Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 gennaio 2026

Cassazione n. 00852/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19168/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 1086/2021 depositata il 07/05/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Il Tribunale di Bologna, decidendo sulle domande svolte dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito [OSCURATO:SOCIETA]) di ripetizione dell’indebito derivante dalla illegittima appostazione di addebiti sul conto corrente affidato (acceso il 1/97 e pendente al 30.6.2012…) e sul conto corrente ordinario (acceso dal 2/2003 e tuttora pendente) per interessi ultralegali non pattuiti per iscritto e superiori al tasso soglia di usura, per spese varie e c.m.s. parimenti non validamente pattuite, nonché per illegittima capitalizzazione degli interessi passivi, per giorni valuta erroneamente calcolati, dichiarava inammissibile la domanda di ripetizione di indebito in quanto relativa ai due conti correnti ancora aperti, ma riteneva che la correntista avesse comunque diritto di ottenere una pronuncia di mero accertamento dei rapporti dare e avere al momento della proposizione della domanda.

Tuttavia ha respinto anche la domanda di accertamento predetta per infondatezza della stessa, osservando: a) che la società correntista –che ne era onerata- non aveva prodotto i contratti di conto corrente necessari ad accertare la sussistenza o meno delle denunciate violazioni di legge e neppure lo aveva fatto controparte; b) che era ininfluente accertare se [OSCURATO:SOCIETA] avesse effettivamente omesso di consegnare alla società copia del contratto di conto corrente in sede di sottoscrizione, in quanto, avendo il correntista diritto, ex art. 119, 4° co., TUB, di chiedere e ottenere dalla banca tutta la documentazione contabile inerente al rapporto, in mancanza di prova di una richiesta in tal senso e del relativo rifiuto, la predetta carenza probatoria non poteva essere colmata né mediante l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. rivolto alla banca (nel caso in esame neanche richiesto) né, tanto meno, attraverso una CTU contabile sulla cui ammissione aveva insistito parte attrice. 2.- Nel giudizio di appello – nel corso del quale si costituiva la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. quale rappresentante e mandataria di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in cui si era fusa per incorporazione l’appellata [OSCURATO:SOCIETA]., riportandosi va alle difese dalla stessa svolte - la Corte d’Appello ha respinto il gravame osservando: a) che andava respinta la censura relativa all’accertamento del fatto che i conti correnti in questione fossero ancora aperti al momento della domanda di ripetizione di indebito, poiché la stessa correntista in citazione aveva precisato che i conti correnti erano ancora operativi, e non aveva modificato detta prospettazione in fatto nel corso del giudizio di primo grado tanto che, all’udienza di precisazione delle conclusioni, aveva chiesto che venisse dichiarata «la nullità o invalidità parziale dei contratti di conto corrente in corso tra le parti..» e nella comparsa conclusionale aveva affermato «Il fatto che i rapporti di conto corrente nn.137 e 2820217 siano ancor oggi vigenti tra le parti di certo non impedisce alla [OSCURATO:PERSONA] di ricorrere alla tutela giudiziale al fine di ottenere la cessazione di comportamenti assolutamente contra legem dell’istituto bancario ….»; né poteva far ritenere che, invece, i conti correnti alla data di notifica dell’atto di citazione ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), fossero chiusi l’intimazione di pagamento di [OSCURATO:SOCIETA] del 23.2.2012, poiché con detta missiva la Banca aveva confermato la propria «decisione di non rinnovare le due linee di credito» concesse e chiesto il rientro della relativa esposizione maturata, senza manifestare la volontà di recedere dai rapporti di conto corrente in essere; b) che il Tribunale correttamente aveva qualificato la domanda come ripetizione di indebito alla luce del fatto che la società attrice, sia in citazione che all’udienza precisazione delle conclusioni, aveva chiesto la condanna della Banca «alla corresponsione … delle somme risultanti a suo credito a titolo di pagamento dei saldi effettivi dei conti correnti in esame nella misura» risultante alla « disponenda CTU ovvero, in via alternativa, concorrente e/o subordinata a titolo di ripetizione dell’indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. ovvero, in via ulteriormente gradata … ex art. 2041 c.c...» e l’aveva ritenuto inammissibile pur esaminando quella presupposta volta far dichiarare la nullità del titolo su cui l’addebito si basava e, di conseguenza, ad ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso; c) che non era stato violato l’art. 2967 c.c. in tema di ripartizione dell’onere della prova poiché la [OSCURATO:PERSONA], agendo per l’accertamento dell’illegittimità degli addebiti in conto per interessi ultralegali, spese e c.m.s. non dovute perché non pattuiti per iscritto, aveva l’onere di produrre i relativi contratti di apertura di conto corrente da cui sarebbe dovuta risultare la circostanza dedotta; né contrariamente a quanto esposto in atto di appello, la correntista aveva mai sostenuto in prime cure di aver intrattenuto con [OSCURATO:SOCIETA] rapporti di conto corrente in forza di contratti verbali, circostanza del resto smentita dalle richieste istruttorie; d) che la mancata ammissione di C.T.U. contabile sugli estratti conto, era condivisibile poiché: i) quanto alla capitalizzazione degli interessi sul c/c n.0740/2820217 asseritamente concluso nel mese di febbraio 2003, che non era possibile smentire l’assunto della Banca secondo cui lo stesso prevedeva la capitalizzazione, con uguale periodicità, degli interessi attivi e passivi in osservanza della delibera CIRC del 9.2.2000 tant’è che nessun rilievo sotto tale profilo risultava dalla perizia di parte; ii) quanto alla capitalizzazione degli interessi sul c/c n.0740/137 asseritamente aperto con contratto concluso nel gennaio 1997 (in tesi illegittima in quanto anteriore alla delibera CICR per violazione dell’art. 1283 c.c. anche se pattuita per iscritto e a prescindere dalla verifica della completezza o meno degli estratti conto), che era fondata l’eccezione - sollevata da [OSCURATO:SOCIETA] in primo grado e riproposta in appello - di prescrizione delle pretese restitutorie - per interessi ultralegali, anche asseritamente ultra soglia, spese, c.m.s. e altro - maturate in epoca anteriore al 14 gennaio 2003 (data di notifica dell’atto di citazione), fermo l’onere del correntista di dimostrare la natura ripristinatoria e non solutoria dei versamenti in c/c tramite la prova di un contratto di apertura di credito, onde spostare l’inizio del decorso della prescrizione al momento della chiusura del conto (mentre la stessa perizia di parte collocava la prima apertura di credito sul c/c in questione al 13.9.2009, e tra i documenti indicati nella memoria istruttoria dell’attrice risultavano solo “richiesta” di affidamento e di apertura di credito anteriori al 2003 che la banca aveva sempre contestate di aver accolto); iii) quanto alla capitalizzazione degli interessi passivi sul c/c n.0740/137 successivamente all’entrata in vigore della delibera CICR 9.2.2000 e nel periodo non coperto da prescrizione, che la mancata produzione del contratto non consentiva di ritenere la posta indebita e di effettuare il richiesto ricalcolo non essendo possibile stabilire quali sarebbero stati gli interessi dovuti (quelli ultralegali se validamente pattuiti e sotto soglia; quelli sostitutivi in caso contrario); iv) quanto ai tassi ultra soglia asseritamente applicati sul c/c n.0749/137 (nel periodo non coperto da prescrizione) e sul c/c n.0740/2820217, che la mancata produzione dei due contratti di apertura di c/c in questione non consentiva la valutazione della sussistenza o meno di una usura pattizia originaria e comunque, come rilevato da [OSCURATO:SOCIETA] sin dalle sue prime difese, l’assunto della [OSCURATO:PERSONA] di superamento dei tassi soglia si fondava su calcoli del TEG effettuati con metodologia diversa da quella prevista dai D.M. via via emanati in attuazione dell’art. 2 L.n.108/1996 di fissazione del TEGM (tasso effettivo globale medio) sulla base delle rilevazione effettuate dalla Banca d’Italia; v) che, infine, la mancata produzione dei due contratti di apertura di c/c non consentiva di valutare le contestazione della [OSCURATO:PERSONA], peraltro generiche, relative all’antergazione e postergazione delle valute. 3.- Avverso detta sentenza la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione ha proposto ricorso affidandolo a quattro motivi di cassazione.

Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale società incorporante [OSCURATO:SOCIETA], rappresentata in giudizio dalla mandataria [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.che ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione ex art. 360 1° comma n.3 c.p.c. degli artt. 81 e 100 c.p.c. per aver [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale incorporante di [OSCURATO:SOCIETA]., originaria parte convenuta e parte appellata, proseguito e concluso il processo di appello, nonostante l’incorporata, prima della fusione – avvenuta il 5.2.2019 - avesse ceduto il credito vantato verso [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:SOCIETA].: invero con lettera inviata il 2.10.2019 [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva comunicato a [OSCURATO:PERSONA] che con precedente contratto del 20.4.2018 talune banche, tra le quali anche la stessa [OSCURATO:PERSONA] di Risparmio di Bologna - [OSCURATO:SOCIETA], avevano ceduto pro-soluto a [OSCURATO:SOCIETA]., con efficacia giuridica dal 23 aprile 2018 (quindi ben prima dell’atto di fusione tra Intesa e [OSCURATO:SOCIETA]), un portafoglio di loro crediti, con la precisazione che tra essi vi erano anche quelli vantati nei confronti dell’odierna ricorrente, tant’è che la missiva si concludeva con la richiesta di pagamento in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] era carente sia di interesse ad agire che di legittimazione attiva, carenze rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del processo.

Sotto altro profilo la ricorrente deduce che l’intervenuta cessione nel corso del processo di appello del credito vantato verso [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:SOCIETA] a [OSCURATO:SOCIETA] e la sostituzione processuale di [OSCURATO:SOCIETA] con [OSCURATO:PERSONA] andavano interpretate come rinuncia agli atti ed ai diritti fatti valere in sede di appello, ivi compresa l’eccezione di prescrizione decennale dell’azione ex art. 2033 c.c. sollevata da parte della Banca. 1.1-Il motivo è inammissibile.

In disparte che i ricorrenti discorrono di difetto di interesse ad agire e di legittimazione attiva in capo ad [OSCURATO:PERSONA] laddove quest’ultima in giudizio riveste la posizione di convenuta e quindi di titolare passiva del rapporto, è decisivo osservare che la carenza di interesse ad agire nonché di legittimazione processuale – rectius di effettiva titolarità del rapporto oggetto del giudizio - è denunciata dai ricorrenti sulla base di un presupposto di fatto - ovvero l’avvenuta cessione del credito nelle more del giudizio di appello e prima della fusione per incorporazione della [OSCURATO:SOCIETA] in [OSCURATO:PERSONA] - il cui accertamento è precluso nella presente sede di legittimità; né la questione potrebbe essere esaminata riqualificando la doglianza quale vizio motivazionale, vale a dire per omesso esame di un fatto storico decisivo per il giudizio, poiché sotto questo aspetto la censura mancherebbe del requisito di specificità ed autosufficienza non essendo stato neppure indicato – come doveroso ai sensi dell’art. 366 n. 4 e 6 c.p.c.- se e quando la circostanza in parola abbia fatto ingresso nel processo di merito. 2.-Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 2946 e 1823 c.c. ex art. 360 c.1 n.3 c.p.c. per aver la Corte di Appello accolto l’eccezione di prescrizione del diritto all’accertamento della illegittimità delle poste addebitate sul c/c 137 prima dei dieci anni antecedenti la notifica dell’atto di citazione, per interessi ultralegali, ultra-soglia, spese, cms ed altro.

I ricorrenti deducono che fino a quando il rapporto di conto corrente è in essere non vi sarebbe differenza tra rimesse solutorie e ripristinatorie e, quindi, non sarebbe ipotizzabile alcuna prescrizione dalla data della rimessa asseritamente solutoria; quindi a Corte di Appello, nel momento in cui ha considerato i conti correnti oggetto di contestazione ancora aperti, avrebbero dovuto ritenere che nessuna rimessa poteva essere qualificata come solutoria e quindi, che l’eccezione di prescrizione doveva essere respinta 2.1.-Il motivo è infondato.

Giova chiarire anzitutto che –secondo la giurisprudenza di questa Corte –il correntista può esercitare l'azione diripetizione dell'indebito ex art.2033 c.c. anche in costanza di rapporto (c.d.

"contoaperto") se questa ha ad oggetto versamenti di natura solutoria, «ma in tal caso ha diritto unicamente al saldo delconto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, sicché l'azione diindebito da parte sua, che in presenza di rimesse solutorie si rende proponibile anche se ilconto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo nella determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione restitutoria in danno della banca; infatti solo aconto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di cui all'art. 1823, comma 1, c.c., l'azione diindebito può determinare l'obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate» (Cass. n. 13586/2024) Quindi è del tutto errato affermare –come fa la ricorrente - che « fino a quando il rapporto di conto corrente è in essere non vi sarebbe differenza tra rimesse solutorie e ripristinatorie e, quindi, non sarebbe ipotizzabile alcuna prescrizione dalla data della rimessa asseritamente solutoria», giacché, come noto, la differenza tra i due tipi di rimesse dipende dall’esistenza o meno di un affidamento che consenta di considerare ripristinatori di una provvista i versamenti effettuati sul conto «passivo» ( e non scoperto) e, come questa Corte ha affermato, l’interesse della banca ad invocare la prescrizione del diritto a ripetere rimesse solutorie indebite a conto aperto è speculare a quello che giustifica, per il correntista stesso, la proposizione della domanda di ricalcolo del saldo: «come tale soggetto ha un interesse giuridicamente apprezzabile a vedere rideterminato l’ammontare del proprio credito, o del proprio debito, per effetto dell’elisione di prelievi illegittimi, così la banca ha un interesse meritevole di considerazione, sul piano del diritto, a che il conteggio da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione e che, per tale ragione, sono tuttora idonei a incidere sulla quantificazione del saldo in contestazione infondato: qualora il correntista agisca per l'accertamentodel saldo del conto, al fine di rideterminare l'ammontare del proprio credito o del proprio debito, per effetto dell'elisione di prelievi illegittimi, sussiste uno speculareinteresse della banca, meritevole di tutela, ad eccepire che il conteggio da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata laprescrizione» (v.Cass. n. 9756/24) . 3.- Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt.99, 100 e 115 c.p.c., dunque nullità del procedimento, ex art. 360 c. 1 n.4 c.p.c. e violazione o falsa applicazione della legge ex art. 360 c.1 n.3 c.p.c., per aver i giudici della Corte di Appello ritenuto gravare sull’attrice [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. l’onere di produrre i contratti di conto corrente.

Sostiene la ricorrente che in primo grado – deducendo la mancata osservanza delle norme imperative che regolano i conti correnti bancari e la nullità delle condizioni contrattuali con queste in contrasto anche laddove fossero state regolarmente sottoscritte dalle parti - avrebbe, sia pure con detta espressione ipotetica, implicitamente affermato che i contratti non erano mai stati sottoscritti; e tale dichiarazione - al di là delle ulteriori diverse espressioni lessicali rilevate dalla Corte d’appello nel corpo della citazione - non poteva essere interpretata diversamente.

Pertanto, avendo affermato che non v’erano contratti scritti, la ricorrente non avrebbe potuto essere onerata della loro produzione, avendo (solo) l’onere di dimostrare che la banca avesse applicato condizioni economiche illegittime, come avrebbe fatto con la produzione degli estratti di conto corrente e di tutta l’ulteriore documentazione richiamata.

Viceversa, sarebbe stato onere della banca dimostrare che gli addebiti ad essa rivolti dal cliente correntista di aver applicato condizioni contra legem erano infondati, in quanto corrispondenti alle condizioni contrattuali da questi debitamente accettate e sottoscritte.

In sintesi la Corte di Appello di Bologna avrebbe ingiustamente attribuito alla correntista l’onere di produrre detti contratti, senza valutare adeguatamente il contenuto e le dichiarazioni rese dalla stessa ed anche il comportamento processuale di entrambe le parti. 3.1-Il motivo è inammissibile.

La Corte d’appello ha ritenuto l’odierna ricorrente onerata della produzione dei relativi contratti di apertura di conto corrente poiché la stessa, contrariamente a quanto esposto in atto di appello, non aveva mai sostenuto in prime cure di aver intrattenuto con [OSCURATO:SOCIETA] rapporti di conto corrente in forza di contratti verbali, circostanza del resto smentita dalle richieste istruttorie.

La ricorrente con il motivo in esame censura, quindi, l’interpretazione delle allegazioni poste a fondamento della domanda compiuta dalla Corte d’appello che costituisce una valutazione in fatto che compete esclusivamente al giudice di merito e non dà luogo, come è noto, ad un vizio procedimentale che attribuisce alla Corte di cassazione il potere- dovere di procedere all'esame diretto degli atti giudiziari onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiestale; invero nel caso in cui venga in contestazione l'interpretazione del contenuto o dell'ampiezza della domanda, tali attività integrano un tipico accertamento in fatto, insindacabile in cassazione salvo che sotto il profilo –qui neppure dedotto - della correttezza della motivazione della decisione impugnata sul punto (v.

Cass. n. 12259/2002, Cass. n. 16596/2005, Cass. n. 15603/2006; Cass. n. 7932/2012): principio ribadito con continuità dalla Corte che di recente ha affermato che «l’interpretazione della domanda spetta al giudice del merito che non incorre in un vizio procedurale quando “ha svolto una motivazione sul punto (…)”.

In tal caso, il dedotto errore del giudice non si configura come ‘error in procedendo’, ma attiene al momento logico relativo all’accertamento in concreto della volontà della parte» (Cass. n. 1545/2016; Cass. n. 26454/2021; Cass. n. 27181/2023). 4.-Il quarto motivo denuncia violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. (art.360 c.p.c. comma 1 n.3 c.p.c.) per non aver i giudici di appello ritenuto pacifico e, comunque, dimostrato l’intervenuto deposito da parte della società attrice degli estratti dei conti correnti oggetto di contestazione, omissione che integrerebbe anche la fattispecie di cui all’art. 360 c. 1 n.5 c.p.c. trattandosi del mancato esame di un elemento essenziale delle risultanze istruttorie e così ritenuto inutile disporre la CTU contabile richiesta. 4.1- Il motivo è inammissibile in quanto, non si confronta con la ratio decidendi della sentenza che in punto ammissione della CTU ha – contrariamente a quanto sostiene la ricorrente- dato per accertato che gli estratti conto fossero stati prodotti e confermato la decisione negativa sul punto del Tribunale per una ragione completamente diversa: invero, concludendo un’articolata valutazione delle argomentazioni delle contrapposte difese, la Corte d’appello sul punto ha espressamente affermato ( v. sent. pag. 8/9) che «l’affermazione del Tribunale: “.. nessuna valutazione in ordine alla condotta tenuta dalla banca in sede esecutiva (alla luce degli estratti di conto corrente) può effettuarsi in mancanza del contratto di conto corrente” (sent. pag.8) porta a ritenere che il primo Giudice, una volta scaduti i termini di cui all’art. 190 c.p.c., constatò la presenza del fascicolo di parte attrice depositato all’atto della costituzione in giudizio (contenente solo la copia della perizia [OSCURATO:SOCIETA]. sul “conto corrente ordinario n.0740/137..” priva di allegati) e anche del fascicolo di parte [OSCURATO:PERSONA] contenente gli estratti/c indicati nella memoria istruttoria deposita il 20.9.2013» e che «Non potendo, quindi, escludersi con certezza che a tale memoria istruttoria vennero allegati i documenti ivi indicati» appariva opportuno «esaminare il motivo di gravame con cui l’appellante si duole dellamancata ammissione di C.T.U. contabile sugli estratti/c presenti nel suo fascicolo cartaceo relativo al giudizio di primo grado»; ammissione che è stata negata alla luce di una articolata analisi (sopra sintetizzata) delle appostazioni illegittime oggetto di indagine. 5.― In conclusione il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

P.Q.M La Corte respinge il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di parte controricorrente, liquidate nell'importo di euro 3.700 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1―quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dalla

I. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussisten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19168/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 1086/2021 depositata il 07/05/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Il Tribunale di Bologna, decidendo sulle domande svolte dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito [OSCURATO:SOCIETA]) di ripetizione dell’indebito derivante dalla illegittima appostazione di addebiti sul conto corrente affidato (acceso il 1/97 e pendente al 30.6.2012…) e sul conto corrente ordinario (acceso dal 2/2003 e tuttora pendente) per interessi ultralegali non pattuiti per iscritto e superiori al tasso soglia di usura, per spese varie e c.m.s. parimenti non validamente pattuite, nonché per illegittima capitalizzazione degli interessi passivi, per giorni valuta erroneamente calcolati, dichiarava inammissibile la domanda di ripetizione di indebito in quanto relativa ai due conti correnti ancora aperti, ma riteneva che la correntista avesse comunque diritto di ottenere una pronuncia di mero accertamento dei rapporti dare e avere al momento della proposizione della domanda. Tuttavia ha respinto anche la domanda di accertamento predetta per infondatezza della stessa, osservando: a) che la società correntista –che ne era onerata- non aveva prodotto i contratti di conto corrente necessari ad accertare la sussistenza o meno delle denunciate violazioni di legge e neppure lo aveva fatto controparte; b) che era ininfluente accertare se [OSCURATO:SOCIETA] avesse effettivamente omesso di consegnare alla società copia del contratto di conto corrente in sede di sottoscrizione, in quanto, avendo il correntista diritto, ex art. 119, 4° co., TUB, di chiedere e ottenere dalla banca tutta la documentazione contabile inerente al rapporto, in mancanza di prova di una richiesta in tal senso e del relativo rifiuto, la predetta carenza probatoria non poteva essere colmata né mediante l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. rivolto alla banca (nel caso in esame neanche richiesto) né, tanto meno, attraverso una CTU contabile sulla cui ammissione aveva insistito parte attrice. 2.- Nel giudizio di appello – nel corso del quale si costituiva la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. quale rappresentante e mandataria di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in cui si era fusa per incorporazione l’appellata [OSCURATO:SOCIETA]., riportandosi va alle difese dalla stessa svolte - la Corte d’Appello ha respinto il gravame osservando: a) che andava respinta la censura relativa all’accertamento del fatto che i conti correnti in questione fossero ancora aperti al momento della domanda di ripetizione di indebito, poiché la stessa correntista in citazione aveva precisato che i conti correnti erano ancora operativi, e non aveva modificato detta prospettazione in fatto nel corso del giudizio di primo grado tanto che, all’udienza di precisazione delle conclusioni, aveva chiesto che venisse dichiarata «la nullità o invalidità parziale dei contratti di conto corrente in corso tra le parti..» e nella comparsa conclusionale aveva affermato «Il fatto che i rapporti di conto corrente nn.137 e 2820217 siano ancor oggi vigenti tra le parti di certo non impedisce alla [OSCURATO:PERSONA] di ricorrere alla tutela giudiziale al fine di ottenere la cessazione di comportamenti assolutamente contra legem dell’istituto bancario ….»; né poteva far ritenere che, invece, i conti correnti alla data di notifica dell’atto di citazione ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), fossero chiusi l’intimazione di pagamento di [OSCURATO:SOCIETA] del 23.2.2012, poiché con detta missiva la Banca aveva confermato la propria «decisione di non rinnovare le due linee di credito» concesse e chiesto il rientro della relativa esposizione maturata, senza manifestare la volontà di recedere dai rapporti di conto corrente in essere; b) che il Tribunale correttamente aveva qualificato la domanda come ripetizione di indebito alla luce del fatto che la società attrice, sia in citazione che all’udienza precisazione delle conclusioni, aveva chiesto la condanna della Banca «alla corresponsione … delle somme risultanti a suo credito a titolo di pagamento dei saldi effettivi dei conti correnti in esame nella misura» risultante alla « disponenda CTU ovvero, in via alternativa, concorrente e/o subordinata a titolo di ripetizione dell’indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. ovvero, in via ulteriormente gradata … ex art. 2041 c.c...» e l’aveva ritenuto inammissibile pur esaminando quella presupposta volta far dichiarare la nullità del titolo su cui l’addebito si basava e, di conseguenza, ad ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso; c) che non era stato violato l’art. 2967 c.c. in tema di ripartizione dell’onere della prova poiché la [OSCURATO:PERSONA], agendo per l’accertamento dell’illegittimità degli addebiti in conto per interessi ultralegali, spese e c.m.s. non dovute perché non pattuiti per iscritto, aveva l’onere di produrre i relativi contratti di apertura di conto corrente da cui sarebbe dovuta risultare la circostanza dedotta; né contrariamente a quanto esposto in atto di appello, la correntista aveva mai sostenuto in prime cure di aver intrattenuto con [OSCURATO:SOCIETA] rapporti di conto corrente in forza di contratti verbali, circostanza del resto smentita dalle richieste istruttorie; d) che la mancata ammissione di C.T.U. contabile sugli estratti conto, era condivisibile poiché: i) quanto alla capitalizzazione degli interessi sul c/c n.0740/2820217 asseritamente concluso nel mese di febbraio 2003, che non era possibile smentire l’assunto della Banca secondo cui lo stesso prevedeva la capitalizzazione, con uguale periodicità, degli interessi attivi e passivi in osservanza della delibera CIRC del 9.2.2000 tant’è che nessun rilievo sotto tale profilo risultava dalla perizia di parte; ii) quanto alla capitalizzazione degli interessi sul c/c n.0740/137 asseritamente aperto con contratto concluso nel gennaio 1997 (in tesi illegittima in quanto anteriore alla delibera CICR per violazione dell’art. 1283 c.c. anche se pattuita per iscritto e a prescindere dalla verifica della completezza o meno degli estratti conto), che era fondata l’eccezione - sollevata da [OSCURATO:SOCIETA] in primo grado e riproposta in appello - di prescrizione delle pretese restitutorie - per interessi ultralegali, anche asseritamente ultra soglia, spese, c.m.s. e altro - maturate in epoca anteriore al 14 gennaio 2003 (data di notifica dell’atto di citazione), fermo l’onere del correntista di dimostrare la natura ripristinatoria e non solutoria dei versamenti in c/c tramite la prova di un contratto di apertura di credito, onde spostare l’inizio del decorso della prescrizione al momento della chiusura del conto (mentre la stessa perizia di parte collocava la prima apertura di credito sul c/c in questione al 13.9.2009, e tra i documenti indicati nella memoria istruttoria dell’attrice risultavano solo “richiesta” di affidamento e di apertura di credito anteriori al 2003 che la banca aveva sempre contestate di aver accolto); iii) quanto alla capitalizzazione degli interessi passivi sul c/c n.0740/137 successivamente all’entrata in vigore della delibera CICR 9.2.2000 e nel periodo non coperto da prescrizione, che la mancata produzione del contratto non consentiva di ritenere la posta indebita e di effettuare il richiesto ricalcolo non essendo possibile stabilire quali sarebbero stati gli interessi dovuti (quelli ultralegali se validamente pattuiti e sotto soglia; quelli sostitutivi in caso contrario); iv) quanto ai tassi ultra soglia asseritamente applicati sul c/c n.0749/137 (nel periodo non coperto da prescrizione) e sul c/c n.0740/2820217, che la mancata produzione dei due contratti di apertura di c/c in questione non consentiva la valutazione della sussistenza o meno di una usura pattizia originaria e comunque, come rilevato da [OSCURATO:SOCIETA] sin dalle sue prime difese, l’assunto della [OSCURATO:PERSONA] di superamento dei tassi soglia si fondava su calcoli del TEG effettuati con metodologia diversa da quella prevista dai D.M. via via emanati in attuazione dell’art. 2 L.n.108/1996 di fissazione del TEGM (tasso effettivo globale medio) sulla base delle rilevazione effettuate dalla Banca d’Italia; v) che, infine, la mancata produzione dei due contratti di apertura di c/c non consentiva di valutare le contestazione della [OSCURATO:PERSONA], peraltro generiche, relative all’antergazione e postergazione delle valute. 3.- Avverso detta sentenza la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione ha proposto ricorso affidandolo a quattro motivi di cassazione. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale società incorporante [OSCURATO:SOCIETA], rappresentata in giudizio dalla mandataria [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.che ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione ex art. 360 1° comma n.3 c.p.c. degli artt. 81 e 100 c.p.c. per aver [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale incorporante di [OSCURATO:SOCIETA]., originaria parte convenuta e parte appellata, proseguito e concluso il processo di appello, nonostante l’incorporata, prima della fusione – avvenuta il 5.2.2019 - avesse ceduto il credito vantato verso [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:SOCIETA].: invero con lettera inviata il 2.10.2019 [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva comunicato a [OSCURATO:PERSONA] che con precedente contratto del 20.4.2018 talune banche, tra le quali anche la stessa [OSCURATO:PERSONA] di Risparmio di Bologna - [OSCURATO:SOCIETA], avevano ceduto pro-soluto a [OSCURATO:SOCIETA]., con efficacia giuridica dal 23 aprile 2018 (quindi ben prima dell’atto di fusione tra Intesa e [OSCURATO:SOCIETA]), un portafoglio di loro crediti, con la precisazione che tra essi vi erano anche quelli vantati nei confronti dell’odierna ricorrente, tant’è che la missiva si concludeva con la richiesta di pagamento in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] era carente sia di interesse ad agire che di legittimazione attiva, carenze rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del processo. Sotto altro profilo la ricorrente deduce che l’intervenuta cessione nel corso del processo di appello del credito vantato verso [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:SOCIETA] a [OSCURATO:SOCIETA] e la sostituzione processuale di [OSCURATO:SOCIETA] con [OSCURATO:PERSONA] andavano interpretate come rinuncia agli atti ed ai diritti fatti valere in sede di appello, ivi compresa l’eccezione di prescrizione decennale dell’azione ex art. 2033 c.c. sollevata da parte della Banca. 1.1-Il motivo è inammissibile. In disparte che i ricorrenti discorrono di difetto di interesse ad agire e di legittimazione attiva in capo ad [OSCURATO:PERSONA] laddove quest’ultima in giudizio riveste la posizione di convenuta e quindi di titolare passiva del rapporto, è decisivo osservare che la carenza di interesse ad agire nonché di legittimazione processuale – rectius di effettiva titolarità del rapporto oggetto del giudizio - è denunciata dai ricorrenti sulla base di un presupposto di fatto - ovvero l’avvenuta cessione del credito nelle more del giudizio di appello e prima della fusione per incorporazione della [OSCURATO:SOCIETA] in [OSCURATO:PERSONA] - il cui accertamento è precluso nella presente sede di legittimità; né la questione potrebbe essere esaminata riqualificando la doglianza quale vizio motivazionale, vale a dire per omesso esame di un fatto storico decisivo per il giudizio, poiché sotto questo aspetto la censura mancherebbe del requisito di specificità ed autosufficienza non essendo stato neppure indicato – come doveroso ai sensi dell’art. 366 n. 4 e 6 c.p.c.- se e quando la circostanza in parola abbia fatto ingresso nel processo di merito. 2.-Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 2946 e 1823 c.c. ex art. 360 c.1 n.3 c.p.c. per aver la Corte di Appello accolto l’eccezione di prescrizione del diritto all’accertamento della illegittimità delle poste addebitate sul c/c 137 prima dei dieci anni antecedenti la notifica dell’atto di citazione, per interessi ultralegali, ultra-soglia, spese, cms ed altro. I ricorrenti deducono che fino a quando il rapporto di conto corrente è in essere non vi sarebbe differenza tra rimesse solutorie e ripristinatorie e, quindi, non sarebbe ipotizzabile alcuna prescrizione dalla data della rimessa asseritamente solutoria; quindi a Corte di Appello, nel momento in cui ha considerato i conti correnti oggetto di contestazione ancora aperti, avrebbero dovuto ritenere che nessuna rimessa poteva essere qualificata come solutoria e quindi, che l’eccezione di prescrizione doveva essere respinta 2.1.-Il motivo è infondato. Giova chiarire anzitutto che –secondo la giurisprudenza di questa Corte –il correntista può esercitare l'azione diripetizione dell'indebito ex art.2033 c.c. anche in costanza di rapporto (c.d. "contoaperto") se questa ha ad oggetto versamenti di natura solutoria, «ma in tal caso ha diritto unicamente al saldo delconto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, sicché l'azione diindebito da parte sua, che in presenza di rimesse solutorie si rende proponibile anche se ilconto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo nella determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione restitutoria in danno della banca; infatti solo aconto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di cui all'art. 1823, comma 1, c.c., l'azione diindebito può determinare l'obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate» (Cass. n. 13586/2024) Quindi è del tutto errato affermare –come fa la ricorrente - che « fino a quando il rapporto di conto corrente è in essere non vi sarebbe differenza tra rimesse solutorie e ripristinatorie e, quindi, non sarebbe ipotizzabile alcuna prescrizione dalla data della rimessa asseritamente solutoria», giacché, come noto, la differenza tra i due tipi di rimesse dipende dall’esistenza o meno di un affidamento che consenta di considerare ripristinatori di una provvista i versamenti effettuati sul conto «passivo» ( e non scoperto) e, come questa Corte ha affermato, l’interesse della banca ad invocare la prescrizione del diritto a ripetere rimesse solutorie indebite a conto aperto è speculare a quello che giustifica, per il correntista stesso, la proposizione della domanda di ricalcolo del saldo: «come tale soggetto ha un interesse giuridicamente apprezzabile a vedere rideterminato l’ammontare del proprio credito, o del proprio debito, per effetto dell’elisione di prelievi illegittimi, così la banca ha un interesse meritevole di considerazione, sul piano del diritto, a che il conteggio da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione e che, per tale ragione, sono tuttora idonei a incidere sulla quantificazione del saldo in contestazione infondato: qualora il correntista agisca per l'accertamentodel saldo del conto, al fine di rideterminare l'ammontare del proprio credito o del proprio debito, per effetto dell'elisione di prelievi illegittimi, sussiste uno speculareinteresse della banca, meritevole di tutela, ad eccepire che il conteggio da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata laprescrizione» (v.Cass. n. 9756/24) . 3.- Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt.99, 100 e 115 c.p.c., dunque nullità del procedimento, ex art. 360 c. 1 n.4 c.p.c. e violazione o falsa applicazione della legge ex art. 360 c.1 n.3 c.p.c., per aver i giudici della Corte di Appello ritenuto gravare sull’attrice [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. l’onere di produrre i contratti di conto corrente. Sostiene la ricorrente che in primo grado – deducendo la mancata osservanza delle norme imperative che regolano i conti correnti bancari e la nullità delle condizioni contrattuali con queste in contrasto anche laddove fossero state regolarmente sottoscritte dalle parti - avrebbe, sia pure con detta espressione ipotetica, implicitamente affermato che i contratti non erano mai stati sottoscritti; e tale dichiarazione - al di là delle ulteriori diverse espressioni lessicali rilevate dalla Corte d’appello nel corpo della citazione - non poteva essere interpretata diversamente. Pertanto, avendo affermato che non v’erano contratti scritti, la ricorrente non avrebbe potuto essere onerata della loro produzione, avendo (solo) l’onere di dimostrare che la banca avesse applicato condizioni economiche illegittime, come avrebbe fatto con la produzione degli estratti di conto corrente e di tutta l’ulteriore documentazione richiamata. Viceversa, sarebbe stato onere della banca dimostrare che gli addebiti ad essa rivolti dal cliente correntista di aver applicato condizioni contra legem erano infondati, in quanto corrispondenti alle condizioni contrattuali da questi debitamente accettate e sottoscritte. In sintesi la Corte di Appello di Bologna avrebbe ingiustamente attribuito alla correntista l’onere di produrre detti contratti, senza valutare adeguatamente il contenuto e le dichiarazioni rese dalla stessa ed anche il comportamento processuale di entrambe le parti. 3.1-Il motivo è inammissibile. La Corte d’appello ha ritenuto l’odierna ricorrente onerata della produzione dei relativi contratti di apertura di conto corrente poiché la stessa, contrariamente a quanto esposto in atto di appello, non aveva mai sostenuto in prime cure di aver intrattenuto con [OSCURATO:SOCIETA] rapporti di conto corrente in forza di contratti verbali, circostanza del resto smentita dalle richieste istruttorie. La ricorrente con il motivo in esame censura, quindi, l’interpretazione delle allegazioni poste a fondamento della domanda compiuta dalla Corte d’appello che costituisce una valutazione in fatto che compete esclusivamente al giudice di merito e non dà luogo, come è noto, ad un vizio procedimentale che attribuisce alla Corte di cassazione il potere- dovere di procedere all'esame diretto degli atti giudiziari onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiestale; invero nel caso in cui venga in contestazione l'interpretazione del contenuto o dell'ampiezza della domanda, tali attività integrano un tipico accertamento in fatto, insindacabile in cassazione salvo che sotto il profilo –qui neppure dedotto - della correttezza della motivazione della decisione impugnata sul punto (v. Cass. n. 12259/2002, Cass. n. 16596/2005, Cass. n. 15603/2006; Cass. n. 7932/2012): principio ribadito con continuità dalla Corte che di recente ha affermato che «l’interpretazione della domanda spetta al giudice del merito che non incorre in un vizio procedurale quando “ha svolto una motivazione sul punto (…)”. In tal caso, il dedotto errore del giudice non si configura come ‘error in procedendo’, ma attiene al momento logico relativo all’accertamento in concreto della volontà della parte» (Cass. n. 1545/2016; Cass. n. 26454/2021; Cass. n. 27181/2023). 4.-Il quarto motivo denuncia violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. (art.360 c.p.c. comma 1 n.3 c.p.c.) per non aver i giudici di appello ritenuto pacifico e, comunque, dimostrato l’intervenuto deposito da parte della società attrice degli estratti dei conti correnti oggetto di contestazione, omissione che integrerebbe anche la fattispecie di cui all’art. 360 c. 1 n.5 c.p.c. trattandosi del mancato esame di un elemento essenziale delle risultanze istruttorie e così ritenuto inutile disporre la CTU contabile richiesta. 4.1- Il motivo è inammissibile in quanto, non si confronta con la ratio decidendi della sentenza che in punto ammissione della CTU ha – contrariamente a quanto sostiene la ricorrente- dato per accertato che gli estratti conto fossero stati prodotti e confermato la decisione negativa sul punto del Tribunale per una ragione completamente diversa: invero, concludendo un’articolata valutazione delle argomentazioni delle contrapposte difese, la Corte d’appello sul punto ha espressamente affermato ( v. sent. pag. 8/9) che «l’affermazione del Tribunale: “.. nessuna valutazione in ordine alla condotta tenuta dalla banca in sede esecutiva (alla luce degli estratti di conto corrente) può effettuarsi in mancanza del contratto di conto corrente” (sent. pag.8) porta a ritenere che il primo Giudice, una volta scaduti i termini di cui all’art. 190 c.p.c., constatò la presenza del fascicolo di parte attrice depositato all’atto della costituzione in giudizio (contenente solo la copia della perizia [OSCURATO:SOCIETA]. sul “conto corrente ordinario n.0740/137..” priva di allegati) e anche del fascicolo di parte [OSCURATO:PERSONA] contenente gli estratti/c indicati nella memoria istruttoria deposita il 20.9.2013» e che «Non potendo, quindi, escludersi con certezza che a tale memoria istruttoria vennero allegati i documenti ivi indicati» appariva opportuno «esaminare il motivo di gravame con cui l’appellante si duole dellamancata ammissione di C.T.U. contabile sugli estratti/c presenti nel suo fascicolo cartaceo relativo al giudizio di primo grado»; ammissione che è stata negata alla luce di una articolata analisi (sopra sintetizzata) delle appostazioni illegittime oggetto di indagine. 5.― In conclusione il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. P.Q.M La Corte respinge il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di parte controricorrente, liquidate nell'importo di euro 3.700 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1―quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussisten
Sentenza Cassazione n. 00852/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris