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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1958

ECLI:EU:C:1958:4
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61956C0010 Conclusioni dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] dal tedesco

SOMMARIO

Pag.

A — [OSCURATO:PERSONA]

B — Legittimazione ad agire e rappresentanza delle ricorrenti .

C — Analisi ed ordine dei mezzi di impugnazione I — [OSCURATO:PERSONA] necessità di tale indagine II — L'ordinamento giuridico della perequazione del rottame .

III — [OSCURATO:PERSONA] ed ordine delle censure elevate D — [OSCURATO:PERSONA] ricevibilità dei ricorsi E — Ammissibilità dei singoli mezzi di impugnazione .

F — Esame dei singoli mezzi d'impugnazione I — [OSCURATO:PERSONA] direttamente elevate contro le due decisioni individuali II — [OSCURATO:PERSONA] mezzo della [OSCURATO:PERSONA] N o 9-56: la commisurazione d'Ufficio III — [OSCURATO:PERSONA] elevate contro la fissazione dell'aliquota di perequazione IV — [OSCURATO:PERSONA] che riguardano le decisioni generali dell'[OSCURATO:PERSONA] G — Risultato della mia indagine e conclusioni [OSCURATO:PERSONA] Presidente, signori Giudici , Devo oggi formulare le mie conclusioni definitive in due procedimenti: 1) nella causa introdotta dalla «S. p.

A. [OSCURATO:PERSONA] & Co., [OSCURATO:PERSONA]» con sede in Milano, rappresentata dal suo [OSCURATO:PERSONA] ing. [OSCURATO:PERSONA], contro l'[OSCURATO:PERSONA] della C. E. C. A. (Registrata sub 9 per l'anno 1956) 2) nella causa introdotta dalla Soc. in Accomandita semplice «[OSCURATO:PERSONA] & Co., [OSCURATO:PERSONA]», con sede in [OSCURATO:PERSONA] (Como), rappresentata dal suo Procuratore sig. [OSCURATO:PERSONA], contro l'[OSCURATO:PERSONA] della C. E. C. A. (Registrata sub 10 per l'anno 1956) A — [OSCURATO:PERSONA] due cause sono state introdotte da due distinte società costituite in base al diritto commerciale italiano e non sono state riunite nel corso del procedimento.

In ciascuna delle cause si impugna una decisione individuale dell'[OSCURATO:PERSONA].

Tali decisioni individuali ingiungono di pagare due distinti importi.

I mezzi d'impugnazione e gli argomenti della causa N o 10-56 si ritrovano sostanzialmente identici nella causa N o 9-56.

In quest'ultima tuttavia ricorre un ulteriore mezzo tratto dalla circostanza che il quantitativo di rottame interno soggetto a contributo che sarebbe stato impiegato venne accertato d'ufficio dalla [OSCURATO:PERSONA] di perequazione.

Benchè la ricorrente in questa causa elevi delle censure contro tale valutazione, un separato esame delle due cause non mi sembra necessario; dovrà soltanto trattare separatamente degli specifici argomenti che han tratto alla valutazione d'ufficio e perciò basterà che io esamini questa parte del materiale di causa, i mezzi e gli argomenti relativi, dopo la comune trattazione delle due cause.

A favore di tal modo di procedere milita pure la circostanza che, nella discussione orale, le ricorrenti e la convenuta hanno in fatto esposto alla Corte in un solo contesto gli argomenti relativi alle due cause.

Con ciò voglio richiamare la vostra attenzione sul fatto che, salvo mia esplicita riserva, ciò che esporrò vale per entrambe le cause.

B — Legittimazione ad agire e rappresentanza delle ricorrenti 1 o La «S. p.

A. [OSCURATO:PERSONA] & Co., [OSCURATO:PERSONA]», Milano, è rappresentata dall'[OSCURATO:PERSONA] ing. [OSCURATO:PERSONA].

L'amministratore ha rilasciato un mandato alle liti all'avv. [OSCURATO:PERSONA], iscritto all'Albo professionale di un tribunale italiano. 2 o [OSCURATO:PERSONA] in Accomandita semplice [OSCURATO:PERSONA] & Co., [OSCURATO:PERSONA] è legalmente rappresentata da due gerenti a firma singola, i signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Il gerente [OSCURATO:PERSONA] ha nominato quale procuratore il signor [OSCURATO:PERSONA] conferendogli fra l'altro, facoltà di rappresentare la società in cause attive e passive.

Il procuratore ha rilasciato un mandato alle liti al già menzionato avv. [OSCURATO:PERSONA].

La regolare costituzione legale delle ricorrenti, la loro rappresentanza legale, la validità della procura e dei mandati alle liti, risultano comprovati da documenti autentici per cui nessun rilievo vi è da fare a questo riguardo.

Entrambe le società ricorrenti sono delle imprese nel senso indicato dall'art. 80 del [OSCURATO:PERSONA].

Esse sono pertanto legittimate a ricorrere davanti alla Corte e sono a tal fine regolarmente rappresentate in causa.

Per quanto concerne lo svolgimento di entrambe le cause, mi richiamo a quanto ha esposto il signor [OSCURATO:PERSONA].

Il processo si è svolto ritualmente secondo le norme processuali vigenti alla Corte e non dà luogo ad alcun rilievo.

Posso così entrare nel vivo della materia processuale ed accingermi all'esame dei mezzi di impugnazione.

C — Analisi ed ordine dei mezzi di impugnazione

I — [OSCURATO:PERSONA]

Le decisioni impugnate sono delle ingiunzioni individuali pel pagamento dei prelievi.

Nel ricorso vengono fatti valere tre mezzi e precisamente la violazione di forme essenziali, lo sviamento di potere ed il palese misconoscimento di disposizioni del [OSCURATO:PERSONA].

Questa ripartizione che appare molto semplice, si rivela insufficiente ad un più attento esame.

Infatti, la commisurazione individuale dei contributi si basa su decisioni generali dell'[OSCURATO:PERSONA] e su deliberati della [OSCURATO:PERSONA] e dell'Ufficio.

Con le censure elevate in ciascuna causa si criticano talvolta direttamente la decisione individuale, tal'altra l'attività degli organismi di Bruxelles ed i loro deliberati relativi all'applicazione delle decisioni generali che l'[OSCURATO:PERSONA] ha emesso per la perequazione fra i compratori di rottame interno e di importazione.

Ad avviso dell'[OSCURATO:PERSONA], con talune di tali censure si criticano persino le sue decisioni generali che hanno istituito e disciplinato la perequazione per cui l'[OSCURATO:PERSONA] eccepisce che taluni mezzi sarebbero ormai inammissibili per decorrenza del termine.

È perciò che appare necessario esporre anzitutto quale è l'ordinamento giuridico della perequazione del rottame ed in particolare su che cosa si basi una decisione individuale del genere di quelle impugnate.

In tal modo apparirà quale è l'ordine in cui, ai fini dell'esame in diritto, conviene esaminare i mezzi e le censure.

II — L'[OSCURATO:PERSONA]

Sin da prima dell'apertura del mercato comune si era risentita la necessità di istituire un meccanismo di perequazione per il rottame importato (vedasi motivazione della decisione N o 5-53, [OSCURATO:PERSONA] della Comunità N o 2, del 12 febbraio 1953, pag. 5 ).

Oltre a ciò, l'[OSCURATO:PERSONA] aveva imposto per il rottame dei prezzi massimi da valere sino al 1 o aprile 1954.

1. Meccanismo volontario di perequazione (Decisione N o 33-53) Dal 15 marzo 1953 al 1 o aprile 1954 la perequazione dei prezzi si basava su una volontaria intesa dei produttori di ghisa e di acciaio della Comunità i quali avevano istituito un «Ufficio comune dei consumatori di rottame» (di seguito denominato «l'Ufficio») una «[OSCURATO:PERSONA] di perequazione per il rottame importato» (di seguito denominata «la [OSCURATO:PERSONA]») ed un ufficio paritetico dei consumatori e dei commercianti.

L'Ufficio e la [OSCURATO:PERSONA] hanno assunto la forma legale di società di diritto privato; esse sono cioè delle «sociétés coopératives» secondo il diritto commerciale belga ed hanno sede a Bruxelles.

Come risulta dagli atti, questi «Organismi di Bruxelles» agiscono come uffici centrali ed hanno istituito in ogni paese della Comunità un cosiddetto «Ufficio regionale» incaricando un'associazione di gestirlo.

Il «Campsider», [OSCURATO:PERSONA] S. A. Milano, è l'ufficio regionale per l'Italia.

In virtù degli articoli 65 e 53 a del [OSCURATO:PERSONA], l'[OSCURATO:PERSONA] ha autorizzato tali accordi mediante la decisione N o 33-53 del 19 maggio 1953 ([OSCURATO:PERSONA] della Comunità N o 8, del 9 giugno 1953, pag. 137 ).

Le prescrizioni e le condizioni connesse a tale approvazione prevedevano in particolare: l'immediata pubblicazione degli Statuti dell'Ufficio e della [OSCURATO:PERSONA] su un idoneo foglio annunzi di ciascuno dei paesi membri ; la trasmissione all'[OSCURATO:PERSONA] di tutti i deliberati dell'Ufficio e della [OSCURATO:PERSONA]; l'intervento ad ogni seduta di un osservatore dell'[OSCURATO:PERSONA]; il controllo della gestione commerciale e della contabilità della [OSCURATO:PERSONA] da parte dell'[OSCURATO:PERSONA]; infine, previa approvazione da parte dell'[OSCURATO:PERSONA], la pubblicazione di tutti i deliberati della [OSCURATO:PERSONA] previsti dall'art. 3 del suo Statuto.

Va rilevato in merito a quest'ultima disposizione che nella versione tedesca dell'art. 2, 4 o comma della decisione N o 33-53, la parola «Règlements» del testo francese è stata impropriamente tradotta con «Geschäftsordnung».

I «règlements», secondo l'art .3 dello Statuto della [OSCURATO:PERSONA], riguardano infatti le «modalités» della perequazione.

L'art. 3 dello Statuto è così redatto: «[OSCURATO:PERSONA] de Péréquation des Ferrailles importées a pour objet: de réaliser, suivant les modalités ci-dessous, la péréquation des prix des ferrailles importées des pays tiers avec les prix des ferrailles en provenance des territoires de la Communauté.

Les modalités de la péréquation, tant en ce qui concerne le montant des cotisations prévues au profit des tonnages importés que l'assiette et le taux du prélèvement destinés à alimenter la caisse, feront l'objet de règlements établis par le conseil.» Da questo testo dello Statuto si ricava quali sono gli elementi del procedimento di perequazione ed in merito ad essi il Consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] era chiamato ad adottare un regolamento.

2. La prima disciplina obbligatoria della perequazione (Decisione N o 22-54) Posto che la perequazione volontaria iniziale si era rivelata insufficiente, l'[OSCURATO:PERSONA] istituì in virtù dell'art. 53 b del [OSCURATO:PERSONA] un meccanismo di perequazione obbligatorio per tutti i consumatori di rottame della Comunità, con effetto dal 1 o aprile 1954 e precisamente mediante la decisione N o 22-54 del 26 marzo 1954 ([OSCURATO:PERSONA] della Comunità N o 4, del 30 marzo 1954, pag. 286 ).

L'[OSCURATO:PERSONA] incaricò di provvedere, « sotto la sua responsabilità », al funzionamento di tale meccanismo di perequazione gli stessi organismi che avevano già provveduto ad attuare la perequazione volontaria dei prezzi, cioè la [OSCURATO:PERSONA] e l'Ufficio (art. 1, N o 2). [OSCURATO:PERSONA] fu designata dall'[OSCURATO:PERSONA] quale «organo esecutivo del meccanismo di perequazione» (art. 6, I) incaricato di fissare l'aliquota e di stabilire i periodi di riferimento.

A tal fine la decisione prescrive quanto segue: «si devono prelevare i contributi necessari alle operazioni di perequazione per il rottame importato dai paesi terzi; l'importo dei contributi sarà calcolato in proporzione ai quantitativi di rottame acquistati nella Comunità dalle singole imprese o da esse importati da paesi terzi.» Posto che l'art. 5 prevede che l'Ufficio propone alla [OSCURATO:PERSONA] i quantitativi da importare dai paesi terzi ed il prezzo massimo d'acquisto all'importazione — elementi determinanti per il calcolo dell'aliquota — anche l'Ufficio interviene nelle operazioni.

Infine, ad ogni seduta dell'Ufficio e della [OSCURATO:PERSONA] interviene un osservatore dell'[OSCURATO:PERSONA]; egli può riservare all'[OSCURATO:PERSONA] la decisione finale; in mancanza della deliberazione unanime degli organi direttivi della [OSCURATO:PERSONA] e dell'Ufficio, prevista dall'art. 9, 1 o comma della decisione, la questione sottoposta alla loro delibera viene «risolta con decisione dell'[OSCURATO:PERSONA]».

Ai sensi dell'art. 4 la [OSCURATO:PERSONA] notifica alle imprese l'importo dei contributi da versare ed il termine di adempimento.

Essa è autorizzata a riscuoterne l'ammontare.

In mancanza di tempestivo pagamento la [OSCURATO:PERSONA] chiede l'intervento dell'[OSCURATO:PERSONA] la quale «può emanare una decisione avante forza di titolo esecutivo» (così testualmente nella decisione N o 22-54, art. 4, comma 2 o .

Contrariamente a quanto previsto dalla decisione N o 53-59, l'or menzionata decisione non prevede esplicitamente il controllo dell'[OSCURATO:PERSONA] sulla gestione commerciale e sulla contabilità.

L'[OSCURATO:PERSONA] non ha più nemmeno prescritto la pubblicazione delle modifiche allo Statuto della [OSCURATO:PERSONA] nè quella dei suoi deliberati.

Dato che la [OSCURATO:PERSONA] e l'Ufficio, come già ho rilevato, sono società di diritto privato, le modifiche del loro Statuto vengono pubblicate quali atti riguardanti il registro delle imprese commerciali nella sezione «[OSCURATO:PERSONA] commerciales» degli allegati al «[OSCURATO:PERSONA]».

3. Ampliamento della perequazione obbligatoria (Decisione N o 14-55) Col 1 o aprile 1955 la disciplina obbligatoria di perequazione venne ampliata mediante la decisione N o

14-55 ([OSCURATO:PERSONA]

della Comunità N o 8, del 30 marzo 1955, pag. 685 ) [OSCURATO:PERSONA] perequazione ampliata doveva inizialmente restare in vigore sino al 31 marzo 1956 ma fu prorogata per tre volte e finalmente sino al 31 gennaio 1957; e ciò avvenne precisamente mediante: la decisione N o 10-56 ([OSCURATO:PERSONA] della Comunità N o 7, del 15 marzo 1956, pag. 81 ) che la prorogava sino al 30 giugno 1956; la decisione N o 24-56 ([OSCURATO:PERSONA] della Comunità N o 13, del 5 giugno 1956, pag. 156 ) che la prorogava sino al 31 ottobre 1956; ed infine, la decisione N o 31-56 ([OSCURATO:PERSONA] della Comunità N o 23, del 18 ottobre 1956, pag. 308) che la prorogava sino al 31 gennaio 1957.

Le due sostanziali modifiche che la nuova disciplina posta in vigore il 1 o aprile 1955 comportava rispetto alla precedente sono le seguenti: 1 o Entro certi limiti l'Ufficio stesso, in qualità di mandatario, può acquistare delle partite di rottame di importazione da assegnare ad acquirenti ancora da designare. 2 o Veniva concesso un premio per le economie di rottame ottenute mediante l'aumentato impiego di ghisa.

La decisione N o 26-55 ([OSCURATO:PERSONA] della Comunità N o 18, del 26 luglio 1955, pag. 869 ) , in seguito integrata dalla decisione N o 3-56 ([OSCURATO:PERSONA] della Comunità N o 4, del 22 febbraio 1956, pag. 17 ) , stabilì le modalità pratiche di assegnazione del premio per le economie di rottame ottenute con l'aumentato impiego di ghisa.

Nella presente causa non vi è luogo di prendere in esame dette disposizioni.

In tal modo ormai i contributi non dovevano servire soltanto alla perequazione del rottame importato, ma pure fornire i mezzi finanziari per l'acquisto di rottame da tenere a disposizione e per il pagamento dei premi di cui sopra; con ciò tuttavia rimanevano in vigore, in linea di massima, gli usuali finanziamenti per gli acquisti di rottame di importazione.

L'obbligo del pagamento dei contributi continuò a gravare su tutte le imprese della Comunità che impiegano rottame e non già soltanto su quelle che si erano associate alla [OSCURATO:PERSONA] ed all'Ufficio.

Dalla motivazione della decisione N o 14-55 risulta esplicitamente la responsabilità assunta dall'[OSCURATO:PERSONA]: «considerando che l'[OSCURATO:PERSONA] è responsabile del regolare funzionamento del meccanismo finanziario e che di conseguenza, deve, in qualsiasi momento essere in grado di intervenire efficacemente.» L'osservatore dell'[OSCURATO:PERSONA] è ora qualificato «rappresentante permanente».

È infine previsto che l'[OSCURATO:PERSONA] può fare proposte all'Ufficio ed alla [OSCURATO:PERSONA].

Qualora entro giorni 10 non abbia luogo una riunione di tali organi «l'[OSCURATO:PERSONA] stessa può prendere una decisione in merito a tali proposte». (Così testualmente all'art. 9, 3 o comma della decisione.)

4. Base per la commisurazione individuale del contributo Dall'ordinamento giuridico che ho illustrato, si ricavano le basi e le considerazioni su cui poggiano le decisioni individuali con le quali viene commisurato il contributo a carico delle singole imprese; esse sono le seguenti: a) Va anzitutto richiamata la decisione generale dell'[OSCURATO:PERSONA] in quel momento vigente.

Posto che la decisione ora impugnata si riferisce al tempo che va dal 1 o aprile 1954 al 30 giugno 1956, per il periodo dal 1 o aprile 1954 al 31 marzo 1955 ci si deve riferire alla decisione N o 22-54; mentre per il periodo successivo al 1 o aprile 1955, va fatto riferimento alla decisione N o 14-55.

Da tali decisioni nulla si può direttamente ricavare in merito al conteggio ed all'ammontare di contributi posti a carico delle singole imprese.

Ai sensi dell'art. 3, 2 o comma della decisione, è anzitutto la [OSCURATO:PERSONA] che stabilisce l'aliquota ed i periodi di riferimento. b) I deliberati della [OSCURATO:PERSONA] relativi alla fissazione dell'aliquota e dei periodi di riferimento e che valgono per tutte le imprese che consumano rottame, costituiscono pertanto la base ulteriore per la commisurazione individuale del contributo.

A questo punto va rilevato che il periodo di riferimento di cui qui si tratta, fu fissato dall'[OSCURATO:PERSONA] con propria decisione in quanto era mancata una deliberazione unanime dei Consigli dell'Ufficio e della [OSCURATO:PERSONA]: si tratta della decisione N o 9-56 ([OSCURATO:PERSONA] della Comunità N o 5, del 5 marzo 1956, pag. 25 ).

Mediante detta decisione fu stabilito per tre mesi, cioè dal novembre al gennaio 1956, non già l'aliquota stessa ma un elemento del prezzo di perequazione, cioè un fattore sostanziale per fissare l'aliquota. c) Solo a questo punto si può scendere all'applicazione alle singole imprese in base ai dati di cui si dispone nei loro riguardi.

Per ogni impresa deve venir accertato il quantitativo di rottame imponibile che ha acquistato.

Moltiplicando tale quantitativo per l'aliquota di perequazione si ricava l'importo del contributo. d) Si possono quindi ravvisare tre «stadii» nella elaborazione della commisurazione individuale del contributo: 1 o la decisione generale dell'[OSCURATO:PERSONA] nella specie applicabile, 2 o i deliberati della [OSCURATO:PERSONA] che fissano l'aliquota per il periodo di riferimento considerato o le decisioni sostitutive dell'[OSCURATO:PERSONA], 3 o l'accertamento del quantitativo di rottame imponibile quale base di commisurazione a carico dell'impresa interessata e l'applicazione dell'aliquota a tale quantitativo (base di commisurazione).

III — [OSCURATO:PERSONA]

Tenendo conto dei sopraddetti tre stadii, le censure sollevate dalle ricorrenti vanno classificate come segue:

1. [OSCURATO:PERSONA] le decisioni generali dell'[OSCURATO:PERSONA] si sono elevate due censure: a) gli effetti delle decisioni contrasterebbero con le raccomandazioni cui il Consiglio dei [OSCURATO:PERSONA] ha subordinato il suo assenso; b) le decisioni che hanno prorogato la validità della disciplina di perequazione sarebbero viziate.

2. In merito all'attività ed ai deliberati della [OSCURATO:PERSONA], in ispecie alla fissazione dell'aliquota, si fa valere: a) il difetto di motivazione, in ispecie la mancata indicazione dei singoli fattori che son serviti alla fissazione dell'aliquota; b) l'erronea applicazione: insufficienti informazioni date alle imprese; comunicazioni imprecise, provvisorie e tardive; c) erroneo accertamento in fatto dei fattori essenziali per la fissazione dell'aliquota ed in ispecie dei prezzi medi del rottame interno e di quello di importazione.

3. [OSCURATO:PERSONA] le decisioni individuali dell'[OSCURATO:PERSONA] si sono direttamente elevate le seguenti censure: a) difetto di motivazione; b) vizio del procedimento in quanto non si è dato modo alle ricorrenti di esporre le loro osservazioni; c) inoltre, ma soltanto nella causa N o 9-56: arbitraria e giuridicamente infondata valutazione d'ufficio dei quantitativi di rottame imponibile.

D — [OSCURATO:PERSONA] ricevibilità dei ricorsi Prima di scendere all'esame dell'ammissibilità e della fondatezza delle or menzionate eccezioni devo anzitutto esaminare congiuntamente se i ricorsi sono ricevibili.

L'[OSCURATO:PERSONA] ha opposto che con le loro lettere del 12 e rispettivamente del 13 aprile 1956, le ricorrenti avevano riconosciuto i loro obblighi; che da tale riconoscimento discenderebbe l'irricevibilità dei ricorsi.

Nella discussione orale l'[OSCURATO:PERSONA] ha affermato di non pretendere che l'acquiescenza incondizionata avesse tratto alla decisione individuale emanata alcuni mesi più tardi, ma che essa riguardasse bensì i deliberati ed i conteggi della [OSCURATO:PERSONA] che erano stati periodicamente comunicati alle ricorrenti e di cui esse erano a conoscenza sin dal 12 e rispettivamente dal 13 aprile.

Dall'esame delle citate due lettere e di quelle dell'[OSCURATO:PERSONA] che le han precedute, risulta che si è fatto parola di un debito ma che non se n'è mai precisata la cifra; che le ricorrenti hanno opposto e giustificato la loro «incertezza».

Queste due circostanze sono già sufficienti ad escludere che vi sia stato un riconoscimento del debito o l'acquiescenza soprattutto perchè in quel momento non vi era ancora una decisione impugnabile.

Nelle lettere del 12 e 13 aprile 1956 non si trovano affatto enunciate le eccezioni che furono più tardi direttamente elevate contro le due decisioni individuali.

Se passiamo all'esame delle ulteriori censure elevate in causa contro le decisioni generali e contro i deliberati della [OSCURATO:PERSONA], rileviamo che in forma più o meno chiara vi si accennava già nelle lettere dell'aprile 1956.

Vi si criticavano gli effetti del sistema di perequazione e si suggeriva di rivedere le basi di conteggio dell'aliquota ed in ispecie i due prezzi medi; vi si lamentava in generale la mancanza di informazioni alle imprese e l'assenza di documenti giustificativi contabili.

Stando così le cose, l'offerta di pagamento rateale del debito senza precisarne l'importo, può essere intesa come una proposta di transazione con cui non si contesta il principio della perequazione come tale e si riconosce genericamente un obbligo.

Le ricorrenti tuttavia affermano di essere all'oscuro su tutti gli elementi determinanti per stabilire l'ammontare dei contributi posti a loro carico.

A mio avviso, le lettere delle ricorrenti del 12 e rispettivamente del 13 aprile 1956 nulla contengono che stia in contrasto con i mezzi e gli argomenti dedotti nei ricorsi.

Non è quindi il caso di sollevare la essenziale questione intesa a stabilire se vi sia stata un'acquiescenza che precluda di denunciare con successivo ricorso i vizi dei deliberati di cui trattasi.

E — Ammissibilità dei singoli mezzi di impugnazione

1. Quelli con cui si denunciano direttamente le decisioni individuali Ai sensi dell'art. 33, 2 o comma del [OSCURATO:PERSONA], le imprese possono impugnare le decisioni individuali che le riguardano facendo valere tutti i mezzi.

Tutti quelli denunciati dalle ricorrenti appaiono quindi senz'altro ammissibili.

La convenuta del resto non eleva nessuna eccezione a tal riguardo.

2. I mezzi con cui si impugnano le decisioni generali L'[OSCURATO:PERSONA] ritiene inammissibili, per decorrenza del termine, i mezzi di impugnazione fatti valere contro le decisioni N o 22-54 e N o 14-54 e contro la decisione N o 10-56 che ha prorogato la validità della precedente.

Che vi sarebbe inoltre irrecevibilità in quanto le imprese possono impugnare decisioni generali soltanto per sviamento di potere.

Con ciò è stata sollevata una questione di notevole portata per il diritto di agire delle imprese, questione che è stata ampiamente trattata nella causa N o 15-57 introdotta dalla «Compagnie des hauts fourneaux de Chasse».

La questione si può formulare nei seguenti termini: Nell'impugnare una decisione individuale le imprese od associazioni possono denunciare un vizio della decisione generale su cui quella individuale poggia e ciò nonostante che il termine per impugnare la decisione generale stessa sia decorso; in secondo luogo se in tal caso esse possono far valere tutti i quattro mezzi di impugnazione che il [OSCURATO:PERSONA] prevede? Per il caso in cui la decisione individuale impugnata infligga sanzioni pecuniarie, troviamo una chiara risposta nell'art. 36, 3 o comma.

Una decisione individuale del genere presuppone che l'interessato sia contravvenuto ad una decisione generale: tale contravvenzione può consistere nell'infrazione ad un divieto o nell'inadempimento di un obbligo.

Per tale ipotesi viene fatto espresso richiamo all'art. 33, 1 o comma, cosicchè nell'eccezione di illegittimità, si possono far valere tutti i mezzi enunciati nell'art. 33, 1 o comma.

Il termine imposto dall'art. 33, 3 o comma non vige perchè si tratta qui di una eccezione sollevata dal ricorrente in altra causa e non già della diretta impugnazione della decisione generale.

Con tale eccezione non si tende all'annullamento della decisione generale, bensì ci si richiama alla sua illegittimità per fondarvi la domanda d'annullamento della decisione individuale che ha dato applicazione a quella generale nei confronti del ricorrente.

Si tratta di vedere se quanto dispone l'art. 36, 3 o comma del [OSCURATO:PERSONA], sia una norma particolare che ha tratto all'erogazione di sanzioni pecuniarie oppure se trattisi di un importante caso d'applicazione di un principio giuridico generale, motivo per cui il [OSCURATO:PERSONA] gli ha dato particolare rilievo.

A mio avviso non vi sono fondati motivi per ritenere si tratti di una eccezione che vada interpretata in senso restrittivo.

Si deve invece ampliare l'ammissione dell'eccezione di illegittimità al di là del campo delle sanzioni pecuniarie onde rafforzare la tutela giurisdizionale delle imprese.

Mentre queste possono impugnare le decisioni generali soltanto entro un termine ristretto, esse devono potere denunciare i vizi delle decisioni generali allorchè dalla loro applicazione sorgano per esse obblighi e divieti.

Sotto questo profilo si deve intendere anche l'art. 41 del [OSCURATO:PERSONA]: in tale ipotesi la decisione generale costituisce il presupposto delle pretese fatte valere davanti al foro nazionale e gli interessati possono eccepire nella causa davanti a tale foro la validità delle decisioni dell'[OSCURATO:PERSONA] che possono avere effetto sulla sentenza del foro nazionale.

Solo in casi speciali le imprese possono avere un sufficiente interesse ad impugnare direttamente delle decisioni generali; spesso le imprese possono ravvisarvi un interesse solo dopo che nei loro confronti sia stata emessa una decisione individuale che dia applicazione alla decisione generale.

Non può invece negarsi l'interesse di un'impresa acchè non le si applichi, traendone per essa degli obblighi, una decisione generale viziata. £ interessante constatare che nel [OSCURATO:PERSONA] dell'Unione Economica Europea non si sono mantenute le restrizioni che il [OSCURATO:PERSONA] della C. E. C. A. contiene e prevede nel suo art. 36.

Nell'art. 184 del nuovo [OSCURATO:PERSONA] si legge infatti: «Nell'eventualità di una controversia che metta in causa un regolamento del Consiglio o della Commissione, ciascuna parte può, anche dopo lo spirare del termine previsto dall'art. 173, 3 o comma, valersi dei motivi previsti dall'art. 173, 1 o comma per invocare davanti alla Corte di Giustizia, l'inapplicabilità del regolamento stesso.» L'art. 156 del [OSCURATO:PERSONA] dell'Euratom contiene la stessa disposizione.

Su questa parte del problema io pervengo allo stesso risultato cui è giunto il mio egregio collega Lagrange nelle conclusioni che ha formulato ieri.

Sono lieto di constatare che vi siamo pervenuti ciascuno in modo del tutto indipendente.

Nell'ipotesi in cui il ricorrente denunci un vizio nella decisione generale su cui poggia la decisione individuale impugnata, la sua denuncia è ammissibile senza che gli si possano opporre le limitazioni previste per l'ipotesi in cui egli impugni direttamente la decisione generale viziata.

3. Le censure elevate contro i deliberati della [OSCURATO:PERSONA] posto, non riesce difficile giudicare dell'ammissibilità delle censure elevate contro i deliberati della [OSCURATO:PERSONA], le quali appartengono a ciò che ho denominato il secondo stadio.

Con ragione sostengono le ricorrenti che l'impugnabilità di tali deliberati non è prevista in modo chiaro ma che esse devono pur aver facoltà di impugnarli quando ne venga fatta applicazione nei loro confronti per mezzo di decisioni individuali dell'[OSCURATO:PERSONA].

Nella controreplica l'[OSCURATO:PERSONA] non ha insistito sulla sua iniziale eccezione secondo cui i deliberati della [OSCURATO:PERSONA] costituirebbero «atti autonomi» e quindi non impugnabili.

Si può precindere per ora dallo stabilire se i deliberati della [OSCURATO:PERSONA], in ispecie quelli che fissano l'aliquota, siano già impugnabili quali elementi della decisione individuale, oppure se essi debbano invece considerarsi delle decisioni generali nel senso indicato dal [OSCURATO:PERSONA].

Infatti, nell'una e nell'altra ipotesi gli argomenti fatti valere in proposito sono ammissibili.

In conclusione quindi, tutti i mezzi di impugnazione fatti valere appaiono ammissibili indipendentemente da quale sia lo stadio cui essi hanno tratto.

Tuttavia si potrà annullare soltanto la decisione individuale impugnata.

F — Esame dei singoli mezzi d'impugnazione Mi accingo ormai ad esaminare i singoli mezzi fatti valere.

Se per stabilire su quali basi vengono adottati i deliberati relativi alla commisurazione individuale ci si deve richiamare alle decisioni generali dell'[OSCURATO:PERSONA], mi sembra invece necessario seguire la via inversa per esaminare le censure che sono state direttamente elevate contro le due decisioni individuali.

I — [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

1. Difetto di motivazione

a) Motivazione in fatto In ciascuna delle decisioni impugnate si ingiunge alle ricorrenti di corrispondere alla [OSCURATO:PERSONA] di perequazione per il rottame importato un importo specificamente indicato e relativo ad un determinato periodo di riferimento.

Quale fondamento giuridico vi si fa richiamo alle decisioni generali dell'[OSCURATO:PERSONA]; in linea di fatto si dà atto che le ricorrenti non hanno corrisposto gli importi dovuti.

b) Motivazione richiesta secondo il [OSCURATO:PERSONA] di Giustizia si è già ripetutamente pronunciata sull'ampiezza dell'obbligo di motivare che l'art. 15 del [OSCURATO:PERSONA] impone all'[OSCURATO:PERSONA] per le sue decisioni.

Nelle vostre sentenze, Signori, avete dichiarato che la motivazione di una decisione dell'[OSCURATO:PERSONA] deve enunciare non soltanto le norme giuridiche applicate, ma anche gli essenziali accertamenti di fatto e le circostanze da cui discende la giustificazione legale della decisione.

Mi richiamo a tal fine alle sentenze N o 6-54 e N o 2-56.

Nelle mie conclusioni in quelle cause ho detto che lo scopo dell'obbligo di motivare era di far conoscere all'interessato, e se del caso alla Corte di Giustizia, le disposizioni applicate e le circostanze concrete cui tali disposizioni sono state applicate.

In questo procedimento trattasi di decisioni esecutorie in materia di obblighi pecuniari.

La motivazione di siffatte decisioni deve anzitutto dare esatte indicazioni sulla composizione ed il conteggio dell'importo che figura nella parte dispositiva della decisione.

Secondo l'ordinamento giuridico della perequazione, come l'ho illustrato, ci si deve basare, oltre che sulle norme del [OSCURATO:PERSONA] e sulle decisioni generali dell'[OSCURATO:PERSONA] applicate, anche sui deliberati della [OSCURATO:PERSONA] relativi alla fissazione dell'aliquota e dei periodi di riferimento' concernenti il lasso di tempo considerato; deve infine indicarsi il quantitativo di rottame imponibile accertato nei riguardi dell'impresa di cui trattasi.

Tutti questi sono dati di fatto essenziali per porre in essere un provvedimento di commisurazione di tal fatta.

c) Argomenti fatti valere dall'[OSCURATO:PERSONA] vi è bisogno di un ampio esame per constatare che la motivazione delle decisioni impugnate non contiene alcuno di tali dati essenziali.

Nella motivazione non si richiamano nemmeno i relativi deliberati accertamenti od avvisi di pagamento della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si fa. cenno soltanto quale esattore.

L'[OSCURATO:PERSONA] ha anche ammesso di non aver dato una propria completa motivazione.

Essa ha sostenuto che tale motivazione non era richiesta in quanto essa aveva affidato i suoi compiti ad una associazione di imprese «autonoma» e che, ai sensi degli articoli 4 delle decisioni N o 22-54 e N o 14-55 il suo intervento era limitato all'emissione del titolo esecutivo;

d) Rapporti tra l'[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] così sollevata la questione dei rapporti fra l'[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] di perequazione per il rottame importato. [OSCURATO:PERSONA] questione va esaminata in relazione all'ampiezza dell'obbligo di motivare solo nei limiti in cui è necessario accertare se la [OSCURATO:PERSONA] commisura il contributo a carico di ogni singola impresa sotto la propria responsabilità, per modo che l'[OSCURATO:PERSONA], con la sua decisione, debba soltanto conferire l'esecutorietà ai sensi dell'art. 92 del [OSCURATO:PERSONA].

Per rispondere, dobbiamo richiamarci al [OSCURATO:PERSONA].

Il meccanismo di perequazione fonda sull'art. 53 b del [OSCURATO:PERSONA] in base al quale l'[OSCURATO:PERSONA] può istituire di sua iniziativa qualsiasi meccanismo finanziario necessario all'esecuzione dei suoi compiti; essa deve a tal fine ottenere l'unanime assenso del Consiglio dei [OSCURATO:PERSONA].

Accanto a tali meccanismi finanziari istituiti dall'[OSCURATO:PERSONA], l'art. 53 prevede altre due ipotesi: i meccanismi finanziari istituiti da più imprese e quelli mantenuti od istituiti dagli Stati membri.

Mentre i meccanismi istituiti mediante volontari accordi fra imprese richiedono l'approvazione dell'[OSCURATO:PERSONA], quelli sorti a cura degli Stati membri o dell'[OSCURATO:PERSONA], fondano su provvedimenti imperativi.

Ciò si vede chiaramente per il meccanismo di perequazione del rottame di cui qui è questione, il quale è obbligatorio per tutti i consumatori di rottame della Comunità.

A causa dell'obbligo imperativo e del diretto intervento dell'[OSCURATO:PERSONA], è comprensibile sia stato richiesto l'unanime assenso del Consiglio dei [OSCURATO:PERSONA].

Ma dal fatto che tale unanime assenso è richiesto non si può comunque trarre la conseguenza — come lo pretende la difesa della [OSCURATO:PERSONA] — che il meccanismo istituito è «autonomo».

Posto che l'[OSCURATO:PERSONA] ha istituito d'imperio la perequazione, è molto più logico dedurre che essa deve usare i mezzi imperativi anche per la sua attuazione e che perciò deve provvedervi essa stessa.

Non occorre per ora esaminare più oltre fino a che punto l'[OSCURATO:PERSONA] può incaricare altre organizzazioni dell'attuazione; esaminerò tale problema più avanti.

Basti qui constatare che la [OSCURATO:PERSONA] non può essere «autonoma» già sol perchè non dispone di poteri imperativi.

La necessità che può sorgere in vari casi, come in quello attuale, che in difetto di pagamento da parte di un'impresa si debba chiedere all'[OSCURATO:PERSONA] l'emissione di una decisione ne è la miglior prova.

Il nostro [OSCURATO:PERSONA] prevede soltanto decisioni dell'[OSCURATO:PERSONA].

Per tutte le decisioni dell'[OSCURATO:PERSONA] vige però l'obbligo della motivazione.

Con le decisioni generali N o 22-54 e N o 14-55 l'[OSCURATO:PERSONA] non poteva comunque dar vita ad una particolare specie di decisioni da emanare senza alcuna motivazione.

L'art. 14 del [OSCURATO:PERSONA] enuncia tassativamente le forme nelle quali l'[OSCURATO:PERSONA] può agire imperativamente.

Per tutte le forme — decisioni, raccomandazioni, pareri — l'art. 15 impone l'obbligo di motivare.

L'art. 4, 2 o comma delle decisioni N o 22-54 e N o 14-55 prevede che la [OSCURATO:PERSONA] richiede «l'intervento» dell'[OSCURATO:PERSONA].

Posto che la [OSCURATO:PERSONA] è stata incaricata di attuare il meccanismo di perequazione, «sotto la responsabilità dell'[OSCURATO:PERSONA]» questa, di fronte ad una simile richiesta della [OSCURATO:PERSONA], deve direttamente assumere l'esecuzione ed esaminare in quale modo il suo intervento deve esplicarsi.

Se il suo intervento può concretarsi anche nell'emissione di una decisione esecutoria, ciò non segue già in forza dell'art. 4 delle decisioni generali, ma bensì in virtù del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] non ammette che l'[OSCURATO:PERSONA] possa emanare a favore di un terzo una decisione esecutoria relativa ad obblighi pecuniari a favore cioè di un organismo indipendente dalla Comunità, nè che emetta una decisione, rimettendosene alla responsabilità di un terzo per ciò che attiene alla sua esattezza in fatto.

Per l'obbligo di motivare è indifferente che l'[OSCURATO:PERSONA] controlli o meno l'attività della [OSCURATO:PERSONA]; ciò in quanto anche ove l'[OSCURATO:PERSONA] attuasse il meccanismo di perequazione mediante suoi funzionari, le sue decisioni dovrebbero venire ugualmente motivate in modo adeguato.

e) Particolarità del caso in esame Per terminare questa parte della mia esposizione, devo ancora rilevare alcune particolarità del caso in esame.

Quand'anche si volesse aderire alla tesi dell'[OSCURATO:PERSONA] che ho confutato, sarebbe stato perlomeno necessario che nella decisione ci si fosse richiamati ad una ingiunzione di pagamento emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] per lo stesso importo.

Manca invece sia un'ingiunzione del genere sia un richiamo.

In atti troviamo soltanto singole note provvisorie di pagamento e che han tratto a brevi periodi; solo in corso di causa l'[OSCURATO:PERSONA] ha presentato uno specchio da cui risultano gli importi di cui si compone la somma indicata nelle impugnate decisioni.

Dal confronto di tale specchio con i singoli importi di cui si pretende il pagamento emergono imprecisioni e contraddizioni.

Soltanto nella discussione orale l'[OSCURATO:PERSONA] ha giustificato una evidente differenza che appare nello specchio, assumendo che all'importo principale erano stati successivamente aggiunti degli interessi di mora.

Stando così le cose, è comprensibile che nelle loro osservazioni dell'aprile 1956, le ricorrenti abbiano lamentato che vi era «dell'incertezza».

A maggior ragione quindi si doveva formulare una chiara motivazione e precisare come era costituita la somma richiesta.

f) Ne traggo quindi la conclusione che le decisioni impugnate non sono adeguatamente motivate, che la mancanza di una idonea motivazione deriva dal misconoscimento dei reali rapporti che intercorrono tra l'[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] e che in tal modo si sono violate forme essenziali.

2. Vizio del procedimento Soltanto nella replica, a suffragio del già denunciato mezzo di violazione di forme essenziali, le ricorrenti han fatto valere che anche il procedimento che ha preceduto la decisione era viziato in quanto esse non hanno avuto modo di controllare la somma pretesa nè di esprimersi in merito ad essa perchè l'[OSCURATO:PERSONA] aveva omesso di fornire loro precisi chiarimenti sul come si era ricavato l'importo posto a loro carico.

L'[OSCURATO:PERSONA] ritiene tale censura inammissibile perchè tardiva.

A norma dell'art. 22 dello Statuto della Corte di Giustizia già il ricorso deve contenere una sommaria esposizione dei mezzi d'impugnazione.

Nel ricorso è enunciato il mezzo di violazione di forme essenziali e vi si assume pure che le ricorrenti non avevano potuto controllare come erano state conteggiate le somme loro richieste.

Io ritengo sia stato adempiuto alle prescrizioni formali sulla tempestività delle censure elevate e che non si tratti qui di un mezzo nuovo ed autonomo denunciato per la prima volta nella replica.

L'[OSCURATO:PERSONA] era del resto tenuta a mettere le ricorrenti in grado di presentare le loro osservazioni prima di emettere una decisione esecutoria.

Quando la [OSCURATO:PERSONA] chiede l'intervento dell'[OSCURATO:PERSONA], questa deve esaminare il caso deferitole sotto ogni aspetto onde aver piena conoscenza di tutti gli elementi prima di dar seguito alla richiesta e se del caso, stabilire le modalità del suo intervento.

Con la sua lettera del 21 marzo 1956 l'[OSCURATO:PERSONA] ha invitato le ricorrenti a presentare le loro osservazioni.

In tale lettera però si dà atto soltanto che malgrado vari solleciti del Campsider, le ricorrenti non hanno versato il saldo dei contributi dovuti in virtù delle decisioni N o 22-54 e N o 14-55 e si minaccia l'emissione di una decisione esecutoria dell'[OSCURATO:PERSONA] qualora entro 15 giorni non avvenga il pagamento o la presentazione di idonee giustificazioni.

Si può anche ritenere che tale invito era sufficiente e che l'[OSCURATO:PERSONA] poteva attendere le osservazioni o giustificazioni delle ricorrenti.

Sorge però la domanda se dopo le prime osservazioni delle ricorrenti — cioè quelle contenute nelle lettere del 12 e rispettivamente del 13 aprile 1956 e che l'[OSCURATO:PERSONA] ha considerato espressione di «acquiescenza» — poteva emettersi una decisione oppure se, osservando le norme di un regolare procedimento, l'[OSCURATO:PERSONA] era tenuta a rispondere a tali prime osservazioni delle ricorrenti dando più precisi ragguagli.

In mancanza di precise disposizioni del [OSCURATO:PERSONA] mi sembra che ciò rappresenti soprattutto una questione di opportunità.

Abbiamo constatato che dalle osservazioni delle ricorrenti si può ricavare che esse riconoscono sostanzialmente il loro obbligo.

Se dopo di ciò l'[OSCURATO:PERSONA] avesse emesso la sua decisione senza più sentire le ricorrenti, tal modo di procedere non sarebbe censurabile sotto il profilo della violazione di forme essenziali.

Si sarebbe però dovuto pretendere che venisse accuratamente giustificato l'ammontare del debito indicato nella decisione, ciò in quanto nelle loro osservazioni le ricorrenti avevano appunto lamentato la loro «incertezza».

Con ciò tale censura si rivela materialmente fondata, ma è assorbita da quella della mancanza di motivazione della decisione impugnata.

La predetta censura non ha pertanto alcuna autonoma portata.

II — [OSCURATO:PERSONA] N

o

9-56: [OSCURATO:PERSONA] D'UFFICIO

1. Argomenti fatti valere dalle parti Come l'ho ricordato all'inizio della mia esposizione, nella causa N o 9-56 si eleva contro la decisione individuale del 12 novembre 1956 una censura che, come pure gli argomenti dedotti a sostegno, non figura nella causa N o 10-56 per cui essa va esaminata soltanto nei riflessi della causa N o 9-56.

La ricorrente critica per vari motivi l'accertamento dei suoi acquisti di rottame interno alla Comunità e così del tonnellaggio imponibile dal quale, per applicazione dell'aliquota, è stato ricavato l'importo del suo debito per contributi di perequazione.

Essa ammette di non aver effettivamente trasmesso le prescritte denunce mensili dei suoi acquisti di rottame interno relativi al periodo di cui trattasi, ma ciò perchè non era mai stata formalmente invitata a farlo.

Posto che era soggetta al pagamento dei contributi essa deve presumere che l'accertamento dei suoi acquisti di rottame imponibile fu fatto dalla [OSCURATO:PERSONA] in via presuntiva.

Essa afferma inoltre che tanto l'accertamento presuntivo quale procedimento per ottenere una base di commisurazione, quanto l'agire della [OSCURATO:PERSONA] nell'accertamento d'ufficio che ha fatto, sono privi di fondamento giuridico.

L'[OSCURATO:PERSONA] ha inizialmente ribattuto che la disciplina obbligatoria della perequazione comportava necessariamente la facoltà di procedere mediante valutazione presuntiva in caso di mancata denuncia, nonchè a commisurare con tale modalità i contributi dovuti in quanto le imprese soggette al pagamento dei contributi di perequazione potrebbero sottrarsi al loro obbligo semplicemente trascurando di inviare le denunce mensili.

Nel corso della sommaria istruttoria, e precisamente in risposta alle specifiche domande rivoltele dalla Corte colla sua ordinanza 18 luglio 1957, l'[OSCURATO:PERSONA] ha affermato che le conformi decisioni dell'Ufficio e della [OSCURATO:PERSONA] di data 26 maggio 1955 avevano conferito a questa ultima il potere di procedere mediante valutazione presuntiva ed alla relativa commisurazione, in mancanza delle prescritte denunce.

Essa ha ancora affermato che la produzione mensile di acciaio denunciata dalla ricorrente ai fini della commisurazione del prelievo, le servì di base per ricavare induttivamente il quantitativo di rottame che la ricorrente aveva acquistato ed impiegato.

La ricorrente contesta e qualifica di arbitrari i dati tecnici e contabili posti a base della valutazione presuntiva e fa rilevare a sostegno del suo assunto, che i quantitativi di rottame così ricavati sono stati incomprensibilmente valutati talvolta dello 0,13 % e tal'altra sino al 10,5 %, inferiori al tonnellaggio di acciaio da essa prodotto.

2. Accertamenti di fatto L'affermazione della ricorrente secondo cui essa non sarebbe mai stata formalmente invitata a denunciare i suoi acquisti di rottame, appare comunque inveritiera di fronte alle due lettere del 22 maggio 1954 e 14 giugno 1955, prodotte in atti e con le quali il «Campsider» invitò ripetutamente la ricorrente ad inviare le sue denunce, fissandole pure un termine, scaduto il quale si sarebbe proceduto alla valutazione d'ufficio dei suoi acquisti di rottame imponibile per il periodo 1 o aprile 1954 — 30 aprile 1955.

Oltre a ciò i periodici inviti al pagamento della [OSCURATO:PERSONA] contenevano la minaccia di procedere ad una valutazione d'ufficio qualora le prescritte denunce non venissero tempestivamente trasmesse.

Questi fatti tuttavia sono irrilevanti per stabilire se il procedimento di valutazione usato dalla [OSCURATO:PERSONA] sia legittimo.

3. Fondamento giuridico richiesto dal [OSCURATO:PERSONA] la valutazione d'ufficio in via estimativa è comunque necessario un fondamento giuridico che poggi sul [OSCURATO:PERSONA].

Secondo l'art. 53 b) l'[OSCURATO:PERSONA] può istituire meccanismi finanziari.

Questi ampi poteri comprendono pure la facoltà di adottare provvedimenti per il regolare funzionamento di tali meccanismi.

Per le norme della perequazione del rottame è necessario l'accertamento degli acquisti di rottame delle singole imprese.

L'[OSCURATO:PERSONA] pertanto aveva facoltà, in base all'art. 47 N o 1 del [OSCURATO:PERSONA], di imporre alle imprese di denunciare i loro acquisti di rottame, di esaminare le denunce delle imprese ed infine di valersi dell'art. 47 N o 3 per imporre sanzioni in caso di infrazione a tali obblighi.

Si sarebbe anche potuto ammettere che nella sua decisione emanata in virtù dell'art. 53 b, l'[OSCURATO:PERSONA] avesse disposto che in caso di violazione dell'obbligo di denunciare gli acquisti di rottame si sarebbe proceduto alla valutazione forfettaria in via induttiva.

A tal fine però dovevano essere stabilite alcune norme e taluni criteri per impedire valutazioni arbitrarie.

Ciò in quanto nei procedimenti in via estimativa — come generalmente riconosciuto negli ordinamenti nazionali — ogni autorità ha diritti e doveri; ai doveri appartiene in ispecie quello di seguire un regolare procedimento che consenta di esaminare le presunzioni di carattere tecnico e contabile nonchè le logiche deduzioni che dalla stima si sono tratte.

La decisione deve permettere di assodare l'esattezza della valutazione tratta dagli elementi noti nonchè le deduzioni che se ne sono ricavate.

Nella discussione orale la ricorrente si è con ragione richiamata all'esempio del prelievo generale.

Secondo l'art. 50 del [OSCURATO:PERSONA] l'[OSCURATO:PERSONA] ne stabilisce le modalità di applicazione e di riscossione mediante una decisione generale.

Nelle relative decisioni N o 2-52 art. 4 e N o 3-52 art. 5 l'[OSCURATO:PERSONA] ha stabilito che le imprese della Comunità devono denunciare mensilmente la loro produzione usando un modulo prestabilito.

Solo con la successiva decisione N o 31-55 del 19 novembre 1955 ([OSCURATO:PERSONA] della Comunità N o 21, del 28 novembre 1955, pag. 906 ) l'[OSCURATO:PERSONA] ha introdotto la fissazione di ufficio del tonnellaggio imponibile in base, fra l'altro, al seguente considerando: «che si è inoltre ritenuto che l'[OSCURATO:PERSONA], in caso di mancata dichiarazione da parte di un'impresa, deve poter fissare d'ufficio il tonnellaggio imponibile e l'ammontare del prelievo corrispondente.»

4. Fondamento giuridico presumibile nel caso in esame Per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA] di perequazione del rottame, nelle decisioni N o 22-54 e N o 14-55 dell'[OSCURATO:PERSONA], non troviamo alcuna norma che imponga alle imprese l'obbligo di trasmettere le denunce; di conseguenza non vi si parla nemmeno di sanzioni per la violazione di tale obbligo, né è prevista la valutazione d'ufficio.

È interessante notare che la decisione N o 2-57 che dal 1 o febbraio 1957 ha sostituito la decisione N o 14-55, prevede nel suo art. 16 l'obbligo delle imprese di inviare le denunce alla [OSCURATO:PERSONA] ed all'[OSCURATO:PERSONA] e che nell'art. 17, 2 o comma, commina per le denunce inveritiere le sanzioni di cui l'art. 47, 3 o comma del [OSCURATO:PERSONA]; il caso di mancate denuncia non è però previsto.

Per il periodo che interessa la presente causa l'[OSCURATO:PERSONA] ravvisa il fondamento giuridico del procedimento in via estimativa nel comune deliberato dell'Ufficio e della [OSCURATO:PERSONA] di data 26 maggio 1955; tale procedimento è però stato usato nei confronti della ricorrente a partire dal 1 o aprile 1954 cioè dall'inizio della disciplina obbligatoria della perequazione del rottame.

Si pone così la questione di stabilire se l'[OSCURATO:PERSONA] avesse facoltà di delegare a quelle organizzazioni di imprese cui aveva affidato l'attuazione del meccanismo di perequazione, il potere di emanare delle norme tassative che, essa stessa, in virtù del [OSCURATO:PERSONA], avrebbe potuto adottare mediante una decisione motivata e pubblicata; in altri termini, se l'[OSCURATO:PERSONA] poteva demandare taluni dei suoi poteri ad associazioni di diritto privato.

5. Delegazione di poteri imperativi ad enti di diritto privato nell'ordinamento nazionale Negli ordinamenti economici nazionali accade sovente che poteri amministrativi vengano affidati ad associazioni di imprese, riservandosi però lo Stato il controllo e là vigilanza.

Una delega del genere può sorgere da vari motivi, come evitare una diretta responsabilità dello Stato, il riconoscimento che sono necessarie determinate competenze ed installazioni di cui l'amministrazione statale non dispone in modo sufficiente oppure la tendenza alla decentralizzazione.

La istituzione di tali organismi di carattere privato che esercitano pubbliche funzioni può giovare allo Stato in vari modi, in particolare per il dirigismo economico e quale mezzo per la socializzazione e il rafforzamento di un'economia debole.

In questa materia vanno ricordati in particolare gli organismi forniti di determinati poteri ed ai quali è obbligatorio aderire.

Sui limiti ed i presupposti della costituzionalità di tali organismi i pareri variano e circa alla loro opportunità politica le opinioni sono contrastanti.

Non è necessario che io mi dilunghi su questo fenomeno nel diritto interno.

Basta stabilire due punti che mi sembrano generalmente ammessi negli Stati moderni quali presupposti per la delega di poteri statali ad enti di carattere privato: tale delega deve essere fatta mediante una legge e la sua portata deve essere ben precisata; non basta che vi sia un adeguato controllo statale, ma si deve anche prevedere la piena tutela giurisdizionale contro gli atti di tali enti privati; si può fornire la tutela giurisdizionale con l'equiparare i provvedimenti di tali enti a quelli delle autorità statali per modo che essi siano impugnabili secondo le norme generali del diritto amministrativo.

6. Ammissibilità della delega di poteri nella Comunità A mio avviso, questi due punti valgono anche per il diritto della Comunità in quanto il [OSCURATO:PERSONA] non ha espressamente disciplinato tale materia.

Ho già rilevato che dal tenore dell'art. 53 b in virtù del quale l'[OSCURATO:PERSONA] può istituire meccanismi finanziari, non si può dedurre che i meccanismi finanziari istituiti sono autonomi e che sottostanno soltanto al controllo dell'[OSCURATO:PERSONA].

Dall'art. 53 non si ricava che l'[OSCURATO:PERSONA] può delegare a tali meccanismi finanziari taluni dei poteri che il [OSCURATO:PERSONA] le conferisce, ma non si può nemmeno dedurre che una delega sia vietata.

Si deve comunque richiedere che anche in caso di delega di poteri sussistano almeno le garanzie giuridiche e la tutela giurisdizionale che il [OSCURATO:PERSONA] prevede.

A tali garanzie e tutele appartengono le norme sulla pubblicazione e la motivazione delle decisioni nonchè le disposizioni sull'impugnabilità davanti alla Corte di Giustizia.

L'[OSCURATO:PERSONA] non può frustrare tali garanzie e tutele per il solo fatto che ha demandato agli organismi incaricati l'adozione dei provvedimenti che sarebbero di sua competenza.

I provvedimenti di tali organismi dovrebbero per di più essere equiparati alle decisioni dell'[OSCURATO:PERSONA] oppure i provvedimenti sostanziali di tali organismi — a prescindere dall'attività tecnica preparatoria — dovrebbero venire emanati direttamente dall'[OSCURATO:PERSONA].

7. Applicazione al caso in esame Dall'applicazione di tali concetti al caso in esame — cioè alla prescrizione che in caso di mancata denuncia si procede a valutazione d'ufficio, il che presuppone l'obbligo tassativo di inviare le denunce — risulta quanto segue: L'art. 3 delle decisioni N o 22-54 e N o 14-55 dispone soltanto che la commisurazione dei contributi avviene in base ai quantitativi di rottame acquistato dalle singole imprese.

Non è detto come tale quantitativo venga accertato. [OSCURATO:PERSONA] ha forse avuto le denunce attraverso i suoi uffici regionali; nei suoi moduli d'invito a pagamento essa ha inoltre inserito sotto il titolo «dispositions réglant les paiements» e per la prima volta nell'invito del 22 ottobre 1954 (allegato alla controreplica) l'avviso che in mancanza di tempestiva denuncia la Direzione aveva facoltà di valutare in via estimativa, ed in collaborazione con gli Uffici regionali, i quantitativi acquistati. [OSCURATO:PERSONA] comunicazione corrisponde testualmente alle delibere adottate il 26 maggio 1955 dall'Ufficio e dalla [OSCURATO:PERSONA], delibere che su richiesta della Corte l'[OSCURATO:PERSONA] ha comunicato in corso di causa e nelle quali essa ravvisa il fondamento giuridico della valutazione d'ufficio.

È pacifico che le citate deliberò del 26 maggio 1955 non furono pubblicate.

Esse possono essere state comunicate dal Consiglio d'Amministrazione ai soci delle «[OSCURATO:PERSONA]».

Originariamente vi erano associate 22 società (vedi Statuto della [OSCURATO:PERSONA] del 24 aprile 1953, allegato N o 11.164 del

[OSCURATO:PERSONA]

del 18/19 maggio 1953, nonchè lo Statuto dell'Ufficio di pari data, allegato 11.165). Il 1 o aprile 1954, con da prima modifica dello Statuto la [OSCURATO:PERSONA] contava 58 associati e l'Ufficio 155 (vedi allegati N i 9235 e 9236 del

[OSCURATO:PERSONA]

del 26/27 aprile 1954). Il 4 luglio 1955, con la seconda modificazione dello Statuto, gli aderenti alla [OSCURATO:PERSONA] ed all'Ufficio erano 136 (vedi allegati 21.688 e 21.693 del

[OSCURATO:PERSONA]

del 29 luglio 1955) ed infine dopo la modifica dello Statuto del 21 febbraio 1957 erano soltanto 123 (vedi allegati N i 4328 e 4317 del

[OSCURATO:PERSONA]

del 18/19 marzo 1957).

Posto che la perequazione interessa circa 240 consumatori di rottame se ne può dedurre che circa 100 imprese della Comunità interessate non hanno avuto notizia di queste deliberazioni estremamente importanti dal punto di vista economico e giuridico.

È noto che soprattutto le piccole imprese della Comunità si sono astenute dall'associarsi alle «[OSCURATO:PERSONA]» di Bruxelles, mentre le grosse imprese, a comprensibile tutela dei loro interessi, hanno aderito a tali società commerciali aventi «fini di lucro».

Mi sia consentito di richiamarmi alle or citate pubblicazioni degli allegati del

[OSCURATO:PERSONA].

Io non vedo quindi la possibilità di equiparare alle decisioni dell'[OSCURATO:PERSONA] queste delibere non motivate e che furono comunicate alle imprese soltanto come parte di una prescrizione inserita nelle modalità di pagamento; non esiste nemmeno un testo sull'obbligo delle denunce.

Simili prescrizioni che si vorrebbero obbligatorie per tutte quelle imprese della Comunità che acquistano ed impiegano rottame, siano esse associate od estranee all'Ufficio ed alla [OSCURATO:PERSONA], vogliano esse o non vogliano partecipare alla perequazione, devono, secondo il [OSCURATO:PERSONA], risultare da decisioni generali.

Non posso seguire la ricorrente nella sua tesi secondo cui le predette delibere avrebbero modificato l'art. 3 delle decisioni dell'[OSCURATO:PERSONA]; si tratta piuttosto di un completamento e di una integrazione.

A mio avviso però la ricorrente è nel vero quando afferma che tale completamento è essenziale pel funzionamento della perequazione e che esso avrebbe dovuto essere fatto dall'[OSCURATO:PERSONA] stessa come è avvenuto anche per il prelievo generale.

L'argomento dell'[OSCURATO:PERSONA] secondo cui una perequazione obbligatoria deve necessariamente prevedere anche una valutazione d'ufficio, dimostra soltanto che a tal riguardo, la decisione generale era incompleta.

Io ne concludo pertanto che la commisurazione in via estimativa cui la [OSCURATO:PERSONA] ha proceduto è priva di giuridico fondamento.

8. La valutazione d'ufficio in linea di fatto Stando così le cose non ho bisogno di dilungarmi ad esaminare come si è praticamente provveduto nella valutazione d'ufficio e ne tratto soltanto ai fini di completezza.

In mancanza di motivazione non si può nè accertare nè esaminare il procedimento seguito.

Infatti, nemmeno in corso di causa ci sono state spiegate e giustificate le differenze di conto fra i quantitativi dell'acciaio prodotto e quelli del rottame accertato d'ufficio.

Se anche si deve ammettere che una valutazione in via estimativa può contenere qualche errore, si deve tuttavia pretendere che la sua applicazione sia uniforme e che risponda a criteri oggettivi generali o particolari.

Le notevoli differenze di cui si è parlato in causa e che rimangono inspiegate, giustificano la presunzione che si sia fatta una applicazione non uniforme. [OSCURATO:PERSONA] presunzione è incontestata per cui si può anche presumere che nella pratica applicazione siano stati commessi errori.

Posto che nel procedimento in via estimativa l'interessato ha diritti uguali a quelli che ha nel normale procedimento di conteggio in base agli elementi ricavati dalle sue denunce, tale presunzione equivale ad un difetto degli elementi posti a base della valutazione d'ufficio.

III — [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA]

Nella causa N o 9-56 per esaminare il fondamento giuridico della valutazione d'ufficio, bisogna già vagliare i deliberati generali della [OSCURATO:PERSONA] e dell'Ufficio su cui tale valutazione si basa.

Vengo così alle ulteriori censure che in entrambe le cause sono state elevate contro i deliberati della [OSCURATO:PERSONA].

Tali censure — cioè difetto di motivazione, comunicazione provvisoria e ritardata dell'aliquota, erroneo accertamento dei prezzi medi del rottame interno e di quello importato — non riguardano più l'applicazione alle singole imprese, bensì l'attività generale della [OSCURATO:PERSONA] che ha il compito di stabilire, per ogni periodo ben determinato, un'aliquota di perequazione applicabile a tutti.

Le norme che regolano l'attività della [OSCURATO:PERSONA] dovrebbero risultare anzitutto dalle decisioni generali con le quali l'[OSCURATO:PERSONA] ha istituito il meccanismo di perequazione e ne ha affidato alla [OSCURATO:PERSONA], sotto la sua responsabilità, la pratica attuazione.

L'art. 3. 2 o comma delle decisioni N o 22-54 e N o 14-55 dispone soltanto che la [OSCURATO:PERSONA] stabilisce l'aliquota ed i periodi di riferimento dei contributi.

Vi è la sola riserva che il rappresentante dell'[OSCURATO:PERSONA] può subordinare la validità dei deliberati della [OSCURATO:PERSONA] all'approvazione dell'[OSCURATO:PERSONA].

Per il resto, dalle decisioni si ricavano soltanto alcuni criteri generali: gli introiti complessivi del contributo devono permettere la perequazione dei prezzi; la quantità del rottame da importare, i prezzi massimi del rottame importato ed il prezzo di perequazione vengono stabiliti dalla [OSCURATO:PERSONA] su proposta dell'Ufficio. [OSCURATO:PERSONA] deve conoscere il quantitativo globale degli acquisti di rottame fatti nella Comunità.

Le decisioni non contengono alcuna norma relativa alle modalità con cui tali elementi vengono accertati; nemmeno dicono se i deliberati sulla fissazione dell'aliquota debbano essere motivati e pubblicati.

