CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 gennaio 2023
Cassazione n. 13707/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21958/2017, proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 71, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentati e difes i dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti – nonché [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 32, pres- so lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rap- presentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale – 2di 9 – RG 21958/2017 – S2 – CC 09/01/2023 (n. 26) – [OSCURATO:PERSONA]. nonché [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza d ella CORTE D I [OSCURATO:PERSONA] n. 907/2017depositata il 13/06/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Lette le conclusioni del P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricor- so principale e del ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA] Nel 2010 icommittenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano dinanzi al Tribunale di Ancona le appaltat rici i mprese edili di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il risarcimento dei danni a un immo- bile sito in Osimo, quantificati in € 197.856,62. Veniva chiamato in causa [OSCURATO:PERSONA], in quanto progettista, direttore dei lavori, co- struttore nonché venditore. In primo gradoquest’ultimo veniva accer- tato come unico responsabile ex art. 1669 c.c. La pronuncia è stata confermata in appello. Ricorre in cassazione il chiamato in causa con tre motivi, illustrati da memoria. Resistono gli attori con controricorso, illustrato da me- moria. Resiste un primo convenuto con controricorso e ricorso inci- dentale, illustrati da memoria. Resiste un secondo convenuto con controricorso, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con il primo motivo del ricorso principale si censura il mancato accertamento della decadenza degli attori dall’azione ex art. 1669 c.c. 3di 9 – RG 21958/2017 – S2 – CC 09/01/2023 (n. 26) – [OSCURATO:PERSONA]. nei confronti del chiamato in causa, in quanto costoro non hanno tempestivamente rivolto aquest’ultimo la denunzia dei gravi difetti ri- scontrati(violazione dell’art. 1669, co. 1, ultima parte c.c.) . Del primo motivo è da dichiarare l’inammissibilità, per difetto di specificità ex art. 366, n. 4 c.p.c., poiché ha mancato di specificare un’autentica questione di diritto a fondamento. Infatti,si è quali ficat a come quaestio iurisuna quaestio facti (rectius: più questioni di fatto). In altre parole, è fatta valere una falsa applicazione di una norma di diritto (cioè dell'art. 1669, co. 1, ultima parte c.c.) che deriva non già da un errore di diritto ma da pretesi errori nell'apprezzamento delle prove e quindi nella ricostruzione della situazione di fatto rilevante in causa. Che nel caso di specie si versi in una situazione di questo genere, è reso manifesto da alcuni passi centrali dell’argomentazione del moti- vo. Il ricorrente si esprime in termini critici nei confronti dell’apprezzamento di fatto della Corte di appello che: «Esclude qua- lunque rilevanza alla primitiva relazione peritale di parte del 18/06/2009, per valorizzare al suo posto il deposito della c.t.u. in fa- se di istruzione preventiva e computando solo rispetto a questo even- to il termine annuale per la denuncia». Si prosegue poi su questa li- nea: «Il rilievo del collegio, secondo cui una conoscenza sufficiente- mente apprezzabile ai fini della scoperta dei difetti non può che esse- re ricondotta al deposito della c.t.u. espletata in primo grado, in quanto sarebbero mancati, nella fattispecie, elementi conoscitivi an- teriori atti a fornire agli attori […] la ‘cognizione dell’esatta consisten- za dei gravi difetti … e soprattutto della derivazione causale dalla er- rata progettazione’, in realtà già muove da un presupposto argomen- tativo irrimediabilmente parziale incompleto, atteso che […] non po- teva essere valorizzato solamente il contenuto della relazione peritale 4di 9 – RG 21958/2017 – S2 – CC 09/01/2023 (n. 26) – [OSCURATO:PERSONA]. di parte, a firma [OSCURATO:PERSONA], datata [OSCURATO:DATA_NASCITA] […], ma avreb- be dovuto essere presa in considerazione, naturalmente, anche la successiva relazione, sempre a firma dell'[OSCURATO:PERSONA] […] data- ta in epoca comunque anteriore alla notifica dell'atto di citazione di primo grado». Il motivo è integralmente impostato secondo questa logica, tesa a sottoporre all'attenzione di questa Corte non già un errore di diritto, bensì ciò che si reputa essere una erronea risoluzione di questioni di fatto, che è censurabile in cassazione per la via dell’art. 360, n . 5 c.p.c., secondo i canoni concretizzati da Cass. SU 8053/2014. In altri termini, i vizi che possono essere fatti valere con prospettiva di acco- glimento sono quelli che si manifestano nella totale assenza, appa- renza, incomprensibilità della motivazione, oppure nel l'irriducibile contraddittorietà di quest'ultima, cioè una contraddittorietà tale da non poter essere ricomposta attraverso una oculata interpretazione della motivazione. Tutti estremi che non si rinvengono nelle parti del- la sentenzabersagliate dal motivo di ricorso . In conclusione, il primo motivodel ricorso principale è inammissibi- le. 2. - Con il secondo motivo del ricorso principale si censura che, ai fini del rispetto del termine di prescrizione di dieci anni ex art. 1669 c.c. dal compimento dell’opera, si sia considerato sufficiente il verifi- carsi delle condizioni di fatto che danno luogo a responsabilità del co- struttore e non anche l 'eserciz io dell a correlativa azione giudiziaria (violazione dell’art. 1669 c.c.). La parte censurata della sentenza è la seguente (p. 5): «Poiché gli episodi rivelatori deidifetti dell'opera si sono sicuramente manifestati prima della relazione del c.t.p. Panzini , datata 18 / 06 / 2009, va ritenu- to che i vizi si sono verificati prima della scadenza del termine decen- 5di 9 – RG 21958/2017 – S2 – CC 09/01/2023 (n. 26) – [OSCURATO:PERSONA]. nale ex art. 1669 c.c. decorrente dal 16 f ebbraio 2000, sicché tali vizi sono coperti dallagaranzia offerta dalla norma». La censura si articola fondamentalmente nella seguente argomen- tazione: «se[…], per rilevare ai sensi dell'art. 1669 c.c. il vizio dell'o- pera si deve palesare in modo da poter essere individuato nella sua natura di grave difetto costruttivo, è appunto siffatta manifestazione percosì dire 'qualificata' del difetto, ovvero, in pratica, la sua 'scoper- ta' (eventualmente all'esito - ove occorra - di apposita indagine tecni- ca, alla stregua dei noti canoni interpretativi) che deve avvenire nel termine decennale in parola. Del resto, l'onere di attivarsi affinché ipotetici segni esteriori non univoci e/o mere avvisaglie possano as- surgere, con idonea verifica, a segni rivelatori di grave difetto, nel ri- spetto del termine decennale posto dalla norma in commento, non corrisponde ad altro […] che ai generali principi di lealtà e buona fe- de, che impongono a chi voglia avvalersi di tale speciale regime di re- sponsabilità, di porre in essere ogni adempimento necessario ai pre- supposti e condizioni di efficacia della garanzia; diversamente, si con- sentirebbe di dilatare a proprio piacimento le rigorose scansioni tem- porali previste dalla norma, operando in modo da differire la scoperta […] al momento più confacente, mediante approfondimento tecnico che, con maggiore o minore completezza, a seconda della convenien- za del caso, venga opportunamente disposto». Il secondo motivo è infondato. Esso aspira ad irrigidire indebita- mente e ad aggravare con formalità inopportune l’interpretazionedel- la nozione di «scoperta» del vizio di costruzione adottata dalla giuri- sprudenza di questa Corteai fini del rispetto del termine di dieci anni dal compimento dell’opera, alla quale la sentenza impugnata ha cor- rettamente aderito. Inveroentro tale termine decennale devono veri- ficarsi le condizioni di fatto chemanifestano con evidenza il pericolo o 6di 9 – RG 21958/2017 – S2 – CC 09/01/2023 (n. 26) – [OSCURATO:PERSONA]. il grave difetto della costruzione, mentre l’azione giudiziaria di re- sponsabilità può essere promossa anche dopo la scadenza del suddet- to termine, purché entro un anno dalla denunzia dei vizi, la quale a sua volta deve farsi entro il termine di un anno dalla scoperta dei vizi, secondo le ulteriori scansioni temporali divisate dall’art. 1669 c.c. (cfr. Cass. 5920/1993). In conclusione, il secondo motivo del ricorso principaleè rigettato. 3. - Con il terzo motivo del ricorso principale si censura che i gravi difettidell’edificio siano stati imputati causalmente al difetto della co- struzione( si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1669, co. 1c.c.). Del terzo motivo è da dichiarare l’inammissibilità. La parte ricorren- te rilegge la relazione geologica dell’ausiliario del c.t.u. e rimarca al- cune circostanze in fatto « che non sono state poi ritenute idonee ad influire sul giudizio finale». Cita poi un ampio brano ove la sentenza impugnata valuta i risultati della c.t.u. Ritiene che il ragionamento della Corte d'Appello non possa «peraltro essere condiviso, poiché basato su unpercorso motivazionale non corretto ed incompleto circa elementi decisivi, che ha comportatouna violazione dei principi di di- ritto in materia di accertamento del nesso causale». Riprende poi ampiamente le critiche che aveva già svolto alla c.t.u., opina che non siano state prese in considerazione, rimprovera alla Corte di appello acritico allineamentoalle conclusioni della c.t.u. Si lamenta infine che non sia stata accolta la suarichiesta di rinnovo della c.t.u. L’esame del motivo conferma ciò che già la lettura della rubrica in grassetto (sintetizzata nel capoverso d’esordio di questo paragrafo) lasciava presagire. La parte ricorrente prospetta come questione di diritto censure mosse alla ricostruzione istruttoria della situazione di fatto rilevante. Dinanzi a tali censure, il compito di questa Corte è di 7di 9 – RG 21958/2017 – S2 – CC 09/01/2023 (n. 26) – [OSCURATO:PERSONA]. verificare che il giudice di merito manifesti di aver fatto buon governo del proprio potere di apprezzamento. Ciò è accaduto nel caso di spe- cie. Infatti, il giudice di merito che fondi il proprio apprezzamento su alcune prove piuttosto che su altre non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimentoin una motivazione ef- fettiva, resoluta e coerente (che rispetti quindi i canoni dettati da Cass. SU 8053/2014). Di talché egli non è tenuto a discutere esplici- tamente ogni singolo elemento probatorio o a confutare ogni singola deduzione che aspiri ad una diversa ricostruzione della situazione di fatto rilevante. Sarebbe superfluo ricordare che l’esito positivo della verifica compiuta dalla Corte di cassazione non implica logicamente che essa faccia proprio tale apprezzamento: esso è e rimane del giu- dice di merito. In conclusione, il terzo motivo del ricorso principale è inammissibi- le. 4. –L’inammissibilità o infondatezza di ogni motivo su cui il ricorso principale si fonda determina l’infondatezza di quest’ultimo nel suo complesso. Pertanto, il ricorso principale è rigettato. 5. - Con l’unico motivo del ricorso incidentale la ditta Corallini ha attaccato il capo di sentenza che ha ritenuto inammissibile l’appello incidentale tardivo da lui proposto contro il capo della sentenza di primo grado che - nonostante l’accertamento del la responsabilità esclusiva in capo a Staffolani - ha disposto la compensazione delle spese di lite anche nei suoi confronti. Il ricorso incidentale non è fondato. P remesso che l’appello princi- pale è diretto ad ottenere la riforma della sentenza di primo grado anche con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite (con richiesta di vittoria in entrambi i gradi), la ditta Corallini ritiene am- 8di 9 – RG 21958/2017 – S2 – CC 09/01/2023 (n. 26) – [OSCURATO:PERSONA]. missibile il proprio appello incidentale, ancorché tardivo, poiché è l’appello principale ad aver generato il suo interesse ad impugnare la sentenza nello stesso capo relativo alle spese. È indubbiamente vero che l'impugnazione incidentale tardiva ex art. 334 c.p.c. è sempre ammissibile tutte le volte che quella princi- pale metta comunque in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza, che sarebbe accettato dal l'impugnato in mancanza dell'altruiimpugnazione. Conseguentemente , essa può essere rivolta sia contro l’impugnante principale ( anche con riguardo ad un capo della sentenza diverso da quello investito dall'impugnazione principa- le), sia –come impugnazione adesiva - contro parti processuali diver- se dall'impugnante principale. In altre parole, l'impugnazione inciden- tale tardiva può essere propostaogni qualvolta l’impugnazione princi- pale se accolt a , comporterebbe un pregiudizio per l'impugnante inci- dentale tardivo poiché darebbe luogo ad una sua soccombenza mag- giore rispetto a quella stabilita nella decisione impugnata (cfr., Cass. SU 23903/2020). Tuttavia, già il tenore letterale dell’art. 334 c.p.c. rende manifesto che l'impugnazione incidentale tardiva opera solo a vantaggio della parte contro la quale è stata proposta l'impugnazione principale (o delle parti in cause inscindibili ex 331 c.p.c.). Il caso di specie non rientra né nell’una, né nell’altra ipotesi. Infatti, Staffolani ha propostoappello contro gli attori originari , non contro la ditta Corallini; né si tratta di cause inscindibili (ove l'appaltatore ed il progettista o il direttore dei lavorisiano convenuti nel medesimo pro- cesso per rispondere del danno prodotto da rovina o difetti di beni immobili, non si determinaun'ipotesi di litisconsorzio necessario pas- sivo, poiché i loro rapporti nei confronti del danneggiato rimangono distinti tra loro: cfr. Cass. 18831/2016). In conclusione, il ricorso incidentale è rigettato. 9di 9 – RG 21958/2017 – S2 – CC 09/01/2023 (n. 26) – [OSCURATO:PERSONA]. 6. - Il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale deter- mina la conferma della sentenza impugnata nel suo complesso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera di ciascuna delle due parti ricorrenti (in via principale, in via incidentale), dell’ulteriore somma pari al contributo unificato per il ricorso a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale e condanna la parte ricorrentein via principale al rimborso delle spese del presente giudizio in favore di ciascuna delle parti controricorrent i , che liquida in € 3.900 , oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, par