CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 novembre 2023
Cassazione n. 32533/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente Ordinanza sul ricorso iscritto al n.4081/2018 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , difes i da ll’ avvo- cato [OSCURATO:PERSONA], domiciliatia Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Con- dominio [OSCURATO:PERSONA], difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrenti- avversola sentenza della Corte di appello di Milano n. 4898/2017 de l 23/11/2017. Ascoltata la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA] camera di con- siglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Fatti di causa Nel 2013 tre acquirenti di unità immobiliari ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) e il [OSCURATO:PERSONA] convenivano dinanzi al Tribunale di Como (Sezione distaccata di Cantù) 2di 13 – 4081/2018 – 2 – 08 / 11 /202 3 ( 2 7 ) – [OSCURATO:PERSONA]. l’[OSCURATO:PERSONA] (di seguito: IVR) e il Geom. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di direttore dei lavori. Gli attori allegavano i seguenti fatti. Nel 2007 IVR acquistava immobili, li ristrutturava, li frazionava in sin- gole unità. Negli anni successivi vendeva le unità immobiliari, costi- tuendo il complesso condominiale [OSCURATO:PERSONA]. Alla fine del 2010 acquirenti degli immobili denunciavano vizi e difetti delle opere e all’ini- zio del 2011 proponevano domanda di a.t.p. Nelle more si svolgeva una perizia di parte per conto degli acquirenti e del Condominio, se- condo la quale i vizi e i difetti si traducevano in circa € 641.230 di danni. Su questa base, costoro ottenevano inaudita altera parte un se- questro conservativo a carico di IVR per un valore complessivo di € 750.000. Nel febbraio 2012 undici acquirenti e il Condominio stipula- vano una transazione con IVR, ove questa si impegnava a eseguire dei lavori entro la metà di ottobre dello stesso anno (la relazione di a.t.p. non veniva depositata). Tra le parti sorgevano contrasti sul valore delle opere ancora da eseguire alla scadenza indicata nella transazione (€ 262.000 secondo gli acquirenti e il Condominio; € 20.000 secondo IVR). Nel novembre 2012 il Tribunale di Como confermava il sequestro conservativo. In sede di reclamo cautelare veniva disposta c.t.u. e con- fermato il sequestro. Su questa base tre degli undici acquirenti parti della transazione e il Condominio promuovevano l’attuale causa di me- rito, chiedendo la risoluzione della transazione per inadempimento di IVR, l’accertamento dei vizi e dei difetti nelle unità immobiliari da ascri- vere a responsabilità solidale di IVR e di [OSCURATO:PERSONA], quale direttore dei lavori, la condannadei convenuti al risarcimento dei danni da quan- tificarsi in corso di causa. Il 18/11/2015 la sentenza di primo grado: (a) rilevava che il Condominio non era parte della transazione e non risultava proposta alcuna domanda di risarcimento del danno alle parti comuni; (b) pronunciava la risoluzione parziale della transazione tra 3di 13 – 4081/2018 – 2 – 08 / 11 /202 3 ( 2 7 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Bellino, Resnati e Vago da un lato e IVR dall’altro; (c) accertava l’ap- plicazione dell’art. 1669 c.c. con riguardo ai vizi e difetti accertati nella fase cautelare anche nei confronti del direttore dei lavori; (d) sulla base della c.t.u. espletata in sede cautelare quantificava i costi necessari per l’eliminazione dei vizi e dei difetti nelle unità immobiliari di Bellino, Re- snati e Vago in circa € 100.800(complessivi); (e) condannava IVR e il Geom. Lunardi in solido al risarcimento. Proponeva appello principale il direttore dei lavori (affiancato poi da appello incidentale adesivo di IVR). Proponevano appello incidentale tardivo (comparsa depositata il 12/9/2016, rispetto a termine seme- strale scaduto il 18/5/2016), Bellino, Resnati e Vago e il Condominio chiedevano la condanna in solido dei convenuti al risarcimento dei danni relativi anche alle parti comuni delle unità mobiliari. La Corte di appello di Milano ha accolto l’appello incidentale di Bellino, Resnati e Vago e del Condominiocon condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti dagli appellati e quantificati complessivamente in € 478.566,60(con conseguente modifica della statuizione sulle spese del giudizio di primo grado) e conferma nel resto la pronuncia di primo grado. Ricorrono in cassazione iconvenuti con nove motivi, illustrati da me- moria. Resistono gli attori con controricorso. Ragioni della decisione 1. – Con il primo motivo il direttore dei lavori e IVR denunciano ex art. 334 c.p.c. che l’appello incidentale tardivo del Condominio è inam- missibile, in quanto le parti in cause scindibili non possono proporre impugnazione incidentale tardiva, tanto meno nei confronti di altre parti in cause scindibili. Infatti, il Condominio, soccombente in primo grado, non era né parte appellata né parte in causa inscindibile o di- pendente e, come tale, non era legittimato a proporre appello 4di 13 – 4081/2018 – 2 – 08 / 11 /202 3 ( 2 7 ) – [OSCURATO:PERSONA]. incidentale tardivo. Inoltre, il Condominio non poteva rivolgere l’ap- pello incidentale tardivo contro altre parti in cause scindibili quali sono i ricorrenti. Il primo motivonon è fondato. Risulta dagli atti di causa che il Condominio era parte appellata. Ri- sulta dall’art. 334 c.p.c. che «le parti contro le quali è stata proposta impugnazione» senza ulteriori limitazioni o specificazioni «possono proporre impugnazione incidentale anche quando per esse è decorso il termine» d’impugnazione. Aggiunge la giurisprudenza: lo possono fare tutte le volte che, come nel caso di specie,l’impugnazione rimetta co- munque in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza (cfr. tra le altre Cass. 13707/2023, cui si rinvia per ulteriori indica- zioni).Ne segue che l’appello incidentale tardivo del Condominio è am- missibile. Il primo motivo è rigettato. 2. - Il secondo motivo denuncia che la domanda di risoluzione della transazione del febbraio 2012 è stata accolta in primo grado solo par- zialmente, limitatamente alle proprietà individuali di Vago, Bellino e Resnati, non con riguardo al Condominio e alle parti comuni. Pertanto, in mancanza di un motivo specifico di appellosul punto, relativamente alle parti comuni e ai rapporti tra IVR e il Condominio, permane l'effi- cacia vincolante della transazione. Si deduce la violazione degli artt.329 co. 2, 346, 112, 324 c.p.c. e degli artt. 2909, 1372, 1453 e 1965 c.c. Il secondo motivo non è fondato. Risulta dall’atto di appello incidentaleche gli attori hanno impugnato la decisione di primo grado poiché non aveva considerato che, oltre al Condominio, anche i tre condomini erano legittimati ad agire a tutela anche dei diritti sulle parti comuni; in forza di ciò hanno domandato la 5di 13 – 4081/2018 – 2 – 08 / 11 /202 3 ( 2 7 ) – [OSCURATO:PERSONA]. risoluzione della transazione e il risarcimento dei danni anche per le parti comuni. Il secondo motivo è rigettato. 3. - Il terzo motivo denuncia che i singoli condomini non fossero legittimati ad agire in giudizio per i danni alle parti comuni e che il Condominio non fosse legittimato ad agire in giudizio per i danni alle proprietà individuali dei condomini che non avevano agito, né gli ave- vano conferito mandato ad agire. Si deduce la violazione dell’art. 81 c.p.c. e degli artt. 1117, 1130 e 1131 c.c. Il terzo motivo non è fondato. Nelle controversie che investono i diritti sulle parti comuni, ciascun condòmino ha un ’autonoma legittimazione - concorrente con quell a dell'amministratoredel condominio – ad agire in giudizio quale com- proprietario. Tale è la statuizione che si enuclea dalla giurisprudenza di legittimità, anche delle Sezioni Unite: cfr. Cass. SU 10934/2019 . Quanto al profilo della censura relativo all’azione del Condominio, ri- sulta dagli atti di causa che esso abbia agito a tutela delle parti comuni e non anche per i danni alle proprietà individuali dei condomini che non hanno agitoin giudizio. In realtà , l’articolazione di questo secondo pro- filo di censura è animata essenzialmente dal proposito di asserire la sommarietà della c.t.u.con riferimento alla constatazione dei danni ri- sarcibili e alla loro dislocazionenel complesso condominiale; con il che la parte sovrappone il proprio apprezzamentodella situazione di fatto rilevante a quello proprio del giudice di merito, senza che possa di- schiudersi uno spiraglio al giudizio di legittimità. Il terzo motivo è rigettato. 4. -Il quarto motivo censura che la c.t.u., svoltasi in sede di reclamo cautelare ante causam avverso il sequestro conservativo promosso nei confronti della IVR e finalizzata al giudizio sulla conferma della misura 6di 13 – 4081/2018 – 2 – 08 / 11 /202 3 ( 2 7 ) – [OSCURATO:PERSONA]. cautelare, sia stata utilizzata nel giudizio di merito anche nei confronti del Geom. Lunardiche non era parte del procedimento cautelare . In particolare, si censura che l’impiego della c.t.u. sia stato motivato in modo apodittico e tautologico. Si deduce la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., degli artt. 101, 115 e 116, 132, 696, 696-bis e 698, 61 e 191 c.p.c., nonché il difetto assoluto di motivazione o la motivazione apparente. La parte della sentenza censurata dal quarto motivo è sintetizzata nel presente capoverso. Il [direttore dei lavori] non ha partecipato al procedimento cautelare, ma ha avuto in questo giudizio la possibilità di contestare le risultanze della c.t.u. e di allegare prove contrarie. En- tro questi limiti diretti ad assicurare il contraddittorio, ben possono es- sere utilizzate prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse o anche fra altre parti, dalle quali si possano trarre elementi di convincimento per l’accertamento dei fatti in giudizio attuale, poiché si tratta di fatti rilevanti in entrambi i giudizi. La sentenza impugnata si esprime te- stualmente così: «Peraltro, lo stesso giudice ha spiegato i motivi, del tutto condivisibili, dell'inopportunità un rinnovo della c.t.u. nel giudizio di merito: ‘per economia processuale questo Tribunale ha ritenuto op- portuno avvalersi della c.t.u. espletata nella fase cautelare, stante an- che il minimo lasso di tempo intercorso tra la domanda di sequestro conservativo avanzata dagli attori, ed il reclamo, e la successiva fase di merito del presente procedimento, che non ha determinato muta- zioni dello stato dei luoghi’». Il quarto motivo non è fondato. Le risultanze di una c.t.u, se acquisitaritualmente al processo di co- gnizione, entra a far parte del materiale probatorio regolarmente pro- dotto e sottoposto al contraddittorio anche se una delle parti di tale giudizio non ha partecipato al proc edimento nel corso del quale la 7di 13 – 4081/2018 – 2 – 08 / 11 /202 3 ( 2 7 ) – [OSCURATO:PERSONA]. consulenza tecnicaè stata esperita (quan d’anche si tratti di un proce- dimento cautelare); cosicchéla c.t.u. è prudentemente apprezzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice mercé il raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite nei con- fronti di tutte le parti del processo ( in questo senso, cfr. tra le altre Cass. 8496/2023, che sulla base di questo principio di diritto ha cassato una sentenza che aveva erroneamente ritenuto inutilizzabile, nei con- fronti della compagnia assicuratrice, la consulenza tecnica d'ufficio pro- dotta nel giudizio di merito, ma resa nel procedimento di a.t.p. al quale l'assicurazione non era stata chiamata a partecipare). Il quarto motivo è rigettato. 5. - Il quinto motivo denuncia che la transazione dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] con IVR abbia carattere novativo. Si fa valere che essa disponga: la sosti- tuzione delle obbligazioni originarie con nuove obbligazioni, la previ- sione di nuove opere, il venire meno del carattere condominiale di una villetta, dei criteri di ripartizione delle spese in vista della stesura di un nuovo regolamento, il controllo dei lavori da parte di persone diverse da Lunardi, rimasto quindi estraneo alla direzione dei lavori previsti in tale transazione. Si deduce la violazione degli artt. 1362, 1366, 1965 e 1976 c.c. e, in particolare, si fa valere l’impossibilità di chiedere la risoluzione della transazionenovativa per inadempimento. Del quinto motivoè da dichiarare l’inammissibilità. La parte ricorrentenon si è determinata ad indicare il quando, il dove e il come egli abbia argomentatoe sostanziato con i riferimenti fattuali poi riportati nel ricorsola questione fatta valere. Corrispondentemente costei non indicail passo della sentenza di secondo grado nel quale la Corte di appello si sarebbe cimentata in modo censurabile con la que- stione del carattere novativo della transazionefatta valere. Quand’an- che si metta da parte il difetto di specificità del motivo , si staglia in 8di 13 – 4081/2018 – 2 – 08 / 11 /202 3 ( 2 7 ) – [OSCURATO:PERSONA]. ogni caso il tentativo della parte ricorrente di sovrapporre il proprio apprezzamento alla qualificazione del negozio compiuta dalla Corte di appello. Oltretutto, le stesse indicazioni offerte dal la parte ricorrente sono controproducenti, poiché lasciano supporre che l’atto dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] sia una cornice formale di definizione di una molteplicità di rapporti tra di loro distinti e finanche eterogenei, talché esso non possa essere assog- gettato ad una valutazione unitaria circa il suo carattere novativo o meno. Esse offrono quindi piuttosto elementi a sostegno del carattere persuasivo dell’apprezzamento della Corte, opportunamente focaliz- zato su quella partedella disciplina che – nel più vasto ambito dell’atto dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] –è stata congegnata come rimedio rispetto ai vizi e di- fetti delle opere precedentemente fatti valere e che è quindi stretta- mente collegata a questi ultimi. Il quinto motivo è inammissibile. 6. - Il sesto motivo denuncia ex artt. 102 e 354 c.p.c. che la do- manda di risoluzione della transazione con pluralità di parti richieda la partecipazione al processo di tutte le parti stipulanti in veste di litiscon- sorti necessari. Si fa valere che la transazione dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], stipulata nel corso del procedimento ante causam, veda dodici parti e abbia ad oggetto molteplici obbligazioni reciproche, intersecate tra di loro. Per- tanto, tutti i contraenti dovevano partecipare al giudizio in cui ne è stata chiesta la risoluzione, poiché si dà un caso di litisconsorzio ne- cessario secundum tenorem rationis. Il ricorrente indica nominativa- mente i litisconsorti necessari pretermessi. Il sesto motivonon è fondato. Nel penultimo capoverso del precedente paragrafo n. 5 si è rilevato chel’atto dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] si mostra -nella stessa raffigurazione che ne dà la parte ricorrente - come cornice formale di definizione negoziale di 9di 13 – 4081/2018 – 2 – 08 / 11 /202 3 ( 2 7 ) – [OSCURATO:PERSONA]. unacongerie rapporti tra di loro diversi , occasionati da diversi eventi . Ci troviamo dinanzi ad una situazione opposta rispetto a quell’unico rapporto con pluralità di parti alla cui individuazione la dottrina classica affida la determinazione del campo di applicazione del litisconsorzio necessario. Ove uno o più fra i rapporti racchiusi entro una tale cornice solo formalmente unicasiano tratti ad oggetto di controversia giudizia- ria, si fa luogo a litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c . I n altre parole,si tratta di cause connesse per parziale comunanza di questioni da trattare, per parziale identità di soggetti o tuttalpiù per parziale identità di fatti costitutivi.La prova del nove è data dalla consapevole inerzia rispetto alla presente iniziativa processuale,coltivata dagli altri condominiparti dell’atto dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il sesto motivo è rigettato. 7. -Il settimo motivo denuncia ex art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. il difetto assoluto di motivazione sulla non scarsa importanza dell'inadempi- mento di IVR rispetto alla transazione del febbraio 2012, avuto ri- guardo all'interesse delle parti in causa con riferimento alle porzioni di proprietà individuale e (ove ancora ammissibile e pro quota) alle parti comuni (a ciò si collega altresì la censura di violazione dell’art. 1455 c.c.). Si denuncia inoltre l’omesso esame circa un fatto decisivo, cioè la situazione delle opere al 9/10/2012, risultante da un verbale di so- pralluogo congiunto dei tecnici designati dalle parti. L’ottavo motivo denuncia che si sia fatto luogo a una presunzione di responsabilità, senza considerare la natura extracontrattuale del titolo delineato dall'art. 1669 c.c., con gli inerenti oneri di allegazione e di prova gravanti sul danneggiato. In particolare, ci si duole si sia impu- tato al direttore dei lavori «l’onere di dimostrare di aver agito con la dovuta diligenza per far eseguire le opere in conformità al progetto e con modalità esecutive conformi al capitolato e alle regole della 10di 13 – 4081/2018 – 2 – 08 / 11 /202 3 ( 2 7 ) – [OSCURATO:PERSONA]. tecnica». Si fa valere inoltre che la nozione di «gravi difetti» di cui all'art. 1669 c.c. non è quantitativa, bensì qualitativa ed è da valutare per i singoli difetti, che debbono essere tali da comportare un apprez- zabile danno alla funzione economica e una menomazione notevole alla normale possibilità di godimento dell'immobile, in relazione all'utilità cui l'opera è destinata. Si deduce la violazione degli artt. 1669, 2697 c.c., 24 e 111 Cost., 112 e 115 c.p.c. (con particolare riguardo al difetto di allegazione delle condotte omissive del direttore dei lavori) e dell’art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. (per difetto assoluto di motivazione). Il nono motivo denuncia che i danni siano stati liquidati senza alcuna ripartizione collegata alle porzioni immobiliari danneggiate dei tre con- dòmini attori né alle parti comuni. Si deduce la violazione degli artt.2056 e 1223 c.c., nonché la violazione degli artt. 111 co. 6 cost. e 132 co. 2 n. 4 c.p.c. Ci si duole che le conclusioni della c.t.u. (p. 48 ss.) non distinguano tra opere da eseguire in base alla transazione 8/2/2012 e vizi anteriori, né tra le proprietà individuali e le parti con- dominiali; chesi indichino così stime globali e indistinte, riconosciute poi automaticamente dalla Corte di appello ai soli tre condomini attori e al Condominio per le parti comuni, senza stabilire ripartizioni interne del risarcimento tra parti individuali dei tre condòmini attori, parti co- muni del Condominio e altre parti di proprietà individuale di condomini che non hanno agito in giudizio. Il settimo, l’ottavo e il nono motivo sono da esaminare con testual- mentee da disattendere . La ragione che induce a trattarli insieme ri- siede nel fatto che in essi si fa più spinto il tentativo di rivolgersi ad una corte di legittimità come se si trattasse di una cortedi terza istanza di meritopieno anche sui fatti rilevanti . Quanto al settimo motivo, la valutazione della gravità dell'inadempi- mento ex art. 1455 c.c. ai fini della risoluzione di un contratto a 11di 13 – 4081/2018 – 2 – 08 / 11 /202 3 ( 2 7 ) – [OSCURATO:PERSONA]. prestazioni corrispettive costituisce una questione di fatto rimessa all’apprezzamento prudente del giudice del merito (giurisprudenza co- stante: cfr. tra le altre Cass. 12182/2020). In quanto ha da essere «prudente», tale apprezzamento deve trovare la propria espressione in una motivazione effettiva, risoluta e non irriducibilmente contraddit- toria (cfr. Cass. SU 8053/2014). I n obbedienza a d un tale canone di proporzionalità di una motivazione necessaria,idonea allo scopo e ade- guata,il giudice di merito non è tenuto a discutere esplicitamente ogni singolo elemento probatorio o a confutare ogni singola deduzione che aspiri ad una diversa ricostruzione della situazione di fatto rilevante(in relazione alcaso di specie, quest’ultima osservazione si attaglia in par- ticolarealla denuncia di omesso esame delle risultanze del sopralluogo, delle quali i ricorrenti assumono il carattere decisivo). Sarebbe super- fluo ricordare che l’esito positivo della verifica di congruità della moti- vazione compiuta dalla Corte di cassazione non implica logicamente che essa faccia proprio tale apprezzamento: esso è e rimane del giudice di merito. Quanto all’ottavo motivo, la Corte di appello non ha operato sulla base di una presunzione di responsabilità , ma delle regole di riparto dell’onere della prova nei giudizi di responsabilità extracontrattuale (cfr. Cass. 12675/2014), dopo aver constatato che:«La c.t.u. espletata ha, in modo analitico e certamente esaustivo , indicato i molteplici vizi/difetti sussistenti riconducibili a gravi carenze costruttive, omis- sioni progettuali[…], lavori incompleti e irregolarità normative per con- cludere che non si può configurare un esempio di ‘buon costruire’. È evidente, pertanto, che correttamente il primo giudice ha accertato la responsabilità del geom. L unardi, quale direttore dei lavori » . Il brano successivo della motivazione, oggetto di censura (e riportato indietro, nell’esposizione del motivo) si limita a ricordare ad abundantiam ciò 12di 13 – 4081/2018 – 2 – 08 / 11 /202 3 ( 2 7 ) – [OSCURATO:PERSONA]. che la parte ricorrente già sa: che la parte non onerata della prova resta libera, nel suo interesse, di articolare la prova contraria del fatto che la controparte è onerata di provare. Quanto alnono motivo, la parte ricorrente difetta di interesse a far valere la censura. Certamente la Corte avrebbe ben potuto esser più analitica: ma questa è un’osservazione parentetica di mera opportu- nità. La via prescelta della liquidazione complessiva implica logica- mente che l’obbligazione risarcitoria così accertata siastata qualificata come solidale anche dal lato attivo, cosicché l’adempimento integrale conseguito da uno dei creditori libererà il debitore che ha pagato verso tutti gli altri creditori (cfr. art. 1292 ult. parte c.c.), così come sarà corrispondentemente liberato anche l’altro debitore in solido. Il settimo, l’ottavo e il nono motivo sonorespinti. 8. - Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che liquida in € 7.800 , oltre a € 2