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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 luglio 2026

Cassazione n. 22801/2026

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DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Direttorepro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’[OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA [OSCURATO:PERSONA] n. 4018/2023 depositata il 4 maggio2023;udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 17 giugno 2026dal [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale (CTP) di Agrigento la cartella di pagamento n.29120140004778315 notificatagli da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., unitamenteNumero registro generale 24030/2023Numero sezionale 5003/2026Numero di raccolta generale 22801/2026Data pubblicazione 06/07/2026al ruolo esattoriale in essa incorporato e all’avviso di accertamento n.T1109284026655554690000001/D emesso nei suoi confronti dall’Agenziadelle Entrate in relazione all’anno d’imposta 2010.1.1 A sostegno della spiegata opposizione deduceva plurimi vizi degli2.

Il giudice adìto, pronunciando nel contraddittorio dell’agente dellariscossione, respingeva il ricorso.3.

La decisione veniva successivamente confermata dalla Corte digiustizia tributaria (CGT) di secondo grado della [OSCURATO:SOCIETA], che con sentenzan. 4018/2023 del 4 maggio 2023 rigettava l’appello della parte privata,condannandola alla rifusione delle spese di lite in favore dell’Agenzia delleEntrate - Riscossione (ADER), costituitasi in giudizio nella qualità disuccessore ex lege di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.4.

Contro questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione affidato a sei motivi.5.

L’ADER ha resistito con controricorso.6.

La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt.12 e 18 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché degli artt. 81, 83, 101, 112 e115 c.p.c.1.1 Si rimprovera alla CGT di secondo grado di non aver rilevatod’ufficio l’inammissibilità dell’atto di controdeduzioni depositato daRiscossione [OSCURATO:SOCIETA]. nel giudizio di primo grado, derivante dall’omessaproduzione della procura ad litem rilasciata dal legale rappresentantedell’ente alla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 24030/2023Numero sezionale 5003/2026Numero di raccolta generale 22801/2026Data pubblicazione 06/07/20261.2 Il motivo è ammissibile sotto il profilo dell’interesse ad impugnare,poiché il suo accoglimento potrebbe condurre alla cassazione del capodella sentenza di primo grado con cui l’odierno ricorrente è statocondannato a rifondere le spese di lite in favore di [OSCURATO:PERSONA].p.a., sull’implicito presupposto della regolare costituzione in giudiziodella prefata società.1.3 Esso è però privo di fondamento.1.4 La Corte territoriale ha rilevato che «[...] l’eccezione di dedottairregolare formazione del contraddittorio nel giudizio di primo grado [...]»non poteva essere presa esame perché «[...] proposta dall’appellantesoltanto nelle memorie illustrative del presente giudizio e, perciò,tardivamente, con conseguente avvenuta formazione del giudicato sulpunto».1.5 L’affermazione è giuridicamente esatta, conformandosiall’insegnamento di questa Corte Suprema secondo cui la procura alle litinon costituisce, ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 e 164c.p.c., requisito essenziale dell’atto di citazione, sicché quest’ultimo, anchese mancante della detta procura, è idoneo a introdurre il processo e adla sentenza conclusiva è nulla per carenza di un presupposto processualenecessario ai fini della valida costituzione del giudizio, ma non inesistente.Ciò comporta che, in virtù del principio di conversione dei vizi di nullitàdella sentenza in motivi di impugnazione, sancito dall’art. 161, primocomma c.p.c., la decisione è suscettibile di passare in cosa giudicata inmancanza di tempestiva impugnazione, non essendo esperibili i rimedidell’actio o dell’exceptio nullitatis (cfr. Cass. Sez.

U. n. 20934/2011, Cass.n. 26996/2024).1.6 Il richiamato principio di diritto, espresso con specifico riferimentoall’atto introduttivo del giudizio civile ordinario, deve ritenersi applicabileanche al processo tributario - a fortiori all’atto di controdeduzioni dellaNumero registro generale 24030/2023Numero sezionale 5003/2026Numero di raccolta generale 22801/2026Data pubblicazione 06/07/2026parte resistente, che si inserisce all’interno di un giudizio già da altriavviato -, in difetto di diversa disposizione contenuta nel d.lgs. n. 546 del1992 e in forza del generale rinvio alle norme del codice di proceduracivile operato dall’art. 1, comma 2, dello stesso decreto (corrispondenteall’attuale art. 45, comma 2, del d.lgs. n. 175 del 2024).2.

Con il secondo motivo è lamentata la violazione o falsa applicazionedegli artt. 12 e 18 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché degli artt. 77, 81,83, 101, 112 e 115 c.p.c..2.1 Si assume che la CGT di secondo grado avrebbe dovuto rilevared’ufficio l’inammissibilità dell’atto di costituzione di [OSCURATO:PERSONA].p.a. nel giudizio d’appello, derivante dal mancato deposito del mandatoad litem conferito all’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal Direttore Generale dott.[OSCURATO:PERSONA] e la procura sostanziale con la quale quest’ultimo erastato delegato all’esercizio del potere di rappresentanza dell’ente.2.2 Il motivo è inammissibile per difetto di interesse, non avendo ilricorrente chiarito quale concreto pregiudizio sarebbe a lui derivato dalvizio processuale dedotto, considerato che sia nel procedimento di primogrado sia in quello d’appello l’agente della riscossione aveva assunto laveste di mero resistente e che l’eventuale dichiarazione della suacontumacia non avrebbe di certo comportato l’automatico annullamentodegli atti impugnati, né una differente distribuzione degli oneri probatorifra le parti in conflitto.Va, peraltro, tenuto presente che la qui gravata pronuncia hacondannato il Paci a rimborsare le spese di secondo grado alla sola ADER,onde nemmeno ai limitati fini del regolamento degli oneri di lite puòritenersi sussistente in capo alla parte impugnante il requisito di cui all’art.100 c.p.c..3.

Con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360, primocomma, num. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 60,primo comma, lett. b-bis), del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 2697 c.c.Numero registro generale 24030/2023Numero sezionale 5003/2026Numero di raccolta generale 22801/2026Data pubblicazione 06/07/20263.1 Si sostiene che avrebbe errato la CGT di secondo grado avrebbeerrato nel ritenere valida la notifica dell’impugnata cartella di pagamento,eseguita mediante consegna dell’atto a persona diversa dal destinatario,pur non essendo stata documentata l’avvenuta spedizione dellaraccomandata informativa di cui all’art. 60, primo comma, lett. b-bis), deld.P.R. n. 600 del 1973.4.

Con il quarto motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primocomma, num. 4, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 132,secondo comma, num. 4, c.p.c. e dell’art. 111, sesto comma, Cost.4.1 Si deduce che la gravata sentenza risulterebbe affetta da nullitàper apparenza della motivazione, nella parte in cui apoditticamenteafferma che i vizi di notifica della cartella di pagamento dovevano ritenersisanati dalla tempestiva impugnazione proposta dal contribuente.5.

I due motivi possono essere esaminati insieme per la loro strettaconnessione.5.1 Il terzo è inammissibile per difetto di specificità e pertinenza con ildecisum.5.2 Il collegio di seconde cure ha sottolineato che «[...] la tempestivaimpugnazione della cartella [avev]a sanato ogni profilo di illegittimitàinerente la notifica, ai sensi dell’art. 156 c.p.c.».5.3 Il ricorrente non si confronta affatto con questa fondamentale eassorbente ratio decidendi, che oltretutto è pienamente conforme a diritto,ponendosi in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale dilegittimità secondo cui il mancato inoltro della raccomandata informativaex art. 60, primo comma, lett. b-bis), del d.P.R. n. 600 del 1973determina la nullità della notifica (cfr. Cass. n. 30821/2024, Cass. n.14089/2025, Cass. n. 19742/2025), sanata dalla tempestivaimpugnazione del contribuente (cfr. Cass. n. 18352/2024, Cass. n.23177/2024, Cass. n. 21751/2025).5.4 Il quarto motivo è infondato, risultando palese come i giudiciNumero registro generale 24030/2023Numero sezionale 5003/2026Numero di raccolta generale 22801/2026Data pubblicazione 06/07/2026regionali, proprio attraverso il richiamo al principio della sanatoria dellanullità della notificazione per raggiungimento dello scopo dell’atto,ricavabile dal combinato disposto degli artt. 156, ultimo comma, e 160c.p.c., abbiano esplicitato in maniera pienamente comprensibile le ragioniper le quali tutte le eccezioni proposte sul punto dal contribuente erano daritenere superate.6.

Con il quinto e il sesto mezzo è lamentata, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 4, c.p.c.:(i) la violazione o falsa applicazione degli artt. 21 e 32 del d.lgs. n.546 del 1992, degli artt. 101 e 106 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost.;(ii) la violazione o falsa applicazione degli artt. 12 e 18 del d.lgs. n.546 del 1992, nonché degli artt. 77, 81, 83, 101 e 115 c.p.c.6.1 Si imputa alla Corte territoriale di non aver dichiaratoinammissibile l’atto di intervento spiegato nel giudizio di secondo gradodall’ADER, in qualità di successore ex lege di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,sebbene esso:(a) non fosse stato notificato alla parte appellante;(b) non fosse stato accompagnato dalla produzione del mandato adlitem al difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], e della procura sostanziale concui il Direttore dell’Agenzia aveva delegato l’esercizio del potere dirappresentanza dell’ente al dott. [OSCURATO:PERSONA], che aveva conferitodetto mandato.6.2 Anche queste due censure si prestano a uno scrutinio unitario perla comunanza delle questioni trattate.6.3 Rispetto ad esse, a differenza di quanto si è detto sopra in ordinealle analoghe questioni concernenti [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., è ravvisabilein capo al Paci l’interesse ad impugnare la sentenza d’appello, onde vederannullata la sua condanna al pagamento delle spese di secondo grado infavore dell’ADER.6.4 Cionondimeno, le sollevate doglianze si rivelano prive diNumero registro generale 24030/2023Numero sezionale 5003/2026Numero di raccolta generale 22801/2026Data pubblicazione 06/07/2026fondamento.6.5 Ai sensi dell’art. 43, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. n. 546 del1992 (corrispondente all’attuale art. 92, comma 3, ultimo periodo, deld.lgs. n. 175 del 2024), la parte colpita dall’evento interruttivo o i suoisuccessori possono costituirsi anche solo presentando documenti omemorie o partecipando alla discussione, assistiti, ove necessario, dadifensore incaricato nelle forme prescritte.La norma - applicabile anche al giudizio d’appello in virtù del rinviocontenuto nell’art. 61 del d.lgs. n. 546 del 1992 (ora art. 115 del d.lgs. n.175 del 2024) alle disposizioni dettate per il procedimento di primo grado- non prevede la notificazione alle altre parti dell’atto di costituzione delsuccessore, sicché la contraria tesi propugnata dal ricorrente non trovaappiglio nella disciplina del processo tributario; né appare pertinente ilrichiamo da lui fatto al principio di diritto espresso da questa Corte intema di intervento del successore nella fase di legittimità (cfr. Cass. n.7441/2011, Cass. n. 3471/2016, Cass. n. 26864/2018), perchéesclusivamente riguardante il giudizio di cassazione, caratterizzato dapeculiare specialità.6.6 Per il resto, va notato che l’atto di intervento in parola - come siricava dall’esame del relativo testo, riprodotto nel corpo del ricorso -riportava il nominativo del soggetto conferente il mandato (FabioGiordano) e gli estremi della procura speciale con la quale quest’ultimoera stato delegato dal Direttore dell’ente all’esercizio del potere dirappresentanza.6.7 Giova, a questo punto, rammentare che, per costanteorientamento di questa Corte regolatrice, colui il quale ha conferito ilmandato al difensore in nome e per conto di una persona giuridica non èonerato di dimostrare la sua qualità, neppure nel caso in cui l’ente si siacostituito per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante, inquanto i terzi hanno la possibilità di verificare il potere rappresentativoNumero registro generale 24030/2023Numero sezionale 5003/2026Numero di raccolta generale 22801/2026Data pubblicazione 06/07/2026consultando gli atti soggetti a pubblicità legale, sicché spetta a loro fornirela prova negativa.Al riguardo è stato precisato che, nella sola ipotesi in cui il potere dirappresentanza abbia origine da un atto non soggetto a pubblicità legale,incombe a chi agisce l’onere di dimostrarne l’esistenza, a condizione, però,che la controparte abbia sollevato una tempestiva e specifica eccezione,non essendo il giudice tenuto a svolgere di sua iniziativa accertamenti inordine all’effettivo possesso della qualità spesa dal rappresentante (cfr.Cass.

Sez.

U. n. 20596/2007, Cass. Sez.

U. n. 31963/2021; nello stessosenso, ex ceteris, Cass. n. 9925/2025, Cass. n. 15914/2025).Non si è, inoltre, mancato di sottolineare che i poteri rappresentatividei procuratori dell’imprenditore derivano da un atto che risulta digenerale conoscibilità, dovendo essere iscritto nel registro delle imprese inforza del rinvio operato dall’art. 2209 c.c. alla disciplina dell’institore di cuiagli artt. 2206 e 2207 del medesimo codice, onde compete a chi intendecontestarne la sussistenza l’onere di formulare una puntuale eccezione,senza limitarsi all’uso di formule generiche o dubitative (cfr. Cass. n.16474/2024, Cass. n. 26256/2024, Cass. n. 27347/2024, Cass. n.11255/2026).6.8 Alla luce del riferito indirizzo nomofilattico, al quale va datacontinuità, deve escludersi che la CGT di secondo grado fosse tenuta adaccertare l’esistenza del potere di rappresentanza in capo al soggetto chein nome e per conto dell’ADER aveva rilasciato il mandato difensivoall’avv. [OSCURATO:PERSONA], non emergendo dalla lettura del ricorso che nel giudiziod’appello il Paci avesse tempestivamente sollevato una specifica eccezionein proposito e non avendo egli nemmeno in questa sede spiegato perchénon fosse possibile verificare aliunde, attraverso la consultazione diregistri pubblici, la qualifica di procuratore speciale dell’entedichiaratamente rivestita da tale soggetto (per un’analoga fattispecievedasi Cass. n. 11255/2026).Numero registro generale 24030/2023Numero sezionale 5003/2026Numero di raccolta generale 22801/2026Data pubblicazione 06/07/20267.

Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.8.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono lasoccombenza e si liquidano come in dispositivo.9.

Stante l’esito dell’impugnazione, viene resa nei confronti delricorrente l’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia).10.

Va, infine, rilevato che nel registro informatico è statoerroneamente incluso fra le parti in causa il succitato avv. [OSCURATO:PERSONA] LoVerso, difensore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nel giudizio d’appello.Si dà, pertanto, mandato alla Cancelleria centrale di provvedere allacorrezione in parte qua del fascicolo telematico.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifonderedall’Agenzia delle Entrate - Riscossione le spese del giudizio di legittimità,liquidate in complessivi 3.000 euro, oltre ad eventuali oneri prenotati adebito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002(Testo unico in materia di spese di giustizia), dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto perla proposta impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 17 giugno 2026.Il PresidenteLucio Napolitano

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Direttorepro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’[OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA [OSCURATO:PERSONA] n. 4018/2023 depositata il 4 maggio2023;udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 17 giugno 2026dal [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale (CTP) di Agrigento la cartella di pagamento n.29120140004778315 notificatagli da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., unitamenteNumero registro generale 24030/2023Numero sezionale 5003/2026Numero di raccolta generale 22801/2026Data pubblicazione 06/07/2026al ruolo esattoriale in essa incorporato e all’avviso di accertamento n.T1109284026655554690000001/D emesso nei suoi confronti dall’Agenziadelle Entrate in relazione all’anno d’imposta 2010.1.1 A sostegno della spiegata opposizione deduceva plurimi vizi degli2. Il giudice adìto, pronunciando nel contraddittorio dell’agente dellariscossione, respingeva il ricorso.3. La decisione veniva successivamente confermata dalla Corte digiustizia tributaria (CGT) di secondo grado della [OSCURATO:SOCIETA], che con sentenzan. 4018/2023 del 4 maggio 2023 rigettava l’appello della parte privata,condannandola alla rifusione delle spese di lite in favore dell’Agenzia delleEntrate - Riscossione (ADER), costituitasi in giudizio nella qualità disuccessore ex lege di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.4. Contro questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione affidato a sei motivi.5. L’ADER ha resistito con controricorso.6. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt.12 e 18 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché degli artt. 81, 83, 101, 112 e115 c.p.c.1.1 Si rimprovera alla CGT di secondo grado di non aver rilevatod’ufficio l’inammissibilità dell’atto di controdeduzioni depositato daRiscossione [OSCURATO:SOCIETA]. nel giudizio di primo grado, derivante dall’omessaproduzione della procura ad litem rilasciata dal legale rappresentantedell’ente alla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 24030/2023Numero sezionale 5003/2026Numero di raccolta generale 22801/2026Data pubblicazione 06/07/20261.2 Il motivo è ammissibile sotto il profilo dell’interesse ad impugnare,poiché il suo accoglimento potrebbe condurre alla cassazione del capodella sentenza di primo grado con cui l’odierno ricorrente è statocondannato a rifondere le spese di lite in favore di [OSCURATO:PERSONA].p.a., sull’implicito presupposto della regolare costituzione in giudiziodella prefata società.1.3 Esso è però privo di fondamento.1.4 La Corte territoriale ha rilevato che «[...] l’eccezione di dedottairregolare formazione del contraddittorio nel giudizio di primo grado [...]»non poteva essere presa esame perché «[...] proposta dall’appellantesoltanto nelle memorie illustrative del presente giudizio e, perciò,tardivamente, con conseguente avvenuta formazione del giudicato sulpunto».1.5 L’affermazione è giuridicamente esatta, conformandosiall’insegnamento di questa Corte Suprema secondo cui la procura alle litinon costituisce, ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 e 164c.p.c., requisito essenziale dell’atto di citazione, sicché quest’ultimo, anchese mancante della detta procura, è idoneo a introdurre il processo e adla sentenza conclusiva è nulla per carenza di un presupposto processualenecessario ai fini della valida costituzione del giudizio, ma non inesistente.Ciò comporta che, in virtù del principio di conversione dei vizi di nullitàdella sentenza in motivi di impugnazione, sancito dall’art. 161, primocomma c.p.c., la decisione è suscettibile di passare in cosa giudicata inmancanza di tempestiva impugnazione, non essendo esperibili i rimedidell’actio o dell’exceptio nullitatis (cfr. Cass. Sez. U. n. 20934/2011, Cass.n. 26996/2024).1.6 Il richiamato principio di diritto, espresso con specifico riferimentoall’atto introduttivo del giudizio civile ordinario, deve ritenersi applicabileanche al processo tributario - a fortiori all’atto di controdeduzioni dellaNumero registro generale 24030/2023Numero sezionale 5003/2026Numero di raccolta generale 22801/2026Data pubblicazione 06/07/2026parte resistente, che si inserisce all’interno di un giudizio già da altriavviato -, in difetto di diversa disposizione contenuta nel d.lgs. n. 546 del1992 e in forza del generale rinvio alle norme del codice di proceduracivile operato dall’art. 1, comma 2, dello stesso decreto (corrispondenteall’attuale art. 45, comma 2, del d.lgs. n. 175 del 2024).2. Con il secondo motivo è lamentata la violazione o falsa applicazionedegli artt. 12 e 18 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché degli artt. 77, 81,83, 101, 112 e 115 c.p.c..2.1 Si assume che la CGT di secondo grado avrebbe dovuto rilevared’ufficio l’inammissibilità dell’atto di costituzione di [OSCURATO:PERSONA].p.a. nel giudizio d’appello, derivante dal mancato deposito del mandatoad litem conferito all’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal Direttore Generale dott.[OSCURATO:PERSONA] e la procura sostanziale con la quale quest’ultimo erastato delegato all’esercizio del potere di rappresentanza dell’ente.2.2 Il motivo è inammissibile per difetto di interesse, non avendo ilricorrente chiarito quale concreto pregiudizio sarebbe a lui derivato dalvizio processuale dedotto, considerato che sia nel procedimento di primogrado sia in quello d’appello l’agente della riscossione aveva assunto laveste di mero resistente e che l’eventuale dichiarazione della suacontumacia non avrebbe di certo comportato l’automatico annullamentodegli atti impugnati, né una differente distribuzione degli oneri probatorifra le parti in conflitto.Va, peraltro, tenuto presente che la qui gravata pronuncia hacondannato il Paci a rimborsare le spese di secondo grado alla sola ADER,onde nemmeno ai limitati fini del regolamento degli oneri di lite puòritenersi sussistente in capo alla parte impugnante il requisito di cui all’art.100 c.p.c..3. Con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360, primocomma, num. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 60,primo comma, lett. b-bis), del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 2697 c.c.Numero registro generale 24030/2023Numero sezionale 5003/2026Numero di raccolta generale 22801/2026Data pubblicazione 06/07/20263.1 Si sostiene che avrebbe errato la CGT di secondo grado avrebbeerrato nel ritenere valida la notifica dell’impugnata cartella di pagamento,eseguita mediante consegna dell’atto a persona diversa dal destinatario,pur non essendo stata documentata l’avvenuta spedizione dellaraccomandata informativa di cui all’art. 60, primo comma, lett. b-bis), deld.P.R. n. 600 del 1973.4. Con il quarto motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primocomma, num. 4, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 132,secondo comma, num. 4, c.p.c. e dell’art. 111, sesto comma, Cost.4.1 Si deduce che la gravata sentenza risulterebbe affetta da nullitàper apparenza della motivazione, nella parte in cui apoditticamenteafferma che i vizi di notifica della cartella di pagamento dovevano ritenersisanati dalla tempestiva impugnazione proposta dal contribuente.5. I due motivi possono essere esaminati insieme per la loro strettaconnessione.5.1 Il terzo è inammissibile per difetto di specificità e pertinenza con ildecisum.5.2 Il collegio di seconde cure ha sottolineato che «[...] la tempestivaimpugnazione della cartella [avev]a sanato ogni profilo di illegittimitàinerente la notifica, ai sensi dell’art. 156 c.p.c.».5.3 Il ricorrente non si confronta affatto con questa fondamentale eassorbente ratio decidendi, che oltretutto è pienamente conforme a diritto,ponendosi in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale dilegittimità secondo cui il mancato inoltro della raccomandata informativaex art. 60, primo comma, lett. b-bis), del d.P.R. n. 600 del 1973determina la nullità della notifica (cfr. Cass. n. 30821/2024, Cass. n.14089/2025, Cass. n. 19742/2025), sanata dalla tempestivaimpugnazione del contribuente (cfr. Cass. n. 18352/2024, Cass. n.23177/2024, Cass. n. 21751/2025).5.4 Il quarto motivo è infondato, risultando palese come i giudiciNumero registro generale 24030/2023Numero sezionale 5003/2026Numero di raccolta generale 22801/2026Data pubblicazione 06/07/2026regionali, proprio attraverso il richiamo al principio della sanatoria dellanullità della notificazione per raggiungimento dello scopo dell’atto,ricavabile dal combinato disposto degli artt. 156, ultimo comma, e 160c.p.c., abbiano esplicitato in maniera pienamente comprensibile le ragioniper le quali tutte le eccezioni proposte sul punto dal contribuente erano daritenere superate.6. Con il quinto e il sesto mezzo è lamentata, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 4, c.p.c.:(i) la violazione o falsa applicazione degli artt. 21 e 32 del d.lgs. n.546 del 1992, degli artt. 101 e 106 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost.;(ii) la violazione o falsa applicazione degli artt. 12 e 18 del d.lgs. n.546 del 1992, nonché degli artt. 77, 81, 83, 101 e 115 c.p.c.6.1 Si imputa alla Corte territoriale di non aver dichiaratoinammissibile l’atto di intervento spiegato nel giudizio di secondo gradodall’ADER, in qualità di successore ex lege di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,sebbene esso:(a) non fosse stato notificato alla parte appellante;(b) non fosse stato accompagnato dalla produzione del mandato adlitem al difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], e della procura sostanziale concui il Direttore dell’Agenzia aveva delegato l’esercizio del potere dirappresentanza dell’ente al dott. [OSCURATO:PERSONA], che aveva conferitodetto mandato.6.2 Anche queste due censure si prestano a uno scrutinio unitario perla comunanza delle questioni trattate.6.3 Rispetto ad esse, a differenza di quanto si è detto sopra in ordinealle analoghe questioni concernenti [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., è ravvisabilein capo al Paci l’interesse ad impugnare la sentenza d’appello, onde vederannullata la sua condanna al pagamento delle spese di secondo grado infavore dell’ADER.6.4 Cionondimeno, le sollevate doglianze si rivelano prive diNumero registro generale 24030/2023Numero sezionale 5003/2026Numero di raccolta generale 22801/2026Data pubblicazione 06/07/2026fondamento.6.5 Ai sensi dell’art. 43, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. n. 546 del1992 (corrispondente all’attuale art. 92, comma 3, ultimo periodo, deld.lgs. n. 175 del 2024), la parte colpita dall’evento interruttivo o i suoisuccessori possono costituirsi anche solo presentando documenti omemorie o partecipando alla discussione, assistiti, ove necessario, dadifensore incaricato nelle forme prescritte.La norma - applicabile anche al giudizio d’appello in virtù del rinviocontenuto nell’art. 61 del d.lgs. n. 546 del 1992 (ora art. 115 del d.lgs. n.175 del 2024) alle disposizioni dettate per il procedimento di primo grado- non prevede la notificazione alle altre parti dell’atto di costituzione delsuccessore, sicché la contraria tesi propugnata dal ricorrente non trovaappiglio nella disciplina del processo tributario; né appare pertinente ilrichiamo da lui fatto al principio di diritto espresso da questa Corte intema di intervento del successore nella fase di legittimità (cfr. Cass. n.7441/2011, Cass. n. 3471/2016, Cass. n. 26864/2018), perchéesclusivamente riguardante il giudizio di cassazione, caratterizzato dapeculiare specialità.6.6 Per il resto, va notato che l’atto di intervento in parola - come siricava dall’esame del relativo testo, riprodotto nel corpo del ricorso -riportava il nominativo del soggetto conferente il mandato (FabioGiordano) e gli estremi della procura speciale con la quale quest’ultimoera stato delegato dal Direttore dell’ente all’esercizio del potere dirappresentanza.6.7 Giova, a questo punto, rammentare che, per costanteorientamento di questa Corte regolatrice, colui il quale ha conferito ilmandato al difensore in nome e per conto di una persona giuridica non èonerato di dimostrare la sua qualità, neppure nel caso in cui l’ente si siacostituito per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante, inquanto i terzi hanno la possibilità di verificare il potere rappresentativoNumero registro generale 24030/2023Numero sezionale 5003/2026Numero di raccolta generale 22801/2026Data pubblicazione 06/07/2026consultando gli atti soggetti a pubblicità legale, sicché spetta a loro fornirela prova negativa.Al riguardo è stato precisato che, nella sola ipotesi in cui il potere dirappresentanza abbia origine da un atto non soggetto a pubblicità legale,incombe a chi agisce l’onere di dimostrarne l’esistenza, a condizione, però,che la controparte abbia sollevato una tempestiva e specifica eccezione,non essendo il giudice tenuto a svolgere di sua iniziativa accertamenti inordine all’effettivo possesso della qualità spesa dal rappresentante (cfr.Cass. Sez. U. n. 20596/2007, Cass. Sez. U. n. 31963/2021; nello stessosenso, ex ceteris, Cass. n. 9925/2025, Cass. n. 15914/2025).Non si è, inoltre, mancato di sottolineare che i poteri rappresentatividei procuratori dell’imprenditore derivano da un atto che risulta digenerale conoscibilità, dovendo essere iscritto nel registro delle imprese inforza del rinvio operato dall’art. 2209 c.c. alla disciplina dell’institore di cuiagli artt. 2206 e 2207 del medesimo codice, onde compete a chi intendecontestarne la sussistenza l’onere di formulare una puntuale eccezione,senza limitarsi all’uso di formule generiche o dubitative (cfr. Cass. n.16474/2024, Cass. n. 26256/2024, Cass. n. 27347/2024, Cass. n.11255/2026).6.8 Alla luce del riferito indirizzo nomofilattico, al quale va datacontinuità, deve escludersi che la CGT di secondo grado fosse tenuta adaccertare l’esistenza del potere di rappresentanza in capo al soggetto chein nome e per conto dell’ADER aveva rilasciato il mandato difensivoall’avv. [OSCURATO:PERSONA], non emergendo dalla lettura del ricorso che nel giudiziod’appello il Paci avesse tempestivamente sollevato una specifica eccezionein proposito e non avendo egli nemmeno in questa sede spiegato perchénon fosse possibile verificare aliunde, attraverso la consultazione diregistri pubblici, la qualifica di procuratore speciale dell’entedichiaratamente rivestita da tale soggetto (per un’analoga fattispecievedasi Cass. n. 11255/2026).Numero registro generale 24030/2023Numero sezionale 5003/2026Numero di raccolta generale 22801/2026Data pubblicazione 06/07/20267. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.8. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono lasoccombenza e si liquidano come in dispositivo.9. Stante l’esito dell’impugnazione, viene resa nei confronti delricorrente l’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia).10. Va, infine, rilevato che nel registro informatico è statoerroneamente incluso fra le parti in causa il succitato avv. [OSCURATO:PERSONA] LoVerso, difensore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nel giudizio d’appello.Si dà, pertanto, mandato alla Cancelleria centrale di provvedere allacorrezione in parte qua del fascicolo telematico. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifonderedall’Agenzia delle Entrate - Riscossione le spese del giudizio di legittimità,liquidate in complessivi 3.000 euro, oltre ad eventuali oneri prenotati adebito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002(Testo unico in materia di spese di giustizia), dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto perla proposta impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 17 giugno 2026.Il PresidenteLucio Napolitano