Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 806/1958
ECLI:EU:C:2025:347
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022CC0602
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 13 maggio 2025 (
1
)
Causa C‑602/22 P
ABLV [OSCURATO:PERSONA] AS, in liquidazione
contro
[OSCURATO:PERSONA] di risoluzione unico (SRB o CRU)
«Impugnazione – Politica economica e monetaria – Unione bancaria – Regolamento (UE) n. 806/2014 – Articoli 7 e 18 – Meccanismo di risoluzione unico – Decisione del [OSCURATO:PERSONA] di risoluzione unico di non iniziare la procedura di risoluzione – Competenza del [OSCURATO:PERSONA] di risoluzione unico – Potere discrezionale – Estensione del sindacato giurisdizionale»
I.
Introduzione
1.
L’oggetto principale della presente impugnazione è la definizione e la delimitazione delle competenze e delle prerogative del [OSCURATO:PERSONA] di risoluzione unico («[OSCURATO:PERSONA]»; in prosieguo: l’«SRB» o il «CRU»). In particolare, la questione su cui la Corte deve decidere concerne la competenza dell’SRB ad adottare una decisione formale negativa riguardo all’adozione di un programma di risoluzione per un ente creditizio nell’ambito del Meccanismo di risoluzione unico («[OSCURATO:PERSONA]»; in prosieguo: l’«SRM») (
2
).
2.
Nella presente impugnazione l’ABLV [OSCURATO:PERSONA] AS (in prosieguo: l’«ABLV [OSCURATO:PERSONA]») chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 6 luglio 2022, ABLV [OSCURATO:PERSONA]/SRB (
T‑280/18
,
EU:T:2022:429
, in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui questo ha respinto il suo ricorso proposto avverso due decisioni dell’SRB (
3
). In sintesi (
4
), in tali decisioni l’SRB ha deciso di non adottare alcun programma di risoluzione nei confronti dell’ABLV [OSCURATO:PERSONA] e della sua controllata l’ABLV [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: l’«ABLV [OSCURATO:PERSONA]»). L’SRB ha considerato che, nel caso di specie, le due condizioni previste dall’articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento SRM per l’adozione di un programma di risoluzione – ossia il dissesto o il rischio di dissesto dell’entità interessata e l’assenza di misure alternative rispetto alla risoluzione – fossero soddisfatte. L’SRB ha però, in definitiva, adottato una decisione negativa considerando che la terza condizione, prevista alla lettera c) di tale disposizione, ossia la necessità della risoluzione nell’interesse pubblico, non sussistesse nel caso di specie.
3.
Nella sentenza impugnata il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso proposto dall’ABLV [OSCURATO:PERSONA] in quanto diretto contro la decisione dell’SRB relativa alla sua controllata ABLV [OSCURATO:PERSONA] ed ha respinto nel merito tutti i motivi sollevati a sostegno del ricorso diretto contro la decisione dell’SRB concernente l’ABLV [OSCURATO:PERSONA].
II.
Sull’impugnazione
4.
L’ABLV [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata, di annullare le decisioni controverse, di condannare l’SRB alle spese dei due gradi di giudizio, e, qualora la Corte non fosse in grado di statuire sul ricorso di primo grado, di rinviare la causa dinanzi al Tribunale.
5.
L’SRB e la Banca centrale europea (BCE), interveniente in primo grado, chiedono, in sostanza, alla Corte di respingere l’impugnazione e di condannare l’ABLV [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
6.
A sostegno della sua impugnazione l’ABLV [OSCURATO:PERSONA] deduce quattro motivi d’impugnazione, che sono tutti contestati dall’SRB e dalla BCE. Le presenti conclusioni si concentreranno prevalentemente sul primo motivo di appello, all’interno del quale è contenuta la principale questione di diritto, brevemente esposta nel paragrafo 1. A titolo preliminare, occorre, tuttavia, esaminare l’eccezione d’irricevibilità dell’impugnazione sollevata dall’SRB.
A.
Sulla ricevibilità dell’impugnazione
7.
L’SRB sostiene che l’impugnazione è irricevibile. Essa avrebbe carattere vago e incoerente, non fornirebbe un’esposizione sommaria dei motivi dedotti e, in molti casi, non individuerebbe i punti contestati della sentenza impugnata e non indicherebbe gli argomenti giuridici a sostegno dei motivi dedotti. Sarebbe quindi difficile individuare gli errori che il Tribunale avrebbe commesso.
8.
A tale riguardo risulta dalla giurisprudenza costante che un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza impugnata nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda, pena l’irricevibilità dell’impugnazione (
5
).
9.
Nel presente caso, l’impugnazione non è sempre chiara e coerente e non indica in modo esaustivo gli elementi contestati della sentenza impugnata. Tuttavia, essa contiene indicazioni sufficienti da permettere di individuare i punti della sentenza contestati nel quadro di ciascuno dei motivi e un’esposizione sufficientemente precisa della maggior parte degli argomenti dedotti. Ne consegue che, a mio avviso, l’impugnazione non è irricevibile nella sua integralità. Tuttavia alcuni specifici argomenti dell’ABLV [OSCURATO:PERSONA] saranno respinti in quanto irricevibili in ragione del loro carattere poco chiaro.
B.
Sul merito dell’impugnazione
1.
Sul primo motivo d’impugnazione
10.
Con il primo motivo di impugnazione l’ABLV [OSCURATO:PERSONA] contesta i punti da 73 a 86 della sentenza impugnata. L’ABLV [OSCURATO:PERSONA] fa valere un’interpretazione erronea dell’articolo 18 del regolamento SRM e diversi altri errori connessi.
11.
In tali punti della sentenza impugnata, il Tribunale ha, in primo luogo (punti da 73 a 78), respinto il motivo di ricorso dell’ABLV [OSCURATO:PERSONA] relativo all’assenza di competenza dell’SRB a decidere in merito alla sua liquidazione, concludendo che nelle decisioni controverse l’SRB non aveva ordinato la liquidazione dell’ABLV [OSCURATO:PERSONA]. In secondo luogo, (punti da 79 a 86), il Tribunale ha respinto il motivo di ricorso dell’ABLV [OSCURATO:PERSONA] relativo all’incompetenza dell’SRB ad adottare decisioni formali negative quali le decisioni controverse. Il Tribunale ha concluso che l’SRB è competente ad adottare tali tipi di decisioni fondandosi su tre elementi: (a) la necessità di evitare una lacuna nella tutela giurisdizionale per la valutazione di dissesto o rischio di dissesto effettuata dalla BCE (punto 82 della sentenza impugnata); (b) il contesto normativo in cui si inserisce l’articolo 18 del regolamento SRM, con riferimento in particolare all’articolo 82, paragrafo 2, della direttiva 2014/59 (
6
) (punto 83 della sentenza impugnata); (c) il rischio di compromissione della stabilità dell’ente interessato e potenzialmente dei mercati finanziari in caso di incompetenza dell’SRB ad adottare una decisione formale negativa (punto 84 della sentenza impugnata).
12.
L’analisi giuridica con riferimento al primo motivo d’impugnazione si articolerà in tre parti: (a) la prima, relativa alla censura concernente il difetto di competenza dell’SRB ad adottare decisioni formali negative quali le decisioni controverse; (b) la seconda, relativa alla censura concernente la compatibilità dell’interpretazione del Tribunale con la giurisprudenza in materia di delega di poteri alle agenzie; (c) la terza, relativa alle altre censure sollevate nel quadro del primo motivo d’impugnazione.
a)
Sulla prima parte del primo motivo d’impugnazione relativa alla competenza dell’SRB ad adottare le decisioni controverse
1)
Argomenti dell’ABLV [OSCURATO:PERSONA]
13.
L’ABLV [OSCURATO:PERSONA] fa valere che, ai punti da 79 a 86 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe interpretato erroneamente l’articolo 18 del regolamento SRM concludendo che l’SRB era competente ad adottare una decisione formale negativa riguardo alla (non) adozione di un programma di risoluzione.
14.
Secondo l’ABLV [OSCURATO:PERSONA], l’interpretazione accolta dal Tribunale attribuirebbe all’SRB poteri non previsti dall’articolo 18 del regolamento SRM e non troverebbe alcun fondamento nel testo di tale disposizione. Essa si fonderebbe su un’implicita applicazione in via analogica delle disposizioni che disciplinano l’adozione di un programma di risoluzione.
15.
L’interpretazione del Tribunale attribuirebbe all’SRB il potere di adottare una decisione che produce effetti giuridici verso l’esterno anche qualora solo due delle tre condizioni indicate dall’articolo 18, paragrafo 1, siano soddisfatte e quindi nessun programma di risoluzione venga adottato. Tuttavia, secondo la prospettazione di ABLV [OSCURATO:PERSONA], qualora l’SRB giungesse alla conclusione che un’azione di risoluzione non è necessaria nell’interesse pubblico, esso dovrebbe astenersi dall’adottare una decisione.
16.
La recente sentenza della Grande Sezione nella causa Commissione/SRB (
7
) avrebbe confermato che l’articolo 18 del regolamento SRM non conferisce all’SRB il potere di adottare atti produttivi di effetti giuridici autonomi.
17.
L’ABLV [OSCURATO:PERSONA] contesta poi il punto 83 della sentenza impugnata: in primo luogo, l’articolo 82, paragrafo 2, della direttiva 2014/59, ivi menzionato, che prevede la possibilità di adottare decisioni negative quanto alla risoluzione, riguarderebbe solo le autorità nazionali di risoluzione e non potrebbe dunque applicarsi all’SRB; in secondo luogo, l’assenza nel regolamento SRM di una disposizione equivalente a quella prevista nella norma appena citata non sarebbe un’omissione involontaria del legislatore dell’Unione. L’ABLV [OSCURATO:PERSONA] contesta anche il punto 84 della sentenza impugnata il quale si fonderebbe su una logica non prevista nel regolamento SRM.
2)
Analisi
18.
Per rispondere alla censura relativa all’erronea interpretazione dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento SRM occorre interpretare tale disposizione secondo i criteri ermeneutici usati dalla Corte.
19.
Come risulta da giurisprudenza costante, ai fini dell’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (
8
).
20.
Procederò qui di seguito quindi ad effettuare un’analisi letterale, contestuale e teleologica dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento SRM al fine di verificare se, come da censura di ABLV [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale, nella sentenza impugnata, nel riconoscere la competenza dell’SRB ad adottare decisioni formali negative riguardo alla (non) sussistenza delle condizioni per l’adozione di un programma di risoluzione, abbia intrepretato erroneamente tale disposizione.
21.
A titolo preliminare, rilevo che, sebbene l’ABLV [OSCURATO:PERSONA] fondi la sua censura esclusivamente sulla violazione dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento SRM, un’altra disposizione di tale regolamento è pertinente per valutare la correttezza della conclusione del Tribunale riguardo alla competenza dell’SRB ad adottare decisioni quali quelle controverse. Mi riferisco all’articolo 7, paragrafo 2, ai sensi del quale l’SRB è incaricato «di adottare tutte le decisioni relative alla risoluzione» per le entità rientranti nell’ambito della sua competenza (
9
). In effetti, è tale disposizione che, a mio avviso, attribuisce esplicitamente il potere decisorio all’SRB nel quadro della ripartizione dei compiti stabilita dal regolamento SRM.
22.
Per valutare la fondatezza della censura sollevata dall’ABLV [OSCURATO:PERSONA] occorre pertanto procedere all’interpretazione del combinato disposto di tali due disposizioni secondo i summenzionati criteri ermeneutici.
23.
A tale riguardo, dal punto di vista letterale, la formulazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento SRM con l’uso dei termini generali «
tutte
» e decisioni «
relative alla risoluzione
» (
10
) disvela, l’intenzione del legislatore di prevedere una formula onnicomprensiva che attribuisca all’SRB la competenza ad adottare qualunque decisione concernente la risoluzione riguardo alle entità assoggettate ai poteri di risoluzione dell’Unione (
11
).
24.
L’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento SRM prevede invece la competenza dell’SRB ad adottare un programma di risoluzione qualora siano soddisfatte le tre condizioni enumerate alle lettere a), b) e c).
25.
Decisioni (quali le decisioni controverse) che determinano che le condizioni per l’adozione di un programma di risoluzione non siano soddisfatte costituiscono decisioni «
relative alla risoluzione
», che, pertanto, rientrano, nell’ampia formula della disposizione di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento SRM.
26.
Il tenore letterale dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento SRM, letto in combinato disposto con l’articolo 18, paragrafo 1, dello stesso regolamento avvalora quindi l’interpretazione delle due disposizioni nel senso che l’SRB dispone della competenza ad adottare una decisione formale negativa sulle tre condizioni di cui a tale ultima disposizione.
27.
Ciò è confermato dall’interpretazione contestuale e teleologica di tali disposizioni.
28.
Per quanto riguarda il contesto normativo e, dunque, il complesso delle disposizioni del regolamento SRM, l’attribuzione all’SRB della competenza ad adottare una decisione formale negativa sulla risoluzione è necessaria nel sistema della ripartizione dei compiti all’interno del SRM, prevista dall’articolo 7 del regolamento SRM. La decisione dell’SRB di non iniziare l’azione di risoluzione dell’Unione implica, infatti, l’adozione di misure da parte di autorità nazionali. È pertanto necessario che le autorità nazionali siano informate del fatto che l’SRB ha posto fine alla procedura condotta a livello dell’Unione e che questa non intenda esercitare i propri poteri di risoluzione. Un’interpretazione delle disposizioni pertinenti differente creerebbe una situazione di indeterminatezza nell’ambito del SRM incompatibile con il sistema di ripartizione di competenze previsto dal regolamento SRM.
29.
Sempre dal punto di vista contestuale, l’attribuzione all’SRB della competenza ad adottare una decisione formale negativa sulla risoluzione è, altresì, coerente con la necessità di evitare una lacuna nella tutela giurisdizionale dell’entità interessata (
12
). Infatti, se l’SRB non potesse adottare una decisione formale negativa, impugnabile dinanzi ai giudici dell’Unione, allora non sarebbe possibile esercitare un controllo giurisdizionale sulla valutazione, da parte della BCE, del dissesto o del rischio di dissesto di un’entità – ai sensi della lettera a) del suddetto articolo 18, paragrafo 1, –, valutazione che, in quanto atto preparatorio nel quadro della procedura, non è un atto impugnabile (
13
).
30.
Dal punto di vista teleologico, infine, l’interpretazione proposta è coerente con l’obiettivo del regolamento SRM di assicurare l’efficacia della gestione delle situazioni di crisi e di dissesto degli enti creditizi e l’efficacia del SRM stesso menzionato nei considerando 89 e 123 del regolamento SRM (
14
). In effetti, in tali situazioni la rapidità dell’intervento è spesso decisiva (
15
). In assenza di una decisione formale che chiarisca che l’Unione non eserciterà i propri poteri di risoluzione, la situazione di incertezza concernente l’esercizio o meno di tali poteri dell’Unione riguardo ad un’entità rischierebbe di compromettere l’adozione rapida di misure e quindi la loro efficacia.
