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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 luglio 2026

Cassazione n. 22800/2026

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roAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-nonché nei confronti diRISCOSSIONE [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentantepro tempore;-intimata-avverso la [OSCURATO:PERSONA] n. 1414/01/2021 depositata il 15 febbraio2021;udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 17 giugno 2026dal [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale (CTP) di Agrigento la cartella esattoriale n.Numero registro generale 24001/2021Numero sezionale 5001/2026Numero di raccolta generale 22800/2026Data pubblicazione 06/07/202629120120027705576 notificatagli da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., recantel’intimazione di pagamento dell’IRAP relativa all’anno 2009 e della TARSUinerente all’anno 2012.1.1 Per la parte riguardante l’IRAP tale cartella faceva séguito alcontrollo automatizzato della relativa dichiarazione annuale presentata dalcontribuente, operato dalla [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento dell’Agenziadelle Entrate ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973.2.

Nel contraddittorio dell’agente della riscossione edell’[OSCURATO:PERSONA], il giudice adìto accoglieva il ricorso eannullava l’atto impugnato, compensando in toto le spese di lite.3.

La pronuncia veniva successivamente riformata dalla CommissioneTributaria Regionale (CTR) della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n.1414/01/2021 del 15 febbraio 2021, in parziale accoglimento dell’appellodi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rigettava l’originario ricorso del contribuentelimitatamente agli importi intimati a titolo di IRAP, compensandointeramente fra i contendenti anche le spese di secondo grado.3.1 Per quel che qui rileva, i giudici regionali così argomentavano:- la cartella di pagamento era stata regolarmente notificata a mani diun familiare convivente con il destinatario, dovendo escludersi la necessitàdella successiva spedizione di una raccomandata informativa;- in ogni caso, l’eventuale vizio della notificazione derivante dalmancato deposito dell’avviso di ricevimento della raccomandata indiscorso era da ritenersi sanato per raggiungimento dello scopo, avendo ilcontribuente proposto tempestiva impugnazione;- la tardiva costituzione della parte appellata precludeva l’esame delleulteriori questioni da essa sollevate con il libello introduttivo della lite eassorbite dalla decisione della CTP;- andavano considerate inammissibili le nuove eccezioni per la primavolta proposte dalla detta parte nel giudizio di secondo grado.4.

Contro questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso perNumero registro generale 24001/2021Numero sezionale 5001/2026Numero di raccolta generale 22800/2026Data pubblicazione 06/07/2026cassazione affidato a sei motivi.5.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.6.

È rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., alla quale il ricorso èstato notificato anteriormente alla data del 30 settembre 2021, da cuidecorrono gli effetti dello scioglimento, della cancellazione d’ufficio dalregistro delle imprese e dell’estinzione del suddetto ente previsti dall’art.76, comma 1, del d.l. n. 73 del 2021, conv. dalla legge n. 106 del 2021.7.

La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso sono denunciate, ai sensi dell’art.360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 2697 c.c., dell’art. 60, primo comma, lett. b-bis), del d.P.R. n.600 del 1973 e dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973.1.1 Si sostiene che avrebbe errato la CTR nel ritenere valida la notificadell’impugnata cartella di pagamento, eseguita mediante consegnadell’atto a persona diversa dal destinatario, pur non avendo il messoinformativa di cui all’art. 60, primo comma, lett. b-bis), del d.P.R. n. 600del 1973.A torto, inoltre, i giudici d’appello avrebbero ritenuto applicabilel’istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo di cui all’art. 156,ultimo comma, c.p.c., sebbene nel caso di specie non si fosse in presenzadi un’ipotesi di nullità insanabile.2.

Con il secondo, il terzo e il quarto motivo sono lamentate, sempreai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.:(a) la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12 e 18 del d.lgs. n.546 del 1992 e degli artt. 77, 83, 101 e 115 c.p.c.;Numero registro generale 24001/2021Numero sezionale 5001/2026Numero di raccolta generale 22800/2026Data pubblicazione 06/07/2026(b) la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 148, 156 e 160c.p.c., dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 60 del d.P.R. n. 600del 1973 e dell’art. 2697 c.c.;(c) la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 148 e 156 c.p.c.,dell’art. 2697 c.c., dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 60 deld.P.R. n. 600 del 1973.2.1 Si rimprovera alla Commissione regionale di aver omesso dirilevare d’ufficio:(i) l’inammissibilità dell’appello di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per difettodi legitimatio ad processum conseguente al mancato deposito dellaprocura sostanziale asseritamente rilasciata dal presidente al direttoregenerale dell’ente, il quale aveva conferito il mandato ad litem aldifensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]; viene, al riguardo, evidenziato che ildirettore generale è privo del potere di rappresentare la società versol’esterno, da lui esercitabile solo in presenza di una specifica attribuzionestatutaria o di un atto di delega da parte dell’organo amministrativo;(ii) la nullità insanabile della notifica della cartella, derivante dallamancata indicazione della data nella relata dell’atto consegnato aldestinatario;(iii) l’inesistenza giuridica della notifica della cartella, determinatadall’omessa apposizione della firma del soggetto notificatore (peraltro nonidentificato né identificabile) nella relata dall’atto consegnato aldestinatario.3.

Con il quinto motivo, ancóra a norma dell’art. 360, primo comma,num. 3, c.p.c., sono prospettate la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 6, comma 5, dellalegge n. 212 del 2000 e dell’art. 2697 c.c.3.1 Si assume che il collegio di seconde avrebbe dovuto dichiarareillegittima l’iscrizione a ruolo effettuata dall’Ufficio a séguito di controlloautomatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 conclusosi con ilNumero registro generale 24001/2021Numero sezionale 5001/2026Numero di raccolta generale 22800/2026Data pubblicazione 06/07/2026disconoscimento di un credito d’imposta, non potendo la suddettaprocedura essere utilizzata per la soluzione di problematiche giuridicherichiedenti l’emissione di un avviso di accertamento.4.

Con il sesto mezzo vengono fatte valere, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art.15 del d.lgs. n. 546 del 1992, degli artt. 91, 92, 112 e 132, secondocomma, c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c., dell’art. 2233 c.c., nonchédell’art. 4 del d.m. n. 55 del 2014 e della tabella n. 23 ad esso allegata.4.1 Si critica la gravata sentenza per non aver esaminato la questionedisposta dalla CTP e per non aver tenuto conto della nota specifica delledette spese depositata dal difensore del Paci.5.

Riassunti i mezzi di gravame articolati dal ricorrente, nell’ordinelogico-giuridico si appalesa prioritario lo scrutinio del secondo motivo, ilquale, se accolto, condurrebbe a una declaratoria di inammissibilitàdell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con conseguentecassazione senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 382,ultimo comma, c.p.c..5.1 In proposito, va sùbito notato che l’eccezione di difetto dilegitimatio ad processum dell’appellante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è statadichiarata inammissibile dalla CTR in ragione della tardiva costituzione delcontribuente nel giudizio di secondo grado.Si legge, infatti, a pag. 3 della sentenza, terzo periodo: «[...] poichétutte le altre questioni del ricorso introduttivo non sono statetempestivamente riproposte in questa sede, stante che [OSCURATO:PERSONA] si ècostituito tardivamente soltanto in data 27 gennaio 2021, conconseguente inammissibilità delle questioni medesime, oltre che di quelleaddirittura per la prima volta introdotte con la predetta tardivacostituzione, in accoglimento del gravame [...] va riformata la sentenzaimpugnata, nella parte in cui ha annullato la cartella relativa al pagamentoNumero registro generale 24001/2021Numero sezionale 5001/2026Numero di raccolta generale 22800/2026Data pubblicazione 06/07/2026dell’imposta IRAP».5.2 La soluzione accolta dal collegio regionale appare giuridicamentecorretta.5.3 Per costante orientamento di questa Corte regolatrice, colui ilquale ha conferito il mandato al difensore in nome e per conto di unapersona giuridica non è onerato di dimostrare la sua qualità, neppure nelcaso in cui l’ente si sia costituito in giudizio per mezzo di persona diversadal legale rappresentante, giacché i terzi hanno la possibilità di verificare ilpotere rappresentativo consultando gli atti soggetti a pubblicità legale espetta, pertanto, a loro fornire la prova negativa.È stato, al riguardo, precisato che nella sola ipotesi in cui il potere dirappresentanza abbia origine da un atto non soggetto a pubblicità legaleincombe a chi agisce l’onere di dimostrarne l’esistenza, a condizione, però,che la controparte abbia sollevato una tempestiva e specifica eccezione,non essendo il giudice tenuto a svolgere di sua iniziativa accertamenti inordine all’effettivo possesso della qualità spesa dal rappresentante (cfr.Cass.

Sez.

U. n. 20596/2007, Cass. Sez.

U. n. 31963/2021; nello stessosenso, ex ceteris, Cass. n. 9925/2025, Cass. n. 15914/2025).Non si è, inoltre, mancato di sottolineare che i poteri rappresentatividei procuratori dell’imprenditore derivano da un atto che va iscritto nelregistro delle imprese in forza del rinvio operato dall’art. 2209 c.c. alladisciplina dell’institore di cui agli artt. 2206 e 2207 del medesimo codice,sì da risultare di generale conoscibilità, onde spetta a chi intendecontestarne la sussistenza l’onere di formulare una puntuale eccezione,senza limitarsi all’uso di formule generiche o dubitative (cfr. Cass. n.16474/2024, Cass. n. 26256/2024, Cass. n. 27347/2024, Cass. n.11255/2026).5.4 Alla luce del riferito indirizzo nomofilattico, che va qui ribadito,correttamente la Commissione di secondo grado ha dichiaratoinammissibile l’eccezione di difetto di legitimatio ad processum sollevataNumero registro generale 24001/2021Numero sezionale 5001/2026Numero di raccolta generale 22800/2026Data pubblicazione 06/07/2026dal Paci con l’atto di controdeduzioni tardivamente depositato nel giudiziod’appello, nel quale egli aveva sic et simpliciter contestato l’omessaproduzione della procura sostanziale rilasciata al direttore generale dott.[OSCURATO:PERSONA], senza esporre le ragioni per le quali non fosse possibileverificare aliunde, attraverso l’esame di registri pubblici, la sussistenza delpotere rappresentativo esercitato da quest’ultimo (per un’analogafattispecie vedasi Cass. n. 11255/2026).Oltretutto, l’eccezione era stata proposta in un momento processualein cui la parte appellante non avrebbe potuto depositare documenti percontrastarla, essendo già scaduto il termine all’uopo stabilito dalcombinato disposto degli artt. 32, comma 1, e 61 del d.lgs. n. 546 del1992 (corrispondenti agli attuali artt. 80, comma 1, e 115 del d.lgs. n.175 del 2024): occorre, infatti, tener presente che, secondo quantoaccertato dalla CTR, la costituzione dell’appellato era avvenuta il 27gennaio 2021, appena quattordici giorni prima dell’udienza di trattazionein camera di consiglio, già fissata per il 10 febbraio di quell’anno.5.5 Per tutte le ragioni esposte, il motivo deve essere respinto.6.

Riprendendo la trattazione delle censure secondo l’ordine delricorso, può ora procedersi all’esame del primo motivo.6.1 Esso è destituito di fondamento.6.2 L’impugnata sentenza si fonda su due distinte e autonome rationesdecidendi, ognuna delle quali da sola sufficiente a sorreggerla:(i) la cartella di pagamento era stata validamente notificata medianteconsegna nelle mani di un familiare convivente con il Paci (la nonna AnnaCottitto), non rendendosi «[...] necessario l’ulteriore adempimentodell’avviso al destinatario a mezzo lettera raccomandata [...]»;(ii) l’eventuale nullità della notifica derivante dall’«[...] omessaesibizione dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa [...]»doveva comunque ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo,avendo il Paci tempestivamente impugnato la cartella in parola.Numero registro generale 24001/2021Numero sezionale 5001/2026Numero di raccolta generale 22800/2026Data pubblicazione 06/07/20266.3 Ora, se la prima ragione del decidere si rivela erronea, atteso che,nell’ipotesi in cui il consegnatario dell’atto non coincida con il destinatario,l’art. 60, primo comma, lett. b-bis), del d.P.R. n. 600 del 1973 (applicabileanche alla cartella di pagamento in virtù del rinvio alle disposizioni delpredetto articolo operato dall’art. 26, ultimo comma, del d.P.R. n. 602 del1973) impone al messo di dare notizia dell’avvenuta notificazione a mezzodi lettera raccomandata, la seconda, invece, resiste alle critiche che lesono state rivolte.6.4 Invero, lungi dal porre in dubbio la correttezza giuridica del rilievosecondo cui la tempestiva impugnazione è idonea a determinare lasanatoria della nullità della notifica dell’atto in base alla regola generaledettata dall’art. 156, ultimo comma, c.p.c., il ricorrente si sforza disostenere che il vizio da lui fatto valere fosse talmente grave da risultareinsanabile.6.5 L’assunto non ha pregio, in quanto, per consolidata giurisprudenzadi legittimità, il mancato inoltro della raccomandata informativa determinala nullità della notifica (cfr. Cass. n. 30821/2024, Cass. n. 14089/2025,Cass. n. 19742/2025), sanata dalla tempestiva impugnazione delcontribuente (cfr. Cass. n. 18352/2024, Cass. n. 23177/2024, Cass. n.21751/2025).6.6 Emendata, dunque, la motivazione della sentenza nei terminiinnanzi esplicitati, ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c., anchequesta lagnanza è destinata alla reiezione.7.

Il terzo e il quarto motivo, i quali si prestano a una congiuntadisamina per la comunanza delle questioni prospettate, sono infondati.7.1 Per fermo indirizzo di questa Corte Suprema, la notificazione non èun elemento costitutivo ma una condizione integrativa di efficacia dell’attotributario, sicché la sua inesistenza o invalidità non determina in viaautomatica l’inesistenza dell’atto medesimo, quando ne risultiinequivocamente la piena conoscenza da parte del contribuente entro ilNumero registro generale 24001/2021Numero sezionale 5001/2026Numero di raccolta generale 22800/2026Data pubblicazione 06/07/2026termine di decadenza concesso all’[OSCURATO:PERSONA] perl’esercizio del potere attribuitole dalla legge (cfr. Cass. n. 13852/2010,Cass. n. 8374/2015, Cass. n. 21071/2018, Cass. n. 26310/2021, Cass. n.6048/2025).7.2 Ciò comporta che il vizio di nullità o di inesistenza della notifica èirrilevante ove l’atto abbia raggiunto il suo scopo, per avere il destinatariospiegato impugnazione contro di esso in data antecedente alla scadenzadel detto termine (cfr. Cass. n. 654/2014, Cass. n. 33369/2025).Tale opzione interpretativa si conforma all’orientamento ormaiconsolidato secondo cui l’inesistenza della notifica della cartella dipagamento è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materialedella stessa, soltanto qualora venga posta in essere un’attività priva deglielementi costitutivi essenziali idonei a renderla riconoscibile comenotificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legalenella categoria della nullità, sanabile con efficacia ex tunc perraggiungimento dello scopo (cfr. Cass. Sez.

U. n. 14916/2016, Cass. n.21865/2016, Cass. n. 1156/2019).7.3 Alla stregua dei suenunciati princìpi di diritto, avendo ilcontribuente tempestivamente impugnato la cartella di pagamento di cuitrattasi - come accertato in fatto dalla CTR nella motivazione dellasentenza - e non essendo controverso che al momento della proposizionedel ricorso introduttivo del giudizio non fosse ancora decorso il terminefissato dall’art. 25, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 602 del 1973 perl’esercizio del potere di riscossione, deve ritenersi operante l’istituto dellasanatoria per raggiungimento dello scopo anche rispetto ai vizi dedotti coni due motivi in esame, che vanno conseguentemente respinti.8.

Il quinto motivo non può trovare ingresso.8.1 Come si è visto sopra, la Commissione regionale ha dichiarato«inammissibili» tutte le questioni che, rimaste assorbite dalla decisione diprimo grado, erano state riproposte dal Paci con l’atto di controdeduzioniNumero registro generale 24001/2021Numero sezionale 5001/2026Numero di raccolta generale 22800/2026Data pubblicazione 06/07/2026tardivamente depositato nel giudizio d’appello.8.2 Tale ratio decidendi, la quale si pone in linea con lo stabileinsegnamento di questo [OSCURATO:PERSONA] (cfr. Cass. n. 26830/2014,Cass. n. 26008/2022, Cass. n. 32051/2025), non è stata minimamentee pertinenza con le argomentazioni dei giudici d’appello.9.

Il sesto mezzo è infondato.9.1 Avendo parzialmente accolto l’appello dell’agente della riscossione,la CTR era tenuta a procedere ex officio a un nuovo governo delle spesedel doppio grado di giudizio in base all’esito complessivo dellacontroversia, dovendo la soccombenza essere valutata in modo unitario eglobale (cfr. Cass. n. 17222/2024, Cass. n. 27000/2025, Cass. n.10589/2026).9.2 Conformemente al cennato criterio, essa ha compensato per interole dette spese, tenuto conto, «[...] in particolare, della soccombenzareciproca».Il dictum è stato espresso nel dispositivo della sentenza con unaspecifica statuizione di integrale compensazione delle spese di secondogrado e la conferma, nel resto, della pronuncia appellata, con la qualeerano già stati compensati in toto gli oneri di prime cure.9.3 Fermo tale assorbente rilievo, quand’anche, in via di mera ipotesi,la decisione assunta dalla CTP fosse stata interamente confermata inappello, i giudici regionali avrebbero potuto rivedere la regolamentazionedelle spese di primo grado unicamente in presenza di uno specifico etempestivo motivo di impugnazione della parte interessata (cfr. Cass. n.37164/2022, Cass. n. 33412/2024, Cass. n. 24216/2025).9.4 Poiché così non è stato, essendosi il Paci tardivamente costituitonel giudizio di secondo grado, la censura si rivela ancor più priva diconsistenza.10.

In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.Numero registro generale 24001/2021Numero sezionale 5001/2026Numero di raccolta generale 22800/2026Data pubblicazione 06/07/202611.

Nei rapporti fra le parti costituite gli oneri del presente giudizio dilegittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo,mentre non v’è luogo a provvedere sul punto nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., rimasta intimata.12.

Stante l’esito dell’impugnazione, viene resa nei confronti delricorrente l’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifonderedall’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate incomplessivi 2.300 euro, oltre ad eventuali oneri prenotati a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per la proposta impugnazione, a norma del comma1-bis dello stesso articolo, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 17 giugno 2026.Il PresidenteLucio Napolitano

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
roAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-nonché nei confronti diRISCOSSIONE [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentantepro tempore;-intimata-avverso la [OSCURATO:PERSONA] n. 1414/01/2021 depositata il 15 febbraio2021;udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 17 giugno 2026dal [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale (CTP) di Agrigento la cartella esattoriale n.Numero registro generale 24001/2021Numero sezionale 5001/2026Numero di raccolta generale 22800/2026Data pubblicazione 06/07/202629120120027705576 notificatagli da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., recantel’intimazione di pagamento dell’IRAP relativa all’anno 2009 e della TARSUinerente all’anno 2012.1.1 Per la parte riguardante l’IRAP tale cartella faceva séguito alcontrollo automatizzato della relativa dichiarazione annuale presentata dalcontribuente, operato dalla [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento dell’Agenziadelle Entrate ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973.2. Nel contraddittorio dell’agente della riscossione edell’[OSCURATO:PERSONA], il giudice adìto accoglieva il ricorso eannullava l’atto impugnato, compensando in toto le spese di lite.3. La pronuncia veniva successivamente riformata dalla CommissioneTributaria Regionale (CTR) della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n.1414/01/2021 del 15 febbraio 2021, in parziale accoglimento dell’appellodi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rigettava l’originario ricorso del contribuentelimitatamente agli importi intimati a titolo di IRAP, compensandointeramente fra i contendenti anche le spese di secondo grado.3.1 Per quel che qui rileva, i giudici regionali così argomentavano:- la cartella di pagamento era stata regolarmente notificata a mani diun familiare convivente con il destinatario, dovendo escludersi la necessitàdella successiva spedizione di una raccomandata informativa;- in ogni caso, l’eventuale vizio della notificazione derivante dalmancato deposito dell’avviso di ricevimento della raccomandata indiscorso era da ritenersi sanato per raggiungimento dello scopo, avendo ilcontribuente proposto tempestiva impugnazione;- la tardiva costituzione della parte appellata precludeva l’esame delleulteriori questioni da essa sollevate con il libello introduttivo della lite eassorbite dalla decisione della CTP;- andavano considerate inammissibili le nuove eccezioni per la primavolta proposte dalla detta parte nel giudizio di secondo grado.4. Contro questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso perNumero registro generale 24001/2021Numero sezionale 5001/2026Numero di raccolta generale 22800/2026Data pubblicazione 06/07/2026cassazione affidato a sei motivi.5. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.6. È rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., alla quale il ricorso èstato notificato anteriormente alla data del 30 settembre 2021, da cuidecorrono gli effetti dello scioglimento, della cancellazione d’ufficio dalregistro delle imprese e dell’estinzione del suddetto ente previsti dall’art.76, comma 1, del d.l. n. 73 del 2021, conv. dalla legge n. 106 del 2021.7. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso sono denunciate, ai sensi dell’art.360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 2697 c.c., dell’art. 60, primo comma, lett. b-bis), del d.P.R. n.600 del 1973 e dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973.1.1 Si sostiene che avrebbe errato la CTR nel ritenere valida la notificadell’impugnata cartella di pagamento, eseguita mediante consegnadell’atto a persona diversa dal destinatario, pur non avendo il messoinformativa di cui all’art. 60, primo comma, lett. b-bis), del d.P.R. n. 600del 1973.A torto, inoltre, i giudici d’appello avrebbero ritenuto applicabilel’istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo di cui all’art. 156,ultimo comma, c.p.c., sebbene nel caso di specie non si fosse in presenzadi un’ipotesi di nullità insanabile.2. Con il secondo, il terzo e il quarto motivo sono lamentate, sempreai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.:(a) la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12 e 18 del d.lgs. n.546 del 1992 e degli artt. 77, 83, 101 e 115 c.p.c.;Numero registro generale 24001/2021Numero sezionale 5001/2026Numero di raccolta generale 22800/2026Data pubblicazione 06/07/2026(b) la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 148, 156 e 160c.p.c., dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 60 del d.P.R. n. 600del 1973 e dell’art. 2697 c.c.;(c) la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 148 e 156 c.p.c.,dell’art. 2697 c.c., dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 60 deld.P.R. n. 600 del 1973.2.1 Si rimprovera alla Commissione regionale di aver omesso dirilevare d’ufficio:(i) l’inammissibilità dell’appello di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per difettodi legitimatio ad processum conseguente al mancato deposito dellaprocura sostanziale asseritamente rilasciata dal presidente al direttoregenerale dell’ente, il quale aveva conferito il mandato ad litem aldifensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]; viene, al riguardo, evidenziato che ildirettore generale è privo del potere di rappresentare la società versol’esterno, da lui esercitabile solo in presenza di una specifica attribuzionestatutaria o di un atto di delega da parte dell’organo amministrativo;(ii) la nullità insanabile della notifica della cartella, derivante dallamancata indicazione della data nella relata dell’atto consegnato aldestinatario;(iii) l’inesistenza giuridica della notifica della cartella, determinatadall’omessa apposizione della firma del soggetto notificatore (peraltro nonidentificato né identificabile) nella relata dall’atto consegnato aldestinatario.3. Con il quinto motivo, ancóra a norma dell’art. 360, primo comma,num. 3, c.p.c., sono prospettate la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 6, comma 5, dellalegge n. 212 del 2000 e dell’art. 2697 c.c.3.1 Si assume che il collegio di seconde avrebbe dovuto dichiarareillegittima l’iscrizione a ruolo effettuata dall’Ufficio a séguito di controlloautomatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 conclusosi con ilNumero registro generale 24001/2021Numero sezionale 5001/2026Numero di raccolta generale 22800/2026Data pubblicazione 06/07/2026disconoscimento di un credito d’imposta, non potendo la suddettaprocedura essere utilizzata per la soluzione di problematiche giuridicherichiedenti l’emissione di un avviso di accertamento.4. Con il sesto mezzo vengono fatte valere, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art.15 del d.lgs. n. 546 del 1992, degli artt. 91, 92, 112 e 132, secondocomma, c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c., dell’art. 2233 c.c., nonchédell’art. 4 del d.m. n. 55 del 2014 e della tabella n. 23 ad esso allegata.4.1 Si critica la gravata sentenza per non aver esaminato la questionedisposta dalla CTP e per non aver tenuto conto della nota specifica delledette spese depositata dal difensore del Paci.5. Riassunti i mezzi di gravame articolati dal ricorrente, nell’ordinelogico-giuridico si appalesa prioritario lo scrutinio del secondo motivo, ilquale, se accolto, condurrebbe a una declaratoria di inammissibilitàdell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con conseguentecassazione senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 382,ultimo comma, c.p.c..5.1 In proposito, va sùbito notato che l’eccezione di difetto dilegitimatio ad processum dell’appellante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è statadichiarata inammissibile dalla CTR in ragione della tardiva costituzione delcontribuente nel giudizio di secondo grado.Si legge, infatti, a pag. 3 della sentenza, terzo periodo: «[...] poichétutte le altre questioni del ricorso introduttivo non sono statetempestivamente riproposte in questa sede, stante che [OSCURATO:PERSONA] si ècostituito tardivamente soltanto in data 27 gennaio 2021, conconseguente inammissibilità delle questioni medesime, oltre che di quelleaddirittura per la prima volta introdotte con la predetta tardivacostituzione, in accoglimento del gravame [...] va riformata la sentenzaimpugnata, nella parte in cui ha annullato la cartella relativa al pagamentoNumero registro generale 24001/2021Numero sezionale 5001/2026Numero di raccolta generale 22800/2026Data pubblicazione 06/07/2026dell’imposta IRAP».5.2 La soluzione accolta dal collegio regionale appare giuridicamentecorretta.5.3 Per costante orientamento di questa Corte regolatrice, colui ilquale ha conferito il mandato al difensore in nome e per conto di unapersona giuridica non è onerato di dimostrare la sua qualità, neppure nelcaso in cui l’ente si sia costituito in giudizio per mezzo di persona diversadal legale rappresentante, giacché i terzi hanno la possibilità di verificare ilpotere rappresentativo consultando gli atti soggetti a pubblicità legale espetta, pertanto, a loro fornire la prova negativa.È stato, al riguardo, precisato che nella sola ipotesi in cui il potere dirappresentanza abbia origine da un atto non soggetto a pubblicità legaleincombe a chi agisce l’onere di dimostrarne l’esistenza, a condizione, però,che la controparte abbia sollevato una tempestiva e specifica eccezione,non essendo il giudice tenuto a svolgere di sua iniziativa accertamenti inordine all’effettivo possesso della qualità spesa dal rappresentante (cfr.Cass. Sez. U. n. 20596/2007, Cass. Sez. U. n. 31963/2021; nello stessosenso, ex ceteris, Cass. n. 9925/2025, Cass. n. 15914/2025).Non si è, inoltre, mancato di sottolineare che i poteri rappresentatividei procuratori dell’imprenditore derivano da un atto che va iscritto nelregistro delle imprese in forza del rinvio operato dall’art. 2209 c.c. alladisciplina dell’institore di cui agli artt. 2206 e 2207 del medesimo codice,sì da risultare di generale conoscibilità, onde spetta a chi intendecontestarne la sussistenza l’onere di formulare una puntuale eccezione,senza limitarsi all’uso di formule generiche o dubitative (cfr. Cass. n.16474/2024, Cass. n. 26256/2024, Cass. n. 27347/2024, Cass. n.11255/2026).5.4 Alla luce del riferito indirizzo nomofilattico, che va qui ribadito,correttamente la Commissione di secondo grado ha dichiaratoinammissibile l’eccezione di difetto di legitimatio ad processum sollevataNumero registro generale 24001/2021Numero sezionale 5001/2026Numero di raccolta generale 22800/2026Data pubblicazione 06/07/2026dal Paci con l’atto di controdeduzioni tardivamente depositato nel giudiziod’appello, nel quale egli aveva sic et simpliciter contestato l’omessaproduzione della procura sostanziale rilasciata al direttore generale dott.[OSCURATO:PERSONA], senza esporre le ragioni per le quali non fosse possibileverificare aliunde, attraverso l’esame di registri pubblici, la sussistenza delpotere rappresentativo esercitato da quest’ultimo (per un’analogafattispecie vedasi Cass. n. 11255/2026).Oltretutto, l’eccezione era stata proposta in un momento processualein cui la parte appellante non avrebbe potuto depositare documenti percontrastarla, essendo già scaduto il termine all’uopo stabilito dalcombinato disposto degli artt. 32, comma 1, e 61 del d.lgs. n. 546 del1992 (corrispondenti agli attuali artt. 80, comma 1, e 115 del d.lgs. n.175 del 2024): occorre, infatti, tener presente che, secondo quantoaccertato dalla CTR, la costituzione dell’appellato era avvenuta il 27gennaio 2021, appena quattordici giorni prima dell’udienza di trattazionein camera di consiglio, già fissata per il 10 febbraio di quell’anno.5.5 Per tutte le ragioni esposte, il motivo deve essere respinto.6. Riprendendo la trattazione delle censure secondo l’ordine delricorso, può ora procedersi all’esame del primo motivo.6.1 Esso è destituito di fondamento.6.2 L’impugnata sentenza si fonda su due distinte e autonome rationesdecidendi, ognuna delle quali da sola sufficiente a sorreggerla:(i) la cartella di pagamento era stata validamente notificata medianteconsegna nelle mani di un familiare convivente con il Paci (la nonna AnnaCottitto), non rendendosi «[...] necessario l’ulteriore adempimentodell’avviso al destinatario a mezzo lettera raccomandata [...]»;(ii) l’eventuale nullità della notifica derivante dall’«[...] omessaesibizione dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa [...]»doveva comunque ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo,avendo il Paci tempestivamente impugnato la cartella in parola.Numero registro generale 24001/2021Numero sezionale 5001/2026Numero di raccolta generale 22800/2026Data pubblicazione 06/07/20266.3 Ora, se la prima ragione del decidere si rivela erronea, atteso che,nell’ipotesi in cui il consegnatario dell’atto non coincida con il destinatario,l’art. 60, primo comma, lett. b-bis), del d.P.R. n. 600 del 1973 (applicabileanche alla cartella di pagamento in virtù del rinvio alle disposizioni delpredetto articolo operato dall’art. 26, ultimo comma, del d.P.R. n. 602 del1973) impone al messo di dare notizia dell’avvenuta notificazione a mezzodi lettera raccomandata, la seconda, invece, resiste alle critiche che lesono state rivolte.6.4 Invero, lungi dal porre in dubbio la correttezza giuridica del rilievosecondo cui la tempestiva impugnazione è idonea a determinare lasanatoria della nullità della notifica dell’atto in base alla regola generaledettata dall’art. 156, ultimo comma, c.p.c., il ricorrente si sforza disostenere che il vizio da lui fatto valere fosse talmente grave da risultareinsanabile.6.5 L’assunto non ha pregio, in quanto, per consolidata giurisprudenzadi legittimità, il mancato inoltro della raccomandata informativa determinala nullità della notifica (cfr. Cass. n. 30821/2024, Cass. n. 14089/2025,Cass. n. 19742/2025), sanata dalla tempestiva impugnazione delcontribuente (cfr. Cass. n. 18352/2024, Cass. n. 23177/2024, Cass. n.21751/2025).6.6 Emendata, dunque, la motivazione della sentenza nei terminiinnanzi esplicitati, ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c., anchequesta lagnanza è destinata alla reiezione.7. Il terzo e il quarto motivo, i quali si prestano a una congiuntadisamina per la comunanza delle questioni prospettate, sono infondati.7.1 Per fermo indirizzo di questa Corte Suprema, la notificazione non èun elemento costitutivo ma una condizione integrativa di efficacia dell’attotributario, sicché la sua inesistenza o invalidità non determina in viaautomatica l’inesistenza dell’atto medesimo, quando ne risultiinequivocamente la piena conoscenza da parte del contribuente entro ilNumero registro generale 24001/2021Numero sezionale 5001/2026Numero di raccolta generale 22800/2026Data pubblicazione 06/07/2026termine di decadenza concesso all’[OSCURATO:PERSONA] perl’esercizio del potere attribuitole dalla legge (cfr. Cass. n. 13852/2010,Cass. n. 8374/2015, Cass. n. 21071/2018, Cass. n. 26310/2021, Cass. n.6048/2025).7.2 Ciò comporta che il vizio di nullità o di inesistenza della notifica èirrilevante ove l’atto abbia raggiunto il suo scopo, per avere il destinatariospiegato impugnazione contro di esso in data antecedente alla scadenzadel detto termine (cfr. Cass. n. 654/2014, Cass. n. 33369/2025).Tale opzione interpretativa si conforma all’orientamento ormaiconsolidato secondo cui l’inesistenza della notifica della cartella dipagamento è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materialedella stessa, soltanto qualora venga posta in essere un’attività priva deglielementi costitutivi essenziali idonei a renderla riconoscibile comenotificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legalenella categoria della nullità, sanabile con efficacia ex tunc perraggiungimento dello scopo (cfr. Cass. Sez. U. n. 14916/2016, Cass. n.21865/2016, Cass. n. 1156/2019).7.3 Alla stregua dei suenunciati princìpi di diritto, avendo ilcontribuente tempestivamente impugnato la cartella di pagamento di cuitrattasi - come accertato in fatto dalla CTR nella motivazione dellasentenza - e non essendo controverso che al momento della proposizionedel ricorso introduttivo del giudizio non fosse ancora decorso il terminefissato dall’art. 25, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 602 del 1973 perl’esercizio del potere di riscossione, deve ritenersi operante l’istituto dellasanatoria per raggiungimento dello scopo anche rispetto ai vizi dedotti coni due motivi in esame, che vanno conseguentemente respinti.8. Il quinto motivo non può trovare ingresso.8.1 Come si è visto sopra, la Commissione regionale ha dichiarato«inammissibili» tutte le questioni che, rimaste assorbite dalla decisione diprimo grado, erano state riproposte dal Paci con l’atto di controdeduzioniNumero registro generale 24001/2021Numero sezionale 5001/2026Numero di raccolta generale 22800/2026Data pubblicazione 06/07/2026tardivamente depositato nel giudizio d’appello.8.2 Tale ratio decidendi, la quale si pone in linea con lo stabileinsegnamento di questo [OSCURATO:PERSONA] (cfr. Cass. n. 26830/2014,Cass. n. 26008/2022, Cass. n. 32051/2025), non è stata minimamentee pertinenza con le argomentazioni dei giudici d’appello.9. Il sesto mezzo è infondato.9.1 Avendo parzialmente accolto l’appello dell’agente della riscossione,la CTR era tenuta a procedere ex officio a un nuovo governo delle spesedel doppio grado di giudizio in base all’esito complessivo dellacontroversia, dovendo la soccombenza essere valutata in modo unitario eglobale (cfr. Cass. n. 17222/2024, Cass. n. 27000/2025, Cass. n.10589/2026).9.2 Conformemente al cennato criterio, essa ha compensato per interole dette spese, tenuto conto, «[...] in particolare, della soccombenzareciproca».Il dictum è stato espresso nel dispositivo della sentenza con unaspecifica statuizione di integrale compensazione delle spese di secondogrado e la conferma, nel resto, della pronuncia appellata, con la qualeerano già stati compensati in toto gli oneri di prime cure.9.3 Fermo tale assorbente rilievo, quand’anche, in via di mera ipotesi,la decisione assunta dalla CTP fosse stata interamente confermata inappello, i giudici regionali avrebbero potuto rivedere la regolamentazionedelle spese di primo grado unicamente in presenza di uno specifico etempestivo motivo di impugnazione della parte interessata (cfr. Cass. n.37164/2022, Cass. n. 33412/2024, Cass. n. 24216/2025).9.4 Poiché così non è stato, essendosi il Paci tardivamente costituitonel giudizio di secondo grado, la censura si rivela ancor più priva diconsistenza.10. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.Numero registro generale 24001/2021Numero sezionale 5001/2026Numero di raccolta generale 22800/2026Data pubblicazione 06/07/202611. Nei rapporti fra le parti costituite gli oneri del presente giudizio dilegittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo,mentre non v’è luogo a provvedere sul punto nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., rimasta intimata.12. Stante l’esito dell’impugnazione, viene resa nei confronti delricorrente l’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifonderedall’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate incomplessivi 2.300 euro, oltre ad eventuali oneri prenotati a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per la proposta impugnazione, a norma del comma1-bis dello stesso articolo, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 17 giugno 2026.Il PresidenteLucio Napolitano