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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 13580/2024

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27925/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentatae difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto presso lo studio di questi ultimi due, sitoin Roma, [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentatae difesa, dagli a vv. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],sito in Roma, lungotevere dei Mellini, 7 -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 1971/2020 depositata il 23luglio 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del4 aprile 2024 dal Oggetto:contratti bancari [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - l a [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione avverso la sente nza della Corte di appello di Milano, depositata il 23 luglio 2020, di reiezione dell’appello per la riforma della sentenza del locale Tribunale che aveva accolto solo parzialmente le sue domande di condanna della [OSCURATO:SOCIETA]. alla restituzione di somme indebitamente annotate a suo sfavore in due conti correnti e in un conto anticipo fatture, formulate sul fondamento dell’applicazione di interessi anatocistici e in misura usurariae di condizioni economiche e commissioni di massimo scoperto non pattuite; - la Corte di appello ha riferito che il giudice di primo grado aveva accertato (unicamente) l’illeci ta applicazione di interessi anatocistici per il periodo successivo al 31 dicembre 2013 e provveduto a rideterminare i saldi dei conti dedotti in giudizio; - ha, quindi, disatteso il gravame evidenziando « come il presente appello si conformi solo formalmente al dettato dell’art. 342 c.p.c., dal momento che –sostanzialmente – lo stesso è redatto con modalità del tutto difformi dallo spirito della norma, essendo connotato dall’esposizione di una congerie di argomentazioni di dottrina, riproposizione di stralci di pronunce della Suprema Corte nonché di parti di sentenze rese da svariati giudici di merito …, del tutto avulsi dalla fattispecie concreta in trattazionee, particolare decisamente più importante, dal concreto argomentare espresso nella fattispecie dal Tribunale di Milano…»; - ha, inoltre, osservato che « peraltro, l’appello è integralmente infondatoe deve pertanto essere rigettato con conseguente conferma dell’appellata sentenza», passando in rassegna in singoli motivi di gravame eillustrando le ragioni per cui gli stessi erano privi di pregio; -il ricorso è affidato a dieci motivi; -resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. ;-le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: -con il primo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 342 cod.p roc. c iv . e 24 e 111 Cost., nella parte in cui la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto l’appello inammissibile in quanto non conforme al dettato delpredetto art. 342 cod.proc. c iv . per difetto di specificità dei motivi; -il motivo è inammissibile; - è orientamento pacifico di codesta Corte che è inammissibile, per carenza di interesse, la doglianza con la quale si contesti l’avvenuto rilievo in motivazione, da parte del giudice di appello, dell’inammissibilità dei motivi di impugnazione per difetto di specificità, ove tale rilievo sia avvenuto ad abundantiam e costituisca un mero obiter dictum, che non ha influito sul dispositivo della decisione, la cui ratio decidendi è in realtà rappresentata dal rigetto nel merito del gravame per infondatezza delle censure (Cass. 11 marzo 2022, n. 7995; Cass. 25 settembre 2018, n. 22782;Cass. 2017, n. 30354); -orbene, nel caso in esame, la Corte territoriale, dopo aver rilevato, in premessa,la non conformità del gravame rispetto ai parametri dell’art.342 cod. proc. civ., in relazione alla prospettazione di argomenti generici e sovrabbondanti, ha esaminato compiutamente le doglianze nel merito, analiticamente individuate, rigettandole per infondatezza; - in tal modo, il giudice del gravame non ha inteso spogliarsi della propriapotestas iudicandi, ma, piuttosto , ha inteso rafforzare la propria decisione di mancato accoglimento del gravame con una ragione ulteriore, formulata ad abundantiam , di mancanza di specificità dei motivi di appello, che, tuttavia , è rimasta estranea alla ratio della decisione di rigettodell'impugnazione; -con il secondo motivo la ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132, primo comma,n. 4, c od. proc. civ. e 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui ha ritenuto che l’accertata apocrifia della sottoscrizione posta in calce alla dichiarazione di ricezione di copia del documento contrattuale sottoscritto non determinasse la nullità di tale contratto; -il motivo è inammissibile; - i l vizio di cui all’art. 132 , primo comma, n. 4 , c od. proc. civ. può essere censurato in sede di legittimità solo nel caso in cui la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento (cfr. , ex multis, Cass. 1° marzo 2022, n. 6758; Cass. 14 febbraio 2020, n. 3819); - nel caso in esame, invece, la Corte di appello ha ritenuto che la sottoscrizione apocrifa non determinasse la nullità per vizio di forma del contratto in contestazione in quanto relativa non alle condizioni contrattuali regolarmente sottoscritte, ma a una dichiarazione ad essa estranea; -una siffatta motivazione consente di individuare l’ iter argomentativo seguito dal giudice di merito e, per tale ragione, si sottrae al prospettato vizio; - con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 117 t.u.b. e 1325 e 1326 cod. c iv ., per aver la Corte di appello omesso di considerareche la falsità della firma apposta sulla dichiarazione del cliente di avere ricevuto una copia del contratto rendeva nullol’intero contratto per difetto di forma scritta; -il motivo è inammissibile ; - nell’ambito delle operazioni bancarie, l’art. 117 t.u.b. prevede che i contratti siano redatti per iscritto e che un esemplare sia consegnato ai clienti,sanzionando al comma terzo con la nullità l’inosservanza della forma prescritta; -il requisito della forma scritta va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione del clienteassunta dalla norma, per cui deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest’ultimo e non anche quella dell’istituto di credito, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti (cfr.Cass. 12 ottobre 2023, n. 28500; Cass. 18 giugno 2018, n. 16070;Cass.6 giugno 2018, n. 14646); - ciò posto, nel caso in esame, la Corte di appello, pur dando atto dell’apocrifia della sottoscrizione, apparentemente riferibile alla correntista, a tergo della dichiarazione di ricezione di copia del documento contrattuale, ha accertato l’avvenuta esecuzione di tale adempimento, desumendola dal fatto che la parte era in possesso della proposta contrattuale dalla medesima sottoscritta e accettata dalla banca; - la doglianza omette di confrontarsi con tale argomentazione, non cogliendo, dunque, la ratio decidendi costituita non già dalla sottoscrizione della dichiarazione di ricezione di copia del contratto, bensì dall’avvenuta sottoscrizione del contratto da parte della correntista, desunta del possesso della relativa copia; - con il quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 24 e 11 Cost, 119 e 127-bist.u.b. e 210 e 263 cod.proc. civ., per aver la sentenza impugnata ritenuto che fosse onere dell’attrice produrre tutti i contratti e gli estratti conto sin dall’inizio del rapporto; -rileva, in proposito, che , diversamente da q uanto ritenuto dalla Corte di appello, la richiesta dalla medesima avanzata, ex art. 119 t.u.b. , di ottenere copia della documentazione relativa ai conti in oggetto non era priva di specificità e permetteva di individuare i rapporti a cui si riferiva; - aggiunge, inoltre, che la documentazione richiesta era stata inviata dalla banca non alla sede legale della società ma a un indirizzo di un’unità locale;-il motivo è inammissibile ; -è principio consolidato quello secondo cui il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di danaro, che afferma essere stato indebitamente corrisposto all'istituto di credito nel corso dell'intera durata del rapporto –sul presupposto di dedotte nullità di clausole del contratto di conto corrente o per addebiti non previsti in contratto –è onerato della prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi(cfr., da ultimo, Cass. 17 gennaio 2024, n. 1763) ; - al fine di agevolare l’adempimento di detto onere probatorio, il legislatore ha previsto all’art. 119, quarto comma, t.u.b. un obbligo a carico della banca di consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio, qualora il cliente ne faccia richiesta; -il ricorso al giudice è consentito solo in caso di inadempimento di un siffatto obbligo da parte della banca e, tal fine, può anche avanzare istanza di esibizione della documentazione, nel corso di un giudizio, ai sensi dell’art. 210 cod. proc. civ.; -da ciò consegue che il diritto del cliente a ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'art. 210 cod. proc. civ.,in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato(cfr. Cass. 13 settembre 2021, n. 24641); - la Corte di appello ha fatto corretta applicazione di tali principi ponendo a carico della correntista, quale parte attrice, di dimostrare l’esecuzione di pagamenti e l’assenza di una valida causa debendi e rilevandoche la banca aveva provveduto all’invio della documentazione richiesta; - sostiene la ricorrente che tale invio sarebbe stato effettuato presso un indirizzo non corretto, ma la parte offre elementi da cui poter evincere l’avvenuta prospettazione dinanzi al giudice di merito, di cui non vi è evidenza nella sentenza impugnata, non consentendo a questa Corte di poter verificare l’ammissibilità e la fondatezza della censura (cfr. Cass. 13 dicembre 2019, n. 32804; Cass. 21 giugno 2018, n. 16347); - con il quinto motivo la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 117 t.u.b., 1283,1284 e 2697 cod. c iv . e 3, 24 e 111 Cost., per avere la sentenza impugnata disatteso il motivo di appello relativo all’omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado sulle argomentazioni relative alla in concludenza della documentazione prodotta dalla banca ed erroneamente ritenuto che l’attrice non avesse mai contestato siffattadocumentazione; -il motivo è inammissibile; - sul punto, la Corte di appello ha affermato che la documentazione acquisita agli atti – prodotta spontaneamente dalla banca – non consentiva di ritenere dimostrata la pretesa attorea, avuto riguardo sia alla sua incompletezza, sia al fatto che l’attrice non aveva preso posizione sulle risultanze della stessa – se non con riferimento all’autografia delle sottoscrizioni –, non individuando clausole nulle o circostanze espressive della presenza di pagamenti non dovuti; - la doglianza contesta tali affermazioni, risolvendosi, nella sostanza, in una critica alla valutazione delle risultanze probatorie, che è attività riservata al giudice di merito (cfr. Cass., Sez.

Un., 27 dicembre 2019, n. 34476); - con il sesto motivo la ricorrente si duole della violazione o falsa applicazione degli artt. 117 t.u.b., 820, 821, 1283, 1284, 1418 e 2697 cod.civ ., 2 e 6 d elibera C .

I .

C .

R . 9 febbraio 2000 , 191 - 195 c od . p roc . civ., per aver la sentenza impugnata ritenuto sussistente l’anatocismo solo a partire dal gennaio 2014, non considerando che i conteggi effettuati dal consulente tecnico della banca muovevano da un saldo viziato per l’applicazione di interessi nulli e che il conteggio era stato elaborato sulla base di un tasso ultralegale mai pattuito; -il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato ; -la censura relativa alla erroneità dei risultati della consulenza tecnica si risolve nel tentativo di sollecitare una nuova valutazione dei fatti storici, rispetto a quella operata dal giudice di merito , che , come osservato in precedenza non è ammissibile in questa sede; -in merito agli effetti della nullità della capitalizzazione degli interessi, non è condivisibile l’affermazione secondo cui questa travolgerebbe anche la pattuizione degli interessi ultralegali; - infatti, dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c., gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione, ma devono pur sempre essere calcolati(Cass., Sez.

Un., 2 dicembre 2010, n. 24418); -il divieto di anatocismo nulla condivide con la misura degli interessi e l’invalidità della clausola sulla capitalizzazione integra una nullità parziale che non influisce sul resto delle pattuizioni intervenute tra le parti; - con il settimo motivo la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 117 t.u.b., 1283,1284 , 1815 e 2697 c od . c iv . e644 cod. p en ., per avere la sentenza di appello respinto le doglianze relative alla mancata epurazione dell’effetto anatocistico per il periodo antecedente al gennaio 2014; -il motivo è inammissibile; - la Corte di appello ha argomentato sul punto con l’impossibilità di procedere alla individuazione delle poste indebitamente annotate a tale titolo in ragione della carenza probatoria; - la ricorrente contesta una siffatta valutazione, ma la doglianza impinge ad accertamenti riservati al giudice di merito; -con l’ottavo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c od . p roc . c iv ., nella parte in cui ha respinto la domanda relativa all’epurazione degli addebiti anche per il periodo antecedente al 2014; -il motivo è infondato; - la Corte di appello ha motivato la sua decisione di rigetto delle doglianze relative alla mancata epurazione dell’effetto anatocistico degli interessi per il periodo antecedente al gennaio 2014 con la insuperabile carenza probatoria documentale e l’inattendibilità della consulenza tecnica di parte; - una siffatta motivazione consente di individuare il ragionamento seguito dal giudice; -con il nono motivo si duole della violazione o falsa applicazione degli artt. 100 cod. p roc . c iv ., 1346 e 2697 