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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 ottobre 2019

Cassazione n. 13586/2024

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[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 16622/2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] CAVOTI E [OSCURATO:PERSONA] - CALVI S OCIETA' COOPERATIVA, domiciliata ex lege in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione , rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente – RG 16622/20 [OSCURATO:PERSONA]Banca di [OSCURATO:PERSONA]. di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 4774/2019 depositata il 02/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/02/2024dal Cons.

Dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d'Appello di Napoli, con la sentenza riportata in epigrafe , ha respinto il gravame proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la decisione che in primo grado, pur accogliendo la domanda attrice nei confronti della Banca di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] dei Cavoti e del Sannio - Calvi intesa a rideterminare i saldi di conto al netto delle somme indebitamente introitate dalla banca a titolo di interessi anatocistici, interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto et similia, ne aveva tuttavia pronunciato il rigetto nel capo volto ad ottenere il rimborso di dette somme sull'assunto che essendo il rapporto ancora in corso non poteva farsi luogo a nessuna pronuncia restitutoria.

Nel motivare le ragioni del proprio respingimento la Corte d'Appello ha confermato in parte qua le determinazioni adottate dal primo giudice spiegando, segnatamente, che in base alla giurisprudenza di questa Corte «la ripetizione delle somme illecitamente riscosse dalla banca va intesa non già nel senso di ammissibilità di una condanna restitutoria in favore del correntista, bensì nel senso del ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà prendere alla cessazione del rapporto».

In replica, poi, alla doglianza appellante circa la mancata distrazione dell'intero carico delle spese in favore del procuratore antistatario, la sentenza ne ha statuito l'inaccoglibilità non essendo corredata la dichiarazione di anticipazione del legale subentrato nella difesa della parte da alcuna RG 16622/20 [OSCURATO:PERSONA]Banca di [OSCURATO:PERSONA]. di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli attestazione in ordine alla circostanza che il precedente difensore non avesse riscosso gli onorari oggetto della richiesta.

La soccombente reclama ora la cassazione di detta sentenza sulla base di quattro motivi di ricorso seguiti da memoria e resistiti ex adverso con controricorso e memoria. [OSCURATO:PERSONA]

2. Il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione degli artt. 2033 e 1194 cod. civ. in riferimento all'art. 117 TUB, nonché la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. essendosi l a Corte d'Appello astenuta, nel confermare la decisione di primo grado e benché ne fosse stata richiesta, dal condannare la banca al rimborso delle somme introitate indebitamente, tanto più a fronte del fatto che nessuna domanda od eccezione in senso opposto era stata formulata dalla banca, è infondato e va pertanto disatteso.

3. Come si evince dalla pregressa narrativa di fatto, allorché l'attrice ebbe ad esercitare l'azione di ripetizione in danno della banca, lamentando la nullità di talune clausole regolanti il proprio rapporto con essa e chiedendo ne perciò la condanna alla restituzione delle somme per tali titoli indebitamente percette, il rapporto di conto corrente, siccome l'apertura di credito appoggiata su di esso di cui l'attrice era beneficiaria, non erano stati ancora chiusi ed erano dunque ancora pendenti.

In ragione di questa pacifica circostanza di fatto, il giudice di primo grado e così la Corte d'Appello, si sono indotti a regolare la vicenda portata al loro esame in piana applicazione degli insegnamenti dispiegati dalle SS.UU. nel noto arresto 24418/2010 secondo cui a fronte delle annotazioni registrate in conto, il correntista, che si avvede della loro illegit t imità , può naturalmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso, «ma non può agire per RG 16622/20 [OSCURATO:PERSONA]Banca di [OSCURATO:PERSONA]. di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo».

In questa essenziale enunciazione di principio si riflettono due argomenti, pure rinvenibili nelle motivazioni del citato arresto delle SS.UU., che facilitano oltremisura la comprensione delle ragioni per le quali in corso di rapporto il correntista può avere diritto solo alla rettificazione delle poste di conto e non già alla restituzione delle somme indebitamente percette dalla banca perché lucrate in applicazione di clausole nulle: il primo è che l'azione di ripetizione nell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 cod. civ. è esperibile in presenza di una duplicità di elementi costitutivi rappresentati dal pagamento, da intendersi qui come lo spostamento patrimoniale che ha luogo dal solvens all' accipiens , e dall'inesistenza di una causa debendi in ragione della quale il pagamento possa ritenersi giustificato in base al diritto; il secondo argomento mette in chiaro la natura e la funzione dei rapporti bancari regolati in conto corrente e si ricava dal precetto espresso dall'art. 1823, comma 1, cod. civ., giusta il quale "il conto corrente è il contratto col quale le parti si obbligano ad annotare in un conto i crediti derivanti da reciproche rimesse, considerandoli inesigibili e indisponibili fino a chiusura del conto".

Argomenti, alla luce dei quali, volendo fissare una prima generalissima conclusione, si potrebbe dire che , poiché l'azione di ripetizione postula l'esecuzione di un pagamento, nei rapporti bancari che ubbidiscono alle regole del conto correnteun pagamento non può avere luogo prima della chiusura del conto in quanto sino ad allora le relative poste non sono esigibili.

4. Questa prima affermazione non è tuttavia rigidamente preclusiva in ordine alle iniziative che il correntista, in vigenza del rapporto di conto corrente, può comunque assumere a tutela delle proprie ragioni.

RG 16622/20 [OSCURATO:PERSONA]Banca di [OSCURATO:PERSONA]. di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli

5. A tal riguardo si è intanto più volte rimarcato – da ultimo con Cass. 3310/24 – che il correntista , perciò legittimato a promuovere un'azione di mero accertamento negativo, ha certo interesse a che sia determinato, pure prima della chiusura del conto, la nullità o validità delle clausole applicate al rapporto , l'esistenza, o meno, di addebiti illegittimi operati in proprio danno e, da ultimo, l'entità del saldo ricalcolato, depurato dalle appostazioniprive di giustificazione; interesse che, sul piano pratico, si rende riconoscibile «in almeno tre direzioni»: quella della esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime; quella del ripristino, in proprio favore, di una maggiore estensione dell'eventuale affidamento a lui concesso, siccome eroso da addebiti contra legem; quella della riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere a seguitodella cessazione del rapporto, allorquando, cioè, dovranno regolarsi tra le parti le contrapposte partite di debito e credito.

6. Ma v'è di più, dato che, a stretto rigore – ed intendendosi, in ogni caso, bene sui limiti della sua proponibilità – neppure l'azione di ripetizione può ritenersi inibita al correntista in corso di rapporto.

Si è infatti di recente affermatoda Cass. 4214/24 – emendando sul punto il discorde indirizzo seguitodal decidente di merito, che si era pronunciato, con riguardo ad un contratto di apertura di credito, per l'inammissibilitàdell'azione di ripetizione dell'indebito in costanza del rapporto di conto corrente, non essendo ravvisabile, prima della chiusura, un pagamento – che , alla stregua delle conclusioni a cui sono pervenute le SS.UU. con il citato arresto del 2010, anche su questo terreno non si rende irrilevante la distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie, distinzione, com'è noto, valorizzata dalle SS.UU. ai fini di determinare una diversa decorrenza della prescrizione.

Richiamata perciò la detta distinzione – secondo cui c ostituiscono pagamento in senso tecnico le rimesse RG 16622/20 [OSCURATO:PERSONA]Banca di [OSCURATO:PERSONA]. di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli c.d. solutorie, ovvero i versamenti effettuati dal correntista su un conto corrente per il quale vi sia stato uno sconfinamento rispetto al fido concesso oppure su un conto corrente ab origine non affida to, mentre hanno natura c.d. ripristinatoria, le rimesse c he affluiscono su un conto non scoperto ma solo passivo– si è osservato che « non è esatto parlare in generale di pagamenti solo dopo la chiusura del conto», giacché questa eventualità si appalesa solo nel caso in cui le rimesse abbiano natura ripristinatoria.

Ove, invece, i versame nti siano eseguiti su un conto scoperto, si potrà parlare di pagamento in senso tecnico, anche se questo è avvenuto in costanza di rapporto, il che non esclude che , anche in costanza di rapporto, il correntista possa esercitare l'azione di ripetizione, giustificandosi questo asserto appunto sul presupposto– cui già si è fatto cenno per l'innanzi – che ci si trovi in presenza di un pagamento.

7. È bene però intendersi sulla portata di quest'ultima affermazione.

Va, infatti, considerato che nel campo dei rapporti bancari regolati secondo lo schema del conto corrente di corrispondenza - lo si è già ricordato innanzi, richiamando il dettato dell'art. 1823, comma 1, cod. civ. – sono esigibili sol o i saldi reciproci .

Dunque , se non è dubitabile che in considerazione della natura solutoria che la rimessa può assumere affluendo su un conto scoperto possa essere esercitata l'azione dell'art. 2033 cod. civ.quando ne sia illegittima la causa giustificativa anche a rapporto aperto, configurandosi in essa un pagamento indebito, ciò non si traduce nella condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente percette.

E questo perché, in vigenza del precetto dettato dall'art. 1823, comma 1, cc - su cui non è influente il principio della libera disponibilità da parte del correntista delle somme a proprio credito risultante dall'art.1852 cod. civ., in quanto esso è estraneo al concetto di reciprocità sotteso all'art. 1823 cod. civ.ed è effetto riflesso semmai del saldo – RG 16622/20 [OSCURATO:PERSONA]Banca di [OSCURATO:PERSONA]. di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli il correntista ha diritto solo al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, sicché l'azione di indebito da parte sua , che in presenza di rimesse solutorie si rende proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo nella determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione restitutoria in danno della banca.

Infatti solo a conto chiuso,venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di cui all’art. 1823, comma 1, cod. civ., quando il saldo diverrà, cioè, esigibile, l'azione di indebito potrà determinare l'obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate, non essendovi a quel punto più alcun diritto al saldo che assorba ogni pretesa.

8. Il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 61, 115, 116, 194, 196 e 201 cod. proc. civ. per aver la Corte d'Appello rigettato l'istanza di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio a mezzo di una motivazione solo apparente, èinammissibile e si sottrae perciò al chiesto scrutinio.

Vale qui ricordare, come si afferma stabilmente da tempo, che poiché il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova ctu, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito (Cass., Sez.

III, 29/09/2017, n. 22799; Cass. Sez.

III, 19/07/2013, n. 17693; Cass., Sez.

IV, 24/09/2010 , n. 20227 ), non è perciò sindacabile in sede di legittimità la decisione del giudice di merito che ne esclude l'ammissione, posto che compete solo al giudice del merito l'apprezzamento delle circostanze che consentano di escludere che il relativo espletamento possa condurre ai risultati perseguiti dalla parte istante, sulla quale incombe pertanto l'onere di offrire gli elementi di valutazione (Cass., Sez.

III, 26/09/2006, n. 20820).

RG 16622/20 [OSCURATO:PERSONA]Banca di [OSCURATO:PERSONA]. di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli

9. Il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 92 e 93 cod. proc. civ. per aver la Corte d'Appello disatteso il motivo di gravame in punto di distrazione delle spese, richiamando impropriamente il precedente 21821/2018 di questa Corte che riguarda il diverso caso del collegio difensivo costituito da due procuratori e non il caso, ricorrente nella specie, della successione nel tempo di più difensori, è infondato e non merita perciò adesione.

E' ben vero che il citato precedente di questa Corte regola la diversa fattispecie indicata dalla deducente, ma la contestazione è priva di costrutto, giacché il principio da esso sancito si presta a regolare anche il diverso caso della successione di più difensori nel corso del giudizio, postoche, come si evince dalla sua motivazione, condizione per poter far luogo alla distrazione delle spese è che «la parte privata non abbia corrisposto gli onorari», sì che, del tutto rettamente la Corte d'Appello ha rigettato il motivo di gravame rilevando che nella specie la distrazione richiesta «non era corredata da alcuna attestazione in ordine alla circostanza che il precedente difensore non avesse riscosso gli onorari oggetto della richiesta».

10. Il quarto motivo di ricorso, con cui si lamenta che la sentenza impugnata sarebbe incorsa in un vizio di omessa pronuncia, violando l'art. 112 cod. proc. civ., essendo rimasta impronunciata la domanda avente ad oggetto l'applicazione nel rapporto tra le parti degli interessi usurari da parte della banca, è inammissibile e perciò non statuibile in questa sede.

L'allegazione non soddisfa, per vero, il principio di autosufficienza del ricorso poichécontravvenendo al comando secondo cui, ai fini di far valere il vizio in parola, è necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda od un'eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente RG 16622/20 [OSCURATO:PERSONA]Banca di [OSCURATO:PERSONA]. di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile, e, dall'altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte (Cass., Sez.

IV, 4/07/2014, n. 15367 ), l'illustrazione del motivo si astiene dal riprodurre nei suoi esatti termini la domanda per come asseritamente sottoposta al giudice di merito.

11. Il ricorso va conclusivamente respinto.

12. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presentegiudizio che liquida in favore di parte resistente in euro 6200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del dell'art.13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dov

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 16622/2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] CAVOTI E [OSCURATO:PERSONA] - CALVI S OCIETA' COOPERATIVA, domiciliata ex lege in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione , rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente – RG 16622/20 [OSCURATO:PERSONA]Banca di [OSCURATO:PERSONA]. di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 4774/2019 depositata il 02/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/02/2024dal Cons. Dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d'Appello di Napoli, con la sentenza riportata in epigrafe , ha respinto il gravame proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la decisione che in primo grado, pur accogliendo la domanda attrice nei confronti della Banca di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] dei Cavoti e del Sannio - Calvi intesa a rideterminare i saldi di conto al netto delle somme indebitamente introitate dalla banca a titolo di interessi anatocistici, interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto et similia, ne aveva tuttavia pronunciato il rigetto nel capo volto ad ottenere il rimborso di dette somme sull'assunto che essendo il rapporto ancora in corso non poteva farsi luogo a nessuna pronuncia restitutoria. Nel motivare le ragioni del proprio respingimento la Corte d'Appello ha confermato in parte qua le determinazioni adottate dal primo giudice spiegando, segnatamente, che in base alla giurisprudenza di questa Corte «la ripetizione delle somme illecitamente riscosse dalla banca va intesa non già nel senso di ammissibilità di una condanna restitutoria in favore del correntista, bensì nel senso del ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà prendere alla cessazione del rapporto». In replica, poi, alla doglianza appellante circa la mancata distrazione dell'intero carico delle spese in favore del procuratore antistatario, la sentenza ne ha statuito l'inaccoglibilità non essendo corredata la dichiarazione di anticipazione del legale subentrato nella difesa della parte da alcuna RG 16622/20 [OSCURATO:PERSONA]Banca di [OSCURATO:PERSONA]. di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli attestazione in ordine alla circostanza che il precedente difensore non avesse riscosso gli onorari oggetto della richiesta. La soccombente reclama ora la cassazione di detta sentenza sulla base di quattro motivi di ricorso seguiti da memoria e resistiti ex adverso con controricorso e memoria. [OSCURATO:PERSONA] 2. Il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione degli artt. 2033 e 1194 cod. civ. in riferimento all'art. 117 TUB, nonché la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. essendosi l a Corte d'Appello astenuta, nel confermare la decisione di primo grado e benché ne fosse stata richiesta, dal condannare la banca al rimborso delle somme introitate indebitamente, tanto più a fronte del fatto che nessuna domanda od eccezione in senso opposto era stata formulata dalla banca, è infondato e va pertanto disatteso. 3. Come si evince dalla pregressa narrativa di fatto, allorché l'attrice ebbe ad esercitare l'azione di ripetizione in danno della banca, lamentando la nullità di talune clausole regolanti il proprio rapporto con essa e chiedendo ne perciò la condanna alla restituzione delle somme per tali titoli indebitamente percette, il rapporto di conto corrente, siccome l'apertura di credito appoggiata su di esso di cui l'attrice era beneficiaria, non erano stati ancora chiusi ed erano dunque ancora pendenti. In ragione di questa pacifica circostanza di fatto, il giudice di primo grado e così la Corte d'Appello, si sono indotti a regolare la vicenda portata al loro esame in piana applicazione degli insegnamenti dispiegati dalle SS.UU. nel noto arresto 24418/2010 secondo cui a fronte delle annotazioni registrate in conto, il correntista, che si avvede della loro illegit t imità , può naturalmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso, «ma non può agire per RG 16622/20 [OSCURATO:PERSONA]Banca di [OSCURATO:PERSONA]. di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo». In questa essenziale enunciazione di principio si riflettono due argomenti, pure rinvenibili nelle motivazioni del citato arresto delle SS.UU., che facilitano oltremisura la comprensione delle ragioni per le quali in corso di rapporto il correntista può avere diritto solo alla rettificazione delle poste di conto e non già alla restituzione delle somme indebitamente percette dalla banca perché lucrate in applicazione di clausole nulle: il primo è che l'azione di ripetizione nell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 cod. civ. è esperibile in presenza di una duplicità di elementi costitutivi rappresentati dal pagamento, da intendersi qui come lo spostamento patrimoniale che ha luogo dal solvens all' accipiens , e dall'inesistenza di una causa debendi in ragione della quale il pagamento possa ritenersi giustificato in base al diritto; il secondo argomento mette in chiaro la natura e la funzione dei rapporti bancari regolati in conto corrente e si ricava dal precetto espresso dall'art. 1823, comma 1, cod. civ., giusta il quale "il conto corrente è il contratto col quale le parti si obbligano ad annotare in un conto i crediti derivanti da reciproche rimesse, considerandoli inesigibili e indisponibili fino a chiusura del conto". Argomenti, alla luce dei quali, volendo fissare una prima generalissima conclusione, si potrebbe dire che , poiché l'azione di ripetizione postula l'esecuzione di un pagamento, nei rapporti bancari che ubbidiscono alle regole del conto correnteun pagamento non può avere luogo prima della chiusura del conto in quanto sino ad allora le relative poste non sono esigibili. 4. Questa prima affermazione non è tuttavia rigidamente preclusiva in ordine alle iniziative che il correntista, in vigenza del rapporto di conto corrente, può comunque assumere a tutela delle proprie ragioni. RG 16622/20 [OSCURATO:PERSONA]Banca di [OSCURATO:PERSONA]. di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli 5. A tal riguardo si è intanto più volte rimarcato – da ultimo con Cass. 3310/24 – che il correntista , perciò legittimato a promuovere un'azione di mero accertamento negativo, ha certo interesse a che sia determinato, pure prima della chiusura del conto, la nullità o validità delle clausole applicate al rapporto , l'esistenza, o meno, di addebiti illegittimi operati in proprio danno e, da ultimo, l'entità del saldo ricalcolato, depurato dalle appostazioniprive di giustificazione; interesse che, sul piano pratico, si rende riconoscibile «in almeno tre direzioni»: quella della esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime; quella del ripristino, in proprio favore, di una maggiore estensione dell'eventuale affidamento a lui concesso, siccome eroso da addebiti contra legem; quella della riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere a seguitodella cessazione del rapporto, allorquando, cioè, dovranno regolarsi tra le parti le contrapposte partite di debito e credito. 6. Ma v'è di più, dato che, a stretto rigore – ed intendendosi, in ogni caso, bene sui limiti della sua proponibilità – neppure l'azione di ripetizione può ritenersi inibita al correntista in corso di rapporto. Si è infatti di recente affermatoda Cass. 4214/24 – emendando sul punto il discorde indirizzo seguitodal decidente di merito, che si era pronunciato, con riguardo ad un contratto di apertura di credito, per l'inammissibilitàdell'azione di ripetizione dell'indebito in costanza del rapporto di conto corrente, non essendo ravvisabile, prima della chiusura, un pagamento – che , alla stregua delle conclusioni a cui sono pervenute le SS.UU. con il citato arresto del 2010, anche su questo terreno non si rende irrilevante la distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie, distinzione, com'è noto, valorizzata dalle SS.UU. ai fini di determinare una diversa decorrenza della prescrizione. Richiamata perciò la detta distinzione – secondo cui c ostituiscono pagamento in senso tecnico le rimesse RG 16622/20 [OSCURATO:PERSONA]Banca di [OSCURATO:PERSONA]. di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli c.d. solutorie, ovvero i versamenti effettuati dal correntista su un conto corrente per il quale vi sia stato uno sconfinamento rispetto al fido concesso oppure su un conto corrente ab origine non affida to, mentre hanno natura c.d. ripristinatoria, le rimesse c he affluiscono su un conto non scoperto ma solo passivo– si è osservato che « non è esatto parlare in generale di pagamenti solo dopo la chiusura del conto», giacché questa eventualità si appalesa solo nel caso in cui le rimesse abbiano natura ripristinatoria. Ove, invece, i versame nti siano eseguiti su un conto scoperto, si potrà parlare di pagamento in senso tecnico, anche se questo è avvenuto in costanza di rapporto, il che non esclude che , anche in costanza di rapporto, il correntista possa esercitare l'azione di ripetizione, giustificandosi questo asserto appunto sul presupposto– cui già si è fatto cenno per l'innanzi – che ci si trovi in presenza di un pagamento. 7. È bene però intendersi sulla portata di quest'ultima affermazione. Va, infatti, considerato che nel campo dei rapporti bancari regolati secondo lo schema del conto corrente di corrispondenza - lo si è già ricordato innanzi, richiamando il dettato dell'art. 1823, comma 1, cod. civ. – sono esigibili sol o i saldi reciproci . Dunque , se non è dubitabile che in considerazione della natura solutoria che la rimessa può assumere affluendo su un conto scoperto possa essere esercitata l'azione dell'art. 2033 cod. civ.quando ne sia illegittima la causa giustificativa anche a rapporto aperto, configurandosi in essa un pagamento indebito, ciò non si traduce nella condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente percette. E questo perché, in vigenza del precetto dettato dall'art. 1823, comma 1, cc - su cui non è influente il principio della libera disponibilità da parte del correntista delle somme a proprio credito risultante dall'art.1852 cod. civ., in quanto esso è estraneo al concetto di reciprocità sotteso all'art. 1823 cod. civ.ed è effetto riflesso semmai del saldo – RG 16622/20 [OSCURATO:PERSONA]Banca di [OSCURATO:PERSONA]. di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli il correntista ha diritto solo al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, sicché l'azione di indebito da parte sua , che in presenza di rimesse solutorie si rende proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo nella determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione restitutoria in danno della banca. Infatti solo a conto chiuso,venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di cui all’art. 1823, comma 1, cod. civ., quando il saldo diverrà, cioè, esigibile, l'azione di indebito potrà determinare l'obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate, non essendovi a quel punto più alcun diritto al saldo che assorba ogni pretesa. 8. Il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 61, 115, 116, 194, 196 e 201 cod. proc. civ. per aver la Corte d'Appello rigettato l'istanza di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio a mezzo di una motivazione solo apparente, èinammissibile e si sottrae perciò al chiesto scrutinio. Vale qui ricordare, come si afferma stabilmente da tempo, che poiché il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova ctu, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito (Cass., Sez. III, 29/09/2017, n. 22799; Cass. Sez. III, 19/07/2013, n. 17693; Cass., Sez. IV, 24/09/2010 , n. 20227 ), non è perciò sindacabile in sede di legittimità la decisione del giudice di merito che ne esclude l'ammissione, posto che compete solo al giudice del merito l'apprezzamento delle circostanze che consentano di escludere che il relativo espletamento possa condurre ai risultati perseguiti dalla parte istante, sulla quale incombe pertanto l'onere di offrire gli elementi di valutazione (Cass., Sez. III, 26/09/2006, n. 20820). RG 16622/20 [OSCURATO:PERSONA]Banca di [OSCURATO:PERSONA]. di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli 9. Il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 92 e 93 cod. proc. civ. per aver la Corte d'Appello disatteso il motivo di gravame in punto di distrazione delle spese, richiamando impropriamente il precedente 21821/2018 di questa Corte che riguarda il diverso caso del collegio difensivo costituito da due procuratori e non il caso, ricorrente nella specie, della successione nel tempo di più difensori, è infondato e non merita perciò adesione. E' ben vero che il citato precedente di questa Corte regola la diversa fattispecie indicata dalla deducente, ma la contestazione è priva di costrutto, giacché il principio da esso sancito si presta a regolare anche il diverso caso della successione di più difensori nel corso del giudizio, postoche, come si evince dalla sua motivazione, condizione per poter far luogo alla distrazione delle spese è che «la parte privata non abbia corrisposto gli onorari», sì che, del tutto rettamente la Corte d'Appello ha rigettato il motivo di gravame rilevando che nella specie la distrazione richiesta «non era corredata da alcuna attestazione in ordine alla circostanza che il precedente difensore non avesse riscosso gli onorari oggetto della richiesta». 10. Il quarto motivo di ricorso, con cui si lamenta che la sentenza impugnata sarebbe incorsa in un vizio di omessa pronuncia, violando l'art. 112 cod. proc. civ., essendo rimasta impronunciata la domanda avente ad oggetto l'applicazione nel rapporto tra le parti degli interessi usurari da parte della banca, è inammissibile e perciò non statuibile in questa sede. L'allegazione non soddisfa, per vero, il principio di autosufficienza del ricorso poichécontravvenendo al comando secondo cui, ai fini di far valere il vizio in parola, è necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda od un'eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente RG 16622/20 [OSCURATO:PERSONA]Banca di [OSCURATO:PERSONA]. di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile, e, dall'altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte (Cass., Sez. IV, 4/07/2014, n. 15367 ), l'illustrazione del motivo si astiene dal riprodurre nei suoi esatti termini la domanda per come asseritamente sottoposta al giudice di merito. 11. Il ricorso va conclusivamente respinto. 12. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presentegiudizio che liquida in favore di parte resistente in euro 6200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del dell'art.13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dov