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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 15430/2026

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itale alla PEC: furiosuvilla.pec.it;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 8 di Vigevano, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -domicilio digitale alla PEC:[OSCURATO:EMAIL];-controricorrente-avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 879/2024 depositatail 19/03/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/10/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], condomino del [OSCURATO:PERSONA] n. 8 sito inVigevano, aveva impugnato la delibera assembleare adottata in dataNumero registro generale 13387/2024Numero sezionale 2548/2025Numero di raccolta generale 15430/2026Data pubblicazione 20/05/202617.10.2019 e tutte quelle precedenti - in particolare la delibera del23.9.2016 - sostenendo che fossero radicalmente nulle perché applicativedelle nuove tabelle millesimali a periodi di spese di gestione pregressi, giàdefiniti, oltre che per irrituale convocazione dell’assemblea; l’attore avevarilevato anche la prescrizione delle spese straordinarie del 2009.[OSCURATO:PERSONA] aveva contrastato tutti i profili della domanda.L’adito Tribunale di Vigevano aveva dichiarato inammissibile ladomanda per tutte le delibere diverse da quelle del 23.9.2016 e del17.10.2019 ed aveva comunque respinto nel merito le doglianze relativead esse e ad altre eventuali delibere genericamente richiamate, statuendoche i vizi lamentati avrebbero comportato al più l’annullabilità delle duedelibere, da escludere per avere l’attore espresso tramite personadelegata voto favorevole al loro accoglimento, e comunque le due delibereindividuate non presentavano alcun profilo di invalidità; disattesa anchel’eccezione di prescrizione.La Corte d’Appello di Milano, adita in sede di impugnazione, richiamatele diverse ragioni autonomamente fondanti la decisione di primo grado, harespinto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] in base alle seguenti considerazioni:-) le doglianze formulate attraverso i due motivi di appello propostierano inammissibili e comunque palesemente infondate; -) sotto il primoprofilo, era violato l’art. 342 c.p.c. perché i motivi di appello consistonoin una mera riproposizione delle ragioni di impugnazione delle delibereproposte in primo grado e non si riscontra alcuna specifica confutazionedelle plurime ed ampie argomentazioni spese dal giudice di primo gradoper motivare la decisione assunta ; in ordine alla delibera 23.9.2016,l’appellante non aveva minimamente confutato le ragioni per le quali ilTribunale aveva ritenuto i vizi denunciati come ipotesi di annullabilità, conconseguente maturazione del termine di decadenza per l’impugnazione; inordine alle altre delibere non confutava la pronuncia di inammissibilitàderivante dalla genericità e tardività di allegazione; ingiustificato era ilNumero registro generale 13387/2024Numero sezionale 2548/2025Numero di raccolta generale 15430/2026Data pubblicazione 20/05/2026richiamo alla possibilità di emendatio libelli perché ogni delibera costituivaun atto a sé e doveva essere autonomamente impugnata; -) quanto almerito, l’impugnazione della delibera 23.9.2016 era totalmente infondata:la decisione di revisionare le tabelle millesimali e la decisione dirifacimento del cortile, portando la spesa relativa a consuntivo solo dopol’approvazione delle nuove tabelle, furono prese con delibera del23.6.2009, non impugnata; la delibera del 23.9.2016 dava seguito allavolontà assembleare già espressa il 23.6.2009, approvando le nuovetabelle e provvedendo alla distribuzione a consuntivo dei lavori relativi alcortile; nessuna applicazione retroattiva delle tabelle, quindi, maesecuzione della volontà assembleare già espressa; nemmeno risultavaimpugnata la delibera del 26.11.2013, in cui si ribadiva che i lavoristraordinari per il condominio sarebbero stati consuntivati in base allenuove tabelle; ne conseguiva che le doglianze dell’appellante sulledelibere erano inammissibili e infondate nel merito; -) anche il secondomotivo relativo all’eccezione di prescrizione, era inammissibile ex art. 342c.p.c., per carenza di specificità rispetto alla decisione sul punto in alcunmodo criticata, e comunque infondato dato che il credito del condominionon era sorto con la delibera del 2009 ma con l’approvazione delconsuntivo dei lavori, nel 2016; -) sussistevano i presupposti per lacondanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c..Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a tremotivi.Vi è controricorso del [OSCURATO:PERSONA].E’ stata formulata proposta di definizione accelerata, ex art.380 bisc.p.c., opposta dal ricorrente.A seguito della richiesta di decisione formulata da [OSCURATO:PERSONA], èstata fissata adunanza in camera di consiglio per la decisione del ricorso,in relazione alla quale entrambe le parti costituite hanno depositatomemorie illustrative delle rispettive difese.Numero registro generale 13387/2024Numero sezionale 2548/2025Numero di raccolta generale 15430/2026Data pubblicazione 20/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con un primo motivo [OSCURATO:PERSONA] si duole della violazione efalsa applicazione dell’art. 1137 c.c. con riferimento all’art. 1123 c.c. e conriguardo all’art. 115 c.p.c., per aver la Corte d’Appello non riconosciuto ildiritto ad impugnare la delibera assembleare in punto ripartizione spesesulla base di tabelle millesimali applicate retroattivamente .La Corte d’Appello avrebbe errato nel non ritenere nulla la delibera che haapplicato retroattivamente le tabelle millesimali, nel non riteneretempestiva la contestazione del ricorrente e nel non considerarel’ammissione di controparte ex art. 115 c.p.c. in ordine alla retroattivitàdella delibera.Il motivo è infondato.Si deve premettere che non appare rilevante il fatto che il ricorrentenon abbia sottoposto a critica, in questa sede di legittimità, leconsiderazioni della Corte d’Appello, la quale ha comunque deciso il meritodella controversia motivando sulla ritenuta infondatezza di tutte ledoglianze formulate, in ordine all’inammissibilità ex art. 342 c.p.c. dellaproposta impugnazione, queste appaiono da considerare espresse adabundantiam, non costituendo le ragioni fondanti del rigetto dell’appello,che attengono alle ragioni di merito.Questa Corte ha ripetutamente osservato che, in linea generale,qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria digiurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della "potestasiudicandi" in relazione al merito della controversia, abbia impropriamenteinserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombenterispetto a dette considerazioni nel merito non ha l'onere né l'interesse adimpugnare; conseguentemente è ammissibile l'impugnazione che sirivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, perdifetto di interesse, l'impugnazione nella parte in cui pretenda unsindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta "adNumero registro generale 13387/2024Numero sezionale 2548/2025Numero di raccolta generale 15430/2026Data pubblicazione 20/05/2026abundantiam" nella sentenza gravata (cfr., in tal senso, Cass., Sez.

