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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 32450/2024

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to la seguente ORDINANZA sulricorso 3032 0 / 20 20 propost o da: Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: PS NTRS78T42D643H), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] (FG), [OSCURATO:PERSONA] n. 16 - Km 653,250 , nella qualità di procuratrice institoria, giusta atto notarile a ministero del dott. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (rep. n. 376 – r acc . n. 275 ) , della [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA] n. 2 ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle liti allegata al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: RTG Avviso liquidazione imposta registro – Mancata produzione certificazione ispettorato agrario RFL 67M19 E 801M) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma allaVia [OSCURATO:PERSONA] n. 42 ( [OSCURATO:TELEFONO]; posta elettronica certificata: [OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente - - avverso l a sente nza n. 927 / 26 / 20 20 emessa dalla CTR Pugli a in data 15/5/2020e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che

1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnava un avviso di liquidazione per maggiore imposta di registro ed ipotecaria notificatole dall’Agenzia delle Entrate per non aver prodotto, entro il termine di tre anni dall’atto notarile di compravendita immobiliare del 19.3.2008, in relazione al quale aveva usufruito delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 1 del d.lgs. n. 99/04 per gli atti compiuti dagli imprenditori agricoli professionali, la certificazione, relativa alla persona dell’amministratore dell’epoca D’[OSCURATO:PERSONA], attestante il possesso dei requisiti previsti dalla l. n. 604/1954 con riferimento alla figura del coltivatore diretto.

2. La CTP di Foggia accoglieva il ricorso, affermando che la contribuente era un soggetto definibile I.A.P. e che non potevano richiedersi i requisiti previsti dalla l. n. 604/1954 per il suo amministratore.

3. Sull’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate, la CTR della Puglia rigettava il gravame, evidenziando di condividere appieno le ragioni esposte dalla CTP, la quale aveva puntualmente confutato le controdeduzioni depositate dall’Ufficio nel giudizio di primo grado, posto che l’art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 99/2004 era chiaro nell’estendere all’imprenditore agricolo le agevolazioni tributarie (e, quindi, l’aliquota più bassa dell’imposta di registro) riconosciute al coltivatore diretto, alla sola condizione della iscrizione nella gestione previdenziale ed assistenziale dell’I.N.P.S. (requisito provato documentalmente dal D’Arienzo), e che non vi erano motivi per cui l’I.A.P. si munisse del certificato previsto dall’art. 3 l. n. 604/1954 rilasciato dal competente ispettoratoprovinciale agrario.4.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso.

Considerato che

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 53 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., per aver la CTR ritenuto che l’Ufficio non avesse specificamente censurato la sentenza di primo grado.

1.1. Il motivo è inammissibile per carenza di interesse.

Invero, è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione con il quale si contesti esclusivamente l'avvenuto rilievo in motivazione, da parte del giudice di appello, dell'inammissibilità dell'impugnazione, ove tale rilievo sia avvenuto ad abundantiam e costituisca un mero obiter dictum , che non abbia influito sul dispositivo della decisione, la cui ratio decidendi sia, in realtà, rappresentata dal rigetto nel merito del gravame per infondatezza delle censure (Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30354 del 18/12/2017; conf.

Cass., Sez. 6 -2, Ordinanza n. 7995 del 11/03/2022).

Peraltro, nel caso di specie, la CTR non solo non ha fondato la decisione sulla genericità dei motivi di appello (entrando nel merito della controversia), ma si è limitata ad evidenziare la circostanza che i detti motivi non si erano confrontati con la sentenza di primo grado, sicchésulle censure originarie già doveva ritenersi che ci fosse stata una pronuncia esaustiva.

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 36 d.lgs. n. 546/1992, 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., per aver la CTR reso una motivazione meramente apparente.

2.1. Il motivo è infondato.

Per costante orientamento di questa Corte, il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre quando il giudice, in violazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), ossia degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., e 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, omette di illustrare l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata.

La sanzione di nullità colpisce, pertanto, non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione da punto di vista grafico o quelle che presentano un "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e presentano "una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Cass. Sez.

U, n. 8053 del 7/4/2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, perchédietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione non consente di "comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato", non assolvendo in tal modoalla finalità di esternare un "ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo", logico e consequenziale, "a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi" (Cass. Sez.

U., n. 22232 del 3/11/2016).

Come questa Corte ha più volte affermato, la motivazione è solo apparente - e la sentenza è nulla perch é affetta da error in procedendo - quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchérecante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez.

U, n.22232 del 2016, cit.; Cass. sez. 6- 5, ord. n. 14927 del 15/6/2017).

Inoltre, si è affermato che, nel processo tributario, la motivazione di una sentenza può essere redatta per relationemrispetto ad altra sentenza non ancora passata in giudicato, purché resti "autosufficiente", riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico - giuridica.

La sentenza è, invece, nulla, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., qualora si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non sia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo (Cass.

VI - 5, n. 107/2015; n. 5209/2018; n. 17403/2018; nn. 21978/2018 e 15010/2020).

Orbene, nel caso di specie, la CTR non si è limitata a richiamare acriticamente, condividendola appieno, la sentenza di primo grado, ma ha fornito, sulla principale questione reiterata in secondo grado, una motivazione, sia pure sintetica, che si pone senz’altro al di sopra del cd. minimo costituzionale.

Invero, ha altresì affermato che l’art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 99/2004 era chiaro nell’estendere all’imprenditore agricolo le agevolazioni tributarie (e, quindi, l’aliquota più bassa dell’imposta di registro) riconosciute al coltivatore diretto, alla sola condizione della iscrizione nella gestione previdenziale ed assistenziale dell’I.N.P.S. (requisito provato documentalmente dall’amministratore D’Arienzo), e che non vi erano motivi, pertanto, per cui l’I.A.P. si munisse del certificato previsto dall’art. 3 l. n. 604/1954 rilasciato dal competente ispettorato provinciale agrario.

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 5-ter, e 2, comma 4, d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che l’amministratore della società contribuente, D’[OSCURATO:PERSONA], pur possedendo la qualifica di coltivatore diretto iscritto all’apposita gestione INPS, avrebbe dovuto presentare apposita istanza alla quale sarebbe dovuta conseguire l’attestazione di qualifica da parte degli uffici regionali competenti.

3.1. Il motivo è inammissibile, perché non congruente con la sentenza impugnata.

Invero, della questione concernente l’obbligo, a carico dell’amministratore pro tempore della società al momento della stipula dell’atto, di presentare, per conto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., un’apposita istanza, dalla quale si evincesse il possesso in capo all’ente dei requisiti e delle condizioni necessarie per la richiesta dei benefici, la cui verifica ricade nella competenza della Regione Puglia , non v’è cenno nella sentenza impugnata, con la quale, anzi, il giudice d’appello ha fatto proprio l’apprezzamento di fatto compiuto da quello di primo grado (“la contribuente era un soggetto definibile I.A.P.”).

D’altronde, coerentemente con la ragione del decidere posta a sostegno della sentenza d’appello, la stessa Agenzia (pag. 2 del ricorso), nel descrivere le ragioni poste a fondamento dell’avviso di liquidazione, riferisce che Nel caso di specie, la Società non aveva presentato, nel termine di 3 anni dall’atto di acquisto registrato il 16 aprile 2008, il certificato definitivo, rilasciato dall’ispettorato agrario, - enfasi dell’estensore - attestante la sussistenza dei requisiti in capo al soggetto qualificante l’agevolazione, sig. [OSCURATO:PERSONA]Arienzo, amministratore delegato della Società al momento dell’acquisto .

Al riguardo, In tema di imposte sulla registrazione dell'acquisto di terreni agricoli, l'art. 1, comma 4, n. 99 del 2004, ha esteso anche all'imprenditore agricolo professionale (IAP) i benefici fiscali di cui all'art. 1 della l. 604 del 1954, già previsti per la piccola proprietà contadina, senza richiedere altresì la sussistenza in capo a detto imprenditore delle condizioni di cui all'art. 2, n. 1, della l. n. 604 cit., trattandosi di requisiti dettati per il solo coltivatore diretto e incompatibili con la nuova figura professionale che il legislatore intende incentivare; ne consegue che, per il beneficio menzionato, non è necessario il certificato rilasciato dall'Ispettorato provinciale agrario e da produrre a pena di decadenza all'Amministrazione finanziaria entro il termine triennale dalla registrazione dell'atto (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 16071 del 26/06/2013; conf.

Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 23630 del 05/11/2014 e Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 3100 del 09/02/2021).

Né è possibile sostenere che al l'obbligo di presentare al pubblico ufficiale rogante o all'ufficio del registro entro il triennio successivo alla registrazione la certificazione della sussistenza dei requisiti di cui all'art.12 della l. n. 153/75, già posto dalla nota 1 alla Parte Prima della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131/86, si sia sostituito l'obbligo di presentare la documentazione di accertamento rilasciata dalle Regioni ai sensi dell'art.1, comma 2, del d.lgs. n. 99/04.

Simile argomentazione, che il ricorso sembra evocare, oltre a forzare la lettera del d.lgs. n. 99/04, la quale non si esprime in termini di obbligo di presentazione della documentazione regionale né, tanto meno, in termini di obbligo di presentazione sanzionato con la decadenza dai benefici fiscali, si scontra con il rilievo, conseguente alla rimarcata incompatibilità delle condizioni previste dall'art. 2 della l. n. 604/54 con la qualifica di imprenditore agricolo professionale (in termini, Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 10717 del 05/06/2020; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 11282 del 07/04/2022, punto 2.6).

4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita accoglimento.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 quater, dPR 30 maggio 2002, nr. 115 (Cass. Sez. 6 - Ordinanza nr. 1778 del 29/01/2016).

P.Q.M. rigettail ricorso; condanna laricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che si liquidano in €6.500,00 per compen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sulricorso 3032 0 / 20 20 propost o da: Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: PS NTRS78T42D643H), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] (FG), [OSCURATO:PERSONA] n. 16 - Km 653,250 , nella qualità di procuratrice institoria, giusta atto notarile a ministero del dott. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (rep. n. 376 – r acc . n. 275 ) , della [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA] n. 2 ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle liti allegata al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: RTG Avviso liquidazione imposta registro – Mancata produzione certificazione ispettorato agrario RFL 67M19 E 801M) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma allaVia [OSCURATO:PERSONA] n. 42 ( [OSCURATO:TELEFONO]; posta elettronica certificata: [OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente - - avverso l a sente nza n. 927 / 26 / 20 20 emessa dalla CTR Pugli a in data 15/5/2020e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnava un avviso di liquidazione per maggiore imposta di registro ed ipotecaria notificatole dall’Agenzia delle Entrate per non aver prodotto, entro il termine di tre anni dall’atto notarile di compravendita immobiliare del 19.3.2008, in relazione al quale aveva usufruito delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 1 del d.lgs. n. 99/04 per gli atti compiuti dagli imprenditori agricoli professionali, la certificazione, relativa alla persona dell’amministratore dell’epoca D’[OSCURATO:PERSONA], attestante il possesso dei requisiti previsti dalla l. n. 604/1954 con riferimento alla figura del coltivatore diretto. 2. La CTP di Foggia accoglieva il ricorso, affermando che la contribuente era un soggetto definibile I.A.P. e che non potevano richiedersi i requisiti previsti dalla l. n. 604/1954 per il suo amministratore. 3. Sull’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate, la CTR della Puglia rigettava il gravame, evidenziando di condividere appieno le ragioni esposte dalla CTP, la quale aveva puntualmente confutato le controdeduzioni depositate dall’Ufficio nel giudizio di primo grado, posto che l’art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 99/2004 era chiaro nell’estendere all’imprenditore agricolo le agevolazioni tributarie (e, quindi, l’aliquota più bassa dell’imposta di registro) riconosciute al coltivatore diretto, alla sola condizione della iscrizione nella gestione previdenziale ed assistenziale dell’I.N.P.S. (requisito provato documentalmente dal D’Arienzo), e che non vi erano motivi per cui l’I.A.P. si munisse del certificato previsto dall’art. 3 l. n. 604/1954 rilasciato dal competente ispettoratoprovinciale agrario.4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso. Considerato che 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 53 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., per aver la CTR ritenuto che l’Ufficio non avesse specificamente censurato la sentenza di primo grado. 1.1. Il motivo è inammissibile per carenza di interesse. Invero, è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione con il quale si contesti esclusivamente l'avvenuto rilievo in motivazione, da parte del giudice di appello, dell'inammissibilità dell'impugnazione, ove tale rilievo sia avvenuto ad abundantiam e costituisca un mero obiter dictum , che non abbia influito sul dispositivo della decisione, la cui ratio decidendi sia, in realtà, rappresentata dal rigetto nel merito del gravame per infondatezza delle censure (Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30354 del 18/12/2017; conf. Cass., Sez. 6 -2, Ordinanza n. 7995 del 11/03/2022). Peraltro, nel caso di specie, la CTR non solo non ha fondato la decisione sulla genericità dei motivi di appello (entrando nel merito della controversia), ma si è limitata ad evidenziare la circostanza che i detti motivi non si erano confrontati con la sentenza di primo grado, sicchésulle censure originarie già doveva ritenersi che ci fosse stata una pronuncia esaustiva. 2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 36 d.lgs. n. 546/1992, 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., per aver la CTR reso una motivazione meramente apparente. 2.1. Il motivo è infondato. Per costante orientamento di questa Corte, il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre quando il giudice, in violazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), ossia degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., e 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, omette di illustrare l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata. La sanzione di nullità colpisce, pertanto, non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione da punto di vista grafico o quelle che presentano un "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e presentano "una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Cass. Sez. U, n. 8053 del 7/4/2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, perchédietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione non consente di "comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato", non assolvendo in tal modoalla finalità di esternare un "ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo", logico e consequenziale, "a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi" (Cass. Sez. U., n. 22232 del 3/11/2016). Come questa Corte ha più volte affermato, la motivazione è solo apparente - e la sentenza è nulla perch é affetta da error in procedendo - quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchérecante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U, n.22232 del 2016, cit.; Cass. sez. 6- 5, ord. n. 14927 del 15/6/2017). Inoltre, si è affermato che, nel processo tributario, la motivazione di una sentenza può essere redatta per relationemrispetto ad altra sentenza non ancora passata in giudicato, purché resti "autosufficiente", riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico - giuridica. La sentenza è, invece, nulla, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., qualora si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non sia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo (Cass. VI - 5, n. 107/2015; n. 5209/2018; n. 17403/2018; nn. 21978/2018 e 15010/2020). Orbene, nel caso di specie, la CTR non si è limitata a richiamare acriticamente, condividendola appieno, la sentenza di primo grado, ma ha fornito, sulla principale questione reiterata in secondo grado, una motivazione, sia pure sintetica, che si pone senz’altro al di sopra del cd. minimo costituzionale. Invero, ha altresì affermato che l’art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 99/2004 era chiaro nell’estendere all’imprenditore agricolo le agevolazioni tributarie (e, quindi, l’aliquota più bassa dell’imposta di registro) riconosciute al coltivatore diretto, alla sola condizione della iscrizione nella gestione previdenziale ed assistenziale dell’I.N.P.S. (requisito provato documentalmente dall’amministratore D’Arienzo), e che non vi erano motivi, pertanto, per cui l’I.A.P. si munisse del certificato previsto dall’art. 3 l. n. 604/1954 rilasciato dal competente ispettorato provinciale agrario. 3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 5-ter, e 2, comma 4, d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che l’amministratore della società contribuente, D’[OSCURATO:PERSONA], pur possedendo la qualifica di coltivatore diretto iscritto all’apposita gestione INPS, avrebbe dovuto presentare apposita istanza alla quale sarebbe dovuta conseguire l’attestazione di qualifica da parte degli uffici regionali competenti. 3.1. Il motivo è inammissibile, perché non congruente con la sentenza impugnata. Invero, della questione concernente l’obbligo, a carico dell’amministratore pro tempore della società al momento della stipula dell’atto, di presentare, per conto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., un’apposita istanza, dalla quale si evincesse il possesso in capo all’ente dei requisiti e delle condizioni necessarie per la richiesta dei benefici, la cui verifica ricade nella competenza della Regione Puglia , non v’è cenno nella sentenza impugnata, con la quale, anzi, il giudice d’appello ha fatto proprio l’apprezzamento di fatto compiuto da quello di primo grado (“la contribuente era un soggetto definibile I.A.P.”). D’altronde, coerentemente con la ragione del decidere posta a sostegno della sentenza d’appello, la stessa Agenzia (pag. 2 del ricorso), nel descrivere le ragioni poste a fondamento dell’avviso di liquidazione, riferisce che Nel caso di specie, la Società non aveva presentato, nel termine di 3 anni dall’atto di acquisto registrato il 16 aprile 2008, il certificato definitivo, rilasciato dall’ispettorato agrario, - enfasi dell’estensore - attestante la sussistenza dei requisiti in capo al soggetto qualificante l’agevolazione, sig. [OSCURATO:PERSONA]Arienzo, amministratore delegato della Società al momento dell’acquisto . Al riguardo, In tema di imposte sulla registrazione dell'acquisto di terreni agricoli, l'art. 1, comma 4, n. 99 del 2004, ha esteso anche all'imprenditore agricolo professionale (IAP) i benefici fiscali di cui all'art. 1 della l. 604 del 1954, già previsti per la piccola proprietà contadina, senza richiedere altresì la sussistenza in capo a detto imprenditore delle condizioni di cui all'art. 2, n. 1, della l. n. 604 cit., trattandosi di requisiti dettati per il solo coltivatore diretto e incompatibili con la nuova figura professionale che il legislatore intende incentivare; ne consegue che, per il beneficio menzionato, non è necessario il certificato rilasciato dall'Ispettorato provinciale agrario e da produrre a pena di decadenza all'Amministrazione finanziaria entro il termine triennale dalla registrazione dell'atto (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 16071 del 26/06/2013; conf. Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 23630 del 05/11/2014 e Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 3100 del 09/02/2021). Né è possibile sostenere che al l'obbligo di presentare al pubblico ufficiale rogante o all'ufficio del registro entro il triennio successivo alla registrazione la certificazione della sussistenza dei requisiti di cui all'art.12 della l. n. 153/75, già posto dalla nota 1 alla Parte Prima della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131/86, si sia sostituito l'obbligo di presentare la documentazione di accertamento rilasciata dalle Regioni ai sensi dell'art.1, comma 2, del d.lgs. n. 99/04. Simile argomentazione, che il ricorso sembra evocare, oltre a forzare la lettera del d.lgs. n. 99/04, la quale non si esprime in termini di obbligo di presentazione della documentazione regionale né, tanto meno, in termini di obbligo di presentazione sanzionato con la decadenza dai benefici fiscali, si scontra con il rilievo, conseguente alla rimarcata incompatibilità delle condizioni previste dall'art. 2 della l. n. 604/54 con la qualifica di imprenditore agricolo professionale (in termini, Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 10717 del 05/06/2020; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 11282 del 07/04/2022, punto 2.6). 4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita accoglimento. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 quater, dPR 30 maggio 2002, nr. 115 (Cass. Sez. 6 - Ordinanza nr. 1778 del 29/01/2016). P.Q.M. rigettail ricorso; condanna laricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che si liquidano in €6.500,00 per compen
Sentenza Cassazione n. 32450/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris