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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 ottobre 2022

Cassazione n. 37164/2022

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4011/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 34,presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 4746/2021 della Corte d’Appello di Napoli, depositata il 15.11.2021, NRG 257/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 4/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA]

1. Tommaso D el Viscovo ha agito nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di Avellino, presso la quale egli lavorava co me dirigente medico, per l’annullamento di una sanzione disciplinare (sospensione dal servizio per cinque giorni) irrogata nei suoi confronti ed il risarcimento dei danni occorsi per gli atti illegittimi ed illeciti direttamente da lui subiti , evocando in giudizio anche [OSCURATO:PERSONA], direttore sanitario ed autore degli ordini di servizio dalla cui inottemperanza derivavano gli addebiti ed autore altresì della contestazione disciplinare;

2. il Tribunale di Benevento ha annullato la sanzione perché, rispetto ai fatti contestati, in sé ritenuti sussistenti, la contrattazione avrebbe consentito di applicare la sola sanzione della multa fino a 500,00 euro, ritenendo invece non provate le condotte persecutorie e mobbizzanti addebitate all’ente ed al Pirone;

3. il [OSCURATO:PERSONA] ha quindi proposto appello, sostenendo che il Tribunale aveva esorbitato da quanto domandato, in violazione dell’art. 112 c.p.c., perché una pretesa a titolo di mobbing non era stata a suo dire da lui mai esercitata;

4. la Corte d’Appello di Napoli ha disatteso il gravame, proposto sia nei confronti della Asl, sia del Pirone, evidenziando come nell’atto introduttivo del giudizio si fosse fatto riferimento espresso ad una «condotta mobbizzante del resistente» e come la domanda sul mobbing fosse da ritenere contenuta nelle conclusioni con le quali era statochiesto l’accertamento e il risarcimento del danno per gli atti illegittimi ed illeciti direttamente subiti;

5. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione nei riguardi del solo Pirone, con due motivi, resistiti da controricorso della controparte;

6. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;

7. il controricorrente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA]

1. con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione di legge, con riferimento all’art. 112 c.p.c. (art. 360 n.3 c.p.c.) e l’insufficiente ed omessa motivazione, laddove la Corte d’Appello ha motivato circa la presunta sussistenza degli elementi che avrebbero indotto il giudice alla riqualificazione, ovvero nuova interpretazione, della domanda, sostenendo che vi sarebbe stata una ricostruzione del tutto autonoma ed arbitraria della pretesa, la quale aveva condotto ad una motivazione evidentemente carente ed erronea;

2. il motivo è infondato;

3. la Corte d’Appello ha evidenziato contenuti dell’argomentazione dell’atto introduttivo e delle conclusioni, cui sopra si è fatto sintetico cenno, in sé del tutto idonei a far ritenere introdotta la domanda di risarcimento del danno per mobbing, stante il richiamo espresso ad una condotta di tal fatta nel contesto di un passaggio espressamente trascritto nella sentenza impugnata ed essendo stata – precisa puntualmente la sentenza qui impugnata – «espressamente formulata la richiesta nelle conclusioni dell’atto (ovverosia del ricorso introduttivo, n.d.r.), dell’accertamento e della dichiarazione del diritto al risarcimento dei danni occorsi per gli atti illegittimi ed illeciti direttamente subiti»;

4. con il secondo motivo il ricorrente denuncia l’errata regolamentazione delle spese di lite, non avendo la medesima Corte di Appello tenuto conto dell’esito complessivo e finale della controversia;

5. anche tale motivo è infondato;

6. la regola di definizione della questione sulle spese non per gradi, ma in ragione dell’esito complessivo della lite, vale solo nei casi in cui in sede di impugnazione vi sia riforma della pronuncia resa nei precedenti gradi, mentre qualora l’appello sia rigettato, come è nel caso di specie, la soccombenza va valutata solo in relazione ad esso;

7. vale infatti il principio per cui «il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il corrispondente onere deve essere attribuito e ripartito in ragione dell'esito complessivo della lite, mentre in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione» (C. 23226/2013; C. 14916/2020) ed ovviamente se ed in quanto tale motivo sia accolto;

8. la Corte territoriale si è pienamente adeguata a tale principio, condannando il [OSCURATO:PERSONA], in quanto soccombente in secondo grado, al pagamento delle spese in favore del Pirone ed il richiamo nel motivo ad un dovere di adeguamento ad esiti complessivi della lite è mal posto;

9. il ricorso va quindi integralmente rigettato e le spese del giudizio di legittimità vanno parimenti regolate secondo soccombenza; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.700,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4011/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 34,presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 4746/2021 della Corte d’Appello di Napoli, depositata il 15.11.2021, NRG 257/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 4/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA] 1. Tommaso D el Viscovo ha agito nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di Avellino, presso la quale egli lavorava co me dirigente medico, per l’annullamento di una sanzione disciplinare (sospensione dal servizio per cinque giorni) irrogata nei suoi confronti ed il risarcimento dei danni occorsi per gli atti illegittimi ed illeciti direttamente da lui subiti , evocando in giudizio anche [OSCURATO:PERSONA], direttore sanitario ed autore degli ordini di servizio dalla cui inottemperanza derivavano gli addebiti ed autore altresì della contestazione disciplinare; 2. il Tribunale di Benevento ha annullato la sanzione perché, rispetto ai fatti contestati, in sé ritenuti sussistenti, la contrattazione avrebbe consentito di applicare la sola sanzione della multa fino a 500,00 euro, ritenendo invece non provate le condotte persecutorie e mobbizzanti addebitate all’ente ed al Pirone; 3. il [OSCURATO:PERSONA] ha quindi proposto appello, sostenendo che il Tribunale aveva esorbitato da quanto domandato, in violazione dell’art. 112 c.p.c., perché una pretesa a titolo di mobbing non era stata a suo dire da lui mai esercitata; 4. la Corte d’Appello di Napoli ha disatteso il gravame, proposto sia nei confronti della Asl, sia del Pirone, evidenziando come nell’atto introduttivo del giudizio si fosse fatto riferimento espresso ad una «condotta mobbizzante del resistente» e come la domanda sul mobbing fosse da ritenere contenuta nelle conclusioni con le quali era statochiesto l’accertamento e il risarcimento del danno per gli atti illegittimi ed illeciti direttamente subiti; 5. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione nei riguardi del solo Pirone, con due motivi, resistiti da controricorso della controparte; 6. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; 7. il controricorrente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione di legge, con riferimento all’art. 112 c.p.c. (art. 360 n.3 c.p.c.) e l’insufficiente ed omessa motivazione, laddove la Corte d’Appello ha motivato circa la presunta sussistenza degli elementi che avrebbero indotto il giudice alla riqualificazione, ovvero nuova interpretazione, della domanda, sostenendo che vi sarebbe stata una ricostruzione del tutto autonoma ed arbitraria della pretesa, la quale aveva condotto ad una motivazione evidentemente carente ed erronea; 2. il motivo è infondato; 3. la Corte d’Appello ha evidenziato contenuti dell’argomentazione dell’atto introduttivo e delle conclusioni, cui sopra si è fatto sintetico cenno, in sé del tutto idonei a far ritenere introdotta la domanda di risarcimento del danno per mobbing, stante il richiamo espresso ad una condotta di tal fatta nel contesto di un passaggio espressamente trascritto nella sentenza impugnata ed essendo stata – precisa puntualmente la sentenza qui impugnata – «espressamente formulata la richiesta nelle conclusioni dell’atto (ovverosia del ricorso introduttivo, n.d.r.), dell’accertamento e della dichiarazione del diritto al risarcimento dei danni occorsi per gli atti illegittimi ed illeciti direttamente subiti»; 4. con il secondo motivo il ricorrente denuncia l’errata regolamentazione delle spese di lite, non avendo la medesima Corte di Appello tenuto conto dell’esito complessivo e finale della controversia; 5. anche tale motivo è infondato; 6. la regola di definizione della questione sulle spese non per gradi, ma in ragione dell’esito complessivo della lite, vale solo nei casi in cui in sede di impugnazione vi sia riforma della pronuncia resa nei precedenti gradi, mentre qualora l’appello sia rigettato, come è nel caso di specie, la soccombenza va valutata solo in relazione ad esso; 7. vale infatti il principio per cui «il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il corrispondente onere deve essere attribuito e ripartito in ragione dell'esito complessivo della lite, mentre in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione» (C. 23226/2013; C. 14916/2020) ed ovviamente se ed in quanto tale motivo sia accolto; 8. la Corte territoriale si è pienamente adeguata a tale principio, condannando il [OSCURATO:PERSONA], in quanto soccombente in secondo grado, al pagamento delle spese in favore del Pirone ed il richiamo nel motivo ad un dovere di adeguamento ad esiti complessivi della lite è mal posto; 9. il ricorso va quindi integralmente rigettato e le spese del giudizio di legittimità vanno parimenti regolate secondo soccombenza; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.700,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ri
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