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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 11906/2024

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/2024 ha pronunciato la seguente Ordinanza sul ricorso n. 2349/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difesodagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] e per lui gli eredi([OSCURATO:PERSONA], Stefano e Agostino, nonché [OSCURATO:PERSONA]), difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Al- fredo Consarino; -controricorrenti e ricorrentiincidentali- avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro n. 698/2018 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Ascoltata la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Nel 2004 il committente [OSCURATO:PERSONA] conviene dinanzi al Tribunale di Catanzaro l’appaltatore [OSCURATO:PERSONA] per il risarcimento dei danni da vizi dell’opera appaltata nel 1987 (costruzione di un edificio a tre piani per abi- tazione).

L’attoreallega che il convenuto ha realizzato i pilastri e il solaio, senza ultimare poi i lavori (tranne quelli del terzo piano).

A distanza di oltre dieci anni(alla fine del 2002) si ri nvengono lesioni sulle travi di fondazione. 2di 10 – 2349/2019 – 2 – 8 / 3 /202 4 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA].

Promosso una.t.p., il c.t.u. accerta che l’ impiego di una quantità di cemento inadeguata ha causato una resistenza alla compressione minore al neces- sario.

Da ciò le lesioni.

P revio accertamento del vizio , i l committente do- manda in giudizio (in un primo tempo senza qualificare il tipo di azione esercitata)la condanna del convenuto al pagamento di circa € 16.494,quale costo del consolidamento dell’opera, cifra poi aumentata a € 56.462 per l’aggravarsi in corso di giudizio delle conseguenze dei vizi (come constatato dalla c.t.u.).

Il convenuto qualifica il contratto come d’opera e non di appalto ed eccepiscela prescrizione annuale ex art. 2226 c.c., in subordine quella biennale ex art. 1667 co. 3 c.c.

In primo grado la domanda è rigettata per la prescrizione annuale ex art. 1669 c.c. (per il mancatoinizio del processo entro l’anno dalla denunzia; peraltro, si accerta anche la mancata dimostra- zione che è stato osservato il termine di denuncia).

In secondo grado , la pronuncia di primo gradoè riformata, con condanna de l convenuto al pa- gamento di circa €

16.494. Ricorre in cassazione l’appaltatoreconvenuto con due motivi , illustrati da memoria.

Resiste il committente attore con controricorso e ricorso inciden- tale con tre motivi.

Ragioni della decisione

1. - Il primo motivo del ricorso principale (p. 6) denuncia la violazione dell’art. 1669 c.c. (responsabilità dell’appaltatore per rovina e difetti di cose immobili) per avere la Corte di appello omesso di accertare il decorso del termine decennale del rapporto di responsabilità dell’appaltatore nei con- fronti del committente.

L’appaltatore fa valere che il contratto di appalto avevaad oggetto la costruzione di pilastri e di solai e che tali lavori sono staticompletati nel 1988 , mentre il grave difetto si è manifestat o so lo nel 2002, con il «rinvenimento di lesioni sulle travi di fondazione e lo sfalda- mento del cemento», come è stato allegato dal committente in sede di ri- corso per a.t.p.

L’appaltatore conclude quindi che il termine di dieci anni 3di 10 – 2349/2019 – 2 – 8 / 3 /202 4 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. dall’ultimazione dei lavori è decorso al momento del presentarsi evidente del grave difetto.

Il secondo motivodel ricorso principale (p. 11) denuncia che la Corte di appello ha ritenuto provata la responsabilità dell’appaltatore sulla base della c.t.u. e dell’a.t.p., malgrado i periti si siano avvalsi dell'operato della società cheaveva già eseguito prove di resistenza sul calcestruzzo per c onto del committente, test che erano confluiti in una consulenza tecnica di parte posta a fondamento della denunzia dei vizi.

Si deduce: violazione dell’art.116 c.p.c.

2. – Quanto a i motivi del ricorso incidentale, c on i primi due (p. 11, p. 13) si denuncia che la Corte di appello ha ritenuto che, nonostante in corso di causa i danni fossero stati quantificati in circa € 56.462, l’attore abbia limitato la propria domanda al pagamento di € 16.494, cioè della cifraindi- cata in citazione, sull'erroneo presupposto che sia meramente di stile la clausolaivi contenuta con la quale si richiede la condanna ‘alla maggior o minor somma’ da accertare, mentre in realtà la richiesta nelle conclusioni rassegnate in primo grado èdi €

56.462. Si deduce: violazione dell’art. 112 c.p.c., nonché omesso esame dei verbali di causa.

In via subordinata, il terzo motivo del ricorso incidentale (p. 15) denuncia la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non- ché del divieto di proporre domande nuove in appello, per non avere la Corte di appello rilevato che la domanda risarcitoria è stata esattamente quantificata (nella misura di circa € 56.462) nell’atto d'appello e che ciò costituisce una semplice modificazione, non un mutamento della domanda. 3.1.– F ondato è i l primo motivo .

Con riferimento ad edifici (o ad altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata),l’art. 166 9 co. 1 c.c. dispone – con decorrenza dal «compimento» - una durata decennale del rapporto di responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente, per il caso che l 'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovini in tutto o in parte, 4di 10 – 2349/2019 – 2 – 8 / 3 /202 4 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. ovvero presenti evidente pericolo di rovina o gravi difetti,purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta.Il secondo comma dell’art. 1669 c.c. completa la speciale disciplina, prevedendo che il diritto del commit- tente si prescriva entro un anno dalla denunzia.

Nel caso di specie, sorge innanzitutto questionetra le parti se si sia av- verato il «compimento»di cui all’art. 1669 co. 1 c.c.

Il ricorrente ritiene che esso si sia avverato già nel 1988, poiché il contratto di appalto haad oggetto solo la costruzione di pilastri e di solai, che è stata completata appunto in quell’anno.Il controricorrente obietta che il compimento non si è mai avve- rato(e che quindi il rapporto di responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente non si è ancora esaurito) , poiché rilegge il contratto di appalto e vi trova che esso ha ad oggetto non l’edificazione unicamente di pilastri e di solai, bensì la costruzione dell’intero stabile completo in ogni sua parte.

Sul punto, la Corte di appello dà torto ad entrambele parti, poiché confina nell’irrilevanzala questione relativa all’oggetto dell’appalto: «Occorre infatti considerare – argomenta la Corte - che la responsabilità regolata dall'art.1669 c.c. ha natura non contrattuale , derivando da un fatto idoneo a pro- durre obbligazioni in conformitàdell'ordinamento giuridico, ex art. 1173 c.c. ed è, pertanto, esclusivamente a tale disciplina cheoccorre fare riferimento in caso di rovina e difetti di immobili, anche laddove l'opera appaltatanon siastata ultimata».

3.2. - L a sentenza impugnata richiama l’orientamento di questa Corte (cfr. Cass. 28233/2017), in modo (fino a questo punto) corretto .

Per com- pletezza è opportuno riportare la parte finale del principio di diritto enun- ciato (a p. 11) da questa Corte: «nel caso in cui l'opera appaltata non venga ultimata, non trovano applicazione le norme dettate in tema di risoluzione del contratto per inadempimento dagli artt. 1453 ss. c.c., dovendosi far riferimento in via esclusiva all'art. 1669 c.c.». 5di 10 – 2349/2019 – 2 – 8 / 3 /202 4 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA].

Tale passo conclusivo assume un rilievo chiarificatore per la pronuncia sul caso di specie in prospettiva nomofilattica.

Per gli immobili destinati a lunga durata, l’art. 1669 c.c. imputa all’appal- tatore una responsabilitàcomplessivamente più grave, soprattutto sotto il profilo della durata, che si atteggia come speciale rispetto allaresponsabilità per i vizi ex artt. 1667-1668 c.c.

A sua volta, nell’ambito dell’appalto, la disciplina degli artt. 1667-1668 c.c. riveste carattere eccezionale rispetto alle regole generali della responsabilità nei contratti.

Coerente con questo quadronormativo è appunto la conclusione enuncia ta da Cass. 28233/2017 (tra le altre).

In caso di immobili destinati a lunga durata, ove sia fatta valere la responsabilità ex art. 1669 c.c.,l’irrilevanza della circostanza che l’operaappaltata sia stata ultimata o meno , è una conseguenza logica della neutralizzazione(indotta da quel quadro normativo) delle regole generali sulla risoluzione del contratto per inadempimento(artt. 1453 ss. c.c. ).

Tuttavia, l’art. 1669 c.c. contempla pur sempre il «compimento» fra gli elementi della propria fattispecie.

Pertanto, d all a combinazione tra la cor- nice normativa della responsabilità in materia di appalto privato e il coerente orientamento della giurisprudenza di legittimità discende che la parola «compimento» debba poter riferirsi anche a casi in cui l’opera appaltata non sia stata ultimata.

Ciò non è una contraddizionein termini, ma proprio una conferma del carattere speciale dell’art. 1669 c.c., innanzitutto rispetto agli artt. 1667-1668 c.c., come ci si avvia ad argomentare.

In caso di rovina, pericolo di rovina, gravi difetti, l’art. 1669 c.c.offre una (maggiore)tutela al committente.

Siffatta maggiore tutela è da contempe- rare però con l’interesseimprenditoriale dell’appaltatore ad individuare c on la maggiore certezza possibile il momento in cui il rapporto decennale di responsabilitàsi esaurisce.

Ciò comporta innanzitutto l’esigenza di fissare in modo certo il dies a quo di decorrenza del termine, neutralizzandol’im- patto negativo del maggiorefattore di incertezza: l’eventuale diatriba tra le 6di 10 – 2349/2019 – 2 – 8 / 3 /202 4 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. parti sul contenutodell’obbligazione assunta dall’appaltatore in base al con- tratto di appalto(esemplare sotto tale profilo è l’attuale caso di specie).

Il legislatore ha conseguito l’obiettivodelineando ex art. 1669 co. 1 c.c. una nozione di «compimento» autonoma rispetto all’oggetto dell’obbliga- zione che ha fonte nel contratto di appalto.

Tale nozione rinviene, cioè, i propri tratti distintivi entro il campo tracciato dalla struttura e dalla funzione dell’art. 1669 c.c.

S ul piano della struttura della fattispecie , saliente è l’as- senza di qualsivoglia complemento di specificazione: «nel corso di dieci anni dal compimento», senz’altro.

Ciò suggerisce immediatamente all’interprete una letturadisciplinata e rigorosa, diretta a controllare (del resto inevitabili) precomprensioni, come quella di assumere che il significato della successiva parola («opera») coincida automaticamente (sempre e comunque) con l’«opera» di cui parla l’art. 1655 c.c.

Le due parole possono- ma non deb- bono necessariamente(per tutto quanto si è argomentato nel corso di que- sto paragrafo)- significare la stessa cosa (la stessa opera).

3.3. - Proprio nel suo essere priva di complemento di specificazione , la parola «compimento»esibisce nondimeno – per così dire – una qualità di «intenzionalità», nel senso letterale del tendere ad altroda sé: essa chiede all’interprete di ascriverle quella specificazionedi cui è priva.

Infatti , la do- manda: «compimento di che?» rimane ineludibile e trova risposta attra- verso la proiezione delle istanze di regolazione scaturenti di volta in volta dalla concreta controversia da decidere, pur nel contesto della direttiva che l’art. 1669 c.c. offreall’interprete in prospettiva generale.

Si tratterà quindi di concretizzare il significato del compimentodi quei lavori o di quell’opera di cui si allega la rovinatotale o parziale ovvero il manifestarsi con evidenza di un pericolo di rovina o di un grave difetto, indipendentemente dalla cir- costanza che tali lavori o tale opera coincidano(o meno) con l’o bbligazione oggetto del contratto di appalto.

Esemplare è il caso di specie:le lesioni sulle travi di fondazione e lo sfal- damento del cementosi sono «presentate evidenti» (nel senso di cui all’art. 7di 10 – 2349/2019 – 2 – 8 / 3 /202 4 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA].1669 c.c.)nel 2022, mentre i lavori di cui si allega il grave difetto che le ha causate (la costruzione dei pilastri e di solai ) si sono «compiuti» (sempre nel senso di cui all’art. 1669 c.c.) nel 1988.

Entrambi tali fatti,che costitui- scono gli elementi rilevanti per l’accertamento della sussistenza del rap- porto di responsabilitàex art. 1669 c.c. in capo all’appaltatore, sono incon- testati nella loro collocazione temporale tra le parti.

L’arco di tempo tra i due supera non di poco il decennio.Viceversa, le parti con trovertono sul l’in- dividuazionedell’opera assunta dall’appaltatore ad oggetto della propria ob- bligazioneex art. 1655 c.c., ma ciò è propriamente irrilevante.

L’irrilevanza si accredita alla luce del concreto atteggiarsi del caso di specie, non già in linea generale.Ciò è frutto appunto della (relativa) autonomia (da concre- tizzare di volta in volta) dell’opera, dei lavori, dalla cui rovina o dal cui grave difetto sorge la responsabilità ex art. 1669 c.c., rispetto all’opera oggetto dell’obbligazione dell’appaltatoreex art. 1655 c.c.

In altre costellazioni po- trà ben accadere (e forse potrà essere anche l’evenienza più frequente) che, per l’effetto dell’art. 1669 c.c., si tratti esattamente del compimento della stessa opera oggetto del contratto di appalto.

3.4. -L’argomentazione svolta nei nn. 3.2. e

3.3. è un’implicazione logica tratta da Cass. 28233/2017, cui si dà continuità, aggiungendo che l’esi- genza di certezza che presiedealla determinazione del dies a quo di decor- renza del terminedecennale (ove una maggiore certezza si coniuga con un accorciamento della distanza tra il parametroe l’oggetto della valutazione) incontra conferme di realizzazione attraverso altri strumenti (irrilevanti nel caso di specie), come l’insensibilità a cause di sospensione o di interruzione del termine, cosicché il decennio ex art. 1669 c.c. si staglia nella sua qualità di«termine di sbarramento finale».

3.5. –A questo punto aperta è la strada diretta a cogliere l’errore in cui è incorsa la Corte di appelloladdove (p. 8), dal rilievo cheil fatto generatore della responsabilità del costruttore risiede nel la «gittata del calcestruzzo palesemente privo di qualità idonea a sopportare le ordinarie tensioni e 8di 10 – 2349/2019 – 2 – 8 / 3 /202 4 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. pressioni», ha tratto la conseguenzache « il termine decennale non risulti compiuto, avuto altresì riguardo alla notoria ed ordinaria data di consolida- mento della struttura in conglomerato cementizio».

Al contrario di quanto ritiene la Corte territoriale (e il controricorrente) , tale soluzione non trova sostegno nella giurisprudenza di questa Corte.

La Corte di appelloinvoca l’orientamento secondo il quale: «Ai fini della pro- ponibilità dell'azione risarcitoria prevista dall'art. 1669c.c. in caso di rovina o di gravi difetti di cose immobili destinate a durare nel tempo, il termine di dieci anni dal compimento dell'opera previsto da tale norma attiene alle condizioni di fatto che danno luogo a responsabilità del costruttore».

Tale è, in effetti, la parte rilevante della massima di Cass. 5920/1993 (citata dalla Corte territoriale e ripresa dal controricorrente)che ha trovato ripetute conferme nella giurisprudenza di legittimità fino alla recente Cass.13707/2023.

A fondamento della propria conclusione, la Corte di appello ne ha tratto: seil termine di dieci anni dal compimento dell'opera previsto dall’art. 1669 c.c. attiene alle «condizioni di fatto che danno luogo a responsabilità del costruttore»(così la massima estratta da Cass. 5920/1993 , ma identica è quella da Cass. 13707/2023), nel caso di specie l a condizion e di fatto ge- neratrice della responsabilità sarebbe la « gittata del calcestruzzo palese- mente privo di qualità idonea a sopportare le ordinarie tensioni e pressioni».

Tale condizione si è quindi verificata ben entro il decennio(anzi , già al mo- mento della stessa costruzione ) , sebbene essa abbia impiegato molto tempo per manifestare il suo impatto lesivo, in considerazione della «notoria ed ordinaria data di consolidamento della struttura in conglomerato cemen- tizio».

L’argomento è (apparentemente) disarmante.

Cosicché (in un certo senso) disarmante ha da essere anche la risposta.

L’ordinamento giuridico italiano rinviene le proprie fonti nel diritto, per come esso è scritto nella Costituzione, nei codici e nelle leggi e per come esso è di conseguenza 9di 10 – 2349/2019 – 2 – 8 / 3 /202 4 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. interpretato dalla giurisprudenza, ma l’interpretazione giurisprudenziale trovaespressione esclusiva nel testo integrale delle sentenze, e non già nel testo delle massime, che non a caso (anche quando sono «ufficiali») sono estratte da un ufficio cui sono addetti magistrati che in quellaqualità eser- citano una funzion e amministrativ a, non giurisdizionale .

Alle massime vannoriconosciute funzioni di documentazione e di euristica: esse sono uno strumento di ricerca e di selezione delle sentenze rilevanti perla trattazione e la decisione del caso.

Ne segue che la massima in questione, certamente rilevante, rinvia al testo della sentenza e il significato di questa, a sua volta, è da cogliere alla luce della sua funzione interpretativa dell’art. 1669 c.c., ove si dispone esplicitamente che,nel «corso di dieci anni dal compimento» , il grave di- fetto deve presentarsi come «evidente».

Non a caso, nel testo della sen- tenza che costituisce una delle espressioni più recenti di questo indirizzo (Cass. 13707/2023, cit.,p. 5 s.) si può leggere : « entro tale termine decen- nale devono verificarsi le condizioni di fatto che manifestano con evidenza il pericolo oil grave difetto della costruzione» (corsivo nostro, n.d.r.) .

Per- tanto, la (parte di) massima giurisprudenziale di cui si discute è da leggere in questi termini: ai fini della proponibilità dell'azione risarcitoria prevista dall'art. 1669 c.c.,in caso di rovina o di gravi difetti di cose immobili desti- nate a durare nel tempo, il termine di dieci anni dal compimento dell'opera previsto da tale norma attiene alle condizioni di fatto cherendono evidente la responsabilità del costruttoreovvero, in modo ancora migliore: che ren- donoevidente il pericolo di rovina o i gravi difetti (scontando il tacito pre- supposto che la rovinatotale o parziale sia di per sé evidente).

Nel caso di specie,il grave difetto si è «presentato evidente» a distanza di quasi quin- dici anni dal «compimento».

Il primo motivo del ricorso principale è accolto.

4. –Dall’accoglimento del primo motivo del ricorso principale segue l’as- sorbimento del secondo motivo del ricorso principale e del ricorso 10di 10 – 2349/2019 – 2 – 8 / 3 /202 4 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. incidentale.

La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, la causa è rinviata alla Corte di appello di Catanzaro, in diversacomposizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbiti i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2024 ha pronunciato la seguente Ordinanza sul ricorso n. 2349/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difesodagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] e per lui gli eredi([OSCURATO:PERSONA], Stefano e Agostino, nonché [OSCURATO:PERSONA]), difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Al- fredo Consarino; -controricorrenti e ricorrentiincidentali- avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro n. 698/2018 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Ascoltata la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Nel 2004 il committente [OSCURATO:PERSONA] conviene dinanzi al Tribunale di Catanzaro l’appaltatore [OSCURATO:PERSONA] per il risarcimento dei danni da vizi dell’opera appaltata nel 1987 (costruzione di un edificio a tre piani per abi- tazione). L’attoreallega che il convenuto ha realizzato i pilastri e il solaio, senza ultimare poi i lavori (tranne quelli del terzo piano). A distanza di oltre dieci anni(alla fine del 2002) si ri nvengono lesioni sulle travi di fondazione. 2di 10 – 2349/2019 – 2 – 8 / 3 /202 4 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Promosso una.t.p., il c.t.u. accerta che l’ impiego di una quantità di cemento inadeguata ha causato una resistenza alla compressione minore al neces- sario. Da ciò le lesioni. P revio accertamento del vizio , i l committente do- manda in giudizio (in un primo tempo senza qualificare il tipo di azione esercitata)la condanna del convenuto al pagamento di circa € 16.494,quale costo del consolidamento dell’opera, cifra poi aumentata a € 56.462 per l’aggravarsi in corso di giudizio delle conseguenze dei vizi (come constatato dalla c.t.u.). Il convenuto qualifica il contratto come d’opera e non di appalto ed eccepiscela prescrizione annuale ex art. 2226 c.c., in subordine quella biennale ex art. 1667 co. 3 c.c. In primo grado la domanda è rigettata per la prescrizione annuale ex art. 1669 c.c. (per il mancatoinizio del processo entro l’anno dalla denunzia; peraltro, si accerta anche la mancata dimostra- zione che è stato osservato il termine di denuncia). In secondo grado , la pronuncia di primo gradoè riformata, con condanna de l convenuto al pa- gamento di circa € 16.494. Ricorre in cassazione l’appaltatoreconvenuto con due motivi , illustrati da memoria. Resiste il committente attore con controricorso e ricorso inciden- tale con tre motivi. Ragioni della decisione 1. - Il primo motivo del ricorso principale (p. 6) denuncia la violazione dell’art. 1669 c.c. (responsabilità dell’appaltatore per rovina e difetti di cose immobili) per avere la Corte di appello omesso di accertare il decorso del termine decennale del rapporto di responsabilità dell’appaltatore nei con- fronti del committente. L’appaltatore fa valere che il contratto di appalto avevaad oggetto la costruzione di pilastri e di solai e che tali lavori sono staticompletati nel 1988 , mentre il grave difetto si è manifestat o so lo nel 2002, con il «rinvenimento di lesioni sulle travi di fondazione e lo sfalda- mento del cemento», come è stato allegato dal committente in sede di ri- corso per a.t.p. L’appaltatore conclude quindi che il termine di dieci anni 3di 10 – 2349/2019 – 2 – 8 / 3 /202 4 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. dall’ultimazione dei lavori è decorso al momento del presentarsi evidente del grave difetto. Il secondo motivodel ricorso principale (p. 11) denuncia che la Corte di appello ha ritenuto provata la responsabilità dell’appaltatore sulla base della c.t.u. e dell’a.t.p., malgrado i periti si siano avvalsi dell'operato della società cheaveva già eseguito prove di resistenza sul calcestruzzo per c onto del committente, test che erano confluiti in una consulenza tecnica di parte posta a fondamento della denunzia dei vizi. Si deduce: violazione dell’art.116 c.p.c. 2. – Quanto a i motivi del ricorso incidentale, c on i primi due (p. 11, p. 13) si denuncia che la Corte di appello ha ritenuto che, nonostante in corso di causa i danni fossero stati quantificati in circa € 56.462, l’attore abbia limitato la propria domanda al pagamento di € 16.494, cioè della cifraindi- cata in citazione, sull'erroneo presupposto che sia meramente di stile la clausolaivi contenuta con la quale si richiede la condanna ‘alla maggior o minor somma’ da accertare, mentre in realtà la richiesta nelle conclusioni rassegnate in primo grado èdi € 56.462. Si deduce: violazione dell’art. 112 c.p.c., nonché omesso esame dei verbali di causa. In via subordinata, il terzo motivo del ricorso incidentale (p. 15) denuncia la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non- ché del divieto di proporre domande nuove in appello, per non avere la Corte di appello rilevato che la domanda risarcitoria è stata esattamente quantificata (nella misura di circa € 56.462) nell’atto d'appello e che ciò costituisce una semplice modificazione, non un mutamento della domanda. 3.1.– F ondato è i l primo motivo . Con riferimento ad edifici (o ad altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata),l’art. 166 9 co. 1 c.c. dispone – con decorrenza dal «compimento» - una durata decennale del rapporto di responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente, per il caso che l 'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovini in tutto o in parte, 4di 10 – 2349/2019 – 2 – 8 / 3 /202 4 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. ovvero presenti evidente pericolo di rovina o gravi difetti,purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta.Il secondo comma dell’art. 1669 c.c. completa la speciale disciplina, prevedendo che il diritto del commit- tente si prescriva entro un anno dalla denunzia. Nel caso di specie, sorge innanzitutto questionetra le parti se si sia av- verato il «compimento»di cui all’art. 1669 co. 1 c.c. Il ricorrente ritiene che esso si sia avverato già nel 1988, poiché il contratto di appalto haad oggetto solo la costruzione di pilastri e di solai, che è stata completata appunto in quell’anno.Il controricorrente obietta che il compimento non si è mai avve- rato(e che quindi il rapporto di responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente non si è ancora esaurito) , poiché rilegge il contratto di appalto e vi trova che esso ha ad oggetto non l’edificazione unicamente di pilastri e di solai, bensì la costruzione dell’intero stabile completo in ogni sua parte. Sul punto, la Corte di appello dà torto ad entrambele parti, poiché confina nell’irrilevanzala questione relativa all’oggetto dell’appalto: «Occorre infatti considerare – argomenta la Corte - che la responsabilità regolata dall'art.1669 c.c. ha natura non contrattuale , derivando da un fatto idoneo a pro- durre obbligazioni in conformitàdell'ordinamento giuridico, ex art. 1173 c.c. ed è, pertanto, esclusivamente a tale disciplina cheoccorre fare riferimento in caso di rovina e difetti di immobili, anche laddove l'opera appaltatanon siastata ultimata». 3.2. - L a sentenza impugnata richiama l’orientamento di questa Corte (cfr. Cass. 28233/2017), in modo (fino a questo punto) corretto . Per com- pletezza è opportuno riportare la parte finale del principio di diritto enun- ciato (a p. 11) da questa Corte: «nel caso in cui l'opera appaltata non venga ultimata, non trovano applicazione le norme dettate in tema di risoluzione del contratto per inadempimento dagli artt. 1453 ss. c.c., dovendosi far riferimento in via esclusiva all'art. 1669 c.c.». 5di 10 – 2349/2019 – 2 – 8 / 3 /202 4 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Tale passo conclusivo assume un rilievo chiarificatore per la pronuncia sul caso di specie in prospettiva nomofilattica. Per gli immobili destinati a lunga durata, l’art. 1669 c.c. imputa all’appal- tatore una responsabilitàcomplessivamente più grave, soprattutto sotto il profilo della durata, che si atteggia come speciale rispetto allaresponsabilità per i vizi ex artt. 1667-1668 c.c. A sua volta, nell’ambito dell’appalto, la disciplina degli artt. 1667-1668 c.c. riveste carattere eccezionale rispetto alle regole generali della responsabilità nei contratti. Coerente con questo quadronormativo è appunto la conclusione enuncia ta da Cass. 28233/2017 (tra le altre). In caso di immobili destinati a lunga durata, ove sia fatta valere la responsabilità ex art. 1669 c.c.,l’irrilevanza della circostanza che l’operaappaltata sia stata ultimata o meno , è una conseguenza logica della neutralizzazione(indotta da quel quadro normativo) delle regole generali sulla risoluzione del contratto per inadempimento(artt. 1453 ss. c.c. ). Tuttavia, l’art. 1669 c.c. contempla pur sempre il «compimento» fra gli elementi della propria fattispecie. Pertanto, d all a combinazione tra la cor- nice normativa della responsabilità in materia di appalto privato e il coerente orientamento della giurisprudenza di legittimità discende che la parola «compimento» debba poter riferirsi anche a casi in cui l’opera appaltata non sia stata ultimata. Ciò non è una contraddizionein termini, ma proprio una conferma del carattere speciale dell’art. 1669 c.c., innanzitutto rispetto agli artt. 1667-1668 c.c., come ci si avvia ad argomentare. In caso di rovina, pericolo di rovina, gravi difetti, l’art. 1669 c.c.offre una (maggiore)tutela al committente. Siffatta maggiore tutela è da contempe- rare però con l’interesseimprenditoriale dell’appaltatore ad individuare c on la maggiore certezza possibile il momento in cui il rapporto decennale di responsabilitàsi esaurisce. Ciò comporta innanzitutto l’esigenza di fissare in modo certo il dies a quo di decorrenza del termine, neutralizzandol’im- patto negativo del maggiorefattore di incertezza: l’eventuale diatriba tra le 6di 10 – 2349/2019 – 2 – 8 / 3 /202 4 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. parti sul contenutodell’obbligazione assunta dall’appaltatore in base al con- tratto di appalto(esemplare sotto tale profilo è l’attuale caso di specie). Il legislatore ha conseguito l’obiettivodelineando ex art. 1669 co. 1 c.c. una nozione di «compimento» autonoma rispetto all’oggetto dell’obbliga- zione che ha fonte nel contratto di appalto. Tale nozione rinviene, cioè, i propri tratti distintivi entro il campo tracciato dalla struttura e dalla funzione dell’art. 1669 c.c. S ul piano della struttura della fattispecie , saliente è l’as- senza di qualsivoglia complemento di specificazione: «nel corso di dieci anni dal compimento», senz’altro. Ciò suggerisce immediatamente all’interprete una letturadisciplinata e rigorosa, diretta a controllare (del resto inevitabili) precomprensioni, come quella di assumere che il significato della successiva parola («opera») coincida automaticamente (sempre e comunque) con l’«opera» di cui parla l’art. 1655 c.c. Le due parole possono- ma non deb- bono necessariamente(per tutto quanto si è argomentato nel corso di que- sto paragrafo)- significare la stessa cosa (la stessa opera). 3.3. - Proprio nel suo essere priva di complemento di specificazione , la parola «compimento»esibisce nondimeno – per così dire – una qualità di «intenzionalità», nel senso letterale del tendere ad altroda sé: essa chiede all’interprete di ascriverle quella specificazionedi cui è priva. Infatti , la do- manda: «compimento di che?» rimane ineludibile e trova risposta attra- verso la proiezione delle istanze di regolazione scaturenti di volta in volta dalla concreta controversia da decidere, pur nel contesto della direttiva che l’art. 1669 c.c. offreall’interprete in prospettiva generale. Si tratterà quindi di concretizzare il significato del compimentodi quei lavori o di quell’opera di cui si allega la rovinatotale o parziale ovvero il manifestarsi con evidenza di un pericolo di rovina o di un grave difetto, indipendentemente dalla cir- costanza che tali lavori o tale opera coincidano(o meno) con l’o bbligazione oggetto del contratto di appalto. Esemplare è il caso di specie:le lesioni sulle travi di fondazione e lo sfal- damento del cementosi sono «presentate evidenti» (nel senso di cui all’art. 7di 10 – 2349/2019 – 2 – 8 / 3 /202 4 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA].1669 c.c.)nel 2022, mentre i lavori di cui si allega il grave difetto che le ha causate (la costruzione dei pilastri e di solai ) si sono «compiuti» (sempre nel senso di cui all’art. 1669 c.c.) nel 1988. Entrambi tali fatti,che costitui- scono gli elementi rilevanti per l’accertamento della sussistenza del rap- porto di responsabilitàex art. 1669 c.c. in capo all’appaltatore, sono incon- testati nella loro collocazione temporale tra le parti. L’arco di tempo tra i due supera non di poco il decennio.Viceversa, le parti con trovertono sul l’in- dividuazionedell’opera assunta dall’appaltatore ad oggetto della propria ob- bligazioneex art. 1655 c.c., ma ciò è propriamente irrilevante. L’irrilevanza si accredita alla luce del concreto atteggiarsi del caso di specie, non già in linea generale.Ciò è frutto appunto della (relativa) autonomia (da concre- tizzare di volta in volta) dell’opera, dei lavori, dalla cui rovina o dal cui grave difetto sorge la responsabilità ex art. 1669 c.c., rispetto all’opera oggetto dell’obbligazione dell’appaltatoreex art. 1655 c.c. In altre costellazioni po- trà ben accadere (e forse potrà essere anche l’evenienza più frequente) che, per l’effetto dell’art. 1669 c.c., si tratti esattamente del compimento della stessa opera oggetto del contratto di appalto. 3.4. -L’argomentazione svolta nei nn. 3.2. e 3.3. è un’implicazione logica tratta da Cass. 28233/2017, cui si dà continuità, aggiungendo che l’esi- genza di certezza che presiedealla determinazione del dies a quo di decor- renza del terminedecennale (ove una maggiore certezza si coniuga con un accorciamento della distanza tra il parametroe l’oggetto della valutazione) incontra conferme di realizzazione attraverso altri strumenti (irrilevanti nel caso di specie), come l’insensibilità a cause di sospensione o di interruzione del termine, cosicché il decennio ex art. 1669 c.c. si staglia nella sua qualità di«termine di sbarramento finale». 3.5. –A questo punto aperta è la strada diretta a cogliere l’errore in cui è incorsa la Corte di appelloladdove (p. 8), dal rilievo cheil fatto generatore della responsabilità del costruttore risiede nel la «gittata del calcestruzzo palesemente privo di qualità idonea a sopportare le ordinarie tensioni e 8di 10 – 2349/2019 – 2 – 8 / 3 /202 4 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. pressioni», ha tratto la conseguenzache « il termine decennale non risulti compiuto, avuto altresì riguardo alla notoria ed ordinaria data di consolida- mento della struttura in conglomerato cementizio». Al contrario di quanto ritiene la Corte territoriale (e il controricorrente) , tale soluzione non trova sostegno nella giurisprudenza di questa Corte. La Corte di appelloinvoca l’orientamento secondo il quale: «Ai fini della pro- ponibilità dell'azione risarcitoria prevista dall'art. 1669c.c. in caso di rovina o di gravi difetti di cose immobili destinate a durare nel tempo, il termine di dieci anni dal compimento dell'opera previsto da tale norma attiene alle condizioni di fatto che danno luogo a responsabilità del costruttore». Tale è, in effetti, la parte rilevante della massima di Cass. 5920/1993 (citata dalla Corte territoriale e ripresa dal controricorrente)che ha trovato ripetute conferme nella giurisprudenza di legittimità fino alla recente Cass.13707/2023. A fondamento della propria conclusione, la Corte di appello ne ha tratto: seil termine di dieci anni dal compimento dell'opera previsto dall’art. 1669 c.c. attiene alle «condizioni di fatto che danno luogo a responsabilità del costruttore»(così la massima estratta da Cass. 5920/1993 , ma identica è quella da Cass. 13707/2023), nel caso di specie l a condizion e di fatto ge- neratrice della responsabilità sarebbe la « gittata del calcestruzzo palese- mente privo di qualità idonea a sopportare le ordinarie tensioni e pressioni». Tale condizione si è quindi verificata ben entro il decennio(anzi , già al mo- mento della stessa costruzione ) , sebbene essa abbia impiegato molto tempo per manifestare il suo impatto lesivo, in considerazione della «notoria ed ordinaria data di consolidamento della struttura in conglomerato cemen- tizio». L’argomento è (apparentemente) disarmante. Cosicché (in un certo senso) disarmante ha da essere anche la risposta. L’ordinamento giuridico italiano rinviene le proprie fonti nel diritto, per come esso è scritto nella Costituzione, nei codici e nelle leggi e per come esso è di conseguenza 9di 10 – 2349/2019 – 2 – 8 / 3 /202 4 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. interpretato dalla giurisprudenza, ma l’interpretazione giurisprudenziale trovaespressione esclusiva nel testo integrale delle sentenze, e non già nel testo delle massime, che non a caso (anche quando sono «ufficiali») sono estratte da un ufficio cui sono addetti magistrati che in quellaqualità eser- citano una funzion e amministrativ a, non giurisdizionale . Alle massime vannoriconosciute funzioni di documentazione e di euristica: esse sono uno strumento di ricerca e di selezione delle sentenze rilevanti perla trattazione e la decisione del caso. Ne segue che la massima in questione, certamente rilevante, rinvia al testo della sentenza e il significato di questa, a sua volta, è da cogliere alla luce della sua funzione interpretativa dell’art. 1669 c.c., ove si dispone esplicitamente che,nel «corso di dieci anni dal compimento» , il grave di- fetto deve presentarsi come «evidente». Non a caso, nel testo della sen- tenza che costituisce una delle espressioni più recenti di questo indirizzo (Cass. 13707/2023, cit.,p. 5 s.) si può leggere : « entro tale termine decen- nale devono verificarsi le condizioni di fatto che manifestano con evidenza il pericolo oil grave difetto della costruzione» (corsivo nostro, n.d.r.) . Per- tanto, la (parte di) massima giurisprudenziale di cui si discute è da leggere in questi termini: ai fini della proponibilità dell'azione risarcitoria prevista dall'art. 1669 c.c.,in caso di rovina o di gravi difetti di cose immobili desti- nate a durare nel tempo, il termine di dieci anni dal compimento dell'opera previsto da tale norma attiene alle condizioni di fatto cherendono evidente la responsabilità del costruttoreovvero, in modo ancora migliore: che ren- donoevidente il pericolo di rovina o i gravi difetti (scontando il tacito pre- supposto che la rovinatotale o parziale sia di per sé evidente). Nel caso di specie,il grave difetto si è «presentato evidente» a distanza di quasi quin- dici anni dal «compimento». Il primo motivo del ricorso principale è accolto. 4. –Dall’accoglimento del primo motivo del ricorso principale segue l’as- sorbimento del secondo motivo del ricorso principale e del ricorso 10di 10 – 2349/2019 – 2 – 8 / 3 /202 4 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. incidentale. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, la causa è rinviata alla Corte di appello di Catanzaro, in diversacomposizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbiti i