Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2011
ECLI:EU:C:2011:254
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 14 aprile 2011 (
1
)
Causa C‑53/10
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA]
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] (Germania)]
«Ambiente – Controllo dei rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose – Opportune distanze tra gli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose e gli edifici e le zone frequentati dal
pubblico»
1.
[OSCURATO:PERSONA] tedesco (Corte amministrativa federale) chiede chiarimenti in merito agli obblighi delle autorità
incaricate della pianificazione in una situazione in cui è stata rilasciata una licenza edilizia preliminare per aprire un
centro di giardinaggio su un terreno precedentemente occupato da uno stabilimento adibito al riciclaggio di rottami metallici,
che è situato in una zona in cui sono già presenti esercizi per il commercio al minuto e all’ingrosso, alcune officine ed
un hotel, ma che si trova nelle vicinanze di uno stabilimento in cui sono presenti sostanze pericolose e che, quindi, rientra
nell’ambito di applicazione della direttiva [OSCURATO:PERSONA] II (
2
).
2.
Le questioni sollevate nel presente procedimento riguardano l’obbligo di assicurare che, nell’elaborazione e nell’attuazione
delle politiche di assetto del territorio, si tenga conto della necessità, a lungo termine, di mantenere opportune distanze
tra gli stabilimenti che presentano rischi e gli edifici e le zone frequentati dal pubblico.
3.
Si chiede, in particolare, se il suddetto obbligo si applichi unicamente nell’ambito della pianificazione dell’occupazione
dei suoli (
3
) – ossia se incomba a livello delle politiche di utilizzazione delle aree di vaste dimensioni – oppure se esso viga anche
quando vengono adottate decisioni riguardanti un progetto edilizio individuale. E qualora esistano già edifici frequentati
dal pubblico all’interno di una determinata «zona pericolosa» nei pressi di uno stabilimento, si chiede se un cambiamento
di destinazione della detta zona debba rispettare l’obiettivo a lungo termine di mantenere opportune distanze, oppure se basti
assicurare semplicemente che la nuova destinazione risulti conforme alla situazione esistente.
4.
Tali questioni sono sorte nell’ambito di una situazione in cui, da una parte, non esiste un piano regolatore per la zona interessata
e, dall’altra, la normativa nazionale prevede che la licenza edilizia debba essere rilasciata qualora l’insediamento di un
edificio soddisfi alcune condizioni specifiche. In particolare, nel caso presente, l’insediamento in questione non comporterebbe
prescrizioni più rigorose per la prevenzione degli incidenti a carico del gestore dello stabilimento esistente.
La direttiva [OSCURATO:PERSONA] II
5.
Come indica l’art. 1, «scopo della (…) direttiva è la prevenzione degli incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze
pericolose e la limitazione delle loro conseguenze per l’uomo e per l’ambiente, al fine di assicurare in modo coerente ed
efficace un elevato livello di protezione in tutta la Comunità». Le disposizioni della direttiva sono, per la maggior parte,
volte ad assicurare che i gestori degli stabilimenti in cui sono presenti determinate sostanze pericolose in quantità superiori
rispetto a determinate soglie adottino tutte le precauzioni necessarie per prevenire incidenti e che siano predisposti piani
di emergenza per gli incidenti che eventualmente si verifichino, nonostante le precauzioni. Un’altra esigenza consiste nell’assicurare
che gli stabilimenti siano ubicati in maniera tale da limitare le conseguenze di siffatti incidenti.
6.
Al riguardo, il quarto ‘considerando’ della direttiva indica che «nella risoluzione del 16 ottobre 1989, il Consiglio ed i
rappresentanti dei governi degli [OSCURATO:PERSONA] membri, riuniti in sede di Consiglio, tenendo conto degli incidenti di Bhopal e Messico,
che hanno evidenziato il pericolo rappresentato dalla prossimità dei siti pericolosi alle zone residenziali, hanno invitato
la [OSCURATO:PERSONA] a inserire nella direttiva 82/501/CEE
[
(
4
)
]
delle disposizioni inerenti al controllo della pianificazione dell’occupazione dei suoli nell’autorizzare nuovi impianti
e sviluppare aree urbane intorno a impianti già esistenti».
7.
A tenore del ventiduesimo ‘considerando’ della direttiva «per proteggere maggiormente le zone residenziali, le zone frequentate
dal pubblico e le zone di particolare interesse naturale o particolarmente sensibili, è necessario che le politiche in materia
di destinazione o utilizzazione dei suoli e/o altre politiche pertinenti applicate negli [OSCURATO:PERSONA] membri tengano conto della
necessità, a lungo termine, di mantenere opportune distanze tra dette zone e gli stabilimenti che presentano tali rischi e
per gli stabilimenti esistenti tengano conto di misure tecniche complementari per non accrescere i rischi per le persone».
8.
L’art. 12 della direttiva è intitolato «Controllo dell’urbanizzazione». L’art. 12, n. 1, dispone:
«[OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché nelle rispettive politiche in materia di controllo dell’urbanizzazione, destinazione
e utilizzazione dei suoli e/o in altre politiche pertinenti si tenga conto degli obiettivi di prevenire gli incidenti rilevanti
e limitarne le conseguenze. Essi perseguono tali obiettivi mediante un controllo:
a) dell’insediamento degli stabilimenti nuovi;
b) delle modifiche degli stabilimenti esistenti di cui all’articolo 10 [(
5
)];
c) dei nuovi insediamenti attorno agli stabilimenti esistenti, quali vie di comunicazione, luoghi frequentati dal pubblico, zone
residenziali, qualora l’ubicazione o gli insediamenti possano aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante.
[OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché la loro politica in materia di assetto del territorio e/o le altre politiche pertinenti,
nonché le relative procedure di attuazione tengano conto della necessità, a lungo termine, di mantenere opportune distanze
tra gli stabilimenti di cui alla presente direttiva da un lato e le zone residenziali, gli edifici e le zone frequentate dal
pubblico, le vie di trasporto principali, per quanto possibile, le aree ricreative e le aree di particolare interesse naturale
o particolarmente sensibili dal punto di vista naturale, dall’altro e, per gli stabilimenti esistenti, delle misure tecniche
complementari a norma dell’articolo 5 [(
6
)], per non accrescere i rischi per le persone» (
7
).
Normativa tedesca applicabile
9.
L’art. 1, n. 3, del codice edilizio tedesco (
8
) prevede che le autorità comunali debbano elaborare piani regolatori non appena e nei limiti in cui ciò risulti necessario
per lo sviluppo urbano. L’art. 1, n. 7, stabilisce che, nell’elaborazione dei suddetti piani, si deve operare una giusta ponderazione
dei vari interessi pubblici e privati contrapposti.
10.
L’art. 34 del codice edilizio tedesco, intitolato «Ammissibilità di progetti all’interno di comparti edilizi», al n. 1, recita:
«All’interno di un comparto edilizio un progetto è ammissibile se, sotto il profilo del tipo e della portata dell’impiego
edilizio, delle modalità di costruzione e della superficie del terreno da edificare, esso si integra nella particolarità dell’ambiente
circostante e se viene garantita l’offerta di servizi. Devono essere preservati i requisiti di salubrità delle condizioni
abitative e lavorative. Non può essere pregiudicata l’immagine complessiva dei luoghi».
11.
È pacifico che, quando una determinata zona non è inclusa in un piano regolatore, le autorità incaricate della pianificazione
non hanno alcuna facoltà di negare una licenza edilizia preliminare qualora il progetto in questione soddisfi le condizioni
di cui all’art. 34 del codice edilizio; esse non hanno né l’obbligo né la facoltà di operare un’ulteriore ponderazione degli
interessi pubblici e privati in gioco, ponderazione che è invece necessaria quando elaborano un piano urbanistico.
12.
Per quanto riguarda i progetti e i provvedimenti di pianificazione territoriale a livello regionale, l’art. 50 della legge
sulla prevenzione dell’inquinamento (
9
) esige che le superfici destinate ad un uso specifico siano distribuite in modo tale da prevenire, per quanto possibile, gli
effetti nocivi per l’ambiente e le conseguenze provocate da incidenti rilevanti, ai sensi dell’art. 3, n. 5, della direttiva
[OSCURATO:PERSONA] II (
10
), in zone industriali ad aree destinate in via esclusiva o prevalente ad uso residenziale nonché ad altre aree bisognose di
tutela – in particolare, zone frequentate dal pubblico, importanti vie di comunicazione, aree destinate al tempo libero e
zone di particolare interesse naturale o particolarmente sensibili ed edifici frequentati dal pubblico.
13.
In fine, a tenore dell’art. 3 del dodicesimo regolamento di attuazione della legge sulla prevenzione dell’inquinamento (
11
), il gestore di uno stabilimento che presenta un rischio ha segnatamente l’obbligo di adottare le precauzioni necessarie per
prevenire gli incidenti rilevanti e per ridurre al minimo gli effetti di siffatti incidenti.
Fatti, procedimento e questioni pregiudiziali
14.
La società [OSCURATO:PERSONA] OHG (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») ha ottenuto dal Comune di Darmstad una licenza edilizia preliminare (
12
) per costruire un centro di giardinaggio con un’area di vendita di 9 368 m², su un terreno finora occupato da un impianto
di riciclaggio di rottami metallici, che la detta società possiede in una zona industriale situata a nord-ovest della città.
L’area circostante ospita esercizi di commercio al minuto ed all’ingrosso, alcune officine ed un hotel. Il terreno è delimitato
a nord da varie rotaie ferroviarie, al di là delle quali sono situati alcuni impianti industriali della società [OSCURATO:PERSONA] KG aA
(in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva [OSCURATO:PERSONA] II e del dodicesimo regolamento
di attuazione della legge sulla prevenzione dell’inquinamento (
13
). Pare che non sia stato redatto un piano di sviluppo per l’utilizzo di tale zona (
14
) e che il progetto in questione non sia considerato «rilevante a livello regionale» ai sensi dell’art. 50 della legge sulla
prevenzione dell’inquinamento.
15.
[OSCURATO:PERSONA] ha presentato opposizione contro il rilascio della licenza edilizia preliminare dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (l’autorità
regionale nel cui territorio si trova la città di Darmstad). [OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto dell’opposizione.
16.
In corso di causa, è stata effettuata una valutazione d’impatto ambientale che ha delimitato alcune aree di compatibilità
rispetto ai potenziali pericoli riscontrati, provenienti dal terreno della [OSCURATO:PERSONA], sulla base degli orientamenti del Ministero
federale dell’ambiente. Il terreno della [OSCURATO:PERSONA] è situato interamente all’interno delle dette aree.
17.
In primo grado, al [OSCURATO:PERSONA] è stato imposto di respingere l’opposizione della [OSCURATO:PERSONA]. Gli appelli interposti dalla [OSCURATO:PERSONA]
e dal [OSCURATO:PERSONA] sono stati respinti, e tali parti hanno quindi proposto un ricorso per cassazione dinanzi al giudice del
rinvio. Esse sostengono che il giudice d’appello non ha interpretato la normativa nazionale in conformità dell’art. 12, n. 1,
della direttiva [OSCURATO:PERSONA] II, che vieterebbe di autorizzare il progetto della [OSCURATO:PERSONA].
18.
[OSCURATO:PERSONA] afferma che, secondo il mero diritto nazionale, la costruzione del centro di giardinaggio in questione
è ammissibile e quindi i ricorsi in cassazione dovrebbero essere respinti. Il centro di giardinaggio si «integra» nell’ambiente
circostante ai sensi dell’art. 34, n. 1, del codice edilizio e gli stabilimenti situati nei pressi, inclusi quelli della [OSCURATO:PERSONA],
sono stati tenuti in debita considerazione; l’eventuale costruzione del centro di giardinaggio non comporterebbe una modifica
delle prescrizioni già imposte alla [OSCURATO:PERSONA] in base alla normativa sulla prevenzione degli incidenti rilevanti. Inoltre, il
progetto in questione rispetta i requisiti di salubrità delle condizioni abitative e lavorative. Neppure la legge sulla prevenzione
dell’inquinamento fornisce ragioni valide per negare la detta autorizzazione. Di conseguenza, la decisione dell’autorità competente
per la pianificazione, che, in tali circostanze non è discrezionale, deve essere favorevole.
19.
Tuttavia, secondo il giudice a quo non è certo se, ai sensi dell’art. 12, n. 1, della direttiva [OSCURATO:PERSONA] II, ogni modifica della
destinazione di una zona situata in prossimità di uno stabilimento soggetto all’applicazione della direttiva debba conformarsi
alla necessità di una «distanza opportuna». Se così fosse, la normativa nazionale dovrebbe essere interpretata ed applicata
conformemente a tale requisito. In merito a ciò, sorge la questione se l’art. 12, n. 1, si applichi unicamente a livello delle
politiche di pianificazione del territorio oppure se riguardi anche l’applicazione concreta delle norme urbanistiche in ciascun
caso specifico. In quest’ultima ipotesi, è importante sapere se, nel caso di una destinazione d’uso mista, come accade nella
fattispecie, la direttiva vieti una modifica della destinazione d’uso che non favorisce l’obiettivo vincolante a lungo termine
di mantenere le opportune distanze, ovvero se le disposizioni nazionali che richiedono l’autorizzazione per tale modifica
di destinazione tengano sufficientemente conto del detto obiettivo.
20.
[OSCURATO:PERSONA] ha pertanto proposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’art. 12, n. 1, della [direttiva [OSCURATO:PERSONA] II] debba essere interpretato nel senso che gli obblighi incombenti agli [OSCURATO:PERSONA]
membri in forza di quest’ultima, segnatamente l’obbligo di tenere conto, nella loro politica in materia di utilizzazione dei
suoli e nelle procedure di attuazione di questa politica, della necessità, a lungo termine, di mantenere un’opportuna distanza
tra gli stabilimenti soggetti alla direttiva, da un lato, e gli edifici frequentati dal pubblico, dall’altro, abbiano quali
destinatari gli organi incaricati della pianificazione, ai quali compete decidere in merito all’utilizzazione dei suoli sulla
base di un bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti, o se abbiano quali destinatari anche le autorità competenti
per il rilascio delle licenze edilizie, tenute ad adottare una decisione vincolata in merito all’autorizzazione di un progetto
in un comparto edilizio.
2) Nel caso in cui l’art. 12, n. 1, della direttiva [OSCURATO:PERSONA] II dovesse avere quali destinatari anche le autorità competenti per
il rilascio delle licenze edilizie, tenute ad adottare una decisione vincolata in merito all’autorizzazione di un progetto
in un comparto edilizio:
se gli obblighi summenzionati comprendano il divieto di autorizzare l’insediamento di un edificio frequentato dal pubblico
che, in base ai principi applicabili alla pianificazione in generale, non mantenga una distanza opportuna da uno stabilimento
esistente, qualora non lontano ovvero appena più lontano da detto stabilimento esistano già vari edifici analoghi frequentati
dal pubblico, il gestore non debba aspettarsi prescrizioni supplementari per limitare le conseguenze di un incidente in seguito
al nuovo progetto e siano preservati i requisiti di salubrità delle condizioni abitative e lavorative.
3) In caso di soluzione negativa a tale questione:
se una normativa che, alle condizioni menzionate nella precedente questione, imponga l’autorizzazione dell’insediamento di
un edificio frequentato dal pubblico, tenga conto a sufficienza della necessità del mantenimento delle distanze».
21.
Osservazioni scritte sono state presentate alla Corte dalla [OSCURATO:PERSONA], dalla [OSCURATO:PERSONA], dal governo tedesco e dalla [OSCURATO:PERSONA]
europea. Tutte le suddette parti erano rappresentate all’udienza del 27 gennaio 2011.
Valutazione
22.
Come ho rilevato, l’ordinanza di rinvio solleva due problemi fondamentali. In primo luogo, si tratta di stabilire se gli obblighi
di cui all’art. 12, n. 1, della direttiva si impongano unicamente al livello della pianificazione del territorio o anche al
livello delle decisioni individuali di rilascio o diniego dell’autorizzazione per determinati progetti (prima questione).
In secondo luogo, si chiede in che misura tali obblighi possono ostare al rilascio di un’autorizzazione, in particolare non
discrezionale, di un progetto che non riduce – ma che, anzi, aumenta – la presenza del pubblico nei pressi di uno stabilimento
che presenta rischi, sebbene altri edifici situati nelle vicinanze siano comunque frequentati dal pubblico e il progetto in
questione non implichi l’adozione di ulteriori misure di sicurezza (seconda e terza questione). Esaminerò tali problemi uno
alla volta.
Livello cui si applicano gli obblighi
23.
L’art. 12, n. 1, della direttiva [OSCURATO:PERSONA] II impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri, inter alia, di provvedere «affinché nelle rispettive
politiche in materia di controllo dell’urbanizzazione, destinazione e utilizzazione dei suoli e/o in altre politiche pertinenti
si tenga conto degli obiettivi di prevenire gli incidenti rilevanti e limitarne le conseguenze» e «affinché la loro politica
in materia di destinazione e utilizzazione dei suoli e/o le altre politiche pertinenti, nonché le relative procedure di attuazione»
tengano conto della necessità, a lungo termine, di mantenere opportune distanze tra gli stabilimenti soggetti alla direttiva
e le zone residenziali e le zone frequentate dal pubblico.
24.
Già da tale formulazione emerge chiaramente che l’obbligo in questione vige non solo per le politiche in materia di utilizzazione
dei suoli ma anche per le «altre politiche pertinenti». Queste ultime devono necessariamente includere le politiche che riguardano
la concessione o il diniego delle autorizzazioni edilizie nei casi individuali, che risultano di importanza fondamentale per
le politiche in materia di utilizzazione dei suoli. È inoltre evidente che le «relative procedure di attuazione» devono tenere
conto della necessità, a lungo termine, di mantenere opportune distanze. Di nuovo, tali procedure devono necessariamente includere
quelle che si concludono con la concessione o con il diniego di un’autorizzazione nei casi individuali, e che costituiscono,
per eccellenza, l’attuazione delle politiche in materia di utilizzazione dei suoli.
25.
Data la trasparenza con cui è formulata tale disposizione, dovrebbero indubbiamente sussistere motivi più che validi per poter
concludere che l’art. 12, n. 1, della direttiva non riguarda le decisioni individuali in materia di pianificazione né la politica
di utilizzazione dei suoli in generale.
26.
[OSCURATO:PERSONA] cerca di dedurre tali motivi dai ripetuti riferimenti alle «politiche di destinazione e utilizzazione dei suoli»
e alla «pianificazione», presenti nella direttiva, nei lavori preparatori e negli orientamenti della [OSCURATO:PERSONA] (
15
), nonché dalla natura espressamente di lungo termine dell’obiettivo in parola. Il governo tedesco avanza argomenti analoghi,
sebbene ammetta che l’art. 12, n. 1, potrebbe vincolare le decisioni di pianificazione individuali, nel caso in cui, per una
determinata zona, non sia stata adottata una politica globale di uso del territorio e non esista un piano regolatore.
27.
Anche se i suddetti argomenti non sono del tutto infondati, ritengo che non possano indurre ad affermare che gli obblighi
di cui all’art. 12, n. 1, non vincolano anche le decisioni di pianificazione individuali, a prescindere dalla circostanza
che esista o meno una pianificazione globale.
28.
È chiaro infatti che la direttiva prevede – e addirittura esige – la predisposizione di un sistema in cui gli obiettivi di
cui all’art. 12, n. 1, siano raggiunti, principalmente, attraverso la pianificazione territoriale (a livello di politiche
di assetto del territorio). Se si vuole che tali obiettivi siano adeguatamente raggiunti è necessario un approccio coerente
e coordinato, ed un obbligo che riguardasse principalmente le decisioni individuali difficilmente risulterebbe compatibile
con tale approccio. D’altra parte, una volta adottato un approccio coerente e coordinato, ci si deve attendere che le decisioni
di pianificazione individuali vi si conformino e che i detti obiettivi siano raggiunti nel caso concreto e non solo sulla
carta.
29.
Tuttavia, non è difficile immaginare casi in cui tale scenario non si verifica. Nella causa principale, infatti, per la zona
in questione non esiste un piano regolatore. In altri casi, può accadere che un piano sia stato redatto ma che non tenga adeguatamente
conto della necessità di mantenere opportune distanze. Orbene, a seconda della normativa nazionale applicabile, il piano regolatore
potrebbe non porre obblighi vincolanti a carico delle autorità competenti a decidere sulle domande di licenze edilizie individuali.
30.
Orbene, l’art. 12, n. 1, secondo comma, della direttiva obbliga espressamente gli [OSCURATO:PERSONA] membri a provvedere affinché, in particolare,
la necessità a lungo termine di mantenere opportune distanze
sia
tenuta in considerazione dalle procedure di attuazione delle politiche rilevanti. Tale disposizione può significare soltanto
che un sistema nazionale, a prescindere dai dettagli sul suo funzionamento, deve garantire che l’esigenza in questione sia
tenuta in considerazione in una qualsivoglia fase – e al più tardi, nella fase finale – della procedura che si conclude con
il rilascio o con il diniego di ciascuna singola domanda di licenza edilizia riguardante una zona situata nei pressi di uno
stabilimento soggetto alla direttiva. Altrimenti si correrebbe il rischio di privare la direttiva di ogni effetto utile al
riguardo.
31.
Ritengo necessario chiarire, tuttavia, che tale conclusione non pregiudica in alcun modo l’obbligo principale di assicurare
che la necessità di mantenere opportune distanze sia adeguatamente presa in considerazione in una fase precedente, e in particolare,
in quella di pianificazione (
16
).
Portata dell’obbligo in questione
32.
Dalla mia analisi relativa alla prima questione discende che le autorità incaricate di valutare la domanda di licenza edilizia
della [OSCURATO:PERSONA], quando decidono di accogliere o di rifiutare la domanda, devono «tenere conto della necessità, a lungo termine,
di mantenere opportune distanze» tra gli stabilimenti della [OSCURATO:PERSONA] e il centro di giardinaggio progettato dalla [OSCURATO:PERSONA].
33.
Ma il giudice a quo vuole sapere con maggior precisione cosa implichi tale obbligo, prima di statuire sul ricorso di cassazione
di cui è investito. Quando espone ed illustra la seconda e la terza questione, il detto giudice individua una serie di fattori,
che possono risultare rilevanti a tal riguardo: i) il fatto che non esiste un piano regolatore, e quindi il compito delle
autorità incaricate del rilascio della licenza si limita alla verifica della compatibilità con il codice edilizio; ii) il
fatto che il progetto del centro di giardinaggio è conforme al codice edilizio e deve pertanto essere autorizzato ai sensi
della normativa nazionale vigente; iii) il fatto che, indipendentemente dalla realizzazione di tale progetto, nelle vicinanze
sono presenti altri edifici e zone che sono e continueranno ad essere frequentati dal pubblico; iv) la realizzazione del progetto
in questione comporterebbe una maggiore e non una minore affluenza di pubblico e v) la realizzazione del detto progetto non
comporterebbe l’imposizione alla [OSCURATO:PERSONA] di maggiori misure di sicurezza rispetto a quelle attuali.
34.
Tra i suddetti fattori, quelli indicati sub i) e sub ii) appaiono rilevanti al fine di stabilire se il quadro procedurale
nazionale, che impone l’adozione di una decisione favorevole in circostanze come quelle della causa a qua, sia conforme alle
prescrizioni della direttiva. I fattori sub iii), iv) e v), d’altro canto, riguardano le prescrizioni della direttiva di carattere
sostanziale piuttosto che procedurale; si tratta di stabilire se, separatamente o congiuntamente, essi possano imporre l’adozione
di una decisione favorevole o sfavorevole in circostanze come quelle della causa principale.
35.
Prima di esaminare i due suddetti gruppi di fattori, ritengo utile analizzare più da vicino la formulazione della disposizione
in parola.
La formulazione dell’art. 12, n. 1, della direttiva
36.
Nella relazione finale sulla valutazione d’impatto che ha preceduto l’attuale proposta diretta a sostituire la direttiva [OSCURATO:PERSONA]
II (
17
) si afferma che quest’ultima direttiva «contiene prescrizioni per la pianificazione del territorio applicabili ai nuovi stabilimenti
e la prescrizione generica “di tenere conto della necessità, a lungo termine, di mantenere opportune distanze” che potrebbe
includere gli stabilimenti esistenti». Nel documento di lavoro dei servizi della [OSCURATO:PERSONA] che accompagna la proposta (
18
) si legge che «la questione degli stabilimenti esistenti che si trovano già nelle immediate vicinanze di aree residenziali
e di altre zone frequentate dal pubblico, che è stata affrontata a livello nazionale da alcuni [OSCURATO:PERSONA] membri, non è, al momento,
regolata».
37.
Benché sia legittimo descrivere la detta prescrizione come «generica», non concordo sul fatto che possano esistere dubbi circa
la sua applicazione agli stabilimenti esistenti. Tale disposizione si riferisce espressamente agli «stabilimenti soggetti
alla presente direttiva» ed è pacifico che la direttiva contempla gli stabilimenti esistenti. Né, evidentemente, è stata espressa
un’opinione diversa in una qualsiasi fase del presente procedimento.
38.
Tuttavia, una forma di esegesi è pur sempre necessaria.
39.
In primo luogo, l’espressione «opportune distanze» lascia un considerevole spazio di interpretazione. Ciò è naturale ed inevitabile,
poiché non possono esistere limiti precisi, assoluti ed oggettivi della «zona pericolosa» intorno ad uno stabilimento, limiti
che, comunque, varieranno in funzione, inter alia, della natura del rischio e delle misure di sicurezza che sono state adottate.
Sarà pertanto necessario, nei casi in cui si debba tenere conto di tali distanze, sottoporre queste ultime ad una valutazione.
A seconda delle circostanze, tale valutazione può essere effettuata in astratto, seguendo criteri standard basati su fattori
rilevanti, oppure in concreto caso per caso, qualora intervenga nella fase di rilascio della licenza edilizia individuale.
Essa può dunque portare alla fissazione di un limite arbitrario e assoluto (per esempio, il divieto di accesso per il pubblico
a terreni o edifici situati ad una data distanza dallo stabilimento) oppure all’adozione di un approccio più flessibile, basato
su circostanze specifiche (quali le caratteristiche geografiche, le principali direzioni dei venti o la frequenza e l’intensità
della presenza del pubblico). Nessuno dei due suddetti approcci sembra essere precluso dalla direttiva.
40.
Inoltre, l’espressione «a lungo termine» non soltanto è di per sé indefinita, ma potrebbe riferirsi sia ad un imprecisato
termine futuro sia alla necessità di mantenere le distanze necessarie su base sostanzialmente permanente. Nelle sue osservazioni,
la [OSCURATO:PERSONA] ha posto in evidenza quest’ultima interpretazione, suggerendo che gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono mantenere le distanze
opportune esistenti, adesso ed in futuro. Mi sembra che le due suddette interpretazioni in realtà convergano e che la formulazione
della disposizione in parola possa avallare entrambe. Perciò, se le opportune distanze sono già osservate, esiste la necessità
di mantenerle (a lungo termine) in futuro; se non lo sono ancora, devono essere introdotte quale obiettivo di lungo termine.
Tuttavia, in nessun caso, viene fissato un termine preciso.
41.
Si deve in fine osservare che, considerati i termini in cui è formulato l’art. 12, n. 1, la «necessità» di mantenere opportune
distanze non costituisce di per sé un obbligo o un requisito a carico degli [OSCURATO:PERSONA] membri o delle rispettive autorità nazionali.
Ciò che si chiede agli [OSCURATO:PERSONA] membri è di provvedere affinché le politiche territoriali nazionali e le relative procedure di
attuazione «tengano conto» della detta necessità. In altre parole, la necessità di cui si discute deve essere inserita nel
bilanciamento, come di fatto è accaduto; essa deve essere ponderata insieme alle altre esigenze e agli interessi rilevanti
allorché vengono elaborate o attuate le politiche in questione. Tale processo non si presta a decisioni automatiche, predeterminate
dalla legge e ricavate attraverso la mera applicazione di una formula.
Requisiti procedurali stabiliti dalla direttiva
42.
I tratti fondamentali della fattispecie per la quale è stato adito il giudice del rinvio sono i seguenti. Ai sensi della legge
tedesca, ove una determinata zona non sia inclusa in un piano regolatore, l’autorità competente a decidere sulle domande di
licenza edilizia che interessano tale zona deve verificare la conformità di ciascuna domanda con il codice edilizio tedesco
e con altre disposizioni di legge. La detta autorità non ha la facoltà di prendere in considerazione altri fattori – come
la necessità, a lungo termine, di mantenere opportune distanze – ma deve accogliere la domanda (almeno per quanto riguarda
la licenza edilizia preliminare), qualora ne abbia accertato la conformità con la normativa tedesca applicabile. Nella causa
principale, poiché tale conformità è stata accertata, la licenza edilizia preliminare è stata necessariamente rilasciata.
43.
Alla luce della mia analisi, tale situazione non risulta conforme all’art. 12, n. 1, della direttiva. Quest’ultima disposizione
prevede che, in generale, verranno redatti piani di assetto territoriale. Qualora vengano redatti, tali piani devono tenere
conto della necessità di mantenere opportune distanze. Nel caso in cui tali piani non vengano redatti, la detta necessità
dovrà essere presa in considerazione – come qualsiasi altra prescrizione imposta dal codice edilizio o da altre disposizioni
nazionali applicabili – nel corso del procedimento che si concluderà con il rilascio o con il rifiuto della licenza edilizia
individuale. Ciò non è avvenuto nel procedimento principale.
44.
Di conseguenza, mi sembra che il [OSCURATO:PERSONA], come indica esso stesso, debba interpretare ed applicare la normativa
nazionale in modo da dare effetto alla direttiva. Comunque sia, il rilascio automatico della licenza avvenuto nella causa
a qua non appare compatibile con la direttiva.
45.
Quanto detto non significa tuttavia che la licenza edilizia in questione dovesse essere rifiutata. Un rifiuto opposto senza
tenere in debito conto la necessità di mantenere opportune distanze sarebbe risultato altrettanto illegittimo quanto il rilascio
avvenuto in tali circostanze. Nel momento in cui adotterà una nuova decisione, quindi tenendo conto della necessità in parola,
l’autorità competente dovrà ponderare gli altri tre fattori menzionati nell’ordinanza di rinvio, e cioè la presenza di altri
edifici e di aree frequentate dal pubblico, l’aumento dell’affluenza di pubblico nei luoghi situati nei pressi dello stabilimento
della [OSCURATO:PERSONA] ed il fatto che non sia necessario imporre alla [OSCURATO:PERSONA] l’adozione di maggiori misure di sicurezza, qualora venga
approvato il progetto della [OSCURATO:PERSONA].
I requisiti sostanziali stabiliti dalla direttiva
46.
Nella causa principale, è stata effettuata una valutazione d’impatto che ha delimitato la zona intorno allo stabilimento della
[OSCURATO:PERSONA], i cui confini presumibilmente sono stati considerati come un’«opportuna distanza», ai sensi della direttiva (
19
). Tale zona si estende su un terreno destinato ad uso misto ed ospita numerosi altri edifici ed aree frequentate dal pubblico (
20
). Pertanto, al momento attuale, non sembra soddisfatta la necessità della distanza opportuna ai sensi della direttiva. Tuttavia,
qualora non devesse essere presa alcuna decisione in merito all’utilizzo degli edifici e delle aree esistenti, non sussiste
la possibilità di tenere conto della necessità, a lungo termine, di mantenere tali distanze (se non emanando ordini di esproprio
o di demolizione, che tuttavia non sono previsti dalla direttiva).
47.
D’altra parte, la necessità in parola deve essere presa in considerazione durante la valutazione del progetto della [OSCURATO:PERSONA],
che implica un cambiamento nella destinazione di un lotto di terreno compreso nella zona considerata. Si può presumere che
l’attuale utilizzo di tale zona come impianto di riciclaggio di rottami metallici implichi la presenza regolare del personale
dipendente che gestisce l’impianto ed una presenza più saltuaria di persone che consegnano i rottami da riciclare o che ritirano
i prodotti riciclati. Il progettato centro di giardinaggio implicherà probabilmente una maggiore affluenza dei membri del
pubblico, quali (potenziali) clienti, senza che sia prevedibile una riduzione del numero dei dipendenti o dei fornitori. La
presenza di un maggior numero di persone nella cosiddetta «zona pericolosa» situata nei pressi dello stabilimento della [OSCURATO:PERSONA],
anche se ovviamente non aumenta il rischio di incidente, può aggravare le conseguenze di un eventuale incidente. Tuttavia,
è pacifico che le misure di sicurezza adottate attualmente dalla [OSCURATO:PERSONA] sono considerate adeguate anche per il caso in cui
la frequenza del pubblico nella zona considerata dovesse aumentare secondo le aspettative, se il progetto della [OSCURATO:PERSONA] prosperasse.
Tale considerazione ci suggerisce due possibili conclusioni: o che una maggiore affluenza di pubblico è un fattore marginale
nel contesto dell’area industriale globalmente considerata (che, lo ricordiamo, ospita già esercizi commerciali al minuto
e all’ingrosso, alcune officine ed un hotel), oppure che le misure di sicurezza adottate sono qualcosa in più rispetto al
minimo richiesto.
48.
Ritengo che tutti i suddetti fattori siano rilevanti ai fini della dovuta valutazione, da parte dell’autorità incaricata della
pianificazione, della necessità, a lungo termine, di mantenere opportune distanze. Tuttavia, nessuno di essi mi sembra determinante
per l’esito di tale valutazione.
49.
Il fatto che il progetto in questione non modifichi il carattere globale della superficie considerata, quale zona destinata
ad uso misto, che inevitabilmente continuerà ad avere la stessa destinazione ancora per qualche tempo, ed il fatto che la
[OSCURATO:PERSONA] non sarà costretta ad adottare misure di sicurezza più rigide se il progetto venisse realizzato, sembrerebbero indicare
che il progetto medesimo risulta per lo meno compatibile con lo status quo. Invece, non sembra altrettanto ovvio che un ipotizzabile
aggravamento delle conseguenze di un eventuale incidente sia compatibile con l’obiettivo di lungo termine di mantenere opportune
distanze; al contrario, i progetti in grado di ridurre tali conseguenze, sarebbero, di norma, preferibili.
50.
Ciò detto, non trovo alcun elemento nell’art. 12, n. 1, della direttiva, che imponga di rifiutare automaticamente una licenza
edilizia per un progetto che provochi direttamente un aumento dell’affluenza del pubblico nella «zona pericolosa» situata
nei pressi di uno stabilimento in cui sono presenti sostanze pericolose. Invero, tale incremento potrebbe non risultare, in
tutte le circostanze, sfavorevole al detto obiettivo di lungo termine: per esempio, un incremento dell’affluenza di pubblico
in una parte della zona, se accompagnato, diciamo, da un decremento dell’affluenza in un’altra parte o dal graduale trasferimento
di tutti i locali adibiti ad uso abitativo dalla zona in questione (
21
), potrebbe consentire l’applicazione di misure di prevenzione e di evacuazione più efficaci, contribuendo perciò al conseguimento
dei fini generali della direttiva. Occorre inoltre tenere presente che, anche dopo aver determinato i parametri per valutare
la «necessità, a lungo termine, di mantenere opportune distanze», tale necessità in sé e per sé è soltanto uno dei fattori
– anche se molto importante – da prendere in considerazione al momento di adottare una decisione. Infatti, se la direttiva
avesse stabilito un obbligo assoluto come quello descritto, sarebbe difficile immaginare in quale circostanza la seconda esigenza
che lo stesso comma chiede di prendere in considerazione – ossia la necessità «per gli stabilimenti esistenti, delle misure
tecniche complementari a norma dell’articolo 5, per non accrescere i rischi per le persone» – possa diventare rilevante.
51.
In fine, occorre ricordare che la direttiva [OSCURATO:PERSONA] II realizza un certo equilibrio tra le responsabilità degli operatori degli
stabilimenti che presentano rischi (responsabilità collegate soprattutto alle misure di sicurezza ed ai piani di emergenza)
e le responsabilità delle autorità nazionali incaricate del controllo di tali stabilimenti e dei relativi rischi (inclusa
la responsabilità delle autorità competenti per la pianificazione di tenere conto della necessità, a lungo termine, di mantenere
opportune distanze). Mi sembra che l’approccio invocato dalla [OSCURATO:PERSONA] nel presente procedimento, che richiederebbe l’attribuzione
di un’importanza estrema agli interessi degli operatori degli stabilimenti che presentano rischi, sposterebbe eccessivamente
l’ago della bilancia a favore di questi ultimi.
52.
Concludo quindi nel senso che i fattori cui si riferisce il giudice nazionale nell’ambito della seconda e della terza questione,
sebbene debbano essere presi in considerazione durante l’esame della domanda di licenza edilizia presentata dalla [OSCURATO:PERSONA],
non possono di per sé determinare l’esito di tale esame, ma devono essere ponderati tra loro e insieme ad ogni altra considerazione
rilevante, al momento di prendere una decisione.
Conclusione
53.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di risolvere le questioni pregiudiziali poste dal
[OSCURATO:PERSONA] come segue:
«L’art. 12, n. 1, della direttiva del Consiglio 9 dicembre 1996, 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti
connessi con determinate sostanze pericolose, deve essere interpretato nel senso che
1) la necessità, a lungo termine, di mantenere opportune distanze tra gli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose
e, in particolare, gli edifici e le zone frequentati dal pubblico, deve essere presa in considerazione non solo sul piano
politico, al momento di elaborare i piani regolatori, ma anche nel corso di ogni procedura che implichi la valutazione di
progetti specifici e di decisioni relative al rilascio o al rifiuto di una licenza edilizia individuale;
2) quando è chiesto il rilascio di una licenza edilizia per un progetto da realizzarsi in una zona che non è contemplata dalla
politica in materia di destinazione e di utilizzazione dei suoli né da un piano regolatore, l’autorità chiamata a decidere
sulla domanda di licenza deve garantire che terrà conto della detta necessità;
3) ciò facendo, la detta autorità deve tenere conto di fattori quali la presenza di edifici esistenti e di zone frequentate dal
pubblico nei pressi dello stabilimento in questione nonché del fatto che tale progetto comporterà un aumento dell’affluenza
di persone nell’aerea considerata senza richiedere l’imposizione di maggiori misure di sicurezza a carico del detto stabilimento;
tuttavia, tali singoli fattori non sono di per sé determinanti ai fini dell’esito della domanda di licenza edilizia».
1
– Lingua originale: l'inglese.
2
– [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio 9 dicembre 1996, 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate
sostanze pericolose (GU 1997, L 10, pag. 13; in prosieguo: la «direttiva [OSCURATO:PERSONA] II» o «la direttiva»). Tale soprannome di
uso comune deriva da una fuga accidentale di diossina industriale verificatasi nella città italiana di [OSCURATO:PERSONA] nel 1976, che
ha ispirato l’adozione della precedente direttiva del Consiglio 24 giugno 1982, 82/501/CEE, sui rischi di incidenti rilevanti
connessi con determinate attività industriali (GU L 230, pag. 1; la «direttiva [OSCURATO:PERSONA] I»). La direttiva [OSCURATO:PERSONA] II è stata
modificata in varie occasioni (v., in particolare, infra, alla nota n. 7). Una proposta mirante a sostituire la direttiva
[OSCURATO:PERSONA] II è stata presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] al Consiglio il 21 dicembre 2010 [proposta di direttiva del Parlamento europeo
e della [OSCURATO:PERSONA] sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, COM(2010)
781 def.].
3
– In merito al dibattito sul significato di «pianificazione dell’occupazione dei suoli» e sulle diverse terminologie usate
dagli [OSCURATO:PERSONA] membri, v. la sezione 2.1 di
[OSCURATO:PERSONA] use planning guidelines in the context of Article 12 of the [OSCURATO:PERSONA] II [OSCURATO:PERSONA] 96/82/EC as amended by [OSCURATO:PERSONA] 105/2003/EC
, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] for the Protection and Security of the [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],
settembre 2006.
4
– [OSCURATO:PERSONA] I (v. supra, nota 2).
5
– L’art.10 stabilisce che gli [OSCURATO:PERSONA] membri debbano provvedere affinché, in caso di modifiche di uno stabilimento, il gestore
riesamini e, se necessario, modifichi la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, i sistemi di gestione e le procedure
nonché il rapporto di sicurezza.
6
– L’art. 5 esige che gli [OSCURATO:PERSONA] membri obblighino gli operatori 1) ad adottare tutte le misure necessarie per prevenire gli incidenti
rilevanti e limitarne le conseguenze per l’uomo e l’ambiente e 2) a dimostrare di aver adottato tali misure.
7
– Secondo comma, quale modificato dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2003, 2003/105/CE (GU L 345,
pag. 97). Tale emendamento sembra introdurre una «chiarificazione» piuttosto che una modifica sostanziale, come indica il
quattordicesimo ‘considerando’ del preambolo della direttiva di modifica; anteriormente, «gli edifici e le zone frequentate
dal pubblico», le «vie di trasporto principali, per quanto possibile» e le «aree ricreative» non erano menzionati nell’elenco
delle zone in ordine alle quali dovevano essere mantenute opportune distanze.
8
– Baugesetzbuch (BauGB), del 2004.
9
– Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigung, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche
Vorgänge ([OSCURATO:PERSONA]-Immissionsschutzgesetz or BImSchG), del 2002.
10
– Ai sensi dell’art. 3, n. 5, della direttiva, per «incidenti rilevanti» s’intende «un evento quale un'emissione, un incendio
o un’esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verifichino durante l’attività di uno stabilimento
soggetto alla presente direttiva e che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana e/o per
l’ambiente, all’interno o all’esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose».
11
– [OSCURATO:PERSONA] zur Durchführung des [OSCURATO:PERSONA] (12. BlmSchV), del 2005.
12
– «Bauvorbescheid»; nelle osservazioni scritte il governo tedesco spiega che si tratta di una decisione preliminare a carattere
vincolante, che spesso riguarda soltanto la conformità con le leggi sulla pianificazione del territorio. Tale strumento garantisce
una sorta di certezza giuridica ma non autorizza, di per sé, l’inizio dei lavori di costruzione.
13
– All’udienza è stato affermato che tali impianti contengono considerevoli quantità di gas tossici del cloro usati soprattutto
nella produzione di cristalli liquidi.
14
– Nelle osservazioni il governo tedesco asserisce che difficilmente il dovere di elaborare un piano potrebbe far sorgere
un obbligo di cui si possa esigere il rispetto.
15
– V. supra, nota 3.
16
– Nella sentenza 30 settembre 2010, causa C‑36/10, [OSCURATO:PERSONA]/Belgio, la [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto, senza essere contraddetta
su questo punto dallo Stato membro interessato, che non era sufficiente recepire l’art. 12, n. 1, secondo comma, della direttiva
[OSCURATO:PERSONA] II con l’obbligo di tenere conto dell’esigenza di mantenere opportune distanze solo al momento di decidere sulle domande
di licenza edilizia.
17
–
Impact assessment study into possible options for amending the [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] europea, Direzione generale per l’ambiente, settembre 2010. (http://ec.europa.eu/environment/seveso/pdf/[OSCURATO:PERSONA]%20IA_Final%20report.pdf),
pag. 94. (Traduzione libera). La proposta di direttiva è citata alla precedente nota 2.
18
– SEC(2010) 1590 def., sezione 2.5, pag. 13.
19
– V. il precedente paragrafo 16. Come ho avuto modo di osservare, non può esistere una definizione prefissata di cosa debba
intendersi per «distanza opportuna», poiché occorre lasciare un margine di discrezionalità all’autorità competente che determina
tale distanza ed al giudice che eventualmente debba riesaminare la valutazione operata dalla detta autorità.
20
– È pacifico che lo stabilimento della [OSCURATO:PERSONA] si trovava originariamente ad una distanza maggiore dalla città, una parte della
quale lo ha poi raggiunto – ricordando all’agente del governo tedesco, come ha dichiarato all’udienza, la foresta di Birnam
che aveva raggiunto Dunsinane (
Macbeth
, atto V).
21
– In tale contesto, si deve ricordare che le abitazioni sono spesso utilizzate per 24 ore al giorno e per sette giorni alla
settimana, mentre i locali adibiti ad uso commerciale o industriale sono frequentati per periodi più limitati.