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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 novembre 2022

Cassazione n. 18352/2024

Testo disponibile della fonte

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11450/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZAdi CORTE GIUST.TRIB. [OSCURATO:PERSONA] TOSCANAn.1350/06/22 depositata i l 25/11/2022 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n. 1350/06/22 del 25/11/2022 la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana(di seguito CGT2) accoglieva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 586/02/20 della Commissione tributaria provinciale di Firenze (di seguito CTP), la quale aveva respinto il ricorso proposto dal contribuente avverso un avviso di accertamento concernente l’evasione dell’imposta unica sulla raccolta delle scommesse sportive di cui all’art. 1 del d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504 relativa all’anno d’imposta 2013. 1.1.Come emerge dalla sentenza impugnata e dagli atti di parte, l’avviso di accertamento era stato emesso a seguito di un controllo effettuato presso il centro trasmissione dati (CTD) gestito da [OSCURATO:PERSONA] e concernente le giocate raccolte per conto di un bookmaker estero, con conseguente determinazione della imposta unica con riferimento all’anno d’imposta 2013. 1.2.La CGT2 accoglieva l’appello del contribuente evidenziando che l’Amministrazione doganale era decaduta dal potere impositivo al momento in cui il ricorrente aveva proposto, tardivamente, ricorso alla CTP in ragione della nullità della notificazione dell’avviso di accertamento per omesso invio della raccomandata informativa. 2.Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) proponeva ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. 3.[OSCURATO:PERSONA] non si costituiva in giudizio e restava, pertanto, intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo di ricorso ADM deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 138, 139 e 156, terzo comma, cod. proc. civ., nonché dell’art. 8 della l. 20 dicembre 1982, n. 890, per avere la CGT2 ritenuto che l’Amministrazione doganale sia decaduta dalla pretesa impositiva. 1.1.Il motivo è infondato. 1.2.Costituiscono circostanze pacifiche, per come emergenti anche dalla sentenza impugnata, che: a) in data 13/12/2018 l’avviso di accertamento veniva notificato al contribuente presso il luogo in cui si trova il domicilio fiscale dello stesso (via [OSCURATO:PERSONA] n. 219); b) la notifica è avvenuta a mezzo messo notificatore; c) l’atto notificato veniva ricevuto dalla madre di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; d) non v’è prova dell’invio dellaraccomandata informativa; e) il ricorrente ha tempestivamente impugnato l’avviso di accertamento in data 08/02/2019 (istanza di accertamento con adesione). 1.3.Poste le superiori circostanze, la notificazione – che doveva essere effettuata con le forme previste dall’art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 – deve ritenersi nulla per il mancato inoltro della raccomandata informativa (raccomandata semplice e non con avviso di ricevimento) prevista dal primo comma, lett. b-bis), della menzionata disposizione. 1.4.È vero che la nullità è stata processualmente sanata, ai sensi dell’art. 156, terzo comma, cod. proc. civ. in ragione della tempestiva impugnazione effettuata dal contribuente, tuttavia la sanatoria non si estende alle eventuali decadenze dal potere impositivo da parte dell’Amministrazione doganale (Cass.

S.U. n. 19854 del 05/10/2004; da ultimo, Cass. n. 9395 del 08/04/2024, oltre a Cass. n. 17198 del 12/07/2017 citata dalla sentenza impugnata), decadenza che, nel caso di specie, si è verificata in data 31/12/2018. 2.In conclusione, il ricorso va rigettato.

Nulla per le spese in ragione della mancata costituzione in giudizio di Gabrie

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11450/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZAdi CORTE GIUST.TRIB. [OSCURATO:PERSONA] TOSCANAn.1350/06/22 depositata i l 25/11/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n. 1350/06/22 del 25/11/2022 la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana(di seguito CGT2) accoglieva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 586/02/20 della Commissione tributaria provinciale di Firenze (di seguito CTP), la quale aveva respinto il ricorso proposto dal contribuente avverso un avviso di accertamento concernente l’evasione dell’imposta unica sulla raccolta delle scommesse sportive di cui all’art. 1 del d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504 relativa all’anno d’imposta 2013. 1.1.Come emerge dalla sentenza impugnata e dagli atti di parte, l’avviso di accertamento era stato emesso a seguito di un controllo effettuato presso il centro trasmissione dati (CTD) gestito da [OSCURATO:PERSONA] e concernente le giocate raccolte per conto di un bookmaker estero, con conseguente determinazione della imposta unica con riferimento all’anno d’imposta 2013. 1.2.La CGT2 accoglieva l’appello del contribuente evidenziando che l’Amministrazione doganale era decaduta dal potere impositivo al momento in cui il ricorrente aveva proposto, tardivamente, ricorso alla CTP in ragione della nullità della notificazione dell’avviso di accertamento per omesso invio della raccomandata informativa. 2.Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) proponeva ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. 3.[OSCURATO:PERSONA] non si costituiva in giudizio e restava, pertanto, intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo di ricorso ADM deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 138, 139 e 156, terzo comma, cod. proc. civ., nonché dell’art. 8 della l. 20 dicembre 1982, n. 890, per avere la CGT2 ritenuto che l’Amministrazione doganale sia decaduta dalla pretesa impositiva. 1.1.Il motivo è infondato. 1.2.Costituiscono circostanze pacifiche, per come emergenti anche dalla sentenza impugnata, che: a) in data 13/12/2018 l’avviso di accertamento veniva notificato al contribuente presso il luogo in cui si trova il domicilio fiscale dello stesso (via [OSCURATO:PERSONA] n. 219); b) la notifica è avvenuta a mezzo messo notificatore; c) l’atto notificato veniva ricevuto dalla madre di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; d) non v’è prova dell’invio dellaraccomandata informativa; e) il ricorrente ha tempestivamente impugnato l’avviso di accertamento in data 08/02/2019 (istanza di accertamento con adesione). 1.3.Poste le superiori circostanze, la notificazione – che doveva essere effettuata con le forme previste dall’art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 – deve ritenersi nulla per il mancato inoltro della raccomandata informativa (raccomandata semplice e non con avviso di ricevimento) prevista dal primo comma, lett. b-bis), della menzionata disposizione. 1.4.È vero che la nullità è stata processualmente sanata, ai sensi dell’art. 156, terzo comma, cod. proc. civ. in ragione della tempestiva impugnazione effettuata dal contribuente, tuttavia la sanatoria non si estende alle eventuali decadenze dal potere impositivo da parte dell’Amministrazione doganale (Cass. S.U. n. 19854 del 05/10/2004; da ultimo, Cass. n. 9395 del 08/04/2024, oltre a Cass. n. 17198 del 12/07/2017 citata dalla sentenza impugnata), decadenza che, nel caso di specie, si è verificata in data 31/12/2018. 2.In conclusione, il ricorso va rigettato. Nulla per le spese in ragione della mancata costituzione in giudizio di Gabrie
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