CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 aprile 2026
Cassazione n. 09524/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], StefanoCarboni-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] incidentale-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari n. 244/2020depositata il 21/04/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]'.Numero registro generale 24645/2020Numero sezionale 1554/2026Numero di raccolta generale 9524/2026Data pubblicazione 14/04/20261) Con atto di citazione notificato il 10/1/2013, [OSCURATO:PERSONA], qualelegale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] F.lli fu [OSCURATO:SOCIETA]. e inproprio quale fideiussore della medesima, ha convenuto davanti alTribunale di Cagliari il [OSCURATO:SOCIETA], esponendo di essere titolarepresso di esso del c/c ordinario n.10751, acceso almeno dal 31/12/1973,dei contratti di sconto e anticipi accessori a tale c/c, del c/c n.12148, delconto anticipi 70293598 e di un finanziamento agrario, e di essere statotitolare del conto anticipi n.10731 dal 11/11/1982 fino al 30/9/2010 e delconto anticipi n.10756 dal 31/3/1974 al 31/3/2009, lamentando che laBanca avesse fatto illegittima applicazione di interessi anatocistici eultralegali, delle commissioni di massimo scoperto, di affidamento e diistruttoria di pratica fido e avesse superato il cd. tasso soglia, e chiedendoche fossero accertati i saldi dei conti e che la convenuta fosse condannataa restituire le somme indebitamente percepite, operando altresì lacompensazione dei saldi del conto corrente n.10751 con quelli del contocorrente n.12148, del conto anticipi 70293598 e del finanziamentoagrario.[OSCURATO:PERSONA] convenuta ha eccepito il difetto di legittimazione di PaoloMannoni in proprio e la prescrizione del diritto di ripetizione di tutti ipagamenti asseritamente indebiti- sostenendo, quanto ai c/c n. 10731 e10756, l’assenza di apertura di credito- e nel merito ha chiesto lareiezione delle domande attoree, sottolineando che l’attore non avevadepositato, né i contratti, né gli estratti conto.Il Tribunale di Cagliari ha ordinato alla Banca, ai sensi dell’art. 210c.p.c., la produzione dei contratti (senza esito positivo) e, con sentenzadel 31/5/2104, ha rigettato la domanda, rilevando che l’attore non avevaprodotto né i contratti di c/c, né tutti gli estratti conto e che ciò nonconsentiva di verificare le condizioni applicate dalla banca e di ricostruireNumero registro generale 24645/2020Numero sezionale 1554/2026Numero di raccolta generale 9524/2026Data pubblicazione 14/04/2026in modo compiuto il rapporto, e constatando che il sig. [OSCURATO:PERSONA] non avevaprodotto il contratto di fideiussione, né dedotto alcun mezzo di prova alriguardo.Nel frattempo, il sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva ottenuto dal GDP di Ozieri ildecreto ingiuntivo n. 36/2014, con il quale è stato ingiunto alla Banca laconsegna dei contratti di c/c n. 10751, 10731, 10756, e ha prodotto ingiudizio i verbali del 2015 di mancata consegna (non avendo i funzionaridi banca reperito detti contratti); il decreto ingiuntivo è stato poi annullatodal Tribunale di Sassari, per incompetenza per valore del GDP.Interposto appello, in data 16/10/2014, da parte del sig. [OSCURATO:PERSONA], inproprio e per la società, la Corte d’Appello di Cagliari, premesso l’onere delcorrentista che agisce per la ripetizione di indebito di fornire la prova deifatti costitutivi, ha rilevato che i contratti, come dichiarato dal [OSCURATO:PERSONA] enon contestato dalla Banca, risalivano ad epoca precedente al 1991,periodo in cui non era prevista la necessità della forma scritta, per cuiavrebbero potuto essere stati stipulati verbalmente e avevano certamenteavuto esecuzione, e, richiamata la giurisprudenza di questa Corte secondocui, qualora il cliente fornisca documentazione solo per alcuni periodi, ilgiudice può integrare la prova carente con altri elementi e tramite CTU,utilizzando il saldo risultante dal primo estratto conto disponibile, haritenuto corrette le risultanze della disposta CTU.Più specificamente, il CTU, come rileva la Corte, ha accertato, sullabase dell’analisi degli e/c, che tutti e tre i conti erano affidati, che per ilconto n. 10731 la mancanza di troppe registrazioni rendeva impossibile larielaborazione dello stesso, che per il conto n. 10756 la continuità erapresente solo dal 31/12/2003 e per quello n. 10751 solo dal 2/8/1999,che andavano escluse la CMS e la capitalizzazione trimestrale degliinteressi e che vi erano rimesse c.d. solutorie.La Corte ha ritenuto che l’eccezione di prescrizione potesse esserefatta valere solo per il conto n. 10756, chiuso nel 2009, e non per il contoNumero registro generale 24645/2020Numero sezionale 1554/2026Numero di raccolta generale 9524/2026Data pubblicazione 14/04/202610751, perché questo era ancora in corso e non poteva essere propostadomanda di ripetizione di somme indebite (ma solo domanda dirielaborazione del saldo contabile con l’esclusione delle annotazioniillegittime).Rilevato poi che il CTU, applicati gli interessi legali e quelli ex art. 117TUB e ricalcolate le competenze nei limiti del tasso soglia (superato inalcuni trimestri), aveva accertato che il c/c n. 10756 presentava un saldopositivo di €. 19.467,18 e quello n. 10751 un saldo positivo al 31/12/2012di €. 221.042,28, la Corte, in parziale riforma della sentenza impugnata,ha condannato la Banca a pagare la somma di €. 19.467,18, ha respintola richiesta di compensazione del saldo del c/c n. 10751 con quelli di altriconti, per essere il primo ancora in essere, ha dichiarato inammissibilel’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] in proprio, ha respinto l’appello incidentaledella Banca, sulla revoca dell’ordinanza di esibizione dei contratti, hacompensato le spese processuali per la metà e posto le spese di CTU acarico delle parti in ragione del 50% ciascuna.2) Con ricorso notificato il 27/9/2020 [OSCURATO:PERSONA], quale legalerappresentante della [OSCURATO:PERSONA] F.lli [OSCURATO:PERSONA] sas, ha impugnato la sentenzadella Corte d’Appello di Cagliari, proponendo tre motivi di ricorso.[OSCURATO:SOCIETA] ha depositato controricorso contenente anchericorso incidentale.Le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1) Primo motivo di impugnazione del ricorso principale:“Violazione di legge ai sensi dell’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. del principiodell’onere probatorio ex art. 2697 c.c.”.Il ricorrente contesta che la Corte d’Appello abbia assunto in sensoacritico le determinazioni del CTU in relazione alla completezza/sufficienzadella documentazione, procedendo così alla ricostruzione dei rapporti n.Numero registro generale 24645/2020Numero sezionale 1554/2026Numero di raccolta generale 9524/2026Data pubblicazione 14/04/202610751 e n. 10756 per un arco temporale circoscritto ed escludendo deltutto la ricostruzione del rapporto n. 10731.Il ricorrente richiama la giurisprudenza di questa Corte- secondo laquale, qualora il correntista limiti l’adempimento del proprio onereprobatorio soltanto ad alcuni aspetti temporali dell’intero andamento delrapporto, versando la documentazione in modo lacunoso e incompleto, ilgiudice, valutate le condizioni delle parti e le loro allegazioni, puòintegrare la prova carente anche con altri mezzi di cognizione e con laconsulenza contabile d’ufficio- e sostiene che, peraltro, nel presente casoesso ha prodotto gli estratti conto scalari e che sulla base di essi i rapportiavrebbero potuto essere ricostruiti più ampiamente.Sostiene che la limitazione della ricostruzione dei conti abbiacomportato che gran parte delle competenze illegittime non siano stateindividuate, con conseguente violazione dell’art. 2697 c.c., e afferma chela possibilità per il correntista di ricostruire il saldo di un c/c in assenza dialcuni e/c mensili sia diretta conseguenza del diverso onere probatorio incapo al correntista, non essendo questo onerato di provare i singolimovimenti che accorpati per valuta hanno costituito l’e/c scalare, formatodalla Banca.Conclude sul punto osservando che tutte le questioni da lui sollevate(possibilità di calcolo “a blocchi” o ricalcolo utilizzando anche i soli e/cscalari) non sono questioni di fatto, ma di diritto, concernenti la correttainterpretazione e applicazione dell’art. 2697 c.c.Il motivo è inammissibile.1.1) La censura del ricorrente è inammissibile, perché, secondocostante giurisprudenza di questa Corte, la violazione del precetto di cuiall'articolo 2697 del codice civile si configura nell'ipotesi in cui il giudiceabbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che neera gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguitodi una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenutoNumero registro generale 24645/2020Numero sezionale 1554/2026Numero di raccolta generale 9524/2026Data pubblicazione 14/04/2026erroneamente che la parte onerata avesse assolto o non assolto taleonere, poiché in questo caso vi è un soltanto un erroneo apprezzamentosull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio dicui all'articolo 360, n. 5 c.p.c. (Cass. civ., sez. II, 6/05/2025, n. 11925;Cass. civ., sez. I, 3/02/2025, n. 2573; Cass. civ., sez. III, 6/11/2024, n.28520; Cass. 17 giugno 2013, n. 15107; Cass. 5 settembre 2006, n.19064; Cass. 14 febbraio 2000, n. 2155; Cass. 2 dicembre 1993, n.11949).Nel presente caso, la censura non è configurata quale denuncia dellaviolazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., dal momento che laricorrente non segnala, in realtà, un ribaltamento del riparto degli oneriprobatori, ma lamenta che il giudice di merito, condividendo la consulenzatecnica d'ufficio, e dunque valutando il materiale probatorio acquisito aglirapporti di dare-avere, dei conti correnti oggetto del contendere potesseessere effettuata nei soli limiti individuati dall'ausiliare.Si osserva, inoltre, che la giurisprudenza di questa Corte è da tempoferma nel reputare che la carenza di documentazione concernentel'andamento del rapporto di conto corrente, ed in particolare la mancanzadi parte degli estratti conto, possa sì essere supplita in vario modo,altresì, in difetto, attraverso l’utilizzo del saldo risultante dal primoestratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti,o attraverso la «ricucitura» del saldo successivo a quello precedente (peres.: Cass. civ. n. 1763 del 17/01/2024; Cass.civ., sez. I, 27/12/2022, n.37800)- come affermato anche nella sentenza qui impugnata-, ma che ilgiudizio sul punto sia riservato al giudice di merito, insindacabile in sede dilegittimità, salvo il controllo motivazionale nei già detti limiti.Il motivo in esame, dunque, rivela la sua reale natura di censura dipieno merito concernente l'apprezzamento da parte della Corte territorialeNumero registro generale 24645/2020Numero sezionale 1554/2026Numero di raccolta generale 9524/2026Data pubblicazione 14/04/2026del materiale probatorio a sua disposizione e diretta a sostituire levalutazioni del giudice circa gli accertamenti del CTU con una diversavalorizzazione della documentazione in atti e una diversa ricostruzionecontabile, dedotte come violazioni giuridiche, ma in realtà interamenteinerenti al giudizio di fatto.2) Secondo motivo di impugnazione: “Violazione di legge ai sensidegli artt. 111 e 112 c.p.c., omessa pronuncia di accertamento dellamancata stipula in firma scritta dei contratti regolanti i c/c per cui ècausa”.Il ricorrente afferma di aver chiesto non solo il ricalcolo del saldo deic/c, ma anche, preliminarmente, l’accertamento che fossero stati regolatida condizioni ultralegali in mancanza di un valido contratto in formascritta, e lamenta che, pur essendo stata provata la mancata esistenza informa scritta di detti contratti, la Corte d’Appello non abbia statuito comerichiesto, sul punto, pur richiedendo al CTU il ricalcolo del saldo di detti c/cse possibile applicando le sole condizioni legali.Conclude il motivo affermando che la Corte d’Appello avrebbe dovutoaffermare l’inesistenza dei contratti di c/c ex art. 116, co. 2, c.p.c., anchealla luce della loro mancata esibizione e del complessivo contegno dellaBanca, oppure doveva ritenere raggiunta la prova dell’inesistenza deicontratti anche ex art. 115 c.p.c. non essendo validamente contestate leaffermazioni degli attori riguardo la mancata stipula degli stessi.Il motivo è inammissibile e infondato.2.1) Si osserva che, al di là dell'inspiegabile riferimento all'articolo111 c.p.c., con riguardo all'articolo 112 questa Corte, a fronte delladeduzione di un asserito error in procedendo, è giudice del fattoprocessuale e, come tale, ha potere di sindacato diretto delle conclusionispiegate dalla società originaria attrice, trascritte in ricorso alle pagine 4-Numero registro generale 24645/2020Numero sezionale 1554/2026Numero di raccolta generale 9524/2026Data pubblicazione 14/04/2026E si nota che la domanda che il ricorrente assume di aver formulatonon risulta affatto essere stata proposta; al contrario, nelle conclusioniprese si fa più volte riferimento, con riguardo ai contratti di contocorrente, all'essere «il contratto mancante», ma non è in alcun modo,almeno comprensibilmente, sostenuto che un contratto scritto non vi fosseaffatto (e non invece che non fosse agli atti) e che di tanto l’attriceintendesse ottenere l’accertamento.Il motivo e il comportamento dell’attore, comunque, sono del tuttocontraddittori, in primo luogo perché, nell’esposizione del motivo (pag.25-27 del ricorso) il ricorrente confonde l’assenza di stipula in formascritta del contratto con l’inesistenza dello stesso, poi perché, incontraddizione con la domanda (di accertamento della mancata stipula informa scritta) che asserisce di aver formulato, il ricorrente hareiteratamente chiesto la consegna dei contratti in questione, non soloavvalendosi nel giudizio dell'articolo 210 c.p.c., ma altresì agendo per laconsegna in separato giudizio monitorio dinanzi al Giudice di Pace diOzieri.In ogni caso il motivo è irrilevante e infondato, perché, da un lato,nella sentenza impugnata si sottolinea (pag. 12) che, “in mancanza diprova circa la sussistenza di pattuizioni scritte, il consulente ha applicatogli interessi legali e quelli previsti dall’art. 117 TUB”, per cui mancal’interesse ad agire del ricorrente a ottenere una esplicita pronunciasull’assenza del contratto scritto, e perché, dall’altro lato, in realtà nellasentenza impugnata vi è una pronuncia in tema di forma dei contratti inesame, laddove si dice (pag. 6) che l’appellante nell’atto di appello avevaaffermato che “i contratti erano risalenti nel tempo, tutti anteriori al 1992,e avrebbero potuto essere stati conclusi verbalmente”, e si attesta poi che“i contratti- come dichiarato dal [OSCURATO:PERSONA] e non contestato dalla Banca-risalivano a epoca precedente al 1991, periodo in cui non era prevista laNumero registro generale 24645/2020Numero sezionale 1554/2026Numero di raccolta generale 9524/2026Data pubblicazione 14/04/2026necessità di forma scritta, per cui avrebbero potuto essere stipulativerbalmente e hanno, certamente, avuto esecuzione”.Si osserva, inoltre, che di fronte a tale implicita pronuncia della Corted’Appello (considerato che ai fini di cui all’art. 112 c.p.c., si deve tener econto non solo del dispositivo, ma anche della motivazione della sentenza,si veda, per es.: Cass. n. 26802/2022), la richiesta del ricorrente diaccertamento della mancata stipulazione dei contratti in forma scritta èaltresì inammissibile, in quanto si risolve nella richiesta di un giudizio difatto sulle prove offerte di inesistenza dei contratti in forma scritta (ilricorrente fa riferimento ai verbali di pignoramento mobiliare- a seguito diemissione di decreto ingiuntivo- per la consegna dei documenticontrattuali).3) Terzo motivo di impugnazione: “Violazione di legge ai sensidell’art. 360, 1 co., n. 3, c.p.c. del principio di soccombenza ex art. 91c.p.c.”.Il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere, in violazionedell’art. 91 c.p.c., disposto l’integrale compensazione delle spese occorseper la CTU, nonostante l’accertata fondatezza delle domande della societàcorrentista, e chiede che tutte le spese di CTU siano addebitate alla Bancae che vengano rideterminate e spese legali dei gradi di giudizio in ragionedel valore della causa e della complessità delle questioni svolte.Il motivo è assorbito dall’accoglimento del ricorso incidentale, conconseguente cassazione con rinvio, secondo quanto di seguito osservato.4) Ricorso incidentale: “Violazione e falsa applicazione degli artt.2934, 2935 e 2946 c.c. in reazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.”.[OSCURATO:PERSONA] lamenta che la Corte d’Appello di Cagliari abbia ritenuto chel’eccezione di prescrizione non potesse essere formulata con riguardo alc/c n. 10751, trattandosi di un conto corrente ancora aperto e mancandola domanda di ripetizione di indebito, e abbia omesso di considerare ladomanda attorea riferita al conto corrente n. 10751 in correlazione allaNumero registro generale 24645/2020Numero sezionale 1554/2026Numero di raccolta generale 9524/2026Data pubblicazione 14/04/2026richiesta compensazione con i debiti scaturenti da ulteriori rapporti per iquali l’attore si era dichiarato debitore nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] diSardegna.Il motivo è fondato.4.1) Per quanto riguarda la mancata pronuncia sull’eccezione diprescrizione, si osserva che la questione sollevata dalla controricorrentericorrente incidentale è stata convenientemente risolta da questa Corte neitermini che seguono: «Giova chiarire anzitutto che – secondo lagiurisprudenza di questa Corte – il correntista può esercitare l'azione diripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. anche in costanza di rapporto(c.d. "conto aperto") se questa ha ad oggetto versamenti di naturasolutoria, ma in tal caso ha diritto unicamente al saldo del conto,eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, sicchél'azione di indebito da parte sua, che in presenza di rimesse solutorie sirende proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso, si risolvesolo nella determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime,senza alcuna sanzione restitutoria in danno della banca; infatti solo aconto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di cuiall'art. 1823, comma 1, c.c., l'azione di indebito può determinare l'obbligoper la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate” (Cass.n. 13586/2024).Quindi è del tutto errato affermare che fino a quando il rapporto diconto corrente è in essere non vi sarebbe differenza tra rimesse solutoriee ripristinatorie e, quindi, non sarebbe ipotizzabile alcuna prescrizionedalla data della rimessa asseritamente solutoria, giacché, come noto, ladifferenza tra i due tipi di rimesse dipende dall’esistenza o meno di unaffidamento che consenta di considerare ripristinatori di una provvista iversamenti effettuati sul conto “passivo” (e non scoperto) e, come questaCorte ha affermato, l’interesse della banca ad invocare la prescrizione deldiritto a ripetere rimesse solutorie indebite a conto aperto è speculare aNumero registro generale 24645/2020Numero sezionale 1554/2026Numero di raccolta generale 9524/2026Data pubblicazione 14/04/2026quello che giustifica, per il correntista stesso, la proposizione delladomanda di ricalcolo del saldo (“Premesso che la prescrizione ha adoggetto il diritto di ripetizione in quanto tale -non la correlativa azione-,l'interesse a invocare la medesima prima che il correntista agisca per lacondanna al pagamento di quanto a lui spettante è speculare a quello chegiustifica, per il correntista stesso, la proposizione della domanda diricalcolo del saldo: come tale soggetto ha un interesse giuridicamenteapprezzabile a vedere rideterminato l'ammontare del proprio credito, o delproprio debito, per effetto dell'elisione di prelievi illegittimi, così la bancaha un interesse meritevole di considerazione, sul piano del diritto, a che ilconteggio da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelieviper i quali è maturata la prescrizione e che, per tale ragione, sono tuttoraidonei a incidere sulla quantificazione del saldo in contestazione”, Cass.civ., sez. I, 11/04/2024, n. 9756; nello stesso senso, per es.: Cass. civ.,sez. I, 15/01/2026, n. 852).È dunque palese l’errore commesso dalla Corte d’appello nel sostenereuna tesi che, se applicata, condurrebbe a soluzioni assurde, giacchédarebbe luogo all’identificazione di un saldo che non ha nulla a che vederecon la realtà.Pertanto, in accoglimento della prima parte del motivo di ricorsoincidentale, la sentenza impugnata va cassata con rinvio e resta assorbitala seconda parte del motivo di ricorso incidentale.5) Il ricorso principale va, quindi, respinto (inammissibile il primomotivo, infondato il secondo e assorbito il terzo), va accolto il ricorsoincidentale e la sentenza va cassata in relazione al ricorso incidentaleaccolto; al giudice del rinvio è rimessa la decisione in ordine alle speseprocessuali del giudizio di legittimità.Poiché il ricorso principale viene disatteso, sussistono le condizioni perdare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cuiNumero registro generale 24645/2020Numero sezionale 1554/2026Numero di raccolta generale 9524/2026Data pubblicazione 14/04/2026al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presuppostiprocessuali dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper la stessa impugnazione. P.Q.MLa Corte respinge il ricorso principale, accoglie il ricorso incidentale ecassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso incidentale accolto, conrinvio alla Corte d’Appello di Cagliari, in diversa composizione, anche perla regolazione e la liquidazione delle spese processuali del giudizio dilegittimità.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma il giorno 1/4/2026 nella camera di consiglio dellaPrima sezione civile della Corte di cassazione.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]