CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 marzo 2022
Cassazione n. 07995/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 8380-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in via dei Portoghesi n. 12 rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato; - controricorrente - AGENZIA ENTRATE E RISCOSSIONE - intimata - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 8380/2021 Numero sezionale 2206/2022 Numero di raccolta generale 7995/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 avverso la sentenza l'ordinanza del TRIBUNALE di TARANTO, depositata il 03/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/02/2022 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso pronuncia del Tribunale di Taranto di conferma di sentenza giudice di pace di rigetto di opposizione a cartella esattoriale. 2. [OSCURATO:PERSONA] dell’Interno si è costituito con controricorso. 3. Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., di manifesta fondatezza del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con un unico motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 325, 326 e 327 c.p.c. perché il Tribunale ha ritenuto applicabile il termine breve per l’impugnazione previsto dall’art.325 c.p.c. nonostante la sentenza non fosse stata notificata bensì vi fosse stata solo una comunicazione di cancelleria. 2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta di manifesta fondatezza del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: « Il ricorso appare manifestamente fondato, in quanto la comunicazione di cancelleria del deposito della motivazione della sentenza non è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare, e ciò anche prima dell’espressa previsione di cui all’artt. 133 c.p.c. come introdotta dalla l. n. 114 del 2014. Quanto alla successiva motivazione circa l’infondatezza del ricorso deve farsi applicazione del seguente principio di diritto: Ove il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un capo di essa o un motivo d'impugnazione, in tal Ric. 2021 n. 8380 sez. M2 - ud. 25-02-2022 -2- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 8380/2021 Numero sezionale 2206/2022 Numero di raccolta generale 7995/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 modo spogliandosi della "potestas iudicandi", abbia ugualmente proceduto al loro esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici con la conseguenza che la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnarle, essendo invece tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d'inammissibilità la quale costituisce la vera ragione della decisione (Sez. 1, Ord. n. 11675 del 2020)». 3. [OSCURATO:PERSONA] non condivide la proposta del Relatore. Il Tribunale, infatti, dopo aver affermato – erroneamente- la tardività del gravame ha comunque esaminato i motivi proposti e li ha ritenuto infondati nel merito. Infatti, il dispositivo deve osservarsi che il dispositivo della sentenza impugnata non reca l’inammissibilità dell’appello bensì il suo rigetto. In tal caso, pertanto, non trova applicazione l’indirizzo interpretativo citato nella proposta, quanto piuttosto il seguente: E' inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione con il quale si contesti esclusivamente l'avvenuto rilievo in motivazione, da parte del giudice di appello, dell'inammissibilità dei motivi di impugnazione per difetto di specificità, ove tale rilievo sia avvenuto "ad abundantiam" e costituisca un mero "obiter dictum", che non ha influito sul dispositivo della decisione, la cui "ratio decidendi" è, in realtà, rappresentata dal rigetto nel merito del gravame per infondatezza delle censure (Sez. 6-2, Ord. n. 30354 del 2017). Deve invero ritenersi che, nel caso in cui il giudice di appello, dopo aver rilevato - nella motivazione della sentenza - che l'appello sarebbe inammissibile, abbia cionondimeno esaminato Ric. 2021 n. 8380 sez. M2 - ud. 25-02-2022 -3- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 8380/2021 Numero sezionale 2206/2022 Numero di raccolta generale 7995/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 i motivi stessi nel merito ritenendone l'infondatezza (con ciò, peraltro, cadendo in contraddizione e smentendo, nei fatti, la propria precedente affermazione), non ha inteso spogliarsi della propria potestas iudicandi, ma - piuttosto - ha inteso rafforzare la propria decisione di mancato accoglimento del gravame con una ragione alternativa ad abundantiam, che tuttavia è rimasta fuori dalla decisione finale di "rigetto" nel merito dell'impugnazione. In tale ipotesi, il ricorrente per cassazione non può dolersi solo della ritenuta inammissibilità dell’appello, perché una tale doglianza implica la mancata pronuncia sul merito di tali motivi, pronuncia che - invece - egli ha ottenuto dal giudice di appello. Ne consegue che è inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione col quale si censuri la ritenuta inammissibilità dell’appello in realtà esaminato e deciso nel merito, in quanto una tale censura non è in grado di incidere sulla ratio decidendi - non censurata - della sentenza impugnata, onde quest'ultima resterebbe pur sempre fondata, del tutto legittimamente, su di essa Non può, d'altra parte, addivenirsi alla cassazione della sentenza di appello per il solo fatto della erronea valutazione dell'inammissibilità di una impugnazione che è stata comunque esaminata e rigettata nel merito, perché ciò condurrebbe - illogicamente - ad un rinvio della causa al giudice di merito affinché questi valuti la fondatezza dell'impugnazione che ha già valutato, ciò - peraltro - in palese contrasto col principio costituzionale della ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, Cost.) e col principio di economia dell'attività processuale. Ric. 2021 n. 8380 sez. M2 - ud. 25-02-2022 -4- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 8380/2021 Numero sezionale 2206/2022 Numero di raccolta generale 7995/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo. Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.000,00 (mille) per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, in data 25 febbraio 2022. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 8380 sez. M2 - ud. 25-02-2022 -5- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I