31.
In tal senso, la suddetta interpretazione è anche coerente con gli obiettivi del regolamento SRM di mantenere la stabilità finanziaria, di assicurare la continuità dei servizi finanziari essenziali e di tutelare i depositanti menzionati al considerando 58 del regolamento SRM (
16
). La situazione di indeterminatezza risultante dall’assenza di una decisione formale negativa, facendo nascere dubbi sulle decisioni e sulle misure che saranno adottate nei confronti di un’entità a seguito della valutazione di dissesto o del rischio di dissesto effettuata dalla BCE riguardo ad essa, aumenterebbe i rischi per tale entità e conseguentemente anche i rischi di contagio (
17
).
32.
L’interpretazione secondo cui l’SRB è competente ad adottare decisioni formali negative sulla sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento SRM non è poi rimessa in discussione dalla sentenza Commissione/SRB. In tale sentenza la Corte ha affermato che un programma di risoluzione adottato dall’SRB non è un atto impugnabile. Detto programma non costituisce, infatti, il risultato finale della procedura di risoluzione, il quale si concretizza solo con la sua approvazione da parte della Commissione (
18
). In particolare, al punto 83 della sentenza Commissione/SRB la Corte ha statuito che sebbene gli articoli 7 e 18 di tale regolamento prevedano che l’SRB è incaricato di elaborare e di adottare un programma di risoluzione, «essi non gli conferiscono tuttavia il potere di adottare un atto produttivo di effetti giuridici autonomi».
33.
Tuttavia, è chiaro dall’oggetto della controversia che ha condotto alla sentenza Commissione/SRB che in tale sentenza la Corte si è esclusivamente riferita al programma di risoluzione adottato, cioè a una decisione formale positiva dell’SRB che non produce effetti giuridici autonomi. La decisione formale negativa di non adottare un programma di risoluzione è, invece, l’atto conclusivo della procedura dinanzi all’SRB. Tale decisione costituisce quindi un atto che produce necessariamente effetti giuridici autonomi ed è impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE.
34.
Infine, gli argomenti dell’ABLV [OSCURATO:PERSONA] diretti a contestare il punto 83 della sentenza impugnata non rimettono in causa la correttezza della conclusione del Tribunale riguardo all’attribuzione all’SRB della competenza ad adottare una decisione formale negativa sulla risoluzione. In tale punto, infatti, il Tribunale non ha ritenuto che l’articolo 82, paragrafo 2, della direttiva 2014/59 si applichi al caso di specie. Il Tribunale si è riferito a tale disposizione nel quadro di un’analisi del contesto regolamentare più ampio in cui si inserisce l’articolo 18 del regolamento SRM.
35.
Risulta da quanto precede che la prima parte del primo motivo deve, a mio avviso, essere respinta.
b)
Sulla seconda parte del primo motivo d’impugnazione relativa alla giurisprudenza in materia di delega di poteri alle agenzie
1)
Argomenti dell’ABLV [OSCURATO:PERSONA]
36.
L’ABLV [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’interpretazione dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento SRM accolta dal Tribunale nella sentenza impugnata sarebbe incompatibile con la giurisprudenza in materia di delega di poteri alle agenzie risultante dalla sentenza Meroni/[OSCURATO:PERSONA] (
19
). L’ABLV [OSCURATO:PERSONA] evidenzia che l’SRB è un’agenzia i cui poteri devono essere strettamente definiti. Essa fa valere che il regolamento SRM riconosce espressamente l’esigenza di limitare i poteri dell’SRB facendo riferimento, al considerando 26, alla suddetta giurisprudenza. Tuttavia, contrariamente a tale esigenza, l’interpretazione adottata dal Tribunale attribuirebbe all’SRB un potere molto ampio di determinare la sorte di una banca interessata in modo permanente, senza l’intervento della Commissione e del Consiglio e senza alcun limite di natura né procedurale, né sostanziale.
2)
Analisi
37.
A titolo preliminare osservo che nella recente sentenza Commissione/SRB, la Corte ha esaminato la compatibilità dei poteri attribuiti all’SRB dall’articolo 18 del regolamento SRM alla luce della giurisprudenza risultante dalla sentenza Meroni/[OSCURATO:PERSONA], con riferimento alla situazione inversa rispetto a quella della presente causa, ossia l’adozione di un programma di risoluzione. In tale sentenza la Corte ha concluso che le disposizioni di tale articolo che permettono all’SRB di adottare un programma di risoluzione sono tali da evitare uno «spostamento di responsabilità», ai sensi della suddetta giurisprudenza (
20
). La Corte si è fondata sulla considerazione che, pur attribuendo all’SRB il potere di valutare se le condizioni di adozione di un programma di risoluzione siano soddisfatte – e quello di determinare gli strumenti necessari ai fini di tale programma – tali disposizioni conferiscono alla Commissione o, se del caso, al Consiglio la responsabilità della valutazione finale degli aspetti discrezionali del programma di risoluzione che rientrano nella politica dell’Unione in materia di risoluzione degli enti creditizi (
21
).
38.
La censura sollevata dall’ABLV [OSCURATO:PERSONA] nella seconda parte del primo motivo d’impugnazione si fonda su un presupposto erroneo, in quanto tende ad equiparare due scenari completamente diversi. Essa equivale, infatti, in sostanza, a sostenere che il ragionamento effettuato dalla Corte nella sentenza Commissione/SRB riguardo al potere dell’SRB di adottare un programma di risoluzione dovrebbe essere applicato anche per il suo potere di adottare una decisione negativa. In assenza di partecipazione delle istituzioni nella procedura di adozione di tale tipologia di decisioni, l’attribuzione all’SRB del potere di adottare tali decisioni sarebbe pertanto incompatibile con la giurisprudenza in materia di delega di poteri alle agenzie (
22
).
39.
Il potere di adottare decisioni negative riguardo all’adozione di un programma di risoluzione, in questione nella presente causa, è tuttavia profondamente diverso dal potere esercitato nel caso inverso di adozione di un programma di risoluzione, oggetto della sentenza Commissione/SRB.
40.
Quando adotta una decisione negativa, l’SRB decide che non sussistono le condizioni, previste dall’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento SRM, che giustificano l’esercizio da parte dell’Unione dei suoi poteri di risoluzione. Una decisione negativa comporta la chiusura del procedimento di risoluzione a livello dell’Unione. Eventuali azioni saranno intraprese, se del caso, a livello nazionale, qualora le condizioni previste dalla legislazione nazionale applicabile siano soddisfatte.
41.
Una decisione negativa costituisce pertanto una decisione di
non
esercitare i poteri rientranti nella politica di risoluzione dell’Unione. Al contrario, una decisione (positiva) di adozione di un programma di risoluzione, comporta l’inizio della procedura di risoluzione vera e propria e l’esercizio pieno dei poteri di risoluzione rientranti nella politica di risoluzione dell’Unione, che solo le istituzioni dell’Unione possono perseguire (
23
).
42.
In tale contesto, anche la portata delle valutazioni che l’SRB è tenuto ad effettuare per l’adozione di una decisione negativa è assai più limitata. Nel caso di adozione di una decisione negativa, le valutazioni che l’SRB deve effettuare si limitano a determinare l’insussistenza delle tre condizioni di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento SRM. Esse non si estendono, invece, come nel caso dell’adozione di un programma di risoluzione, alla determinazione degli strumenti di risoluzione o alla necessità del ricorso al Fondo di risoluzione unico di cui all’articolo 18, paragrafo 6, lettera c), del regolamento SRM.
43.
Quanto alla natura della valutazione sulla sussistenza delle tre condizioni di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento SRM, la Corte ha affermato che l’SRB dispone di un potere discrezionale (
24
), e ciò indipendentemente dalla circostanza che tale analisi si concluda con una decisione positiva o negativa (
25
). La Corte ha però altresì riconosciuto che tale potere è inquadrato, in forza dell’articolo 18, paragrafi 1, 4 e 5, del regolamento SRM, da criteri e condizioni obiettivi che delimitano l’ambito di azione dell’SRB (
26
).
44.
La valutazione sulla sussistenza o meno delle tre condizioni di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento SRM presuppone scelte di natura tecnica e valutazioni complesse (
27
) di carattere tecnico e di natura economico/prudenziale (
28
). La suddetta valutazione non implica, invece, scelte di natura «politica» rimesse in via esclusiva agli organi politici dell’Unione.
45.
Nella valutazione sulla sussistenza di tali condizioni l’SRB esercita, dunque, una «discrezionalità tecnica» e non una «discrezionalità politica» (
29
).
46.
Consegue dalle considerazioni che precedono che, nel caso di adozione di una decisione negativa, la delega di poteri all’SRB, essendo limitata al potere di determinare, sulla base di valutazioni di natura essenzialmente tecnica, la non sussistenza delle condizioni per l’esercizio dell’azione di risoluzione da parte dell’Unione, ha una portata assai più ristretta rispetto a quella del caso di adozione di un programma di risoluzione. La delega e la conseguente discrezionalità esercitata hanno portata diversa rispetto al caso dell’adozione di un programma di risoluzione: non essendovi esercizio di discrezionalità politica, non è necessaria la partecipazione delle istituzioni «politiche» all’adozione di tali decisioni negative.
47.
Del resto, le ragioni, indicate ai considerando 24 e 26 del regolamento SRM, che fondano la necessità dell’intervento della Commissione e del Consiglio in caso di adozione di un programma di risoluzione non giustificano la loro partecipazione nel procedimento di adozione di una decisione negativa.
48.
Più in particolare, quanto alla partecipazione della Commissione, in caso di adozione di una decisione negativa, non essendovi azione di risoluzione da parte dell’Unione, non vi può essere neanche il controllo degli aspetti discrezionali del programma di risoluzione (
30
).
49.
Quanto alla partecipazione del Consiglio, in caso di adozione di una decisione negativa, non essendo utilizzato il Fondo, non è necessario controllare l’ammontare delle risorse da utilizzare, né l’esercizio di un controllo sull’impatto che la risoluzione avrebbe sulla stabilità finanziaria degli Stati membri e dell’intera Unione, nonché sulla sovranità di bilancio degli Stati membri. In assenza di azione di risoluzione dell’Unione, la ponderazione dei diversi obiettivi e interessi in gioco avverrà, quindi eventualmente, a livello nazionale, come previsto dal sistema di ripartizione delle competenze previsto dal regolamento SRM.
50.
In conclusione, risulta dalle considerazioni che precedono che l’attribuzione all’SRB del potere di adottare decisioni negative sulla sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento SRM non delega all’SRB il potere di adottare un atto relativo alla politica economica, espressione dell’Unione, ma solo un potere di esprimere valutazioni che sono espressione di una discrezionalità tecnica; esso non determina, pertanto, un «vero e proprio spostamento di responsabilità» incompatibile con la giurisprudenza della Corte in materia di delega di poteri alle agenzie risultante dalla sentenza Meroni/[OSCURATO:PERSONA].
51.
Di conseguenza, anche la seconda parte del primo motivo d’impugnazione deve, a mio avviso, essere respinta.
c)
Sulla terza parte del primo motivo d’impugnazione relativa alle altre censure
52.
Nel quadro del primo motivo di impugnazione l’ABLV [OSCURATO:PERSONA] solleva una serie di altre censure avverso i punti da 73 a 86 della sentenza impugnata.
53.
In primo luogo, l’ABLV [OSCURATO:PERSONA] fa valere che la prassi successiva seguita dall’SRB dimostrerebbe che esso stesso non sarebbe d’accordo con l’interpretazione dell’articolo 18 del regolamento SRM accolta dal Tribunale.
54.
Questo argomento è, a mio avviso, innanzitutto irricevibile, in quanto non identifica in alcun modo gli elementi contestati della sentenza impugnata che sarebbero inficiati da errori di diritto (
31
). In ogni caso, nel merito, esso è altresì inconferente. Infatti, anche ad ammettere che l’SRB abbia modificato la sua prassi, ciò che è contestato dallo stesso SRB, una tale modifica sarebbe irrilevante ai fini della presente causa, non avendo essa alcuna incidenza sulla legittimità dell’interpretazione dell’articolo 18 del regolamento SRM accolta dal Tribunale.
55.
In secondo luogo, l’ABLV [OSCURATO:PERSONA] fa valere che il Tribunale avrebbe omesso di determinare correttamente gli effetti giuridici delle decisioni controverse. Tali decisioni, contenendo determinazioni vincolanti per due delle condizioni di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento SRM, avrebbero modificato la situazione giuridica dell’ABLV [OSCURATO:PERSONA] in senso negativo, pur senza risultare in una diretta liquidazione di questa. Il Tribunale avrebbe dovuto comprendere la natura di tali decisioni e i loro effetti giuridici prima di analizzarne la legittimità. Il Tribunale avrebbe poi constatato che l’SRB può impartire istruzioni alle autorità nazionali di risoluzione senza tuttavia precisare il tipo di istruzioni.
56.
Dubito fortemente della ricevibilità anche di questa censura. Pure in questo caso, infatti, l’ABLV [OSCURATO:PERSONA] non identifica le parti contestate della sentenza impugnata. In ogni caso, tale censura è altresì infondata. Ai punti 34 e 49 della sentenza impugnata il Tribunale ha riconosciuto espressamente che la decisione controversa produceva direttamente effetti sulla situazione giuridica dell’ABLV [OSCURATO:PERSONA]. Questa è la ragione per cui tale banca è direttamente interessata riguardo a tale decisione e dispone, pertanto, di legittimazione ad agire per impugnarla, benché essa non ne sia il destinatario. Il Tribunale ha pertanto analizzato e compreso la natura delle decisioni controverse e i loro effetti giuridici. Inoltre, nella sentenza impugnata il Tribunale non ha constatato che l’SRB impartisce istruzioni alle autorità nazionali.
57.
In terzo luogo, l’ABLV [OSCURATO:PERSONA] fa valere che, omettendo di riconoscere che le decisioni controverse impongono la liquidazione dell’ABLV [OSCURATO:PERSONA] e dell’ABLV [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale avrebbe snaturato il loro contenuto. Da un lato, la formulazione delle decisioni controverse imporrebbe alle autorità nazionali di risoluzione di attuare tali decisioni e non lascerebbe alcun dubbio quanto alla necessità della liquidazione. Dall’altro, il Tribunale avrebbe erroneamente assimilato la nozione di atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE a un documento materiale specifico. Tale nozione riguarderebbe il contenuto delle decisioni controverse. Pertanto, alla luce del comunicato stampa emesso dall’SRB il 24 febbraio 2018 (
32
), il Tribunale avrebbe dovuto concludere che le decisioni controverse avevano imposto la liquidazione dell’ABLV [OSCURATO:PERSONA] e dell’ABLV [OSCURATO:PERSONA].
58.
Al riguardo, gli argomenti relativi alla pretesa imposizione della liquidazione nelle decisioni controverse sono infondati. In effetti, come risulta esplicitamente dalla sentenza del 24 febbraio 2022, Bernis e a./SRB (
C‑364/20 P
, non pubblicata,
EU:C:2022:115
), le decisioni controverse non hanno imposto la liquidazione delle due entità in questione (
33
). Inoltre, come rilevato dal Tribunale al punto 75 della sentenza impugnata, risulta dal punto 49 della sentenza ABLV [OSCURATO:PERSONA] che la liquidazione di tale banca è derivata da una decisione adottata dagli azionisti di tale società.
59.
Gli argomenti relativi al comunicato stampa emesso dall’SRB il 24 febbraio 2018 sono anch’essi infondati. Anche ad ammettere che esista un’incoerenza tra il testo delle decisioni controverse e il comunicato stampa, il Tribunale non ha commesso errori di diritto giudicando, al punto 77 della sentenza impugnata, che un atto informativo come un comunicato stampa non può modificare il contenuto di una decisone formale.
60.
In quarto luogo, l’ABLV [OSCURATO:PERSONA] fa valere che il Tribunale avrebbe implicitamente snaturato la nozione di «destinatario» di un atto ai sensi degli articoli 263 e 297, paragrafo 2, TFUE. Esso avrebbe dovuto considerare che il destinatario di un atto designa la persona la cui situazione giuridica è stata modificata e non l’autorità incaricata della sua attuazione. Ne conseguirebbe che l’ABLV [OSCURATO:PERSONA] e l’ABLV [OSCURATO:PERSONA] dovevano essere considerate come le destinatarie delle decisioni controverse.
61.
Tale censura è infondata. Risulta infatti dalla giurisprudenza che la nozione di destinatario dell’atto ai sensi dell’articolo 263, quarto comma TFUE, deve intendersi formalmente, nel senso che concerne il soggetto designato nell’atto stesso quale suo destinatario. Il fatto che un soggetto diverso dal destinatario formale di un atto possa essere interessato dal contenuto di questo può certamente far sorgere in capo a tale soggetto la legittimazione ad agire, ma non gli attribuisce la qualità di destinatario dell’atto in questione (
34
).
62.
In quinto luogo, le decisioni controverse sarebbero inficiate da gravi vizi procedurali, i quali avrebbero dovuto essere rilevati d’ufficio. Il diritto di essere ascoltato e il diritto di accesso al fascicolo dell’ABLV [OSCURATO:PERSONA] non sarebbero stati rispettati nel procedimento che ha condotto all’adozione della decisione controversa. Inoltre, tale decisione non sarebbe stata correttamente comunicata all’ABLV [OSCURATO:PERSONA] e non sarebbe stata prodotta alcuna motivazione.
63.
Le censure relative ai pretesi vizi procedurali sono, a mio avviso, anch’esse irricevibili. L’ABLV [OSCURATO:PERSONA] non indica nuovamente in alcun modo gli elementi contestati della sentenza impugnata. In particolare, la censura riguardante la pretesa violazione dell’obbligo di motivazione non è fondata su alcun argomento.
64.
Risulta da quanto precede che, a mio avviso, il primo motivo di ricorso deve essere respinto nella sua interezza.
2.
Sul secondo motivo d’impugnazione
65.
Con il secondo motivo d’impugnazione, l’ABLV [OSCURATO:PERSONA] contesta la parte della sentenza impugnata (
35
) in cui il Tribunale ha respinto i suoi motivi di ricorso relativi alla valutazione dell’esistenza di una situazione di rischio di dissesto, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento SRM. L’SRB e la BCE contestano tutte le censure sollevate nel quadro del secondo motivo d’impugnazione.
66.
A titolo preliminare, occorre respingere l’eccezione d’irricevibilità dell’SRB secondo cui il presente motivo sarebbe irricevibile nella sua integralità. In effetti, è vero che in alcuni punti l’esposizione degli argomenti dell’ABLV [OSCURATO:PERSONA] non è chiara. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, l’impugnazione consente di individuare gli elementi contestati della sentenza impugnata e di comprendere gli argomenti dell’ABLV [OSCURATO:PERSONA], permettendo alla Corte di esercitare il suo sindacato di legittimità.
a)
Sulla portata del sindacato giurisdizionale
67.
L’ABLV [OSCURATO:PERSONA] sostiene che ai punti da 90 a 96 della sentenza impugnata il Tribunale avrebbe accolto una concezione eccessivamente restrittiva della portata del sindacato giurisdizionale che i giudici dell’Unione dovrebbero effettuare sulla valutazione relativa all’esistenza di una situazione di dissesto o di rischio di dissesto, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a) del regolamento SRM. Il Tribunale avrebbe così violato l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché la giurisprudenza della Corte e quella della Corte EDU. Esso avrebbe erroneamente ritenuto che tale sindacato debba essere più limitato rispetto a quello effettuato dai giudici nazionali in materia di insolvenza.
68.
Al riguardo, risulta dalla giurisprudenza menzionata al precedente paragrafo 43 che, nel valutare la sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento SRM, l’SRB dispone di un potere discrezionale. Più specificamente risulta dalla giurisprudenza menzionata al paragrafo 44
supra
che, nella valutazione relativa all’esistenza di una situazione di dissesto o di rischio di dissesto concernente un ente creditizio, l’SRB è chiamato a procedere a scelte di natura tecnica e ad effettuare previsioni e valutazioni economiche complesse.
69.
Al riguardo, la Corte ha affermato che, tenuto conto di tale margine di discrezionalità, il sindacato giurisdizionale che il giudice dell’Unione deve esercitare sulla fondatezza della motivazione di decisioni concernenti l’adozione di un programma di risoluzione – la quale include l’analisi relativa all’esistenza di una situazione di dissesto o di rischio di dissesto – non deve condurlo a sostituire la propria valutazione a quella dell’SRB, bensì mira a verificare che tale decisione non si basi su fatti materialmente inesatti e che essa non sia viziata da alcun errore manifesto di valutazione o da sviamento di potere (
36
).
70.
Ne consegue che il Tribunale non ha commesso errori di diritto nella sentenza impugnata riguardo alla determinazione della portata del controllo giurisdizionale dei giudici dell’Unione sulla valutazione relativa all’esistenza di una situazione di dissesto o di rischio di dissesto.
71.
Al riguardo osservo, tuttavia, che proprio in considerazione del riconoscimento all’SRB di un potere discrezionale tecnico nella determinazione della sussistenza dei criteri di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento SRM, un sindacato giurisdizionale rigoroso, pur nei limiti sopra espressi, riveste un’importanza particolare (
37
).
72.
È pacifico nella giurisprudenza costante che, in presenza dell’esercizio di un potere discrezionale tecnico, il rispetto delle garanzie procedurali, tra le quali figura l’obbligo per le istituzioni dell’Unione di esaminare, con cura e imparzialità, tutti gli elementi pertinenti della situazione oggetto di valutazione, riveste un’importanza fondamentale. In tali situazioni, il giudice dell’Unione è tenuto in particolare a verificare non solo l’esattezza materiale degli elementi di prova addotti, la loro attendibilità e la loro coerenza, ma altresì ad accertare se tali elementi costituiscano l’insieme dei dati rilevanti che devono essere presi in considerazione per valutare una situazione complessa e se siano di natura tale da corroborare le conclusioni che ne sono state tratte (
38
).
73.
Nello specifico, la natura complessa delle valutazioni economiche effettuate dalle autorità di risoluzione non deve impedire ai giudici di esaminare se le prove su cui l’autorità di risoluzione si è basata sono accurate, affidabili e coerenti, se contengono tutte le informazioni pertinenti di cui occorre tenere conto per valutare una situazione complessa e se possono confermare le conclusioni che ne sono state tratte (
39
). L’SRB sarà quindi tenuto ad adottare le proprie decisioni sulla base di elementi solidi, accurati, affidabili e coerenti, nonché a motivare compiutamente la sua decisione facendo trasparire i diversi passaggi logici che la sorreggono (
40
). Tali elementi e motivazione dovranno fare l’oggetto di un controllo rigoroso da parte del giudice dell’Unione. Ciò vale ancor più poiché il regolamento SRM non prevede la possibilità di proporre un ricorso contro le decisioni adottate ai sensi dell’articolo 18 del regolamento SRM dinanzi alla Commissione per i ricorsi istituita ai sensi dell’articolo 85 di tale regolamento (
41
).
b)
Sulle altre censure sollevate nel quadro del secondo motivo d’impugnazione
74.
Nel quadro del secondo motivo d’impugnazione, l’ABLV [OSCURATO:PERSONA] solleva una serie di altre censure avverso i punti da 97 a 146 della sentenza impugnata.
75.
In primo luogo, l’ABLV [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale avrebbe snaturato il fascicolo constatando che la decisione controversa relativa all’ABLV [OSCURATO:PERSONA] conteneva una valutazione implicita del dissesto o del rischio di dissesto di tale banca da parte dell’SRB, mentre quest’ultimo avrebbe indicato, nel suo controricorso, che la BCE aveva effettuato tale valutazione da sola e che l’SRB era stato unicamente consultato.
76.
Questa censura si fonda su una lettura manifestamente erronea dei punti da 103 a 108 della sentenza impugnata. In tali punti il Tribunale non ha constatato l’esistenza di nessuna valutazione implicita. Esso si è limitato a constatare senza errori che, conformemente alla giurisprudenza, l’SRB poteva fare propria e fondarsi sulla valutazione della BCE quanto alla sussistenza della condizione di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera a) del regolamento SRM.
77.
In secondo luogo, l’ABLV [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale avrebbe snaturato i fatti per omissione non prendendo in considerazione la sentenza del Tribunal d’arrondissement de [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di Lussemburgo) del 9 marzo 2018, nonché altri eventi successivi che avrebbero rimesso in discussione le valutazioni dell’SRB sottese alle decisioni controverse.
78.
Al riguardo, la sentenza del tribunale lussemburghese è manifestamente non pertinente nel presente contesto, già solo per la ragione che essa riguarda non l’ABLV [OSCURATO:PERSONA], ma l’ABLV [OSCURATO:PERSONA] per cui il ricorso dell’ABLV [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato irricevibile. Per ciò che riguarda il riferimento agli altri elementi successivi, innanzitutto, l’ABLV [OSCURATO:PERSONA] non contesta in alcun modo il ragionamento contenuto ai punti da 97 a 99 della sentenza impugnata in cui il Tribunale ha rigettato l’argomento relativo ad eventi ulteriori concernenti la situazione in materia di liquidità dell’ABLV [OSCURATO:PERSONA]. In ogni caso, il riferimento nell’impugnazione a tali eventi ulteriori non è supportato da alcun elemento di prova.
79.
In terzo luogo, l’ABLV [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale non avrebbe risposto in modo appropriato ad alcuni argomenti sollevati in primo grado. L’ABLV [OSCURATO:PERSONA] si riferisce agli elementi seguenti: la moratoria, il meccanismo di protezione dei depositi e la domanda di conversione delle sue liquidità Euroclear in liquidità presso la Banca centrale di Lettonia.
80.
Al riguardo, nel caso in cui tale censura debba essere intesa come volta a contestare nel merito le valutazioni del Tribunale relativamente a tali elementi, essa è manifestamente irricevibile in quanto l’ABLV [OSCURATO:PERSONA] non indica minimamente di quali errori la sentenza impugnata sarebbe inficiata. Nella misura in cui tale censura debba essere intesa nel senso che l’ABLV [OSCURATO:PERSONA] fa valere un difetto di motivazione nella sentenza impugnata riguardo all’analisi svolta dal Tribunale, essa è infondata. Infatti, il Tribunale ha risposto a tali argomenti ai punti da 125 a 144 della sentenza impugnata.
81.
Infine, in quarto luogo, l’ABLV [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la sentenza impugnata sarebbe fondata su una percezione errata della nozione di liquidità delle banche, ai sensi dell’articolo 18 del regolamento SRM. Il Tribunale non terrebbe conto del fatto che il regime di liquidità previsto dal diritto dell’Unione sarebbe snaturato se a un ente creditizio fossero imposti requisiti di liquidità supplementari in caso di crisi.
82.
Al riguardo, rilevo che, per sostenere il suo argomento concernente la nozione di «liquidità», l’ABLV [OSCURATO:PERSONA] si limita a far valere che le riserve di liquidità sarebbero create in tempo utile e sarebbero deliberatamente utilizzate e ridotte in uno scenario di crisi. Essa non contesta tuttavia in alcun modo il ragionamento del Tribunale contenuto ai punti da 111 a 115 della sentenza impugnata. Inoltre, l’affermazione relativa all’imposizione di requisiti di liquidità supplementari non è supportata da nessun elemento.
83.
Risulta da tutte le considerazioni che precedono che anche il secondo motivo d’impugnazione deve, a mio avviso, essere respinto.
3.
Sul terzo motivo d’impugnazione
84.
Con il terzo motivo, l’ABLV [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale nella sentenza impugnata avrebbe ignorato e/o snaturato o trattato in modo inappropriato diversi argomenti sollevati in primo grado. L’ABLV [OSCURATO:PERSONA] si riferisce: in primo luogo, al suo argomento relativo al mancato rispetto da parte della BCE e dell’SRB della competenza delle autorità lettoni in materia di antiriciclaggio e all’esistenza di una decisione al riguardo; in secondo luogo, all’argomento relativo al parere del [OSCURATO:PERSONA] (FinCEN) statunitense, il quale avrebbe costituito un tentativo di un paese terzo di esercitare pressioni sulla Repubblica di Lettonia al fine di farle modificare la sua normativa; in terzo luogo, all’argomento relativo ai dubbi quanto all’imparzialità dell’SRB e della BCE. Inoltre, il Tribunale non avrebbe tenuto sufficientemente conto di diversi elementi di prova presentati dall’ABLV [OSCURATO:PERSONA].
85.
Al riguardo, per ciò che riguarda i primi due argomenti, risulta dalla giurisprudenza che una presa in considerazione delle cause del dissesto o del rischio di dissesto di una banca ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a) del regolamento SRM non è prevista da tale disposizione e sarebbe altresì incompatibile con gli obiettivi di tale regolamento (
42
). Ne consegue che, al punto 101 della sentenza impugnata, il Tribunale ha potuto, senza commettere errori, respingere tutti gli argomenti relativi a tali cause, ivi inclusi i suddetti due argomenti, considerandoli irrilevanti ai fini della legittimità della decisione controversa concernente l’ABLV [OSCURATO:PERSONA].
86.
Quanto al terzo argomento, nella misura in cui esso deve essere compreso nel senso che l’ABLV [OSCURATO:PERSONA] intende contestare la violazione del proprio diritto a che le sue questioni siano trattate in modo imparziale dall’SRB, sollevato in primo grado, il Tribunale vi ha risposto ai punti da 179 a 186 della sentenza impugnata. L’ABLV [OSCURATO:PERSONA] non può dunque far valere che il Tribunale avrebbe ignorato tale argomento. Essa peraltro non contesta in alcun modo nella sua impugnazione il ragionamento contenuto in tale parte della sentenza impugnata.
87.
Per ciò che riguarda, infine, gli argomenti relativi alla valutazione delle prove da parte del Tribunale, risulta da giurisprudenza costante che la valutazione dei fatti ed elementi di prova non costituisce, salvo il caso di un loro snaturamento, una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione (
43
). I suddetti argomenti sono pertanto irricevibili.
88.
Risulta dalle considerazioni che precedono che il terzo motivo deve anch’esso a mio avviso essere respinto.
4.
Sul quarto motivo d’impugnazione
89.
Con il quarto motivo d’impugnazione, l’ABLV [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale, ha commesso un certo numero di errori nell’esame della ricevibilità del ricorso diretto contro la decisione relativa all’ABLV [OSCURATO:PERSONA].
90.
In primo luogo, le decisioni impugnate dovrebbero essere interpretate in conformità al comunicato stampa emesso dall’SRB il 24 febbraio 2018. In secondo luogo, il Tribunale avrebbe snaturato il loro contenuto, negando che le decisioni controverse impongono la liquidazione dell’ABLV [OSCURATO:PERSONA] e dell’ABLV [OSCURATO:PERSONA]. In terzo luogo, facendo riferimento a decisioni di risoluzione adottate dall’SRB nei confronti di altre entità, l’ABLV [OSCURATO:PERSONA] sostiene che una decisione di risoluzione può modificare la situazione giuridica degli azionisti. Essa ne deduce che lo stesso vale per quanto riguarda una decisione di non adottare un programma di risoluzione.
91.
Al riguardo, ritengo che il ragionamento del Tribunale contenuto ai punti da 40 a 45 della sentenza impugnata sia esente da errori di diritto. Il Tribunale ha infatti applicato correttamente la giurisprudenza (
44
) considerando che l’ABLV [OSCURATO:PERSONA], in quanto azionista dell’ABLV [OSCURATO:PERSONA], non fosse direttamente interessata dalla decisione controversa relativa a quest’ultima poiché il suo diritto di percepire dividendi e di partecipare alla gestione dell’ABLV [OSCURATO:PERSONA] non era stato pregiudicato dalla decisione di non sottoporre tale entità a risoluzione.
92.
Gli argomenti sollevati dall’ABLV [OSCURATO:PERSONA] non rimettono in causa tale constatazione. Il primo e il secondo argomento menzionati al paragrafo 90
supra
sono già stati respinti ai precedenti paragrafi 58 e 59. Il terzo argomento relativo a decisioni di risoluzione adottate dall’SRB nei confronti di altre entità deve essere anch’esso respinto in quanto tali decisioni sono irrilevanti ai fini di dimostrare l’interesse diretto dell’ABLV [OSCURATO:PERSONA] riguardo alla decisione controversa concernente la sua controllata.
93.
Ne consegue che anche il quarto motivo di impugnazione deve essere respinto e che pertanto l’impugnazione deve essere respinta nella sua integralità.
III.
Sulle spese
94.
Poiché l’ABLV [OSCURATO:PERSONA] è rimasta soccombente nella sua impugnazione e sia l’SRB, sia la BCE ne hanno fatto domanda, ritengo che l’ABLV [OSCURATO:PERSONA] debba essere condannata a sopportare le loro spese ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di quest’ultimo.
IV.
Conclusione
95.
Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di statuire come segue:
–
l’impugnazione è respinta;
–
l’ABLV [OSCURATO:PERSONA] AS è condannata alle spese sostenute dal [OSCURATO:PERSONA] di risoluzione unico e dalla Banca centrale europea.
(
1
) Lingua originale: l’italiano.
(
2
) L’SRM è stato istituito dal regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (
GU 2014, L 225, pag. 1
) (in prosieguo: il «regolamento SRM»).
(
3
) Rispettivamente, le decisioni SRB/EES/2018/09 e SRB/EES/2018/10 del 23 febbraio 2018 (in prosieguo: le «decisioni controverse»).
(
4
) Per un’esposizione più dettagliata del quadro fattuale della presente causa rinvio ai punti da 2 a 20 della sentenza impugnata.
(
5
) Ai sensi dell’articolo 256 TFUE e dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, nonché dall’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), e dall’articolo 169 del regolamento di procedura della Corte. V.,
ex multis
, sentenza del 14 dicembre 2016, SV Capital/ABE (
C‑577/15 P
,
EU:C:2016:947
, punto
69
e giurisprudenza citata).
(
6
) Direttiva 2014/59/UE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU 2014, L 173, pag. 190
)].
(
7
) Sentenza del 18 giugno 2024, Commissione/SRB (
C‑551/22 P
,
EU:C:2024:520
; in prosieguo: la «sentenza Commissione/SRB», v., in particolare, punto 83).
(
8
) V.,
ex multis
, sentenza del 9 gennaio 2025, Communes de Schaerbeek et de Linkebeek (
C‑627/23
,
EU:C:2025:9
, punto
28
e giurisprudenza citata).
(
9
) Ossia, gli enti finanziari e i gruppi che sono considerati significativi per la stabilità finanziaria nell’Unione nonché per altri gruppi transfrontalieri. V., a tale riguardo, sentenza Commissione/SRB, punto 75.
(
10
) Un’analisi di diverse versioni linguistiche della disposizione in questione mostra che la formulazione utilizzata in lingua italiana è usata anche nella maggior parte delle altre lingue (ad esempio in inglese «
all
decisions
relating to
resolution», in tedesco «
alle
Beschlüsse
im Zusammenhang mit
einer Abwicklung», e in spagnolo «
todas
las decisiones
relacionadas con
la resolución»). Formulazioni analoghe sono presenti nelle versioni portoghese, greca, lettone, ungherese, rumena, danese, svedese, finlandese e bulgara. Altre versioni linguistiche contengono una formulazione leggermente diversa che utilizza i termini «tutte le decisioni di risoluzione» (ad esempio, la versione francese «toutes les décisions de résolution» e la versione olandese «alle afwikkelingsbesluiten»). Tuttavia, anche tale formulazione, che appare usata peraltro in un numero inferiore di versioni linguistiche, è compatibile con l’interpretazione della disposizione proposta nei paragrafi seguenti delle presenti conclusioni.
(
11
) La sola limitazione è l’obbligo di cooperazione con le autorità nazionali di risoluzione ai termini dell’articolo 31, paragrafo 1, dello stesso regolamento.
(
12
) Come giustamente rilevato dal Tribunale al punto 82 della sentenza impugnata.
(
13
) Il Tribunale si è riferito alla sentenza del 6 maggio 2021, ABLV [OSCURATO:PERSONA]/BCE (
C‑551/19 P e C‑552/19 P
,
EU:C:2021:369
; in prosieguo: la «sentenza ABLV [OSCURATO:PERSONA]»; v., in particolare, punti 56 e 73).
(
14
) Al riguardo v. anche considerando 1 e 120 della direttiva 2014/59.
(
15
) Sulle esigenze di rapidità dell’intervento in situazioni di crisi v. considerando 10, 16, 26 e 31 del regolamento SRM e considerando 4 e 5 della direttiva 2014/59.
(
16
) V. anche sentenze del 4 ottobre 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione e SRB (
C‑535/22 P
,
EU:C:2024:819
; in prosieguo la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]», punto
164
), e [OSCURATO:PERSONA] e a./Commissione e SRB (
C‑541/22 P
,
EU:C:2024:820
; in prosieguo la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]», punto 190).
(
17
) Il Tribunale lo ha rilevato giustamente al punto 84 della sentenza impugnata. Da tali considerazioni discende che la posizione sostenuta dall’ABLV [OSCURATO:PERSONA] secondo cui, qualora l’SRB giunga alla conclusione che un’azione di risoluzione non è necessaria nell’interesse pubblico, esso dovrebbe astenersi
tout court
dall’adottare una decisione, non può essere accolta.
(
18
) V. articolo 18, paragrafi 1, 6 e 7 del regolamento SRM. V. sentenza Commissione/SRB, punto 94.
(
19
) Sentenza del 13 giugno 1958, Meroni/[OSCURATO:PERSONA] (
9/56
,
EU:C:1958:7
).
(
20
) V. sentenze Meroni/[OSCURATO:PERSONA], pag. 41, del 22 gennaio 2014, [OSCURATO:PERSONA]/Parlamento e Consiglio (
C‑270/12
,
EU:C:2014:18
; in prosieguo: la «sentenza ESMA», punto 42) e Commissione/SRB, punto 71.
(
21
) V. sentenza Commissione/SRB, punto 81.
(
22
) A tale riguardo, rilevo che nella sua impugnazione l’ABLV [OSCURATO:PERSONA] si limita a contestare la compatibilità dell’interpretazione accolta dal Tribunale con la suddetta giurisprudenza senza sollevare espressamente un’eccezione di illegittimità ai sensi dell’articolo 277 TFUE riguardo a nessuna disposizione del regolamento SRM.
(
23
) Considerando 24 del regolamento SRM e sentenza Commissione/SRB, punto 69.
(
24
) V. sentenze Commissione/SRB, punti 75 e 77 e [OSCURATO:PERSONA] punto 266.
(
25
) Tale constatazione è sufficiente per respingere l’argomento sollevato in udienza dall’SRB secondo cui, qualora esso adotti una decisione negativa sui criteri di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento SRM, contrariamente al caso della decisione positiva, esso non disporrebbe di alcun potere discrezionale al riguardo. L’argomento dell’SRB non è del resto sostenibile da un punto di vista logico. Non è, infatti, logicamente concepibile che il potere di valutare la sussistenza di determinate condizioni vari, con riferimento alla discrezionalità esercitata, a seconda del risultato (positivo o negativo) dell’analisi. L’elemento della discrezionalità concerne l’analisi stessa e non può dipendere dal suo risultato.
(
26
) V. sentenza Commissione/SRB, punto 77.
(
27
) [OSCURATO:PERSONA], punto 266 e segg., [OSCURATO:PERSONA], punto 275. V. anche sentenza dell’11 dicembre 2018, Weiss e a. (
C‑493/17
,
EU:C:2018:1000
).
(
28
) Si tratta in fin dei conti di valutazioni fattuali complesse comparabili a quelle considerate dalla Corte nella sentenza ESMA. V., in particolare, punto 52 di tale sentenza. L’analisi delle prime due condizioni presuppone valutazioni puramente tecniche. La terza condizione concernente la sussistenza dell’interesse pubblico richiede valutazioni discrezionali di portata generale relative al conseguimento degli obiettivi della risoluzione indicati all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento SRM. In particolare l’analisi della proporzionalità dell’azione di risoluzione al conseguimento di uno o più di tali obiettivi implica un margine di valutazione importante. Tuttavia, nell’esame di tale condizione, pur essendo tenuto ad effettuare analisi prospettiche basate su giudizi di valore e previsioni speculative, l’SRB effettua sempre valutazioni fondate su criteri di carattere tecnico. L’SRB non dispone della possibilità di decidere sulla base di considerazioni politiche che vanno al di là della determinazione della sussistenza di tali criteri tecnici.
(
29
) Sulla distinzione tra tali categorie di potere discrezionale si vedano innanzitutto le conclusioni dell’avvocato generale Léger nella causa [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (
C‑40/03 P
,
EU:C:2005:93
, paragrafo
46
). Al riguardo si vedano altresì, più recentemente, le conclusioni dell’avvocato generale Emiliou nella causa BCE/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑389/21 P
,
EU:C:2022:844
).
(
30
) A tale riguardo, occorre peraltro osservare che il regolamento SRM prevede un coinvolgimento della Commissione nei lavori dell’SRB, e quindi anche nell’adozione di decisioni negative quali le decisioni controverse (v. articolo 43, paragrafo 3, del regolamento SRM e sentenza Commissione/SRB, punto 78).
(
31
) V.,
ex multis
, sentenza del 23 gennaio 2019, Deza/ECHA (
C‑419/17 P
,
EU:C:2019:52
, punti
93
e
94
, e giurisprudenza citata).
(
32
) V. punto 17 della sentenza impugnata.
(
33
) V. punto 50 e segg. di tale sentenza.
(
34
) V. sentenza del 21 gennaio 2016, SACBO/Commissione e INEA (
C‑281/14 P
, non pubblicata,
EU:C:2016:46
, punto
34
).
(
35
) Punti da 90 a 146 della sentenza impugnata.
(
36
) V. sentenze [OSCURATO:PERSONA], punto 266, e [OSCURATO:PERSONA], punto 275 e giurisprudenza citata.
(
37
) Si vedano al riguardo le considerazioni dell’avvocato generale Roemer nelle sue conclusioni relative alla causa Meroni/[OSCURATO:PERSONA] (9-56,
ECLI:EU:C:1958:4
, pag. 108).
(
38
) Sentenza del 4 maggio 2023, BCE/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑389/21 P
,
EU:C:2023:368
, punti
56
e
57
e giurisprudenza citata).
(
39
) In tal senso v. considerando 89 della direttiva 2014/59.
(
40
) V., al riguardo, conclusioni dell’avvocato generale Tizzano nella causa Commissione/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑12/03 P
,
EU:C:2004:318
, paragrafi
87
e
88
).
(
41
) V.,
inter alia
, decisioni della Commissione per i ricorsi nei casi 3/17, 7/17, 27/17, 28/17 e 5/22. Sulle esigenze di un controllo rigoroso sulle valutazioni di ordine tecnico ed economico si veda, per analogia, quanto affermato dalla Corte nella sentenza del 9 marzo 2023, ACER/Aquind (
C‑46/21 P
,
EU:C:2023:182
ai punti da 53 a 75) concernente l’intensità del sindacato della Commissione dei ricorsi dell’ACER. In assenza di controllo da parte di una commissione di ricorso, tali esigenze si riflettono sul controllo giurisdizionale.
(
42
) [OSCURATO:PERSONA], punti 163 e 164.
(
43
) [OSCURATO:PERSONA], punto 211 e giurisprudenza citata.
(
44
) Sentenza del 5 novembre 2019, BCE e a./[OSCURATO:PERSONA] e a. (
C‑663/17 P, C‑665/17 P e C‑669/17 P
,
EU:C:2019:923
, punti
110
e
111
). Si veda, altresì, sentenza del 24 febbraio 2022, Bernis e a./SRB (
C‑364/20 P
, non pubblicata,
EU:C:2022:115
, punti
69
e
80
).