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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 9 aprile 2026

Cassazione n. 18823/2026

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ntante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generaledello Stato;- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 382/2022pubblicata il 24 marzo 2022.Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 9 aprile 2026dal [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 26104/2022Numero sezionale 910/2026lette e udite le conclusioni del P.M. in persona del SostitutoNumero di raccolta generale 18823/2026Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di accDoatga lpiuebrbleic aizlio ne 09/06/2026ricorso;uditi l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per i ricorrenti e l’Avvocaturagenerale dello Stato per parte controricorrente.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOCon ricorso depositato il 22 luglio 2009 [OSCURATO:PERSONA] e C.S.C. spahanno proposto opposizione avverso il decreto n. 71533 del10.6.2009, con il quale il Ministero dell’Economia e delle Finanzeaveva ingiunto loro il pagamento della sanzione pecuniaria di €1.301.665, pari al 5% delle somme movimentate, per la violazionedell’art. 1, comma 1, della legge n. 197 del 1991 e successivemodificazioni e integrazioni, per avere effettuato transazionifinanziarie di denaro superiori ad € 12.500,00 senza il ricorso ad unintermediario abilitato.Il Ministero dell’Economia e delle Finanze si è costituitochiedendo il rigetto dell’impugnazione.Il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 277/2011, ha rigettatol’opposizione.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] hanno proposto appello.La Corte d’Appello di Brescia, con sentenza n. 242/2016, harigettato il gravame; in relazione all’applicabilità della normasanzionatoria più favorevole, ha ritenuto che, in assenza diimpugnazione, la questione non potesse essere esaminata perchéera divenuta definitiva la sentenza di primo grado.Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] hanno propostoricorso per cassazione, che la Suprema Corte adita ha accolto, consentenza n. 27704/2019, relativamente al secondo e terzo motivo diricorso, che avevano ad oggetto l’applicazione della normativa piùfavorevole sopravvenuta alla commissione dell’illecito.La Corte di cassazione ha affermato che anche ai procedimentipendenti di opposizione a sanzioni amministrative irrogate in basealla precedente normativa si applicava la disciplina sanzionatoria diNumero registro generale 26104/2022Numero sezionale 910/2026cui al d.lgs. n. 90 del 2017, in vigore dal 4 luglio 2017, che avevaNumero di raccolta generale 18823/2026innovato le disposizioni legislative presenti nel d.lgs. n.

Da2ta3 p1ub bldicaezlio ne 09/06/20262007, in quanto l’art. 69 del testo vigente aveva introdottonell’ordinamento anche per le sanzioni amministrative il principio delfavor rei, mentre prima valeva il principio opposto (tempus regitactum).Ha aggiunto che la norma sopravvenuta più favorevole altrasgressore era applicabile anche in assenza di uno specifico motivodi ricorso sulla determinazione quantitativa della sanzione, avendoad oggetto non l’operato del giudice di merito, bensì la conformitàall’ordinamento giuridico della decisione adottata.Il giudizio è stato riassunto, con distinti ricorsi, sia dal Ministerodell’Economia e delle Finanze che da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA],divenuta [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.I due giudizi sono stati riuniti e la Corte d’appello di Brescia, consentenza n. 382/2022, ha respinto l’appello dei soggetti sanzionati.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] srl hanno proposto ricorsoper cassazione sulla base di sei motivi.La P.A. si è difesa con controricorso.Il ricorso è stato avviato alla trattazione per la pubblica udienzadel 9-4-2026 e nei termini di cui all’art. 378 cod. proc. civ. il PubblicoMinistero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale AlbertoCardino, ha depositato memoria con le sue conclusioni.I ricorrenti hanno depositato memorie.MOTIVI DELLA DECISIONE1) Preliminarmente si osserva che la presente controversia èstata già esaminata da questa Suprema Corte con ordinanza n.27704/2019.

Tale decisione, nel cassare con rinvio la prima sentenzadella Corte d’appello di Brescia, ha limitato, in maniera definitiva, ilthema decidendum della lite alla sola individuazione, in seguito allemodifiche normative intervenute nelle more del giudizio, deltrattamento sanzionatorio più favorevole all’autore dell’illecito.

Nonsono più in questione né l’affermazione della responsabilità deiNumero registro generale 26104/2022Numero sezionale 910/2026ricorrenti né i criteri utilizzati per individuare le operazioni sanzionateNumero di raccolta generale 18823/2026né l’ammontare, in euro, delle somme di denaro oggettoD adtai pudbebltictaezio ne 09/06/2026operazioni.

In particolare, anche alla luce dei motivi posti afondamento del precedente ricorso per cassazione, si deve ritenereche la Suprema Corte abbia considerato come definitiva base diriferimento del successivo giudizio di merito (finalizzato, come detto,ormai esclusivamente a stabilire quale sia la regolamentazione piùfavorevole agli incolpati) gli importi complessivi indicati negli atti diaccertamento delle violazioni che hanno poi condotto alle opposizioniin esame.2) Premesso quanto sopra, con il primo motivo i ricorrentilamentano la violazione dell’art. 384 c.p.c. e dell’art. 67, comma 1,d.lgs. n. 231 del 2007, come modificato dal d.lgs. n. 90 del 2017perché la corte territoriale si sarebbe limitata a trasfondere il “criteriosanzionatorio” utilizzato dal MEF nel decreto ab origine impugnato -seguendo un metodo matematico o, comunque, “proporzionale” -all’interno dei diversi limiti edittali previsti dal nuovo d.lgs. n. 231del 2007.

Così facendo, però, non avrebbe compiuto gliapprezzamenti di fatto (di cui al comma 1 dell’art. 67 cit.) prescrittida codesta Suprema Corte come necessari al fine di determinare inconcreto la sanzione applicabile al caso di specie in base allanormativa sopravvenuta, in tale modo contravvenendo al dispostodell’art. 384, comma 2, del c.p.c.Quanto dedotto in ordine al necessario espletamento degliapprezzamenti di fatto (ai sensi del nuovo art. 67, comma 1, deld.lgs. n. 231 del 2007) volti a determinare in concreto la sanzioneapplicabile al caso di specie in base alla normativa sopravvenuta,troverebbe conferma - non solo in quanto disposto nella sopra citatasentenza n. 27704 del 2019, ma anche - in ulteriori pronunciamentidi codesto [OSCURATO:PERSONA] che si sarebbe così espresso: “Ai finidella individuazione del trattamento sanzionatorio più favorevolerisulta quindi necessario un apprezzamento di fatto - che non puòessere compiuto se non in sede di merito - delle circostanze diNumero registro generale 26104/2022Numero sezionale 910/2026commissione dell’illecito, onde stabilire se, per la violazioneNumero di raccolta generale 18823/2026concretamente commessa dal signor S., risulti più favorDeatva poulbebl icalazio ne 09/06/2026sanzione irrogabile secondo la disciplina vigente all’epoca dicommissione dell’illecito o quella irrogabile secondo la disciplinaintrodotta dal d.lgs. n. 90 del 2017, comprensiva dei criteri digraduazione della sanzione sopra menzionati”.Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art.384 c.p.c. e dell’art. 67, comma 3, del d.lgs. n. 231 del 2007, comemodificato dal d.lgs. n. 90 del 2017 (ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 4, c.p.c.).Affermano che questa Suprema Corte, con la sentenza n. 27704del 2019, avrebbe disposto il rinvio alla Corte di Appello di Bresciaimponendo a quest’ultima “una nuova valutazione circa laquantificazione della sanzione pecuniaria alla luce dei nuoviparametri normativi” onde valutare se, in relazione all’illecitocommesso dai soggetti sanzionati, dovesse per costoro ritenersi inconcreto più favorevole il regime sanzionatorio di cui al d.l. n. 143del 1991 o quello di cui al d.lgs. n. 231 del 2007, come modificatodal d.lgs. n. 90 del 2017; richiamando, in tale contesto, il dispostodel nuovo art. 67 (Criteri per l’applicazione delle sanzioni) del d.lgs.n. 231 del 2007.Ritengono che la corte di appello, al fine di determinare lasanzione irrogabile nel caso di specie in ragione della normativasopravvenuta, avrebbe dovuto applicare - o comunque valutare sefosse applicabile anche - l’art. 67, comma 317 del d.lgs. n. 231 del2007 (come modificato dal d.lgs. n. 90 del 2017), che avrebbe estesoalle violazioni della normativa antiriciclaggio gli istituti del concorsoformale, della reiterazione e della continuazione.Le censure, che possono essere trattata insieme, stante laconnessione, sono fondate nei termini che seguono.La causa concerne trasferimenti di danaro contante superiori ad€ 12.500,00, avvenuti in violazione dell’art. 1, comma 1, d.l. n. 143Numero registro generale 26104/2022Numero sezionale 910/2026del 1991, conv., con modif., dalla legge n. 197 del 1991, fra il 1999Numero di raccolta generale 18823/2026e il 2004.

Data pubblicazione 09/06/2026La sanzione amministrativa irrogata all’autore materiale dellaviolazione, e alla società responsabile in solido, era stata applicata,in data 19 giugno 2009, nella misura del 5% dell’importo trasferito,in base all’art. 5, comma 1, legge n. 197 del 1991, il quale prevedevauna sanzione nella misura massima del 40% e senza minimi edittali.Pertanto, era stata inflitta una sanzione di € 1.301.685,00 aPaolo Rota e alla società all’epoca da lui rappresentata, per laviolazione della normativa antiriciclaggio (art. 1, comma 1, legge n.197 del 1991) in relazione a 246 operazioni in contanti, pari al 5%dell’importo di cui alle violazioni contestate.Oggetto del contendere è l’individuazione della normativa piùfavorevole ai sanzionati, dovendosi comparare l’art. 63, commi 1 e6, d.lgs. n. 231 del 2007, nella versione precedente, la qualeprevedeva una sanzione amministrativa pecuniaria sino al 40%dell’importo trasferito, e la disciplina attuale, come modificata dald.lgs. n. 90 del 2017, che contemplava una sanzione che colpiva isingoli atti, in misura predeterminata, entro i limiti edittali (da €3.000,00 a € 50.000,00, quintuplicabile nei casi più gravi).La corte territoriale, nella sentenza impugnata, ha affermato che«A tal fine va considerato che l’art. 63, commi primo e sesto delD.Lgs. 231/2007, nella sua previgente disciplina, prevedeva untrattamento sanzionatorio di tipo proporzionale laddove stabiliva“una sanzione amministrativa pecuniaria sino al 40% dell’importotrasferito” mentre l’attuale disciplina (contenuta nelle disposizionisopra citate come modificate dal D.Lgs. 25.5.2017 n. 90) contemplauna sanzione che colpisce i singoli atti, in misura predeterminata,entro i limiti edittali (da € 3.000 a € 50.000, quintuplicabile nei casipiù gravi da un minimo di € 15.000 al massimo di € 250.000).Pertanto, se si considerano i limiti edittali e si applica al massimoedittale (di € 50.000) il criterio sanzionatorio applicato dal Ministerodell’Economia e delle Finanze (all’incirca il 12,50%) in ragione deiNumero registro generale 26104/2022Numero sezionale 910/2026singoli atti di trasferimento, che sono 246, la sanzione da infliggereNumero di raccolta generale 18823/2026per ogni singolo atto risulterebbe pari a € 6.250,00 Dea ta qpuubbelicllaazio ne 09/06/2026complessiva (€ 1.537.500) sarebbe molto più elevata di quellaeffettivamente irrogata.La normativa sanzionatoria più favorevole risulta in concretoquella previgente, che ha portato all’applicazione della sanzioneoggetto del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.71533/09».Il ragionamento del giudice di appello non è condivisibile.In primo luogo, esso non rispetta quanto stabilito dalla Corte dicassazione con l’ordinanza n. 27704/2019, che ha imposto al giudicedel rinvio di accertare quale trattamento, fra quelli sopra menzionati,fosse, in concreto, “più favorevole al sanzionato”, “in relazioneall’esito degli apprezzamenti di fatto di cui dell’articolo 67 d.lgs. n.231 del 2007, come modificato dal decreto legislativo n. 90 del2017”.Invece, come rilevato pure dal Procuratore Generale, la Corted’Appello di Brescia ha operato una comparazione astratta eipotetica, atteso che ha presunto che, in base al nuovo regime, sidovesse applicare per ciascuno dei 246 trasferimenti una sanzionefissa, calcolata in via proporzionale rispetto al massimo edittale, perpoi moltiplicare il risultato per il numero delle infrazioni.In questo modo, però, non ha compiuto l’indagine “in concreto”richiesta dall’ordinanza n. 27704/2019, che imponeva di consideraretutte le caratteristiche del caso specifico.La giurisprudenza, d’altronde, è costante nell’affermare che «intema di illecito trasferimento di denaro contante, nell’individuazionedel trattamento sanzionatorio più favorevole, ex art. 69 del D. Lgs.n. 231 del 2007, come introdotto dal D. Lgs. n. 90 del 2017, tra ladisciplina di cui al D.L. n. 143 del 1991 e al D. Lgs. n. 231 del 2007,nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dal D. Lgs. n.90 del 2017, e quella derivante da tali modifiche, non è sufficienteprendere in considerazione i minimi e i massimi edittali contemplatiNumero registro generale 26104/2022Numero sezionale 910/2026dalle diverse normative, occorrendo, al contrario, un apprezzamentoNumero di raccolta generale 18823/2026di fatto delle circostanze di commissione dell’illecito, ex aDratt.a p6ub7b licDaz.io ne 09/06/2026Lgs. n. 231 del 2007, come modificato dal D. Lgs. n. 90 del 2017,dovendo la comparazione fondarsi - come chiarito dalla sentenzadella Corte Costituzionale n. 68 del 2017- sull’individuazione inconcreto del regime complessivamente più favorevole per lapersona, avuto riguardo a tutte le caratteristiche del caso specifico»(cfr. Cass. n. 20697/2018, Cass. n. 18495/2021, Cass. n.24209/2022; Cass., n. 1698/2024).L’art. 67 del d.lgs. n. 231 del 2007, peraltro, menziona proprio i“Criteri per l’applicazione delle sanzioni”, indicati come segue:«1.

Nell’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie edelle sanzioni accessorie, previste nel presente Titolo, il Ministerodell’economia e delle finanze e le autorità di vigilanza di settore, peri profili di rispettiva competenza, considerano ogni circostanzarilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatariodella sanzione sia una persona fisica o giuridica:a) la gravità e durata della violazione;b) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica;c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridicaresponsabile;d) l’entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate pereffetto della violazione, nella misura in cui siano determinabili;e) l’entità del pregiudizio cagionato a terzi per effetto dellaviolazione, nella misura in cui sia determinabile;f) il livello di cooperazione con le autorità di cui all’articolo 21,comma 2, lettera a) prestato della persona fisica o giuridicaresponsabile;g) l’adozione di adeguate procedure di valutazione e mitigazionedel rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo,commisurate alla natura dell’attività svolta e alle dimensioni deisoggetti obbligati;Numero registro generale 26104/2022Numero sezionale 910/2026h) le precedenti violazioni delle disposizioni di cui al presenteNumero di raccolta generale 18823/2026decreto.

Data pubblicazione 09/06/20262.

A fronte di violazioni ritenute di minore gravità, in applicazionedei criteri di cui al comma 1, la sanzione amministrativa pecuniariaprevista dagli articoli 56 comma 1 e 57 comma 1 può essere ridottada un terzo a due terzi.3.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 8-bis dellalegge 21 novembre 1981, n. 689, in materia di concorso formale, dicontinuazione e di reiterazione delle violazioni».La Corte d’appello di Brescia, però, nulla ha detto in ordine aicriteri appena menzionati, nonostante la citata giurisprudenza dicodesta Suprema Corte sia costante nel dichiarare chel’individuazione della lex mitior non può esaurirsi in un confronto trai limiti edittali, ma richiede una valutazione complessiva che tengaconto di tutti gli elementi applicabili, inclusi i criteri di graduazionedella pena (Cass. n. 29391/2024).Quanto al profilo della ulteriore questione posta con il secondomotivo, laddove si sottolinea che il menzionato art. 67 richiamaespressamente gli artt. 8 e 8 bis della legge n. 689 del 1981, inmateria di concorso formale, di continuazione e di reiterazione delleviolazioni, si dirà di seguito.3) Con il terzo motivo i ricorrenti contestano la violazionedell’art. 112 c.p.c. perché la corte territoriale non si sarebbeminimamente pronunciata sulla questione afferente il disposto delnuovo art. 67, comma 3, del d.lgs. n. 231 del 2007 (come modificatodal d.lgs. n. 90 del 2017), ovvero sull’applicabilità al caso di speciedell’istituto della continuazione (cumulo giuridico) in ragionedell’espresso rimando - contenuto in detta norma - all’art. 8, comma2, della legge n. 689 del 1981 in materia di continuazione.Con il quarto motivo i ricorrenti contestano la violazione dell’art.132, comma 1, n. 4, c.p.c. e dell’art. 111 della Costituzione (ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.), sostenendo, nella denegataipotesi in cui codesta Suprema Corte avesse ritenuto che la Corte diNumero registro generale 26104/2022Numero sezionale 910/2026Appello di Brescia nella sentenza impugnata non fosse incorsa nelNumero di raccolta generale 18823/2026vizio di omessa pronuncia sopra esposto, che la relativa moDtaivtaa pzubibolincaezio ne 09/06/2026fosse comunque viziata perché apparente.Infatti, essi avrebbero contestato l’applicabilità della “prima ipotesidi calcolo” formulata da controparte (ovvero quella accolta dallacorte territoriale), deducendo, in tale contesto, la necessariaapplicazione dell’istituto della continuazione (cumulo giuridico) aisensi del nuovo art. 67, comma 3, del d.lgs. n. 231 del 2007.Pertanto, la sentenza impugnata avrebbe, quantomeno, dovutoesporre le ragioni di fatto o di diritto che avrebbero portato il giudicea quo a ritenere applicabile o meno in materia di antiriciclaggiol’istituto della continuazione (cumulo giuridico), con particolareriferimento al disposto dell’art. 67, comma 3, del d.lgs. n. 231 del2007.Con il quinto motivo i ricorrenti contestano la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 49, 63 e 67 del d.lgs. n. 231 del 2007, comemodificato dal d.lgs. n. 90 del 2017, e dell’art. 12 delle preleggi (aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).Ritengono che, nell’ipotesi in cui codesta Suprema Corte dovesserilevare che la Corte di Appello di Brescia nella sentenza impugnataavesse comunque escluso l’applicazione dell’istituto dellacontinuazione in relazione al regime sanzionatorio previsto per leviolazioni in materia di trasferimento del contante, tale approdointerpretativo non sarebbe stato condivisibile in ragione del chiarodisposto dell’art. 67, comma 3, del d.lgs. n. 231 del 2007 (comesostituito dall’art. 5, comma 2 del d.lgs. n. 90 del 2017).Con il sesto motivo i ricorrenti contestano la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 49 e 63 del d.lgs. n. 231 del 2007, comemodificato dal d.lgs. n. 90 del 2017, e dell’art. 12 delle preleggi (aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), sostenendo che, inragione del combinato disposto degli artt. 49, comma 1, e 63, commi1 e 6, nel caso di plurimi trasferimenti soggetti ad un’unicacontestazione ed aventi valore complessivo superiore a € 250.000Numero registro generale 26104/2022Numero sezionale 910/2026Numero di raccolta generale 18823/2026dovesse essere irrogata un’unica sanzione compresa nei limiti edittaliData pubblicazione 09/06/2026previsti tra € 15.000 ed € 250.000 in relazione al complessivoimporto trasferito.Si tratta di censure che, stante l’accoglimento del primo motivoe in parte del secondo, vanno dichiarate assorbite.Esse saranno valutate dal giudice del rinvio, che, nel fare ciò,dovrà tenere conto dei limiti del thema decidendum ancora oggettodi lite, come definiti dalla precedente pronuncia di rinvio di questaSuprema Corte e precisati al punto 1 della presente motivazione, e,quindi, utilizzare come definitiva base di riferimento per la nuovadecisione di merito, finalizzata a stabilire ormai esclusivamente iltrattamento sanzionatorio più favorevole agli incolpati, gli importicomplessivi indicati negli atti di accertamento delle violazioni chehanno condotto alle opposizioni in esame.4) Il ricorso è accolto quanto al primo e al secondo motivo neilimiti di cui in motivazione, assorbiti gli altri.La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Brescia,in diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito allaluce dei principi sopra illustrati, anche in ordine alle spese dilegittimità.

P.Q.MLa Corteaccoglie il primo e il secondo motivo di ricorso nei limiti di cui inmotivazione, assorbiti gli altri;cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello diBrescia, in diversa composizione, che provvederà anche in ordinealle spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 9 aprile 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDario [OSCURATO:PERSONA] FalaschiNumero registro generale 26104/2022Numero sezionale 910/2026Numero di raccolta generale 18823/2026Data pubblicazione 09/06/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generaledello Stato;- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 382/2022pubblicata il 24 marzo 2022.Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 9 aprile 2026dal [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 26104/2022Numero sezionale 910/2026lette e udite le conclusioni del P.M. in persona del SostitutoNumero di raccolta generale 18823/2026Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di accDoatga lpiuebrbleic aizlio ne 09/06/2026ricorso;uditi l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per i ricorrenti e l’Avvocaturagenerale dello Stato per parte controricorrente.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOCon ricorso depositato il 22 luglio 2009 [OSCURATO:PERSONA] e C.S.C. spahanno proposto opposizione avverso il decreto n. 71533 del10.6.2009, con il quale il Ministero dell’Economia e delle Finanzeaveva ingiunto loro il pagamento della sanzione pecuniaria di €1.301.665, pari al 5% delle somme movimentate, per la violazionedell’art. 1, comma 1, della legge n. 197 del 1991 e successivemodificazioni e integrazioni, per avere effettuato transazionifinanziarie di denaro superiori ad € 12.500,00 senza il ricorso ad unintermediario abilitato.Il Ministero dell’Economia e delle Finanze si è costituitochiedendo il rigetto dell’impugnazione.Il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 277/2011, ha rigettatol’opposizione.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] hanno proposto appello.La Corte d’Appello di Brescia, con sentenza n. 242/2016, harigettato il gravame; in relazione all’applicabilità della normasanzionatoria più favorevole, ha ritenuto che, in assenza diimpugnazione, la questione non potesse essere esaminata perchéera divenuta definitiva la sentenza di primo grado.Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] hanno propostoricorso per cassazione, che la Suprema Corte adita ha accolto, consentenza n. 27704/2019, relativamente al secondo e terzo motivo diricorso, che avevano ad oggetto l’applicazione della normativa piùfavorevole sopravvenuta alla commissione dell’illecito.La Corte di cassazione ha affermato che anche ai procedimentipendenti di opposizione a sanzioni amministrative irrogate in basealla precedente normativa si applicava la disciplina sanzionatoria diNumero registro generale 26104/2022Numero sezionale 910/2026cui al d.lgs. n. 90 del 2017, in vigore dal 4 luglio 2017, che avevaNumero di raccolta generale 18823/2026innovato le disposizioni legislative presenti nel d.lgs. n. Da2ta3 p1ub bldicaezlio ne 09/06/20262007, in quanto l’art. 69 del testo vigente aveva introdottonell’ordinamento anche per le sanzioni amministrative il principio delfavor rei, mentre prima valeva il principio opposto (tempus regitactum).Ha aggiunto che la norma sopravvenuta più favorevole altrasgressore era applicabile anche in assenza di uno specifico motivodi ricorso sulla determinazione quantitativa della sanzione, avendoad oggetto non l’operato del giudice di merito, bensì la conformitàall’ordinamento giuridico della decisione adottata.Il giudizio è stato riassunto, con distinti ricorsi, sia dal Ministerodell’Economia e delle Finanze che da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA],divenuta [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.I due giudizi sono stati riuniti e la Corte d’appello di Brescia, consentenza n. 382/2022, ha respinto l’appello dei soggetti sanzionati.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] srl hanno proposto ricorsoper cassazione sulla base di sei motivi.La P.A. si è difesa con controricorso.Il ricorso è stato avviato alla trattazione per la pubblica udienzadel 9-4-2026 e nei termini di cui all’art. 378 cod. proc. civ. il PubblicoMinistero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale AlbertoCardino, ha depositato memoria con le sue conclusioni.I ricorrenti hanno depositato memorie.MOTIVI DELLA DECISIONE1) Preliminarmente si osserva che la presente controversia èstata già esaminata da questa Suprema Corte con ordinanza n.27704/2019. Tale decisione, nel cassare con rinvio la prima sentenzadella Corte d’appello di Brescia, ha limitato, in maniera definitiva, ilthema decidendum della lite alla sola individuazione, in seguito allemodifiche normative intervenute nelle more del giudizio, deltrattamento sanzionatorio più favorevole all’autore dell’illecito. Nonsono più in questione né l’affermazione della responsabilità deiNumero registro generale 26104/2022Numero sezionale 910/2026ricorrenti né i criteri utilizzati per individuare le operazioni sanzionateNumero di raccolta generale 18823/2026né l’ammontare, in euro, delle somme di denaro oggettoD adtai pudbebltictaezio ne 09/06/2026operazioni. In particolare, anche alla luce dei motivi posti afondamento del precedente ricorso per cassazione, si deve ritenereche la Suprema Corte abbia considerato come definitiva base diriferimento del successivo giudizio di merito (finalizzato, come detto,ormai esclusivamente a stabilire quale sia la regolamentazione piùfavorevole agli incolpati) gli importi complessivi indicati negli atti diaccertamento delle violazioni che hanno poi condotto alle opposizioniin esame.2) Premesso quanto sopra, con il primo motivo i ricorrentilamentano la violazione dell’art. 384 c.p.c. e dell’art. 67, comma 1,d.lgs. n. 231 del 2007, come modificato dal d.lgs. n. 90 del 2017perché la corte territoriale si sarebbe limitata a trasfondere il “criteriosanzionatorio” utilizzato dal MEF nel decreto ab origine impugnato -seguendo un metodo matematico o, comunque, “proporzionale” -all’interno dei diversi limiti edittali previsti dal nuovo d.lgs. n. 231del 2007. Così facendo, però, non avrebbe compiuto gliapprezzamenti di fatto (di cui al comma 1 dell’art. 67 cit.) prescrittida codesta Suprema Corte come necessari al fine di determinare inconcreto la sanzione applicabile al caso di specie in base allanormativa sopravvenuta, in tale modo contravvenendo al dispostodell’art. 384, comma 2, del c.p.c.Quanto dedotto in ordine al necessario espletamento degliapprezzamenti di fatto (ai sensi del nuovo art. 67, comma 1, deld.lgs. n. 231 del 2007) volti a determinare in concreto la sanzioneapplicabile al caso di specie in base alla normativa sopravvenuta,troverebbe conferma - non solo in quanto disposto nella sopra citatasentenza n. 27704 del 2019, ma anche - in ulteriori pronunciamentidi codesto [OSCURATO:PERSONA] che si sarebbe così espresso: “Ai finidella individuazione del trattamento sanzionatorio più favorevolerisulta quindi necessario un apprezzamento di fatto - che non puòessere compiuto se non in sede di merito - delle circostanze diNumero registro generale 26104/2022Numero sezionale 910/2026commissione dell’illecito, onde stabilire se, per la violazioneNumero di raccolta generale 18823/2026concretamente commessa dal signor S., risulti più favorDeatva poulbebl icalazio ne 09/06/2026sanzione irrogabile secondo la disciplina vigente all’epoca dicommissione dell’illecito o quella irrogabile secondo la disciplinaintrodotta dal d.lgs. n. 90 del 2017, comprensiva dei criteri digraduazione della sanzione sopra menzionati”.Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art.384 c.p.c. e dell’art. 67, comma 3, del d.lgs. n. 231 del 2007, comemodificato dal d.lgs. n. 90 del 2017 (ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 4, c.p.c.).Affermano che questa Suprema Corte, con la sentenza n. 27704del 2019, avrebbe disposto il rinvio alla Corte di Appello di Bresciaimponendo a quest’ultima “una nuova valutazione circa laquantificazione della sanzione pecuniaria alla luce dei nuoviparametri normativi” onde valutare se, in relazione all’illecitocommesso dai soggetti sanzionati, dovesse per costoro ritenersi inconcreto più favorevole il regime sanzionatorio di cui al d.l. n. 143del 1991 o quello di cui al d.lgs. n. 231 del 2007, come modificatodal d.lgs. n. 90 del 2017; richiamando, in tale contesto, il dispostodel nuovo art. 67 (Criteri per l’applicazione delle sanzioni) del d.lgs.n. 231 del 2007.Ritengono che la corte di appello, al fine di determinare lasanzione irrogabile nel caso di specie in ragione della normativasopravvenuta, avrebbe dovuto applicare - o comunque valutare sefosse applicabile anche - l’art. 67, comma 317 del d.lgs. n. 231 del2007 (come modificato dal d.lgs. n. 90 del 2017), che avrebbe estesoalle violazioni della normativa antiriciclaggio gli istituti del concorsoformale, della reiterazione e della continuazione.Le censure, che possono essere trattata insieme, stante laconnessione, sono fondate nei termini che seguono.La causa concerne trasferimenti di danaro contante superiori ad€ 12.500,00, avvenuti in violazione dell’art. 1, comma 1, d.l. n. 143Numero registro generale 26104/2022Numero sezionale 910/2026del 1991, conv., con modif., dalla legge n. 197 del 1991, fra il 1999Numero di raccolta generale 18823/2026e il 2004. Data pubblicazione 09/06/2026La sanzione amministrativa irrogata all’autore materiale dellaviolazione, e alla società responsabile in solido, era stata applicata,in data 19 giugno 2009, nella misura del 5% dell’importo trasferito,in base all’art. 5, comma 1, legge n. 197 del 1991, il quale prevedevauna sanzione nella misura massima del 40% e senza minimi edittali.Pertanto, era stata inflitta una sanzione di € 1.301.685,00 aPaolo Rota e alla società all’epoca da lui rappresentata, per laviolazione della normativa antiriciclaggio (art. 1, comma 1, legge n.197 del 1991) in relazione a 246 operazioni in contanti, pari al 5%dell’importo di cui alle violazioni contestate.Oggetto del contendere è l’individuazione della normativa piùfavorevole ai sanzionati, dovendosi comparare l’art. 63, commi 1 e6, d.lgs. n. 231 del 2007, nella versione precedente, la qualeprevedeva una sanzione amministrativa pecuniaria sino al 40%dell’importo trasferito, e la disciplina attuale, come modificata dald.lgs. n. 90 del 2017, che contemplava una sanzione che colpiva isingoli atti, in misura predeterminata, entro i limiti edittali (da €3.000,00 a € 50.000,00, quintuplicabile nei casi più gravi).La corte territoriale, nella sentenza impugnata, ha affermato che«A tal fine va considerato che l’art. 63, commi primo e sesto delD.Lgs. 231/2007, nella sua previgente disciplina, prevedeva untrattamento sanzionatorio di tipo proporzionale laddove stabiliva“una sanzione amministrativa pecuniaria sino al 40% dell’importotrasferito” mentre l’attuale disciplina (contenuta nelle disposizionisopra citate come modificate dal D.Lgs. 25.5.2017 n. 90) contemplauna sanzione che colpisce i singoli atti, in misura predeterminata,entro i limiti edittali (da € 3.000 a € 50.000, quintuplicabile nei casipiù gravi da un minimo di € 15.000 al massimo di € 250.000).Pertanto, se si considerano i limiti edittali e si applica al massimoedittale (di € 50.000) il criterio sanzionatorio applicato dal Ministerodell’Economia e delle Finanze (all’incirca il 12,50%) in ragione deiNumero registro generale 26104/2022Numero sezionale 910/2026singoli atti di trasferimento, che sono 246, la sanzione da infliggereNumero di raccolta generale 18823/2026per ogni singolo atto risulterebbe pari a € 6.250,00 Dea ta qpuubbelicllaazio ne 09/06/2026complessiva (€ 1.537.500) sarebbe molto più elevata di quellaeffettivamente irrogata.La normativa sanzionatoria più favorevole risulta in concretoquella previgente, che ha portato all’applicazione della sanzioneoggetto del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.71533/09».Il ragionamento del giudice di appello non è condivisibile.In primo luogo, esso non rispetta quanto stabilito dalla Corte dicassazione con l’ordinanza n. 27704/2019, che ha imposto al giudicedel rinvio di accertare quale trattamento, fra quelli sopra menzionati,fosse, in concreto, “più favorevole al sanzionato”, “in relazioneall’esito degli apprezzamenti di fatto di cui dell’articolo 67 d.lgs. n.231 del 2007, come modificato dal decreto legislativo n. 90 del2017”.Invece, come rilevato pure dal Procuratore Generale, la Corted’Appello di Brescia ha operato una comparazione astratta eipotetica, atteso che ha presunto che, in base al nuovo regime, sidovesse applicare per ciascuno dei 246 trasferimenti una sanzionefissa, calcolata in via proporzionale rispetto al massimo edittale, perpoi moltiplicare il risultato per il numero delle infrazioni.In questo modo, però, non ha compiuto l’indagine “in concreto”richiesta dall’ordinanza n. 27704/2019, che imponeva di consideraretutte le caratteristiche del caso specifico.La giurisprudenza, d’altronde, è costante nell’affermare che «intema di illecito trasferimento di denaro contante, nell’individuazionedel trattamento sanzionatorio più favorevole, ex art. 69 del D. Lgs.n. 231 del 2007, come introdotto dal D. Lgs. n. 90 del 2017, tra ladisciplina di cui al D.L. n. 143 del 1991 e al D. Lgs. n. 231 del 2007,nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dal D. Lgs. n.90 del 2017, e quella derivante da tali modifiche, non è sufficienteprendere in considerazione i minimi e i massimi edittali contemplatiNumero registro generale 26104/2022Numero sezionale 910/2026dalle diverse normative, occorrendo, al contrario, un apprezzamentoNumero di raccolta generale 18823/2026di fatto delle circostanze di commissione dell’illecito, ex aDratt.a p6ub7b licDaz.io ne 09/06/2026Lgs. n. 231 del 2007, come modificato dal D. Lgs. n. 90 del 2017,dovendo la comparazione fondarsi - come chiarito dalla sentenzadella Corte Costituzionale n. 68 del 2017- sull’individuazione inconcreto del regime complessivamente più favorevole per lapersona, avuto riguardo a tutte le caratteristiche del caso specifico»(cfr. Cass. n. 20697/2018, Cass. n. 18495/2021, Cass. n.24209/2022; Cass., n. 1698/2024).L’art. 67 del d.lgs. n. 231 del 2007, peraltro, menziona proprio i“Criteri per l’applicazione delle sanzioni”, indicati come segue:«1. Nell’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie edelle sanzioni accessorie, previste nel presente Titolo, il Ministerodell’economia e delle finanze e le autorità di vigilanza di settore, peri profili di rispettiva competenza, considerano ogni circostanzarilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatariodella sanzione sia una persona fisica o giuridica:a) la gravità e durata della violazione;b) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica;c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridicaresponsabile;d) l’entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate pereffetto della violazione, nella misura in cui siano determinabili;e) l’entità del pregiudizio cagionato a terzi per effetto dellaviolazione, nella misura in cui sia determinabile;f) il livello di cooperazione con le autorità di cui all’articolo 21,comma 2, lettera a) prestato della persona fisica o giuridicaresponsabile;g) l’adozione di adeguate procedure di valutazione e mitigazionedel rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo,commisurate alla natura dell’attività svolta e alle dimensioni deisoggetti obbligati;Numero registro generale 26104/2022Numero sezionale 910/2026h) le precedenti violazioni delle disposizioni di cui al presenteNumero di raccolta generale 18823/2026decreto. Data pubblicazione 09/06/20262. A fronte di violazioni ritenute di minore gravità, in applicazionedei criteri di cui al comma 1, la sanzione amministrativa pecuniariaprevista dagli articoli 56 comma 1 e 57 comma 1 può essere ridottada un terzo a due terzi.3. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 8-bis dellalegge 21 novembre 1981, n. 689, in materia di concorso formale, dicontinuazione e di reiterazione delle violazioni».La Corte d’appello di Brescia, però, nulla ha detto in ordine aicriteri appena menzionati, nonostante la citata giurisprudenza dicodesta Suprema Corte sia costante nel dichiarare chel’individuazione della lex mitior non può esaurirsi in un confronto trai limiti edittali, ma richiede una valutazione complessiva che tengaconto di tutti gli elementi applicabili, inclusi i criteri di graduazionedella pena (Cass. n. 29391/2024).Quanto al profilo della ulteriore questione posta con il secondomotivo, laddove si sottolinea che il menzionato art. 67 richiamaespressamente gli artt. 8 e 8 bis della legge n. 689 del 1981, inmateria di concorso formale, di continuazione e di reiterazione delleviolazioni, si dirà di seguito.3) Con il terzo motivo i ricorrenti contestano la violazionedell’art. 112 c.p.c. perché la corte territoriale non si sarebbeminimamente pronunciata sulla questione afferente il disposto delnuovo art. 67, comma 3, del d.lgs. n. 231 del 2007 (come modificatodal d.lgs. n. 90 del 2017), ovvero sull’applicabilità al caso di speciedell’istituto della continuazione (cumulo giuridico) in ragionedell’espresso rimando - contenuto in detta norma - all’art. 8, comma2, della legge n. 689 del 1981 in materia di continuazione.Con il quarto motivo i ricorrenti contestano la violazione dell’art.132, comma 1, n. 4, c.p.c. e dell’art. 111 della Costituzione (ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.), sostenendo, nella denegataipotesi in cui codesta Suprema Corte avesse ritenuto che la Corte diNumero registro generale 26104/2022Numero sezionale 910/2026Appello di Brescia nella sentenza impugnata non fosse incorsa nelNumero di raccolta generale 18823/2026vizio di omessa pronuncia sopra esposto, che la relativa moDtaivtaa pzubibolincaezio ne 09/06/2026fosse comunque viziata perché apparente.Infatti, essi avrebbero contestato l’applicabilità della “prima ipotesidi calcolo” formulata da controparte (ovvero quella accolta dallacorte territoriale), deducendo, in tale contesto, la necessariaapplicazione dell’istituto della continuazione (cumulo giuridico) aisensi del nuovo art. 67, comma 3, del d.lgs. n. 231 del 2007.Pertanto, la sentenza impugnata avrebbe, quantomeno, dovutoesporre le ragioni di fatto o di diritto che avrebbero portato il giudicea quo a ritenere applicabile o meno in materia di antiriciclaggiol’istituto della continuazione (cumulo giuridico), con particolareriferimento al disposto dell’art. 67, comma 3, del d.lgs. n. 231 del2007.Con il quinto motivo i ricorrenti contestano la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 49, 63 e 67 del d.lgs. n. 231 del 2007, comemodificato dal d.lgs. n. 90 del 2017, e dell’art. 12 delle preleggi (aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).Ritengono che, nell’ipotesi in cui codesta Suprema Corte dovesserilevare che la Corte di Appello di Brescia nella sentenza impugnataavesse comunque escluso l’applicazione dell’istituto dellacontinuazione in relazione al regime sanzionatorio previsto per leviolazioni in materia di trasferimento del contante, tale approdointerpretativo non sarebbe stato condivisibile in ragione del chiarodisposto dell’art. 67, comma 3, del d.lgs. n. 231 del 2007 (comesostituito dall’art. 5, comma 2 del d.lgs. n. 90 del 2017).Con il sesto motivo i ricorrenti contestano la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 49 e 63 del d.lgs. n. 231 del 2007, comemodificato dal d.lgs. n. 90 del 2017, e dell’art. 12 delle preleggi (aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), sostenendo che, inragione del combinato disposto degli artt. 49, comma 1, e 63, commi1 e 6, nel caso di plurimi trasferimenti soggetti ad un’unicacontestazione ed aventi valore complessivo superiore a € 250.000Numero registro generale 26104/2022Numero sezionale 910/2026Numero di raccolta generale 18823/2026dovesse essere irrogata un’unica sanzione compresa nei limiti edittaliData pubblicazione 09/06/2026previsti tra € 15.000 ed € 250.000 in relazione al complessivoimporto trasferito.Si tratta di censure che, stante l’accoglimento del primo motivoe in parte del secondo, vanno dichiarate assorbite.Esse saranno valutate dal giudice del rinvio, che, nel fare ciò,dovrà tenere conto dei limiti del thema decidendum ancora oggettodi lite, come definiti dalla precedente pronuncia di rinvio di questaSuprema Corte e precisati al punto 1 della presente motivazione, e,quindi, utilizzare come definitiva base di riferimento per la nuovadecisione di merito, finalizzata a stabilire ormai esclusivamente iltrattamento sanzionatorio più favorevole agli incolpati, gli importicomplessivi indicati negli atti di accertamento delle violazioni chehanno condotto alle opposizioni in esame.4) Il ricorso è accolto quanto al primo e al secondo motivo neilimiti di cui in motivazione, assorbiti gli altri.La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Brescia,in diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito allaluce dei principi sopra illustrati, anche in ordine alle spese dilegittimità. P.Q.MLa Corteaccoglie il primo e il secondo motivo di ricorso nei limiti di cui inmotivazione, assorbiti gli altri;cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello diBrescia, in diversa composizione, che provvederà anche in ordinealle spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 9 aprile 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDario [OSCURATO:PERSONA] FalaschiNumero registro generale 26104/2022Numero sezionale 910/2026Numero di raccolta generale 18823/2026Data pubblicazione 09/06/2026
Decreto Cassazione n. 18823/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris