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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 settembre 2025

Cassazione n. 31190/2025

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31665/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in Roma, viale delle Me- daglie d’Oro n. 110, presso lo studiodell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende -ricorrente - contro Comune di [OSCURATO:PERSONA], -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., -controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. -intimata - avverso la sentenza n. 430/2020, depositata da l l a Corte d ’ ap- pello di Genoval’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24.9.2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Comune di [OSCURATO:PERSONA], all’esito di procedura di gara, affidò l’esecuzione dei lavori di sistemazione strutturale della strada Castellari a [OSCURATO:SOCIETA]., con la quale stipulò il relativo contratto in data 15.7.2003.

A fronte di vizi riscontrati in sede di collaudoe riguardanti il sottoservizio idric o , il Comune pro- mosse accertamento tecnico preventivo e, aseguire, citò la so- cietà dinanzi al Tribunale di Savona per il risarcimento del danno.

Il Tribunale, riconosciuto il diritto del Comune al risarci- mento, condannò [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento di € 91.358,76 e respinse la domanda di manleva in quella stessa sede proposta dalla societànei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., for- nitrice delle tubazioni impiegate nella costruzione della rete idrica, con conseguente assorbimento della domanda proposta da quest’ultima società nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. , produttrice delle tubazioni.

Avverso tale pronuncia S.C.R.S.r.l. propose appello, cen- surando, in primo luogo, il rigetto delle eccezioni di decadenza e prescrizione dell’azione ex art.1669 c.c., sul presupposto che i vizi costruttivi della rete idrica fossero da ritenere conosciuti già dal 2004, e non solo dal 2007, come ritenuto dal giudice di primo grado; in secondo luogo, la società ribadì la tesi secondo cuil’opera sarebbe stata eseguita conformemente al progetto e al contratto, nonché a regola d ’ arte ; in terzo luogo, lamentò il rigetto della domanda di manleva promossa nei confronti della società fornitrice delle tubazioni, atteso che i danni all’opera realizzata sarebbero stati da attribuire alla cattiva qualità dei materiali da questa impiegati. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. p ropose appello incidentale condizionato, ribadendola propria domanda di manleva nei con- fronti della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., produttrice delle tubazioni.

La Corte d’Appello di Genova, pronunciandosi sugli appelli così proposti, rigettò l ’ appello principale limitatamente ai primi due motivi di gravame, ed accolseinvece, parzialmente , il terzo motivo, affermando la responsabilità d i [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. per i vizi della merce fornita e condannandola a rimbor- sare un terzo del risarcimento dovuto al Comune di [OSCURATO:PERSONA]- gure.

La Corte territoriale accolse, altresì, l ’ appello incidentale di Giuseppe CampioneS.p.A., ponendo a carico di [OSCURATO:PERSONA]- sine S.r.l. l ’ obbligo di rimborsar l e l’intero danno risarci to a [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] la sentenza di secondo gradoS.[OSCURATO:SOCIETA]. ha pro- posto ricorso per cassazionearticolato in tre motivi.

Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. si sono difese con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. è rimasta intimata.

Il Comune e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. hanno depositato memoria nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ex art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:SOCIETA]. censura la sentenza della Corte d’Appello di Genova per «violazione e falsa applicazione dell’art. 1669 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c.».

Ad avviso della ricorrente il giudice del merito avrebbe er- rato nell’individuarela decorrenza del termine per la denuncia del vizi, fissandola al 19.6.2007, quando venne acquisita al pro- tocollo del Comune di [OSCURATO:PERSONA] la relazione di esito negativo del collaudo, invece che al 27.9.2004, quando il responsabile unico del procedimento aveva respinto il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, affidando l’incarico ad altro professionista per il collaudoesterno.

Secondo la ricor- rente i vizi dovevano reputarsi conosciuti già a tale data (27.9. 2004), con conseguente tardività della denuncia effettuata il 20.11.2007.

Si contesta, inoltre, alla C orte d ’ a ppello di non avere tenuto conto che il Comune aveva eseguito alcuni inter- venti di riparazionegià nei primi mesi del 2005 e si sostiene che la conoscenza dei vizi avrebbe dovuto essere fatta risalire quan- tomeno a questoperiodo.

1.1. Il motivo è inammissibile, perché, dietro la dichiarata intenzione di denunciare un vizio di violazione di norme di di- ritto, si pretende, in realtà, un riesame dell’accertamento del fatto,che non è consentito in sede di legittimità.

L’art. 1669 c.c., sulla responsabilità dell’appaltatore, pre- vede che, «Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera per vizio del suolo o per difetto della costruzione rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evi- dente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore è responsa- bile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, pur- ché sia fatta denuncia entro un anno dalla scoperta».

Tale di- sposizione è stata interpretata dalla giurisprudenza di legittimità come espressiva di una ipotesi di responsabilità extracontrat- tuale, con carattere di specialità rispetto all’art. 2043 c.c. (Cass.n. 27385/2023), la cui funzione è di tutelare l’esigenza della conservazione e funzionalità degli edifici e di altri immobili de- stinati, per loro natura, a lunga durata (Cass. n. 23470/2023).

Il termine annuale per la denuncia previsto dal secondo comma decorre –secondo gli arresti giurisprudenziali più recenti – dal momento in cui il committente consegueun apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro deri- vazione causale dall’imperfetta esecuzione dell’opera (eventual- menteattraverso una relazione di consulenza tecnica), non es- sendo sufficiente la constatazione di segni esteriori di danno o di pericolo, salvo che si tratti di manifestazioni indubbie come cadute o rovine estese (Cass. n. 13707/2023).

Per la piena e completa conoscenza dei vizi e delle loro cause non è dunque necessario che, ai fini della denuncia, sia previamente espletato un accertamento peritale, a condizione però chei vizi, anche in assenza o prima di esso, presentino caratteri tali da poter essere individuati nella loro esistenza ed eziologia.

La valutazione della sussistenza di tali requisiti della conoscenza deivizi compete al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità (Cass.n. 19343/2022).

1.1.1. Ebbene, la Corte territoriale ha ritenuto che la co- noscenza dei vizi dell’opera, sia sul piano della loro entità, sia suquello della loro causa, non fu acquisita dalla committente , né al momento dell’affidamento del l ’ incarico di collaudo ad un soggetto esterno, né al tempo del l’esecuzione di interventi di riparazione delle perdite riscontrate nella rete idricasottostante la strada.

Tale decisione è stata correttamente motivata dalla Corte proprio con riferimento alla necessità – per aversi la co- noscenza rilevante ai sensi della disposizione in esame – che siano note al committente sia la gravità dei difetti, che la loro derivazione causale dall’imperfetta esecuzione dell’opera.

Non è dunque sull’interpretazione e sull’applicazione della norma di diritto che si incentra il dissenso della ricorrente, bensì sul fatto,che – così come accert ato dal giudice del merito – non poteva che portare alla decisione che è stata adottata.

È piutto- sto la ricorrente a proporre un’interpretazione dell’art. 1669 c.c. non conforme al diritto vivente, laddove pretende di fare decor- rere il termine per la decorrenza dei vizi dal momento in cui il committente ebbe quello che essa definisce un «preciso se n- tore»della presenza dei difetti.

Espressione che – al di là de ll’os- simorico accostamento tra l’aggettivo «preciso» e il sostantivo «sentore»– esprime qualcosa di sicuramente diverso dal con- cetto diacquisizione di un’effettiva conoscenza.

Anche il richiamo alla giurisprudenza di legittimità che esclude la rilevanza dell’accertamento tecnico preventivo lad- dove la richiesta dello stesso si riduca aun escamotage per ag- girare la decadenza (Cass. nn. 21089/2012 ; 2213/2008 ) non risulta pertinente rispetto al fatto qui accertato dal giudice del merito.

Questi,infatti, da un lato, ha fatto decorrere il termine per la denuncia dei vizi dalla datain cui pervenne al Comune la relazione del collaudatore (e non quella del c.t.u. in sede di a.t.p.); dall’altro lato, ha ritenuto quella relazione necessari a per acquisire una compiuta conoscenza de lla gravità dei vizi dell’opera e del loro nesso causale con l ’ attività costruttiva espletata.

1.1.2. Per quanto riguarda poi il termine di prescrizione, il motivo di ricorso non è sorretto da specifici argomenti a so- stegno e non supera il vaglio dell’autosufficienza, posto che la partenon indica né quale sarebbe la data di decorrenza di tale ulteriore termine,né quando il termine sarebbe spirato.

In ogni caso, poiché il termine di prescrizione in questione decorre dalla denuncia dei vizi, la quale a sua volta deve essere fatta entro un anno dalla scoperta, la decisione assunta dalla Corte di me- rito si fonda, anche sotto questo profilo, sull’accertamento in fatto della conoscenza dei vizi(v.

Cass. n. 1909/2025), che è di per sé insindacabile in sede di legittimità.

2. Con il secondo motivo di ricorso, il provvedimento della Corte d’Appello di Genova viene censurato per «violazione e falsa applicazione dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. in rela- zione all’art. 113 c.p.c. nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti», ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c.

La Corte territorialeavrebbe omesso di prendere in consi- derazione che il malfunzionamento della rete idrica installata da [OSCURATO:SOCIETA]. sarebbe stato l’effetto della pessima qualità dei ma- teriali impiegati per la produzione delle tubazioni installate sotto il tratto di strada interessato dall’appalto.

La ricorrente sostiene di aver realizzato l’opera conformemente alle previsioni proget- tuali e alle direttivedate d a l direttore dei lavori.

Aggiunge che quest’ultimo, ove i lavori non fossero stati eseguiti in conformità alle prescrizioni date , avrebbe dovuto contestare l ’ esecuzione non conforme, dal che si dovrebbe presumere, in mancanzadi contestazioni, che la società appaltatrice avesse operato corret- tamente e diligentemente.

2.1. Anche il secondo motivo è inammissibile.

A prescindere dall’incomprensibile e non argomentato ri- ferimento all’art. 113 c.p.c. (rubricato «Pronuncia secondo di- ritto», ma nulla lascia intendere che il giudice del merito abbia deciso, in deroga al diritto, secondo equità ) , si contesta alla Corte genovese l’omesso esame del «fatto storico … che la causa del malfunzionamento dell’impianto idrico risiede nella pessima qualità dei materiali impiegati per la produzione dei tubiinstallati dalla società appaltatrice».

Innanzitutto si deve osservare che si tratta di un fatto di per sé non decisivo (perlomeno nel rapporto tra Comune di Pie- tra [OSCURATO:SOCIETA].), perché l’appaltatore assume l’obbligo di realizzare l’opera «con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio» (art. 1655 c.c.), sicché il fatto che i vizi siano riconducibili alla scarsa qualità del materiale for- nito da terzi e utilizzato dall’appaltatore non esime quest’ultimo dalla responsabilità nei confronti del committente.

In ogni caso, si tratta di fatto che la Corte d’appello ha sicuramente esaminato, sia per fondare la responsabilità di [OSCURATO:SOCIETA]. verso il Comune, sia per accogliere parzialmente la domanda dell’appaltatrice nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.(e totalmente quella di quest’ultima società nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.).

Vero è che la Corte d’appello non ha ritenuto la scarsa qualità delle tubazioni causaesclusiva dei vizi, accertando anche una non adeguata posa in opera delle tubazioni , sulla scorta delle risultanze della c.t.u.

Ma ciò non ha nulla a che vedere con l’omesso esamedella «pessima qualità» delle tubazioni ; con il che si disvela che anche questo secondo motivomira a ribaltare l’accertamento del fatto che è riservato al giudice del merito.

Nemmeno si può paragonare all’omesso esame di un fatto decisivo l’argomentata negazione, da parte della Corte territo- riale, che l’esatto adempimentodel contratto potessedesumersi dal certificato di regolare esecuzione del direttore dei lavori .

L’omesso esame di tale certificato non sussiste già per il fatto che il giudice d’appello lo ha menzionato e considerato nella mo- tivazione della sentenza impugnata, affermando che la valuta- zione del direttore dei lavori (di cui nemmeno la ricorrente pro- spetta che possa averecarattere vincolante per il Comune com- mittente)era stata smentit a dall’esito dell’accertamento tecnico preventivo.

Correttoè anche il rilievo della Corte d’appello che l’even- tuale conformità dell’opera viziata al progetto e alle indicazioni operative del direttore dei lavori non varrebbe ad escludere la responsabilità di [OSCURATO:SOCIETA]., in virtù del fattoche l ’ appaltatore non èun mero esecutore di ordini e risponde in ogni caso della qualità dell’opera realizzata, anche se conseguenza delle imper- fezioni del progetto da altri predispostoe pur avendo agito sotto la vigilanza e il controllo del direttore dei lavori che non abbia ostacolato la libertà di determinazione e di decisione dell’appal- tatore medesimo ( Cass. n n . 6202/2009 ; 8016/2012 ; salva l ' i- potesi estrema del c.d. nudus minister, i cui particolari connotati in questo caso non sono stat i nemmeno allegati da lla ricor- rente).

3. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta il vizio di «vio- lazione e falsa applicazione dell’art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c., in relazione all’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. – motivazione assente, apparente, manifestamente ed irriducibilmente con- traddittoria, perplessa od incomprensibile».

Secondo la ricorrente, le conclusioni del giudice del merito in ordine alla causa dei gravi difetti dell’opera realizzata sareb- bero in contrasto con le conclusioni del consulente tecnico d’uf- ficio che addebitava la causa della perdita della struttura idrica installata alla scarsa qualità dei materiali utilizzati per la produ- zione delle tubazioni installatedalla impresa appaltatrice.

Da ciò discenderebbe l’insussistenza di responsabilità, ancorché par- ziale, di [OSCURATO:SOCIETA]. ; responsabilità da attribuire inv ece inte- gralmente alla società fornitrice e alla società produttrice delle tubazioni. 3.1.Il motivo è inammissibile , perché, ancora una volta, si pretende una rivalutazione del fatto, in questo caso ipotiz- zando una carenza di motivazione che palesemente non sussi- ste, tanto meno nei termini rigorosi in cui essa può essere fatta oggetto di ricorso per cassazione (v., per tutte, Cass.

S.u. n. 8053/2014).

La Corte d’appello ha evidenziato che l e conclusioni rese dal consulente tecnico d’ufficio nel quadro dell’accertamento tecnico preventivo, nel mentre davano il giusto rilievo alla scarsa qualità dei materiali impiegati per la costruzione delle tubazioni, nondimeno evidenziavano anche l’inadeguatezza delle modalità di posa in opera, con particolare riferimentosia all’insufficienza del costipamento laterale e del letto di posa in sabbia o sabbione, sia alla quota di posizionamento dei manu- fatti.

Evidentemente l a ricorrente non condivide né l e valuta- zioni tecnic he de l consulent e d’ufficio, né l’accertamento del fatto da parte del giudicea quo, ma la critica nel merito della decisionenon è pertinente rispetto alla denuncia del vizio di ca- renza assoluta di motivazione della sentenza.

4. Dichiarato inammissibile il ricorso, le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

5. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M La Corte: dichiara inammissibile il ricorsoe condanna la ricorrent e al pagamento delle spese legali relative al presente giudizio di legittimità, che liquida, per ciascun controricorrente,in € 8.000 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge; dà

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31665/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in Roma, viale delle Me- daglie d’Oro n. 110, presso lo studiodell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende -ricorrente - contro Comune di [OSCURATO:PERSONA], -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., -controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. -intimata - avverso la sentenza n. 430/2020, depositata da l l a Corte d ’ ap- pello di Genoval’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24.9.2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Comune di [OSCURATO:PERSONA], all’esito di procedura di gara, affidò l’esecuzione dei lavori di sistemazione strutturale della strada Castellari a [OSCURATO:SOCIETA]., con la quale stipulò il relativo contratto in data 15.7.2003. A fronte di vizi riscontrati in sede di collaudoe riguardanti il sottoservizio idric o , il Comune pro- mosse accertamento tecnico preventivo e, aseguire, citò la so- cietà dinanzi al Tribunale di Savona per il risarcimento del danno. Il Tribunale, riconosciuto il diritto del Comune al risarci- mento, condannò [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento di € 91.358,76 e respinse la domanda di manleva in quella stessa sede proposta dalla societànei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., for- nitrice delle tubazioni impiegate nella costruzione della rete idrica, con conseguente assorbimento della domanda proposta da quest’ultima società nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. , produttrice delle tubazioni. Avverso tale pronuncia S.C.R.S.r.l. propose appello, cen- surando, in primo luogo, il rigetto delle eccezioni di decadenza e prescrizione dell’azione ex art.1669 c.c., sul presupposto che i vizi costruttivi della rete idrica fossero da ritenere conosciuti già dal 2004, e non solo dal 2007, come ritenuto dal giudice di primo grado; in secondo luogo, la società ribadì la tesi secondo cuil’opera sarebbe stata eseguita conformemente al progetto e al contratto, nonché a regola d ’ arte ; in terzo luogo, lamentò il rigetto della domanda di manleva promossa nei confronti della società fornitrice delle tubazioni, atteso che i danni all’opera realizzata sarebbero stati da attribuire alla cattiva qualità dei materiali da questa impiegati. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. p ropose appello incidentale condizionato, ribadendola propria domanda di manleva nei con- fronti della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., produttrice delle tubazioni. La Corte d’Appello di Genova, pronunciandosi sugli appelli così proposti, rigettò l ’ appello principale limitatamente ai primi due motivi di gravame, ed accolseinvece, parzialmente , il terzo motivo, affermando la responsabilità d i [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. per i vizi della merce fornita e condannandola a rimbor- sare un terzo del risarcimento dovuto al Comune di [OSCURATO:PERSONA]- gure. La Corte territoriale accolse, altresì, l ’ appello incidentale di Giuseppe CampioneS.p.A., ponendo a carico di [OSCURATO:PERSONA]- sine S.r.l. l ’ obbligo di rimborsar l e l’intero danno risarci to a [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] la sentenza di secondo gradoS.[OSCURATO:SOCIETA]. ha pro- posto ricorso per cassazionearticolato in tre motivi. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. si sono difese con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. è rimasta intimata. Il Comune e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. hanno depositato memoria nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ex art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:SOCIETA]. censura la sentenza della Corte d’Appello di Genova per «violazione e falsa applicazione dell’art. 1669 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c.». Ad avviso della ricorrente il giudice del merito avrebbe er- rato nell’individuarela decorrenza del termine per la denuncia del vizi, fissandola al 19.6.2007, quando venne acquisita al pro- tocollo del Comune di [OSCURATO:PERSONA] la relazione di esito negativo del collaudo, invece che al 27.9.2004, quando il responsabile unico del procedimento aveva respinto il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, affidando l’incarico ad altro professionista per il collaudoesterno. Secondo la ricor- rente i vizi dovevano reputarsi conosciuti già a tale data (27.9. 2004), con conseguente tardività della denuncia effettuata il 20.11.2007. Si contesta, inoltre, alla C orte d ’ a ppello di non avere tenuto conto che il Comune aveva eseguito alcuni inter- venti di riparazionegià nei primi mesi del 2005 e si sostiene che la conoscenza dei vizi avrebbe dovuto essere fatta risalire quan- tomeno a questoperiodo. 1.1. Il motivo è inammissibile, perché, dietro la dichiarata intenzione di denunciare un vizio di violazione di norme di di- ritto, si pretende, in realtà, un riesame dell’accertamento del fatto,che non è consentito in sede di legittimità. L’art. 1669 c.c., sulla responsabilità dell’appaltatore, pre- vede che, «Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera per vizio del suolo o per difetto della costruzione rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evi- dente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore è responsa- bile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, pur- ché sia fatta denuncia entro un anno dalla scoperta». Tale di- sposizione è stata interpretata dalla giurisprudenza di legittimità come espressiva di una ipotesi di responsabilità extracontrat- tuale, con carattere di specialità rispetto all’art. 2043 c.c. (Cass.n. 27385/2023), la cui funzione è di tutelare l’esigenza della conservazione e funzionalità degli edifici e di altri immobili de- stinati, per loro natura, a lunga durata (Cass. n. 23470/2023). Il termine annuale per la denuncia previsto dal secondo comma decorre –secondo gli arresti giurisprudenziali più recenti – dal momento in cui il committente consegueun apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro deri- vazione causale dall’imperfetta esecuzione dell’opera (eventual- menteattraverso una relazione di consulenza tecnica), non es- sendo sufficiente la constatazione di segni esteriori di danno o di pericolo, salvo che si tratti di manifestazioni indubbie come cadute o rovine estese (Cass. n. 13707/2023). Per la piena e completa conoscenza dei vizi e delle loro cause non è dunque necessario che, ai fini della denuncia, sia previamente espletato un accertamento peritale, a condizione però chei vizi, anche in assenza o prima di esso, presentino caratteri tali da poter essere individuati nella loro esistenza ed eziologia. La valutazione della sussistenza di tali requisiti della conoscenza deivizi compete al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità (Cass.n. 19343/2022). 1.1.1. Ebbene, la Corte territoriale ha ritenuto che la co- noscenza dei vizi dell’opera, sia sul piano della loro entità, sia suquello della loro causa, non fu acquisita dalla committente , né al momento dell’affidamento del l ’ incarico di collaudo ad un soggetto esterno, né al tempo del l’esecuzione di interventi di riparazione delle perdite riscontrate nella rete idricasottostante la strada. Tale decisione è stata correttamente motivata dalla Corte proprio con riferimento alla necessità – per aversi la co- noscenza rilevante ai sensi della disposizione in esame – che siano note al committente sia la gravità dei difetti, che la loro derivazione causale dall’imperfetta esecuzione dell’opera. Non è dunque sull’interpretazione e sull’applicazione della norma di diritto che si incentra il dissenso della ricorrente, bensì sul fatto,che – così come accert ato dal giudice del merito – non poteva che portare alla decisione che è stata adottata. È piutto- sto la ricorrente a proporre un’interpretazione dell’art. 1669 c.c. non conforme al diritto vivente, laddove pretende di fare decor- rere il termine per la decorrenza dei vizi dal momento in cui il committente ebbe quello che essa definisce un «preciso se n- tore»della presenza dei difetti. Espressione che – al di là de ll’os- simorico accostamento tra l’aggettivo «preciso» e il sostantivo «sentore»– esprime qualcosa di sicuramente diverso dal con- cetto diacquisizione di un’effettiva conoscenza. Anche il richiamo alla giurisprudenza di legittimità che esclude la rilevanza dell’accertamento tecnico preventivo lad- dove la richiesta dello stesso si riduca aun escamotage per ag- girare la decadenza (Cass. nn. 21089/2012 ; 2213/2008 ) non risulta pertinente rispetto al fatto qui accertato dal giudice del merito. Questi,infatti, da un lato, ha fatto decorrere il termine per la denuncia dei vizi dalla datain cui pervenne al Comune la relazione del collaudatore (e non quella del c.t.u. in sede di a.t.p.); dall’altro lato, ha ritenuto quella relazione necessari a per acquisire una compiuta conoscenza de lla gravità dei vizi dell’opera e del loro nesso causale con l ’ attività costruttiva espletata. 1.1.2. Per quanto riguarda poi il termine di prescrizione, il motivo di ricorso non è sorretto da specifici argomenti a so- stegno e non supera il vaglio dell’autosufficienza, posto che la partenon indica né quale sarebbe la data di decorrenza di tale ulteriore termine,né quando il termine sarebbe spirato. In ogni caso, poiché il termine di prescrizione in questione decorre dalla denuncia dei vizi, la quale a sua volta deve essere fatta entro un anno dalla scoperta, la decisione assunta dalla Corte di me- rito si fonda, anche sotto questo profilo, sull’accertamento in fatto della conoscenza dei vizi(v. Cass. n. 1909/2025), che è di per sé insindacabile in sede di legittimità. 2. Con il secondo motivo di ricorso, il provvedimento della Corte d’Appello di Genova viene censurato per «violazione e falsa applicazione dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. in rela- zione all’art. 113 c.p.c. nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti», ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c. La Corte territorialeavrebbe omesso di prendere in consi- derazione che il malfunzionamento della rete idrica installata da [OSCURATO:SOCIETA]. sarebbe stato l’effetto della pessima qualità dei ma- teriali impiegati per la produzione delle tubazioni installate sotto il tratto di strada interessato dall’appalto. La ricorrente sostiene di aver realizzato l’opera conformemente alle previsioni proget- tuali e alle direttivedate d a l direttore dei lavori. Aggiunge che quest’ultimo, ove i lavori non fossero stati eseguiti in conformità alle prescrizioni date , avrebbe dovuto contestare l ’ esecuzione non conforme, dal che si dovrebbe presumere, in mancanzadi contestazioni, che la società appaltatrice avesse operato corret- tamente e diligentemente. 2.1. Anche il secondo motivo è inammissibile. A prescindere dall’incomprensibile e non argomentato ri- ferimento all’art. 113 c.p.c. (rubricato «Pronuncia secondo di- ritto», ma nulla lascia intendere che il giudice del merito abbia deciso, in deroga al diritto, secondo equità ) , si contesta alla Corte genovese l’omesso esame del «fatto storico … che la causa del malfunzionamento dell’impianto idrico risiede nella pessima qualità dei materiali impiegati per la produzione dei tubiinstallati dalla società appaltatrice». Innanzitutto si deve osservare che si tratta di un fatto di per sé non decisivo (perlomeno nel rapporto tra Comune di Pie- tra [OSCURATO:SOCIETA].), perché l’appaltatore assume l’obbligo di realizzare l’opera «con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio» (art. 1655 c.c.), sicché il fatto che i vizi siano riconducibili alla scarsa qualità del materiale for- nito da terzi e utilizzato dall’appaltatore non esime quest’ultimo dalla responsabilità nei confronti del committente. In ogni caso, si tratta di fatto che la Corte d’appello ha sicuramente esaminato, sia per fondare la responsabilità di [OSCURATO:SOCIETA]. verso il Comune, sia per accogliere parzialmente la domanda dell’appaltatrice nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.(e totalmente quella di quest’ultima società nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.). Vero è che la Corte d’appello non ha ritenuto la scarsa qualità delle tubazioni causaesclusiva dei vizi, accertando anche una non adeguata posa in opera delle tubazioni , sulla scorta delle risultanze della c.t.u. Ma ciò non ha nulla a che vedere con l’omesso esamedella «pessima qualità» delle tubazioni ; con il che si disvela che anche questo secondo motivomira a ribaltare l’accertamento del fatto che è riservato al giudice del merito. Nemmeno si può paragonare all’omesso esame di un fatto decisivo l’argomentata negazione, da parte della Corte territo- riale, che l’esatto adempimentodel contratto potessedesumersi dal certificato di regolare esecuzione del direttore dei lavori . L’omesso esame di tale certificato non sussiste già per il fatto che il giudice d’appello lo ha menzionato e considerato nella mo- tivazione della sentenza impugnata, affermando che la valuta- zione del direttore dei lavori (di cui nemmeno la ricorrente pro- spetta che possa averecarattere vincolante per il Comune com- mittente)era stata smentit a dall’esito dell’accertamento tecnico preventivo. Correttoè anche il rilievo della Corte d’appello che l’even- tuale conformità dell’opera viziata al progetto e alle indicazioni operative del direttore dei lavori non varrebbe ad escludere la responsabilità di [OSCURATO:SOCIETA]., in virtù del fattoche l ’ appaltatore non èun mero esecutore di ordini e risponde in ogni caso della qualità dell’opera realizzata, anche se conseguenza delle imper- fezioni del progetto da altri predispostoe pur avendo agito sotto la vigilanza e il controllo del direttore dei lavori che non abbia ostacolato la libertà di determinazione e di decisione dell’appal- tatore medesimo ( Cass. n n . 6202/2009 ; 8016/2012 ; salva l ' i- potesi estrema del c.d. nudus minister, i cui particolari connotati in questo caso non sono stat i nemmeno allegati da lla ricor- rente). 3. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta il vizio di «vio- lazione e falsa applicazione dell’art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c., in relazione all’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. – motivazione assente, apparente, manifestamente ed irriducibilmente con- traddittoria, perplessa od incomprensibile». Secondo la ricorrente, le conclusioni del giudice del merito in ordine alla causa dei gravi difetti dell’opera realizzata sareb- bero in contrasto con le conclusioni del consulente tecnico d’uf- ficio che addebitava la causa della perdita della struttura idrica installata alla scarsa qualità dei materiali utilizzati per la produ- zione delle tubazioni installatedalla impresa appaltatrice. Da ciò discenderebbe l’insussistenza di responsabilità, ancorché par- ziale, di [OSCURATO:SOCIETA]. ; responsabilità da attribuire inv ece inte- gralmente alla società fornitrice e alla società produttrice delle tubazioni. 3.1.Il motivo è inammissibile , perché, ancora una volta, si pretende una rivalutazione del fatto, in questo caso ipotiz- zando una carenza di motivazione che palesemente non sussi- ste, tanto meno nei termini rigorosi in cui essa può essere fatta oggetto di ricorso per cassazione (v., per tutte, Cass. S.u. n. 8053/2014). La Corte d’appello ha evidenziato che l e conclusioni rese dal consulente tecnico d’ufficio nel quadro dell’accertamento tecnico preventivo, nel mentre davano il giusto rilievo alla scarsa qualità dei materiali impiegati per la costruzione delle tubazioni, nondimeno evidenziavano anche l’inadeguatezza delle modalità di posa in opera, con particolare riferimentosia all’insufficienza del costipamento laterale e del letto di posa in sabbia o sabbione, sia alla quota di posizionamento dei manu- fatti. Evidentemente l a ricorrente non condivide né l e valuta- zioni tecnic he de l consulent e d’ufficio, né l’accertamento del fatto da parte del giudicea quo, ma la critica nel merito della decisionenon è pertinente rispetto alla denuncia del vizio di ca- renza assoluta di motivazione della sentenza. 4. Dichiarato inammissibile il ricorso, le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. 5. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M La Corte: dichiara inammissibile il ricorsoe condanna la ricorrent e al pagamento delle spese legali relative al presente giudizio di legittimità, che liquida, per ciascun controricorrente,in € 8.000 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge; dà