CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 marzo 2026
Cassazione n. 06968/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 13447/2021 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dagli Avv.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato– controricorrente –avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA, n.5408/2020, depositata il 12/11/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20gennaio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 13447/2021Numero sezionale 493/2026Numero di raccolta generale 6968/2026Data pubblicazione 23/03/2026lette le conclusioni scritte rassegnate dal [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.1. L’Agenzia delle entrate notificava a Les parfums d’elite s.r.l.avviso di accertamento con il quale, per l’anno 2013, rideterminaval’imponibile ai fini ires e irap, considerando la quota di una plusvalenzache la stessa società aveva dichiarato nel quadro RF del Modello UnicoSC per l’anno di imposta 2011, valendosi dell’opzione di rateizzazionein cinque anni con quote costanti, ma che aveva omesso di esporre perl’anno 2013.2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’atto impositivo innanzi alla C.t.p. diNapoli che rigettava il ricorso.Avverso la sentenza di primo grado la contribuente proponevaappello che veniva rigettato dalla C.t.r. con la sentenza in epigrafe.Il giudice del secondo grado rilevava che la ricorrente avevanotificato l’atto di appello, in data 19 luglio 2019, in formato cartaceo,mediante Ufficiale giudiziario e non via pec; che, invece, l’art. 16-bis,comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo sostituito dall’art. 16,comma 1, lett. a) num. 4) d.l. n. 119 del 2018 prevedeva che lenotifiche ed il deposito degli atti nel processo tributario dovesseroavvenire esclusivamente con modalità telematiche; che tale regime diobbligatorietà si applicava dal 1° luglio 2019 riguardava tutti i giudiziinstaurati, in primo e in secondo grado. Aggiungeva, poi, che «ciò postoanche a voler ritenere ammissibile l’appello notificato in forma cartaceae depositato presso la Segreteria della Commissione Tributaria conmodalità telematiche, nel merito esso è infondato». Di seguito,pertanto, motivava nel merito e concludeva con il rigetto del gravame.3. La contribuente propone ricorso per cassazione, che affida a duemotivi, nei confronti dell’Agenzia delle entrate che si difende concontroricorso.Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2Numero registro generale 13447/2021Numero sezionale 493/2026Numero di raccolta generale 6968/2026Data pubblicazione 23/03/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la società contribuente denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, num. 3 e 5 c.p.c., violazione e falsaapplicazione dell’art. 53 Cost., dell’art. 86 t.u.i.r., della «direttiva IAS2001/65 e seguenti» e sostiene l’inapplicabilità dell’art. 86 t.u.i.r. nonessendoci stata, in realtà, alcuna plusvalenza, bensì un errore nelladichiarazione al quale non poteva conseguire alcun onere tributario;lamenta altresì l’omesso esame del corrispondente fatto decisivo.2. Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primocomma, num. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio, oggetto di discussione tra le parti e si duole della mancatainstaurazione del contraddittorio preventivo da parte dell’Agenzia,evidenziando che la sua attuazione avrebbe fatto emergere l’errore.3. Il ricorso è inammissibile.3.1. La C.t.r., nella parte motiva della sentenza impugnata, inprimo luogo, ha rilevato che il ricorrente aveva notificato il ricorso inappello in formato cartaceo ed ha argomentato sull’applicabilità algiudizio di secondo grado dell’art. 16-bis, comma 3, d.l.gs. n. 546 del1992 – nella formulazione successiva alla sostituzione di cui all’art. 16,comma 1, lett. a) num. 4) d.l. n. 119 del 2018 – il quale prevede,invece, come obbligatoria la notifica con modalità telematiche adecorrere dal 1° luglio 2019. Di seguito, ha affermato che, anche avoler ritenere ammissibile l’appello notificato in forma cartacea edepositato presso la Segreteria della Commissione Tributaria conmodalità telematiche, il ricorso era infondato nel merito per le ragioniivi esposte. Ha emesso, infine, un dispositivo di rigetto.Al fine di individuare il thema decidendum, va evidenziato che laC.t.r. con una prima argomentazione si è espressa per l’inammissibilitàin rito dell’appello, in quanto notificato in formato cartaceo, nonostantel’obbligatorietà della forma telematica; con una secondaCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3Numero registro generale 13447/2021Numero sezionale 493/2026Numero di raccolta generale 6968/2026Data pubblicazione 23/03/2026argomentazione, espressamente posta come alternativa rispetto allaprima (testualmente, «anche a voler ritenere ammissibile l’appello»)ha affermato che lo stesso era infondato nel merito. Per l’effetto, neldispositivo ha rigettato il ricorso.La sentenza impugnata ha motivato compiutamente su entrambi iprofili e la decisione sull’ammissibilità, ancorché non sfociata neldispositivo – formulato in termini di (solo) rigetto – è anch’essa sorrettada argomentazioni diffuse e complete sulle ragioni per la quali l’appello,notificato in formato cartaceo, doveva ritenersi inammissibile.Pertanto, pur mancando una formale statuizione in rito, la stessa èchiaramente desumibile dalla motivazione e dalla precisazione che lavalutazione di infondatezza nel merito veniva espressa per il caso chesi volesse ritenere il ricorso ammissibile.Si è, pertanto, in presenza di una sentenza che è,inequivocabilmente, espressione di due rationes decidendi, una in ritoe l’altra di merito.3.2. Parte ricorrente ha censurato la sola motivazione di merito enon quella di inammissibilità, così attingendo una sola delle duerationes decidendi.Entrambi i motivi di appello, infatti, vertono su quanto affermatodalla sentenza con riferimento alla legittimità nel merito del recupero.Nel ricorso, invece, non è articolato alcun mezzo di gravame chein ordine alla prima ratio decidendi.Nelle conclusioni la ricorrente chiede di «confermare»l’ammissibilità del ricorso dinanzi alla C.t.r. avendo la notifica dell’attodi appello raggiunto pienamente il suo scopo. Tanto, tuttavia, non èsufficiente per ritenere attinta la prima statuizione a mezzo di unmotivo che, anche a voler ritenere irrilevante la rubrica, contenga lapuntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto, l'illustrazioneCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4Numero registro generale 13447/2021Numero sezionale 493/2026Numero di raccolta generale 6968/2026Data pubblicazione 23/03/2026degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata, l'analiticaprecisazione delle considerazioni che giustificano la cassazione dellapronunzia.L’art. 366, primo comma, num. 4, c.p.c. statuisce che il ricorsodeve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si chiedela cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano.La disposizione non richiede l’impiego di formule particolari, ma occorreche i motivi siano proposti in modo specifico, in quanto gli stessi hannola funzione di determinare e limitare l’oggetto dl giudizio di legittimità,che è a critica vincolata. La Corte di Cassazione, infatti, puòpronunciarsi solo sulle censure sollevate con i motivi e nei limiti iviindicati.Si è precisato sul punto che il motivo d'impugnazione, in base alloschema normativo con cui il mezzo è regolato dal Legislatore, èrappresentato dall'enunciazione delle ragioni per le quali la decisionesarebbe erronea. Poiché per denunciare un errore bisogna identificarloe, quindi, fornirne la rappresentazione, l'esercizio del dirittod'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenutoin modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato siconcretino in una critica della decisione impugnata e, quindi,nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata,le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamenteconsiderare le ragioni che la sorreggono e da esse non possonoprescindere; dunque, il motivo che non rispetti tale requisito deveconsiderarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. Inriferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nellaproposizione di un non motivo, è espressamente sanzionata conl'inammissibilità ai sensi dell'art. 366, primo comma, num. 4 c.p.c.(Cass. Sez. U. n. 7074/2017, Cass. Sez. U. n. 22648/2016, nello stessoCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5Numero registro generale 13447/2021Numero sezionale 493/2026Numero di raccolta generale 6968/2026Data pubblicazione 23/03/2026senso Cass. Sez. U n. 23745/2020, e, tra le più recenti, Cass. n.9059/2025, Cass. n. 1341/2024).Questi principi operano anche nell’ipotesi di error in iudicando deiure procedendi, in relazione al quale la Corte è anche giudice del fatto,dovendo distinguersi, anche in tal caso, la fase di ammissibilità daquella, cronologicamente successiva, relativa alla fondatezza dellacensura; infatti, se è vero che la Corte di Cassazione, allorquando siadenunciato un vizio per errores in procedendo è anche giudice del fatto,ciò non esonera la parte ricorrente dall’indicare puntualmente glielementi individuanti e caratterizzanti il fatto processuale a mezzo diun motivo che presenti tutti i requisiti di ammissibilità (Cass. n.18448/2015).Le conclusioni non possono assolvere alla mancanza del motivo inquanto destinate a tutt’altra funzione, ovvero quella di indicare ilrisultato voluto. Queste, infatti, sono la naturale e, per così dire,necessaria conseguenza, sul piano logico-giuridico, dell'attivitàassertiva espressa dai motivi, sicché non assurgono nemmeno arequisito essenziale di forma-contenuto del ricorso per cassazione,quale sua parte strutturale indefettibile, in quanto la volontà, da partedi chi impugna, di ottenere la cassazione della sentenza devedesumersi, con certezza, dal contenuto del ricorso (cfr. Cass. n.2912/2019)Per di più, le conclusioni rassegnate dalla ricorrente – laddovechiede la conferma dell’ammissibilità del ricorso in appello – fannoevidentemente rinvio a quanto discusso nel giudizio di secondo grado,ma senza rapportarsi alla sentenza che lo ha definito, la quale, invece,ha ritenuto il ricorso inammissibile. Le conclusioni, infatti, – oltre, ingenerale, a non essere il luogo deputato alla esposizione delle censureproposte alla sentenza – nella fattispecie, veicolano la richiesta di unaconferma di ammissibilità dell’appello la quale è avulsa dalle statuizioniCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6Numero registro generale 13447/2021Numero sezionale 493/2026Numero di raccolta generale 6968/2026Data pubblicazione 23/03/2026della C.t.r., è incompatibile con un giudizio a critica vincolata, èvalutabile piuttosto quale revisio prioris instantiae, estranea al giudiziodi legittimità.Di qui l’inammissibilità del ricorso, alla luce dei principi di legittimità– che si andranno ad esporre – sulle sorti di un ricorso che abbia attintouna sola delle due rationes decidendi e, in particolare, quella attinenteal merito.3.3. Laddove la tecnica di redazione della sentenza sia quella delladoppia (o plurima) motivazione, possono venire in rilievo duefattispecie alternative, oggetto di numerose pronunce di questa Corte:i) prospettazione di una ragione di inammissibilità del motivo digravame, poi seguita da una giustificazione di infondatezza diquest'ultimo, ii) indicazione di una pluralità di rationes decidendi, nonposte in rapporto di subordinazione logica l’una rispetto all’altra,ciascuna autonomamente e logicamente sufficiente a giustificare laconclusione.In questa seconda ipotesi, trova applicazione il principio,consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ove lamotivazione della sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni,distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente elogicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata sul punto,l'omessa o inefficace impugnazione di una di esse rende inammissibile,per difetto di interesse, le censure relative alle altre, le quali, essendodivenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata oimpugnata con esito negativo, non potrebbe produrre in alcun casol'annullamento, in parte qua, della sentenza (cfr., ex multis, tra le piùrecenti Cass. n. 34212/2025 e le ulteriori sentenze iv richiamate).La giurisprudenza, invece, è più articolata con riferimento allaprima ipotesi in cui le argomentazioni rese si pongano, la prima, sulCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 7Numero registro generale 13447/2021Numero sezionale 493/2026Numero di raccolta generale 6968/2026Data pubblicazione 23/03/2026piano, logicamente sovraordinato, dell’ammissibilità del ricorso (o delsingolo motivo) la seconda, sul piano del merito.3.4. Le Sezioni Unite della Corte, nel 2007 – in fattispecie in cui ilgiudice del secondo grado si era pronunciato per l’inammissibilitàdell’appello in quanto tardivo, con statuizione tradottasi in undispositivo di inammissibilità, ed aveva argomentato in motivazioneanche nel merito – sono state chiamate a dare soluzione al quesito sele statuizioni di merito contenute in una sentenza che si sia pronunciataper l’inammissibilità della domanda siano, ad ogni effetto, prive dirilevanza giuridica e quindi tamquam non esset, in quanto rese sulpresupposto della carenza del potere del giudice di esame nel merito.In quella occasione, hanno affermato che, con la declaratoria diinammissibilità della domanda o del gravame, il giudice definisce echiude il giudizio, sicché le considerazioni di merito, che comunqueabbia svolto, restano irrimediabilmente fuori dalla decisione (Cass. sez.U. n. 3840/2007).La conseguenza di tale statuizione è che, dovendosi ritenere che lamotivazione nel merito sia stata svolta ad abundantiam,l’impugnazione avente ad oggetto il capo che si è pronunciato in modopleonastico sul merito è inammissibile per difetto di interesse (Cass.sez. U. n. 24469/2013 ove si è pure puntualizzato che il principio valogicamente esteso anche ai casi in cui l'inammissibilità riguardi soloun capo di domanda o un singolo motivo di gravame). Gli stessi principisono stati ribaditi, sempre dalle Sezioni Unite, in fattispecie in cui lapronuncia di merito seguiva ad una declaratoria di difetto digiurisdizione (Cass. Sez. U. n. 31024/2019).Le Sezioni Unite del 2007, sopra citate, hanno spiegato che:«occorre, infatti, distinguere il caso in cui la motivazione ulteriore siavolta a sorreggere con più argomenti (anche su piani gradati) ladecisione di un medesimo aspetto della domanda (ovvero di unaCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 8Numero registro generale 13447/2021Numero sezionale 493/2026Numero di raccolta generale 6968/2026Data pubblicazione 23/03/2026eccezione che si è valorizzata) – in relazione al quale il gravameavverso la sentenza deve "vincere" tutti quegli argomenti, ciascuno deiquali si pone come autonoma ed autosufficiente ratio decidendi – dallaipotesi in cui la motivazione ad abundantiam attiene, viceversa, ad altriaspetti, cioè ad altre domande od eccezioni non solo diverse da quelladelibata in via principale ma il cui esame è per di più precluso al giudiceproprio in ragione della natura della questione (di rito) decisaprincipaliter». Hanno aggiunto che: «le considerazioni di merito […]restano irrimediabilmente fuori, appunto, dalla decisione, non tantoperché esse non trovano sbocco, nel dispositivo (che potrebbe, allimite, considerarsi integrabile con la motivazione), e non solo perchéformulate in via ipotetica e in modo per lo più sommario eapprossimativo (per cui, nel dubbio se con tali argomentazioni il giudiceesprima una mera opinione ovvero una decisione che esamini tutti gliaspetti della controversia, il considerarle come espressione dellafunzione giurisdizionale potrebbe comportare un vulnus al principiofondamentale dell'art. 24 Cost.), quanto soprattutto per l'assorbenteed insuperabile ragione che dette valutazioni provengono da un giudiceche, con la pregiudiziale declaratoria di inammissibilità, si è giàspogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della fattispeciecontroversa».3.5. Si è chiarito, pertanto, che il caso in cui il giudice definisca ilgiudizio sulla base di più rationes decidendi e quello in cui decida unaquestione pregiudiziale in senso stretto (ovvero, in rito) sono differenti;solo in questa ultima ipotesi, infatti, su può astrattamente affermareche il giudice si spogli della potestas iudicandi, sicché l’eventualepronuncia sul merito deve ritenersi effettivamente sovrabbondante e,come tale, tamquam non esset (Cass. n. 8449/2025).3.6. Nella giurisprudenza successiva al 2007, alcune pronunce, purnon discostandosi dall’insegnamento delle Sezioni Unite, sono giunte aCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 9Numero registro generale 13447/2021Numero sezionale 493/2026Numero di raccolta generale 6968/2026Data pubblicazione 23/03/2026conclusioni, apparentemente difformi, in ragione dello specificoarticolarsi della motivazione della sentenza impugnata, ancorché resa,alternativamente, sul piano dell’ammissibilità del gravame e su quellodell’infondatezza nel merito.Prima di procedere al loro esame, vale la pena di ribadire, tuttavia,che il caso sottoposto alle sezioni unite del 2007 riguardava fattispeciein cui il giudice del merito si era pronunciato per l’inammissibilitàdell’appello in quanto tardivo – con statuizione tradottasi in undispositivo di inammissibilità – ed aveva, in motivazione, inserito ancheargomenti relativi all’infondatezza nel merito.3.6.1. In alcune decisioni, questa Corte, pur in presenza diargomentazioni relative all’inammissibilità del ricorso, ha ritenutocomunque ammissibili i motivi di doglianza afferenti al merito delladomanda, osservando che, in ragione del contenuto complessivo delprovvedimento di rigetto impugnato, non poteva ritenersi che talicensure non fossero sorrette dall’interesse all’impugnazione (Cass.7176/2025; Cass. 28364/2022).In un precedente tale ultimo assunto è stato confermato anche inpresenza di un dispositivo di inammissibilità, il quale seguiva, però, adun esame anche nel merito «con motivazione preponderante e diffusa,nel senso dell’infondatezza», ribadendo che è ammissibilel’impugnazione della motivazione sia con riferimentoall’inammissibilità, sia con riferimento all’infondatezza, dovendosiriconoscere l’interesse della parte soccombente ad impugnare quelloche si configura come un provvedimento di rigetto nel merito (Cass.34266/2025).3.6.2. In altri precedenti – che si caratterizzano, più in particolare,per una pronuncia di inammissibilità dei motivi di impugnazione perdifetto di specificità, seguita da motivazione nel merito – questa Corteha espressamente affermato che non può trovare applicazione ilCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 10Numero registro generale 13447/2021Numero sezionale 493/2026Numero di raccolta generale 6968/2026Data pubblicazione 23/03/2026principio di diritto di cui alle Sezioni Unite del 2007 in quanto ilmedesimo è valido per il caso in cui la Corte territoriale abbia dichiaratoinammissibile l'appello ed abbia altresì in motivazione ritenuto l'appelloanche non fondato con argomentazioni ad abundantiam; che invece,non può valere nell'opposto caso in cui la Corte del gravame abbiarigettato l'appello nel merito per infondatezza dei motivi ed abbia,altresì, nella motivazione, svolto argomenti ad abundantiam,costituenti un mero obiter dictum circa l'inammissibilitàdell'impugnazione. La Corte ha osservato che in questo caso non puòritenersi che il giudice del gravame abbia inteso spogliarsi della propriapotestas iudicandi, ma, piuttosto, che abbia inteso rafforzare la propriadecisione, di mancato accoglimento del gravame, con una ragionealternativa ad abundantiam, rimasta fuori dalla decisione finale dirigetto nel merito dell'impugnazione (Cass. 30354/2017, seguita, percitare, tra le molte, solo le più recenti, da Cass. n. 26973/2025, Cass.34839/2024 Cass, 33188/2024 Cass. 32450/2024 Cass. n.26759/2024, Cass. n. 24118/2024, Cass. 22433/2024, Cass. n.22278/2024, Cass. n. 13580/2024, Cass. n. 2608/2024).Nello stessa direzione, questa Corte – stigmatizzando come«oggettivamente equivoca» la tecnica utilizzata dalla Corte d'Appelloper rigettare il ricorso, perché da un lato affermava che, ai sensidell'art. 342 c.p.c., l'appello era inammissibile e poi esaminavacomunque i motivi di appello e li rigettava nel merito – ha osservatoche, in tale ipotesi, il ricorrente per cassazione non può dolersi solodella ritenuta inammissibilità, perché una tale doglianza implica lamancata pronuncia sul merito di tali motivi, che, invece, egli haottenuto dal giudice di appello; ha concluso, pertanto, perl’inammissibilità, per carenza di interesse, del ricorso con il quale sicritichi la ritenuta inammissibilità dell'appello – in realtà esaminato edeciso nel merito – in quanto una tale censura non è in grado di incidereCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 11Numero registro generale 13447/2021Numero sezionale 493/2026Numero di raccolta generale 6968/2026Data pubblicazione 23/03/2026sulla ratio decidendi, non censurata, della sentenza impugnata, ondequest'ultima resterebbe pur sempre fondata su di essa. Si èevidenziato, infatti, che non potrebbe addivenirsi alla cassazione dellasentenza di appello per il solo fatto della erronea valutazionedell'inammissibilità di una impugnazione che è stata comunqueesaminata e rigettata nel merito, perché ciò condurrebbe,illogicamente, ad un rinvio della causa al giudice di merito affinchéquesti valuti la fondatezza dell'impugnazione che ha già valutato, inpalese contrasto col principio costituzionale della ragionevole duratadel processo (Cass. n. 29391/2024).3.6.3. Va dato, atto, tuttavia, di pronunce anche di segno contrariole quali – sempre in ipotesi in cui vi era stata una pronuncia diinammissibilità dell’appello per genericità dei motivi, contestualmentead una valutazione di merito – hanno ritenuto che l’inammissibilitàdell’appello avesse carattere prevalente e preponderante rispetto aquello dell’infondatezza (Cass. n. 142/2026, Cass. n. 33748/2025,Cass. n. 3902/2024 – che, a propria volta richiama numerosiprecedenti – la quale, pur dando atto dell’orientamento opposto, harilevato come la pronunzia fosse incentrata sul riconoscimentodell’error in procedendo e non dell’error in iudicando).3.6.4. Deve rilevarsi, ancora, che questa Corte, in ragione dellaspecifica articolazione della motivazione, ha escluso che il giudice sifosse spogliato della potestas iudicandi anche in fattispecie in cui ilgiudizio di inammissibilità conseguiva all’esame di vere e propriequestioni pregiudiziali di rito – come la tardività dell’appello –ribadendo che l’insegnamento delle Sezioni Unite del 2007 non puòoperare laddove il rilievo dell’inammissibilità sia avvenuto adabundantiam e quale mero obiter dictum (Cass. n. 7995/2022).Alle stesse conclusioni, poi, è giunta anche in fattispecie in cui ilgiudice di secondo grado aveva ritenuto l’appello inammissibile inCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 12Numero registro generale 13447/2021Numero sezionale 493/2026Numero di raccolta generale 6968/2026Data pubblicazione 23/03/2026quanto caratterizzato per una sostanziale eccentricità rispetto allacompiuta, analitica ed esaustiva motivazione della sentenza di primogrado e, di seguito lo aveva esaminato nel merito (Cass. 29391/2024la quale ha ritenuto che nella fattispecie fosse ravvisabile una doppiaratio decidendi). Ugualmente, in ipotesi in cui l’inammissibilità derivavadalla novità della domanda in appello (Cass. n. 430/2024, Cass. n.199/2024) e in un caso in cui la sentenza impugnata aveva evidenziatola mancata proposizione dell’appello incidentale, motivando tuttavia,nel merito dell’eccezione proposta dall’appellato (Cass. n.27205/2024).Nello stesso senso, in presenza di una statuizione di inammissibilitàper difetto di legittimazione attiva e di successiva statuizione nelmerito, ha ritenuto che in caso di fondatezza del primo motivo diimpugnazione volto a censurare la statuizione di inammissibilitàresiduava l'interesse all'effettivo scrutinio anche delle censureprospettate nei successivi motivi del proprio odierno ricorso (Cass. n.34212/2025).Si è evidenziato, quindi. che il principio di cui alle Sezioni Unite del2007 non può ritenersi contraddetto laddove se ne sia esclusal’applicabilità in ipotesi in cui è dubbia l’esistenza di un’effettivamotivazione di inammissibilità (Cass. n. 31832/2024).3.7. Traendo le fila dell’ampio sviluppo della giurisprudenza,successivo alle Sezioni Unite del 2007, nell’ipotesi di una doppiamotivazione, articolata sul piano dell’inammissibilità e su quello delmerito, emerge evidente l’esigenza di rapportare i principi ivi espostial concreto atteggiarsi della decisione resa nella fattispecie concreta alfine:a) di cogliere – abbandonato qualsiasi formalismo – quale dellemotivazioni rese sorregga effettivamente il decisum e quale, invece, sirisolva in mere argomentazioni ipotetiche e virtuali;Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 13Numero registro generale 13447/2021Numero sezionale 493/2026Numero di raccolta generale 6968/2026Data pubblicazione 23/03/2026b) di valutare se il ricorso per cassazione abbia attinto l’unica o leplurime ratio decidendi e di escludere la necessità di impugnare le solestatuizioni evidentemente prive di reale contenuto decisorio;c) di valutare l’interesse ad impugnare le statuizioni di merito anchein rapporto alla ragionevole durata del processo.3.8. In tale contesto, si rendono opportune alcune precisazioni:- In primo luogo, non può negarsi che il dispositivo ha una suavalenza nella interpretazione della decisione, evidenziata dalle stesseSezioni Unite del 2007 – le quali, si ribadisce, avevano ad oggetto unadecisione conclusasi con dispositivo di inammissibilità – che puremettevano in guardia dal rischio di dare rilievo esclusivo a quest’ultimo.In presenza di una doppia argomentazione, di inammissibilità e merito,il dispositivo è il primo elemento da tenere in considerazione perverificare se si ponga in logica continuità con la motivazione e,conseguentemente, per valutare se il giudice abbia effettivamenteritenuto di spogliarsi della sua potestas iudicandi, rendendo superflue,e quindi irrilevanti, ai fini dell’impugnazione, le successiveargomentazioni di merito.- In secondo luogo, si ritiene debba tenersi distinta l’ipotesi in cuila decisione impugnata consegua ad una valutazione dei motivi, ritenutisia generici sia infondati nel merito. In detta ipotesi resta difficilesostenere che il giudice, con la prima statuizione, si sia spogliato dellapotestas iudicandi e che le valutazioni di merito siano state inserite adabundantiam o quali meri obiter dictum; infatti, potrebberoagevolmente ribaltarsi i termini, affermando che è la valutazione digenericità del motivo ad assumere detta ultima connotazione, attesoche, per quanto generico, il giudice è stato in grado di interpretarlo edi rispondervi.- Ugualmente, vanno tenute distinte le ipotesi in cui il diniego dellapotestas iudicandi derivi da una motivata pronuncia di difetto diCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 14Numero registro generale 13447/2021Numero sezionale 493/2026Numero di raccolta generale 6968/2026Data pubblicazione 23/03/2026giurisdizione o di competenza, la cui portata riduca ad obiter dictumqualsiasi ulteriore considerazione. A tal proposito, non sono incontrasto le Sezioni Unite (cfr. Cass. Sez. U. n. 20107/2024) le quali– occupandosi di una questione in cui il giudice contabile avevadichiarato la propria carenza di giurisdizione di giurisdizione e poi siera pronunciato nel merito, terminando con una decisione di rigetto –hanno rilevato, in quel caso, che la questione di merito non potevasuperarsi con la considerazione che la statuizione oggetto dellaseconda ratio fosse ultronea in quanto la Corte dei Conti aveva statuitodopo che era già venuta meno ogni propria potestas iudicandi, stantel’affermata carenza di giurisdizione, oggetto della prima ratio,«trattandosi, semmai, di una violazione dei limiti interni dellagiurisdizione, che sfugge al controllo sulla giurisdizione affidato aquesta Corte di Cassazione».- Laddove, invece, la sentenza, pur in presenza di una doppiamotivazione di inammissibilità, propriamente di rito, e di merito –entrambe argomentate e, quindi, non frutto di congetture o ipotesi –si sia conclusa con una pronuncia di rigetto, logicamenteconsequenziale, non è ragionevolmente sostenibile che il giudice si siaspogliato della potestas iudicandi come accaduto nel caso valutato dalleSezioni Unite del 2007.Ciononostante, non può, per ciò solo, relegarsi a mero obiterdictum la preliminare valutazione di inammissibilità del ricorso, ove,nel contesto della motivazione, quest’ultima risulti argomentata inmodo tale da esprimere, all’evidenza, un’autonoma ratio decidendi. Nelrispetto del principio della ragionevole durata del processo, tuttavia,non può nemmeno ritenersi che il ricorrente possa ignorare le compiutestatuizioni di merito aggredendo la sola motivazionesull’inammissibilità e così aprendo la strada ad un annullamento conrinvio al giudice del secondo grado perché reiteri un giudizio sullaCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 15Numero registro generale 13447/2021Numero sezionale 493/2026Numero di raccolta generale 6968/2026Data pubblicazione 23/03/2026infondatezza che ha già espresso (cfr. Cass. 29391/2024 cit.).Piuttosto, in questa specifica fattispecie, il ricorrente, per non incorrerein una pronuncia di inammissibilità del gravame, è tenuto adimpugnare entrambe le statuizioni.3.9. Va, pertanto, affermato il seguente principio di diritto: «intema di ammissibilità del ricorso per cassazione, ove la sentenzagravata abbia rigettato l’appello a seguito di una doppia motivazione,resa sia su profili di inammissibilità che di merito, che non sia innessuna parte espressione di meri obiter dicta, sebbene debbaescludersi che il giudice, con la prima statuizione, si sia spogliato dellapotestas iudicandi, l’impugnazione delle sole statuizioni di merito rendeinammissibile il ricorso per difetto di interesse, in quanto, essendodivenuta definitiva l'autonoma statuizione non impugnata, nonpotrebbe comunque giungersi all’annullamento della sentenza».3.10. Venendo al giudizio in esame, il ricorso non sfugge comunqueal sindacato di inammissibilità.Seguendo l’insegnamento delle Sezioni Unite del 2007, non può cherilevarsi che la sentenza non è stata impugnata con riferimento allaratio trainante, da individuarsi nella compiuta statuizione diinammissibilità, ancorché non sfociata nel dispositivo, il quale, tuttavia,come già detto, non è di per sé determinate.In ragione del principio di diritto espresso, tuttavia, si giunge allestesse conclusioni anche volendo far leva sulla prevalenza del rigetto.Infatti, per quanto già esposto, e per lo specifico articolarsi dellamotivazione della sentenza – la quale, come detto, è il frutto di unragionamento articolato e compiuto sulle ragioni per la quali l’appello,notificato in formato cartaceo, doveva ritenersi inammissibile – lastatuizione in rito non può relegarsi al rango di obiter dictum.La mancata impugnazione della statuizione di inammissibilità ne hacomportato il passaggio in giudicato. Ne consegue il difetto di interesseCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 16Numero registro generale 13447/2021Numero sezionale 493/2026Numero di raccolta generale 6968/2026Data pubblicazione 23/03/2026ad una pronuncia sul motivo attinente al merito, non potendosicomunque giungere all’annullamento della sentenza gravata.4. Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile.Le spese del giudizio di legittimità restano compensate in ragionedella particolarità della questione controversa alla luce dellaricostruzione della giurisprudenza successiva al 2007.Numero registro generale 13447/2021Numero sezionale 493/2026Numero di raccolta generale 6968/2026Data pubblicazione 23/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati OggettoAvviso di accertamento – Ires– motivazione sentenza -ANGELINA-[OSCURATO:PERSONA] Presidente doppia ratio – inammissibilitàe merito – principio diGIAN [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dirittoROSANNA [OSCURATO:PERSONA] Consigliere rel. AC – [OSCURATO:DATA_NASCITA]LUIGI [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereANDREA [OSCURATO:PERSONA] Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 13447/2021 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dagli Avv.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato– controricorrente –avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA, n.5408/2020, depositata il 12/11/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20gennaio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 13447/2021Numero sezionale 493/2026Numero di raccolta generale 6968/2026Data pubblicazione 23/03/2026lette le conclusioni scritte rassegnate dal [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.1. L’Agenzia delle entrate notificava a Les parfums d’elite s.r.l.avviso di accertamento con il quale, per l’anno 2013, rideterminaval’imponibile ai fini ires e irap, considerando la quota di una plusvalenzache la stessa società aveva dichiarato nel quadro RF del Modello UnicoSC per l’anno di imposta 2011, valendosi dell’opzione di rateizzazionein cinque anni con quote costanti, ma che aveva omesso di esporre perl’anno 2013.2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’atto impositivo innanzi alla C.t.p. diNapoli che rigettava il ricorso.Avverso la sentenza di primo grado la contribuente proponevaappello che veniva rigettato dalla C.t.r. con la sentenza in epigrafe.Il giudice del secondo grado rilevava che la ricorrente avevanotificato l’atto di appello, in data 19 luglio 2019, in formato cartaceo,mediante Ufficiale giudiziario e non via pec; che, invece, l’art. 16-bis,comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo sostituito dall’art. 16,comma 1, lett. a) num. 4) d.l. n. 119 del 2018 prevedeva che lenotifiche ed il deposito degli atti nel processo tributario dovesseroavvenire esclusivamente con modalità telematiche; che tale regime diobbligatorietà si applicava dal 1° luglio 2019 riguardava tutti i giudiziinstaurati, in primo e in secondo grado. Aggiungeva, poi, che «ciò postoanche a voler ritenere ammissibile l’appello notificato in forma cartaceae depositato presso la Segreteria della Commissione Tributaria conmodalità telematiche, nel merito esso è infondato». Di seguito,pertanto, motivava nel merito e concludeva con il rigetto del gravame.3. La contribuente propone ricorso per cassazione, che affida a duemotivi, nei confronti dell’Agenzia delle entrate che si difende concontroricorso.Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2Numero registro generale 13447/2021Numero sezionale 493/2026Numero di raccolta generale 6968/2026Data pubblicazione 23/03/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la società contribuente denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, num. 3 e 5 c.p.c., violazione e falsaapplicazione dell’art. 53 Cost., dell’art. 86 t.u.i.r., della «direttiva IAS2001/65 e seguenti» e sostiene l’inapplicabilità dell’art. 86 t.u.i.r. nonessendoci stata, in realtà, alcuna plusvalenza, bensì un errore nelladichiarazione al quale non poteva conseguire alcun onere tributario;lamenta altresì l’omesso esame del corrispondente fatto decisivo.2. Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primocomma, num. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio, oggetto di discussione tra le parti e si duole della mancatainstaurazione del contraddittorio preventivo da parte dell’Agenzia,evidenziando che la sua attuazione avrebbe fatto emergere l’errore.3. Il ricorso è inammissibile.3.1. La C.t.r., nella parte motiva della sentenza impugnata, inprimo luogo, ha rilevato che il ricorrente aveva notificato il ricorso inappello in formato cartaceo ed ha argomentato sull’applicabilità algiudizio di secondo grado dell’art. 16-bis, comma 3, d.l.gs. n. 546 del1992 – nella formulazione successiva alla sostituzione di cui all’art. 16,comma 1, lett. a) num. 4) d.l. n. 119 del 2018 – il quale prevede,invece, come obbligatoria la notifica con modalità telematiche adecorrere dal 1° luglio 2019. Di seguito, ha affermato che, anche avoler ritenere ammissibile l’appello notificato in forma cartacea edepositato presso la Segreteria della Commissione Tributaria conmodalità telematiche, il ricorso era infondato nel merito per le ragioniivi esposte. Ha emesso, infine, un dispositivo di rigetto.Al fine di individuare il thema decidendum, va evidenziato che laC.t.r. con una prima argomentazione si è espressa per l’inammissibilitàin rito dell’appello, in quanto notificato in formato cartaceo, nonostantel’obbligatorietà della forma telematica; con una secondaCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3Numero registro generale 13447/2021Numero sezionale 493/2026Numero di raccolta generale 6968/2026Data pubblicazione 23/03/2026argomentazione, espressamente posta come alternativa rispetto allaprima (testualmente, «anche a voler ritenere ammissibile l’appello»)ha affermato che lo stesso era infondato nel merito. Per l’effetto, neldispositivo ha rigettato il ricorso.La sentenza impugnata ha motivato compiutamente su entrambi iprofili e la decisione sull’ammissibilità, ancorché non sfociata neldispositivo – formulato in termini di (solo) rigetto – è anch’essa sorrettada argomentazioni diffuse e complete sulle ragioni per la quali l’appello,notificato in formato cartaceo, doveva ritenersi inammissibile.Pertanto, pur mancando una formale statuizione in rito, la stessa èchiaramente desumibile dalla motivazione e dalla precisazione che lavalutazione di infondatezza nel merito veniva espressa per il caso chesi volesse ritenere il ricorso ammissibile.Si è, pertanto, in presenza di una sentenza che è,inequivocabilmente, espressione di due rationes decidendi, una in ritoe l’altra di merito.3.2. Parte ricorrente ha censurato la sola motivazione di merito enon quella di inammissibilità, così attingendo una sola delle duerationes decidendi.Entrambi i motivi di appello, infatti, vertono su quanto affermatodalla sentenza con riferimento alla legittimità nel merito del recupero.Nel ricorso, invece, non è articolato alcun mezzo di gravame chein ordine alla prima ratio decidendi.Nelle conclusioni la ricorrente chiede di «confermare»l’ammissibilità del ricorso dinanzi alla C.t.r. avendo la notifica dell’attodi appello raggiunto pienamente il suo scopo. Tanto, tuttavia, non èsufficiente per ritenere attinta la prima statuizione a mezzo di unmotivo che, anche a voler ritenere irrilevante la rubrica, contenga lapuntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto, l'illustrazioneCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4Numero registro generale 13447/2021Numero sezionale 493/2026Numero di raccolta generale 6968/2026Data pubblicazione 23/03/2026degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata, l'analiticaprecisazione delle considerazioni che giustificano la cassazione dellapronunzia.L’art. 366, primo comma, num. 4, c.p.c. statuisce che il ricorsodeve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si chiedela cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano.La disposizione non richiede l’impiego di formule particolari, ma occorreche i motivi siano proposti in modo specifico, in quanto gli stessi hannola funzione di determinare e limitare l’oggetto dl giudizio di legittimità,che è a critica vincolata. La Corte di Cassazione, infatti, puòpronunciarsi solo sulle censure sollevate con i motivi e nei limiti iviindicati.Si è precisato sul punto che il motivo d'impugnazione, in base alloschema normativo con cui il mezzo è regolato dal Legislatore, èrappresentato dall'enunciazione delle ragioni per le quali la decisionesarebbe erronea. Poiché per denunciare un errore bisogna identificarloe, quindi, fornirne la rappresentazione, l'esercizio del dirittod'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenutoin modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato siconcretino in una critica della decisione impugnata e, quindi,nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata,le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamenteconsiderare le ragioni che la sorreggono e da esse non possonoprescindere; dunque, il motivo che non rispetti tale requisito deveconsiderarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. Inriferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nellaproposizione di un non motivo, è espressamente sanzionata conl'inammissibilità ai sensi dell'art. 366, primo comma, num. 4 c.p.c.(Cass. Sez. U. n. 7074/2017, Cass. Sez. U. n. 22648/2016, nello stessoCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5Numero registro generale 13447/2021Numero sezionale 493/2026Numero di raccolta generale 6968/2026Data pubblicazione 23/03/2026senso Cass. Sez. U n. 23745/2020, e, tra le più recenti, Cass. n.9059/2025, Cass. n. 1341/2024).Questi principi operano anche nell’ipotesi di error in iudicando deiure procedendi, in relazione al quale la Corte è anche giudice del fatto,dovendo distinguersi, anche in tal caso, la fase di ammissibilità daquella, cronologicamente successiva, relativa alla fondatezza dellacensura; infatti, se è vero che la Corte di Cassazione, allorquando siadenunciato un vizio per errores in procedendo è anche giudice del fatto,ciò non esonera la parte ricorrente dall’indicare puntualmente glielementi individuanti e caratterizzanti il fatto processuale a mezzo diun motivo che presenti tutti i requisiti di ammissibilità (Cass. n.18448/2015).Le conclusioni non possono assolvere alla mancanza del motivo inquanto destinate a tutt’altra funzione, ovvero quella di indicare ilrisultato voluto. Queste, infatti, sono la naturale e, per così dire,necessaria conseguenza, sul piano logico-giuridico, dell'attivitàassertiva espressa dai motivi, sicché non assurgono nemmeno arequisito essenziale di forma-contenuto del ricorso per cassazione,quale sua parte strutturale indefettibile, in quanto la volontà, da partedi chi impugna, di ottenere la cassazione della sentenza devedesumersi, con certezza, dal contenuto del ricorso (cfr. Cass. n.2912/2019)Per di più, le conclusioni rassegnate dalla ricorrente – laddovechiede la conferma dell’ammissibilità del ricorso in appello – fannoevidentemente rinvio a quanto discusso nel giudizio di secondo grado,ma senza rapportarsi alla sentenza che lo ha definito, la quale, invece,ha ritenuto il ricorso inammissibile. Le conclusioni, infatti, – oltre, ingenerale, a non essere il luogo deputato alla esposizione delle censureproposte alla sentenza – nella fattispecie, veicolano la richiesta di unaconferma di ammissibilità dell’appello la quale è avulsa dalle statuizioniCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6Numero registro generale 13447/2021Numero sezionale 493/2026Numero di raccolta generale 6968/2026Data pubblicazione 23/03/2026della C.t.r., è incompatibile con un giudizio a critica vincolata, èvalutabile piuttosto quale revisio prioris instantiae, estranea al giudiziodi legittimità.Di qui l’inammissibilità del ricorso, alla luce dei principi di legittimità– che si andranno ad esporre – sulle sorti di un ricorso che abbia attintouna sola delle due rationes decidendi e, in particolare, quella attinenteal merito.3.3. Laddove la tecnica di redazione della sentenza sia quella delladoppia (o plurima) motivazione, possono venire in rilievo duefattispecie alternative, oggetto di numerose pronunce di questa Corte:i) prospettazione di una ragione di inammissibilità del motivo digravame, poi seguita da una giustificazione di infondatezza diquest'ultimo, ii) indicazione di una pluralità di rationes decidendi, nonposte in rapporto di subordinazione logica l’una rispetto all’altra,ciascuna autonomamente e logicamente sufficiente a giustificare laconclusione.In questa seconda ipotesi, trova applicazione il principio,consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ove lamotivazione della sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni,distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente elogicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata sul punto,l'omessa o inefficace impugnazione di una di esse rende inammissibile,per difetto di interesse, le censure relative alle altre, le quali, essendodivenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata oimpugnata con esito negativo, non potrebbe produrre in alcun casol'annullamento, in parte qua, della sentenza (cfr., ex multis, tra le piùrecenti Cass. n. 34212/2025 e le ulteriori sentenze iv richiamate).La giurisprudenza, invece, è più articolata con riferimento allaprima ipotesi in cui le argomentazioni rese si pongano, la prima, sulCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 7Numero registro generale 13447/2021Numero sezionale 493/2026Numero di raccolta generale 6968/2026Data pubblicazione 23/03/2026piano, logicamente sovraordinato, dell’ammissibilità del ricorso (o delsingolo motivo) la seconda, sul piano del merito.3.4. Le Sezioni Unite della Corte, nel 2007 – in fattispecie in cui ilgiudice del secondo grado si era pronunciato per l’inammissibilitàdell’appello in quanto tardivo, con statuizione tradottasi in undispositivo di inammissibilità, ed aveva argomentato in motivazioneanche nel merito – sono state chiamate a dare soluzione al quesito sele statuizioni di merito contenute in una sentenza che si sia pronunciataper l’inammissibilità della domanda siano, ad ogni effetto, prive dirilevanza giuridica e quindi tamquam non esset, in quanto rese sulpresupposto della carenza del potere del giudice di esame nel merito.In quella occasione, hanno affermato che, con la declaratoria diinammissibilità della domanda o del gravame, il giudice definisce echiude il giudizio, sicché le considerazioni di merito, che comunqueabbia svolto, restano irrimediabilmente fuori dalla decisione (Cass. sez.U. n. 3840/2007).La conseguenza di tale statuizione è che, dovendosi ritenere che lamotivazione nel merito sia stata svolta ad abundantiam,l’impugnazione avente ad oggetto il capo che si è pronunciato in modopleonastico sul merito è inammissibile per difetto di interesse (Cass.sez. U. n. 24469/2013 ove si è pure puntualizzato che il principio valogicamente esteso anche ai casi in cui l'inammissibilità riguardi soloun capo di domanda o un singolo motivo di gravame). Gli stessi principisono stati ribaditi, sempre dalle Sezioni Unite, in fattispecie in cui lapronuncia di merito seguiva ad una declaratoria di difetto digiurisdizione (Cass. Sez. U. n. 31024/2019).Le Sezioni Unite del 2007, sopra citate, hanno spiegato che:«occorre, infatti, distinguere il caso in cui la motivazione ulteriore siavolta a sorreggere con più argomenti (anche su piani gradati) ladecisione di un medesimo aspetto della domanda (ovvero di unaCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 8Numero registro generale 13447/2021Numero sezionale 493/2026Numero di raccolta generale 6968/2026Data pubblicazione 23/03/2026eccezione che si è valorizzata) – in relazione al quale il gravameavverso la sentenza deve "vincere" tutti quegli argomenti, ciascuno deiquali si pone come autonoma ed autosufficiente ratio decidendi – dallaipotesi in cui la motivazione ad abundantiam attiene, viceversa, ad altriaspetti, cioè ad altre domande od eccezioni non solo diverse da quelladelibata in via principale ma il cui esame è per di più precluso al giudiceproprio in ragione della natura della questione (di rito) decisaprincipaliter». Hanno aggiunto che: «le considerazioni di merito […]restano irrimediabilmente fuori, appunto, dalla decisione, non tantoperché esse non trovano sbocco, nel dispositivo (che potrebbe, allimite, considerarsi integrabile con la motivazione), e non solo perchéformulate in via ipotetica e in modo per lo più sommario eapprossimativo (per cui, nel dubbio se con tali argomentazioni il giudiceesprima una mera opinione ovvero una decisione che esamini tutti gliaspetti della controversia, il considerarle come espressione dellafunzione giurisdizionale potrebbe comportare un vulnus al principiofondamentale dell'art. 24 Cost.), quanto soprattutto per l'assorbenteed insuperabile ragione che dette valutazioni provengono da un giudiceche, con la pregiudiziale declaratoria di inammissibilità, si è giàspogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della fattispeciecontroversa».3.5. Si è chiarito, pertanto, che il caso in cui il giudice definisca ilgiudizio sulla base di più rationes decidendi e quello in cui decida unaquestione pregiudiziale in senso stretto (ovvero, in rito) sono differenti;solo in questa ultima ipotesi, infatti, su può astrattamente affermareche il giudice si spogli della potestas iudicandi, sicché l’eventualepronuncia sul merito deve ritenersi effettivamente sovrabbondante e,come tale, tamquam non esset (Cass. n. 8449/2025).3.6. Nella giurisprudenza successiva al 2007, alcune pronunce, purnon discostandosi dall’insegnamento delle Sezioni Unite, sono giunte aCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 9Numero registro generale 13447/2021Numero sezionale 493/2026Numero di raccolta generale 6968/2026Data pubblicazione 23/03/2026conclusioni, apparentemente difformi, in ragione dello specificoarticolarsi della motivazione della sentenza impugnata, ancorché resa,alternativamente, sul piano dell’ammissibilità del gravame e su quellodell’infondatezza nel merito.Prima di procedere al loro esame, vale la pena di ribadire, tuttavia,che il caso sottoposto alle sezioni unite del 2007 riguardava fattispeciein cui il giudice del merito si era pronunciato per l’inammissibilitàdell’appello in quanto tardivo – con statuizione tradottasi in undispositivo di inammissibilità – ed aveva, in motivazione, inserito ancheargomenti relativi all’infondatezza nel merito.3.6.1. In alcune decisioni, questa Corte, pur in presenza diargomentazioni relative all’inammissibilità del ricorso, ha ritenutocomunque ammissibili i motivi di doglianza afferenti al merito delladomanda, osservando che, in ragione del contenuto complessivo delprovvedimento di rigetto impugnato, non poteva ritenersi che talicensure non fossero sorrette dall’interesse all’impugnazione (Cass.7176/2025; Cass. 28364/2022).In un precedente tale ultimo assunto è stato confermato anche inpresenza di un dispositivo di inammissibilità, il quale seguiva, però, adun esame anche nel merito «con motivazione preponderante e diffusa,nel senso dell’infondatezza», ribadendo che è ammissibilel’impugnazione della motivazione sia con riferimentoall’inammissibilità, sia con riferimento all’infondatezza, dovendosiriconoscere l’interesse della parte soccombente ad impugnare quelloche si configura come un provvedimento di rigetto nel merito (Cass.34266/2025).3.6.2. In altri precedenti – che si caratterizzano, più in particolare,per una pronuncia di inammissibilità dei motivi di impugnazione perdifetto di specificità, seguita da motivazione nel merito – questa Corteha espressamente affermato che non può trovare applicazione ilCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 10Numero registro generale 13447/2021Numero sezionale 493/2026Numero di raccolta generale 6968/2026Data pubblicazione 23/03/2026principio di diritto di cui alle Sezioni Unite del 2007 in quanto ilmedesimo è valido per il caso in cui la Corte territoriale abbia dichiaratoinammissibile l'appello ed abbia altresì in motivazione ritenuto l'appelloanche non fondato con argomentazioni ad abundantiam; che invece,non può valere nell'opposto caso in cui la Corte del gravame abbiarigettato l'appello nel merito per infondatezza dei motivi ed abbia,altresì, nella motivazione, svolto argomenti ad abundantiam,costituenti un mero obiter dictum circa l'inammissibilitàdell'impugnazione. La Corte ha osservato che in questo caso non puòritenersi che il giudice del gravame abbia inteso spogliarsi della propriapotestas iudicandi, ma, piuttosto, che abbia inteso rafforzare la propriadecisione, di mancato accoglimento del gravame, con una ragionealternativa ad abundantiam, rimasta fuori dalla decisione finale dirigetto nel merito dell'impugnazione (Cass. 30354/2017, seguita, percitare, tra le molte, solo le più recenti, da Cass. n. 26973/2025, Cass.34839/2024 Cass, 33188/2024 Cass. 32450/2024 Cass. n.26759/2024, Cass. n. 24118/2024, Cass. 22433/2024, Cass. n.22278/2024, Cass. n. 13580/2024, Cass. n. 2608/2024).Nello stessa direzione, questa Corte – stigmatizzando come«oggettivamente equivoca» la tecnica utilizzata dalla Corte d'Appelloper rigettare il ricorso, perché da un lato affermava che, ai sensidell'art. 342 c.p.c., l'appello era inammissibile e poi esaminavacomunque i motivi di appello e li rigettava nel merito – ha osservatoche, in tale ipotesi, il ricorrente per cassazione non può dolersi solodella ritenuta inammissibilità, perché una tale doglianza implica lamancata pronuncia sul merito di tali motivi, che, invece, egli haottenuto dal giudice di appello; ha concluso, pertanto, perl’inammissibilità, per carenza di interesse, del ricorso con il quale sicritichi la ritenuta inammissibilità dell'appello – in realtà esaminato edeciso nel merito – in quanto una tale censura non è in grado di incidereCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 11Numero registro generale 13447/2021Numero sezionale 493/2026Numero di raccolta generale 6968/2026Data pubblicazione 23/03/2026sulla ratio decidendi, non censurata, della sentenza impugnata, ondequest'ultima resterebbe pur sempre fondata su di essa. Si èevidenziato, infatti, che non potrebbe addivenirsi alla cassazione dellasentenza di appello per il solo fatto della erronea valutazionedell'inammissibilità di una impugnazione che è stata comunqueesaminata e rigettata nel merito, perché ciò condurrebbe,illogicamente, ad un rinvio della causa al giudice di merito affinchéquesti valuti la fondatezza dell'impugnazione che ha già valutato, inpalese contrasto col principio costituzionale della ragionevole duratadel processo (Cass. n. 29391/2024).3.6.3. Va dato, atto, tuttavia, di pronunce anche di segno contrariole quali – sempre in ipotesi in cui vi era stata una pronuncia diinammissibilità dell’appello per genericità dei motivi, contestualmentead una valutazione di merito – hanno ritenuto che l’inammissibilitàdell’appello avesse carattere prevalente e preponderante rispetto aquello dell’infondatezza (Cass. n. 142/2026, Cass. n. 33748/2025,Cass. n. 3902/2024 – che, a propria volta richiama numerosiprecedenti – la quale, pur dando atto dell’orientamento opposto, harilevato come la pronunzia fosse incentrata sul riconoscimentodell’error in procedendo e non dell’error in iudicando).3.6.4. Deve rilevarsi, ancora, che questa Corte, in ragione dellaspecifica articolazione della motivazione, ha escluso che il giudice sifosse spogliato della potestas iudicandi anche in fattispecie in cui ilgiudizio di inammissibilità conseguiva all’esame di vere e propriequestioni pregiudiziali di rito – come la tardività dell’appello –ribadendo che l’insegnamento delle Sezioni Unite del 2007 non puòoperare laddove il rilievo dell’inammissibilità sia avvenuto adabundantiam e quale mero obiter dictum (Cass. n. 7995/2022).Alle stesse conclusioni, poi, è giunta anche in fattispecie in cui ilgiudice di secondo grado aveva ritenuto l’appello inammissibile inCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 12Numero registro generale 13447/2021Numero sezionale 493/2026Numero di raccolta generale 6968/2026Data pubblicazione 23/03/2026quanto caratterizzato per una sostanziale eccentricità rispetto allacompiuta, analitica ed esaustiva motivazione della sentenza di primogrado e, di seguito lo aveva esaminato nel merito (Cass. 29391/2024la quale ha ritenuto che nella fattispecie fosse ravvisabile una doppiaratio decidendi). Ugualmente, in ipotesi in cui l’inammissibilità derivavadalla novità della domanda in appello (Cass. n. 430/2024, Cass. n.199/2024) e in un caso in cui la sentenza impugnata aveva evidenziatola mancata proposizione dell’appello incidentale, motivando tuttavia,nel merito dell’eccezione proposta dall’appellato (Cass. n.27205/2024).Nello stesso senso, in presenza di una statuizione di inammissibilitàper difetto di legittimazione attiva e di successiva statuizione nelmerito, ha ritenuto che in caso di fondatezza del primo motivo diimpugnazione volto a censurare la statuizione di inammissibilitàresiduava l'interesse all'effettivo scrutinio anche delle censureprospettate nei successivi motivi del proprio odierno ricorso (Cass. n.34212/2025).Si è evidenziato, quindi. che il principio di cui alle Sezioni Unite del2007 non può ritenersi contraddetto laddove se ne sia esclusal’applicabilità in ipotesi in cui è dubbia l’esistenza di un’effettivamotivazione di inammissibilità (Cass. n. 31832/2024).3.7. Traendo le fila dell’ampio sviluppo della giurisprudenza,successivo alle Sezioni Unite del 2007, nell’ipotesi di una doppiamotivazione, articolata sul piano dell’inammissibilità e su quello delmerito, emerge evidente l’esigenza di rapportare i principi ivi espostial concreto atteggiarsi della decisione resa nella fattispecie concreta alfine:a) di cogliere – abbandonato qualsiasi formalismo – quale dellemotivazioni rese sorregga effettivamente il decisum e quale, invece, sirisolva in mere argomentazioni ipotetiche e virtuali;Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 13Numero registro generale 13447/2021Numero sezionale 493/2026Numero di raccolta generale 6968/2026Data pubblicazione 23/03/2026b) di valutare se il ricorso per cassazione abbia attinto l’unica o leplurime ratio decidendi e di escludere la necessità di impugnare le solestatuizioni evidentemente prive di reale contenuto decisorio;c) di valutare l’interesse ad impugnare le statuizioni di merito anchein rapporto alla ragionevole durata del processo.3.8. In tale contesto, si rendono opportune alcune precisazioni:- In primo luogo, non può negarsi che il dispositivo ha una suavalenza nella interpretazione della decisione, evidenziata dalle stesseSezioni Unite del 2007 – le quali, si ribadisce, avevano ad oggetto unadecisione conclusasi con dispositivo di inammissibilità – che puremettevano in guardia dal rischio di dare rilievo esclusivo a quest’ultimo.In presenza di una doppia argomentazione, di inammissibilità e merito,il dispositivo è il primo elemento da tenere in considerazione perverificare se si ponga in logica continuità con la motivazione e,conseguentemente, per valutare se il giudice abbia effettivamenteritenuto di spogliarsi della sua potestas iudicandi, rendendo superflue,e quindi irrilevanti, ai fini dell’impugnazione, le successiveargomentazioni di merito.- In secondo luogo, si ritiene debba tenersi distinta l’ipotesi in cuila decisione impugnata consegua ad una valutazione dei motivi, ritenutisia generici sia infondati nel merito. In detta ipotesi resta difficilesostenere che il giudice, con la prima statuizione, si sia spogliato dellapotestas iudicandi e che le valutazioni di merito siano state inserite adabundantiam o quali meri obiter dictum; infatti, potrebberoagevolmente ribaltarsi i termini, affermando che è la valutazione digenericità del motivo ad assumere detta ultima connotazione, attesoche, per quanto generico, il giudice è stato in grado di interpretarlo edi rispondervi.- Ugualmente, vanno tenute distinte le ipotesi in cui il diniego dellapotestas iudicandi derivi da una motivata pronuncia di difetto diCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 14Numero registro generale 13447/2021Numero sezionale 493/2026Numero di raccolta generale 6968/2026Data pubblicazione 23/03/2026giurisdizione o di competenza, la cui portata riduca ad obiter dictumqualsiasi ulteriore considerazione. A tal proposito, non sono incontrasto le Sezioni Unite (cfr. Cass. Sez. U. n. 20107/2024) le quali– occupandosi di una questione in cui il giudice contabile avevadichiarato la propria carenza di giurisdizione di giurisdizione e poi siera pronunciato nel merito, terminando con una decisione di rigetto –hanno rilevato, in quel caso, che la questione di merito non potevasuperarsi con la considerazione che la statuizione oggetto dellaseconda ratio fosse ultronea in quanto la Corte dei Conti aveva statuitodopo che era già venuta meno ogni propria potestas iudicandi, stantel’affermata carenza di giurisdizione, oggetto della prima ratio,«trattandosi, semmai, di una violazione dei limiti interni dellagiurisdizione, che sfugge al controllo sulla giurisdizione affidato aquesta Corte di Cassazione».- Laddove, invece, la sentenza, pur in presenza di una doppiamotivazione di inammissibilità, propriamente di rito, e di merito –entrambe argomentate e, quindi, non frutto di congetture o ipotesi –si sia conclusa con una pronuncia di rigetto, logicamenteconsequenziale, non è ragionevolmente sostenibile che il giudice si siaspogliato della potestas iudicandi come accaduto nel caso valutato dalleSezioni Unite del 2007.Ciononostante, non può, per ciò solo, relegarsi a mero obiterdictum la preliminare valutazione di inammissibilità del ricorso, ove,nel contesto della motivazione, quest’ultima risulti argomentata inmodo tale da esprimere, all’evidenza, un’autonoma ratio decidendi. Nelrispetto del principio della ragionevole durata del processo, tuttavia,non può nemmeno ritenersi che il ricorrente possa ignorare le compiutestatuizioni di merito aggredendo la sola motivazionesull’inammissibilità e così aprendo la strada ad un annullamento conrinvio al giudice del secondo grado perché reiteri un giudizio sullaCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 15Numero registro generale 13447/2021Numero sezionale 493/2026Numero di raccolta generale 6968/2026Data pubblicazione 23/03/2026infondatezza che ha già espresso (cfr. Cass. 29391/2024 cit.).Piuttosto, in questa specifica fattispecie, il ricorrente, per non incorrerein una pronuncia di inammissibilità del gravame, è tenuto adimpugnare entrambe le statuizioni.3.9. Va, pertanto, affermato il seguente principio di diritto: «intema di ammissibilità del ricorso per cassazione, ove la sentenzagravata abbia rigettato l’appello a seguito di una doppia motivazione,resa sia su profili di inammissibilità che di merito, che non sia innessuna parte espressione di meri obiter dicta, sebbene debbaescludersi che il giudice, con la prima statuizione, si sia spogliato dellapotestas iudicandi, l’impugnazione delle sole statuizioni di merito rendeinammissibile il ricorso per difetto di interesse, in quanto, essendodivenuta definitiva l'autonoma statuizione non impugnata, nonpotrebbe comunque giungersi all’annullamento della sentenza».3.10. Venendo al giudizio in esame, il ricorso non sfugge comunqueal sindacato di inammissibilità.Seguendo l’insegnamento delle Sezioni Unite del 2007, non può cherilevarsi che la sentenza non è stata impugnata con riferimento allaratio trainante, da individuarsi nella compiuta statuizione diinammissibilità, ancorché non sfociata nel dispositivo, il quale, tuttavia,come già detto, non è di per sé determinate.In ragione del principio di diritto espresso, tuttavia, si giunge allestesse conclusioni anche volendo far leva sulla prevalenza del rigetto.Infatti, per quanto già esposto, e per lo specifico articolarsi dellamotivazione della sentenza – la quale, come detto, è il frutto di unragionamento articolato e compiuto sulle ragioni per la quali l’appello,notificato in formato cartaceo, doveva ritenersi inammissibile – lastatuizione in rito non può relegarsi al rango di obiter dictum.La mancata impugnazione della statuizione di inammissibilità ne hacomportato il passaggio in giudicato. Ne consegue il difetto di interesseCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 16Numero registro generale 13447/2021Numero sezionale 493/2026Numero di raccolta generale 6968/2026Data pubblicazione 23/03/2026ad una pronuncia sul motivo attinente al merito, non potendosicomunque giungere all’annullamento della sentenza gravata.4. Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile.Le spese del giudizio di legittimità restano compensate in ragionedella particolarità della questione controversa alla luce dellaricostruzione della giurisprudenza successiva al 2007. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le parti lespese di lite.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2026.La PresidenteAngelina-Maria PerrinoCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 17PDFinvalido *P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le parti lespese di lite.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2026.La PresidenteAngelina-Maria PerrinoCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 17PDFinvalido *