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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 settembre 2026

Cassazione n. 25932/2026

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i [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Manta-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PiccinnoPatrizia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MaritatiGiuseppe, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Eredi di [OSCURATO:PERSONA]- intimati-Numero registro generale 23046/2024Numero sezionale 1698/2026Numero di raccolta generale 25932/2026Data pubblicazione 29/09/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce n. 241/2024depositata il 21/03/2024.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del02/07/2026 dal [OSCURATO:PERSONA];Sentito il Pubblico Ministero nella persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità o ilrigetto del ricorso.sentiti i difensori delle parti.1. [OSCURATO:PERSONA], Osilde, Stella e Marisa, in qualità di eredi di SantoMaritati, deceduto il 12.8.1979, convennero in giudizio i germani iSalvatore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Maria per chiedere la divisione deibeni lasciati in eredità dal padre [OSCURATO:PERSONA].Gli attori esposero che il de cuius aveva donato al figlio GiuseppeMaritati, con atto per notar Placì del 13.8.1975, in conto di legittima eper l’esubero sulla disponibile con dispensa da collazione, una casa diabitazione al piano terra ed al primo piano ed un fondo denominato“Lubrichi”, siti in Neviano, che chiesero di includere nell’asseereditario.[OSCURATO:PERSONA] si costituì senza opporsi alla domanda di divisionementre gli altri convenuti rimasero contumaci.Nel corso del giudizio, nel 1988, venne dichiarato il fallimento diMaritati [OSCURATO:PERSONA].In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], venne concluso tra il curatore del fallimento diMaritati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] un accordo in forza del qualequest’ultimo acquistava “i diritti che potrebbero derivare alla curatelafallimentare dall’esito del giudizio pendente”, con la precisazione che,“a seguito della predetta cessione, [OSCURATO:PERSONA] subentrava, aNumero registro generale 23046/2024Numero sezionale 1698/2026Numero di raccolta generale 25932/2026Data pubblicazione 29/09/2026tutti gli effetti di legge, nelle ragioni spettanti al fallito nei rapporticon le altri parti del giudizio”.Nelle more del giudizio di divisione, in data 16.12.2012, si verificò ildecesso di [OSCURATO:PERSONA], che, con testamento, nominò eredeuniversale la moglie [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale di Lecce, con una prima sentenza non definitiva, laN.1182/2010, dichiarò aperta la successione di [OSCURATO:PERSONA] edeterminò i beni facenti parte dell’asse ereditario del de cuius.La sentenza, per quel che rileva in questa sede, passò in giudicato sutale statuizione.Il giudizio di divisione venne riassunto da [OSCURATO:PERSONA] innanzi alTribunale di Lecce, che, in data 2.12.2021, pronunciò altra sentenzanon definitiva.Con tale sentenza, il Tribunale precisò che, sebbene il dispositivodella sentenza N. 1182/2010 avesse incluso nell’asse ereditario i benidonati a [OSCURATO:PERSONA], in motivazione, era stato chiarito che dettibeni erano stati considerati, quale donatum, al fine di stabilire laquota di legittima spettante a [OSCURATO:PERSONA], che aveva ricevutidetti immobili in donazione in conto di legittima e per l’esubero sulladisponibile, con dispensa da collazione.Il Tribunale spiegò che dalla motivazione della sentenza risultava chei beni donati a [OSCURATO:PERSONA] non facevano parte della massaereditaria, alla luce della lettura del dispositivo integrato con lamotivazione.Il contenuto della scrittura del 21.5.2001, concluso tra la curatela diGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], venne interpretato nel sensoche si trattava di una cessione dei crediti che sarebbero spettati aMaritati [OSCURATO:PERSONA] all’esito del giudizio di divisione e non di cessione diquota ereditaria.Numero registro generale 23046/2024Numero sezionale 1698/2026Numero di raccolta generale 25932/2026Data pubblicazione 29/09/2026Poiché a [OSCURATO:PERSONA] era succeduta la moglie Antonia RitaNapoli, nominata erede universale, la stessa era proprietaria esclusivadei beni ricevuti dal coniuge iure successionis.2.

La sentenza del Tribunale venne appellata da [OSCURATO:PERSONA], chelamentò la violazione del giudicato interno con riferimento alla primasentenza non definitiva pronunciata dello stesso Tribunale - lan.1180/2010 - che avrebbe ricompreso i beni immobili donati dal decuius a [OSCURATO:PERSONA] nell’asse ereditario mentre la secondasentenza non definitiva appellata avrebbe erroneamente affermatoche tali beni non facevano parte del relictum.Ulteriore censura della sentenza d’appello aveva ad oggettol’interpretazione della scrittura privata del 21.5.2010, che, secondol’appellante, avrebbe ad oggetto la cessione dei beni donati aGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] dal de cuius in favore di [OSCURATO:PERSONA] e nonanche – come affermato dal Tribunale- la cessione del creditoeventualmente derivante in capo al fallito all’esito del giudizio didivisione.[OSCURATO:PERSONA] si dolse, altresì, che [OSCURATO:PERSONA], erede diGiuseppe [OSCURATO:PERSONA], avesse conferito alla massa il fondo Macchia innatura nonostante il terreno fosse stato ceduto a terzi.Il Tribunale avrebbe, infine, errato nel calcolare il valore degliimmobili al momento dell’apertura della successione e non almomento della divisione.La Corte d’appello, con sentenza resa pubblica il 21.3.2024, rigettòl’appello.Con riferimento alla violazione del giudicato, la Corte territorialerichiamò la giurisprudenza di legittimità -citò Cass. n. 24867/2023 - ,secondo cui il contenuto della sentenza deve essere individuato nonsolo sulla base del dispositivo ma anche nella motivazione,Numero registro generale 23046/2024Numero sezionale 1698/2026Numero di raccolta generale 25932/2026Data pubblicazione 29/09/2026sottolineando come la sentenza non definitiva n. 1180/2010 avessechiarito che i beni donati a [OSCURATO:PERSONA] non facevano partedell’asse ereditario, come indicato in dispositivo, ma dovevano esserepresi in considerazione al solo fine di determinare la quota legittimadi [OSCURATO:PERSONA], che li aveva ricevuti con dispensa da collazione.La Corte, dopo aver ribadito che i beni donati a [OSCURATO:PERSONA] di sua esclusiva proprietà, qualificò l’accordo tra il fallimento eRoberto [OSCURATO:PERSONA] come cessione del credito che la curatelafallimentare avrebbe eventualmente acquistato all’esito del giudiziopendente, subentrando nella posizione del fallito; [OSCURATO:PERSONA], dunque, acquistato dal fratello [OSCURATO:PERSONA] quello chesarebbe a lui pervenuto all’esito del giudizio di divisione ma non i benipervenuti al fratello per donazione paterna.Quanto al conferimento, da parte di [OSCURATO:PERSONA], del fondo“Macchia”, asseritamente di proprietà di terzi, la Corte d’appelloosservò che non vi era prova dell’alienazione e che, in ogni caso, ovecosì fosse risultato, in sede di esecuzione, la stessa avrebbe dovutoversare alla massa il controvalore.Infine, [OSCURATO:PERSONA] non aveva ragione di dolersi del conferimentodei fondi donati a [OSCURATO:PERSONA] secondo il valore al momentodell’apertura della successione, atteso che sulla base della comuneesperienza i beni immobili hanno, salvo prova contraria, maggiorvalore al momento della divisione.2.

Avverso la sentenza della Corte d’appello [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso affidato a cinque motivi, illustrati da memoria.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorsoLe altre parti sono rimaste intimate.Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso,conclusioni che ha ribadito alla pubblica udienza.Numero registro generale 23046/2024Numero sezionale 1698/2026Numero di raccolta generale 25932/2026Data pubblicazione 29/09/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 324 cod. proc. civ. e dell’art. 2909 cod. civ. con riferimento algiudicato costituito dalla sentenza non definitiva del Tribunale diLecce N. 1180/2010, che, nel dispositivo, avrebbe indicato i benidonati dal de cuius a [OSCURATO:PERSONA] come facenti parte dell’asseereditario, mentre la Corte d’appello ha affermato che non nefacevano parte e dovevano essere presi in considerazione al solo finedi determinare la quota legittima di [OSCURATO:PERSONA], che li avevaricevuti in donazione in conto di legittima e per l’esubero sulladisponibile, con dispensa da collazione.Secondo il ricorrente, la divergenza tra dispositivo e motivazione nonpoteva essere risolta facendo riferimento all’interpretazione dellaparte motiva ma dando rilievo decisivo al dispositivo.In ogni caso, anche aderendo all’interpretazione della Corte d’appello,la dispensa dalla collazione non impedirebbe l’esclusione del benedalla riunione fittizia, al fine di determinare la quota disponibile, nétanto meno implicherebbe la non assoggettabilità della donazioneall’azione di riduzione, dal momento che la dispensa dalla collazioneopererebbe solo per la quota disponibile mentre la porzione checomporta una lesione della quota di legittima dovrebbe essereconferita alla massa.1.1.

Il motivo è privo di fondamento.E’ acquisito il principio secondo cui il contenuto della sentenza vaindividuato non alla stregua del solo dispositivo, bensì integrando ildispositivo con la motivazione nella parte in cui la medesima rivelil’effettiva volontà del giudice (Cass., n.11943/2025; Cass. n.24867/2023; n. 24600/2017).Numero registro generale 23046/2024Numero sezionale 1698/2026Numero di raccolta generale 25932/2026Data pubblicazione 29/09/2026Nel caso di specie, la Corte d’appello ha ritenuto che, sebbene lasentenza non definitiva del Tribunale di Lecce n. 1180/2010 indicassein dispositivo che facevano parte dell’asse ereditario di [OSCURATO:PERSONA] beni donati al figlio [OSCURATO:PERSONA], con atto per notar Placì del13.8.1975, la stessa aveva chiarito in motivazione che essi eranostati indicati al solo fine di calcolare la quota legittima di GiuseppeMaritati, trattandosi di donazione in conto di legittima con dispensada collazione.La Corte ha, dunque, interpretato il giudicato integrando il dispositivocon la motivazione della sentenza passata in giudicato, dalla quale sievinceva che i beni donati “dovevano essere presi in considerazione alfine di considerare apporzionata per il loro tramite la quota dilegittima spettante a [OSCURATO:PERSONA]”.La Corte d’appello ha osservato che il Tribunale, con la sentenzadefinitiva n. 1182/2010, “giusto o sbagliato” che sia, ha intesoverificare se le donazioni in questione fossero o meno lesive dellalegittima spettante ai fratelli di [OSCURATO:PERSONA], ma non ha messoin dubbio che i beni donati gli appartenessero e che non costituisserouna ragione spettante al fallito all’esito del giudizio di divisione inquanto tali beni gli erano pervenuti in sede di divisione ma gliappartenevano al momento della donazione” (pag. 8 della sentenzaimpugnata).Tale affermazione coglie, in modo chiaro, i principi che regolano loscioglimento della comunione tra coeredi e, in particolare, l’istitutodella collazione, che comporta l’obbligo dei legittimari coeredi diconferire all’asse ereditario quanto ricevuto in donazione dal defunto,in modo da formare le singole porzioni, salvo che, come nel caso inesame, il donatario ne sia stato dispensato.Numero registro generale 23046/2024Numero sezionale 1698/2026Numero di raccolta generale 25932/2026Data pubblicazione 29/09/2026La dispensa dalla collazione esonera, infatti, il donatario dalconferimento ma non importa l’esclusione del bene donato dallariunione fittizia, ai fini della determinazione della porzione disponibile,(Cass. n. 14193/2022).In sostanza, come si ricava dalla sentenza della Corte d’appello, ladispensa dalla collazione non sottrae la donazione alla riduzione se sialesiva della legittima altrui (Cass.,n.12317/2019;Cass.n.13660/2017), rappresentando l’intangibilità della quota diriserva dei legittimari un limite alla dispensa da collazione.La dispensa dalla collazione produce, dunque, effetto nei limiti delladisponibile mentre per l’eccedenza il donatario è esposto all'azione diriduzione (Cass., n. 27377/2021; Cass. n 711/1966).In tal caso, spetta al donatario scegliere se conferire in natura il beneimmobile ricevuto ovvero per imputazione poiché il donante ha il solopotere di dispensare il donatario dalla collazione, ma non può in alcunmodo vincolare la sua scelta, qualora egli sia tenuto alla collazione(Cass., n.17409/2023; Cass. n.5659/2015; Cass. n. 1521/80; Cass.n. 1481/79).Nel caso di specie, risulta dalla sentenza della Corte d’appello che,una volta effettuata la riunione fittizia e calcolata la quota diGiuseppe, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ha scelto di conferire alla massaereditaria il fondo “Lubrichi” ed il fondo “Macchia”, con conguaglio insuo favore ed a carico della massa ereditaria di € 1048,81, in talmodo assicurando agli eredi la quota di legittima.2.

Con il secondo e terzo motivo di ricorso si denunziano iltravisamento della prova con particolare riferimento al contenutodella scrittura del 21/05/2001, oltre alla violazione e falsaapplicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e 2967 cod. civ., aisensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 e n. 5 cod. proc. civ., nonchéNumero registro generale 23046/2024Numero sezionale 1698/2026Numero di raccolta generale 25932/2026Data pubblicazione 29/09/2026la violazione e falsa applicazione degli artt. 42, 45 e 46 L. F. e degliartt. 737,746, 765 e 1542 cod. civ., ai sensi dell'art. 360, primocomma, n. 3 cod. proc. civ.; il ricorrente contesta la decisione dellaCorte d’appello che ha qualificato l’accordo tra il fallimento diGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] come cessione del credito e noncome cessione dei beni pervenuti dal de cuius con l’atto di donazione.Il ricorrente richiama i principi in materia di fallimento, conparticolare riferimento all’art. 42 Legge Fallimentare, in forza delquale, per effetto del fallimento, il fallito è privato di tutti i suoi benipresenti e futuri. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato spossessatodei beni con fallimento e, definitivamente, con l’atto di cessione deibeni al fratello [OSCURATO:PERSONA], non avrebbe potuto vantare alcun diritto suibeni oggetto di divisione ereditaria, atteso il subentro di RobertoMaritati nella sua posizione.

Ne consegue che, anche per tale ulterioreragione, i beni immobili ricevuti in donazione dal padre, nonsarebbero nella sua proprietà al momento del decesso e di essiGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto disporre per testamento infavore della moglie [OSCURATO:PERSONA], nominandola sua eredeuniversale.L’accordo con la curatela del fallimento avrebbe avuto ad oggetto lasua quota ereditaria, comprensiva dei beni immobili donati dal decuius e trasferiti al fratello [OSCURATO:PERSONA] con la scrittura privata del21 maggio 2001.2.1.

I due motivi, da trattare congiuntamente attesa l’evidenteconnessione, sono entrambi privi di fondamento.La Corte d’appello ha interpretato l’atto nel senso che, con la scritturaprivata del 21.5.2001, [OSCURATO:PERSONA] aveva acquistato dallacuratela fallimentare di [OSCURATO:PERSONA] “i diritti che potrebberoderivare alla curatela fallimentare dall’esito del giudizio pendente”,Numero registro generale 23046/2024Numero sezionale 1698/2026Numero di raccolta generale 25932/2026Data pubblicazione 29/09/2026con la precisazione che “a seguito della predetta cessione, MaritatiRoberto subentra, a tutti gli effetti di legge, nelle ragioni spettanti alfallito nei rapporti con le altri parti del giudizio”.

Si trattava, secondol’accertamento della Corte di merito, della cessione di un credito, enon della cessione di una quota ereditaria.Si tratta di interpretazione plausibile, della quale non si censura laviolazione dei criteri ermeneutici, né tale interpretazione confliggecon i principi di diritto in materia di fallimento.È pacifico, del resto, che l’indagine del giudice di merito diretta adaccertare se la vendita compiuta da un coerede abbia avuto peroggetto la quota ereditaria ovvero beni determinati, costituisce unapprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se sorrettoda motivazione immune da vizi logici e giuridici (Cass.,n.25462/2023).Il rilievo del ricorrente non tiene conto che l’atto di cessione omettevadi indicare in modo specifico i beni immobili e che, sin quando non siricostruisce la massa ereditaria, non è detto che il donatario nonabbia diritto ad ulteriori acquisizioni all’esito del giudizio di divisione.E’ priva di pregio la tesi secondo cui, per effetto del fallimento, i beniavessero cessato di appartenere a [OSCURATO:PERSONA].Il fallimento produce, solo temporaneamente, lo spossessamento delfallito ma, una volta chiuso il fallimento, come nel caso in esame, aisensi dell’art.120 L.F., cessano i suoi effetti sul patrimonio del fallito.La Corte d’appello, in definitiva, ha accertato che [OSCURATO:PERSONA] acquistato quei beni non in virtù della divisione, ma delladonazione pregressa da parte del padre.