A questo proposito ricordo, e l'ho già rilevato, che per la perequazione volontaria istituita in virtù dell'art. 53 a del [OSCURATO:PERSONA] e di cui la decisione N o 33-53, l'art. 2 di tale decisione denominava «règlement» le modalità per stabilire l'aliquota e disponeva che i deliberati (della [OSCURATO:PERSONA]) dovevano venir approvati dall'[OSCURATO:PERSONA] e pubblicati. [OSCURATO:PERSONA] «Règlement» aveva vigore soltanto per le imprese che avevano volontariamente aderito al meccanismo di perequazione ed esse potevano ritirarsi dall'organizzazione cessando in tal caso di essere soggette alle relative decisioni esecutorie dell'[OSCURATO:PERSONA].

Con la disciplina obbligatoria invece, la fissazione dell'aliquota vale per tutte quelle imprese della Comunità che impiegano rottame ed esse sottostanno alle decisioni esecutorie dell'[OSCURATO:PERSONA].

Con ciò si pone ancora una volta il problema di stabilire se l'[OSCURATO:PERSONA] poteva delegare in tal modo alla [OSCURATO:PERSONA] il potere di emanare provvedimenti di carattere generale, cioè la fissazione dell'aliquota di perequazione.

Per giudicarne, è opportuno esaminare più oltre quale è la portata della fissazione dell'aliquota nel sistema di perequazione.

1. La portata della fissazione dell'aliquota Le decisioni N o 2-54 e N o 14-55 sono state motivate con la considerazione che il rottame importato e quello assimilato devono essere messi a disposizione degli utilizzatori del Mercato comune a prezzi che si avvicinino a quelli praticati nell'interno della Comunità.

Secondo quanto è emerso in causa, la [OSCURATO:PERSONA] è tuttavia partita dal concetto che si doveva tendere ad una perequazione totale; in base a tale concetto si è ritenuto che l'aliquota definitiva poteva venire stabilita solo posteriormente ed a seconda degli sviluppi delle importazioni.

Troviamo però degli elementi che vanno persino al di là della perequazione totale: la cosiddetta «formula di Zurigo» pel il calcolo del prezzo di perequazione, prevede infatti un «premio di incoraggiamento per gli importatori», premio che doveva evidentemente incitare agli acquisti di rottame importato.

In determinate condizioni del mercato, può essere opportuno ed in altre, persino necessario, spronare alla raccolta ed agli acquisti del rottame interno.

La fissazione dell'aliquota si rivela pertanto un notevole mezzo della politica economica.

Un semplice «avvicinamento» che poteva essere di misura diversa a seconda della situazione del mercato, avrebbe probabilmente permesso di stabilire preventivamente e definitivamente l'aliquota per determinati periodi, mentre per il periodo successivo si sarebbe tenuto conto dell'evoluzione degli acquisti e degli introiti ottenuti.

Dal 1 o aprile 1955 gli introiti della [OSCURATO:PERSONA] dovevano far fronte non solo alla perequazione del rottame importato ma anche, ai sensi del nuovo art. 2 (decisione N o 14-55 b e c ), ai mezzi necessari per importare i quantitativi di rottame da tenere a disposizione, cioè per il «fond de roulement» e soprattutto ai mezzi finanziari per accordare dei premi alle imprese che risparmiano rottame.

La misura di tali premi fu stabilita dalla [OSCURATO:PERSONA] su proposta dell'Ufficio.

Pertanto dal 1 o aprile 1955, di perequazione puramente contabile si può parlare ancora meno che per l'anno precedente.

Che per la fissazione dell'aliquota si dovesse tener conto di siffatte considerazioni e valutazioni di carattere economico, risulta ben chiaramente persino da due decisioni dell'[OSCURATO:PERSONA].

Infatti, secondo l'art. 9, 2 o comma delle decisioni N o 22-54 e N o 14-55, in mancanza di unanime delibera dell'Ufficio e della [OSCURATO:PERSONA] è la stessa [OSCURATO:PERSONA] che deve provvedere. [OSCURATO:PERSONA] ipotesi si è avverata e se l'[OSCURATO:PERSONA] non ha direttamente fissato l'aliquota, con una sua decisione essa ha stabilito uno dei fattori del prezzo di perequazione, il quale rappresenta a sua volta uno degli elementi dell'aliquota.

Ciò è avvenuto mediante le decisioni N o 9-56 ([OSCURATO:PERSONA] della Comunità N o 5, del 5 marzo 1956, pag. 25 ) e N o 34-56 ([OSCURATO:PERSONA] della Comunità N o 28, dell' 11 dicembre 1956, pag. 381 ).

Là prima di tali decisioni, che riguarda il periodo di cui trattasi in questa causa e che ebbe vigore dal novembre 1955 al gennaio 1956, era così motivata: «…considerando che è necessario mantenere l'onere di perequazione al più basso livello compatibile con l'obiettivo perseguito dalla [OSCURATO:PERSONA] di perequazione per il rottame importato e mantenere entro limiti ragionevoli l'equilibrio dei prezzi sul mercato comune.

Considerando che il prezzo di perequazione per i mesi di, novembre e dicembre 1955 e per il mese di gennaio 1956 deve essere fissato in funzione di una giusta valutazione delle condizioni constatate sul mercato comune del rottame durante i mesi considerati…» Da questi fatti e circostanze si deve a mio avviso concludere che per stabilire l'aliquota non bastava un'elaborazione tecnica e contabile (come ad esempio accertare la quantità di rottame interno soggetto a contributo), ma erano inoltre richieste considerazioni e valutazioni di carattere economico.

La fissazione dell'aliquota si rivela così come il provvedimento basilare di tutto il meccanismo di perequazione.

2. Poteri della [OSCURATO:PERSONA] per la fissazione dell'aliquota Entro i limiti che ho indicati le decisioni generali dell'[OSCURATO:PERSONA] affidano completamente alla [OSCURATO:PERSONA] questo provvedimento essenziale, mentre l'Ufficio ha diritto di fare proposte in merito ai singoli elementi che interessano.

Se teniamo conto del tenore delle decisioni generali dell'[OSCURATO:PERSONA], le censure delle ricorrenti non sono fondate in quanto l'[OSCURATO:PERSONA] nulla ha prescritto circa il modo di stabilire l'aliquota nè sulla motivazione o la pubblicazione dei relativi deliberati.

Nel suo controllo di legittimità la Corte deve quindi richiamarsi al [OSCURATO:PERSONA] stèsso per stabilire se questo dava facoltà all'[OSCURATO:PERSONA] di demandare alla [OSCURATO:PERSONA], come lo ha fatto con le decisioni generali, la fissazione dell'aliquota.

Ho già illustrato gli elementi giuridici che servono a rispondere a tale interrogativo e precisamente quando ho esaminato le basi giuridiche di altre delibere generali degli organismi di Bruxelles cioè quelle relative alla valutazione d'ufficio.

A tal fine sarà decisivo vedere se le garanzie e la tutela giurisdizionale che il [OSCURATO:PERSONA] prevede sussistano anche in caso di delega di poteri.

Le imprese potevano conoscere quale era l'aliquota provvisoria attraverso le note provvisorie di pagamento che venivano loro inviate.

Troviamo inoltre negli atti delle circolari del «Campsider» in cui sono indicate l'aliquota — sempre a titolo provvisorio — nonchè la data della delibera dell'Ufficio di Bruxelles; la prima circolare prodotta porta la data dell'8 febbraio 1955 ed indica le aliquote dal 1 o aprile 1954 in poi.

I relativi importi espressi in unità U.E.P. comprendono talvolta anche il contributo di perequazione dovuto sino al 1 o aprile 1955 per aumentato impiego di ghisa; tal'altra esso è separatamente indicato.

In una di queste circolari figura pure il prezzo di perequazione.

In definitiva, dalle risposte del «Campsider», prodotte dalle ricorrenti, emerge incontestata la circostanza che con le sue circolari esso ha comunicato alle imprese anche le formule per il computo dell'aliquota.

Non risulta invece che con ogni accertamento del contributo di perequazione richiesto, venisse comunicato alle imprese quali erano i concreti elementi del conteggio fatto.

Le modalità con cui furono resi noti i deliberati sulla commisurazione dei contributi, e che non vennero mai motivati, non rispondono a quanto il [OSCURATO:PERSONA] prescrive in merito alla motivazione ed alla pubblicazione delle decisioni generali dell'[OSCURATO:PERSONA].

Tali deliberati della [OSCURATO:PERSONA] non possono pertanto venire giuridicamente equiparati alle decisioni dell'[OSCURATO:PERSONA].

Data però la fondamentale importanza che ha la fissazione dell'aliquota per tutto il sistema di perequazione, si devono pretendere quelle stesse garanzie e quella stessa tutela giurisdizionale che il [OSCURATO:PERSONA] impone nei riguardi delle decisioni dell'[OSCURATO:PERSONA].

Ai sensi dell'art. 48, 3 o comma, l'[OSCURATO:PERSONA], per ottenere informazioni necessarie a facilitare l'esecuzione dei compiti affidatile, deve normalmente ricorrere alle associazioni dei produttori; essa non doveva però affidare tali suoi compiti all'iniziativa, alla responsabilità ed alle delibere di una associazione.

Appare che con le sue decisioni N o 22-54 e N o 14-55, l'[OSCURATO:PERSONA] non ha tenuto conto della sostanziale differenza che vi è fra un organismo volontariamente costituito da varie imprese cui solo queste sottostanno e che richiede soltanto l'autorizzazione dell'[OSCURATO:PERSONA] ed un meccanismo da essa direttamente istituito in virtù dei suoi poteri imperativi, cui sottostanno tutte le imprese della Comunità e che impone un sistema di perequazione obbligatorio, presupposti questi su cui si basano le decisioni impugnate.

3. Valutazione delle singole censure Per le ragioni sovra esposte si deve riconoscere che i deliberati della [OSCURATO:PERSONA] sulla fissazione dell'aliquota, cui nemmeno si è fatto richiamo nelle impugnate decisioni individuali dell'[OSCURATO:PERSONA], non costituiscono un sufficiente fondamento giuridico per le decisioni predette.

Posto ciò, diviene superfluo addentrarci nell'esame delle singole censure.

Per completezza tuttavia mi ci voglio soffermare brevemente; apparirà così che esse denunciano in sostanza la violazione delle norme essenziali sulla tutela giurisdizionale.

L'ho già rilevato in quanto ho detto finora.

Ciò spiega pure perchè le critiche delle ricorrenti non potevano essere molto concise e sostanziali.

a) Difetto di motivazione Le ricorrenti denunciano anzitutto il difetto di motivazione e lamentano in ispecie che non siano stati pubblicati gli elementi essenziali che hanno servito a fissare l'aliquota. [OSCURATO:PERSONA] censura risulta fondata.

Infatti, qualora l'[OSCURATO:PERSONA] avesse direttamente fissato l'aliquota ai sensi dell'art. 15 del [OSCURATO:PERSONA], essa avrebbe motivato la sua decisione e l'avrebbe pubblicata come si era fatto per la decisione N o 9-56.

b) Modalità seguite nel fissare l'aliquota Le ricorrenti lamentano in secondo luogo che l'aliquota fu fissata solo in via provvisoria e che la sua misura definitiva veniva stabilita solo con grande ritardo; che, in generale, le imprese vennero insufficientemente informate e che non furono loro dati i ragguagli richiesti.

Fra queste censure si inserisce anche quella relativa alla circostanza che l'importo del contributo suppletivo per i premi di perequazione non fu sempre indicato distintamente dal contributo generale.

Con tali censure si denuncia anche la violazione di forme essenziali e si lamenta che la fissazione dell'aliquota sia avvenuta mediante deliberati della [OSCURATO:PERSONA].

Si può qui prescindere dal fatto — cui ho già accennato — se fosse possibile o meno stabilire preventivamente l'aliquota definitiva; è questa una questione che l'[OSCURATO:PERSONA] dovrà esaminare sotto la sua piena responsabilità.

Appare comunque fondata la tesi secondo cui le imprese dovevano essere poste in grado di conoscere con precisione ed in tempo, mediante la pubblicazione, quali erano gli oneri che le avrebbero gravate.

È pure presumibile che la pubblicazione dei prezzi medi avrebbe avuto rilevanza per la condotta economica delle imprese.

La pubblicazione di tali dati rientra nella motivazione dei deliberati che hanno stabilito l'aliquota.

Vi rientra pure l'indicazione di quale parte del contributo ha tratto alla perequazione dei prezzi e quale al fondo per i premi da accordare a chi risparmia rottame.

c) Erroneo accertamento dei prezzi medi Le ricorrenti assumono in terzo luogo che due degli elementi necessari per fissare l'aliquota furono erroneamente rilevati; cioè che il prezzo medio del rottame interno fu rilevato in una cifra troppo bassa mentre quello del rottame d'importazione lo fu ad un livello troppo alto.

Questo assunto è contradditorio in quanto le ricorrenti hanno in altra occasione sostenuto che i predetti fattori, posti a base delle singole commisurazioni, mai furono resi noti.

Né dalle delibere della [OSCURATO:PERSONA] né dai documenti prodotti si possono ricavare tali elementi che avrebbero dovuto venire indicati nella motivazione.

Il prezzo di perequazione che in un solo caso fu comunicato, non corrisponde al prezzo medio del rottame interno.

Entrambi tali prezzi sono anche diversi dal prezzo del rottame interno italiano. così che i conteggi presentati dalle ricorrenti non hanno sufficiente valore probatorio.

La motivazione di una decisione deve rendere possibile il controllo della Corte.

Ove manchi un'adeguata motivazione, tale violazione di forme essenziali comporta già di per sè un vizio nella decisione di cui trattasi.

Non e pertanto necessario accertare nella presente causa a quali prezzi medi la [OSCURATO:PERSONA] si è riferita per fissare materialmente l'aliquota nè se sia esatta l'affermazione delle ricorrenti, fondata su presunzioni, che tali prezzi non corrispondono alla realtà.

Dopo che la pratica sarà stata rinviata all'[OSCURATO:PERSONA], incomberà ad essa di accertare sotto la sua responsabilità tali elementi base e di indicarli nella sua decisione.

4. Risultato cui giungo Da quanto ho esposto risulta che le impugnate decisioni individuali contravvengono al [OSCURATO:PERSONA] perchè si basano sulle aliquote stabilite dai deliberati della [OSCURATO:PERSONA].

Ciò in quanto la delega alla [OSCURATO:PERSONA] del potere di stabilire l'aliquota, come regolata dalle decisioni dell'[OSCURATO:PERSONA], trascura le sostanziali garanzie della tutela giurisdizionale che il [OSCURATO:PERSONA] sancisce.

Per detti deliberati mancano in ispecie una idonea motivazione e la regolare pubblicazione le quali erano indispensabili se si tiene conto della portata che tali deliberati hanno nel sistema di perequazione e tenuto conto altresì della loro obbligatoria applicazione a tutte le imprese della Comunità che impiegano rottame.

IV — [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA]

Giungiamo infine alle censure che potrei denominare del terzo stadio, cioè quelle dirette contro le stesse decisioni generali dell'[OSCURATO:PERSONA].

In proposito ho già esposto che tali decisioni sono viziate in quanto, trascurando sostanziali garanzie giuridiche e la tutela, giurisdizionale, hanno demandato alla [OSCURATO:PERSONA] di stabilire con validità erga omnes, l'aliquota di perequazione.

Le ricorrenti elevano ancora altre due censure:

1. Gli effetti contrastanti con le raccomandazioni del Consiglio dei [OSCURATO:PERSONA] ricorrenti assumono anzitutto che il Consiglio nel dare il suo assenso alla decisione N o 14-55 lo avrebbe subordinato a sei raccomandazioni.

Nella causa N o 9-56 la ricorrente sostiene che di nessuna di tali raccomandazioni si è tenuto conto mentre nella causa N o 10-56 si assume che tre di esse sono rimaste prive di effetto.

Ciò che le ricorrenti sostengono su questo punto è piuttosto generico e si basa su due argomenti: a) Il recupero di rottame all'interno della Comunità è diminuito in contrasto con le raccomandazioni del Consiglio, perchè l'importazione di rottame è stata agevolata al di là del necessario in quanto la [OSCURATO:PERSONA] si è basata su prezzi medi errati.

Di tale argomento ho già trattato. b) L'[OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dovuto assistere inerte all'aumento dell'aliquota da 0,75 U.E .P. nel marzo 1954 a 10,50 U.E .P. nel luglio 1956; essa avrebbe dovuto intervenire.

Questo secondo appunto non incide sulla legittimità della decisione N o 14-55 nel momento in cui fu emanata ma reclama un intervento dell'[OSCURATO:PERSONA] nella fissazione dell'aliquota.

Ho già esposto a tal proposito che l'[OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto fissare l'aliquota con proprie decisioni; è presumibile che in tal caso essa non avrebbe aumentato l'aliquota al di là di un certo limite, rassegnandosi piuttosto ad un aumento del prezzo del rottame interno.

A sorreggere tale presunzione sta la già citata motivazione della decisione N o 9-56 nella quale si riconosce necessario che l'onere della perequazione sia mantenuto al livello più basso e che l'equilibrio dei prezzi sia mantenuto entro limiti ragionevoli.

Al momento in cui l'[OSCURATO:PERSONA] adottò la decisione N o 9-56 l'aliquota era già salita a 9 U.E .P.: tuttavia, come ho detto, l'[OSCURATO:PERSONA] non fissò direttamente l'aliquota, ma solo un elemento per determinare il prezzo di perequazione.

La questione di stabilire se ad un certo momento l'[OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto intervenire non è legata alla tesi secondo cui la stessa [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto sin dal principio fissare l'aliquota.

Basta pertanto dare atto che il contenuto sostanziale di tale argomentazione è già stato esaminato, ciò non comporta però di concluderne che la decisione N o 14-55 sarebbe diventata illegittima, per violazione del [OSCURATO:PERSONA], a partire da un certo momento che le ricorrenti nemmeno indicano.

2. Se la decisione N o 10-56 che prorogò la validità della decisione N o 14-55 contravvenga al [OSCURATO:PERSONA] ricorrenti denunciano infine la contravvenzione al [OSCURATO:PERSONA] della decisione con cui è stata prorogata la validità della decisione N o 14-55.

Posto che le decisioni individuali impugnate riguardano il periodo che va sino al 30 giugno 1956, nella fattispecie si è data applicazione alla decisione N o 10-56 che ha prorogato la validità della decisione N o 14-55.

Le ricorrenti ravvisano una contravvenzione al [OSCURATO:PERSONA] nella circostanza che l'[OSCURATO:PERSONA] ha prorogato la validità della decisione N o 14-55, benchè essa ammetta nella motivazione della decisione N o 10-56 che la vigente disciplina doveva venire riformata.

La proroga è motivata con la considerazione che non si sono potuti portare a termine gli studi intrapresi per adottare la nuova disciplina.

In siffatta ipotesi si poteva incorrere in una violazione del [OSCURATO:PERSONA] qualora la decisione che andava riformata fosse stata senz'altro abrogata, oppure ove l'[OSCURATO:PERSONA], vi avesse, con riserva di una ulteriore ampia riforma, introdotto alcune modifiche.

Le ricorrenti però non hanno espressamente elevato critiche del genere.

Da quanto hanno esposto si ricava che esse ritenevano necessaria una limitazione od una riduzione dei contributi.

Con ciò questa censura si ricollega a quelle or ora esaminate e secondo le quali allorché determinati effetti della perequazione si manifestarono, in ispecie quando l'aliquota raggiunse un determinato livello, l'[OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto intervenire.

In ciò non può ravvisarsi una contravvenzione al [OSCURATO:PERSONA] della decisione che prorogò la validità della decisione N o 14-55.

G — Risultato della mia indagine e conclusioni

I — RISULTATO

1. Nella causa N o 10-56 giungo alla conclusione che la decisione impugnata è viziata: a) da violazione di forme essenziali in quanto l'[OSCURATO:PERSONA], misconoscendo i poteri della [OSCURATO:PERSONA], non vi ha enunciato una propria motivazione; b) perchè vi si sono presi per base i deliberati della [OSCURATO:PERSONA] sulla fissazione dell'aliquota di perequazione e ciò in quanto l'[OSCURATO:PERSONA], nel delegare alla [OSCURATO:PERSONA] il potere di procedervi, ha trascurato le sostanziali garanzie e la tutela giurisdizionale sancite dal [OSCURATO:PERSONA].

2. Nella causa N o 9-56 la decisione impugnata è viziata pure per i due motivi sopra addotti, nonchè per l'ulteriore motivo che si basa su un accertamento d'ufficio degli acquisti di rottame della ricorrente, accertamento fatto dalla [OSCURATO:PERSONA] e per il quale manca ogni giuridico fondamento.

II — CONCLUSIONI

Io formulo pertanto le seguenti conclusioni definitive:

1. Nella causa N o 9-56: annullare la decisione dell'[OSCURATO:PERSONA] del 24 ottobre 1956 notificata il 12 novembre 1956 alla S. p.

A. «[OSCURATO:PERSONA] & Co.» [OSCURATO:PERSONA], Milano; ai sensi dell'art. 60 par. 1 del Regolamento della Corte porre a carico della convenuta le spese giudiziali ed applicato l'art. 34 del [OSCURATO:PERSONA], rinviare la pratica all'[OSCURATO:PERSONA];

2. Nella causa N o 10-56: annullare la decisione dell'[OSCURATO:PERSONA] del 9 novembre 1956 notificata il 14 novembre 1956 alla [OSCURATO:PERSONA] in accomandita semplice «[OSCURATO:PERSONA] & Co.», [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (Como); ai sensi dell'art. 60 par. 1 del Regolamento della Corte porre a carico della convenuta le spese giudiziali ed applicato l'art. 34 del [OSCURATO:PERSONA], rinviare la pratica all'[OSCURATO:PERSONA].

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61956C0010 Conclusioni dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] dal tedesco SOMMARIO Pag. A — [OSCURATO:PERSONA] B — Legittimazione ad agire e rappresentanza delle ricorrenti . C — Analisi ed ordine dei mezzi di impugnazione I — [OSCURATO:PERSONA] necessità di tale indagine II — L'ordinamento giuridico della perequazione del rottame . III — [OSCURATO:PERSONA] ed ordine delle censure elevate D — [OSCURATO:PERSONA] ricevibilità dei ricorsi E — Ammissibilità dei singoli mezzi di impugnazione . F — Esame dei singoli mezzi d'impugnazione I — [OSCURATO:PERSONA] direttamente elevate contro le due decisioni individuali II — [OSCURATO:PERSONA] mezzo della [OSCURATO:PERSONA] N o 9-56: la commisurazione d'Ufficio III — [OSCURATO:PERSONA] elevate contro la fissazione dell'aliquota di perequazione IV — [OSCURATO:PERSONA] che riguardano le decisioni generali dell'[OSCURATO:PERSONA] G — Risultato della mia indagine e conclusioni [OSCURATO:PERSONA] Presidente, signori Giudici , Devo oggi formulare le mie conclusioni definitive in due procedimenti: 1) nella causa introdotta dalla «S. p. A. [OSCURATO:PERSONA] & Co., [OSCURATO:PERSONA]» con sede in Milano, rappresentata dal suo [OSCURATO:PERSONA] ing. [OSCURATO:PERSONA], contro l'[OSCURATO:PERSONA] della C. E. C. A. (Registrata sub 9 per l'anno 1956) 2) nella causa introdotta dalla Soc. in Accomandita semplice «[OSCURATO:PERSONA] & Co., [OSCURATO:PERSONA]», con sede in [OSCURATO:PERSONA] (Como), rappresentata dal suo Procuratore sig. [OSCURATO:PERSONA], contro l'[OSCURATO:PERSONA] della C. E. C. A. (Registrata sub 10 per l'anno 1956) A — [OSCURATO:PERSONA] due cause sono state introdotte da due distinte società costituite in base al diritto commerciale italiano e non sono state riunite nel corso del procedimento. In ciascuna delle cause si impugna una decisione individuale dell'[OSCURATO:PERSONA]. Tali decisioni individuali ingiungono di pagare due distinti importi. I mezzi d'impugnazione e gli argomenti della causa N o 10-56 si ritrovano sostanzialmente identici nella causa N o 9-56. In quest'ultima tuttavia ricorre un ulteriore mezzo tratto dalla circostanza che il quantitativo di rottame interno soggetto a contributo che sarebbe stato impiegato venne accertato d'ufficio dalla [OSCURATO:PERSONA] di perequazione. Benchè la ricorrente in questa causa elevi delle censure contro tale valutazione, un separato esame delle due cause non mi sembra necessario; dovrà soltanto trattare separatamente degli specifici argomenti che han tratto alla valutazione d'ufficio e perciò basterà che io esamini questa parte del materiale di causa, i mezzi e gli argomenti relativi, dopo la comune trattazione delle due cause. A favore di tal modo di procedere milita pure la circostanza che, nella discussione orale, le ricorrenti e la convenuta hanno in fatto esposto alla Corte in un solo contesto gli argomenti relativi alle due cause. Con ciò voglio richiamare la vostra attenzione sul fatto che, salvo mia esplicita riserva, ciò che esporrò vale per entrambe le cause. B — Legittimazione ad agire e rappresentanza delle ricorrenti 1 o La «S. p. A. [OSCURATO:PERSONA] & Co., [OSCURATO:PERSONA]», Milano, è rappresentata dall'[OSCURATO:PERSONA] ing. [OSCURATO:PERSONA]. L'amministratore ha rilasciato un mandato alle liti all'avv. [OSCURATO:PERSONA], iscritto all'Albo professionale di un tribunale italiano. 2 o [OSCURATO:PERSONA] in Accomandita semplice [OSCURATO:PERSONA] & Co., [OSCURATO:PERSONA] è legalmente rappresentata da due gerenti a firma singola, i signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il gerente [OSCURATO:PERSONA] ha nominato quale procuratore il signor [OSCURATO:PERSONA] conferendogli fra l'altro, facoltà di rappresentare la società in cause attive e passive. Il procuratore ha rilasciato un mandato alle liti al già menzionato avv. [OSCURATO:PERSONA]. La regolare costituzione legale delle ricorrenti, la loro rappresentanza legale, la validità della procura e dei mandati alle liti, risultano comprovati da documenti autentici per cui nessun rilievo vi è da fare a questo riguardo. Entrambe le società ricorrenti sono delle imprese nel senso indicato dall'art. 80 del [OSCURATO:PERSONA]. Esse sono pertanto legittimate a ricorrere davanti alla Corte e sono a tal fine regolarmente rappresentate in causa. Per quanto concerne lo svolgimento di entrambe le cause, mi richiamo a quanto ha esposto il signor [OSCURATO:PERSONA]. Il processo si è svolto ritualmente secondo le norme processuali vigenti alla Corte e non dà luogo ad alcun rilievo. Posso così entrare nel vivo della materia processuale ed accingermi all'esame dei mezzi di impugnazione. C — Analisi ed ordine dei mezzi di impugnazione I — [OSCURATO:PERSONA] Le decisioni impugnate sono delle ingiunzioni individuali pel pagamento dei prelievi. Nel ricorso vengono fatti valere tre mezzi e precisamente la violazione di forme essenziali, lo sviamento di potere ed il palese misconoscimento di disposizioni del [OSCURATO:PERSONA]. Questa ripartizione che appare molto semplice, si rivela insufficiente ad un più attento esame. Infatti, la commisurazione individuale dei contributi si basa su decisioni generali dell'[OSCURATO:PERSONA] e su deliberati della [OSCURATO:PERSONA] e dell'Ufficio. Con le censure elevate in ciascuna causa si criticano talvolta direttamente la decisione individuale, tal'altra l'attività degli organismi di Bruxelles ed i loro deliberati relativi all'applicazione delle decisioni generali che l'[OSCURATO:PERSONA] ha emesso per la perequazione fra i compratori di rottame interno e di importazione. Ad avviso dell'[OSCURATO:PERSONA], con talune di tali censure si criticano persino le sue decisioni generali che hanno istituito e disciplinato la perequazione per cui l'[OSCURATO:PERSONA] eccepisce che taluni mezzi sarebbero ormai inammissibili per decorrenza del termine. È perciò che appare necessario esporre anzitutto quale è l'ordinamento giuridico della perequazione del rottame ed in particolare su che cosa si basi una decisione individuale del genere di quelle impugnate. In tal modo apparirà quale è l'ordine in cui, ai fini dell'esame in diritto, conviene esaminare i mezzi e le censure. II — L'[OSCURATO:PERSONA] Sin da prima dell'apertura del mercato comune si era risentita la necessità di istituire un meccanismo di perequazione per il rottame importato (vedasi motivazione della decisione N o 5-53, [OSCURATO:PERSONA] della Comunità N o 2, del 12 febbraio 1953, pag. 5 ). Oltre a ciò, l'[OSCURATO:PERSONA] aveva imposto per il rottame dei prezzi massimi da valere sino al 1 o aprile 1954. 1. Meccanismo volontario di perequazione (Decisione N o 33-53) Dal 15 marzo 1953 al 1 o aprile 1954 la perequazione dei prezzi si basava su una volontaria intesa dei produttori di ghisa e di acciaio della Comunità i quali avevano istituito un «Ufficio comune dei consumatori di rottame» (di seguito denominato «l'Ufficio») una «[OSCURATO:PERSONA] di perequazione per il rottame importato» (di seguito denominata «la [OSCURATO:PERSONA]») ed un ufficio paritetico dei consumatori e dei commercianti. L'Ufficio e la [OSCURATO:PERSONA] hanno assunto la forma legale di società di diritto privato; esse sono cioè delle «sociétés coopératives» secondo il diritto commerciale belga ed hanno sede a Bruxelles. Come risulta dagli atti, questi «Organismi di Bruxelles» agiscono come uffici centrali ed hanno istituito in ogni paese della Comunità un cosiddetto «Ufficio regionale» incaricando un'associazione di gestirlo. Il «Campsider», [OSCURATO:PERSONA] S. A. Milano, è l'ufficio regionale per l'Italia. In virtù degli articoli 65 e 53 a del [OSCURATO:PERSONA], l'[OSCURATO:PERSONA] ha autorizzato tali accordi mediante la decisione N o 33-53 del 19 maggio 1953 ([OSCURATO:PERSONA] della Comunità N o 8, del 9 giugno 1953, pag. 137 ). Le prescrizioni e le condizioni connesse a tale approvazione prevedevano in particolare: l'immediata pubblicazione degli Statuti dell'Ufficio e della [OSCURATO:PERSONA] su un idoneo foglio annunzi di ciascuno dei paesi membri ; la trasmissione all'[OSCURATO:PERSONA] di tutti i deliberati dell'Ufficio e della [OSCURATO:PERSONA]; l'intervento ad ogni seduta di un osservatore dell'[OSCURATO:PERSONA]; il controllo della gestione commerciale e della contabilità della [OSCURATO:PERSONA] da parte dell'[OSCURATO:PERSONA]; infine, previa approvazione da parte dell'[OSCURATO:PERSONA], la pubblicazione di tutti i deliberati della [OSCURATO:PERSONA] previsti dall'art. 3 del suo Statuto. Va rilevato in merito a quest'ultima disposizione che nella versione tedesca dell'art. 2, 4 o comma della decisione N o 33-53, la parola «Règlements» del testo francese è stata impropriamente tradotta con «Geschäftsordnung». I «règlements», secondo l'art .3 dello Statuto della [OSCURATO:PERSONA], riguardano infatti le «modalités» della perequazione. L'art. 3 dello Statuto è così redatto: «[OSCURATO:PERSONA] de Péréquation des Ferrailles importées a pour objet: de réaliser, suivant les modalités ci-dessous, la péréquation des prix des ferrailles importées des pays tiers avec les prix des ferrailles en provenance des territoires de la Communauté. Les modalités de la péréquation, tant en ce qui concerne le montant des cotisations prévues au profit des tonnages importés que l'assiette et le taux du prélèvement destinés à alimenter la caisse, feront l'objet de règlements établis par le conseil.» Da questo testo dello Statuto si ricava quali sono gli elementi del procedimento di perequazione ed in merito ad essi il Consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] era chiamato ad adottare un regolamento. 2. La prima disciplina obbligatoria della perequazione (Decisione N o 22-54) Posto che la perequazione volontaria iniziale si era rivelata insufficiente, l'[OSCURATO:PERSONA] istituì in virtù dell'art. 53 b del [OSCURATO:PERSONA] un meccanismo di perequazione obbligatorio per tutti i consumatori di rottame della Comunità, con effetto dal 1 o aprile 1954 e precisamente mediante la decisione N o 22-54 del 26 marzo 1954 ([OSCURATO:PERSONA] della Comunità N o 4, del 30 marzo 1954, pag. 286 ). L'[OSCURATO:PERSONA] incaricò di provvedere, « sotto la sua responsabilità », al funzionamento di tale meccanismo di perequazione gli stessi organismi che avevano già provveduto ad attuare la perequazione volontaria dei prezzi, cioè la [OSCURATO:PERSONA] e l'Ufficio (art. 1, N o 2). [OSCURATO:PERSONA] fu designata dall'[OSCURATO:PERSONA] quale «organo esecutivo del meccanismo di perequazione» (art. 6, I) incaricato di fissare l'aliquota e di stabilire i periodi di riferimento. A tal fine la decisione prescrive quanto segue: «si devono prelevare i contributi necessari alle operazioni di perequazione per il rottame importato dai paesi terzi; l'importo dei contributi sarà calcolato in proporzione ai quantitativi di rottame acquistati nella Comunità dalle singole imprese o da esse importati da paesi terzi.» Posto che l'art. 5 prevede che l'Ufficio propone alla [OSCURATO:PERSONA] i quantitativi da importare dai paesi terzi ed il prezzo massimo d'acquisto all'importazione — elementi determinanti per il calcolo dell'aliquota — anche l'Ufficio interviene nelle operazioni. Infine, ad ogni seduta dell'Ufficio e della [OSCURATO:PERSONA] interviene un osservatore dell'[OSCURATO:PERSONA]; egli può riservare all'[OSCURATO:PERSONA] la decisione finale; in mancanza della deliberazione unanime degli organi direttivi della [OSCURATO:PERSONA] e dell'Ufficio, prevista dall'art. 9, 1 o comma della decisione, la questione sottoposta alla loro delibera viene «risolta con decisione dell'[OSCURATO:PERSONA]». Ai sensi dell'art. 4 la [OSCURATO:PERSONA] notifica alle imprese l'importo dei contributi da versare ed il termine di adempimento. Essa è autorizzata a riscuoterne l'ammontare. In mancanza di tempestivo pagamento la [OSCURATO:PERSONA] chiede l'intervento dell'[OSCURATO:PERSONA] la quale «può emanare una decisione avante forza di titolo esecutivo» (così testualmente nella decisione N o 22-54, art. 4, comma 2 o . Contrariamente a quanto previsto dalla decisione N o 53-59, l'or menzionata decisione non prevede esplicitamente il controllo dell'[OSCURATO:PERSONA] sulla gestione commerciale e sulla contabilità. L'[OSCURATO:PERSONA] non ha più nemmeno prescritto la pubblicazione delle modifiche allo Statuto della [OSCURATO:PERSONA] nè quella dei suoi deliberati. Dato che la [OSCURATO:PERSONA] e l'Ufficio, come già ho rilevato, sono società di diritto privato, le modifiche del loro Statuto vengono pubblicate quali atti riguardanti il registro delle imprese commerciali nella sezione «[OSCURATO:PERSONA] commerciales» degli allegati al «[OSCURATO:PERSONA]». 3. Ampliamento della perequazione obbligatoria (Decisione N o 14-55) Col 1 o aprile 1955 la disciplina obbligatoria di perequazione venne ampliata mediante la decisione N o 14-55 ([OSCURATO:PERSONA] della Comunità N o 8, del 30 marzo 1955, pag. 685 ) [OSCURATO:PERSONA] perequazione ampliata doveva inizialmente restare in vigore sino al 31 marzo 1956 ma fu prorogata per tre volte e finalmente sino al 31 gennaio 1957; e ciò avvenne precisamente mediante: la decisione N o 10-56 ([OSCURATO:PERSONA] della Comunità N o 7, del 15 marzo 1956, pag. 81 ) che la prorogava sino al 30 giugno 1956; la decisione N o 24-56 ([OSCURATO:PERSONA] della Comunità N o 13, del 5 giugno 1956, pag. 156 ) che la prorogava sino al 31 ottobre 1956; ed infine, la decisione N o 31-56 ([OSCURATO:PERSONA] della Comunità N o 23, del 18 ottobre 1956, pag. 308) che la prorogava sino al 31 gennaio 1957. Le due sostanziali modifiche che la nuova disciplina posta in vigore il 1 o aprile 1955 comportava rispetto alla precedente sono le seguenti: 1 o Entro certi limiti l'Ufficio stesso, in qualità di mandatario, può acquistare delle partite di rottame di importazione da assegnare ad acquirenti ancora da designare. 2 o Veniva concesso un premio per le economie di rottame ottenute mediante l'aumentato impiego di ghisa. La decisione N o 26-55 ([OSCURATO:PERSONA] della Comunità N o 18, del 26 luglio 1955, pag. 869 ) , in seguito integrata dalla decisione N o 3-56 ([OSCURATO:PERSONA] della Comunità N o 4, del 22 febbraio 1956, pag. 17 ) , stabilì le modalità pratiche di assegnazione del premio per le economie di rottame ottenute con l'aumentato impiego di ghisa. Nella presente causa non vi è luogo di prendere in esame dette disposizioni. In tal modo ormai i contributi non dovevano servire soltanto alla perequazione del rottame importato, ma pure fornire i mezzi finanziari per l'acquisto di rottame da tenere a disposizione e per il pagamento dei premi di cui sopra; con ciò tuttavia rimanevano in vigore, in linea di massima, gli usuali finanziamenti per gli acquisti di rottame di importazione. L'obbligo del pagamento dei contributi continuò a gravare su tutte le imprese della Comunità che impiegano rottame e non già soltanto su quelle che si erano associate alla [OSCURATO:PERSONA] ed all'Ufficio. Dalla motivazione della decisione N o 14-55 risulta esplicitamente la responsabilità assunta dall'[OSCURATO:PERSONA]: «considerando che l'[OSCURATO:PERSONA] è responsabile del regolare funzionamento del meccanismo finanziario e che di conseguenza, deve, in qualsiasi momento essere in grado di intervenire efficacemente.» L'osservatore dell'[OSCURATO:PERSONA] è ora qualificato «rappresentante permanente». È infine previsto che l'[OSCURATO:PERSONA] può fare proposte all'Ufficio ed alla [OSCURATO:PERSONA]. Qualora entro giorni 10 non abbia luogo una riunione di tali organi «l'[OSCURATO:PERSONA] stessa può prendere una decisione in merito a tali proposte». (Così testualmente all'art. 9, 3 o comma della decisione.) 4. Base per la commisurazione individuale del contributo Dall'ordinamento giuridico che ho illustrato, si ricavano le basi e le considerazioni su cui poggiano le decisioni individuali con le quali viene commisurato il contributo a carico delle singole imprese; esse sono le seguenti: a) Va anzitutto richiamata la decisione generale dell'[OSCURATO:PERSONA] in quel momento vigente. Posto che la decisione ora impugnata si riferisce al tempo che va dal 1 o aprile 1954 al 30 giugno 1956, per il periodo dal 1 o aprile 1954 al 31 marzo 1955 ci si deve riferire alla decisione N o 22-54; mentre per il periodo successivo al 1 o aprile 1955, va fatto riferimento alla decisione N o 14-55. Da tali decisioni nulla si può direttamente ricavare in merito al conteggio ed all'ammontare di contributi posti a carico delle singole imprese. Ai sensi dell'art. 3, 2 o comma della decisione, è anzitutto la [OSCURATO:PERSONA] che stabilisce l'aliquota ed i periodi di riferimento. b) I deliberati della [OSCURATO:PERSONA] relativi alla fissazione dell'aliquota e dei periodi di riferimento e che valgono per tutte le imprese che consumano rottame, costituiscono pertanto la base ulteriore per la commisurazione individuale del contributo. A questo punto va rilevato che il periodo di riferimento di cui qui si tratta, fu fissato dall'[OSCURATO:PERSONA] con propria decisione in quanto era mancata una deliberazione unanime dei Consigli dell'Ufficio e della [OSCURATO:PERSONA]: si tratta della decisione N o 9-56 ([OSCURATO:PERSONA] della Comunità N o 5, del 5 marzo 1956, pag. 25 ). Mediante detta decisione fu stabilito per tre mesi, cioè dal novembre al gennaio 1956, non già l'aliquota stessa ma un elemento del prezzo di perequazione, cioè un fattore sostanziale per fissare l'aliquota. c) Solo a questo punto si può scendere all'applicazione alle singole imprese in base ai dati di cui si dispone nei loro riguardi. Per ogni impresa deve venir accertato il quantitativo di rottame imponibile che ha acquistato. Moltiplicando tale quantitativo per l'aliquota di perequazione si ricava l'importo del contributo. d) Si possono quindi ravvisare tre «stadii» nella elaborazione della commisurazione individuale del contributo: 1 o la decisione generale dell'[OSCURATO:PERSONA] nella specie applicabile, 2 o i deliberati della [OSCURATO:PERSONA] che fissano l'aliquota per il periodo di riferimento considerato o le decisioni sostitutive dell'[OSCURATO:PERSONA], 3 o l'accertamento del quantitativo di rottame imponibile quale base di commisurazione a carico dell'impresa interessata e l'applicazione dell'aliquota a tale quantitativo (base di commisurazione). III — [OSCURATO:PERSONA] Tenendo conto dei sopraddetti tre stadii, le censure sollevate dalle ricorrenti vanno classificate come segue: 1. [OSCURATO:PERSONA] le decisioni generali dell'[OSCURATO:PERSONA] si sono elevate due censure: a) gli effetti delle decisioni contrasterebbero con le raccomandazioni cui il Consiglio dei [OSCURATO:PERSONA] ha subordinato il suo assenso; b) le decisioni che hanno prorogato la validità della disciplina di perequazione sarebbero viziate. 2. In merito all'attività ed ai deliberati della [OSCURATO:PERSONA], in ispecie alla fissazione dell'aliquota, si fa valere: a) il difetto di motivazione, in ispecie la mancata indicazione dei singoli fattori che son serviti alla fissazione dell'aliquota; b) l'erronea applicazione: insufficienti informazioni date alle imprese; comunicazioni imprecise, provvisorie e tardive; c) erroneo accertamento in fatto dei fattori essenziali per la fissazione dell'aliquota ed in ispecie dei prezzi medi del rottame interno e di quello di importazione. 3. [OSCURATO:PERSONA] le decisioni individuali dell'[OSCURATO:PERSONA] si sono direttamente elevate le seguenti censure: a) difetto di motivazione; b) vizio del procedimento in quanto non si è dato modo alle ricorrenti di esporre le loro osservazioni; c) inoltre, ma soltanto nella causa N o 9-56: arbitraria e giuridicamente infondata valutazione d'ufficio dei quantitativi di rottame imponibile. D — [OSCURATO:PERSONA] ricevibilità dei ricorsi Prima di scendere all'esame dell'ammissibilità e della fondatezza delle or menzionate eccezioni devo anzitutto esaminare congiuntamente se i ricorsi sono ricevibili. L'[OSCURATO:PERSONA] ha opposto che con le loro lettere del 12 e rispettivamente del 13 aprile 1956, le ricorrenti avevano riconosciuto i loro obblighi; che da tale riconoscimento discenderebbe l'irricevibilità dei ricorsi. Nella discussione orale l'[OSCURATO:PERSONA] ha affermato di non pretendere che l'acquiescenza incondizionata avesse tratto alla decisione individuale emanata alcuni mesi più tardi, ma che essa riguardasse bensì i deliberati ed i conteggi della [OSCURATO:PERSONA] che erano stati periodicamente comunicati alle ricorrenti e di cui esse erano a conoscenza sin dal 12 e rispettivamente dal 13 aprile. Dall'esame delle citate due lettere e di quelle dell'[OSCURATO:PERSONA] che le han precedute, risulta che si è fatto parola di un debito ma che non se n'è mai precisata la cifra; che le ricorrenti hanno opposto e giustificato la loro «incertezza». Queste due circostanze sono già sufficienti ad escludere che vi sia stato un riconoscimento del debito o l'acquiescenza soprattutto perchè in quel momento non vi era ancora una decisione impugnabile. Nelle lettere del 12 e 13 aprile 1956 non si trovano affatto enunciate le eccezioni che furono più tardi direttamente elevate contro le due decisioni individuali. Se passiamo all'esame delle ulteriori censure elevate in causa contro le decisioni generali e contro i deliberati della [OSCURATO:PERSONA], rileviamo che in forma più o meno chiara vi si accennava già nelle lettere dell'aprile 1956. Vi si criticavano gli effetti del sistema di perequazione e si suggeriva di rivedere le basi di conteggio dell'aliquota ed in ispecie i due prezzi medi; vi si lamentava in generale la mancanza di informazioni alle imprese e l'assenza di documenti giustificativi contabili. Stando così le cose, l'offerta di pagamento rateale del debito senza precisarne l'importo, può essere intesa come una proposta di transazione con cui non si contesta il principio della perequazione come tale e si riconosce genericamente un obbligo. Le ricorrenti tuttavia affermano di essere all'oscuro su tutti gli elementi determinanti per stabilire l'ammontare dei contributi posti a loro carico. A mio avviso, le lettere delle ricorrenti del 12 e rispettivamente del 13 aprile 1956 nulla contengono che stia in contrasto con i mezzi e gli argomenti dedotti nei ricorsi. Non è quindi il caso di sollevare la essenziale questione intesa a stabilire se vi sia stata un'acquiescenza che precluda di denunciare con successivo ricorso i vizi dei deliberati di cui trattasi. E — Ammissibilità dei singoli mezzi di impugnazione 1. Quelli con cui si denunciano direttamente le decisioni individuali Ai sensi dell'art. 33, 2 o comma del [OSCURATO:PERSONA], le imprese possono impugnare le decisioni individuali che le riguardano facendo valere tutti i mezzi. Tutti quelli denunciati dalle ricorrenti appaiono quindi senz'altro ammissibili. La convenuta del resto non eleva nessuna eccezione a tal riguardo. 2. I mezzi con cui si impugnano le decisioni generali L'[OSCURATO:PERSONA] ritiene inammissibili, per decorrenza del termine, i mezzi di impugnazione fatti valere contro le decisioni N o 22-54 e N o 14-54 e contro la decisione N o 10-56 che ha prorogato la validità della precedente. Che vi sarebbe inoltre irrecevibilità in quanto le imprese possono impugnare decisioni generali soltanto per sviamento di potere. Con ciò è stata sollevata una questione di notevole portata per il diritto di agire delle imprese, questione che è stata ampiamente trattata nella causa N o 15-57 introdotta dalla «Compagnie des hauts fourneaux de Chasse». La questione si può formulare nei seguenti termini: Nell'impugnare una decisione individuale le imprese od associazioni possono denunciare un vizio della decisione generale su cui quella individuale poggia e ciò nonostante che il termine per impugnare la decisione generale stessa sia decorso; in secondo luogo se in tal caso esse possono far valere tutti i quattro mezzi di impugnazione che il [OSCURATO:PERSONA] prevede? Per il caso in cui la decisione individuale impugnata infligga sanzioni pecuniarie, troviamo una chiara risposta nell'art. 36, 3 o comma. Una decisione individuale del genere presuppone che l'interessato sia contravvenuto ad una decisione generale: tale contravvenzione può consistere nell'infrazione ad un divieto o nell'inadempimento di un obbligo. Per tale ipotesi viene fatto espresso richiamo all'art. 33, 1 o comma, cosicchè nell'eccezione di illegittimità, si possono far valere tutti i mezzi enunciati nell'art. 33, 1 o comma. Il termine imposto dall'art. 33, 3 o comma non vige perchè si tratta qui di una eccezione sollevata dal ricorrente in altra causa e non già della diretta impugnazione della decisione generale. Con tale eccezione non si tende all'annullamento della decisione generale, bensì ci si richiama alla sua illegittimità per fondarvi la domanda d'annullamento della decisione individuale che ha dato applicazione a quella generale nei confronti del ricorrente. Si tratta di vedere se quanto dispone l'art. 36, 3 o comma del [OSCURATO:PERSONA], sia una norma particolare che ha tratto all'erogazione di sanzioni pecuniarie oppure se trattisi di un importante caso d'applicazione di un principio giuridico generale, motivo per cui il [OSCURATO:PERSONA] gli ha dato particolare rilievo. A mio avviso non vi sono fondati motivi per ritenere si tratti di una eccezione che vada interpretata in senso restrittivo. Si deve invece ampliare l'ammissione dell'eccezione di illegittimità al di là del campo delle sanzioni pecuniarie onde rafforzare la tutela giurisdizionale delle imprese. Mentre queste possono impugnare le decisioni generali soltanto entro un termine ristretto, esse devono potere denunciare i vizi delle decisioni generali allorchè dalla loro applicazione sorgano per esse obblighi e divieti. Sotto questo profilo si deve intendere anche l'art. 41 del [OSCURATO:PERSONA]: in tale ipotesi la decisione generale costituisce il presupposto delle pretese fatte valere davanti al foro nazionale e gli interessati possono eccepire nella causa davanti a tale foro la validità delle decisioni dell'[OSCURATO:PERSONA] che possono avere effetto sulla sentenza del foro nazionale. Solo in casi speciali le imprese possono avere un sufficiente interesse ad impugnare direttamente delle decisioni generali; spesso le imprese possono ravvisarvi un interesse solo dopo che nei loro confronti sia stata emessa una decisione individuale che dia applicazione alla decisione generale. Non può invece negarsi l'interesse di un'impresa acchè non le si applichi, traendone per essa degli obblighi, una decisione generale viziata. £ interessante constatare che nel [OSCURATO:PERSONA] dell'Unione Economica Europea non si sono mantenute le restrizioni che il [OSCURATO:PERSONA] della C. E. C. A. contiene e prevede nel suo art. 36. Nell'art. 184 del nuovo [OSCURATO:PERSONA] si legge infatti: «Nell'eventualità di una controversia che metta in causa un regolamento del Consiglio o della Commissione, ciascuna parte può, anche dopo lo spirare del termine previsto dall'art. 173, 3 o comma, valersi dei motivi previsti dall'art. 173, 1 o comma per invocare davanti alla Corte di Giustizia, l'inapplicabilità del regolamento stesso.» L'art. 156 del [OSCURATO:PERSONA] dell'Euratom contiene la stessa disposizione. Su questa parte del problema io pervengo allo stesso risultato cui è giunto il mio egregio collega Lagrange nelle conclusioni che ha formulato ieri. Sono lieto di constatare che vi siamo pervenuti ciascuno in modo del tutto indipendente. Nell'ipotesi in cui il ricorrente denunci un vizio nella decisione generale su cui poggia la decisione individuale impugnata, la sua denuncia è ammissibile senza che gli si possano opporre le limitazioni previste per l'ipotesi in cui egli impugni direttamente la decisione generale viziata. 3. Le censure elevate contro i deliberati della [OSCURATO:PERSONA] posto, non riesce difficile giudicare dell'ammissibilità delle censure elevate contro i deliberati della [OSCURATO:PERSONA], le quali appartengono a ciò che ho denominato il secondo stadio. Con ragione sostengono le ricorrenti che l'impugnabilità di tali deliberati non è prevista in modo chiaro ma che esse devono pur aver facoltà di impugnarli quando ne venga fatta applicazione nei loro confronti per mezzo di decisioni individuali dell'[OSCURATO:PERSONA]. Nella controreplica l'[OSCURATO:PERSONA] non ha insistito sulla sua iniziale eccezione secondo cui i deliberati della [OSCURATO:PERSONA] costituirebbero «atti autonomi» e quindi non impugnabili. Si può precindere per ora dallo stabilire se i deliberati della [OSCURATO:PERSONA], in ispecie quelli che fissano l'aliquota, siano già impugnabili quali elementi della decisione individuale, oppure se essi debbano invece considerarsi delle decisioni generali nel senso indicato dal [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, nell'una e nell'altra ipotesi gli argomenti fatti valere in proposito sono ammissibili. In conclusione quindi, tutti i mezzi di impugnazione fatti valere appaiono ammissibili indipendentemente da quale sia lo stadio cui essi hanno tratto. Tuttavia si potrà annullare soltanto la decisione individuale impugnata. F — Esame dei singoli mezzi d'impugnazione Mi accingo ormai ad esaminare i singoli mezzi fatti valere. Se per stabilire su quali basi vengono adottati i deliberati relativi alla commisurazione individuale ci si deve richiamare alle decisioni generali dell'[OSCURATO:PERSONA], mi sembra invece necessario seguire la via inversa per esaminare le censure che sono state direttamente elevate contro le due decisioni individuali. I — [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. Difetto di motivazione a) Motivazione in fatto In ciascuna delle decisioni impugnate si ingiunge alle ricorrenti di corrispondere alla [OSCURATO:PERSONA] di perequazione per il rottame importato un importo specificamente indicato e relativo ad un determinato periodo di riferimento. Quale fondamento giuridico vi si fa richiamo alle decisioni generali dell'[OSCURATO:PERSONA]; in linea di fatto si dà atto che le ricorrenti non hanno corrisposto gli importi dovuti. b) Motivazione richiesta secondo il [OSCURATO:PERSONA] di Giustizia si è già ripetutamente pronunciata sull'ampiezza dell'obbligo di motivare che l'art. 15 del [OSCURATO:PERSONA] impone all'[OSCURATO:PERSONA] per le sue decisioni. Nelle vostre sentenze, Signori, avete dichiarato che la motivazione di una decisione dell'[OSCURATO:PERSONA] deve enunciare non soltanto le norme giuridiche applicate, ma anche gli essenziali accertamenti di fatto e le circostanze da cui discende la giustificazione legale della decisione. Mi richiamo a tal fine alle sentenze N o 6-54 e N o 2-56. Nelle mie conclusioni in quelle cause ho detto che lo scopo dell'obbligo di motivare era di far conoscere all'interessato, e se del caso alla Corte di Giustizia, le disposizioni applicate e le circostanze concrete cui tali disposizioni sono state applicate. In questo procedimento trattasi di decisioni esecutorie in materia di obblighi pecuniari. La motivazione di siffatte decisioni deve anzitutto dare esatte indicazioni sulla composizione ed il conteggio dell'importo che figura nella parte dispositiva della decisione. Secondo l'ordinamento giuridico della perequazione, come l'ho illustrato, ci si deve basare, oltre che sulle norme del [OSCURATO:PERSONA] e sulle decisioni generali dell'[OSCURATO:PERSONA] applicate, anche sui deliberati della [OSCURATO:PERSONA] relativi alla fissazione dell'aliquota e dei periodi di riferimento' concernenti il lasso di tempo considerato; deve infine indicarsi il quantitativo di rottame imponibile accertato nei riguardi dell'impresa di cui trattasi. Tutti questi sono dati di fatto essenziali per porre in essere un provvedimento di commisurazione di tal fatta. c) Argomenti fatti valere dall'[OSCURATO:PERSONA] vi è bisogno di un ampio esame per constatare che la motivazione delle decisioni impugnate non contiene alcuno di tali dati essenziali. Nella motivazione non si richiamano nemmeno i relativi deliberati accertamenti od avvisi di pagamento della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si fa. cenno soltanto quale esattore. L'[OSCURATO:PERSONA] ha anche ammesso di non aver dato una propria completa motivazione. Essa ha sostenuto che tale motivazione non era richiesta in quanto essa aveva affidato i suoi compiti ad una associazione di imprese «autonoma» e che, ai sensi degli articoli 4 delle decisioni N o 22-54 e N o 14-55 il suo intervento era limitato all'emissione del titolo esecutivo; d) Rapporti tra l'[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] così sollevata la questione dei rapporti fra l'[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] di perequazione per il rottame importato. [OSCURATO:PERSONA] questione va esaminata in relazione all'ampiezza dell'obbligo di motivare solo nei limiti in cui è necessario accertare se la [OSCURATO:PERSONA] commisura il contributo a carico di ogni singola impresa sotto la propria responsabilità, per modo che l'[OSCURATO:PERSONA], con la sua decisione, debba soltanto conferire l'esecutorietà ai sensi dell'art. 92 del [OSCURATO:PERSONA]. Per rispondere, dobbiamo richiamarci al [OSCURATO:PERSONA]. Il meccanismo di perequazione fonda sull'art. 53 b del [OSCURATO:PERSONA] in base al quale l'[OSCURATO:PERSONA] può istituire di sua iniziativa qualsiasi meccanismo finanziario necessario all'esecuzione dei suoi compiti; essa deve a tal fine ottenere l'unanime assenso del Consiglio dei [OSCURATO:PERSONA]. Accanto a tali meccanismi finanziari istituiti dall'[OSCURATO:PERSONA], l'art. 53 prevede altre due ipotesi: i meccanismi finanziari istituiti da più imprese e quelli mantenuti od istituiti dagli Stati membri. Mentre i meccanismi istituiti mediante volontari accordi fra imprese richiedono l'approvazione dell'[OSCURATO:PERSONA], quelli sorti a cura degli Stati membri o dell'[OSCURATO:PERSONA], fondano su provvedimenti imperativi. Ciò si vede chiaramente per il meccanismo di perequazione del rottame di cui qui è questione, il quale è obbligatorio per tutti i consumatori di rottame della Comunità. A causa dell'obbligo imperativo e del diretto intervento dell'[OSCURATO:PERSONA], è comprensibile sia stato richiesto l'unanime assenso del Consiglio dei [OSCURATO:PERSONA]. Ma dal fatto che tale unanime assenso è richiesto non si può comunque trarre la conseguenza — come lo pretende la difesa della [OSCURATO:PERSONA] — che il meccanismo istituito è «autonomo». Posto che l'[OSCURATO:PERSONA] ha istituito d'imperio la perequazione, è molto più logico dedurre che essa deve usare i mezzi imperativi anche per la sua attuazione e che perciò deve provvedervi essa stessa. Non occorre per ora esaminare più oltre fino a che punto l'[OSCURATO:PERSONA] può incaricare altre organizzazioni dell'attuazione; esaminerò tale problema più avanti. Basti qui constatare che la [OSCURATO:PERSONA] non può essere «autonoma» già sol perchè non dispone di poteri imperativi. La necessità che può sorgere in vari casi, come in quello attuale, che in difetto di pagamento da parte di un'impresa si debba chiedere all'[OSCURATO:PERSONA] l'emissione di una decisione ne è la miglior prova. Il nostro [OSCURATO:PERSONA] prevede soltanto decisioni dell'[OSCURATO:PERSONA]. Per tutte le decisioni dell'[OSCURATO:PERSONA] vige però l'obbligo della motivazione. Con le decisioni generali N o 22-54 e N o 14-55 l'[OSCURATO:PERSONA] non poteva comunque dar vita ad una particolare specie di decisioni da emanare senza alcuna motivazione. L'art. 14 del [OSCURATO:PERSONA] enuncia tassativamente le forme nelle quali l'[OSCURATO:PERSONA] può agire imperativamente. Per tutte le forme — decisioni, raccomandazioni, pareri — l'art. 15 impone l'obbligo di motivare. L'art. 4, 2 o comma delle decisioni N o 22-54 e N o 14-55 prevede che la [OSCURATO:PERSONA] richiede «l'intervento» dell'[OSCURATO:PERSONA]. Posto che la [OSCURATO:PERSONA] è stata incaricata di attuare il meccanismo di perequazione, «sotto la responsabilità dell'[OSCURATO:PERSONA]» questa, di fronte ad una simile richiesta della [OSCURATO:PERSONA], deve direttamente assumere l'esecuzione ed esaminare in quale modo il suo intervento deve esplicarsi. Se il suo intervento può concretarsi anche nell'emissione di una decisione esecutoria, ciò non segue già in forza dell'art. 4 delle decisioni generali, ma bensì in virtù del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] non ammette che l'[OSCURATO:PERSONA] possa emanare a favore di un terzo una decisione esecutoria relativa ad obblighi pecuniari a favore cioè di un organismo indipendente dalla Comunità, nè che emetta una decisione, rimettendosene alla responsabilità di un terzo per ciò che attiene alla sua esattezza in fatto. Per l'obbligo di motivare è indifferente che l'[OSCURATO:PERSONA] controlli o meno l'attività della [OSCURATO:PERSONA]; ciò in quanto anche ove l'[OSCURATO:PERSONA] attuasse il meccanismo di perequazione mediante suoi funzionari, le sue decisioni dovrebbero venire ugualmente motivate in modo adeguato. e) Particolarità del caso in esame Per terminare questa parte della mia esposizione, devo ancora rilevare alcune particolarità del caso in esame. Quand'anche si volesse aderire alla tesi dell'[OSCURATO:PERSONA] che ho confutato, sarebbe stato perlomeno necessario che nella decisione ci si fosse richiamati ad una ingiunzione di pagamento emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] per lo stesso importo. Manca invece sia un'ingiunzione del genere sia un richiamo. In atti troviamo soltanto singole note provvisorie di pagamento e che han tratto a brevi periodi; solo in corso di causa l'[OSCURATO:PERSONA] ha presentato uno specchio da cui risultano gli importi di cui si compone la somma indicata nelle impugnate decisioni. Dal confronto di tale specchio con i singoli importi di cui si pretende il pagamento emergono imprecisioni e contraddizioni. Soltanto nella discussione orale l'[OSCURATO:PERSONA] ha giustificato una evidente differenza che appare nello specchio, assumendo che all'importo principale erano stati successivamente aggiunti degli interessi di mora. Stando così le cose, è comprensibile che nelle loro osservazioni dell'aprile 1956, le ricorrenti abbiano lamentato che vi era «dell'incertezza». A maggior ragione quindi si doveva formulare una chiara motivazione e precisare come era costituita la somma richiesta. f) Ne traggo quindi la conclusione che le decisioni impugnate non sono adeguatamente motivate, che la mancanza di una idonea motivazione deriva dal misconoscimento dei reali rapporti che intercorrono tra l'[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] e che in tal modo si sono violate forme essenziali. 2. Vizio del procedimento Soltanto nella replica, a suffragio del già denunciato mezzo di violazione di forme essenziali, le ricorrenti han fatto valere che anche il procedimento che ha preceduto la decisione era viziato in quanto esse non hanno avuto modo di controllare la somma pretesa nè di esprimersi in merito ad essa perchè l'[OSCURATO:PERSONA] aveva omesso di fornire loro precisi chiarimenti sul come si era ricavato l'importo posto a loro carico. L'[OSCURATO:PERSONA] ritiene tale censura inammissibile perchè tardiva. A norma dell'art. 22 dello Statuto della Corte di Giustizia già il ricorso deve contenere una sommaria esposizione dei mezzi d'impugnazione. Nel ricorso è enunciato il mezzo di violazione di forme essenziali e vi si assume pure che le ricorrenti non avevano potuto controllare come erano state conteggiate le somme loro richieste. Io ritengo sia stato adempiuto alle prescrizioni formali sulla tempestività delle censure elevate e che non si tratti qui di un mezzo nuovo ed autonomo denunciato per la prima volta nella replica. L'[OSCURATO:PERSONA] era del resto tenuta a mettere le ricorrenti in grado di presentare le loro osservazioni prima di emettere una decisione esecutoria. Quando la [OSCURATO:PERSONA] chiede l'intervento dell'[OSCURATO:PERSONA], questa deve esaminare il caso deferitole sotto ogni aspetto onde aver piena conoscenza di tutti gli elementi prima di dar seguito alla richiesta e se del caso, stabilire le modalità del suo intervento. Con la sua lettera del 21 marzo 1956 l'[OSCURATO:PERSONA] ha invitato le ricorrenti a presentare le loro osservazioni. In tale lettera però si dà atto soltanto che malgrado vari solleciti del Campsider, le ricorrenti non hanno versato il saldo dei contributi dovuti in virtù delle decisioni N o 22-54 e N o 14-55 e si minaccia l'emissione di una decisione esecutoria dell'[OSCURATO:PERSONA] qualora entro 15 giorni non avvenga il pagamento o la presentazione di idonee giustificazioni. Si può anche ritenere che tale invito era sufficiente e che l'[OSCURATO:PERSONA] poteva attendere le osservazioni o giustificazioni delle ricorrenti. Sorge però la domanda se dopo le prime osservazioni delle ricorrenti — cioè quelle contenute nelle lettere del 12 e rispettivamente del 13 aprile 1956 e che l'[OSCURATO:PERSONA] ha considerato espressione di «acquiescenza» — poteva emettersi una decisione oppure se, osservando le norme di un regolare procedimento, l'[OSCURATO:PERSONA] era tenuta a rispondere a tali prime osservazioni delle ricorrenti dando più precisi ragguagli. In mancanza di precise disposizioni del [OSCURATO:PERSONA] mi sembra che ciò rappresenti soprattutto una questione di opportunità. Abbiamo constatato che dalle osservazioni delle ricorrenti si può ricavare che esse riconoscono sostanzialmente il loro obbligo. Se dopo di ciò l'[OSCURATO:PERSONA] avesse emesso la sua decisione senza più sentire le ricorrenti, tal modo di procedere non sarebbe censurabile sotto il profilo della violazione di forme essenziali. Si sarebbe però dovuto pretendere che venisse accuratamente giustificato l'ammontare del debito indicato nella decisione, ciò in quanto nelle loro osservazioni le ricorrenti avevano appunto lamentato la loro «incertezza». Con ciò tale censura si rivela materialmente fondata, ma è assorbita da quella della mancanza di motivazione della decisione impugnata. La predetta censura non ha pertanto alcuna autonoma portata. II — [OSCURATO:PERSONA] N o 9-56: [OSCURATO:PERSONA] D'UFFICIO 1. Argomenti fatti valere dalle parti Come l'ho ricordato all'inizio della mia esposizione, nella causa N o 9-56 si eleva contro la decisione individuale del 12 novembre 1956 una censura che, come pure gli argomenti dedotti a sostegno, non figura nella causa N o 10-56 per cui essa va esaminata soltanto nei riflessi della causa N o 9-56. La ricorrente critica per vari motivi l'accertamento dei suoi acquisti di rottame interno alla Comunità e così del tonnellaggio imponibile dal quale, per applicazione dell'aliquota, è stato ricavato l'importo del suo debito per contributi di perequazione. Essa ammette di non aver effettivamente trasmesso le prescritte denunce mensili dei suoi acquisti di rottame interno relativi al periodo di cui trattasi, ma ciò perchè non era mai stata formalmente invitata a farlo. Posto che era soggetta al pagamento dei contributi essa deve presumere che l'accertamento dei suoi acquisti di rottame imponibile fu fatto dalla [OSCURATO:PERSONA] in via presuntiva. Essa afferma inoltre che tanto l'accertamento presuntivo quale procedimento per ottenere una base di commisurazione, quanto l'agire della [OSCURATO:PERSONA] nell'accertamento d'ufficio che ha fatto, sono privi di fondamento giuridico. L'[OSCURATO:PERSONA] ha inizialmente ribattuto che la disciplina obbligatoria della perequazione comportava necessariamente la facoltà di procedere mediante valutazione presuntiva in caso di mancata denuncia, nonchè a commisurare con tale modalità i contributi dovuti in quanto le imprese soggette al pagamento dei contributi di perequazione potrebbero sottrarsi al loro obbligo semplicemente trascurando di inviare le denunce mensili. Nel corso della sommaria istruttoria, e precisamente in risposta alle specifiche domande rivoltele dalla Corte colla sua ordinanza 18 luglio 1957, l'[OSCURATO:PERSONA] ha affermato che le conformi decisioni dell'Ufficio e della [OSCURATO:PERSONA] di data 26 maggio 1955 avevano conferito a questa ultima il potere di procedere mediante valutazione presuntiva ed alla relativa commisurazione, in mancanza delle prescritte denunce. Essa ha ancora affermato che la produzione mensile di acciaio denunciata dalla ricorrente ai fini della commisurazione del prelievo, le servì di base per ricavare induttivamente il quantitativo di rottame che la ricorrente aveva acquistato ed impiegato. La ricorrente contesta e qualifica di arbitrari i dati tecnici e contabili posti a base della valutazione presuntiva e fa rilevare a sostegno del suo assunto, che i quantitativi di rottame così ricavati sono stati incomprensibilmente valutati talvolta dello 0,13 % e tal'altra sino al 10,5 %, inferiori al tonnellaggio di acciaio da essa prodotto. 2. Accertamenti di fatto L'affermazione della ricorrente secondo cui essa non sarebbe mai stata formalmente invitata a denunciare i suoi acquisti di rottame, appare comunque inveritiera di fronte alle due lettere del 22 maggio 1954 e 14 giugno 1955, prodotte in atti e con le quali il «Campsider» invitò ripetutamente la ricorrente ad inviare le sue denunce, fissandole pure un termine, scaduto il quale si sarebbe proceduto alla valutazione d'ufficio dei suoi acquisti di rottame imponibile per il periodo 1 o aprile 1954 — 30 aprile 1955. Oltre a ciò i periodici inviti al pagamento della [OSCURATO:PERSONA] contenevano la minaccia di procedere ad una valutazione d'ufficio qualora le prescritte denunce non venissero tempestivamente trasmesse. Questi fatti tuttavia sono irrilevanti per stabilire se il procedimento di valutazione usato dalla [OSCURATO:PERSONA] sia legittimo. 3. Fondamento giuridico richiesto dal [OSCURATO:PERSONA] la valutazione d'ufficio in via estimativa è comunque necessario un fondamento giuridico che poggi sul [OSCURATO:PERSONA]. Secondo l'art. 53 b) l'[OSCURATO:PERSONA] può istituire meccanismi finanziari. Questi ampi poteri comprendono pure la facoltà di adottare provvedimenti per il regolare funzionamento di tali meccanismi. Per le norme della perequazione del rottame è necessario l'accertamento degli acquisti di rottame delle singole imprese. L'[OSCURATO:PERSONA] pertanto aveva facoltà, in base all'art. 47 N o 1 del [OSCURATO:PERSONA], di imporre alle imprese di denunciare i loro acquisti di rottame, di esaminare le denunce delle imprese ed infine di valersi dell'art. 47 N o 3 per imporre sanzioni in caso di infrazione a tali obblighi. Si sarebbe anche potuto ammettere che nella sua decisione emanata in virtù dell'art. 53 b, l'[OSCURATO:PERSONA] avesse disposto che in caso di violazione dell'obbligo di denunciare gli acquisti di rottame si sarebbe proceduto alla valutazione forfettaria in via induttiva. A tal fine però dovevano essere stabilite alcune norme e taluni criteri per impedire valutazioni arbitrarie. Ciò in quanto nei procedimenti in via estimativa — come generalmente riconosciuto negli ordinamenti nazionali — ogni autorità ha diritti e doveri; ai doveri appartiene in ispecie quello di seguire un regolare procedimento che consenta di esaminare le presunzioni di carattere tecnico e contabile nonchè le logiche deduzioni che dalla stima si sono tratte. La decisione deve permettere di assodare l'esattezza della valutazione tratta dagli elementi noti nonchè le deduzioni che se ne sono ricavate. Nella discussione orale la ricorrente si è con ragione richiamata all'esempio del prelievo generale. Secondo l'art. 50 del [OSCURATO:PERSONA] l'[OSCURATO:PERSONA] ne stabilisce le modalità di applicazione e di riscossione mediante una decisione generale. Nelle relative decisioni N o 2-52 art. 4 e N o 3-52 art. 5 l'[OSCURATO:PERSONA] ha stabilito che le imprese della Comunità devono denunciare mensilmente la loro produzione usando un modulo prestabilito. Solo con la successiva decisione N o 31-55 del 19 novembre 1955 ([OSCURATO:PERSONA] della Comunità N o 21, del 28 novembre 1955, pag. 906 ) l'[OSCURATO:PERSONA] ha introdotto la fissazione di ufficio del tonnellaggio imponibile in base, fra l'altro, al seguente considerando: «che si è inoltre ritenuto che l'[OSCURATO:PERSONA], in caso di mancata dichiarazione da parte di un'impresa, deve poter fissare d'ufficio il tonnellaggio imponibile e l'ammontare del prelievo corrispondente.» 4. Fondamento giuridico presumibile nel caso in esame Per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA] di perequazione del rottame, nelle decisioni N o 22-54 e N o 14-55 dell'[OSCURATO:PERSONA], non troviamo alcuna norma che imponga alle imprese l'obbligo di trasmettere le denunce; di conseguenza non vi si parla nemmeno di sanzioni per la violazione di tale obbligo, né è prevista la valutazione d'ufficio. È interessante notare che la decisione N o 2-57 che dal 1 o febbraio 1957 ha sostituito la decisione N o 14-55, prevede nel suo art. 16 l'obbligo delle imprese di inviare le denunce alla [OSCURATO:PERSONA] ed all'[OSCURATO:PERSONA] e che nell'art. 17, 2 o comma, commina per le denunce inveritiere le sanzioni di cui l'art. 47, 3 o comma del [OSCURATO:PERSONA]; il caso di mancate denuncia non è però previsto. Per il periodo che interessa la presente causa l'[OSCURATO:PERSONA] ravvisa il fondamento giuridico del procedimento in via estimativa nel comune deliberato dell'Ufficio e della [OSCURATO:PERSONA] di data 26 maggio 1955; tale procedimento è però stato usato nei confronti della ricorrente a partire dal 1 o aprile 1954 cioè dall'inizio della disciplina obbligatoria della perequazione del rottame. Si pone così la questione di stabilire se l'[OSCURATO:PERSONA] avesse facoltà di delegare a quelle organizzazioni di imprese cui aveva affidato l'attuazione del meccanismo di perequazione, il potere di emanare delle norme tassative che, essa stessa, in virtù del [OSCURATO:PERSONA], avrebbe potuto adottare mediante una decisione motivata e pubblicata; in altri termini, se l'[OSCURATO:PERSONA] poteva demandare taluni dei suoi poteri ad associazioni di diritto privato. 5. Delegazione di poteri imperativi ad enti di diritto privato nell'ordinamento nazionale Negli ordinamenti economici nazionali accade sovente che poteri amministrativi vengano affidati ad associazioni di imprese, riservandosi però lo Stato il controllo e là vigilanza. Una delega del genere può sorgere da vari motivi, come evitare una diretta responsabilità dello Stato, il riconoscimento che sono necessarie determinate competenze ed installazioni di cui l'amministrazione statale non dispone in modo sufficiente oppure la tendenza alla decentralizzazione. La istituzione di tali organismi di carattere privato che esercitano pubbliche funzioni può giovare allo Stato in vari modi, in particolare per il dirigismo economico e quale mezzo per la socializzazione e il rafforzamento di un'economia debole. In questa materia vanno ricordati in particolare gli organismi forniti di determinati poteri ed ai quali è obbligatorio aderire. Sui limiti ed i presupposti della costituzionalità di tali organismi i pareri variano e circa alla loro opportunità politica le opinioni sono contrastanti. Non è necessario che io mi dilunghi su questo fenomeno nel diritto interno. Basta stabilire due punti che mi sembrano generalmente ammessi negli Stati moderni quali presupposti per la delega di poteri statali ad enti di carattere privato: tale delega deve essere fatta mediante una legge e la sua portata deve essere ben precisata; non basta che vi sia un adeguato controllo statale, ma si deve anche prevedere la piena tutela giurisdizionale contro gli atti di tali enti privati; si può fornire la tutela giurisdizionale con l'equiparare i provvedimenti di tali enti a quelli delle autorità statali per modo che essi siano impugnabili secondo le norme generali del diritto amministrativo. 6. Ammissibilità della delega di poteri nella Comunità A mio avviso, questi due punti valgono anche per il diritto della Comunità in quanto il [OSCURATO:PERSONA] non ha espressamente disciplinato tale materia. Ho già rilevato che dal tenore dell'art. 53 b in virtù del quale l'[OSCURATO:PERSONA] può istituire meccanismi finanziari, non si può dedurre che i meccanismi finanziari istituiti sono autonomi e che sottostanno soltanto al controllo dell'[OSCURATO:PERSONA]. Dall'art. 53 non si ricava che l'[OSCURATO:PERSONA] può delegare a tali meccanismi finanziari taluni dei poteri che il [OSCURATO:PERSONA] le conferisce, ma non si può nemmeno dedurre che una delega sia vietata. Si deve comunque richiedere che anche in caso di delega di poteri sussistano almeno le garanzie giuridiche e la tutela giurisdizionale che il [OSCURATO:PERSONA] prevede. A tali garanzie e tutele appartengono le norme sulla pubblicazione e la motivazione delle decisioni nonchè le disposizioni sull'impugnabilità davanti alla Corte di Giustizia. L'[OSCURATO:PERSONA] non può frustrare tali garanzie e tutele per il solo fatto che ha demandato agli organismi incaricati l'adozione dei provvedimenti che sarebbero di sua competenza. I provvedimenti di tali organismi dovrebbero per di più essere equiparati alle decisioni dell'[OSCURATO:PERSONA] oppure i provvedimenti sostanziali di tali organismi — a prescindere dall'attività tecnica preparatoria — dovrebbero venire emanati direttamente dall'[OSCURATO:PERSONA]. 7. Applicazione al caso in esame Dall'applicazione di tali concetti al caso in esame — cioè alla prescrizione che in caso di mancata denuncia si procede a valutazione d'ufficio, il che presuppone l'obbligo tassativo di inviare le denunce — risulta quanto segue: L'art. 3 delle decisioni N o 22-54 e N o 14-55 dispone soltanto che la commisurazione dei contributi avviene in base ai quantitativi di rottame acquistato dalle singole imprese. Non è detto come tale quantitativo venga accertato. [OSCURATO:PERSONA] ha forse avuto le denunce attraverso i suoi uffici regionali; nei suoi moduli d'invito a pagamento essa ha inoltre inserito sotto il titolo «dispositions réglant les paiements» e per la prima volta nell'invito del 22 ottobre 1954 (allegato alla controreplica) l'avviso che in mancanza di tempestiva denuncia la Direzione aveva facoltà di valutare in via estimativa, ed in collaborazione con gli Uffici regionali, i quantitativi acquistati. [OSCURATO:PERSONA] comunicazione corrisponde testualmente alle delibere adottate il 26 maggio 1955 dall'Ufficio e dalla [OSCURATO:PERSONA], delibere che su richiesta della Corte l'[OSCURATO:PERSONA] ha comunicato in corso di causa e nelle quali essa ravvisa il fondamento giuridico della valutazione d'ufficio. È pacifico che le citate deliberò del 26 maggio 1955 non furono pubblicate. Esse possono essere state comunicate dal Consiglio d'Amministrazione ai soci delle «[OSCURATO:PERSONA]». Originariamente vi erano associate 22 società (vedi Statuto della [OSCURATO:PERSONA] del 24 aprile 1953, allegato N o 11.164 del [OSCURATO:PERSONA] del 18/19 maggio 1953, nonchè lo Statuto dell'Ufficio di pari data, allegato 11.165). Il 1 o aprile 1954, con da prima modifica dello Statuto la [OSCURATO:PERSONA] contava 58 associati e l'Ufficio 155 (vedi allegati N i 9235 e 9236 del [OSCURATO:PERSONA] del 26/27 aprile 1954). Il 4 luglio 1955, con la seconda modificazione dello Statuto, gli aderenti alla [OSCURATO:PERSONA] ed all'Ufficio erano 136 (vedi allegati 21.688 e 21.693 del [OSCURATO:PERSONA] del 29 luglio 1955) ed infine dopo la modifica dello Statuto del 21 febbraio 1957 erano soltanto 123 (vedi allegati N i 4328 e 4317 del [OSCURATO:PERSONA] del 18/19 marzo 1957). Posto che la perequazione interessa circa 240 consumatori di rottame se ne può dedurre che circa 100 imprese della Comunità interessate non hanno avuto notizia di queste deliberazioni estremamente importanti dal punto di vista economico e giuridico. È noto che soprattutto le piccole imprese della Comunità si sono astenute dall'associarsi alle «[OSCURATO:PERSONA]» di Bruxelles, mentre le grosse imprese, a comprensibile tutela dei loro interessi, hanno aderito a tali società commerciali aventi «fini di lucro». Mi sia consentito di richiamarmi alle or citate pubblicazioni degli allegati del [OSCURATO:PERSONA]. Io non vedo quindi la possibilità di equiparare alle decisioni dell'[OSCURATO:PERSONA] queste delibere non motivate e che furono comunicate alle imprese soltanto come parte di una prescrizione inserita nelle modalità di pagamento; non esiste nemmeno un testo sull'obbligo delle denunce. Simili prescrizioni che si vorrebbero obbligatorie per tutte quelle imprese della Comunità che acquistano ed impiegano rottame, siano esse associate od estranee all'Ufficio ed alla [OSCURATO:PERSONA], vogliano esse o non vogliano partecipare alla perequazione, devono, secondo il [OSCURATO:PERSONA], risultare da decisioni generali. Non posso seguire la ricorrente nella sua tesi secondo cui le predette delibere avrebbero modificato l'art. 3 delle decisioni dell'[OSCURATO:PERSONA]; si tratta piuttosto di un completamento e di una integrazione. A mio avviso però la ricorrente è nel vero quando afferma che tale completamento è essenziale pel funzionamento della perequazione e che esso avrebbe dovuto essere fatto dall'[OSCURATO:PERSONA] stessa come è avvenuto anche per il prelievo generale. L'argomento dell'[OSCURATO:PERSONA] secondo cui una perequazione obbligatoria deve necessariamente prevedere anche una valutazione d'ufficio, dimostra soltanto che a tal riguardo, la decisione generale era incompleta. Io ne concludo pertanto che la commisurazione in via estimativa cui la [OSCURATO:PERSONA] ha proceduto è priva di giuridico fondamento. 8. La valutazione d'ufficio in linea di fatto Stando così le cose non ho bisogno di dilungarmi ad esaminare come si è praticamente provveduto nella valutazione d'ufficio e ne tratto soltanto ai fini di completezza. In mancanza di motivazione non si può nè accertare nè esaminare il procedimento seguito. Infatti, nemmeno in corso di causa ci sono state spiegate e giustificate le differenze di conto fra i quantitativi dell'acciaio prodotto e quelli del rottame accertato d'ufficio. Se anche si deve ammettere che una valutazione in via estimativa può contenere qualche errore, si deve tuttavia pretendere che la sua applicazione sia uniforme e che risponda a criteri oggettivi generali o particolari. Le notevoli differenze di cui si è parlato in causa e che rimangono inspiegate, giustificano la presunzione che si sia fatta una applicazione non uniforme. [OSCURATO:PERSONA] presunzione è incontestata per cui si può anche presumere che nella pratica applicazione siano stati commessi errori. Posto che nel procedimento in via estimativa l'interessato ha diritti uguali a quelli che ha nel normale procedimento di conteggio in base agli elementi ricavati dalle sue denunce, tale presunzione equivale ad un difetto degli elementi posti a base della valutazione d'ufficio. III — [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] Nella causa N o 9-56 per esaminare il fondamento giuridico della valutazione d'ufficio, bisogna già vagliare i deliberati generali della [OSCURATO:PERSONA] e dell'Ufficio su cui tale valutazione si basa. Vengo così alle ulteriori censure che in entrambe le cause sono state elevate contro i deliberati della [OSCURATO:PERSONA]. Tali censure — cioè difetto di motivazione, comunicazione provvisoria e ritardata dell'aliquota, erroneo accertamento dei prezzi medi del rottame interno e di quello importato — non riguardano più l'applicazione alle singole imprese, bensì l'attività generale della [OSCURATO:PERSONA] che ha il compito di stabilire, per ogni periodo ben determinato, un'aliquota di perequazione applicabile a tutti. Le norme che regolano l'attività della [OSCURATO:PERSONA] dovrebbero risultare anzitutto dalle decisioni generali con le quali l'[OSCURATO:PERSONA] ha istituito il meccanismo di perequazione e ne ha affidato alla [OSCURATO:PERSONA], sotto la sua responsabilità, la pratica attuazione. L'art. 3. 2 o comma delle decisioni N o 22-54 e N o 14-55 dispone soltanto che la [OSCURATO:PERSONA] stabilisce l'aliquota ed i periodi di riferimento dei contributi. Vi è la sola riserva che il rappresentante dell'[OSCURATO:PERSONA] può subordinare la validità dei deliberati della [OSCURATO:PERSONA] all'approvazione dell'[OSCURATO:PERSONA]. Per il resto, dalle decisioni si ricavano soltanto alcuni criteri generali: gli introiti complessivi del contributo devono permettere la perequazione dei prezzi; la quantità del rottame da importare, i prezzi massimi del rottame importato ed il prezzo di perequazione vengono stabiliti dalla [OSCURATO:PERSONA] su proposta dell'Ufficio. [OSCURATO:PERSONA] deve conoscere il quantitativo globale degli acquisti di rottame fatti nella Comunità. Le decisioni non contengono alcuna norma relativa alle modalità con cui tali elementi vengono accertati; nemmeno dicono se i deliberati sulla fissazione dell'aliquota debbano essere motivati e pubblicati. A questo proposito ricordo, e l'ho già rilevato, che per la perequazione volontaria istituita in virtù dell'art. 53 a del [OSCURATO:PERSONA] e di cui la decisione N o 33-53, l'art. 2 di tale decisione denominava «règlement» le modalità per stabilire l'aliquota e disponeva che i deliberati (della [OSCURATO:PERSONA]) dovevano venir approvati dall'[OSCURATO:PERSONA] e pubblicati. [OSCURATO:PERSONA] «Règlement» aveva vigore soltanto per le imprese che avevano volontariamente aderito al meccanismo di perequazione ed esse potevano ritirarsi dall'organizzazione cessando in tal caso di essere soggette alle relative decisioni esecutorie dell'[OSCURATO:PERSONA]. Con la disciplina obbligatoria invece, la fissazione dell'aliquota vale per tutte quelle imprese della Comunità che impiegano rottame ed esse sottostanno alle decisioni esecutorie dell'[OSCURATO:PERSONA]. Con ciò si pone ancora una volta il problema di stabilire se l'[OSCURATO:PERSONA] poteva delegare in tal modo alla [OSCURATO:PERSONA] il potere di emanare provvedimenti di carattere generale, cioè la fissazione dell'aliquota di perequazione. Per giudicarne, è opportuno esaminare più oltre quale è la portata della fissazione dell'aliquota nel sistema di perequazione. 1. La portata della fissazione dell'aliquota Le decisioni N o 2-54 e N o 14-55 sono state motivate con la considerazione che il rottame importato e quello assimilato devono essere messi a disposizione degli utilizzatori del Mercato comune a prezzi che si avvicinino a quelli praticati nell'interno della Comunità. Secondo quanto è emerso in causa, la [OSCURATO:PERSONA] è tuttavia partita dal concetto che si doveva tendere ad una perequazione totale; in base a tale concetto si è ritenuto che l'aliquota definitiva poteva venire stabilita solo posteriormente ed a seconda degli sviluppi delle importazioni. Troviamo però degli elementi che vanno persino al di là della perequazione totale: la cosiddetta «formula di Zurigo» pel il calcolo del prezzo di perequazione, prevede infatti un «premio di incoraggiamento per gli importatori», premio che doveva evidentemente incitare agli acquisti di rottame importato. In determinate condizioni del mercato, può essere opportuno ed in altre, persino necessario, spronare alla raccolta ed agli acquisti del rottame interno. La fissazione dell'aliquota si rivela pertanto un notevole mezzo della politica economica. Un semplice «avvicinamento» che poteva essere di misura diversa a seconda della situazione del mercato, avrebbe probabilmente permesso di stabilire preventivamente e definitivamente l'aliquota per determinati periodi, mentre per il periodo successivo si sarebbe tenuto conto dell'evoluzione degli acquisti e degli introiti ottenuti. Dal 1 o aprile 1955 gli introiti della [OSCURATO:PERSONA] dovevano far fronte non solo alla perequazione del rottame importato ma anche, ai sensi del nuovo art. 2 (decisione N o 14-55 b e c ), ai mezzi necessari per importare i quantitativi di rottame da tenere a disposizione, cioè per il «fond de roulement» e soprattutto ai mezzi finanziari per accordare dei premi alle imprese che risparmiano rottame. La misura di tali premi fu stabilita dalla [OSCURATO:PERSONA] su proposta dell'Ufficio. Pertanto dal 1 o aprile 1955, di perequazione puramente contabile si può parlare ancora meno che per l'anno precedente. Che per la fissazione dell'aliquota si dovesse tener conto di siffatte considerazioni e valutazioni di carattere economico, risulta ben chiaramente persino da due decisioni dell'[OSCURATO:PERSONA]. Infatti, secondo l'art. 9, 2 o comma delle decisioni N o 22-54 e N o 14-55, in mancanza di unanime delibera dell'Ufficio e della [OSCURATO:PERSONA] è la stessa [OSCURATO:PERSONA] che deve provvedere. [OSCURATO:PERSONA] ipotesi si è avverata e se l'[OSCURATO:PERSONA] non ha direttamente fissato l'aliquota, con una sua decisione essa ha stabilito uno dei fattori del prezzo di perequazione, il quale rappresenta a sua volta uno degli elementi dell'aliquota. Ciò è avvenuto mediante le decisioni N o 9-56 ([OSCURATO:PERSONA] della Comunità N o 5, del 5 marzo 1956, pag. 25 ) e N o 34-56 ([OSCURATO:PERSONA] della Comunità N o 28, dell' 11 dicembre 1956, pag. 381 ). Là prima di tali decisioni, che riguarda il periodo di cui trattasi in questa causa e che ebbe vigore dal novembre 1955 al gennaio 1956, era così motivata: «…considerando che è necessario mantenere l'onere di perequazione al più basso livello compatibile con l'obiettivo perseguito dalla [OSCURATO:PERSONA] di perequazione per il rottame importato e mantenere entro limiti ragionevoli l'equilibrio dei prezzi sul mercato comune. Considerando che il prezzo di perequazione per i mesi di, novembre e dicembre 1955 e per il mese di gennaio 1956 deve essere fissato in funzione di una giusta valutazione delle condizioni constatate sul mercato comune del rottame durante i mesi considerati…» Da questi fatti e circostanze si deve a mio avviso concludere che per stabilire l'aliquota non bastava un'elaborazione tecnica e contabile (come ad esempio accertare la quantità di rottame interno soggetto a contributo), ma erano inoltre richieste considerazioni e valutazioni di carattere economico. La fissazione dell'aliquota si rivela così come il provvedimento basilare di tutto il meccanismo di perequazione. 2. Poteri della [OSCURATO:PERSONA] per la fissazione dell'aliquota Entro i limiti che ho indicati le decisioni generali dell'[OSCURATO:PERSONA] affidano completamente alla [OSCURATO:PERSONA] questo provvedimento essenziale, mentre l'Ufficio ha diritto di fare proposte in merito ai singoli elementi che interessano. Se teniamo conto del tenore delle decisioni generali dell'[OSCURATO:PERSONA], le censure delle ricorrenti non sono fondate in quanto l'[OSCURATO:PERSONA] nulla ha prescritto circa il modo di stabilire l'aliquota nè sulla motivazione o la pubblicazione dei relativi deliberati. Nel suo controllo di legittimità la Corte deve quindi richiamarsi al [OSCURATO:PERSONA] stèsso per stabilire se questo dava facoltà all'[OSCURATO:PERSONA] di demandare alla [OSCURATO:PERSONA], come lo ha fatto con le decisioni generali, la fissazione dell'aliquota. Ho già illustrato gli elementi giuridici che servono a rispondere a tale interrogativo e precisamente quando ho esaminato le basi giuridiche di altre delibere generali degli organismi di Bruxelles cioè quelle relative alla valutazione d'ufficio. A tal fine sarà decisivo vedere se le garanzie e la tutela giurisdizionale che il [OSCURATO:PERSONA] prevede sussistano anche in caso di delega di poteri. Le imprese potevano conoscere quale era l'aliquota provvisoria attraverso le note provvisorie di pagamento che venivano loro inviate. Troviamo inoltre negli atti delle circolari del «Campsider» in cui sono indicate l'aliquota — sempre a titolo provvisorio — nonchè la data della delibera dell'Ufficio di Bruxelles; la prima circolare prodotta porta la data dell'8 febbraio 1955 ed indica le aliquote dal 1 o aprile 1954 in poi. I relativi importi espressi in unità U.E.P. comprendono talvolta anche il contributo di perequazione dovuto sino al 1 o aprile 1955 per aumentato impiego di ghisa; tal'altra esso è separatamente indicato. In una di queste circolari figura pure il prezzo di perequazione. In definitiva, dalle risposte del «Campsider», prodotte dalle ricorrenti, emerge incontestata la circostanza che con le sue circolari esso ha comunicato alle imprese anche le formule per il computo dell'aliquota. Non risulta invece che con ogni accertamento del contributo di perequazione richiesto, venisse comunicato alle imprese quali erano i concreti elementi del conteggio fatto. Le modalità con cui furono resi noti i deliberati sulla commisurazione dei contributi, e che non vennero mai motivati, non rispondono a quanto il [OSCURATO:PERSONA] prescrive in merito alla motivazione ed alla pubblicazione delle decisioni generali dell'[OSCURATO:PERSONA]. Tali deliberati della [OSCURATO:PERSONA] non possono pertanto venire giuridicamente equiparati alle decisioni dell'[OSCURATO:PERSONA]. Data però la fondamentale importanza che ha la fissazione dell'aliquota per tutto il sistema di perequazione, si devono pretendere quelle stesse garanzie e quella stessa tutela giurisdizionale che il [OSCURATO:PERSONA] impone nei riguardi delle decisioni dell'[OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell'art. 48, 3 o comma, l'[OSCURATO:PERSONA], per ottenere informazioni necessarie a facilitare l'esecuzione dei compiti affidatile, deve normalmente ricorrere alle associazioni dei produttori; essa non doveva però affidare tali suoi compiti all'iniziativa, alla responsabilità ed alle delibere di una associazione. Appare che con le sue decisioni N o 22-54 e N o 14-55, l'[OSCURATO:PERSONA] non ha tenuto conto della sostanziale differenza che vi è fra un organismo volontariamente costituito da varie imprese cui solo queste sottostanno e che richiede soltanto l'autorizzazione dell'[OSCURATO:PERSONA] ed un meccanismo da essa direttamente istituito in virtù dei suoi poteri imperativi, cui sottostanno tutte le imprese della Comunità e che impone un sistema di perequazione obbligatorio, presupposti questi su cui si basano le decisioni impugnate. 3. Valutazione delle singole censure Per le ragioni sovra esposte si deve riconoscere che i deliberati della [OSCURATO:PERSONA] sulla fissazione dell'aliquota, cui nemmeno si è fatto richiamo nelle impugnate decisioni individuali dell'[OSCURATO:PERSONA], non costituiscono un sufficiente fondamento giuridico per le decisioni predette. Posto ciò, diviene superfluo addentrarci nell'esame delle singole censure. Per completezza tuttavia mi ci voglio soffermare brevemente; apparirà così che esse denunciano in sostanza la violazione delle norme essenziali sulla tutela giurisdizionale. L'ho già rilevato in quanto ho detto finora. Ciò spiega pure perchè le critiche delle ricorrenti non potevano essere molto concise e sostanziali. a) Difetto di motivazione Le ricorrenti denunciano anzitutto il difetto di motivazione e lamentano in ispecie che non siano stati pubblicati gli elementi essenziali che hanno servito a fissare l'aliquota. [OSCURATO:PERSONA] censura risulta fondata. Infatti, qualora l'[OSCURATO:PERSONA] avesse direttamente fissato l'aliquota ai sensi dell'art. 15 del [OSCURATO:PERSONA], essa avrebbe motivato la sua decisione e l'avrebbe pubblicata come si era fatto per la decisione N o 9-56. b) Modalità seguite nel fissare l'aliquota Le ricorrenti lamentano in secondo luogo che l'aliquota fu fissata solo in via provvisoria e che la sua misura definitiva veniva stabilita solo con grande ritardo; che, in generale, le imprese vennero insufficientemente informate e che non furono loro dati i ragguagli richiesti. Fra queste censure si inserisce anche quella relativa alla circostanza che l'importo del contributo suppletivo per i premi di perequazione non fu sempre indicato distintamente dal contributo generale. Con tali censure si denuncia anche la violazione di forme essenziali e si lamenta che la fissazione dell'aliquota sia avvenuta mediante deliberati della [OSCURATO:PERSONA]. Si può qui prescindere dal fatto — cui ho già accennato — se fosse possibile o meno stabilire preventivamente l'aliquota definitiva; è questa una questione che l'[OSCURATO:PERSONA] dovrà esaminare sotto la sua piena responsabilità. Appare comunque fondata la tesi secondo cui le imprese dovevano essere poste in grado di conoscere con precisione ed in tempo, mediante la pubblicazione, quali erano gli oneri che le avrebbero gravate. È pure presumibile che la pubblicazione dei prezzi medi avrebbe avuto rilevanza per la condotta economica delle imprese. La pubblicazione di tali dati rientra nella motivazione dei deliberati che hanno stabilito l'aliquota. Vi rientra pure l'indicazione di quale parte del contributo ha tratto alla perequazione dei prezzi e quale al fondo per i premi da accordare a chi risparmia rottame. c) Erroneo accertamento dei prezzi medi Le ricorrenti assumono in terzo luogo che due degli elementi necessari per fissare l'aliquota furono erroneamente rilevati; cioè che il prezzo medio del rottame interno fu rilevato in una cifra troppo bassa mentre quello del rottame d'importazione lo fu ad un livello troppo alto. Questo assunto è contradditorio in quanto le ricorrenti hanno in altra occasione sostenuto che i predetti fattori, posti a base delle singole commisurazioni, mai furono resi noti. Né dalle delibere della [OSCURATO:PERSONA] né dai documenti prodotti si possono ricavare tali elementi che avrebbero dovuto venire indicati nella motivazione. Il prezzo di perequazione che in un solo caso fu comunicato, non corrisponde al prezzo medio del rottame interno. Entrambi tali prezzi sono anche diversi dal prezzo del rottame interno italiano. così che i conteggi presentati dalle ricorrenti non hanno sufficiente valore probatorio. La motivazione di una decisione deve rendere possibile il controllo della Corte. Ove manchi un'adeguata motivazione, tale violazione di forme essenziali comporta già di per sè un vizio nella decisione di cui trattasi. Non e pertanto necessario accertare nella presente causa a quali prezzi medi la [OSCURATO:PERSONA] si è riferita per fissare materialmente l'aliquota nè se sia esatta l'affermazione delle ricorrenti, fondata su presunzioni, che tali prezzi non corrispondono alla realtà. Dopo che la pratica sarà stata rinviata all'[OSCURATO:PERSONA], incomberà ad essa di accertare sotto la sua responsabilità tali elementi base e di indicarli nella sua decisione. 4. Risultato cui giungo Da quanto ho esposto risulta che le impugnate decisioni individuali contravvengono al [OSCURATO:PERSONA] perchè si basano sulle aliquote stabilite dai deliberati della [OSCURATO:PERSONA]. Ciò in quanto la delega alla [OSCURATO:PERSONA] del potere di stabilire l'aliquota, come regolata dalle decisioni dell'[OSCURATO:PERSONA], trascura le sostanziali garanzie della tutela giurisdizionale che il [OSCURATO:PERSONA] sancisce. Per detti deliberati mancano in ispecie una idonea motivazione e la regolare pubblicazione le quali erano indispensabili se si tiene conto della portata che tali deliberati hanno nel sistema di perequazione e tenuto conto altresì della loro obbligatoria applicazione a tutte le imprese della Comunità che impiegano rottame. IV — [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] Giungiamo infine alle censure che potrei denominare del terzo stadio, cioè quelle dirette contro le stesse decisioni generali dell'[OSCURATO:PERSONA]. In proposito ho già esposto che tali decisioni sono viziate in quanto, trascurando sostanziali garanzie giuridiche e la tutela, giurisdizionale, hanno demandato alla [OSCURATO:PERSONA] di stabilire con validità erga omnes, l'aliquota di perequazione. Le ricorrenti elevano ancora altre due censure: 1. Gli effetti contrastanti con le raccomandazioni del Consiglio dei [OSCURATO:PERSONA] ricorrenti assumono anzitutto che il Consiglio nel dare il suo assenso alla decisione N o 14-55 lo avrebbe subordinato a sei raccomandazioni. Nella causa N o 9-56 la ricorrente sostiene che di nessuna di tali raccomandazioni si è tenuto conto mentre nella causa N o 10-56 si assume che tre di esse sono rimaste prive di effetto. Ciò che le ricorrenti sostengono su questo punto è piuttosto generico e si basa su due argomenti: a) Il recupero di rottame all'interno della Comunità è diminuito in contrasto con le raccomandazioni del Consiglio, perchè l'importazione di rottame è stata agevolata al di là del necessario in quanto la [OSCURATO:PERSONA] si è basata su prezzi medi errati. Di tale argomento ho già trattato. b) L'[OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dovuto assistere inerte all'aumento dell'aliquota da 0,75 U.E .P. nel marzo 1954 a 10,50 U.E .P. nel luglio 1956; essa avrebbe dovuto intervenire. Questo secondo appunto non incide sulla legittimità della decisione N o 14-55 nel momento in cui fu emanata ma reclama un intervento dell'[OSCURATO:PERSONA] nella fissazione dell'aliquota. Ho già esposto a tal proposito che l'[OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto fissare l'aliquota con proprie decisioni; è presumibile che in tal caso essa non avrebbe aumentato l'aliquota al di là di un certo limite, rassegnandosi piuttosto ad un aumento del prezzo del rottame interno. A sorreggere tale presunzione sta la già citata motivazione della decisione N o 9-56 nella quale si riconosce necessario che l'onere della perequazione sia mantenuto al livello più basso e che l'equilibrio dei prezzi sia mantenuto entro limiti ragionevoli. Al momento in cui l'[OSCURATO:PERSONA] adottò la decisione N o 9-56 l'aliquota era già salita a 9 U.E .P.: tuttavia, come ho detto, l'[OSCURATO:PERSONA] non fissò direttamente l'aliquota, ma solo un elemento per determinare il prezzo di perequazione. La questione di stabilire se ad un certo momento l'[OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto intervenire non è legata alla tesi secondo cui la stessa [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto sin dal principio fissare l'aliquota. Basta pertanto dare atto che il contenuto sostanziale di tale argomentazione è già stato esaminato, ciò non comporta però di concluderne che la decisione N o 14-55 sarebbe diventata illegittima, per violazione del [OSCURATO:PERSONA], a partire da un certo momento che le ricorrenti nemmeno indicano. 2. Se la decisione N o 10-56 che prorogò la validità della decisione N o 14-55 contravvenga al [OSCURATO:PERSONA] ricorrenti denunciano infine la contravvenzione al [OSCURATO:PERSONA] della decisione con cui è stata prorogata la validità della decisione N o 14-55. Posto che le decisioni individuali impugnate riguardano il periodo che va sino al 30 giugno 1956, nella fattispecie si è data applicazione alla decisione N o 10-56 che ha prorogato la validità della decisione N o 14-55. Le ricorrenti ravvisano una contravvenzione al [OSCURATO:PERSONA] nella circostanza che l'[OSCURATO:PERSONA] ha prorogato la validità della decisione N o 14-55, benchè essa ammetta nella motivazione della decisione N o 10-56 che la vigente disciplina doveva venire riformata. La proroga è motivata con la considerazione che non si sono potuti portare a termine gli studi intrapresi per adottare la nuova disciplina. In siffatta ipotesi si poteva incorrere in una violazione del [OSCURATO:PERSONA] qualora la decisione che andava riformata fosse stata senz'altro abrogata, oppure ove l'[OSCURATO:PERSONA], vi avesse, con riserva di una ulteriore ampia riforma, introdotto alcune modifiche. Le ricorrenti però non hanno espressamente elevato critiche del genere. Da quanto hanno esposto si ricava che esse ritenevano necessaria una limitazione od una riduzione dei contributi. Con ciò questa censura si ricollega a quelle or ora esaminate e secondo le quali allorché determinati effetti della perequazione si manifestarono, in ispecie quando l'aliquota raggiunse un determinato livello, l'[OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto intervenire. In ciò non può ravvisarsi una contravvenzione al [OSCURATO:PERSONA] della decisione che prorogò la validità della decisione N o 14-55. G — Risultato della mia indagine e conclusioni I — RISULTATO 1. Nella causa N o 10-56 giungo alla conclusione che la decisione impugnata è viziata: a) da violazione di forme essenziali in quanto l'[OSCURATO:PERSONA], misconoscendo i poteri della [OSCURATO:PERSONA], non vi ha enunciato una propria motivazione; b) perchè vi si sono presi per base i deliberati della [OSCURATO:PERSONA] sulla fissazione dell'aliquota di perequazione e ciò in quanto l'[OSCURATO:PERSONA], nel delegare alla [OSCURATO:PERSONA] il potere di procedervi, ha trascurato le sostanziali garanzie e la tutela giurisdizionale sancite dal [OSCURATO:PERSONA]. 2. Nella causa N o 9-56 la decisione impugnata è viziata pure per i due motivi sopra addotti, nonchè per l'ulteriore motivo che si basa su un accertamento d'ufficio degli acquisti di rottame della ricorrente, accertamento fatto dalla [OSCURATO:PERSONA] e per il quale manca ogni giuridico fondamento. II — CONCLUSIONI Io formulo pertanto le seguenti conclusioni definitive: 1. Nella causa N o 9-56: annullare la decisione dell'[OSCURATO:PERSONA] del 24 ottobre 1956 notificata il 12 novembre 1956 alla S. p. A. «[OSCURATO:PERSONA] & Co.» [OSCURATO:PERSONA], Milano; ai sensi dell'art. 60 par. 1 del Regolamento della Corte porre a carico della convenuta le spese giudiziali ed applicato l'art. 34 del [OSCURATO:PERSONA], rinviare la pratica all'[OSCURATO:PERSONA]; 2. Nella causa N o 10-56: annullare la decisione dell'[OSCURATO:PERSONA] del 9 novembre 1956 notificata il 14 novembre 1956 alla [OSCURATO:PERSONA] in accomandita semplice «[OSCURATO:PERSONA] & Co.», [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (Como); ai sensi dell'art. 60 par. 1 del Regolamento della Corte porre a carico della convenuta le spese giudiziali ed applicato l'art. 34 del [OSCURATO:PERSONA], rinviare la pratica all'[OSCURATO:PERSONA].
Sentenza Corte di giustizia UE/1958 — Fons Iuris — Fons Iuris