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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 3 maggio 2022

Cassazione n. 26802/2022

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+ ORDINANZA sul ricorso 3348/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in persona dell'amministratore delegato legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.29, presso l'Ufficio di Rappresentanza della Regione, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giuste procure a margine del controricorso ed in calce alla memoria; -controricorrente - contro U.S.L. 23 di Giugliano in [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 805/2015 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, pubblicata il 14/12/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/05/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La USL 23 [OSCURATO:PERSONA] di Giugliano in [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione al decreto ingiuntivo nr. 2038 emesso dal Presidente del Tribunale di Salerno il 27/3/1992 con il quale veniva ingiunto all'opponente di pagare, in favore di [OSCURATO:SOCIETA] la somma di euro 738.318,41 (lire 1.429.583.813) oltre interessi e spese del procedimento monitorio a titolo di corrispettivo per prestazioni sanitarie rese in regime di convenziona mento.

La somma ingiunta rappresentava più specificamente il corrispettivo richiesto dalla [OSCURATO:SOCIETA] per prestazioni di ricovero di degenti presso le strutture [OSCURATO:PERSONA] ubicata in Cava dei Tirreni e [OSCURATO:PERSONA] ubicata in Roccapiennonte, ambedue centri di riabilitazione gestiti dalla [OSCURATO:SOCIETA] per effetto di convenzioni stipulate dalla società con la Regione [OSCURATO:PERSONA].

I ricoveri erano avvenuti in forza di impegnative emesse dalla USL 23 a partire da febbraio 1989 e successivamente dalle USL 47 e

48. A seguito di numerose eccezioni e vicende processuali tra cui il regolamento di competenza deciso dalla Suprema Corte con sentenza 7514 del 12 aprile 2005 il giudizio, prima interrotto e poi riassunto, venne deciso dal Tribunale di Salerno con sentenza non definitiva nr. 1862 del 26/7/2007 con la quale, rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione davanti all'A.G.O., l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della Regione [OSCURATO:PERSONA] e l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della [OSCURATO:SOCIETA], la causa fu rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA] spa impugnò la sentenza non definitiva 1862/2007 limitatamente al capo di decisione, peraltro presente nella sola parte motiva senza alcuna statuizione al riguardo nel dispositivo della sentenza, col quale si ritenevano dovute le sole rette inerenti i ricoveri praticati presso il centro [OSCURATO:PERSONA] con esclusione delle rette inerenti i ricoveri praticati nel Centro denominato [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di Appello di Salerno con sentenza 805/2015 dichiarò inammissibile l'appello compensando le spese di giudizio.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso in cassazione la [OSCURATO:SOCIETA] affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.

Nel frattempo, in pendenza dell'appello avverso sentenza parziale, anche il giudizio di merito di opposizione al decreto ingiuntivo si concluse con sentenza definitiva del Tribunale di Salerno nr. 3833 del 2014 con la quale venne riconosciuto alla [OSCURATO:SOCIETA] l'importo di euro 51.576,79 oltre interessi legali e spese, limitatamente alle sole prestazioni erogate presso il centro [OSCURATO:PERSONA] come già statuito in sede di sentenza non definitiva, nella misura risultante dalle indagini tecniche del CTU. [OSCURATO:PERSONA] spa propose appello avverso la predetta sentenza concluso con sentenza 209/2020 della Corte di Appello di Salerno che confermò la sentenza di primo grado.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso in cassazione la [OSCURATO:SOCIETA] affidato a sei motivi.

I due ricorsi davanti alla Suprema Corte avverso le due sentenze della Corte di Appello di Salerno numeri 805 del 2015 e 209 del 2020 sono stati riuniti all'adunanza del 3 maggio 2022 su richiesta del ricorrente, trattandosi di impugnazioni avverso sentenze pronunciate tra le stesse parti nella medesima controversia. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso NRG 15765/21, la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] spa impugna la sentenza della Corte di Appello di Salerno nr.209 del 17/2/2020, che ha confermato la sentenza definitiva nr. 3833 del 2014 del Tribunale di Salerno, con sei motivi di ricorso per le ragioni che seguono.

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] spa denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art.115 cpc in riferimento all'art. 360 comma 1 nr.4 cpc in quanto la sentenza impugnata ha compiuto un palese errore di percezione sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova offerta e dei documenti prodotti dalla società opposta identificati come fatture mentre, al contrario, si trattava solo di estratti autentici delle scritture contabili e rendiconti redatti su appositi modelli predisposti dalla Regione [OSCURATO:PERSONA]; così facendo ha ritenuto corretto l'operato del CTU e non ha accolto l'ordine di esibizione e le ulteriori istanze istruttorie proposte recependo la CTU che aveva ritenuto dimostrato il credito della [OSCURATO:SOCIETA] nella minor somma di euro 51.576,79 per prestazioni rese nella sola [OSCURATO:PERSONA] e non in [OSCURATO:PERSONA].

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] spa denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art.115 e 116 cpc e omesso esame di un fatto decisivo in riferimento all'art. 360 comma 1 nr.4 e 5 cpc in quanto la sentenza impugnata non ha riconosciuto il valore probatorio dei prospetti riepilogativi ed ha ritenuto la carenza di prova in ordine all'esistenza ed all'importo della somma richiesta pur non avendo il Tribunale accolto l'ordine di esibizione e le ulteriori istanze istruttorie proposte quali interrogatorio formale del legale rappresentante della USL 23 e le prove per testi in ordine all'invio delle fatture e degli altri documenti.

Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] spa denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art.115 e 116 cpc e omesso esame di un fatto decisivo in riferimento alla convenzione tra [OSCURATO:SOCIETA] prodotta in giudizio e contestata dagli enti debitori sulla vigenza ed in ordine alle modalità di redazione dei prospetti riepilogativi di cui all'art. 5 comma 2 della stessa convenzione ex art. 360 comma 1 nr.4 e 5 cpc.

Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art.112 e 336 comma 2 cpc in riferimento all'art. 360 comma 1 nr.5 cpc in quanto la Corte d'appello non si è pronunciata in ordine al debito della USL in relazione alle prestazioni rese presso la struttura di [OSCURATO:PERSONA] (quantificato dal CTU in euro 472.067,55) sebbene, essendo stato dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza non definitiva, non vi erano più ostacoli alla decisione sull'intera domanda proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA] che ricomprendeva sia le prestazioni rese presso [OSCURATO:PERSONA] che quelle rese presso [OSCURATO:PERSONA].

Con il quinto motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.1224 2 comma e 1283 cc; 101,112,115,116 e 346 cpc nonché omesso esame di un fatto decisivo in riferimento all'art. 360 comma 1 nr.3,4 e 5 cpc in quanto la Corte d'appello ha respinto la domanda di condanna al pagamento degli interessi anatocistici ex art. 1283 cc e rivalutazione monetaria ritenendo erroneamente che tale domanda fosse stata avanzata solo con la comparsa conclusionale del 15/4/1996 mentre al contrario la stessa era stata proposta nelle conclusioni davanti al GOA all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e ciò era consentito in quanto il processo era regolato dall'art. 184 cpc nel testo antecedente al nuovo rito essendo già pendente alla data del 30 aprile 1995.

Con il sesto motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.1224 2 comma e 1283 cc; 101,112,115,116 e 346 cpc nonché omesso esame di un fatto decisivo in riferimento all'art. 360 comma 1 nr.3,4 e 5 cpc in quanto la Corte d'appello ha respinto la domanda di condanna al pagamento degli interessi anatocistici ex art. 1283 cc e rivalutazione monetaria ritenendo erroneamente che tale domanda fosse stata avanzata solo con la comparsa conclusionale del 15/4/1996 mentre al contrario la stessa era stata proposta nelle conclusioni davanti al GOA all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Con ricorso NRG 3348/2017 avverso la sentenza d'appello 805/2015 la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] spa denuncia con il primo motivo la violazione e falsa applicazione dell'art.2909 cc; con il secondo motivo la violazione e falsa applicazione degli artt 112,132,175,276,277,279,324 e 339 cpc; con il terzo motivo omesso esame di un fatto decisivo in riferimento all'art. 360 comma 1 nr.3 e 5 cpc; tutti i motivi sono diretti ad impugnare la sentenza di secondo grado 805/2015, che ha dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza non definitiva pronunciata in primo grado nr. 1862/2007, nella parte in cui ha ritenuto che la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] spa fosse limitata alle sole rette inerenti i ricoveri praticati presso il centro [OSCURATO:PERSONA] con esclusione delle rette inerenti i ricoveri praticati nel Centro denominato [OSCURATO:PERSONA].

I due ricorsi sono stati riuniti in quanto trattasi di impugnazioni avverso sentenze pronunciate tra le stesse parti per la medesima controversia.

La Corte di Appello di Salerno nella sentenza impugnata 805/2015 aveva ritenuto che il Tribunale di Salerno, nell'affermare che la domanda proposta nel giudizio monitorio era limitata alle sole prestazioni rese presso il centro [OSCURATO:PERSONA], non ha espresso una statuizione avente natura precettiva ed idoneità di giudicato in quanto tale argomentazione era contenuta esclusivamente nella parte motiva e non nel dispositivo della sentenza sicchè non aveva carattere decisorio ma piuttosto ordinatorio finalizzato ad orientare la successiva attività istruttoria.

La questione sulla appellabilità di sentenza non definitiva e relativa a statuizioni non contenute nel dispositivo ma nella sola parte motiva, deve essere esaminata e qui decisa sebbene ormai intervenuta la sentenza definitiva di merito che ha definito il giudizio, stante il controricorso della Regione [OSCURATO:PERSONA] che chiede la condanna alle spese.

Il ricorso avverso la sentenza di secondo grado 805/2015 è fondato e deve essere accolto.

Ritiene a tal riguardo questa Suprema Corte non condivisibile quanto affermato dal giudice d'appello in ordine alla mancanza di una statuizione impugnabile e, conseguentemente, in ordine all'inammissibilità dell'appello proposto in quanto la sentenza parziale del Tribunale di Salerno poteva essere impugnata solo limitatamente alle statuizioni formalmente contenute nel dispositivo relative al rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione dell'A.G.0 rigetto della eccezione di carenza di legittimazione passiva della Regione [OSCURATO:PERSONA] e rigetto della eccezione di carenza di legittimazione attiva della [OSCURATO:SOCIETA] e non invece in riferimento alle argomentazioni contenute nella parte motiva della sentenza di primo grado 1862/2007 senza alcuna statuizione al riguardo nel dispositivo.

Infatti occorre considerare che secondo Sez. 1, Sentenza n. 19074 de/25/09/2015 "La portata precettiva di una sentenza va individuata tenendo conto non solo del dispositivo, ma anche della motivazione, quando il primo, contenga comunque una decisione che, pur di contenuto incompleto e indeterminato, si presti ad essere integrata dalla seconda." Nella specie è vero che il dispositivo non conteneva alcuna espressa statuizione di rigetto della domanda ritenuta non meritevole di accoglimento in motivazione (quella relativa alle prestazioni di [OSCURATO:PERSONA]), tuttavia la statuizione espressa in motivazione, con rimessione delle parti in istruttoria con separata ordinanza, è stata interpretata nella prosecuzione del giudizio come pronuncia avente carattere precettivo e pertanto non può negarsi il contenuto precettivo a carattere decisorio della affermazione espressa in motivazione, con conseguente sua appellabilità.

Deve quindi essere cassata la sentenza della Corte di Appello di Salerno nr.805/2015 che rigetta l'appello proposto avverso la sentenza non definitiva nr. 1862/2007, dovendosi ritenere che quest'ultima ben poteva essere appellata anche in ordine alla statuizione, pur non espressa nel dispositivo ma solo nella parte motiva ma non per questo non avente carattere precettivo, relativa alla non debenza del pagamento delle prestazioni effettuate presso [OSCURATO:PERSONA].

Conseguentemente, accolto il ricorso avverso la sentenza 805/2015, deve essere cassata la sentenza, con rinvio davanti al giudice di merito affinchè si pronunci in ordine all'impugnazione della sentenza di primo grado 1862/2007 e chiarisca se debba o meno essere confermata la statuizione relativa alle prestazioni rese da [OSCURATO:PERSONA].

Conseguentemente resta assorbito l'altro ricorso riunito avverso la sentenza definitiva della Corte di Appello di Salerno nr.209 del 17/2/2020, parimenti impugnata davanti a questa Suprema Corte con ricorso NRG 15765/21 riunito al precedente 3348/2017 che ha invece confermato la sentenza definitiva nr. 3833 del 2014 del Tribunale di Salerno.

Per quanto sopra il ricorso 3348/2017 è fondato e deve essere accolto con cassazione della sentenza impugnata in riferimento al motivo accolto e rinvio al giudice di merito anche per le spese del giudizio di legittimità, mentre resta assorbito il ricorso nr. 15765/2021.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi 15765/21 e 3348/2017.

Accoglie il ricorso nr.3348/2017 avverso la sentenza 805/2015, cassa la sentenza impugnata e, assorbito il ricorso nr.15765/2021, rinvia davanti alla

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
+ ORDINANZA sul ricorso 3348/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in persona dell'amministratore delegato legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.29, presso l'Ufficio di Rappresentanza della Regione, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giuste procure a margine del controricorso ed in calce alla memoria; -controricorrente - contro U.S.L. 23 di Giugliano in [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 805/2015 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, pubblicata il 14/12/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/05/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La USL 23 [OSCURATO:PERSONA] di Giugliano in [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione al decreto ingiuntivo nr. 2038 emesso dal Presidente del Tribunale di Salerno il 27/3/1992 con il quale veniva ingiunto all'opponente di pagare, in favore di [OSCURATO:SOCIETA] la somma di euro 738.318,41 (lire 1.429.583.813) oltre interessi e spese del procedimento monitorio a titolo di corrispettivo per prestazioni sanitarie rese in regime di convenziona mento. La somma ingiunta rappresentava più specificamente il corrispettivo richiesto dalla [OSCURATO:SOCIETA] per prestazioni di ricovero di degenti presso le strutture [OSCURATO:PERSONA] ubicata in Cava dei Tirreni e [OSCURATO:PERSONA] ubicata in Roccapiennonte, ambedue centri di riabilitazione gestiti dalla [OSCURATO:SOCIETA] per effetto di convenzioni stipulate dalla società con la Regione [OSCURATO:PERSONA]. I ricoveri erano avvenuti in forza di impegnative emesse dalla USL 23 a partire da febbraio 1989 e successivamente dalle USL 47 e 48. A seguito di numerose eccezioni e vicende processuali tra cui il regolamento di competenza deciso dalla Suprema Corte con sentenza 7514 del 12 aprile 2005 il giudizio, prima interrotto e poi riassunto, venne deciso dal Tribunale di Salerno con sentenza non definitiva nr. 1862 del 26/7/2007 con la quale, rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione davanti all'A.G.O., l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della Regione [OSCURATO:PERSONA] e l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della [OSCURATO:SOCIETA], la causa fu rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA] spa impugnò la sentenza non definitiva 1862/2007 limitatamente al capo di decisione, peraltro presente nella sola parte motiva senza alcuna statuizione al riguardo nel dispositivo della sentenza, col quale si ritenevano dovute le sole rette inerenti i ricoveri praticati presso il centro [OSCURATO:PERSONA] con esclusione delle rette inerenti i ricoveri praticati nel Centro denominato [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di Appello di Salerno con sentenza 805/2015 dichiarò inammissibile l'appello compensando le spese di giudizio. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso in cassazione la [OSCURATO:SOCIETA] affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. Nel frattempo, in pendenza dell'appello avverso sentenza parziale, anche il giudizio di merito di opposizione al decreto ingiuntivo si concluse con sentenza definitiva del Tribunale di Salerno nr. 3833 del 2014 con la quale venne riconosciuto alla [OSCURATO:SOCIETA] l'importo di euro 51.576,79 oltre interessi legali e spese, limitatamente alle sole prestazioni erogate presso il centro [OSCURATO:PERSONA] come già statuito in sede di sentenza non definitiva, nella misura risultante dalle indagini tecniche del CTU. [OSCURATO:PERSONA] spa propose appello avverso la predetta sentenza concluso con sentenza 209/2020 della Corte di Appello di Salerno che confermò la sentenza di primo grado. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso in cassazione la [OSCURATO:SOCIETA] affidato a sei motivi. I due ricorsi davanti alla Suprema Corte avverso le due sentenze della Corte di Appello di Salerno numeri 805 del 2015 e 209 del 2020 sono stati riuniti all'adunanza del 3 maggio 2022 su richiesta del ricorrente, trattandosi di impugnazioni avverso sentenze pronunciate tra le stesse parti nella medesima controversia. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso NRG 15765/21, la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] spa impugna la sentenza della Corte di Appello di Salerno nr.209 del 17/2/2020, che ha confermato la sentenza definitiva nr. 3833 del 2014 del Tribunale di Salerno, con sei motivi di ricorso per le ragioni che seguono. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] spa denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art.115 cpc in riferimento all'art. 360 comma 1 nr.4 cpc in quanto la sentenza impugnata ha compiuto un palese errore di percezione sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova offerta e dei documenti prodotti dalla società opposta identificati come fatture mentre, al contrario, si trattava solo di estratti autentici delle scritture contabili e rendiconti redatti su appositi modelli predisposti dalla Regione [OSCURATO:PERSONA]; così facendo ha ritenuto corretto l'operato del CTU e non ha accolto l'ordine di esibizione e le ulteriori istanze istruttorie proposte recependo la CTU che aveva ritenuto dimostrato il credito della [OSCURATO:SOCIETA] nella minor somma di euro 51.576,79 per prestazioni rese nella sola [OSCURATO:PERSONA] e non in [OSCURATO:PERSONA]. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] spa denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art.115 e 116 cpc e omesso esame di un fatto decisivo in riferimento all'art. 360 comma 1 nr.4 e 5 cpc in quanto la sentenza impugnata non ha riconosciuto il valore probatorio dei prospetti riepilogativi ed ha ritenuto la carenza di prova in ordine all'esistenza ed all'importo della somma richiesta pur non avendo il Tribunale accolto l'ordine di esibizione e le ulteriori istanze istruttorie proposte quali interrogatorio formale del legale rappresentante della USL 23 e le prove per testi in ordine all'invio delle fatture e degli altri documenti. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] spa denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art.115 e 116 cpc e omesso esame di un fatto decisivo in riferimento alla convenzione tra [OSCURATO:SOCIETA] prodotta in giudizio e contestata dagli enti debitori sulla vigenza ed in ordine alle modalità di redazione dei prospetti riepilogativi di cui all'art. 5 comma 2 della stessa convenzione ex art. 360 comma 1 nr.4 e 5 cpc. Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art.112 e 336 comma 2 cpc in riferimento all'art. 360 comma 1 nr.5 cpc in quanto la Corte d'appello non si è pronunciata in ordine al debito della USL in relazione alle prestazioni rese presso la struttura di [OSCURATO:PERSONA] (quantificato dal CTU in euro 472.067,55) sebbene, essendo stato dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza non definitiva, non vi erano più ostacoli alla decisione sull'intera domanda proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA] che ricomprendeva sia le prestazioni rese presso [OSCURATO:PERSONA] che quelle rese presso [OSCURATO:PERSONA]. Con il quinto motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.1224 2 comma e 1283 cc; 101,112,115,116 e 346 cpc nonché omesso esame di un fatto decisivo in riferimento all'art. 360 comma 1 nr.3,4 e 5 cpc in quanto la Corte d'appello ha respinto la domanda di condanna al pagamento degli interessi anatocistici ex art. 1283 cc e rivalutazione monetaria ritenendo erroneamente che tale domanda fosse stata avanzata solo con la comparsa conclusionale del 15/4/1996 mentre al contrario la stessa era stata proposta nelle conclusioni davanti al GOA all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e ciò era consentito in quanto il processo era regolato dall'art. 184 cpc nel testo antecedente al nuovo rito essendo già pendente alla data del 30 aprile 1995. Con il sesto motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.1224 2 comma e 1283 cc; 101,112,115,116 e 346 cpc nonché omesso esame di un fatto decisivo in riferimento all'art. 360 comma 1 nr.3,4 e 5 cpc in quanto la Corte d'appello ha respinto la domanda di condanna al pagamento degli interessi anatocistici ex art. 1283 cc e rivalutazione monetaria ritenendo erroneamente che tale domanda fosse stata avanzata solo con la comparsa conclusionale del 15/4/1996 mentre al contrario la stessa era stata proposta nelle conclusioni davanti al GOA all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Con ricorso NRG 3348/2017 avverso la sentenza d'appello 805/2015 la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] spa denuncia con il primo motivo la violazione e falsa applicazione dell'art.2909 cc; con il secondo motivo la violazione e falsa applicazione degli artt 112,132,175,276,277,279,324 e 339 cpc; con il terzo motivo omesso esame di un fatto decisivo in riferimento all'art. 360 comma 1 nr.3 e 5 cpc; tutti i motivi sono diretti ad impugnare la sentenza di secondo grado 805/2015, che ha dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza non definitiva pronunciata in primo grado nr. 1862/2007, nella parte in cui ha ritenuto che la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] spa fosse limitata alle sole rette inerenti i ricoveri praticati presso il centro [OSCURATO:PERSONA] con esclusione delle rette inerenti i ricoveri praticati nel Centro denominato [OSCURATO:PERSONA]. I due ricorsi sono stati riuniti in quanto trattasi di impugnazioni avverso sentenze pronunciate tra le stesse parti per la medesima controversia. La Corte di Appello di Salerno nella sentenza impugnata 805/2015 aveva ritenuto che il Tribunale di Salerno, nell'affermare che la domanda proposta nel giudizio monitorio era limitata alle sole prestazioni rese presso il centro [OSCURATO:PERSONA], non ha espresso una statuizione avente natura precettiva ed idoneità di giudicato in quanto tale argomentazione era contenuta esclusivamente nella parte motiva e non nel dispositivo della sentenza sicchè non aveva carattere decisorio ma piuttosto ordinatorio finalizzato ad orientare la successiva attività istruttoria. La questione sulla appellabilità di sentenza non definitiva e relativa a statuizioni non contenute nel dispositivo ma nella sola parte motiva, deve essere esaminata e qui decisa sebbene ormai intervenuta la sentenza definitiva di merito che ha definito il giudizio, stante il controricorso della Regione [OSCURATO:PERSONA] che chiede la condanna alle spese. Il ricorso avverso la sentenza di secondo grado 805/2015 è fondato e deve essere accolto. Ritiene a tal riguardo questa Suprema Corte non condivisibile quanto affermato dal giudice d'appello in ordine alla mancanza di una statuizione impugnabile e, conseguentemente, in ordine all'inammissibilità dell'appello proposto in quanto la sentenza parziale del Tribunale di Salerno poteva essere impugnata solo limitatamente alle statuizioni formalmente contenute nel dispositivo relative al rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione dell'A.G.0 rigetto della eccezione di carenza di legittimazione passiva della Regione [OSCURATO:PERSONA] e rigetto della eccezione di carenza di legittimazione attiva della [OSCURATO:SOCIETA] e non invece in riferimento alle argomentazioni contenute nella parte motiva della sentenza di primo grado 1862/2007 senza alcuna statuizione al riguardo nel dispositivo. Infatti occorre considerare che secondo Sez. 1, Sentenza n. 19074 de/25/09/2015 "La portata precettiva di una sentenza va individuata tenendo conto non solo del dispositivo, ma anche della motivazione, quando il primo, contenga comunque una decisione che, pur di contenuto incompleto e indeterminato, si presti ad essere integrata dalla seconda." Nella specie è vero che il dispositivo non conteneva alcuna espressa statuizione di rigetto della domanda ritenuta non meritevole di accoglimento in motivazione (quella relativa alle prestazioni di [OSCURATO:PERSONA]), tuttavia la statuizione espressa in motivazione, con rimessione delle parti in istruttoria con separata ordinanza, è stata interpretata nella prosecuzione del giudizio come pronuncia avente carattere precettivo e pertanto non può negarsi il contenuto precettivo a carattere decisorio della affermazione espressa in motivazione, con conseguente sua appellabilità. Deve quindi essere cassata la sentenza della Corte di Appello di Salerno nr.805/2015 che rigetta l'appello proposto avverso la sentenza non definitiva nr. 1862/2007, dovendosi ritenere che quest'ultima ben poteva essere appellata anche in ordine alla statuizione, pur non espressa nel dispositivo ma solo nella parte motiva ma non per questo non avente carattere precettivo, relativa alla non debenza del pagamento delle prestazioni effettuate presso [OSCURATO:PERSONA]. Conseguentemente, accolto il ricorso avverso la sentenza 805/2015, deve essere cassata la sentenza, con rinvio davanti al giudice di merito affinchè si pronunci in ordine all'impugnazione della sentenza di primo grado 1862/2007 e chiarisca se debba o meno essere confermata la statuizione relativa alle prestazioni rese da [OSCURATO:PERSONA]. Conseguentemente resta assorbito l'altro ricorso riunito avverso la sentenza definitiva della Corte di Appello di Salerno nr.209 del 17/2/2020, parimenti impugnata davanti a questa Suprema Corte con ricorso NRG 15765/21 riunito al precedente 3348/2017 che ha invece confermato la sentenza definitiva nr. 3833 del 2014 del Tribunale di Salerno. Per quanto sopra il ricorso 3348/2017 è fondato e deve essere accolto con cassazione della sentenza impugnata in riferimento al motivo accolto e rinvio al giudice di merito anche per le spese del giudizio di legittimità, mentre resta assorbito il ricorso nr. 15765/2021. P.Q.M. Riunisce i ricorsi 15765/21 e 3348/2017. Accoglie il ricorso nr.3348/2017 avverso la sentenza 805/2015, cassa la sentenza impugnata e, assorbito il ricorso nr.15765/2021, rinvia davanti alla