Per cui, ovviamente, unavolta chiuso il fallimento prima della sua morte, egli era rientratonella disposizione dei beni residui e poteva disporne; come in effettiegli fece, nominando erede la propria moglie.Numero registro generale 23046/2024Numero sezionale 1698/2026Numero di raccolta generale 25932/2026Data pubblicazione 29/09/20263.

Con il quarto motivo, si denuncia la violazione e falsa applicazionedell'art. 2909 cod. civ. con riferimento all'art. 360 primo comma, n. 3cod. proc. civ. e l'omesso esame di un fatto decisivo per lacontroversia ed errata motivazione con riferimento all'art. 360, primocom,ma, n. 5, cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello:a) confermato la sentenza del Tribunale con la quale Napoli RitaAntonia, erede di [OSCURATO:PERSONA], era stata autorizzata a conferireil fondo Macchia, nonostante fosse stato ceduto a terzi da GiuseppeMaritati nel 1984, come risulterebbe dal doc. n. 5 dell’atto d’appello;b) determinato il valore dei beni in sede di divisione con riferimento alvalore al momento dell’apertura della successione3.1.

Il motivo, che comprende due profili di censura, è in parteinammissibile e in parte infondato.Con riferimento al primo, esso difetta di specificità, perché deduceche il fondo Macchia sia stato alienato a terzi nel 1984 attraverso ilgenerico richiamo al doc. 5 dell’atto d’appello, omettendo ditrascriverne il contenuto.L’affermazione della Corte d’appello - secondo cui mancherebbe laprova dell’alienazione a terzi- resiste, dunque, alla genericità dellacensura.Va inoltre aggiunto che la Corte territoriale ha fondato la decisione suun’altra autonoma ratio decidendi, consistente nella considerazioneche, ove detta circostanza dovesse emergere in sede di esecuzionedella sentenza, [OSCURATO:PERSONA] (e non Attanasio, come, per meroerrore, indicato in sentenza) sarebbe tenuta a corrispondere allamassa il controvalore.Sulla scorta della giurisprudenza di questa Corte, qualora la sentenzaimpugnata sia basata su una motivazione strutturata in una pluralitàdi ordini di ragioni, convergenti o alternativi, autonomi l'uno dalloNumero registro generale 23046/2024Numero sezionale 1698/2026Numero di raccolta generale 25932/2026Data pubblicazione 29/09/2026altro, e ciascuno, di per sé solo, idoneo a supportare il relativodictum, la resistenza di una di queste rationes agli appunti mossiglicon l'impugnazione comporta che la decisione deve essere tenutaferma sulla base del profilo della sua ratio non, o mal, censuratoprivando, in tal modo l'impugnazione dell'idoneità al raggiungimentodel suo obiettivo funzionale, rappresentato dalla rimozione dellapronuncia contestata (cfr., in merito, ex multis, Cass. 26 marzo 2001,n. 4349; Cass. 20 novembre 2009, n. 24540; Cass. 11 febbraio 2011,n. 3386; Cass. 4 marzo 2016, n. 4293).La censura non intercetta l'ulteriore ratio decidendi posta afondamento della decisione.È poi infondato il secondo profilo della censura: la Corte d’appello haspiegato che [OSCURATO:PERSONA] non può dolersi del fatto che larestituzione alla massa dei fondi donati a [OSCURATO:PERSONA] sia statadisposta tenendo conto del valore dei terreni al momentodell’apertura della successione perché, sulla base della comuneesperienza, e in difetto di prova contraria, i beni conferiti in naturahanno maggior valore in epoca attuale rispetto al momentodell’apertura della successione.Tale affermazione non è stata censurata dal ricorrente contestando ilprincipio, ricavato dalle massime di esperienza, riguardo all’aumentocrescente del valore dei beni immobili nel corso degli ultimi decenni.4.

Con il quinto motivo si lamenta la violazione e falsa applicazionedell'art. 91 cod. proc. civ., in materia di soccombenza, anche conriferimento ai criteri di quantificazione delle spese legali, inriferimento all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., per averela Corte territoriale quantificato le spese di lite sulla base del valoredella causa di divisione anziché sul valore della quota incontestazione, ovvero euro 30.000,00, quale quota spettante alNumero registro generale 23046/2024Numero sezionale 1698/2026Numero di raccolta generale 25932/2026Data pubblicazione 29/09/2026ricorrente a seguito del progetto divisionale nel giudizio di primogrado.4.1.

Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, non avendo ilricorrente dedotto che le spese di lite determinate dalla Corted’appello, senza riferimento al valore dell’asse ereditario o della quotain contestazione, siano superiori, nell’una o nell’altra ipotesi, aimassimi tariffari.5.

Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoart.13, se dovuto.

P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, infavore della parte controricorrente, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in euro 6000,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati euro 200,00 edagli accessori di legge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art.13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda SezioneCivile della Corte di cassazione, in data 2 luglio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRossana [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Manta-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PiccinnoPatrizia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MaritatiGiuseppe, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Eredi di [OSCURATO:PERSONA]- intimati-Numero registro generale 23046/2024Numero sezionale 1698/2026Numero di raccolta generale 25932/2026Data pubblicazione 29/09/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce n. 241/2024depositata il 21/03/2024.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del02/07/2026 dal [OSCURATO:PERSONA];Sentito il Pubblico Ministero nella persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità o ilrigetto del ricorso.sentiti i difensori delle parti.1. [OSCURATO:PERSONA], Osilde, Stella e Marisa, in qualità di eredi di SantoMaritati, deceduto il 12.8.1979, convennero in giudizio i germani iSalvatore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Maria per chiedere la divisione deibeni lasciati in eredità dal padre [OSCURATO:PERSONA].Gli attori esposero che il de cuius aveva donato al figlio GiuseppeMaritati, con atto per notar Placì del 13.8.1975, in conto di legittima eper l’esubero sulla disponibile con dispensa da collazione, una casa diabitazione al piano terra ed al primo piano ed un fondo denominato“Lubrichi”, siti in Neviano, che chiesero di includere nell’asseereditario.[OSCURATO:PERSONA] si costituì senza opporsi alla domanda di divisionementre gli altri convenuti rimasero contumaci.Nel corso del giudizio, nel 1988, venne dichiarato il fallimento diMaritati [OSCURATO:PERSONA].In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], venne concluso tra il curatore del fallimento diMaritati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] un accordo in forza del qualequest’ultimo acquistava “i diritti che potrebbero derivare alla curatelafallimentare dall’esito del giudizio pendente”, con la precisazione che,“a seguito della predetta cessione, [OSCURATO:PERSONA] subentrava, aNumero registro generale 23046/2024Numero sezionale 1698/2026Numero di raccolta generale 25932/2026Data pubblicazione 29/09/2026tutti gli effetti di legge, nelle ragioni spettanti al fallito nei rapporticon le altri parti del giudizio”.Nelle more del giudizio di divisione, in data 16.12.2012, si verificò ildecesso di [OSCURATO:PERSONA], che, con testamento, nominò eredeuniversale la moglie [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale di Lecce, con una prima sentenza non definitiva, laN.1182/2010, dichiarò aperta la successione di [OSCURATO:PERSONA] edeterminò i beni facenti parte dell’asse ereditario del de cuius.La sentenza, per quel che rileva in questa sede, passò in giudicato sutale statuizione.Il giudizio di divisione venne riassunto da [OSCURATO:PERSONA] innanzi alTribunale di Lecce, che, in data 2.12.2021, pronunciò altra sentenzanon definitiva.Con tale sentenza, il Tribunale precisò che, sebbene il dispositivodella sentenza N. 1182/2010 avesse incluso nell’asse ereditario i benidonati a [OSCURATO:PERSONA], in motivazione, era stato chiarito che dettibeni erano stati considerati, quale donatum, al fine di stabilire laquota di legittima spettante a [OSCURATO:PERSONA], che aveva ricevutidetti immobili in donazione in conto di legittima e per l’esubero sulladisponibile, con dispensa da collazione.Il Tribunale spiegò che dalla motivazione della sentenza risultava chei beni donati a [OSCURATO:PERSONA] non facevano parte della massaereditaria, alla luce della lettura del dispositivo integrato con lamotivazione.Il contenuto della scrittura del 21.5.2001, concluso tra la curatela diGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], venne interpretato nel sensoche si trattava di una cessione dei crediti che sarebbero spettati aMaritati [OSCURATO:PERSONA] all’esito del giudizio di divisione e non di cessione diquota ereditaria.Numero registro generale 23046/2024Numero sezionale 1698/2026Numero di raccolta generale 25932/2026Data pubblicazione 29/09/2026Poiché a [OSCURATO:PERSONA] era succeduta la moglie Antonia RitaNapoli, nominata erede universale, la stessa era proprietaria esclusivadei beni ricevuti dal coniuge iure successionis.2. La sentenza del Tribunale venne appellata da [OSCURATO:PERSONA], chelamentò la violazione del giudicato interno con riferimento alla primasentenza non definitiva pronunciata dello stesso Tribunale - lan.1180/2010 - che avrebbe ricompreso i beni immobili donati dal decuius a [OSCURATO:PERSONA] nell’asse ereditario mentre la secondasentenza non definitiva appellata avrebbe erroneamente affermatoche tali beni non facevano parte del relictum.Ulteriore censura della sentenza d’appello aveva ad oggettol’interpretazione della scrittura privata del 21.5.2010, che, secondol’appellante, avrebbe ad oggetto la cessione dei beni donati aGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] dal de cuius in favore di [OSCURATO:PERSONA] e nonanche – come affermato dal Tribunale- la cessione del creditoeventualmente derivante in capo al fallito all’esito del giudizio didivisione.[OSCURATO:PERSONA] si dolse, altresì, che [OSCURATO:PERSONA], erede diGiuseppe [OSCURATO:PERSONA], avesse conferito alla massa il fondo Macchia innatura nonostante il terreno fosse stato ceduto a terzi.Il Tribunale avrebbe, infine, errato nel calcolare il valore degliimmobili al momento dell’apertura della successione e non almomento della divisione.La Corte d’appello, con sentenza resa pubblica il 21.3.2024, rigettòl’appello.Con riferimento alla violazione del giudicato, la Corte territorialerichiamò la giurisprudenza di legittimità -citò Cass. n. 24867/2023 - ,secondo cui il contenuto della sentenza deve essere individuato nonsolo sulla base del dispositivo ma anche nella motivazione,Numero registro generale 23046/2024Numero sezionale 1698/2026Numero di raccolta generale 25932/2026Data pubblicazione 29/09/2026sottolineando come la sentenza non definitiva n. 1180/2010 avessechiarito che i beni donati a [OSCURATO:PERSONA] non facevano partedell’asse ereditario, come indicato in dispositivo, ma dovevano esserepresi in considerazione al solo fine di determinare la quota legittimadi [OSCURATO:PERSONA], che li aveva ricevuti con dispensa da collazione.La Corte, dopo aver ribadito che i beni donati a [OSCURATO:PERSONA] di sua esclusiva proprietà, qualificò l’accordo tra il fallimento eRoberto [OSCURATO:PERSONA] come cessione del credito che la curatelafallimentare avrebbe eventualmente acquistato all’esito del giudiziopendente, subentrando nella posizione del fallito; [OSCURATO:PERSONA], dunque, acquistato dal fratello [OSCURATO:PERSONA] quello chesarebbe a lui pervenuto all’esito del giudizio di divisione ma non i benipervenuti al fratello per donazione paterna.Quanto al conferimento, da parte di [OSCURATO:PERSONA], del fondo“Macchia”, asseritamente di proprietà di terzi, la Corte d’appelloosservò che non vi era prova dell’alienazione e che, in ogni caso, ovecosì fosse risultato, in sede di esecuzione, la stessa avrebbe dovutoversare alla massa il controvalore.Infine, [OSCURATO:PERSONA] non aveva ragione di dolersi del conferimentodei fondi donati a [OSCURATO:PERSONA] secondo il valore al momentodell’apertura della successione, atteso che sulla base della comuneesperienza i beni immobili hanno, salvo prova contraria, maggiorvalore al momento della divisione.2. Avverso la sentenza della Corte d’appello [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso affidato a cinque motivi, illustrati da memoria.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorsoLe altre parti sono rimaste intimate.Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso,conclusioni che ha ribadito alla pubblica udienza.Numero registro generale 23046/2024Numero sezionale 1698/2026Numero di raccolta generale 25932/2026Data pubblicazione 29/09/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 324 cod. proc. civ. e dell’art. 2909 cod. civ. con riferimento algiudicato costituito dalla sentenza non definitiva del Tribunale diLecce N. 1180/2010, che, nel dispositivo, avrebbe indicato i benidonati dal de cuius a [OSCURATO:PERSONA] come facenti parte dell’asseereditario, mentre la Corte d’appello ha affermato che non nefacevano parte e dovevano essere presi in considerazione al solo finedi determinare la quota legittima di [OSCURATO:PERSONA], che li avevaricevuti in donazione in conto di legittima e per l’esubero sulladisponibile, con dispensa da collazione.Secondo il ricorrente, la divergenza tra dispositivo e motivazione nonpoteva essere risolta facendo riferimento all’interpretazione dellaparte motiva ma dando rilievo decisivo al dispositivo.In ogni caso, anche aderendo all’interpretazione della Corte d’appello,la dispensa dalla collazione non impedirebbe l’esclusione del benedalla riunione fittizia, al fine di determinare la quota disponibile, nétanto meno implicherebbe la non assoggettabilità della donazioneall’azione di riduzione, dal momento che la dispensa dalla collazioneopererebbe solo per la quota disponibile mentre la porzione checomporta una lesione della quota di legittima dovrebbe essereconferita alla massa.1.1. Il motivo è privo di fondamento.E’ acquisito il principio secondo cui il contenuto della sentenza vaindividuato non alla stregua del solo dispositivo, bensì integrando ildispositivo con la motivazione nella parte in cui la medesima rivelil’effettiva volontà del giudice (Cass., n.11943/2025; Cass. n.24867/2023; n. 24600/2017).Numero registro generale 23046/2024Numero sezionale 1698/2026Numero di raccolta generale 25932/2026Data pubblicazione 29/09/2026Nel caso di specie, la Corte d’appello ha ritenuto che, sebbene lasentenza non definitiva del Tribunale di Lecce n. 1180/2010 indicassein dispositivo che facevano parte dell’asse ereditario di [OSCURATO:PERSONA] beni donati al figlio [OSCURATO:PERSONA], con atto per notar Placì del13.8.1975, la stessa aveva chiarito in motivazione che essi eranostati indicati al solo fine di calcolare la quota legittima di GiuseppeMaritati, trattandosi di donazione in conto di legittima con dispensada collazione.La Corte ha, dunque, interpretato il giudicato integrando il dispositivocon la motivazione della sentenza passata in giudicato, dalla quale sievinceva che i beni donati “dovevano essere presi in considerazione alfine di considerare apporzionata per il loro tramite la quota dilegittima spettante a [OSCURATO:PERSONA]”.La Corte d’appello ha osservato che il Tribunale, con la sentenzadefinitiva n. 1182/2010, “giusto o sbagliato” che sia, ha intesoverificare se le donazioni in questione fossero o meno lesive dellalegittima spettante ai fratelli di [OSCURATO:PERSONA], ma non ha messoin dubbio che i beni donati gli appartenessero e che non costituisserouna ragione spettante al fallito all’esito del giudizio di divisione inquanto tali beni gli erano pervenuti in sede di divisione ma gliappartenevano al momento della donazione” (pag. 8 della sentenzaimpugnata).Tale affermazione coglie, in modo chiaro, i principi che regolano loscioglimento della comunione tra coeredi e, in particolare, l’istitutodella collazione, che comporta l’obbligo dei legittimari coeredi diconferire all’asse ereditario quanto ricevuto in donazione dal defunto,in modo da formare le singole porzioni, salvo che, come nel caso inesame, il donatario ne sia stato dispensato.Numero registro generale 23046/2024Numero sezionale 1698/2026Numero di raccolta generale 25932/2026Data pubblicazione 29/09/2026La dispensa dalla collazione esonera, infatti, il donatario dalconferimento ma non importa l’esclusione del bene donato dallariunione fittizia, ai fini della determinazione della porzione disponibile,(Cass. n. 14193/2022).In sostanza, come si ricava dalla sentenza della Corte d’appello, ladispensa dalla collazione non sottrae la donazione alla riduzione se sialesiva della legittima altrui (Cass.,n.12317/2019;Cass.n.13660/2017), rappresentando l’intangibilità della quota diriserva dei legittimari un limite alla dispensa da collazione.La dispensa dalla collazione produce, dunque, effetto nei limiti delladisponibile mentre per l’eccedenza il donatario è esposto all'azione diriduzione (Cass., n. 27377/2021; Cass. n 711/1966).In tal caso, spetta al donatario scegliere se conferire in natura il beneimmobile ricevuto ovvero per imputazione poiché il donante ha il solopotere di dispensare il donatario dalla collazione, ma non può in alcunmodo vincolare la sua scelta, qualora egli sia tenuto alla collazione(Cass., n.17409/2023; Cass. n.5659/2015; Cass. n. 1521/80; Cass.n. 1481/79).Nel caso di specie, risulta dalla sentenza della Corte d’appello che,una volta effettuata la riunione fittizia e calcolata la quota diGiuseppe, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ha scelto di conferire alla massaereditaria il fondo “Lubrichi” ed il fondo “Macchia”, con conguaglio insuo favore ed a carico della massa ereditaria di € 1048,81, in talmodo assicurando agli eredi la quota di legittima.2. Con il secondo e terzo motivo di ricorso si denunziano iltravisamento della prova con particolare riferimento al contenutodella scrittura del 21/05/2001, oltre alla violazione e falsaapplicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e 2967 cod. civ., aisensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 e n. 5 cod. proc. civ., nonchéNumero registro generale 23046/2024Numero sezionale 1698/2026Numero di raccolta generale 25932/2026Data pubblicazione 29/09/2026la violazione e falsa applicazione degli artt. 42, 45 e 46 L. F. e degliartt. 737,746, 765 e 1542 cod. civ., ai sensi dell'art. 360, primocomma, n. 3 cod. proc. civ.; il ricorrente contesta la decisione dellaCorte d’appello che ha qualificato l’accordo tra il fallimento diGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] come cessione del credito e noncome cessione dei beni pervenuti dal de cuius con l’atto di donazione.Il ricorrente richiama i principi in materia di fallimento, conparticolare riferimento all’art. 42 Legge Fallimentare, in forza delquale, per effetto del fallimento, il fallito è privato di tutti i suoi benipresenti e futuri. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato spossessatodei beni con fallimento e, definitivamente, con l’atto di cessione deibeni al fratello [OSCURATO:PERSONA], non avrebbe potuto vantare alcun diritto suibeni oggetto di divisione ereditaria, atteso il subentro di RobertoMaritati nella sua posizione. Ne consegue che, anche per tale ulterioreragione, i beni immobili ricevuti in donazione dal padre, nonsarebbero nella sua proprietà al momento del decesso e di essiGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto disporre per testamento infavore della moglie [OSCURATO:PERSONA], nominandola sua eredeuniversale.L’accordo con la curatela del fallimento avrebbe avuto ad oggetto lasua quota ereditaria, comprensiva dei beni immobili donati dal decuius e trasferiti al fratello [OSCURATO:PERSONA] con la scrittura privata del21 maggio 2001.2.1. I due motivi, da trattare congiuntamente attesa l’evidenteconnessione, sono entrambi privi di fondamento.La Corte d’appello ha interpretato l’atto nel senso che, con la scritturaprivata del 21.5.2001, [OSCURATO:PERSONA] aveva acquistato dallacuratela fallimentare di [OSCURATO:PERSONA] “i diritti che potrebberoderivare alla curatela fallimentare dall’esito del giudizio pendente”,Numero registro generale 23046/2024Numero sezionale 1698/2026Numero di raccolta generale 25932/2026Data pubblicazione 29/09/2026con la precisazione che “a seguito della predetta cessione, MaritatiRoberto subentra, a tutti gli effetti di legge, nelle ragioni spettanti alfallito nei rapporti con le altri parti del giudizio”. Si trattava, secondol’accertamento della Corte di merito, della cessione di un credito, enon della cessione di una quota ereditaria.Si tratta di interpretazione plausibile, della quale non si censura laviolazione dei criteri ermeneutici, né tale interpretazione confliggecon i principi di diritto in materia di fallimento.È pacifico, del resto, che l’indagine del giudice di merito diretta adaccertare se la vendita compiuta da un coerede abbia avuto peroggetto la quota ereditaria ovvero beni determinati, costituisce unapprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se sorrettoda motivazione immune da vizi logici e giuridici (Cass.,n.25462/2023).Il rilievo del ricorrente non tiene conto che l’atto di cessione omettevadi indicare in modo specifico i beni immobili e che, sin quando non siricostruisce la massa ereditaria, non è detto che il donatario nonabbia diritto ad ulteriori acquisizioni all’esito del giudizio di divisione.E’ priva di pregio la tesi secondo cui, per effetto del fallimento, i beniavessero cessato di appartenere a [OSCURATO:PERSONA].Il fallimento produce, solo temporaneamente, lo spossessamento delfallito ma, una volta chiuso il fallimento, come nel caso in esame, aisensi dell’art.120 L.F., cessano i suoi effetti sul patrimonio del fallito.La Corte d’appello, in definitiva, ha accertato che [OSCURATO:PERSONA] acquistato quei beni non in virtù della divisione, ma delladonazione pregressa da parte del padre. Per cui, ovviamente, unavolta chiuso il fallimento prima della sua morte, egli era rientratonella disposizione dei beni residui e poteva disporne; come in effettiegli fece, nominando erede la propria moglie.Numero registro generale 23046/2024Numero sezionale 1698/2026Numero di raccolta generale 25932/2026Data pubblicazione 29/09/20263. Con il quarto motivo, si denuncia la violazione e falsa applicazionedell'art. 2909 cod. civ. con riferimento all'art. 360 primo comma, n. 3cod. proc. civ. e l'omesso esame di un fatto decisivo per lacontroversia ed errata motivazione con riferimento all'art. 360, primocom,ma, n. 5, cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello:a) confermato la sentenza del Tribunale con la quale Napoli RitaAntonia, erede di [OSCURATO:PERSONA], era stata autorizzata a conferireil fondo Macchia, nonostante fosse stato ceduto a terzi da GiuseppeMaritati nel 1984, come risulterebbe dal doc. n. 5 dell’atto d’appello;b) determinato il valore dei beni in sede di divisione con riferimento alvalore al momento dell’apertura della successione3.1. Il motivo, che comprende due profili di censura, è in parteinammissibile e in parte infondato.Con riferimento al primo, esso difetta di specificità, perché deduceche il fondo Macchia sia stato alienato a terzi nel 1984 attraverso ilgenerico richiamo al doc. 5 dell’atto d’appello, omettendo ditrascriverne il contenuto.L’affermazione della Corte d’appello - secondo cui mancherebbe laprova dell’alienazione a terzi- resiste, dunque, alla genericità dellacensura.Va inoltre aggiunto che la Corte territoriale ha fondato la decisione suun’altra autonoma ratio decidendi, consistente nella considerazioneche, ove detta circostanza dovesse emergere in sede di esecuzionedella sentenza, [OSCURATO:PERSONA] (e non Attanasio, come, per meroerrore, indicato in sentenza) sarebbe tenuta a corrispondere allamassa il controvalore.Sulla scorta della giurisprudenza di questa Corte, qualora la sentenzaimpugnata sia basata su una motivazione strutturata in una pluralitàdi ordini di ragioni, convergenti o alternativi, autonomi l'uno dalloNumero registro generale 23046/2024Numero sezionale 1698/2026Numero di raccolta generale 25932/2026Data pubblicazione 29/09/2026altro, e ciascuno, di per sé solo, idoneo a supportare il relativodictum, la resistenza di una di queste rationes agli appunti mossiglicon l'impugnazione comporta che la decisione deve essere tenutaferma sulla base del profilo della sua ratio non, o mal, censuratoprivando, in tal modo l'impugnazione dell'idoneità al raggiungimentodel suo obiettivo funzionale, rappresentato dalla rimozione dellapronuncia contestata (cfr., in merito, ex multis, Cass. 26 marzo 2001,n. 4349; Cass. 20 novembre 2009, n. 24540; Cass. 11 febbraio 2011,n. 3386; Cass. 4 marzo 2016, n. 4293).La censura non intercetta l'ulteriore ratio decidendi posta afondamento della decisione.È poi infondato il secondo profilo della censura: la Corte d’appello haspiegato che [OSCURATO:PERSONA] non può dolersi del fatto che larestituzione alla massa dei fondi donati a [OSCURATO:PERSONA] sia statadisposta tenendo conto del valore dei terreni al momentodell’apertura della successione perché, sulla base della comuneesperienza, e in difetto di prova contraria, i beni conferiti in naturahanno maggior valore in epoca attuale rispetto al momentodell’apertura della successione.Tale affermazione non è stata censurata dal ricorrente contestando ilprincipio, ricavato dalle massime di esperienza, riguardo all’aumentocrescente del valore dei beni immobili nel corso degli ultimi decenni.4. Con il quinto motivo si lamenta la violazione e falsa applicazionedell'art. 91 cod. proc. civ., in materia di soccombenza, anche conriferimento ai criteri di quantificazione delle spese legali, inriferimento all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., per averela Corte territoriale quantificato le spese di lite sulla base del valoredella causa di divisione anziché sul valore della quota incontestazione, ovvero euro 30.000,00, quale quota spettante alNumero registro generale 23046/2024Numero sezionale 1698/2026Numero di raccolta generale 25932/2026Data pubblicazione 29/09/2026ricorrente a seguito del progetto divisionale nel giudizio di primogrado.4.1. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, non avendo ilricorrente dedotto che le spese di lite determinate dalla Corted’appello, senza riferimento al valore dell’asse ereditario o della quotain contestazione, siano superiori, nell’una o nell’altra ipotesi, aimassimi tariffari.5. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoart.13, se dovuto. P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, infavore della parte controricorrente, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in euro 6000,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati euro 200,00 edagli accessori di legge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art.13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda SezioneCivile della Corte di cassazione, in data 2 luglio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRossana [OSCURATO:PERSONA]
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