CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 maggio 2022
Cassazione n. 19343/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
12/05/2022 CC ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24549/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, V [OSCURATO:PERSONA] 180, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; – ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29/B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; – controricorrenti – nonché contro F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 24549/2017 Numero sezionale 1067/2022 Numero di raccolta generale 19343/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29 SC B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; – ricorrenti incidentali – avverso la sentenza n. 1574/2016 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 15/09/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] evocarono innanzi al Tribunale di Rimini la società [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], chiedendo l’accertamento della responsabilità della compagine e la condanna della medesima al risarcimento dei danni in relazione ai vizi e difetti riscontrati nei lavori di ristrutturazione -e nello specifico nei lavori di realizzazione dei sottofondi e di posa della pavimentazione- effettuati da quest’ultima negli appartamenti di proprietà dei medesimi attori. Si costituì la [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] per eccepire la prescrizione dell’azione, chiedendo altresì la chiamata in causa dell’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], autrice dei lavori in posa della pavimentazione. Autorizzata la chiamata in giudizio, l’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] si costituì eccependo la nullità dell’atto di chiamata in causa e, a propria volta, la prescrizione dell’azione. Il Tribunale di Rimini, qualificata la domanda attorea come domanda ex art. 1669 c.c., la respinse, ritenendo maturata la prescrizione. Il Tribunale, infatti, ricollegò il termine di decorrenza della prescrizione alla raccomandata con cui, in data 15 luglio 1998, gli attori R.G. 24549/2017 - Pagina nr. 2 di 14 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 24549/2017 Numero sezionale 1067/2022 Numero di raccolta generale 19343/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 avevano informato sia la [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] sia l’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] dell’esistenza dei vizi, quantificando i relativi danni in £ 30.000.000. Il Tribunale compensò integralmente le spese di lite. 2. Proposto appello principale da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], venne altresì proposto appello incidentale: • da parte di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], quali ex soci della [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] -nelle more sciolta senza liquidazione- chiedendo la riforma della decisione di prime cure nella parte in cui aveva disposto l’integrale compensazione delle spese di lite; • da parte di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la riforma della sentenza del Tribunale sia nella parte in cui aveva disatteso l’eccezione di nullità dell’atto di citazione per chiamata del terzo sia nella parte in cui aveva compensato le spese di lite. La Corte d’appello di Bologna, con la sentenza qui impugnata, respinse tutti i gravami, compensando integralmente le spese di lite. Quanto all’appello principale la Corte felsinea osservò che: − alla luce delle risultanze della C.T.U. disposta nel giudizio di primo grado appariva corretta la qualificazione della domanda, operata dal giudice di prime cure, come domanda ex art. 1669 c.c.; − trovando applicazione il termine annuale di prescrizione, andava condivisa la decisione di primo grado nella parte in cui aveva fatto decorrere la prescrizione dalla raccomandata del 15 luglio 1998, in quanto la suddetta missiva, redatta da un legale, palesava la conoscenza adeguata dei vizi e della R.G. 24549/2017 - Pagina nr. 3 di 14 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 24549/2017 Numero sezionale 1067/2022 Numero di raccolta generale 19343/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 loro causa da parte degli appellanti, come desumibile anche dalla specifica quantificazione del danno; − la successiva predisposizione di una perizia tecnica di parte, redatta in data 22 marzo 1999, non poteva determinare lo slittamento del termine di prescrizione, dal momento che finalità della perizia era suffragare sul piano tecnico quanto gli appellanti avevano dato prova di conoscere già in precedenza; − infondate erano le deduzioni del gravame circa l’intervenuto riconoscimento, da parte degli appellati, dell’esistenza dei vizi e l’assunzione di un’autonoma obbligazione di eliminazione dei medesimi, in quanto dall’istruttoria emergeva che le due imprese avevano effettuato dei sopralluoghi ma avevano negato ogni forma di responsabilità, risultando conseguentemente assente un’adeguata prova dell’assunzione dell’impegno ad eliminare le problematiche; − infondate erano, altresì, le censure in ordine all’omessa applicazione dell’art. 2043 c.c., in quanto dall’esame degli atti introduttivi emergeva che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano invocato esclusivamente la disciplina in tema di appalto, senza mai azionare l’art. 2043 c.c., traducendosi quindi le censure nella formulazione di una domanda nuova, inammissibile ex art. 345 c.p.c. In ordine agli appelli incidentali relativi alla statuizione di compensazione delle spese di lite, la Corte territoriale, richiamando il disposto dell’art. 92 c.p.c., ratione temporis vigente, ritenne corretta la decisione del giudice di prime cure, in considerazione dell’accertamento dell’effettiva sussistenza dei vizi e della decisione in rito della controversia. R.G. 24549/2017 - Pagina nr. 4 di 14 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 24549/2017 Numero sezionale 1067/2022 Numero di raccolta generale 19343/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 Quanto allo specifico appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], la Corte, oltre a rilevare il carattere assorbente della decisione sulla prescrizione, osservò che in ogni caso l’atto di chiamata in causa conteneva un’adeguata esposizione degli elementi di fatto e diritto a fondamento della domanda. 3. Hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. Hanno proposto ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. Tutte le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso si articola in quattro motivi 1.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 1669 c.c. Il ricorso censura la decisione della Corte felsinea nella parte in cui ha fatto decorrere il termine di prescrizione dalla raccomandata del 15 luglio 1998, deducendo che invece la piena conoscenza delle problematiche doveva essere ricondotta ad una perizia tecnica di parte redatta in data 22 marzo 1999. 1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 5 ed all’art. 116 c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, lamentandosi il fatto che la Corte d’Appello di Bologna avrebbe omesso di considerare le risultanze delle prove testimoniali, le quali avrebbero confermato il riconoscimento dei vizi da parte delle imprese convenute nonché il loro impegno a porvi rimedio. 1.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 1667 c.c. R.G. 24549/2017 - Pagina nr. 5 di 14 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 24549/2017 Numero sezionale 1067/2022 Numero di raccolta generale 19343/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 L’omessa valutazione delle risultanze istruttorie, deduce il ricorso, avrebbe determinato la violazione del disposto di cui all’art. 1667, secondo comma, c.c., nella parte in cui rende superflua la denuncia dei vizi a fronte del riconoscimento dei medesimi da parte dell’appaltatore. 1.4. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 345 c.p.c., per avere la Corte d’Appello qualificato come nuova la domanda ex art. 2043 c.c., laddove “nessuna limitazione normativa era stata operata con la domanda introduttiva del giudizio in ordine alla fonte della responsabilità dei convenuti”. 2. Con l’unico motivo di ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] deducono, in relazione all’art. 360, nn. 3) e 5), c.p.c., la violazione dell’art. 92 c.p.c. Il ricorso contesta la decisione della Corte felsinea sia nella parte in cui ha disatteso l’appello concernente la compensazione integrale delle spese di lite disposta dal giudice di prime cure sia nella parte in cui ha disposto l’integrale compensazione delle spese di lite del grado di appello. Deduce il ricorso che la Corte territoriale non avrebbe considerato che il rigetto dell’appello derivava da ragioni non in rito, bensì sostanziali -tale dovendosi considerare la prescrizione del diritto ex art.1669 c.c.- e che la domanda degli appellanti risultava ampiamente tardiva. 3. Il primo motivo di ricorso è infondato. Va premesso che il tema affrontato dalla decisione della Corte d’Appello non era quello della tempestività della denuncia dei vizi - profilo sul quale nei due gradi di giudizio non sono stati mossi rilievi- bensì il distinto aspetto del rispetto del termine di prescrizione dell’azione che, ex art. 1669, secondo comma, c.c., decorre dalla denuncia medesima. R.G. 24549/2017 - Pagina nr. 6 di 14 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 24549/2017 Numero sezionale 1067/2022 Numero di raccolta generale 19343/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 I ricorrenti invocano sul tema l’orientamento di questa Corte, a mente del quale il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti della costruzione di un immobile, previsto dall'art. 1669 c.c. a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro l'appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera (e.g. Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 777 del 16/01/2020 - Rv. 656833 – 02; Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 24486 del 17/10/2017 - Rv. 645800 - 01) e, sulla scorta di detti precedenti, argomentano nel senso della inidoneità della raccomandata del 15 luglio 1998 a costituire manifestazione della loro piena consapevolezza delle problematiche e delle loro cause, posticipando il momento di acquisizione di detta consapevolezza alla data della perizia tecnica del 22 marzo 1999. Ponendosi -come detto- il tema della decorrenza del termine di prescrizione -e non del termine di decadenza- a rilevare, semmai, è l’orientamento di questa Corte, secondo il quale per far decorrere il termine prescrizionale decorrente dalla denuncia è necessario che la denuncia medesima riveli una conoscenza sufficientemente completa del vizio e della responsabilità per lo stesso (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3040 del 16/02/2015 - Rv. 634354 - 01). Questa Corte, tuttavia, ha parimenti affermato che • qualora il problema riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 1669 si presenti come di immediata percezione, sia nella sua reale entità, che nelle sue possibili cause sin dal suo primo manifestarsi, il decorso del termine per la denuncia non è necessariamente né automaticamente postergato all'esito dei predetti approfondimenti tecnici (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 27693 del 29/10/2019 - Rv. 655682 - 01), potendo il suddetto R.G. 24549/2017 - Pagina nr. 7 di 14 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 24549/2017 Numero sezionale 1067/2022 Numero di raccolta generale 19343/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 termine comunque decorrere quando si tratti di un problema, appunto, di immediata percezione sia nella sua reale entità che nelle sue possibili origini (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9966 del 08/05/2014 - Rv. 630635 - 01); • l'accertamento del momento nel quale la conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera sia stata acquisita, involgendo un apprezzamento di fatto, è riservato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici o da errori di diritto (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 777 del 16/01/2020 - Rv. 656833 – 02; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4622 del 29/03/2002 - Rv. 553388 – 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6092 del 12/05/2000 - Rv. 536440 - 01). Tornando, allora, al caso in esame, si deve osservare che la Corte territoriale ha ritenuto, con argomentata motivazione, che la raccomandata del 15 luglio 1998 costituisse manifestazione della conoscenza oggettiva in capo ai ricorrenti della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera. A detta conclusione la Corte è pervenuta valorizzando elementi come il tenore letterale della missiva, le indicazioni nella medesima contenute circa la gravità del danno, la formulazione di una ipotesi di quantificazione della pretesa risarcitoria. La Corte felsinea è giunta, quindi, alla conclusione -che risulta del tutto logica- che, nel caso portato al suo esame il decorso del termine per la denuncia non poteva essere ulteriormente postergato all'esito degli approfondimenti tecnici, come invece argomentato dai ricorrenti. La conclusione della Corte territoriale risulta corretta mentre non condivisibile è la tesi caldeggiata dai ricorrenti, in quanto questi R.G. 24549/2017 - Pagina nr. 8 di 14 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 24549/2017 Numero sezionale 1067/2022 Numero di raccolta generale 19343/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 sostengono l’applicazione di un automatismo -quello tra espletamento di un accertamento tecnico e conoscenza effettiva e completa del vizio (e quindi decorrenza del termine per la denuncia)- che non trova invece usbergo alcuno nel percorso nomofilattico di questa Corte. Si deve invece ribadire che per la piena e completa conoscenza dei vizi e delle loro cause non necessita, ai fini della denuncia, il previo espletamento di un accertamento peritale, qualora i vizi medesimi presentino caratteri tali da poter essere individuati -nell’esistenza e nell’eziologia- anche in assenza o prima di detto accertamento, competendo al giudice di merito la valutazione -insindacabile in sede di legittimità, ove adeguatamente motivata- circa la sussistenza dei suddetti profili. 4. Il secondo motivo è invece inammissibile. Occorre premettere che l'art. 360, n. 5, c.p.c., nell'attuale testo modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 40 del 2006, riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico- naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018 - Rv. 651305 – 01; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019 - Rv. 655413 - 01). Parimenti va rammentato che la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato -in assenza di diversa indicazione normativa- secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una R.G. 24549/2017 - Pagina nr. 9 di 14 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 24549/2017 Numero sezionale 1067/2022 Numero di raccolta generale 19343/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento. Ove invece si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass. Cass. Sez. U - Sentenza n. 20867 del 30/09/2020 - Rv. 659037 - 02), esclusa comunque la rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 -Rv. 629830 - 01 e, da ultimo, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022). Dietro il motivo di ricorso in esame, invece, si manifesta in modo netto il ben distinto profilo del sindacato delle valutazioni delle prove operate dalla Corte d’Appello, di talché il motivo medesimo viene a porsi in conflitto con il principio enunciato da questa Corte, per cui, nel procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, risultando -conseguentemente- insindacabile la valutazione in base alla quale il giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019 - Rv. 655229 – 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004 - Rv. 569765 - 01). 5. Il terzo motivo di ricorso risulta infondato. R.G. 24549/2017 - Pagina nr. 10 di 14 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 24549/2017 Numero sezionale 1067/2022 Numero di raccolta generale 19343/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 Il motivo di ricorso, nel richiamare il disposto di cui all’art. 1667, secondo comma, c.c. -di cui lamenta la violazione- non coglie, in realtà, la ratio alla base della decisione della Corte territoriale. Quest’ultima, infatti, ha correttamente tenuto distinto il profilo del riconoscimento dei vizi dal ben diverso profilo dell’assunzione dell’impegno a rimuoverli e della conseguente assunzione di una obbligazione diversa ed autonoma rispetto a quella originaria, svincolata dal termine decadenziale e soggetta al solo termine prescrizionale ordinario. La Corte felsinea -con motivazione non sindacabile nella presente sede di legittimità- ha rilevato, infatti, che l’istruttoria svolta nel corso del primo grado di giudizio aveva confermato lo svolgimento di sopralluoghi congiunti di committenti, appaltatore e subappaltatore, senza tuttavia confermare in alcun modo -al di là del profilo del riconoscimento dei vizi- la circostanza dell’assunzione, da parte delle imprese coinvolte, dell’impegno ad eliminare le problematiche medesime. Va, allora, ribadito che anche in presenza di un riconoscimento dei vizi e delle difformità dell'opera da parte dell'appaltatore - riconoscimento che elide l’onere di effettuare la denuncia- non può farsi discendere automaticamente dal riconoscimento medesimo l'assunzione in capo all'appaltatore dell'obbligo di emendare l'opera, in assenza della prova di un impegno in tal senso, con la conseguenza che il predetto riconoscimento non impedisce il decorso dei termini brevi della prescrizione previsti in tema di appalto (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15283 del 21/07/2005 - Rv. 582730 - 01). 6. Infondato è, parimenti, il quarto motivo di ricorso. Va premesso che il principio secondo cui l'interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni delle parti dà luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito, non trova applicazione quando si R.G. 24549/2017 - Pagina nr. 11 di 14 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 24549/2017 Numero sezionale 1067/2022 Numero di raccolta generale 19343/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 assume che tale interpretazione abbia determinato un vizio riconducibile nell'ambito dell'error in procedendo; in tale ipotesi, ove si assuma che l'interpretazione degli atti processuali di secondo grado abbia determinato l'omessa pronuncia su una domanda che si sostiene regolarmente proposta e non venuta meno in forza del successivo atto di costituzione avverso l'appello della controparte, la Corte di Cassazione ha il potere-dovere di procedere all'esame e all'interpretazione degli atti processuali e, in particolare, delle istanze e delle deduzioni delle parti. (Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 25259 del 25/10/2017 - Rv. 646124 – 01; Cass. Sez. L, Sentenza n. 12022 del 08/08/2003 - Rv. 565844 – 01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21421 del 10/10/2014 - Rv. 632593 - 01). Ciò premesso, l’esame della citazione originaria degli odierni ricorrenti evidenzia che nel -sintetico- contenuto della medesima non era stato invocato in modo né diretto né indiretto il disposto di cui all’art. 2043 c.c., avendo il libello introduttivo fatto riferimento all’art.1669 c.c. e dovendosi osservare che la locuzione “risarcimento danni” -cui i ricorrenti vorrebbero attribuire la valenza di formulazione di una domanda per responsabilità da illecito- non può essere riferita univocamente all’art. 2043 c.c., ben potendo il “risarcimento danni” essere chiesto anche in relazione all’inadempimento di un’obbligazione con la conseguenza che la locuzione risulta di per sé anodina ai fini della qualificazione della domanda. Correttamente, quindi, la Corte territoriale ha ritenuto che i riferimenti contenuti nell’atto di appello all’art. 2043 c.c. venissero ad integrare una domanda nuova, inammissibile ex art. 345 c.p.c., in quanto privi di concreto ed univoco riscontro nell’originaria formulazione della domanda. 7. Infondato deve ritenersi anche il ricorso incidentale. R.G. 24549/2017 - Pagina nr. 12 di 14 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 24549/2017 Numero sezionale 1067/2022 Numero di raccolta generale 19343/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 Va rammentato che in tema di spese giudiziali, il sindacato di legittimità sulla pronuncia di compensazione è diretto ad evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione di compensarne i costi tra le parti e consiste, come affermato dalla Corte costituzionale (sent. n.157 del 2014), in una verifica "in negativo" in ragione della "elasticità" costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, "non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese" in favore della parte vittoriosa (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21400 del 26/07/2021 - Rv. 662213 - 01). Nel caso in esame la decisione della Corte d’Appello ha assunto una decisione con motivazione che, seppure sintetica, non può ritenersi illogica, tautologica, inesistente o meramente apparente, in quanto ha tenuto conto della reciproca soccombenza tra le parti, quanto allo stesso grado di appello, mentre ha ritenuto corretta la decisione del giudice di prime cure in ordine alla sussistenza di giusti motivi, individuati nella constatazione della fondatezza delle allegazioni concernenti la presenza dei vizi lamentati dagli attori. 8. Sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale vanno, pertanto, respinti, giustificandosi, sulla scorta di detta reciproca soccombenza, la compensazione integrale anche delle spese del presente giudizio di legittimità tra tutte le parti. 9. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, sia da parte dei ricorrenti principali sia da parte dei ricorrenti incidentali, “di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando R.G. 24549/2017 - Pagina nr. 13 di 14 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 24549/2017 Numero sezionale 1067/2022 Numero di raccolta generale 19343/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 - Rv. 657198 - 05). P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale; compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità; dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che i ricorrenti principali ed i ricorrenti incidentali sono tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio in data 12 maggio 2