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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 24867/2023

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Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 6945-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliatein ROMA, VIA S. TOMMASO D'AQUINO 75, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende unitamente agli avvocatiMARISA PANSERA e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e Ric. 2018 n. 06945 sez.

S2 -ud. 21-10-2022 -2- difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 3496/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 26/07/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quest'ultimo amministratore unico della Broker eService S.r.l. e della [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:SOCIETA].), chiedendo l’accertamento della simulazione assoluta di un'operazione contrattuale realizzatasi attraverso plurimi contratti di trasferimento dell'immobile di proprietà dell'attrice sito in Buccinasco (unità abitativa unifamiliare con box).

Questi atti consistevano nella prima cessione del predetto immobile da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] con contratto di compravendita del 28 febbraio 1992, nella successiva vendita intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con contratto del 29 maggio 1992 e infine nel la compravendita stipulata in data 22 luglio 1996 tra [OSCURATO:PERSONA] e la societàFor [OSCURATO:SOCIETA]. (oggi [OSCURATO:SOCIETA].), della quale il [OSCURATO:PERSONA] era socio e amministratore unico.

Ric. 2018 n. 06945 sez.

S2 -ud. 21-10-2022 -3-

2. Nel giudizio intrapreso intervenivano i sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo di aver concluso in data 24 ottobre 1998 con la [OSCURATO:PERSONA] u n contratto preliminare di acquisto, successivamente trascritto, dell'immobile per cui è causa.

Contestavano quindi le domande spiegate da parte attrice ed eccepivano l'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza n. 2343/1999 del Tribunale di Milano (resa in un giudizio promosso dal [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), con la quale era stata accertata la simulazione del primo contratto di compravendita dell’immobile concluso fra l'attrice e [OSCURATO:PERSONA] ed era stata dichiarata l'inefficacia nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art.2901 c.c. del secondo contratto di compravendita concluso tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Più precisamente, come si legge nella sentenza della Corte di Appello diMilano impugnata, la decisione n.2343/1999 del Tribunale di Milano aveva dichiarato la natura soggettivamente simulata del primo contratto (che concretizzava una interposizione fittizia di persona), nel senso che i reali contraentidovevano individuarsi nella [OSCURATO:PERSONA] e in [OSCURATO:PERSONA], poiché l'acquisto dell'immobile da parte di quest'ultimo si era realizzato attraverso la vendita simulata per prima e poi attraverso l'effettiva formalizzazione del trasferimento nel maggio 2002 (elementi indiziari il fatto che la rivendita fosse avvenuta solo dopo tre mesi dalla prima e che la [OSCURATO:PERSONA] risultava abitare ancora presso l'immobile alla data di notifica nei suoi confronti dell'azione revocatoria bancaria).

Gli intervenuti affermavano pertanto la validità di quest'ultimo contratto e di quelli successivi (in sostanza, il loro preliminare di Ric. 2018 n. 06945 sez.

S2 -ud. 21-10-2022 -4- acquisto), deducendo la titolarità in capo ai medesimi del diritto di concludere il contratto definitivo.

All'udienza di precisazione delle conclusioni si costituiva anche il convenuto [OSCURATO:PERSONA], contestando la fondatezza delle domande attoree ed eccependo anch'egli il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Milano n. 2343/1999 che aveva già statuito sull'operazione negoziale per cui è causa.

3. Con la sentenza n. 1213/2015 il Trib unale di Milano rigettava le domande dell'attrice, ritenendo infondata la domanda di dichiarazione di simulazione assoluta dei tre contratti di compravendita alla luce della sentenza prodotta in atti dalla stessa attrice e poi da tutti i convenuti.

La sentenza del Tribunale di Milano n. 2343/1999 passata in giudicato, avente valore di giudicato esterno, secondo il giudice di primo grado, aveva implicitamente ritenuto la validità del contratto e l’acquisto a dominoin capo al convenuto [OSCURATO:PERSONA].

Da qui la validità anche dell’acquisto [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], che non poteva ritenersi simulato.

4. [OSCURATO:PERSONA] impugnava questa decisione avanti la Corte di Appello di Milano, contestando la sussistenza del giudicato esterno rappresentato dalla sentenza n. 2343/1999 del Tribunale diMilano, ritenendo che la valutazione che il definitivo negozio di compravendita era di fatto avvenuto tra l'allora attrice [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] era stata operata solo incidenter tantum e ad abundantiam, in quanto risulta documentato nella sentenza che una domanda in tal senso non fu mai avanzata dal [OSCURATO:PERSONA].

Deduceva in particolare la mancanza di comunanza di soggetti, di petitume di causa petendi, in quanto le parti erano la banca, la [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] e il Quaranta, convenuti tral'altro tutti contumaci, che la causa petendi era il Ric. 2018 n. 06945 sez.

S2 -ud. 21-10-2022 -5- diritto di credito vantato dalla banca creditrice in virtù di fideiussione rilasciata dalla [OSCURATO:PERSONA], che il petitumconsisteva nella declaratoria di simulazione del primo negozio e nella inefficacia del secondo nei suoi confronti.

Nel giudizio si costituivano [OSCURATO:PERSONA] e gli intervenuti.

Nel frattempo decedeva [OSCURATO:PERSONA] e si costituivano in giudizio le di lei erediPorcelli Annalisa e [OSCURATO:PERSONA].

5. Con sentenza n. 3496/2017, la Corte di Appello di Milano confermava la decisione del giudice di primo grado ritenendo esistente il giudicato esterno, posto che la sentenza n. 2343/1999 del Tribunale meneghino face va riferimento al medesimo rapporto giuridicooggetto del presente giudizio .

Per la Corte distrettuale, correttamente il giudice di prime cure ha rilevato la formazione del giudicato tra gli allora contumaci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] o e Quaranta sulla questione della na tura simulata della prima vendita e sulla validità del secondo contratto, che era espressamente oggetto delle conclusioni della banca istante.

La decisione concludeva per l’inammissibilitàdell’appello.

6. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per c assazione articolato in quattro motivi.

7. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso, insistendo per la dichiarazione di inammissibilità/improcedibilità o comunque per il rigetto del ricorso e chiedendo la condanna di parte ricorrente ai sensi dell’art. 96 c.p.c.

8. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese in questa sede.

Ric. 2018 n. 06945 sez.

S2 -ud. 21-10-2022 -6-

9. In prossimità dell’udienza, i ricorrenti hanno provveduto al deposito di documentazione, previa notifica, ex art. 372 c.p.c. e i controricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il p rimo motivo , le ricorrenti deducono, ai sensi dell’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 113 comma 1, nonché agli artt.342 e 434 e all'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. per avere la Corte territoriale dichiarato con sentenza l'inammissibilità dell’appello senza riferimento alcuno ai motivi di inammissibilità codificati negli articoli sopra riportati, quindi in assoluta carenza di motivazione.

La Corte d'appello sarebbe incorsa in un error in procedendo in quanto - senza nulla aver e rilevato in ordine all'ipotetico mancato rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 342 e 434 c.p.c. - ha dichiarato inammissibile l'appello passando ad esaminare il merito della causa.

In altri termini, ha ribadito in dispositivo non già il rigetto dell'appello in quanto infondato ma l'inammissibilità dello stesso, violando anche il disposto di cui all'art. 132 comma 2 n . 4 c.p.c. per totale omissione di motivazione del percorso logico-giuridico che ha portato alla decisione impugnata. 2.-Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 comma 1, n. 3 e 4 c.p.c., le ricorrenti lamentano la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto e la nullità della sentenza e del procedimento in relazione all’art. 113 comma 1, ag li a rtt. 348bis comma 1, 348 ter e 132 comma 2 n. 4 c.p.c. per avere la Corte territoriale, nell'ipotesi in cui avesse ritenuto inammissibile l'appello ai sensi dell'art.348 bis c.p.c. , omesso di Ric. 2018 n. 06945 sez.

S2 -ud. 21-10-2022 -7- procedere ai sensi dell’art.348 ter c.p.c. e comunque per aver omesso ogni motivazione in relazione alla pronuncia di inammissibilità dell'appello proposto.

Ritengono le ricorrenti che il giudice di secondo grado sarebbe incorso in un ulteriore error in procedendo , in quanto tale inammissibilità (come si desume dalla condanna al raddoppio del contributo unificato), fondata sulla previsione della mancanza di una ragionevole probabilità di accoglimento dell'impugnazione proposta, avrebbe dovuto - ai sensi dell'art . 34 8 ter comma 1 c.p.c. - essere pronunziata con ordinanza succintamente motivata, che avrebbe consentito alle appellanti di impugnare direttamente con ricorso per cassazione la sentenza di primo grado. 3.-Il terzo motivo contesta, ex art. 360 comma 1 n. 3 e n. 4 c.p.c.,la violazione o falsa applicazione di principi di diritto e la nullità della sentenza e del procedimento in relazione all’art.113 comma 1 c.p.c. e all'applicazione nel caso di specie dell'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/ 2002 per avere condannato le appellanti a versare allo Stato un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

4. - Con il quarto motivo le ricorrenti deducono, ex art. 360 comma 1 n. 3 e 4 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 113 comma 1 c .p.c. per avere la Corte d i A ppello di Milano confermato l'appellata sentenza di primo grado laddove il giudice di prime cure ha ritenuto erroneamente applicabile l'art. 2909 c.c., dichiarando inammissibile in quanto asseritamente coperta dal giudicato la domanda in quella sede svolta dall'attricein virtù della sentenza del Tribunale di Milano n.2343/1999.

Ric. 2018 n. 06945 sez.

S2 -ud. 21-10-2022 -8- Nel caso di specie non sussiste infatti, affinché sia ritenuto configurato il giudicato estern o, l’ identità di parti , di causa petentie di petitum tra i due giudizi: la sentenza n. 2343/ 1999 è stata pronunziata su domanda del [OSCURATO:PERSONA], che ha promosso azione di revocatoria ordinaria enel giudizio in cui le parti convenute sono rimaste contumaci non è mai stato trattato l'argomento della proprietà.Più precisamente, la sentenza non poteva fare stato nel giudizio in questione perché la constatazione che l’effettiva compravendita sarebbe di fatto avvenuta tra la [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] era una considerazione svolta solo“incidenter tantum”. 5.- Preliminarmente va dato atto che i ricorrenti hanno depositato, previa notifica, ai sensi dell’art. 372 comma 2 c.p.c., a comprova della mancanza di legittimazione dei controricorrenti e quindi dell’inammissibilità del controricorso, la sentenza n. 10610/2017 di questa Corte di legittimità.

La decisione inerisce a un giudizio promosso da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei promittenti venditori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],nonché della società [OSCURATO:PERSONA] , nel quale veniva chiesta la stipula dell'atto di compravendita avente ad oggetto il trasferimento dell'immobile sito in B u ccinasco, oggetto del presente giudizio.

La sentenza ha respinto il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, la quale aveva a sua volta respinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e Biagioli ai sensi dell’art. 2932 c.c. , ritenendo che la pretesa degli appellanti di ottenere il trasferimento della proprietà del bene mantenendo sull'immobile le iscrizioni già annotate, senza che gli attori null'altro dovessero corrispondere in favore del promittente venditore a titolo di corrispettivo, costituiva una modifica ostativa all'accoglimento della domanda di esecuzione specifica Ric. 2018 n. 06945 sez.

S2 -ud. 21-10-2022 -9- dell'obbligo a contrarre.

Inoltre i ricorrenti non avevano offerto di eseguire la prestazione imposta contrattualmente a loro carico per ottenere tale decisione.

I controricorrenti hanno a loro volta prodotto due sentenze (n. 497/2021 del Tribunale di Milano e n. 2477/2022 della Corte di Appello diMilano), posto che successivamente al deposito della sentenza di legittimità n. 10610/17, gli stessi hanno promosso nuova azione ex art. 2932 c.c. nei confronti dellaSoc.

Broker e [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi soci Sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Con tale nuova azione hanno preliminarmente dedotto che la sentenza n. 10610/2017 della Corte di Cassazione è una sentenza di mero rito e non di merito ed hanno riproposto la domanda di trasferimento a loro favore del bene immobile, domanda che è stata accolta con la sentenza del Tribunale di Milano prodotta quale doc. 5) e confermata dalla recente sentenza di Corte d’Appello, depositata quale doc. 6), che ha conclusoper il trasferimento da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali soci di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (ora cessata), in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ciascuno per la quota indivisa di metà, de l diritto di piena proprietà sull’unità immobiliare sita in Buccinasco (l’abitazione della [OSCURATO:PERSONA]). 5.1.-Si può convenire con i controricorrenti che la sentenza di questa Corte n. 10610/2017 prodotta dai ricorrenti non è tale da mettere in discussione la legittimazione dei controricorrenti, intervenuti e promissari acquirenti del medesimo immobile, per la ragione che la decisione di legittimità non ha investito il diritto ad ottenere il trasferimento dell’immobile in loro favore ma le condizioni dell’azione promossa ai sensi dell’art. 2932 c.c. 6.-Ciò precisato, si può passare allo scrutinio dei motivi di ricorso.

Ric. 2018 n. 06945 sez.

S2 -ud. 21-10-2022 -10- I primi due motivi attengono a vizi procedurali e possono essere analizzati congiuntamente anche con il terzo motivo , che è consequenziale.

I motivi sono inammissibili.

Va anzitutto compreso esattamente il decisumdella sentenza impugnata, la quale ha sì concluso, in dispositivo, per l’inammissibilità dell’appello ma in realtà ha analizzato il merito della causa, come si evince dalla lettura della motivazione.

Secondo i precedenti di questa Corte “l'esatto contenuto della sentenza va individuato non alla stregua del solodispositivo, bensì integrando questo con lamotivazione, nella parte in cui la medesima riveli l'effettiva volontà del giudice.

Ne consegue che va ritenuta prevalente la parte del provvedimento maggiormente attendibile e capace di fornire una giustificazione del ‘dictum’ giudiziale ” (Cass. n. 17910/2015; e v. anche Cass.n. 24600/2017).

I primi tre motivi di ricorso censurano tutti la mancata pronunzia di inammissibilità dell’appello formulata in spregio alle previsioni di cui agli artt. 348 bise 348 terc.p.c., quando la ratio decidendi della sentenza impugnata è però rappresentata – a dispetto del dispositivo –dal rigetto nel merito del gravame.

Ed infatti, l’intera motivazione della sentenza (cfr. le pagine 8 e 9) è incentrata sul rigetto del motivo di appello concernente l’eccezione di giudicato esterno e sulla confutazione degli argomenti difensivi spesi al riguardo da [OSCURATO:PERSONA].

Posto che la censura contenuta nei motivi non è in grado di incidere sulla ratio decidendi della sentenza impugnata, onde quest'ultima resterebbe pur sempre fondata, del tutto legittimamente, su di essa, i motivi devono essere dichiarati inammissibiliper difetto di interesse.

Ric. 2018 n. 06945 sez.

S2 -ud. 21-10-2022 -11- Soccorrono al riguardo le argomentazioni di Cass. n. 30354/ 2017, che ha ritenuto inammissibile, “per carenza di interesse, il ricorso per cassazione con il quale si contesti esclusivamente l'avvenuto rilievo in motivazione, da parte del giudice di appello, dell'inammissibilità dei motivi di impugnazione per difetto di specificità, ove tale rilievo sia avvenuto "ad abundantiam" e costituisca un mero "obiter dictum", che non ha influito sul dispositivo della decisione, la cui "ratio decidendi" è, in realtà, rappresentata dal rigetto nel merito del gravame per infondatezza delle censure”.

Si deve precisare che nella specie i ricorrenti non si sono limitati a contestare la dichiarata inammissibilità dell’appello, a loro dire inficiata da errores in procedendo, ma hanno contestato anche (come si dirà meglio infra , al successivo punto) il passaggio della decisione che riguarda il merito, a differenza del precedente di legittimità sopra riportato.

Ciò non inficia tuttavia la conclusione raggiunta: è stato infatti condivisibilmente affermato che non può addivenirsi alla cassazione della sentenza di appello “ per il solo fatto della erronea valutazione dell'inammissibilità di una impugnazione che è stata comunque esaminata e rigettata nel merito, perché ciò condurrebbe - illogicamente - ad un rinvio della causa al giudice di merito affinché questi valuti la fondatezza dell'impugnazione che ha già valutato, ciò - peraltro - in palese contrasto col principio costituzionale della ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, Cost.) e con il principio di economia dell'attività processuale” (Cass.n. 7995/2022). 8.-Il quarto motivo è infondato.

Esso ripropone le ragioni oggetto del corrispondente motivo di appello, già respinte dal giudice a quo.

Ric. 2018 n. 06945 sez.

S2 -ud. 21-10-2022 -12- La decisione impugnata ha infatti ritenuto che la sentenza del Tribunale di Milano n. 2343/1999 ha accertato la natura soggettivamente simulata della prima vendita (quella intervenuta tra la [OSCURATO:PERSONA] e il Quaranta) , che in realtà doveva ritenersi conclusa tra la [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva rivenduto l’immobile alla società di cui era socio e amministratore unico (la [OSCURATO:PERSONA], dante causa degli odierni controricorrenti).

La stessa ha dunque riconosciuto la validità dell’acquisto in capo al convenuto (in quella causa) [OSCURATO:PERSONA] e, di conseguenza, della successiva vendita dallo stesso compiuta.

Nonostante che l’azione sia stata promossa dal [OSCURATO:PERSONA], che aveva proposto azione revocatoria ordinaria per ottenere la dichiarazione di inefficacia de secondo negozio, previo accertamento della simulazione del primo, la decisione del Tribunale milanese n. 2343/1999 ha riguardato un aspetto fondamentale comune ad entrambe le cause, ossia proprio la sequenza – fittizia o reale – dei passaggi di titolarità dell’immobile di originaria proprietà della [OSCURATO:PERSONA].

Conseguentemente, per la Corte meneghina, “l'esistenza del giudicato esterno nel primo processo preclude il riesame nel secondo al fine di avere una statuizione sulla medesima questione”.Ed in effetti, una pronunzia che avesse accolto, in ipotesi, la domanda dell e ricorrent i , volta a fare dichiara re la simulazione del passaggio di proprietà a [OSCURATO:PERSONA],si sarebbe posta in rotta di collisione con il giudizio precedentemente svolto e dei suoi esiti ormai passati in giudicato.

A nulla valgono le ripetute osservazioni della [OSCURATO:PERSONA] volte a sostenere la sua contumacia e quella di [OSCURATO:PERSONA] e di Quaranta nel giudizio assunto a giudicato esterno, quasi che la scelta di non costituirsi in causa potesse valere a ribaltare il decisumdi quel giudice.

Ric. 2018 n. 06945 sez.

S2 -ud. 21-10-2022 -13- Diversamente da quanto sostenuto dalle ricorrenti, l a conclusione cui giunge la sentenza della Corte di appello, che conferma la decisione del giudice di prime cure, non stride affatto con i precedenti di questa Corte di legittimità, ma anzi ne intercetta le più recenti statuizioni.

È stato affermato in più occasioni che “Qualora due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento almedesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata ingiudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazionegiuridica o vvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dell'identico punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il ‘petitum’del primo” (Cass. n. 11600/2018; 27013/2022). 9.-In definitiva, devono essere dichiarati inammissibili i primi tre motivi del ricorso e va rigettato il quarto.

In conseguenza dell’esito del ricorso , le ricorrenti devono essere condannate al rimborso in favore dei controricorrenti delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, in forza del principio della soccombenza. 10.- Va respinta anche la domanda di condanna per responsabilità aggravata avanzata dai coniugi Romeo e Biagioli nel controricorso.

Come ha già affermato da tempo questa Corte (ex plurimus, Cass. n. 14789/2007), ai fini della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., il ricorso per cassazione può considerarsi temerario solo allorquando, oltre ad essere erroneo in diritto, appalesi consapevolezza della non spettanza della prestazione Ric. 2018 n. 06945 sez.

S2 -ud. 21-10-2022 -14- richiesta o evidenzi un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anormali.

Tali evenienze non sono rinvenibili nel caso in esame.

La sussistenza di questi presupposti neppure è stata invocata dai controricorrenti, la cui domanda sul punto appare generica e priva di qualsivoglia allegazione.

Nel caso di specie l’uso dello strumento processuale si mantiene ancora nei binari della dialettica processuale, senza trascendere nel suo carattere abusiv o, che pu ò giustificare la condanna richiesta a questa Corte. 11.-Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili i primi tre motivi, rigetta il quarto motivo e condanna le ricorrenti al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della suss

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 6945-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliatein ROMA, VIA S. TOMMASO D'AQUINO 75, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende unitamente agli avvocatiMARISA PANSERA e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e Ric. 2018 n. 06945 sez. S2 -ud. 21-10-2022 -2- difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 3496/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 26/07/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quest'ultimo amministratore unico della Broker eService S.r.l. e della [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:SOCIETA].), chiedendo l’accertamento della simulazione assoluta di un'operazione contrattuale realizzatasi attraverso plurimi contratti di trasferimento dell'immobile di proprietà dell'attrice sito in Buccinasco (unità abitativa unifamiliare con box). Questi atti consistevano nella prima cessione del predetto immobile da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] con contratto di compravendita del 28 febbraio 1992, nella successiva vendita intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con contratto del 29 maggio 1992 e infine nel la compravendita stipulata in data 22 luglio 1996 tra [OSCURATO:PERSONA] e la societàFor [OSCURATO:SOCIETA]. (oggi [OSCURATO:SOCIETA].), della quale il [OSCURATO:PERSONA] era socio e amministratore unico. Ric. 2018 n. 06945 sez. S2 -ud. 21-10-2022 -3- 2. Nel giudizio intrapreso intervenivano i sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo di aver concluso in data 24 ottobre 1998 con la [OSCURATO:PERSONA] u n contratto preliminare di acquisto, successivamente trascritto, dell'immobile per cui è causa. Contestavano quindi le domande spiegate da parte attrice ed eccepivano l'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza n. 2343/1999 del Tribunale di Milano (resa in un giudizio promosso dal [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), con la quale era stata accertata la simulazione del primo contratto di compravendita dell’immobile concluso fra l'attrice e [OSCURATO:PERSONA] ed era stata dichiarata l'inefficacia nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art.2901 c.c. del secondo contratto di compravendita concluso tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Più precisamente, come si legge nella sentenza della Corte di Appello diMilano impugnata, la decisione n.2343/1999 del Tribunale di Milano aveva dichiarato la natura soggettivamente simulata del primo contratto (che concretizzava una interposizione fittizia di persona), nel senso che i reali contraentidovevano individuarsi nella [OSCURATO:PERSONA] e in [OSCURATO:PERSONA], poiché l'acquisto dell'immobile da parte di quest'ultimo si era realizzato attraverso la vendita simulata per prima e poi attraverso l'effettiva formalizzazione del trasferimento nel maggio 2002 (elementi indiziari il fatto che la rivendita fosse avvenuta solo dopo tre mesi dalla prima e che la [OSCURATO:PERSONA] risultava abitare ancora presso l'immobile alla data di notifica nei suoi confronti dell'azione revocatoria bancaria). Gli intervenuti affermavano pertanto la validità di quest'ultimo contratto e di quelli successivi (in sostanza, il loro preliminare di Ric. 2018 n. 06945 sez. S2 -ud. 21-10-2022 -4- acquisto), deducendo la titolarità in capo ai medesimi del diritto di concludere il contratto definitivo. All'udienza di precisazione delle conclusioni si costituiva anche il convenuto [OSCURATO:PERSONA], contestando la fondatezza delle domande attoree ed eccependo anch'egli il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Milano n. 2343/1999 che aveva già statuito sull'operazione negoziale per cui è causa. 3. Con la sentenza n. 1213/2015 il Trib unale di Milano rigettava le domande dell'attrice, ritenendo infondata la domanda di dichiarazione di simulazione assoluta dei tre contratti di compravendita alla luce della sentenza prodotta in atti dalla stessa attrice e poi da tutti i convenuti. La sentenza del Tribunale di Milano n. 2343/1999 passata in giudicato, avente valore di giudicato esterno, secondo il giudice di primo grado, aveva implicitamente ritenuto la validità del contratto e l’acquisto a dominoin capo al convenuto [OSCURATO:PERSONA]. Da qui la validità anche dell’acquisto [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], che non poteva ritenersi simulato. 4. [OSCURATO:PERSONA] impugnava questa decisione avanti la Corte di Appello di Milano, contestando la sussistenza del giudicato esterno rappresentato dalla sentenza n. 2343/1999 del Tribunale diMilano, ritenendo che la valutazione che il definitivo negozio di compravendita era di fatto avvenuto tra l'allora attrice [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] era stata operata solo incidenter tantum e ad abundantiam, in quanto risulta documentato nella sentenza che una domanda in tal senso non fu mai avanzata dal [OSCURATO:PERSONA]. Deduceva in particolare la mancanza di comunanza di soggetti, di petitume di causa petendi, in quanto le parti erano la banca, la [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] e il Quaranta, convenuti tral'altro tutti contumaci, che la causa petendi era il Ric. 2018 n. 06945 sez. S2 -ud. 21-10-2022 -5- diritto di credito vantato dalla banca creditrice in virtù di fideiussione rilasciata dalla [OSCURATO:PERSONA], che il petitumconsisteva nella declaratoria di simulazione del primo negozio e nella inefficacia del secondo nei suoi confronti. Nel giudizio si costituivano [OSCURATO:PERSONA] e gli intervenuti. Nel frattempo decedeva [OSCURATO:PERSONA] e si costituivano in giudizio le di lei erediPorcelli Annalisa e [OSCURATO:PERSONA]. 5. Con sentenza n. 3496/2017, la Corte di Appello di Milano confermava la decisione del giudice di primo grado ritenendo esistente il giudicato esterno, posto che la sentenza n. 2343/1999 del Tribunale meneghino face va riferimento al medesimo rapporto giuridicooggetto del presente giudizio . Per la Corte distrettuale, correttamente il giudice di prime cure ha rilevato la formazione del giudicato tra gli allora contumaci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] o e Quaranta sulla questione della na tura simulata della prima vendita e sulla validità del secondo contratto, che era espressamente oggetto delle conclusioni della banca istante. La decisione concludeva per l’inammissibilitàdell’appello. 6. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per c assazione articolato in quattro motivi. 7. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso, insistendo per la dichiarazione di inammissibilità/improcedibilità o comunque per il rigetto del ricorso e chiedendo la condanna di parte ricorrente ai sensi dell’art. 96 c.p.c. 8. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese in questa sede. Ric. 2018 n. 06945 sez. S2 -ud. 21-10-2022 -6- 9. In prossimità dell’udienza, i ricorrenti hanno provveduto al deposito di documentazione, previa notifica, ex art. 372 c.p.c. e i controricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il p rimo motivo , le ricorrenti deducono, ai sensi dell’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 113 comma 1, nonché agli artt.342 e 434 e all'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. per avere la Corte territoriale dichiarato con sentenza l'inammissibilità dell’appello senza riferimento alcuno ai motivi di inammissibilità codificati negli articoli sopra riportati, quindi in assoluta carenza di motivazione. La Corte d'appello sarebbe incorsa in un error in procedendo in quanto - senza nulla aver e rilevato in ordine all'ipotetico mancato rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 342 e 434 c.p.c. - ha dichiarato inammissibile l'appello passando ad esaminare il merito della causa. In altri termini, ha ribadito in dispositivo non già il rigetto dell'appello in quanto infondato ma l'inammissibilità dello stesso, violando anche il disposto di cui all'art. 132 comma 2 n . 4 c.p.c. per totale omissione di motivazione del percorso logico-giuridico che ha portato alla decisione impugnata. 2.-Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 comma 1, n. 3 e 4 c.p.c., le ricorrenti lamentano la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto e la nullità della sentenza e del procedimento in relazione all’art. 113 comma 1, ag li a rtt. 348bis comma 1, 348 ter e 132 comma 2 n. 4 c.p.c. per avere la Corte territoriale, nell'ipotesi in cui avesse ritenuto inammissibile l'appello ai sensi dell'art.348 bis c.p.c. , omesso di Ric. 2018 n. 06945 sez. S2 -ud. 21-10-2022 -7- procedere ai sensi dell’art.348 ter c.p.c. e comunque per aver omesso ogni motivazione in relazione alla pronuncia di inammissibilità dell'appello proposto. Ritengono le ricorrenti che il giudice di secondo grado sarebbe incorso in un ulteriore error in procedendo , in quanto tale inammissibilità (come si desume dalla condanna al raddoppio del contributo unificato), fondata sulla previsione della mancanza di una ragionevole probabilità di accoglimento dell'impugnazione proposta, avrebbe dovuto - ai sensi dell'art . 34 8 ter comma 1 c.p.c. - essere pronunziata con ordinanza succintamente motivata, che avrebbe consentito alle appellanti di impugnare direttamente con ricorso per cassazione la sentenza di primo grado. 3.-Il terzo motivo contesta, ex art. 360 comma 1 n. 3 e n. 4 c.p.c.,la violazione o falsa applicazione di principi di diritto e la nullità della sentenza e del procedimento in relazione all’art.113 comma 1 c.p.c. e all'applicazione nel caso di specie dell'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/ 2002 per avere condannato le appellanti a versare allo Stato un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. 4. - Con il quarto motivo le ricorrenti deducono, ex art. 360 comma 1 n. 3 e 4 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 113 comma 1 c .p.c. per avere la Corte d i A ppello di Milano confermato l'appellata sentenza di primo grado laddove il giudice di prime cure ha ritenuto erroneamente applicabile l'art. 2909 c.c., dichiarando inammissibile in quanto asseritamente coperta dal giudicato la domanda in quella sede svolta dall'attricein virtù della sentenza del Tribunale di Milano n.2343/1999. Ric. 2018 n. 06945 sez. S2 -ud. 21-10-2022 -8- Nel caso di specie non sussiste infatti, affinché sia ritenuto configurato il giudicato estern o, l’ identità di parti , di causa petentie di petitum tra i due giudizi: la sentenza n. 2343/ 1999 è stata pronunziata su domanda del [OSCURATO:PERSONA], che ha promosso azione di revocatoria ordinaria enel giudizio in cui le parti convenute sono rimaste contumaci non è mai stato trattato l'argomento della proprietà.Più precisamente, la sentenza non poteva fare stato nel giudizio in questione perché la constatazione che l’effettiva compravendita sarebbe di fatto avvenuta tra la [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] era una considerazione svolta solo“incidenter tantum”. 5.- Preliminarmente va dato atto che i ricorrenti hanno depositato, previa notifica, ai sensi dell’art. 372 comma 2 c.p.c., a comprova della mancanza di legittimazione dei controricorrenti e quindi dell’inammissibilità del controricorso, la sentenza n. 10610/2017 di questa Corte di legittimità. La decisione inerisce a un giudizio promosso da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei promittenti venditori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],nonché della società [OSCURATO:PERSONA] , nel quale veniva chiesta la stipula dell'atto di compravendita avente ad oggetto il trasferimento dell'immobile sito in B u ccinasco, oggetto del presente giudizio. La sentenza ha respinto il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, la quale aveva a sua volta respinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e Biagioli ai sensi dell’art. 2932 c.c. , ritenendo che la pretesa degli appellanti di ottenere il trasferimento della proprietà del bene mantenendo sull'immobile le iscrizioni già annotate, senza che gli attori null'altro dovessero corrispondere in favore del promittente venditore a titolo di corrispettivo, costituiva una modifica ostativa all'accoglimento della domanda di esecuzione specifica Ric. 2018 n. 06945 sez. S2 -ud. 21-10-2022 -9- dell'obbligo a contrarre. Inoltre i ricorrenti non avevano offerto di eseguire la prestazione imposta contrattualmente a loro carico per ottenere tale decisione. I controricorrenti hanno a loro volta prodotto due sentenze (n. 497/2021 del Tribunale di Milano e n. 2477/2022 della Corte di Appello diMilano), posto che successivamente al deposito della sentenza di legittimità n. 10610/17, gli stessi hanno promosso nuova azione ex art. 2932 c.c. nei confronti dellaSoc. Broker e [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi soci Sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Con tale nuova azione hanno preliminarmente dedotto che la sentenza n. 10610/2017 della Corte di Cassazione è una sentenza di mero rito e non di merito ed hanno riproposto la domanda di trasferimento a loro favore del bene immobile, domanda che è stata accolta con la sentenza del Tribunale di Milano prodotta quale doc. 5) e confermata dalla recente sentenza di Corte d’Appello, depositata quale doc. 6), che ha conclusoper il trasferimento da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali soci di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (ora cessata), in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ciascuno per la quota indivisa di metà, de l diritto di piena proprietà sull’unità immobiliare sita in Buccinasco (l’abitazione della [OSCURATO:PERSONA]). 5.1.-Si può convenire con i controricorrenti che la sentenza di questa Corte n. 10610/2017 prodotta dai ricorrenti non è tale da mettere in discussione la legittimazione dei controricorrenti, intervenuti e promissari acquirenti del medesimo immobile, per la ragione che la decisione di legittimità non ha investito il diritto ad ottenere il trasferimento dell’immobile in loro favore ma le condizioni dell’azione promossa ai sensi dell’art. 2932 c.c. 6.-Ciò precisato, si può passare allo scrutinio dei motivi di ricorso. Ric. 2018 n. 06945 sez. S2 -ud. 21-10-2022 -10- I primi due motivi attengono a vizi procedurali e possono essere analizzati congiuntamente anche con il terzo motivo , che è consequenziale. I motivi sono inammissibili. Va anzitutto compreso esattamente il decisumdella sentenza impugnata, la quale ha sì concluso, in dispositivo, per l’inammissibilità dell’appello ma in realtà ha analizzato il merito della causa, come si evince dalla lettura della motivazione. Secondo i precedenti di questa Corte “l'esatto contenuto della sentenza va individuato non alla stregua del solodispositivo, bensì integrando questo con lamotivazione, nella parte in cui la medesima riveli l'effettiva volontà del giudice. Ne consegue che va ritenuta prevalente la parte del provvedimento maggiormente attendibile e capace di fornire una giustificazione del ‘dictum’ giudiziale ” (Cass. n. 17910/2015; e v. anche Cass.n. 24600/2017). I primi tre motivi di ricorso censurano tutti la mancata pronunzia di inammissibilità dell’appello formulata in spregio alle previsioni di cui agli artt. 348 bise 348 terc.p.c., quando la ratio decidendi della sentenza impugnata è però rappresentata – a dispetto del dispositivo –dal rigetto nel merito del gravame. Ed infatti, l’intera motivazione della sentenza (cfr. le pagine 8 e 9) è incentrata sul rigetto del motivo di appello concernente l’eccezione di giudicato esterno e sulla confutazione degli argomenti difensivi spesi al riguardo da [OSCURATO:PERSONA]. Posto che la censura contenuta nei motivi non è in grado di incidere sulla ratio decidendi della sentenza impugnata, onde quest'ultima resterebbe pur sempre fondata, del tutto legittimamente, su di essa, i motivi devono essere dichiarati inammissibiliper difetto di interesse. Ric. 2018 n. 06945 sez. S2 -ud. 21-10-2022 -11- Soccorrono al riguardo le argomentazioni di Cass. n. 30354/ 2017, che ha ritenuto inammissibile, “per carenza di interesse, il ricorso per cassazione con il quale si contesti esclusivamente l'avvenuto rilievo in motivazione, da parte del giudice di appello, dell'inammissibilità dei motivi di impugnazione per difetto di specificità, ove tale rilievo sia avvenuto "ad abundantiam" e costituisca un mero "obiter dictum", che non ha influito sul dispositivo della decisione, la cui "ratio decidendi" è, in realtà, rappresentata dal rigetto nel merito del gravame per infondatezza delle censure”. Si deve precisare che nella specie i ricorrenti non si sono limitati a contestare la dichiarata inammissibilità dell’appello, a loro dire inficiata da errores in procedendo, ma hanno contestato anche (come si dirà meglio infra , al successivo punto) il passaggio della decisione che riguarda il merito, a differenza del precedente di legittimità sopra riportato. Ciò non inficia tuttavia la conclusione raggiunta: è stato infatti condivisibilmente affermato che non può addivenirsi alla cassazione della sentenza di appello “ per il solo fatto della erronea valutazione dell'inammissibilità di una impugnazione che è stata comunque esaminata e rigettata nel merito, perché ciò condurrebbe - illogicamente - ad un rinvio della causa al giudice di merito affinché questi valuti la fondatezza dell'impugnazione che ha già valutato, ciò - peraltro - in palese contrasto col principio costituzionale della ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, Cost.) e con il principio di economia dell'attività processuale” (Cass.n. 7995/2022). 8.-Il quarto motivo è infondato. Esso ripropone le ragioni oggetto del corrispondente motivo di appello, già respinte dal giudice a quo. Ric. 2018 n. 06945 sez. S2 -ud. 21-10-2022 -12- La decisione impugnata ha infatti ritenuto che la sentenza del Tribunale di Milano n. 2343/1999 ha accertato la natura soggettivamente simulata della prima vendita (quella intervenuta tra la [OSCURATO:PERSONA] e il Quaranta) , che in realtà doveva ritenersi conclusa tra la [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva rivenduto l’immobile alla società di cui era socio e amministratore unico (la [OSCURATO:PERSONA], dante causa degli odierni controricorrenti). La stessa ha dunque riconosciuto la validità dell’acquisto in capo al convenuto (in quella causa) [OSCURATO:PERSONA] e, di conseguenza, della successiva vendita dallo stesso compiuta. Nonostante che l’azione sia stata promossa dal [OSCURATO:PERSONA], che aveva proposto azione revocatoria ordinaria per ottenere la dichiarazione di inefficacia de secondo negozio, previo accertamento della simulazione del primo, la decisione del Tribunale milanese n. 2343/1999 ha riguardato un aspetto fondamentale comune ad entrambe le cause, ossia proprio la sequenza – fittizia o reale – dei passaggi di titolarità dell’immobile di originaria proprietà della [OSCURATO:PERSONA]. Conseguentemente, per la Corte meneghina, “l'esistenza del giudicato esterno nel primo processo preclude il riesame nel secondo al fine di avere una statuizione sulla medesima questione”.Ed in effetti, una pronunzia che avesse accolto, in ipotesi, la domanda dell e ricorrent i , volta a fare dichiara re la simulazione del passaggio di proprietà a [OSCURATO:PERSONA],si sarebbe posta in rotta di collisione con il giudizio precedentemente svolto e dei suoi esiti ormai passati in giudicato. A nulla valgono le ripetute osservazioni della [OSCURATO:PERSONA] volte a sostenere la sua contumacia e quella di [OSCURATO:PERSONA] e di Quaranta nel giudizio assunto a giudicato esterno, quasi che la scelta di non costituirsi in causa potesse valere a ribaltare il decisumdi quel giudice. Ric. 2018 n. 06945 sez. S2 -ud. 21-10-2022 -13- Diversamente da quanto sostenuto dalle ricorrenti, l a conclusione cui giunge la sentenza della Corte di appello, che conferma la decisione del giudice di prime cure, non stride affatto con i precedenti di questa Corte di legittimità, ma anzi ne intercetta le più recenti statuizioni. È stato affermato in più occasioni che “Qualora due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento almedesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata ingiudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazionegiuridica o vvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dell'identico punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il ‘petitum’del primo” (Cass. n. 11600/2018; 27013/2022). 9.-In definitiva, devono essere dichiarati inammissibili i primi tre motivi del ricorso e va rigettato il quarto. In conseguenza dell’esito del ricorso , le ricorrenti devono essere condannate al rimborso in favore dei controricorrenti delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, in forza del principio della soccombenza. 10.- Va respinta anche la domanda di condanna per responsabilità aggravata avanzata dai coniugi Romeo e Biagioli nel controricorso. Come ha già affermato da tempo questa Corte (ex plurimus, Cass. n. 14789/2007), ai fini della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., il ricorso per cassazione può considerarsi temerario solo allorquando, oltre ad essere erroneo in diritto, appalesi consapevolezza della non spettanza della prestazione Ric. 2018 n. 06945 sez. S2 -ud. 21-10-2022 -14- richiesta o evidenzi un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anormali. Tali evenienze non sono rinvenibili nel caso in esame. La sussistenza di questi presupposti neppure è stata invocata dai controricorrenti, la cui domanda sul punto appare generica e priva di qualsivoglia allegazione. Nel caso di specie l’uso dello strumento processuale si mantiene ancora nei binari della dialettica processuale, senza trascendere nel suo carattere abusiv o, che pu ò giustificare la condanna richiesta a questa Corte. 11.-Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibili i primi tre motivi, rigetta il quarto motivo e condanna le ricorrenti al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della suss