CassazionedecretoSezione 2Decisione del 8 ottobre 2024
Cassazione n. 29391/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23890/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , n. 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, domiciliato ex lege in ROMA,[OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza della CORTE D’APPELLOdi ROMA n. 5086/2023 depositata il 12/07/2023. Ric. 2023n. 23890sez. S2 - a d. 0 8 / 1 0/202 2 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] La società Casinò di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e il responsabile antiriciclaggio della società [OSCURATO:PERSONA] proponevano al Tribunale di Roma ricorso,ai sensi del combinato disposto dell’art. 6 d.lgs. n.150del 2011 e dell’art. 22 della legge n. 689 del 1981, nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per ottenere l’annullamento del decreto n. 401574/A, notificato indata 8 gennaio 2018, con cui il Ministero aveva applicato agli odierni ricorrenti la sanzione amministrativa di € 250.000,00 per la violazione della disciplinaantiriciclaggio di cui all’art. 41, comma 4, d.lgs. 231/2007, e, segnatamente, per l’omessa segnalazione di operazioni sospette in relazione ai rapporti intrattenuti con il Casinò da taleSilvio [OSCURATO:PERSONA] nel periodo compreso dal 2011 al 15 marzo 2015. il Tribunale di Roma rigettava il ricorso in opposizione e la Corte d’Appello confermava la decisione rigettato l’appello dello Sperotto e della società. La Corte d’Appello motivava la decisione attraverso le seguenti argomentazioni. Da un lato il mezzo di impugnazione era inammissibile ex art.342 c.p.c. caratterizzandosi per una sostanzialmente eccentricità rispetto alla compiuta, analitica ed esaustiva motivazione della sentenza di primo grado.Tra le varie autonome rationes decidendi andava evidenziato che non era adeguatamente censurato il passaggio motivazionale in cui si evidenziava la particolare stringenzadegli obblighi di monitoraggio in caso di protrazione nel Ric. 2023n. 23890sez. S2 - a d. 0 8 / 1 0/202 2 tempo del rapporto con il cliente con una pluralità di operazioni e la necessità di una valutazione globale delle stessee della condotta del [OSCURATO:PERSONA] all’interno della casa da gioco e non atomistica. L’operatore deve effettuare una valutazione globale delle condotte del cliente sulla base di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi conosciuti in ragione delle funzioni esercitate; deve inoltre chiedere al cliente informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto o della prestazione professionale; è tenuto infine a verificare che le operazioni poste in essere siano compatibili con la conoscenza che ha del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, se necessario avendo riguardo anche all’origine dei fondi impiegati nelle operazioni, e ad aggiornare dati, informazioni e documenti detenuti. Non era pertanto condivisibile l’argomentazione difensiva dei ricorrenti di aver assolto correttamente l’obbligo di identificazione (nelle forme previste dall’art. 24 d. lgs. n. 231/2007, vale a dire procedendo all’identificazione e alla verifica dei documenti di identità dei clienti al momento dell’ingresso nel Casinò e indipendentemente dall’acquisto di mezzi di gioco) e di non aver potuto rilevare indici di sospetto nell’operato del [OSCURATO:PERSONA], pur essendosi attenuti alle prescrizioni specifiche dettate per i gestori delle case da gioco (indicati ai punti 29.1, 29.2, 29.6 e 30 dell’allegato 1 al D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA]: acquisto di gettoni cui non segua la partecipazione al gioco oppure segua la partecipazione, anche da parte di più soggetti, in misura ridotta; richiesta di emissione di un certificato o assegno di vincita a nome di soggetto terzo non legato da rapporti personali; acquisto, anche ripetuto, di rilevante quantitativo di gettoni senza partecipazione al gioco o con Ric. 2023n. 23890sez. S2 - a d. 0 8 / 1 0/202 2 partecipazione molto ridotta e successiva richiesta di conversione dei gettoni in assegno). A quelle prescrizioni specifiche si affianca va no – anzi era no anteposte –le misure precauzionali di carattere generale indirizzate a tutti gli operatori. La loro osservanza non poteva di certo essere pretermessa dalla mera applicazione, comunque doverosa, delle disposizioni specifiche. Non a caso, come già rilevato, il D.M. 17.2.2011 demandava agli operatori di valutare “ con la massima attenzione ulteriori comportamenti e caratteristiche dell’operazione che, sebbene non descritti negli indicatori, siano egualmente sintomatici di profili di sospetto”, nella inconfutabile considerazione che l’emergere di uno o più indicatori di anomalìa non fa scattare automaticamente l’obbligo di segnalazione, così come, di converso, l’operazione può essere ritenuta sospetta anche qualora essa o l’attività del cliente non siano riconducibili a uno o più degli indicatori. Sotto altro profilo l’appello era infondato nel merito. La sentenza impugnata infatti veniva pienamente condivisa e fatta propria dallaCorte d'Appello. Gli appellanti sostenevano che il [OSCURATO:PERSONA] si recasse al Casinò per giocare e non per riciclare. Ma che il gioco potesse essere uno strumento di riciclaggio era altrettanto innegabile e non rileva va che esso in realtà fosse successivamente risultato provento di appropriazione indebita. L ’accertamento da farsi e ra relativo all’anomalia dell’intero comportamento del [OSCURATO:PERSONA] protrattosi nel tempo con un volume di giocate altissimo, dell’utilizzo di mezzi di pagamento che avrebbe dovuto indurre il Casinò ad un adeguato approfondimento se non ad una immediata segnalazione data la Ric. 2023n. 23890sez. S2 - a d. 0 8 / 1 0/202 2 funzione di prevenzione ad esso demandata. Come pure sostenere che le banche emittenti gli assegni circolari potessero essere le vere e uniche responsabili della violazione della normativa antiriciclaggio non escludeva l’autonoma responsabilità del soggetto che si sarebbe dovuto insospettire dell’utilizzo da parte di un solo giocatore di assegni circolari di una ventina di banche.Ad avviso dellaCorte d'Appello erano quindi palesemente sussistenti gli indici 8, 8.1,9,14,29 (indice 8, richiestadi prestazioni o effettuazione di operazioni aventi oggetto ovvero scopo non compatibile con il profilo economico-patrimoniale o con l’attività del cliente; indice 8.1, operazioni che comportano l’impiego di disponibilità che appaiono del tutto sproporzionate rispetto al profilo economico- patrimoniale del soggetto che le pone in essere; indice 9, richiesta di prestazioni o effettuazione di operazioni con modalità inusuali e palesemente ingiustificate rispetto al normale svolgimento della professione o dell’attività; indice 14, proposta di regolare i pagamenti mediante mezzi provenienti, a diverso titolo, da soggetti estranei al rapporto negoziale in assenza di ragionevoli motivi legati all’attività esercitata; indice 29, modalità di gioco tali da suscitare il dubbio che il cliente possa operare per conto di soggetti terzi.). Quanto allacontestazione della quantificazione della sanzione la stessa erainammissibile per genericità. [OSCURATO:PERSONA] e la società Casinò di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di quattro motivi. Il Ministero dell’economia e delle Finanze ha resistito con controricorso. I ricorrenti hanno depositato una memoria. Ric. 2023n. 23890sez. S2 - a d. 0 8 / 1 0/202 2 [OSCURATO:PERSONA] 1.1Il primo motivo di ricorso (pagg. 9 e ss.) è così rubricato: Nullità della sentenza per la violazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., dell’art. 342 cod. proc. civ., nelle parti in cui la Corte d’Appello di Roma haritenuto che l’appello fosse inammissibile. 1.2 I l secondo motivo di ricors o (pagg. 16 e ss) è così rubricato:Nullità della sentenza per la violazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod.proc. civ., dell’art. 112 cod. proc. civ. e/o violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., degli artt. 2 e 41 d.lgs. n.231 del 2007, nella parte in cui la Corte d’Appello di Roma ha omesso di prendere in considerazione gli argomenti di diritto proposti dagli odierni esponenti circa la corretta interpretazione della predetta disposizione nel testo ratione temporisapplicabile. 1.3 Il terzo motivo di ricorso(pagg. 24 e ss.) è così rubricato: Violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., del D.M. del Ministero dell’Interno del 17 febbraio 2011, nella parte in cui la Corte d’Appello di Roma ha ritenuto sussistenti gli indici di anomalia di cui all’allegato 1 del medesimo D.M. I ricorrenti contestano la s entenza impugnata per l’evidente violazione e/o falsa applicazione degli indici di anomalia di cui all’allegato 1 del D.M. del Ministero dell’Interno del 17 febbraio 2011. 2.1 Il primo motivo è inammissibile, mentre il secondo è in parte inammissibile e in parte infondatoed il terzo è infondato. Ric. 2023n. 23890sez. S2 - a d. 0 8 / 1 0/202 2 Con il primo motivo si afferma che la Corte d’Appello ha erroneamente dichiarato inammissibile l’appello in violazione dell’art. 342 c.p.c. La censura è inammissibile perché non coglie l’effettiva ratio decidendidella sentenza impugnata. La tecnica utilizzata dalla Corte d’Appello per rigettare il ricorso è oggettivamente equivoca perché da un latoafferma che , ai sensi dell’art. 342 c.p.c., l’appello è inammissibile e poi esamina comunque i motivi di appello e li rigetta nel merito. Si legge in sentenza, infatti, che l’appello va respinto per un duplice autonomo ordine di motivi, da un lato è inammissibile ex art 342 c.p.c.. caratterizzandosi l’atto di appello per una sostanziale eccentricità rispetto alla compiuta, analitica ed esaustiva motivazione della sentenza di primo grado. Sotto altro profilo l’appello è infondato nel merito. Il collegio evidenzia come nella giurisprudenza di legittimità si sia affermato il principio secondo cui, nel caso in cui il giudice di appello, dopo aver rilevato -nella motivazione della sentenza - che l'appello sarebbe inammissibile, abbia cionondimeno esaminato i motivi stessi nel merito ritenendone l'infondatezza (con ciò, peraltro, cadendo in contraddizione e smentendo, nei fatti, la propria precedente affermazione), non ha inteso spogliarsi della propria potestas iudicandi, ma - piuttosto - ha intes o rafforzare la propria decisione di mancato accoglimento del gravame con una ragione alternativa che peraltro è la ragione stessa della decisione costituendo il riferimento all’inammissibilità un obiter dictum che non ha influito sul dispositivo della decisione, la cui "ratio decidendi" è, in realtà, rappresentata dal rigetto nel merito del Ric. 2023n. 23890sez. S2 - a d. 0 8 / 1 0/202 2 gravame per infondatezza delle censure (Sez. 6-2, Ord. n. 30354 del 2017). In tale ipotesi, il ricorrente per cassazione non può dolersi solo della ritenuta inammissibilità dell’appello, perché una tale doglianza implica la mancata pronuncia sul merito di tali motivi, pronuncia che -invece - egli ha ottenuto dal giudice di appel lo. Ne consegue che è inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione col quale si censuri la ritenuta inammissibilità dell’appello in realtà esaminato e deciso nel merito, in quanto una tale censura non è in grado di incidere sulla ratio decidendi - non censurata - della sentenza impugnata, onde quest'ultima resterebbe pur sempre fondata, del tutto legittimamente, su di essa. Non può, d'altra parte, addivenirsi alla cassazione della sentenza di appello per il solo fatto della erronea valutazione dell'inammissibilità di una impugnazione che è stata comunque esaminata e rigettata nel merito, perché ciò condurrebbe - illogicamente -ad un rinvio della causa al giudice di merito affinché questi valuti la fondatezza dell'impugnazione che ha già valutato, ciò -peraltro - in palese contrasto col principio costituzionale della ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, Cost.) e col principio di economia dell'attività processuale (Sez.6 - 2, Ord . n. 7995 del 2022 , Rv. 664430 – 01 ; Sez. 6 - 2 Ord. n.30354 del 2017,Rv. 647172 - 01) . L’indirizzo secondo cui in caso di pronuncia di inammissibilità il giudice perdeil potere di decidere il merito si riferisce ai casi in cui, in concreto , effettivamente la pronuncia sull’appello sia di inammissibilità,conclamata nel dispositivo, e in cui , in concreto , le Ric. 2023n. 23890sez. S2 - a d. 0 8 / 1 0/202 2 affermazioni circa la sua infondatezza siano svolte ad abundantiam ma non costituiscano l’effettiva ragione della decisione. Si è già detto, infatti, che: Le affermazioni "ulteriori" contenute nella motivazione della sentenza, consistenti in argomentazioni rafforzative di quella costituente la premessa logica della statuizione contenuta nel dispositivo vanno considerate di regola superflue, qualora la argomentazione principale sia sufficiente a reggere la pronuncia adottata. Tuttavia, l'affermazione d'infondatezza della domanda, contenuta nella sentenza che ne abbia pregiudizialmente dichiarato l'inammissibilità, ove formulata nei limiti delle domande ed eccezioni hic et indeproposte, può non integrare una motivazione ad abundantiam improduttiva di effetti giuridici, e, qualora sia inserita dal giudice perché idonea a sorreggerela decisione nell'ipotesi di erroneità di quella contenuta nel dispositivo, può costituire un'ulteriore autonoma statuizione. Ne consegue che per la parte soccombente sorge l'interesse e l'onere all'impugnazione al fine di evitare la formazione del giudicato sull'anzidetta statuizione, al pari di quanto avviene nel caso di pronunzia di accoglimento fondata su distinte "rationes decidendi" (Sez.3, Sentenza n. 10134 del 26/05/2004 , Rv. 573158 - 01 ). Ciò precisato nel caso di specie, a parere del Collegio, la sentenza impugnata non ha svolto affermazioni di merito ad abundantiam s ì da fare applicazione del principio secondo cui la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnarle, essendo invece tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d'inammissibilità la quale costituisce la vera ragione della decisione (Sez.1, Ordinanza n. 11675 del 16/06/2020). Ric. 2023n. 23890sez. S2 - a d. 0 8 / 1 0/202 2 Al contrario la Corte d’Appello, ancorché abbi a affermato che sotto un primo profilo l’appello era inammissibile ex art. 342 c.p.c. ha svolto una ampia motivazione di merito circa l’infondatezza delle censure. D’altra parte, questo rilievo può essere esteso anche all’affermazione del non essere adeguatamente censurato il passaggio motivazionale in cui si evidenzia la particolare stringenza degli obblighi di monitoraggio ove il rapporto con il cliente si protragga nel tempo e si concretizzi in una pluralità di operazioni e la necessità di una valutazione. Secondo la Corte d’Appello t ale profilo, attinente alla effettiva contestazione mossa agli odierni ricorrenti,non era stato colto con il motivo di appello e comunque costituiva un’autonoma ratione decidendi. I ricorrenti , infatti, avevano sostenuto di aver assolto correttamente l’obbligo di identificazione e di non aver potuto rilevare indici di sospetto nell’operato del [OSCURATO:PERSONA], pur essendosi attenuti alle prescrizioni specifiche dettate per i gestori delle case da gioco (indicatiai punti 29.1, 29.2, 29.6 e 30 dell’allegato 1 al D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA]). La Corte d’Appello, con motivazione che in realtà riguarda il merito del rigetto, ha evidenziato che a quelle prescrizioni specifiche, come già affermato dal Tribunale e non adeguatamente censurato, si affiancano – anzi sono anteposte – le misure precauzionali di carattere generale che valgono per tutti gli operatori e per quelli non finanziari. La loro osservanza non può essere pretermessa dalla mera applicazione, comunque doverosa, delle disposizioni specifiche. La Corte ha posto l’accento sulla particolare stringenza degli obblighi di monitoraggio ove il rapporto con il cliente si protragga nel tempo e si concretizzi in una pluralità di operazioni e la necessità di una valutazione globale delle Ric. 2023n. 23890sez. S2 - a d. 0 8 / 1 0/202 2 operazioni e della condotta del [OSCURATO:PERSONA] all’interno della casa da gioco e non atomistica. Salvo poi nel prosieguo specificare ulteriormente la rilevanza delle condotte contesta e ai fini della configurazione dell’illecito contestato. In ogni caso , non può che rilevarsi che i l dispositivo della sentenza è nel senso del rigetto e tutta la motivazione è formalmente e sostanzialmente da intendersi un rigetto nel merito dell’appello e ciò determina l’inammissibilità del primo motivo di ricorso dovendosi necessariamente esaminare i successivi motivi di merito del ricorso che, peraltro, costituiscono ulteriore dimostrazione della effettiva ratiodella decisione. 2.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, la prima parte della censura relativa alla violazione dell’art. 112 c.p.c. è inammissibile in quanto si deduce un’omessa pronuncia rispetto ad argomentazioni difensive circa l’interpretazione della norma applicata. Peraltro,la Corte ha sufficientemente argomentato sulle ragioni del rigetto nel merito del ricorso. Sotto questo profilo si rivela infondata anche la seconda censura posta con il secondo motivo circa la violazione dell’art. 41 d.lgs. 231/2007 nel testo ratione temporis applicabile. Secondo il ricorrente a lla luce della sua ricostruzione normativa, si dovrebbeaffermare che, nell’ambito del testo dell’art. 41 d.lgs. 231/2007 ratione temporis applicabile, la segnalazione doveva essere effettuata soltanto nel caso in cui, dalla valutazione globale circa: a) le caratteristiche dell’operazione posta in essere, b) la capacità economica e c) l’attività professionale esercitata dal soggetto cui è riferita l’operazione, effettuata sulla base delle informazioni acquisite nell’ambito dell’attività svolta, si possa Ric. 2023n. 23890sez. S2 - a d. 0 8 / 1 0/202 2 sospettare che sia stata posta in essere una delle condotte indicate all’art. 2 d.lgs. 231/2007 e vi sia il sospetto della commissione, consumata o tentata, dei reati di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. In proposito questa Corte ha già avuto modo di affermare che l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette nasce dall’operazione e non richiede che si abbia la certezza del compimento di un reato a monte e della finalità di riciclaggio dell’operazione.Si può utilmente richiamare il seguente principio di diritto: In tema di disciplina antiriciclaggio, l'obbligo di segnalazione, a carico del responsabile di dipendenza, ufficio o altro punto operativo, di operazioni che potrebbero provenire da taluno dei reati di cui all'art. 648-bis c.p., stabilitoex art. 3, commi 1 e 2, d.l. n. 143 del 1991, non è subordinato all'evidenziazione dalle indagini preliminari dell'operatore e degli intermediari di un quadro indiziario di riciclaggio, e neppure all'esclusione, in base al loro personale convincimento, dell'estraneità delle operazioni ad un'azione delittuosa, ma ad un giudizio obiettivo sull'idoneità di esse ad eludere le disposizioni dirette a prevenire e punire l'attività di riciclaggio (Sez. 2, Ordinanza n. 11440 del 29/04/2024, Rv. 671033 -01). La condotta del cliente del casinò nella fattispecie è stata ritenuta tale determinare oggettivamente l’obbligo di segnalazione visti gli elementi di sospetto o di anomali a complessivamente considerati. Peraltro, l’apprezzamento circa le "caratteristiche, entità, natura" dell'operazione che, "tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggettocui è riferita", inducono a ritenere "che il danaro, i beni o le utilità oggetto" Ric. 2023n. 23890sez. S2 - a d. 0 8 / 1 0/202 2 dell'operazione possano "provenire dai delitti previsti dagliarticoli 648-bis e 648-ter c.p." attiene ad un giudizio di fatto che, in quanto tale, non è sindacabile da questa Corte se non nei ristretti limiti previsti dell’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., o per violazione di legge. 2.3 Sotto questoultimo profilo emerge l’infondatezza del terzo motivo di ricorso. I ricorrenti contestano genericamente l’applicazione degli indici di anomalia ma poi si limitano a contestare specificamente solo il ricorrere delle ipotesi descritte ai punti 8 e 8.1 del decreto del Ministero dell’Internodel [OSCURATO:DATA_NASCITA] recante Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di operatori non finanziari. Il suddetto provvedimento dà attuazione al disposto di cui all’art.l'art. 41, comma 2, lettera c), del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che, al fine diagevolare l'individuazione delle operazioni sospette, dispone che, su proposta dell’Unità di informazione finanziaria, sono emanati e periodicamente aggiornati, con decreto del Ministro dell'interno, indicatori di anomalia per i soggetti indicati nell'art. 10, comma 2, lettere e) e g) e per quelli indicati nell'art. 14 dello stesso decreto. Tra tali soggetti come poi espressamente recepito dall’art. 2, lett. d) , del decreto ministerialerientrano i gestori di case da gioco, in presenza delle autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore, nonché al requisito di cuiall'art. 5, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre Ric. 2023n. 23890sez. S2 - a d. 0 8 / 1 0/202 2 1997,n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30. Ciò premesso, si deve preliminarmente evidenziare come nella sentenza impugnata il richiamo agli indici di anomalia è più ampio rispetto a quelli specificamente indicati come erroneamente applicati dal ricorrente. Già questo profilo è sufficiente per affermare l’infondatezza del motivo. Infatti il ricorrente contesta solo il ricorrere delle ipotesi di cui ai punti 8 e 8.1del decreto relativi ai casi in cui il cliente svolga operazioni aventi “ oggetto ovvero scopo non compatibile con il profilo economico-patrimoniale o con l’attività del cliente ovvero con il profilo economico patrimoniale dell’eventuale gruppo societario a cui lo stesso appartiene” e che “comportano l’impiego di disponibilità che appaiono del tutto sproporzionate rispetto al profilo economico patrimoniale del soggetto che le pone in essere. Nella specie, al di là di ogni considerazionecirca il ricorrere dei suddetti indici, deve osservarsi chela Corte d’Appello di Roma ha ritenuto che, nel caso di specie, fossero ravvisabili anche quelli di cui ai numeri 9, 14 e 29 del predetto D.M., a fronte della frequenza e della durata delle presenze del Sig. [OSCURATO:PERSONA] nel Casinò, della concessione del c.d. viatico in diverseoccasioni e per l’utilizzo da parte del Sig. [OSCURATO:PERSONA] di assegni circolari emessi da venti istituti bancari.Si rientra, dunque, in quanto indicato ai punti 9 , 14 e 29 del decreto dove si fa riferimento alla «Richiesta di prestazioni o effettuazione di operazioni con modalità inusuali e palesemente ingiustificate rispetto al normale svolgimento della professione o dell’attività»alla «Proposta di regolare i pagamenti mediante mezzi provenienti, a diverso titolo, da soggetti estranei al rapporto Ric. 2023n. 23890sez. S2 - a d. 0 8 / 1 0/202 2 negoziale in assenza di ragionevoli motivi legati all’attività esercitata» e «Modalità di gioco tali da suscitare il dubbio che il cliente possa operare per conto di soggetti terzi». Peraltro, nel decreto citato, così come in tutti i provvedimenti amministrativi che individuano gli indici di anomalia,si precisa che si tratta sostanzialmente di istruzioni volte ad agevolare gli operatori e che si tratta solo di indicatori che da un lato non esauriscono le ipotesi possibili di operazioni sospette e dall’altro non costituiscono il necessario presupposto perché l’operazione debba essere segnalata. In altri termini la mera ricorrenza di comportamenti descritti nell'indicatore non è motivo di per sé sufficiente per la segnalazione di operazioni sospette, così come l'assenza di indicatori previsti nell'allegato può non essere sufficiente a escludere che l'operazione sia sospetta. I suddetti indici, come peraltro evidenziato anche dalla Corte d’Appello, non sono esaustivi o sostitutivi del potere/dovere dell’operatore di valutare complessivamente le operazioni al fine di ritenere sussistente o meno il loro potenziale carattere sospetto per finalità di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo. La Corte d’Appello, dunque, anche mediante l’ausilio dei suddetti indici di anomalia ha ritenuto in concreto con valutazione sufficientemente argomentata il ricorrere dei presupposti di cui all’art. 41 d.lgs. n. 231/2007 nel testo ratione temporisapplicabile alla fattispeciee tale valutazione non presenta profili di violazione di leggené viene dedotto un fatto decisivo oggetto di discussione che la Corte d’Appello ha omesso di valutare. 4. Il quarto motivo di ricorso(pagg. 26 e ss.) è così rubricato: Violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, Ric. 2023n. 23890sez. S2 - a d. 0 8 / 1 0/202 2 16 n. 3 cod. proc. civ., degli artt. 58, nella formulazione applicabile ratione temporisdopo il 2017, e 69, comma 1, d.lgs. n. 231/2007, nella parte in cui la Corte d’Appello di Roma non ha rivalutato il quantum della sanzione comminata , violando così il principio del favor rei. Il motivo è fondato. La Corte d’Appello avrebbe dovuto valutare anche di ufficio il ricorrere o meno della possibilità di applicare una disciplina più favorevole come richiesto dai ricorrentie, invece, si è limitata ad affermare l’inammissibilità per genericità della contestazione della quantificazione della sanzione. Deve ribadirsi in proposito che: i n tema di disciplina antiriciclaggio, l'art. 69 d.lgs. n. 231 del 2007, introdotto ex art. 5, comma 2, d.lgs. n. 90 del 2017, prevede la retroattività della legge successiva più favorevole, in deroga al principio generale dell'irretroattività in materia disanzioni amministrative; pertanto, ove sopravvenute in pendenza del giudizio di merito o di legittimità, le norme più favorevoli vanno applicate anche d'ufficio, giacché la natura e lo scopo, squisitamente pubblicistici, del principio del favor rei, prevalgono sulle preclusioni derivanti dalle regole in tema d'impugnazione (Sez. 2- , Ordinanza n. 11594 del 30/04/2024, Rv. 671125 -01). Si impone, quindi, la necessità di procedere ad un giudizio comparativo volto a stabilire quale sia il trattamento sanzionatorio più favorevole tra quello previsto dalla legge vigente al momento della commissione della violazione (in ordine alla quale era stata irrogata la sanzione di cui all’opposta ordinanza-ingiunzione) e Ric. 2023n. 23890sez. S2 - a d. 0 8 / 1 0/202 2 quello previsto all'esito delle modifiche normative introdotte dal citato d. lgs. n. 90/2017. Ai fini della comparazione fra i trattamenti sanzionatori, finalizzata a stabilire quale dei due debba ritenersi più favorevole, non è sufficiente, tuttavia, limitarsi a prendere in considerazione il minimo ed il massimo edittali, giacché tale comparazione deve "fondarsi sull'individuazione in concreto del regime complessivamente più favorevole per la persona, avuto riguardo a tutte le caratteristiche del caso specifico". Allo scopo della individuazione del trattamento sanzionatorio più favorevole risulta, quindi, necessario svolgere un apprezzamento di fatto - che non può essere compiuto se non in sede di merito -delle circostanze di commissione dell'illecito, onde stabilire se, per la violazione concretamente commessa, risulti più favorevole la sanzione irrogabile secondo la disciplina vigente all'epoca di commissione dell'illecito o quella irrogabile alla stregua della disciplina introdotta dal d. lgs. n. 90/2017 comprensiva dei criteri di graduazione della sanzione stessa. Questa rivalutazione andrà, quindi, effettuata in sede di rinvio, ravvisandosi l’operatività del principio in base al quale, in presenza di una norma anche sopravvenuta che impone l’applicazione della legge successiva più favorevole, in deroga al principio generale dell'irretroattività in tema di sanzioni amministrative, il trattamento più favorevole deve essere individuato in concreto anche d'ufficio, atteso che la natura e lo scopo squisitamente pubblicistici del principio del favor rei devono prevalere sulle preclusioni derivanti dalle ordinarie regole in tema d'impugnazione (cfr. Cass. n. 20697/2018; Cass. n. 28888/2018 e Cass. n. 27405/2019). Ric. 2023n. 23890sez. S2 - a d. 0 8 / 1 0/202 2 Pertanto, il rilievodi ufficio, che avrebbe dovuto effettuare la Corte di appello con la sentenza qui impugnata, della sopravvenienza di un regime sanzionatorio che, in concreto, potrebbe risultare più o meno favorevole ai ricorrenti sanzionati, impone la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla medesima Corte di appello, in diversa composizione, perchévaluti se, in relazione all'illecito commesso dalle parti ricorrenti (già opponenti all’ordinanza-ingiunzione in questione), debba per costororitenersi in concreto più favorevole il regime sanzionatorio vigente al momento della violazione o quello sopravvenuto con il d. lgs. n. 90 del 2017. Il giudice di rinvio (che si individua nella Corte d’Appello