Un.,n. 3840/2007; Cass., Sez.

Un., n. 2446/2013; per l’ipotesi in cui il rilievodi inammissibilità costituisca un obiter dictum, v.

Cass. n. 7995/2022).Può però accadere che, pur in presenza di una preliminare valutazionedi inammissibilità, la motivazione di rigetto nel merito sia, come nel casodi specie, ampia e approfondita.Attesa l’impossibilità di porre sullo stesso piano, quanto al rilievodecisorio, sia la declaratoria di inammissibilità, nel caso in esame deimotivi di appello formulati, che la valutazione nel merito dellacontroversia, che detti motivi di appello ha valutato, respingendoli, ènecessario pertanto valutare quale sia l’esatto contenuto della sentenzaoggetto di ricorso per cassazione e cioè se si debba ritenere decisiva ladeclaratoria di inammissibilità e impropria e ad abundantiam la decisionenel merito, oppure viceversa.L'esatto contenuto della sentenza va individuato integrando ildispositivo con la motivazione nella parte in cui la medesima rivelil'effettiva volontà del giudice.

Ne consegue che va ritenuta prevalente laparte del provvedimento maggiormente attendibile e capace di fornire unagiustificazione del "dictum" giudiziale (inammissibilità o merito) (cfr., in talsenso, Cass. n. 24867/2023 che, in motivazione, osserva come Vaanzitutto compreso esattamente il decisum della sentenza impugnata e Secondo i precedenti di questa Corte “l'esatto contenuto della sentenzava individuato non alla stregua del solo dispositivo, bensì integrandoquesto con la motivazione, nella parte in cui la medesima riveli l'effettivavolontà del giudice.

Ne consegue che va ritenuta prevalente la parte delprovvedimento maggiormente attendibile e capace di fornire unagiustificazione del ‘dictum’ giudiziale”; Cass. n. 17910/2015; anche Cass.n. 24600/2017 ; di recente, Cass. n. 776/2025).Applicando al caso di specie le indicazioni che precedono, si deverilevare come il reale decisum della sentenza impugnata riduca ad unNumero registro generale 13387/2024Numero sezionale 2548/2025Numero di raccolta generale 15430/2026Data pubblicazione 20/05/2026semplice obiter dictum il rilievo di inammissibilità ex art. 342 c.p.c.dell’appello, il quale, se valorizzato effettivamente come tale,precluderebbe di per sé ogni possibile valutazione del merito dei motivi diappello affermati come non rispondenti ai requisiti normativi individuatidalla disposizione richiamata.

La Corte d’Appello di Milano ha, infatti,analizzato tutti i profili del merito della controversia, già valutati dal primoGiudice e sottoposti a censura da [OSCURATO:PERSONA], e nel dispositivo harigettato l’appello, facendo seguire alle valutazioni di merito una pronunciaaltrettanto meritale, come si evince chiaramente dalla lettura combinatadella motivazione e del dispositivo pronunciati.

Dal provvedimentoimpugnato emerge quindi l'effettiva possibilità e volontà per la Cortedistrettuale di esaminare il merito dell’impugnazione sottopostale, in modotale che i rilievi iniziali di inammissibilità, pure sollevati, rimangono privi didecisorietà, ai fini della definizione della controversia e quindi privi disignificatività ai fini del presente ricorso che sulla sentenza viene adessere parametrato.La prevalenza della pronuncia di merito, di rigetto dell’appello propostoda [OSCURATO:PERSONA], comporta che l’assenza di rilievi critici in questa sededi legittimità sulle osservazioni relative all’inammissibilità dell’appello nonpermette una decisione di inammissibilità del ricorso per mancatacontestazione di tutte le rationes decidendi praticate dalla Corte di merito:per le considerazioni esposte, si deve considerare la sentenza della Corted’Appello di Milano come sentenza che ha deciso il merito dellacontroversia, per cui è necessario e sufficiente che il ricorrente contesti leragioni del decidere atte a costituire il fondamento della pronuncia dirigetto dell’impugnazione.Il motivo di ricorso in esame, pure se ammissibile, è però palesementeinfondato, perché non critica in modo adeguato la ratio decidendi posta afondamento della decisione dalla Corte di merito, la quale ha ritenuto didisattendere le critiche al deciso di primo grado quanto alla qualificazioneNumero registro generale 13387/2024Numero sezionale 2548/2025Numero di raccolta generale 15430/2026Data pubblicazione 20/05/2026dei vizi attribuiti alla delibera del 23.9.2016 - idonei a determinarnel’annullamento e non la nullità -, all’intempestività dell’impugnazione exart. 1137 c.c. della stessa delibera, ipoteticamente annullabile, nonimpugnata nei termini e alla non censurabilità della stessa da parte delricorrente per aver egli espresso parere favorevole, precisando ancora chenon si può parlare, nel caso di specie, di applicazione retroattiva delletabelle millesimali, ma di attuazione della decisione collegialmenteassunta di consuntivare solo i lavori di rifacimento del cortile deliberati nel corso dell’assemblea condominiale del 23.6.2009 - condeliberazione mai impugnata -, in aderenza alle tabelle che sarebberostate elaborate in un secondo momento, per adeguarle all’avvenutamodifica dello stato dei luoghi che, tra l’altro, riguardava propriol’immobile del Nastasi e che era precedente al concordato (con ilconsenso del ricorrente) rifacimento del cortile; nemmeno le deliberesuccessive, in particolare la delibera del 26.11.2013, confermativa dellavolontà dei condomini di rivedere il rendiconto dei lavori straordinari sulcortile in base alle nuove tabelle millesimali, risultano essere stateimpugnate.Inappropriato è poi il riferimento del ricorrente ad una pretesaviolazione del disposto dell’art. 115 c.p.c., che deriverebbe, nella suaprospettazione, dall’avere prima l’assemblea condominiale ripartito lespese di rifacimento del cortile secondo le vecchie tabelle millesimali,salvo successivamente consuntivare i saldi di quei valori secondo le nuovetabelle, così come inappropriata è la prospettata violazione del dispostodell’art. 116 c.p.c., che sarebbe consistita nella indisponibilità delCondominio all’esperimento del tentativo di conciliazione.Si richiama in proposito l’orientamento interpretativo di questa Corte,espresso nella sentenza delle Sezioni Unite n. 20867/2020 attraverso iseguenti principi di diritto, ai quali si sono attenute le pronuncesuccessive: In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazioneNumero registro generale 13387/2024Numero sezionale 2548/2025Numero di raccolta generale 15430/2026Data pubblicazione 20/05/2026dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizioneespressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto afondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma dispostedi sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere diconsiderare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio),mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le proveproposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento adalcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentitadall'art. 116 c.p.c. ; In tema di ricorso per cassazione, la doglianzacirca la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi cheil giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria,non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondoil suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro ediverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad unadifferente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di provalegale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola divalutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudenteapprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente maleesercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura èammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.,solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimitàsui vizi di motivazione .Nella sostanza, [OSCURATO:PERSONA] ripropone in modo apodittico, intermini astratti e totalmente al di fuori dei presupposti di effettivaviolazione del disposto degli art.115 e 116 c.p.c. come sopra individuati, lestesse critiche già svolte con i motivi di appello richiedendoinammissibilmente, in sede di legittimità, una diversa interpretazione evalutazione degli elementi istruttori, in particolare del contenuto delledelibere assembleari sopra richiamate, in contrasto con quanto operatoNumero registro generale 13387/2024Numero sezionale 2548/2025Numero di raccolta generale 15430/2026Data pubblicazione 20/05/2026dalla Corte d’Appello nell’esercizio dell’attività tipicamente meritale che leè propria.2.

Il secondo motivo prospetta la violazione e falsa applicazionedegli art.2946 e 1129 cc. .La Corte non avrebbe considerato che, data la nullità della delibera,alcun effetto interruttivo della prescrizione potrebbe essersi perfezionato,a prescindere dalla proposizione o meno di opposizione al decretoingiuntivo con il quale, sulla base della delibera nulla, era stato ingiunto ilpagamento del consuntivo delle spese per il rifacimento del cortile.

In ognicaso, essendo le spese condominiali periodiche, sarebbero assoggettate alregime di prescrizione quinquennale a decorrere dall’approvazione delrendiconto, con obbligo dell’amministratore di agire entro sei mesi dallachiusura del rendiconto.Richiamate le considerazioni svolte nell’esame del motivo di ricorsoprecedente quanto alla pretesa nullità della delibera del 23.9.2016, laCorte di merito ha ritenuto che il decorso del termine di prescrizione siainiziato quando, come previsto nella delibera del 23.6.2009, dopol’approvazione delle nuove tabelle millesimali, fu possibile predisporre ilconsuntivo dei lavori di rifacimento del cortile nel rispetto delle nuovetabelle: non ricorrendo la pretesa nullità della delibera del 23.6.2009 edessendo correttamente applicato il principio dettato dall’art. 2935 c.c.,secondo il quale la prescrizione comincia a decorrere da quando il creditopuò essere fatto valere, non sono prospettabili in concreto violazioni dilegge e, ancora una volta, la parte ricorrente vuole reinterpretare gli esitidell’attività di trattazione istruttoria svolta dalla Corte di meritosostituendo alle considerazioni della stessa la propria diversa letturadell’occorso.3.

Con un ultimo motivo di doglianza il ricorrente lamenta la Violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 24 Cost.con riferimento all’art. 96 co 3 e co 4 c.p.c. e dell’art. 13 del testo unico diNumero registro generale 13387/2024Numero sezionale 2548/2025Numero di raccolta generale 15430/2026Data pubblicazione 20/05/2026cui al DPR n. 115/2002 : si censura il carattere vessatorio e punitivodella condanna ex art. 96 c.p.c., in aperta violazione del diritto al giustoprocesso costituzionalmente garantito; si contesta, altresì, la legittimitàdell’art. 13 DPR n. 115/2002 in relazione al raddoppio del contributounificato in ipotesi di rigetto dell’impugnazione proposta.Il motivo è palesemente infondato.L’art. 96 c.p.c. evidenzia le ipotesi in cui all’agire o al resistere ingiudizio di una parte, qualificabile in termini di responsabilità aggravata,può conseguire un effetto risarcitorio: in particolare il terzo comma dellanorma dispone che il Giudice, quando pronuncia sulle spese ai sensidell’art. 91 c.p.c. può anche d’ufficio condannare la parte soccombente alpagamento a favore della controparte di una somma equitativamentedeterminata; il quarto comma, introdotto con il d. lgs. n. 149/2022prevede, altresì, il pagamento di un importo a favore della Cassa delleAmmende.La Corte d’Appello ha ritenuto esistenti i presupposti per l’applicazionedel terzo e del quarto comma della norma richiamata dandonemotivazione effettiva, congrua e scevra da contraddizioni, osservandoquanto segue: Nastasi ha insistito colpevolmente in tesi giuridicheinconsistenti, contrarie a consolidati orientamenti della giurisprudenza dilegittimità, già reputate manifestamente infondate dal primo giudice conmotivazione adeguata ed esaustiva che avrebbe potuto essere apprezzatadall'appellante in modo da evitare la proposizione dell’infondato gravame(Sentenza n. 34693 del 24/11/2022).

Con riferimento al quantum dellacondanna, il legislatore impone il ricorso alla determinazione di unasomma “equitativamente determinata”, affidando al giudice il compito diquantificare il danno la cui effettiva esistenza possa ritenersi conseguenzadiretta della condotta processuale della parte rimasta soccombente.

Taleaccertamento opera come necessaria premessa della liquidazione d’ufficiodel danno, possibile anche in via equitativa, e presuppone normalmenteNumero registro generale 13387/2024Numero sezionale 2548/2025Numero di raccolta generale 15430/2026Data pubblicazione 20/05/2026un’attività processuale di allegazione e prova della parte interessata siasull’an che sul quantum debeatur, salvo che l’esistenza del pregiudiziopossa essere desumibile da nozioni di comune esperienza.

Non c’è dubbioche già il solo fatto di doversi difendere in un giudizio civile, affrontandonecomunque i costi di difesa notoriamente non indifferenti e i disagiconseguenti, costituisca un obiettivo pregiudizio di fatto che, quandol’azione da cui ci si deve difendere è solo strumentale, può essere per séidoneo a influire sulle scelte e le condotte del soggetto.

Inoltre è possibilefare riferimento al pregiudizio che la parte vittoriosa ha presumibilmentesubito di per sé per essere stata costretta a reagire all’iniziativa del tuttoingiustificata della controparte, attivandosi ed impiegando il proprio tempoe le proprie energie per le valutazioni preliminari al contrasto processuale,le consultazioni con il difensore, la valutazione della linea difensiva e ilnecessario approntamento del materiale da sottoporre al difensoretecnico, attività inevitabilmente sottratte alle ordinarie occupazioni e noncompensate dalla pronuncia di condanna alla rifusione delle spese digiudizio, relative al solo rimborso degli oneri economici sostenuti per ladifesa tecnica e ai quali può farsi riferimento per la liquidazione del dannodi cui all’art. 96 III comma c.p.c.

A ciò si aggiunga, quale ulteriorepregiudizio, l’inevitabile ritardo causato dall’ennesima iniziativa giudiziariaintrapresa da parte appellante dopo l’emissione del decreto ingiuntivo nonopposto in riferimento al principio, ora costituzionalizzato, dellaragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma dellaCostituzione; C. Cost. 23.06.2016 n. 152) e della l. 24 marzo 2001, n. 89secondo cui, nella normalità dei casi e secondo l’id quod plerumqueaccidit, ingiustificate condotte processuali cagionano ex se anche danni dinatura non patrimoniale che, per non essere agevolmente quantificabili,vanno liquidati equitativamente sulla base degli elementi in concretodesumibili dagli atti di causa (Cass. n. 24645/2007).

Secondol’orientamento della Suprema Corte, inoltre, la determinazione giudizialeNumero registro generale 13387/2024Numero sezionale 2548/2025Numero di raccolta generale 15430/2026Data pubblicazione 20/05/2026deve solo osservare il criterio equitativo, potendo essere calibratasull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo, con l’unico limitedella ragionevolezza (Cass., ord. 30 novembre 2012, n. 21570 e Cass.,Ord. n. 8943 del 18/03/2022).

Sulla base delle considerazioni sin quiesposte, Nastasi deve, pertanto, essere condannato al pagamento, infavore del [OSCURATO:PERSONA], dell’ulteriore somma, parametrata alla condannaalle spese di lite, di € 6.900,00, liquidata alla data odierna, valutata latemerarietà della sua condotta processuale alla luce della paleseinfondatezza dell’iniziativa giudiziaria proposta.

In base all’art. 96 commaquarto c.p.c., introdotto dall’art. 3 del D.Lgs 10 ottobre 2022 n. 149,[OSCURATO:PERSONA], in quanto condannato per responsabilità aggravata, deveessere, altresì, condannato al pagamento in favore della cassa delleammende di una somma di denaro che, parametrata alla condanna allespese e alla ravvisata gravità della colpa nell’agire, si ritiene equodeterminare nella misura di € 3.000,00 .Non appaiono riscontrabili contrarietà del disposto dell’art. 96, co 3 e 4c.p.c. e dell’art. 13 DPR n.115/2002 a norme costituzionali, tantomenoagli artt. 111 e 24 Cost.: le disposizioni in esame conseguono alla sceltadel legislatore, in linea con i principi derivanti dalle norme costituzionalirichiamate, di contenere i tempi del processo, garantendo così unprocesso efficace di durata ragionevole (art.111 Cost.), senza incidereminimamente sui diritti all’accesso alla tutela giurisdizionale e alla difesa(art. 24 Cost.), poiché esse sono volte a disincentivare l’agire e il resisterein sede giurisdizionale senza alcun serio supporto argomentativo, in fattoe in diritto, e a coltivare inutilmente giudizi di impugnazione, a fronte diuna pronuncia di primo grado effettivamente utile alla definizione dellacontroversia.In conclusione, il ricorso deve essere integralmente respinto.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.Numero registro generale 13387/2024Numero sezionale 2548/2025Numero di raccolta generale 15430/2026Data pubblicazione 20/05/2026Non si procede all’applicazione – come previsto dal terzo comma,ultima parte, dello stesso art. 380-bis c.p.c. – del terzo e del quartocomma dell’art. 96 c.p.c., perchè la motivazione del rigetto del primomotivo di ricorso non è conforme a quella posta a base della propostaformulata ai sensi dello stesso art. 380-bis c.p.c.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolocontributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna AlbertoNastasi al pagamento, in favore del [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in € 6.000,00 per compensi, oltre alle speseforfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agliaccessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 28 ottobre 2025.Il PresidenteMILENA FALASCHI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
itale alla PEC: furiosuvilla.pec.it;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 8 di Vigevano, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -domicilio digitale alla PEC:[OSCURATO:EMAIL];-controricorrente-avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 879/2024 depositatail 19/03/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/10/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], condomino del [OSCURATO:PERSONA] n. 8 sito inVigevano, aveva impugnato la delibera assembleare adottata in dataNumero registro generale 13387/2024Numero sezionale 2548/2025Numero di raccolta generale 15430/2026Data pubblicazione 20/05/202617.10.2019 e tutte quelle precedenti - in particolare la delibera del23.9.2016 - sostenendo che fossero radicalmente nulle perché applicativedelle nuove tabelle millesimali a periodi di spese di gestione pregressi, giàdefiniti, oltre che per irrituale convocazione dell’assemblea; l’attore avevarilevato anche la prescrizione delle spese straordinarie del 2009.[OSCURATO:PERSONA] aveva contrastato tutti i profili della domanda.L’adito Tribunale di Vigevano aveva dichiarato inammissibile ladomanda per tutte le delibere diverse da quelle del 23.9.2016 e del17.10.2019 ed aveva comunque respinto nel merito le doglianze relativead esse e ad altre eventuali delibere genericamente richiamate, statuendoche i vizi lamentati avrebbero comportato al più l’annullabilità delle duedelibere, da escludere per avere l’attore espresso tramite personadelegata voto favorevole al loro accoglimento, e comunque le due delibereindividuate non presentavano alcun profilo di invalidità; disattesa anchel’eccezione di prescrizione.La Corte d’Appello di Milano, adita in sede di impugnazione, richiamatele diverse ragioni autonomamente fondanti la decisione di primo grado, harespinto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] in base alle seguenti considerazioni:-) le doglianze formulate attraverso i due motivi di appello propostierano inammissibili e comunque palesemente infondate; -) sotto il primoprofilo, era violato l’art. 342 c.p.c. perché i motivi di appello consistonoin una mera riproposizione delle ragioni di impugnazione delle delibereproposte in primo grado e non si riscontra alcuna specifica confutazionedelle plurime ed ampie argomentazioni spese dal giudice di primo gradoper motivare la decisione assunta ; in ordine alla delibera 23.9.2016,l’appellante non aveva minimamente confutato le ragioni per le quali ilTribunale aveva ritenuto i vizi denunciati come ipotesi di annullabilità, conconseguente maturazione del termine di decadenza per l’impugnazione; inordine alle altre delibere non confutava la pronuncia di inammissibilitàderivante dalla genericità e tardività di allegazione; ingiustificato era ilNumero registro generale 13387/2024Numero sezionale 2548/2025Numero di raccolta generale 15430/2026Data pubblicazione 20/05/2026richiamo alla possibilità di emendatio libelli perché ogni delibera costituivaun atto a sé e doveva essere autonomamente impugnata; -) quanto almerito, l’impugnazione della delibera 23.9.2016 era totalmente infondata:la decisione di revisionare le tabelle millesimali e la decisione dirifacimento del cortile, portando la spesa relativa a consuntivo solo dopol’approvazione delle nuove tabelle, furono prese con delibera del23.6.2009, non impugnata; la delibera del 23.9.2016 dava seguito allavolontà assembleare già espressa il 23.6.2009, approvando le nuovetabelle e provvedendo alla distribuzione a consuntivo dei lavori relativi alcortile; nessuna applicazione retroattiva delle tabelle, quindi, maesecuzione della volontà assembleare già espressa; nemmeno risultavaimpugnata la delibera del 26.11.2013, in cui si ribadiva che i lavoristraordinari per il condominio sarebbero stati consuntivati in base allenuove tabelle; ne conseguiva che le doglianze dell’appellante sulledelibere erano inammissibili e infondate nel merito; -) anche il secondomotivo relativo all’eccezione di prescrizione, era inammissibile ex art. 342c.p.c., per carenza di specificità rispetto alla decisione sul punto in alcunmodo criticata, e comunque infondato dato che il credito del condominionon era sorto con la delibera del 2009 ma con l’approvazione delconsuntivo dei lavori, nel 2016; -) sussistevano i presupposti per lacondanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c..Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a tremotivi.Vi è controricorso del [OSCURATO:PERSONA].E’ stata formulata proposta di definizione accelerata, ex art.380 bisc.p.c., opposta dal ricorrente.A seguito della richiesta di decisione formulata da [OSCURATO:PERSONA], èstata fissata adunanza in camera di consiglio per la decisione del ricorso,in relazione alla quale entrambe le parti costituite hanno depositatomemorie illustrative delle rispettive difese.Numero registro generale 13387/2024Numero sezionale 2548/2025Numero di raccolta generale 15430/2026Data pubblicazione 20/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con un primo motivo [OSCURATO:PERSONA] si duole della violazione efalsa applicazione dell’art. 1137 c.c. con riferimento all’art. 1123 c.c. e conriguardo all’art. 115 c.p.c., per aver la Corte d’Appello non riconosciuto ildiritto ad impugnare la delibera assembleare in punto ripartizione spesesulla base di tabelle millesimali applicate retroattivamente .La Corte d’Appello avrebbe errato nel non ritenere nulla la delibera che haapplicato retroattivamente le tabelle millesimali, nel non riteneretempestiva la contestazione del ricorrente e nel non considerarel’ammissione di controparte ex art. 115 c.p.c. in ordine alla retroattivitàdella delibera.Il motivo è infondato.Si deve premettere che non appare rilevante il fatto che il ricorrentenon abbia sottoposto a critica, in questa sede di legittimità, leconsiderazioni della Corte d’Appello, la quale ha comunque deciso il meritodella controversia motivando sulla ritenuta infondatezza di tutte ledoglianze formulate, in ordine all’inammissibilità ex art. 342 c.p.c. dellaproposta impugnazione, queste appaiono da considerare espresse adabundantiam, non costituendo le ragioni fondanti del rigetto dell’appello,che attengono alle ragioni di merito.Questa Corte ha ripetutamente osservato che, in linea generale,qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria digiurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della "potestasiudicandi" in relazione al merito della controversia, abbia impropriamenteinserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombenterispetto a dette considerazioni nel merito non ha l'onere né l'interesse adimpugnare; conseguentemente è ammissibile l'impugnazione che sirivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, perdifetto di interesse, l'impugnazione nella parte in cui pretenda unsindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta "adNumero registro generale 13387/2024Numero sezionale 2548/2025Numero di raccolta generale 15430/2026Data pubblicazione 20/05/2026abundantiam" nella sentenza gravata (cfr., in tal senso, Cass., Sez. Un.,n. 3840/2007; Cass., Sez. Un., n. 2446/2013; per l’ipotesi in cui il rilievodi inammissibilità costituisca un obiter dictum, v. Cass. n. 7995/2022).Può però accadere che, pur in presenza di una preliminare valutazionedi inammissibilità, la motivazione di rigetto nel merito sia, come nel casodi specie, ampia e approfondita.Attesa l’impossibilità di porre sullo stesso piano, quanto al rilievodecisorio, sia la declaratoria di inammissibilità, nel caso in esame deimotivi di appello formulati, che la valutazione nel merito dellacontroversia, che detti motivi di appello ha valutato, respingendoli, ènecessario pertanto valutare quale sia l’esatto contenuto della sentenzaoggetto di ricorso per cassazione e cioè se si debba ritenere decisiva ladeclaratoria di inammissibilità e impropria e ad abundantiam la decisionenel merito, oppure viceversa.L'esatto contenuto della sentenza va individuato integrando ildispositivo con la motivazione nella parte in cui la medesima rivelil'effettiva volontà del giudice. Ne consegue che va ritenuta prevalente laparte del provvedimento maggiormente attendibile e capace di fornire unagiustificazione del "dictum" giudiziale (inammissibilità o merito) (cfr., in talsenso, Cass. n. 24867/2023 che, in motivazione, osserva come Vaanzitutto compreso esattamente il decisum della sentenza impugnata e Secondo i precedenti di questa Corte “l'esatto contenuto della sentenzava individuato non alla stregua del solo dispositivo, bensì integrandoquesto con la motivazione, nella parte in cui la medesima riveli l'effettivavolontà del giudice. Ne consegue che va ritenuta prevalente la parte delprovvedimento maggiormente attendibile e capace di fornire unagiustificazione del ‘dictum’ giudiziale”; Cass. n. 17910/2015; anche Cass.n. 24600/2017 ; di recente, Cass. n. 776/2025).Applicando al caso di specie le indicazioni che precedono, si deverilevare come il reale decisum della sentenza impugnata riduca ad unNumero registro generale 13387/2024Numero sezionale 2548/2025Numero di raccolta generale 15430/2026Data pubblicazione 20/05/2026semplice obiter dictum il rilievo di inammissibilità ex art. 342 c.p.c.dell’appello, il quale, se valorizzato effettivamente come tale,precluderebbe di per sé ogni possibile valutazione del merito dei motivi diappello affermati come non rispondenti ai requisiti normativi individuatidalla disposizione richiamata. La Corte d’Appello di Milano ha, infatti,analizzato tutti i profili del merito della controversia, già valutati dal primoGiudice e sottoposti a censura da [OSCURATO:PERSONA], e nel dispositivo harigettato l’appello, facendo seguire alle valutazioni di merito una pronunciaaltrettanto meritale, come si evince chiaramente dalla lettura combinatadella motivazione e del dispositivo pronunciati. Dal provvedimentoimpugnato emerge quindi l'effettiva possibilità e volontà per la Cortedistrettuale di esaminare il merito dell’impugnazione sottopostale, in modotale che i rilievi iniziali di inammissibilità, pure sollevati, rimangono privi didecisorietà, ai fini della definizione della controversia e quindi privi disignificatività ai fini del presente ricorso che sulla sentenza viene adessere parametrato.La prevalenza della pronuncia di merito, di rigetto dell’appello propostoda [OSCURATO:PERSONA], comporta che l’assenza di rilievi critici in questa sededi legittimità sulle osservazioni relative all’inammissibilità dell’appello nonpermette una decisione di inammissibilità del ricorso per mancatacontestazione di tutte le rationes decidendi praticate dalla Corte di merito:per le considerazioni esposte, si deve considerare la sentenza della Corted’Appello di Milano come sentenza che ha deciso il merito dellacontroversia, per cui è necessario e sufficiente che il ricorrente contesti leragioni del decidere atte a costituire il fondamento della pronuncia dirigetto dell’impugnazione.Il motivo di ricorso in esame, pure se ammissibile, è però palesementeinfondato, perché non critica in modo adeguato la ratio decidendi posta afondamento della decisione dalla Corte di merito, la quale ha ritenuto didisattendere le critiche al deciso di primo grado quanto alla qualificazioneNumero registro generale 13387/2024Numero sezionale 2548/2025Numero di raccolta generale 15430/2026Data pubblicazione 20/05/2026dei vizi attribuiti alla delibera del 23.9.2016 - idonei a determinarnel’annullamento e non la nullità -, all’intempestività dell’impugnazione exart. 1137 c.c. della stessa delibera, ipoteticamente annullabile, nonimpugnata nei termini e alla non censurabilità della stessa da parte delricorrente per aver egli espresso parere favorevole, precisando ancora chenon si può parlare, nel caso di specie, di applicazione retroattiva delletabelle millesimali, ma di attuazione della decisione collegialmenteassunta di consuntivare solo i lavori di rifacimento del cortile deliberati nel corso dell’assemblea condominiale del 23.6.2009 - condeliberazione mai impugnata -, in aderenza alle tabelle che sarebberostate elaborate in un secondo momento, per adeguarle all’avvenutamodifica dello stato dei luoghi che, tra l’altro, riguardava propriol’immobile del Nastasi e che era precedente al concordato (con ilconsenso del ricorrente) rifacimento del cortile; nemmeno le deliberesuccessive, in particolare la delibera del 26.11.2013, confermativa dellavolontà dei condomini di rivedere il rendiconto dei lavori straordinari sulcortile in base alle nuove tabelle millesimali, risultano essere stateimpugnate.Inappropriato è poi il riferimento del ricorrente ad una pretesaviolazione del disposto dell’art. 115 c.p.c., che deriverebbe, nella suaprospettazione, dall’avere prima l’assemblea condominiale ripartito lespese di rifacimento del cortile secondo le vecchie tabelle millesimali,salvo successivamente consuntivare i saldi di quei valori secondo le nuovetabelle, così come inappropriata è la prospettata violazione del dispostodell’art. 116 c.p.c., che sarebbe consistita nella indisponibilità delCondominio all’esperimento del tentativo di conciliazione.Si richiama in proposito l’orientamento interpretativo di questa Corte,espresso nella sentenza delle Sezioni Unite n. 20867/2020 attraverso iseguenti principi di diritto, ai quali si sono attenute le pronuncesuccessive: In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazioneNumero registro generale 13387/2024Numero sezionale 2548/2025Numero di raccolta generale 15430/2026Data pubblicazione 20/05/2026dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizioneespressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto afondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma dispostedi sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere diconsiderare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio),mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le proveproposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento adalcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentitadall'art. 116 c.p.c. ; In tema di ricorso per cassazione, la doglianzacirca la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi cheil giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria,non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondoil suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro ediverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad unadifferente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di provalegale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola divalutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudenteapprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente maleesercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura èammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.,solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimitàsui vizi di motivazione .Nella sostanza, [OSCURATO:PERSONA] ripropone in modo apodittico, intermini astratti e totalmente al di fuori dei presupposti di effettivaviolazione del disposto degli art.115 e 116 c.p.c. come sopra individuati, lestesse critiche già svolte con i motivi di appello richiedendoinammissibilmente, in sede di legittimità, una diversa interpretazione evalutazione degli elementi istruttori, in particolare del contenuto delledelibere assembleari sopra richiamate, in contrasto con quanto operatoNumero registro generale 13387/2024Numero sezionale 2548/2025Numero di raccolta generale 15430/2026Data pubblicazione 20/05/2026dalla Corte d’Appello nell’esercizio dell’attività tipicamente meritale che leè propria.2. Il secondo motivo prospetta la violazione e falsa applicazionedegli art.2946 e 1129 cc. .La Corte non avrebbe considerato che, data la nullità della delibera,alcun effetto interruttivo della prescrizione potrebbe essersi perfezionato,a prescindere dalla proposizione o meno di opposizione al decretoingiuntivo con il quale, sulla base della delibera nulla, era stato ingiunto ilpagamento del consuntivo delle spese per il rifacimento del cortile. In ognicaso, essendo le spese condominiali periodiche, sarebbero assoggettate alregime di prescrizione quinquennale a decorrere dall’approvazione delrendiconto, con obbligo dell’amministratore di agire entro sei mesi dallachiusura del rendiconto.Richiamate le considerazioni svolte nell’esame del motivo di ricorsoprecedente quanto alla pretesa nullità della delibera del 23.9.2016, laCorte di merito ha ritenuto che il decorso del termine di prescrizione siainiziato quando, come previsto nella delibera del 23.6.2009, dopol’approvazione delle nuove tabelle millesimali, fu possibile predisporre ilconsuntivo dei lavori di rifacimento del cortile nel rispetto delle nuovetabelle: non ricorrendo la pretesa nullità della delibera del 23.6.2009 edessendo correttamente applicato il principio dettato dall’art. 2935 c.c.,secondo il quale la prescrizione comincia a decorrere da quando il creditopuò essere fatto valere, non sono prospettabili in concreto violazioni dilegge e, ancora una volta, la parte ricorrente vuole reinterpretare gli esitidell’attività di trattazione istruttoria svolta dalla Corte di meritosostituendo alle considerazioni della stessa la propria diversa letturadell’occorso.3. Con un ultimo motivo di doglianza il ricorrente lamenta la Violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 24 Cost.con riferimento all’art. 96 co 3 e co 4 c.p.c. e dell’art. 13 del testo unico diNumero registro generale 13387/2024Numero sezionale 2548/2025Numero di raccolta generale 15430/2026Data pubblicazione 20/05/2026cui al DPR n. 115/2002 : si censura il carattere vessatorio e punitivodella condanna ex art. 96 c.p.c., in aperta violazione del diritto al giustoprocesso costituzionalmente garantito; si contesta, altresì, la legittimitàdell’art. 13 DPR n. 115/2002 in relazione al raddoppio del contributounificato in ipotesi di rigetto dell’impugnazione proposta.Il motivo è palesemente infondato.L’art. 96 c.p.c. evidenzia le ipotesi in cui all’agire o al resistere ingiudizio di una parte, qualificabile in termini di responsabilità aggravata,può conseguire un effetto risarcitorio: in particolare il terzo comma dellanorma dispone che il Giudice, quando pronuncia sulle spese ai sensidell’art. 91 c.p.c. può anche d’ufficio condannare la parte soccombente alpagamento a favore della controparte di una somma equitativamentedeterminata; il quarto comma, introdotto con il d. lgs. n. 149/2022prevede, altresì, il pagamento di un importo a favore della Cassa delleAmmende.La Corte d’Appello ha ritenuto esistenti i presupposti per l’applicazionedel terzo e del quarto comma della norma richiamata dandonemotivazione effettiva, congrua e scevra da contraddizioni, osservandoquanto segue: Nastasi ha insistito colpevolmente in tesi giuridicheinconsistenti, contrarie a consolidati orientamenti della giurisprudenza dilegittimità, già reputate manifestamente infondate dal primo giudice conmotivazione adeguata ed esaustiva che avrebbe potuto essere apprezzatadall'appellante in modo da evitare la proposizione dell’infondato gravame(Sentenza n. 34693 del 24/11/2022). Con riferimento al quantum dellacondanna, il legislatore impone il ricorso alla determinazione di unasomma “equitativamente determinata”, affidando al giudice il compito diquantificare il danno la cui effettiva esistenza possa ritenersi conseguenzadiretta della condotta processuale della parte rimasta soccombente. Taleaccertamento opera come necessaria premessa della liquidazione d’ufficiodel danno, possibile anche in via equitativa, e presuppone normalmenteNumero registro generale 13387/2024Numero sezionale 2548/2025Numero di raccolta generale 15430/2026Data pubblicazione 20/05/2026un’attività processuale di allegazione e prova della parte interessata siasull’an che sul quantum debeatur, salvo che l’esistenza del pregiudiziopossa essere desumibile da nozioni di comune esperienza. Non c’è dubbioche già il solo fatto di doversi difendere in un giudizio civile, affrontandonecomunque i costi di difesa notoriamente non indifferenti e i disagiconseguenti, costituisca un obiettivo pregiudizio di fatto che, quandol’azione da cui ci si deve difendere è solo strumentale, può essere per séidoneo a influire sulle scelte e le condotte del soggetto. Inoltre è possibilefare riferimento al pregiudizio che la parte vittoriosa ha presumibilmentesubito di per sé per essere stata costretta a reagire all’iniziativa del tuttoingiustificata della controparte, attivandosi ed impiegando il proprio tempoe le proprie energie per le valutazioni preliminari al contrasto processuale,le consultazioni con il difensore, la valutazione della linea difensiva e ilnecessario approntamento del materiale da sottoporre al difensoretecnico, attività inevitabilmente sottratte alle ordinarie occupazioni e noncompensate dalla pronuncia di condanna alla rifusione delle spese digiudizio, relative al solo rimborso degli oneri economici sostenuti per ladifesa tecnica e ai quali può farsi riferimento per la liquidazione del dannodi cui all’art. 96 III comma c.p.c. A ciò si aggiunga, quale ulteriorepregiudizio, l’inevitabile ritardo causato dall’ennesima iniziativa giudiziariaintrapresa da parte appellante dopo l’emissione del decreto ingiuntivo nonopposto in riferimento al principio, ora costituzionalizzato, dellaragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma dellaCostituzione; C. Cost. 23.06.2016 n. 152) e della l. 24 marzo 2001, n. 89secondo cui, nella normalità dei casi e secondo l’id quod plerumqueaccidit, ingiustificate condotte processuali cagionano ex se anche danni dinatura non patrimoniale che, per non essere agevolmente quantificabili,vanno liquidati equitativamente sulla base degli elementi in concretodesumibili dagli atti di causa (Cass. n. 24645/2007). Secondol’orientamento della Suprema Corte, inoltre, la determinazione giudizialeNumero registro generale 13387/2024Numero sezionale 2548/2025Numero di raccolta generale 15430/2026Data pubblicazione 20/05/2026deve solo osservare il criterio equitativo, potendo essere calibratasull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo, con l’unico limitedella ragionevolezza (Cass., ord. 30 novembre 2012, n. 21570 e Cass.,Ord. n. 8943 del 18/03/2022). Sulla base delle considerazioni sin quiesposte, Nastasi deve, pertanto, essere condannato al pagamento, infavore del [OSCURATO:PERSONA], dell’ulteriore somma, parametrata alla condannaalle spese di lite, di € 6.900,00, liquidata alla data odierna, valutata latemerarietà della sua condotta processuale alla luce della paleseinfondatezza dell’iniziativa giudiziaria proposta. In base all’art. 96 commaquarto c.p.c., introdotto dall’art. 3 del D.Lgs 10 ottobre 2022 n. 149,[OSCURATO:PERSONA], in quanto condannato per responsabilità aggravata, deveessere, altresì, condannato al pagamento in favore della cassa delleammende di una somma di denaro che, parametrata alla condanna allespese e alla ravvisata gravità della colpa nell’agire, si ritiene equodeterminare nella misura di € 3.000,00 .Non appaiono riscontrabili contrarietà del disposto dell’art. 96, co 3 e 4c.p.c. e dell’art. 13 DPR n.115/2002 a norme costituzionali, tantomenoagli artt. 111 e 24 Cost.: le disposizioni in esame conseguono alla sceltadel legislatore, in linea con i principi derivanti dalle norme costituzionalirichiamate, di contenere i tempi del processo, garantendo così unprocesso efficace di durata ragionevole (art.111 Cost.), senza incidereminimamente sui diritti all’accesso alla tutela giurisdizionale e alla difesa(art. 24 Cost.), poiché esse sono volte a disincentivare l’agire e il resisterein sede giurisdizionale senza alcun serio supporto argomentativo, in fattoe in diritto, e a coltivare inutilmente giudizi di impugnazione, a fronte diuna pronuncia di primo grado effettivamente utile alla definizione dellacontroversia.In conclusione, il ricorso deve essere integralmente respinto.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.Numero registro generale 13387/2024Numero sezionale 2548/2025Numero di raccolta generale 15430/2026Data pubblicazione 20/05/2026Non si procede all’applicazione – come previsto dal terzo comma,ultima parte, dello stesso art. 380-bis c.p.c. – del terzo e del quartocomma dell’art. 96 c.p.c., perchè la motivazione del rigetto del primomotivo di ricorso non è conforme a quella posta a base della propostaformulata ai sensi dello stesso art. 380-bis c.p.c.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolocontributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna AlbertoNastasi al pagamento, in favore del [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in € 6.000,00 per compensi, oltre alle speseforfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agliaccessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 28 ottobre 2025.Il PresidenteMILENA FALASCHI
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