c od . c iv . , 117 t.u.b. e della direttiva 2006/48/CE, per avere la Corte di appello respinto la domanda diretta a conoscere il rating attribuitole dalla banca in considerazione del fatto che non era comprensibile l’interesse ad essa sotteso; -il motivo è inammissibile; - va premesso che la normativa europea invocata dall’odierna ricorrente (art.145 direttiva 2006/48/CE) non prescrive alcun obbligo di disclosuredelle decisioni di rating, limitandosi a prevedere in termini di mero suggerimento che «gli enti creditizi, se richiesti, dovrebbero illustrare le loro decisioni di rating alle PMI e ad altre società che chiedano prestiti, fornendo, su richiesta, una spiegazione scritta» e richiedendo, solo ove unimpegno volontario del settore in tale contesto risultasseinadeguato, l’adozione di misure nazionali; - nel caso in esame, la Corte di appello ha disatteso il motivo di gravame formulato sul punto ritenendo che non era « dato comprendere l’interesse sotteso alla proposizione della domanda»; - una siffatta ratio risulta aggredita in modo generico, per cui la doglianza si presenta priva della necessaria specificità; - con l’ ultimo motivo lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 1418, 1419, 1421, 1422 cod. c iv ., per aver la Corte di appello omesso di rilevare d’ufficio la nullità delle clausole contrattuali per violazione di norme imperative; -il motivo è inammissibile; - il potere di rilevazione della nullità negoziale esige che la stessa emerga ex actis non potendo il giudice procedere di sua iniziativa ad accertamenti di fatto al fine di stabilire se essa sussiste o meno (cfr. Cass. 13 giugno 2007, n. 13846); -conseguentemente, ove si lamenti, in sede di legittimità, il mancato rilievo ufficioso di una invalidità contrattuale, occorre dedurre, a pena di inammissibilità della censura per difetto di specificità, anche l'emersione nel corso del giudizio di merito degli elementi che avrebbero dovuto indurre il giudice a ravvisare detta nullità; -parte ricorrente non ha assolto a un siffatto onere, per cui la censura non può essere esaminata; - pertanto, per le indicate considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile; - le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo P.Q.M.

La Corte rigettail ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 7.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versament

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27925/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentatae difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto presso lo studio di questi ultimi due, sitoin Roma, [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentatae difesa, dagli a vv. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],sito in Roma, lungotevere dei Mellini, 7 -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 1971/2020 depositata il 23luglio 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del4 aprile 2024 dal Oggetto:contratti bancari [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - l a [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione avverso la sente nza della Corte di appello di Milano, depositata il 23 luglio 2020, di reiezione dell’appello per la riforma della sentenza del locale Tribunale che aveva accolto solo parzialmente le sue domande di condanna della [OSCURATO:SOCIETA]. alla restituzione di somme indebitamente annotate a suo sfavore in due conti correnti e in un conto anticipo fatture, formulate sul fondamento dell’applicazione di interessi anatocistici e in misura usurariae di condizioni economiche e commissioni di massimo scoperto non pattuite; - la Corte di appello ha riferito che il giudice di primo grado aveva accertato (unicamente) l’illeci ta applicazione di interessi anatocistici per il periodo successivo al 31 dicembre 2013 e provveduto a rideterminare i saldi dei conti dedotti in giudizio; - ha, quindi, disatteso il gravame evidenziando « come il presente appello si conformi solo formalmente al dettato dell’art. 342 c.p.c., dal momento che –sostanzialmente – lo stesso è redatto con modalità del tutto difformi dallo spirito della norma, essendo connotato dall’esposizione di una congerie di argomentazioni di dottrina, riproposizione di stralci di pronunce della Suprema Corte nonché di parti di sentenze rese da svariati giudici di merito …, del tutto avulsi dalla fattispecie concreta in trattazionee, particolare decisamente più importante, dal concreto argomentare espresso nella fattispecie dal Tribunale di Milano…»; - ha, inoltre, osservato che « peraltro, l’appello è integralmente infondatoe deve pertanto essere rigettato con conseguente conferma dell’appellata sentenza», passando in rassegna in singoli motivi di gravame eillustrando le ragioni per cui gli stessi erano privi di pregio; -il ricorso è affidato a dieci motivi; -resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. ;-le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: -con il primo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 342 cod.p roc. c iv . e 24 e 111 Cost., nella parte in cui la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto l’appello inammissibile in quanto non conforme al dettato delpredetto art. 342 cod.proc. c iv . per difetto di specificità dei motivi; -il motivo è inammissibile; - è orientamento pacifico di codesta Corte che è inammissibile, per carenza di interesse, la doglianza con la quale si contesti l’avvenuto rilievo in motivazione, da parte del giudice di appello, dell’inammissibilità dei motivi di impugnazione per difetto di specificità, ove tale rilievo sia avvenuto ad abundantiam e costituisca un mero obiter dictum, che non ha influito sul dispositivo della decisione, la cui ratio decidendi è in realtà rappresentata dal rigetto nel merito del gravame per infondatezza delle censure (Cass. 11 marzo 2022, n. 7995; Cass. 25 settembre 2018, n. 22782;Cass. 2017, n. 30354); -orbene, nel caso in esame, la Corte territoriale, dopo aver rilevato, in premessa,la non conformità del gravame rispetto ai parametri dell’art.342 cod. proc. civ., in relazione alla prospettazione di argomenti generici e sovrabbondanti, ha esaminato compiutamente le doglianze nel merito, analiticamente individuate, rigettandole per infondatezza; - in tal modo, il giudice del gravame non ha inteso spogliarsi della propriapotestas iudicandi, ma, piuttosto , ha inteso rafforzare la propria decisione di mancato accoglimento del gravame con una ragione ulteriore, formulata ad abundantiam , di mancanza di specificità dei motivi di appello, che, tuttavia , è rimasta estranea alla ratio della decisione di rigettodell'impugnazione; -con il secondo motivo la ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132, primo comma,n. 4, c od. proc. civ. e 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui ha ritenuto che l’accertata apocrifia della sottoscrizione posta in calce alla dichiarazione di ricezione di copia del documento contrattuale sottoscritto non determinasse la nullità di tale contratto; -il motivo è inammissibile; - i l vizio di cui all’art. 132 , primo comma, n. 4 , c od. proc. civ. può essere censurato in sede di legittimità solo nel caso in cui la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento (cfr. , ex multis, Cass. 1° marzo 2022, n. 6758; Cass. 14 febbraio 2020, n. 3819); - nel caso in esame, invece, la Corte di appello ha ritenuto che la sottoscrizione apocrifa non determinasse la nullità per vizio di forma del contratto in contestazione in quanto relativa non alle condizioni contrattuali regolarmente sottoscritte, ma a una dichiarazione ad essa estranea; -una siffatta motivazione consente di individuare l’ iter argomentativo seguito dal giudice di merito e, per tale ragione, si sottrae al prospettato vizio; - con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 117 t.u.b. e 1325 e 1326 cod. c iv ., per aver la Corte di appello omesso di considerareche la falsità della firma apposta sulla dichiarazione del cliente di avere ricevuto una copia del contratto rendeva nullol’intero contratto per difetto di forma scritta; -il motivo è inammissibile ; - nell’ambito delle operazioni bancarie, l’art. 117 t.u.b. prevede che i contratti siano redatti per iscritto e che un esemplare sia consegnato ai clienti,sanzionando al comma terzo con la nullità l’inosservanza della forma prescritta; -il requisito della forma scritta va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione del clienteassunta dalla norma, per cui deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest’ultimo e non anche quella dell’istituto di credito, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti (cfr.Cass. 12 ottobre 2023, n. 28500; Cass. 18 giugno 2018, n. 16070;Cass.6 giugno 2018, n. 14646); - ciò posto, nel caso in esame, la Corte di appello, pur dando atto dell’apocrifia della sottoscrizione, apparentemente riferibile alla correntista, a tergo della dichiarazione di ricezione di copia del documento contrattuale, ha accertato l’avvenuta esecuzione di tale adempimento, desumendola dal fatto che la parte era in possesso della proposta contrattuale dalla medesima sottoscritta e accettata dalla banca; - la doglianza omette di confrontarsi con tale argomentazione, non cogliendo, dunque, la ratio decidendi costituita non già dalla sottoscrizione della dichiarazione di ricezione di copia del contratto, bensì dall’avvenuta sottoscrizione del contratto da parte della correntista, desunta del possesso della relativa copia; - con il quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 24 e 11 Cost, 119 e 127-bist.u.b. e 210 e 263 cod.proc. civ., per aver la sentenza impugnata ritenuto che fosse onere dell’attrice produrre tutti i contratti e gli estratti conto sin dall’inizio del rapporto; -rileva, in proposito, che , diversamente da q uanto ritenuto dalla Corte di appello, la richiesta dalla medesima avanzata, ex art. 119 t.u.b. , di ottenere copia della documentazione relativa ai conti in oggetto non era priva di specificità e permetteva di individuare i rapporti a cui si riferiva; - aggiunge, inoltre, che la documentazione richiesta era stata inviata dalla banca non alla sede legale della società ma a un indirizzo di un’unità locale;-il motivo è inammissibile ; -è principio consolidato quello secondo cui il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di danaro, che afferma essere stato indebitamente corrisposto all'istituto di credito nel corso dell'intera durata del rapporto –sul presupposto di dedotte nullità di clausole del contratto di conto corrente o per addebiti non previsti in contratto –è onerato della prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi(cfr., da ultimo, Cass. 17 gennaio 2024, n. 1763) ; - al fine di agevolare l’adempimento di detto onere probatorio, il legislatore ha previsto all’art. 119, quarto comma, t.u.b. un obbligo a carico della banca di consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio, qualora il cliente ne faccia richiesta; -il ricorso al giudice è consentito solo in caso di inadempimento di un siffatto obbligo da parte della banca e, tal fine, può anche avanzare istanza di esibizione della documentazione, nel corso di un giudizio, ai sensi dell’art. 210 cod. proc. civ.; -da ciò consegue che il diritto del cliente a ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'art. 210 cod. proc. civ.,in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato(cfr. Cass. 13 settembre 2021, n. 24641); - la Corte di appello ha fatto corretta applicazione di tali principi ponendo a carico della correntista, quale parte attrice, di dimostrare l’esecuzione di pagamenti e l’assenza di una valida causa debendi e rilevandoche la banca aveva provveduto all’invio della documentazione richiesta; - sostiene la ricorrente che tale invio sarebbe stato effettuato presso un indirizzo non corretto, ma la parte offre elementi da cui poter evincere l’avvenuta prospettazione dinanzi al giudice di merito, di cui non vi è evidenza nella sentenza impugnata, non consentendo a questa Corte di poter verificare l’ammissibilità e la fondatezza della censura (cfr. Cass. 13 dicembre 2019, n. 32804; Cass. 21 giugno 2018, n. 16347); - con il quinto motivo la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 117 t.u.b., 1283,1284 e 2697 cod. c iv . e 3, 24 e 111 Cost., per avere la sentenza impugnata disatteso il motivo di appello relativo all’omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado sulle argomentazioni relative alla in concludenza della documentazione prodotta dalla banca ed erroneamente ritenuto che l’attrice non avesse mai contestato siffattadocumentazione; -il motivo è inammissibile; - sul punto, la Corte di appello ha affermato che la documentazione acquisita agli atti – prodotta spontaneamente dalla banca – non consentiva di ritenere dimostrata la pretesa attorea, avuto riguardo sia alla sua incompletezza, sia al fatto che l’attrice non aveva preso posizione sulle risultanze della stessa – se non con riferimento all’autografia delle sottoscrizioni –, non individuando clausole nulle o circostanze espressive della presenza di pagamenti non dovuti; - la doglianza contesta tali affermazioni, risolvendosi, nella sostanza, in una critica alla valutazione delle risultanze probatorie, che è attività riservata al giudice di merito (cfr. Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2019, n. 34476); - con il sesto motivo la ricorrente si duole della violazione o falsa applicazione degli artt. 117 t.u.b., 820, 821, 1283, 1284, 1418 e 2697 cod.civ ., 2 e 6 d elibera C . I . C . R . 9 febbraio 2000 , 191 - 195 c od . p roc . civ., per aver la sentenza impugnata ritenuto sussistente l’anatocismo solo a partire dal gennaio 2014, non considerando che i conteggi effettuati dal consulente tecnico della banca muovevano da un saldo viziato per l’applicazione di interessi nulli e che il conteggio era stato elaborato sulla base di un tasso ultralegale mai pattuito; -il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato ; -la censura relativa alla erroneità dei risultati della consulenza tecnica si risolve nel tentativo di sollecitare una nuova valutazione dei fatti storici, rispetto a quella operata dal giudice di merito , che , come osservato in precedenza non è ammissibile in questa sede; -in merito agli effetti della nullità della capitalizzazione degli interessi, non è condivisibile l’affermazione secondo cui questa travolgerebbe anche la pattuizione degli interessi ultralegali; - infatti, dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c., gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione, ma devono pur sempre essere calcolati(Cass., Sez. Un., 2 dicembre 2010, n. 24418); -il divieto di anatocismo nulla condivide con la misura degli interessi e l’invalidità della clausola sulla capitalizzazione integra una nullità parziale che non influisce sul resto delle pattuizioni intervenute tra le parti; - con il settimo motivo la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 117 t.u.b., 1283,1284 , 1815 e 2697 c od . c iv . e644 cod. p en ., per avere la sentenza di appello respinto le doglianze relative alla mancata epurazione dell’effetto anatocistico per il periodo antecedente al gennaio 2014; -il motivo è inammissibile; - la Corte di appello ha argomentato sul punto con l’impossibilità di procedere alla individuazione delle poste indebitamente annotate a tale titolo in ragione della carenza probatoria; - la ricorrente contesta una siffatta valutazione, ma la doglianza impinge ad accertamenti riservati al giudice di merito; -con l’ottavo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c od . p roc . c iv ., nella parte in cui ha respinto la domanda relativa all’epurazione degli addebiti anche per il periodo antecedente al 2014; -il motivo è infondato; - la Corte di appello ha motivato la sua decisione di rigetto delle doglianze relative alla mancata epurazione dell’effetto anatocistico degli interessi per il periodo antecedente al gennaio 2014 con la insuperabile carenza probatoria documentale e l’inattendibilità della consulenza tecnica di parte; - una siffatta motivazione consente di individuare il ragionamento seguito dal giudice; -con il nono motivo si duole della violazione o falsa applicazione degli artt. 100 cod. p roc . c iv ., 1346 e 2697 c od . c iv . , 117 t.u.b. e della direttiva 2006/48/CE, per avere la Corte di appello respinto la domanda diretta a conoscere il rating attribuitole dalla banca in considerazione del fatto che non era comprensibile l’interesse ad essa sotteso; -il motivo è inammissibile; - va premesso che la normativa europea invocata dall’odierna ricorrente (art.145 direttiva 2006/48/CE) non prescrive alcun obbligo di disclosuredelle decisioni di rating, limitandosi a prevedere in termini di mero suggerimento che «gli enti creditizi, se richiesti, dovrebbero illustrare le loro decisioni di rating alle PMI e ad altre società che chiedano prestiti, fornendo, su richiesta, una spiegazione scritta» e richiedendo, solo ove unimpegno volontario del settore in tale contesto risultasseinadeguato, l’adozione di misure nazionali; - nel caso in esame, la Corte di appello ha disatteso il motivo di gravame formulato sul punto ritenendo che non era « dato comprendere l’interesse sotteso alla proposizione della domanda»; - una siffatta ratio risulta aggredita in modo generico, per cui la doglianza si presenta priva della necessaria specificità; - con l’ ultimo motivo lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 1418, 1419, 1421, 1422 cod. c iv ., per aver la Corte di appello omesso di rilevare d’ufficio la nullità delle clausole contrattuali per violazione di norme imperative; -il motivo è inammissibile; - il potere di rilevazione della nullità negoziale esige che la stessa emerga ex actis non potendo il giudice procedere di sua iniziativa ad accertamenti di fatto al fine di stabilire se essa sussiste o meno (cfr. Cass. 13 giugno 2007, n. 13846); -conseguentemente, ove si lamenti, in sede di legittimità, il mancato rilievo ufficioso di una invalidità contrattuale, occorre dedurre, a pena di inammissibilità della censura per difetto di specificità, anche l'emersione nel corso del giudizio di merito degli elementi che avrebbero dovuto indurre il giudice a ravvisare detta nullità; -parte ricorrente non ha assolto a un siffatto onere, per cui la censura non può essere esaminata; - pertanto, per le indicate considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile; - le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo P.Q.M. La Corte rigettail ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 7.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versament