primo grado” , peraltro, effettuata dalla Regione Campania – come detto – limitatamente alla prima parte del motivo, riguarda la qualificazione giuridica del rapporto di garanzia. Non c’è, in questa prima parte, un punto in cui l’appellante avesse eventualmente affermato che il garante potesse sollevare le eccezioni relative al rapporto garantito, ma anzi nella seconda parte del motivo, la appellante ha ribadito quanto già dedotto in primo grado, ovvero che …. il garante è tenuto alla prestazione garantita in favore del creditore “a prima e semplice richiesta scritta e comunque non oltre 15 giorni dalla ricezione di detta richiesta, cui peraltro non potrà opporre alcuna eccezione anche nell’eventualità di opposizione proposta dalla contraente …” . Né, infine, può ritenersi che la Regione Campania abbia violato l’art. 345 cod. proc civ. per aver concluso, nell’atto di appello, per la condanna di [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento dell’importo garantito “anche in solido“con la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. “in virtù del disposto dell’art. 1944 c.c.”, “tenuto conto della pattuizione della rinuncia al beneficio della preventiva escussione”. Non vi è dubbio che il richiamo della Regione Campania all’art.1944 cod. civ., nel chiedere la condanna “anche in solido” della debitrice principale e della garante, non avesse altro scopo che ottenere, non tanto l’accertamento del vincolo di solidarietà tra garante autonomo e debitore principale, quanto una condanna che consentisse al creditore di rivolgersi indifferentemente all’uno o all’altro dei due obbligati per ottenere il pagamento dell’intero (senza previamente dover escutere il debitore principale), tenuto conto della pattuizione della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore. L’art. 1944 cod. civ., infatti, recita che” il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito. Le parti però possono convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima dell’escussione del debitore principale…”. Pertanto, oltre a non esservi stata una modifica della causa petendi, rispetto al primo grado di giudizio – per quanto sopra illustrato - non vi è stata neppure la modifica del petitum, avendo la Regione chiesto nell’atto di appello, così come aveva già fatto nell’atto di citazione, sempre la condanna del garante al pagamento del credito garantito (€ 420.000), precisando solo che ciò poteva avvenire senza dover prima escutere il debitore principale. Va, infine, osservato che è giuridicamente erroneo quanto affermato dalla controricorrente, ovvero che ove la Corte d’Appello avesse accolto la pretesa della Regione di ottenere anche nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] il diritto al pagamento dello stesso importo di € 420.000,00, cui era già stato condannato il debitore principale, ne sarebbe derivata a favore del creditore una ingiusta locupletatio, atteso che costui avrebbe conseguito la ragguardevole somma di € 840.000,00. Il creditore è assolutamente legittimato a procurarsi un titolo giudiziale nei confronti di più obbligati per il pagamento di una determinata somma. Quello che non può fare è agire esecutivamente per l’intero credito nei confronti di entrambi, dovendo scegliere in sede di esecuzione forzata quale dei due coobbligati (a diverso titolo) aggredire, promuovendo eventualmente l’azione esecutiva, in caso di non integrale soddisfazione, nei confronti dell’altro solo per il residuo. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso,