CassazionedecretoSezione 3Decisione del 10 giugno 2024
Cassazione n. 26996/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21569/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA alla via SESTRIERE n. 69, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende , con domicilio digitale come in atti -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata per legge in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domicilio digitale come in atti -controricorrente - avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di PALERMO n. 2516/2022 depositata il09/06/2022. R.g. n. 21569 del 2022 Ad. 10/06/2024; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta,nella camera di consiglio del 10/06/2024, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] venne condannatodal Tribunale di Palermo, con sentenza n. 5070 del 2017, in solido con [OSCURATO:PERSONA], sua (oramai seconda) ex moglie, al pagamento delle spese processuali in una causa attinente a un fondo patrimoniale con la precedente prima moglie [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ottenne decreto ingiuntivo per il rimborso della metà della somma corrisposta nella detta causa a titolo di spese legaliin favore della [OSCURATO:PERSONA] e iniziò l’esecuzione forzata nei confronti del Ciriminna. Questi propose opposizione all’esecuzione dinanzi al Giudice di pace di Palermoche, con sentenza n. 3182 del 2019, la rigettò. [OSCURATO:PERSONA] propose appello avverso la sentenza del Giudice di pace. L’impugnazione è stat a accolt a dal Tribunale di Palermo con sentenza n. 2516 del 9/06/2022. Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto affidato a due motivi. Risponde con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni. La ricorrente ha depositato memoria per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione. [OSCURATO:PERSONA] La ricorrente propone due motivi. Il primo motivo di ricorso reca censura di violazione e falsa applicazione degli artt. 2269 e 2700, 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, nonché di violazione degli artt. 221 e 214 cod. proc. civ. in relazione all’art.360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. e contesta l’affermazione del R.g. n. 21569 del 2022 Ad. 10/06/2024; estensore: C. Valle Tribunale, quale giudice d’appello, relativa al mancato conferimento, da parte del Ciriminna , di una valida e rituale procura alle liti per proporre la causa originaria relativa al fondo patrimonialecon la ex moglie [OSCURATO:PERSONA]. Il secondo motivo del ricorso propone censura di violazione degli artt. 2909 cod. civ. e 324 e 161 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. per mancata applicazione dei principi in tema di vincolo del giudicato e tassatività delle ipotesi di inesistenza della sentenza. I due motivi di ricorso possono essere congiuntamente scrutinati, in quanto strettamente connessi , come risulta dalla stessa loro intestazione e dalla loro esposizione, in quanto entrambi incentrati sull’avvenuta formazione del giudicato nella causa presupposta attinente il fondo patrimoniale costituito dal Ciriminna con la ex coniuge [OSCURATO:PERSONA] con la conseguenza che la formazione del vincolo aveva coperto anche l’asserito mancato conferimento, da parte del Ciriminna, di una valida procura alle liti. Il ricorso è fondato. La giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio e alla quale si intende dare ulteriore continuità,ha, da oltre un decennio affermato, nella sua massima espressione nomofilattica (Sez. U n. n. 20934 del 12/10/2011 Rv. 619010 –01 e in precedenza Cass. n. 7186 del 16/05/2002 Rv. 554498 - 01 ) che: « Il mancato rilascio di procura alle liti determina l'inesistenza soltanto di tale atto, ma non anche dell'atto di citazione, non costituendone requisito essenziale, atteso che, come si evince anche dall'art. 163, secondo comma, n. 6, cod. proc. civ., sulla necessità di indicare il nome ed il cognome del procuratore e la procura, se già rilasciata, il difetto non è ricompreso tra quelli elencati nel successivo art. 164 cod. proc. civ., che ne producono la nullità. L'atto di citazione privo della procura della parte è, quindi, idoneo ad introdurre il processo e ad attivare il potere dovere del giudice di decidere, con la R.g. n. 21569 del 2022 Ad. 10/06/2024; estensore: C. Valle conseguenza che la sentenza emessa a conclusione del processo introdotto con un atto di citazione viziato per difetto di procura alle liti è nulla, per carenza di un presupposto processuale necessario ai fini della valida costituzione del giudizio, ma non inesistente, sicché detta sentenza, pur viziata "come sentenza contenuto", per effetto del principio di conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione, di cui all'art. 161, primo comma, cod. proc. civ., è suscettibile di passare in cosa giudicata in caso di mancata tempestiva impugnazione nell'ambito dello stesso processo nel quale è stata pronunciata, non essendo esperibili i rimedi dell"actio" o dell'"exceptio nullitatis", consentiti solo nel caso di inesistenza della sentenza». Nel caso di specie, pertanto, la sentenza risolutiva della controversia in materia di rapporti patrimoniali tra il Ciriminna e la ex moglie [OSCURATO:PERSONA] (ossia la sentenza n. 5070 del 2017 del Tribunale di Palermo) è passata in giudicato in ogni sua statuizione o capo, incluso quello concernente la liquidazione e condanna al pagamento delle spese di lite, in solido, tra il Ciriminna e la Nania, non essendo stata impugnata, e il Ciriminna deve, pertanto, in forza dell’avvenuta formazione del vincolo giudiziale , oramai insuscettibile di rimozione, in quanto il provvedimento non è stato impugnato nelle forme di legge,ritenersi obbligato in solido al pagamento delle spese processuali. Il Tribunale ha, pertanto, errato nell’accogliere l’appello del Ciriminna avverso la sentenza di rigetto dell’opposizione all’esecuzioneemanata dal Giudice di pace di Palermo. Il ricorso è, in conclusione,accolto. Nell’insussistenza della necessità di ulteriori accertamenti di fatto, poiché deve unicamente procedersi alla rimozione del provvedimento di merito non conforme a diritto, la sentenza impugnata è, pertanto, cassata senza rinvio. R.g. n. 21569 del 2022 Ad. 10/06/2024; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] ritiene sussistenti adeguate ragioni, alla stregua della più recente giurisprudenza costituzionale in tema di spese giudiziali civili(Corte Costituzionale n. 77 del 19/04/2018), in considerazione specifica delle alterne vicende di merito, per disporre integrale compensazione delle spese di tutte le fasi del giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata. Compensa le spesedi lite di tutte le fasi del giudizio. Così