CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 febbraio 2024
Cassazione n. 23177/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9102/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che l a rappresenta e difende -ricorrenteprincipale- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -controricorrentee ricorrente incidentale- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA] n. 5176/ 01/ 15 depositata il05/10/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n. 5176/01/15 del 05/10/2015 la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 4847/17/14 della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), la quale aveva rigettato il ricorso proposto del contribuente avverso una cartella di pagamento notificata ai sensi dell’art. 54 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 per parziale omesso versamento di IVA regolarmente dichiarata. 1.1.La CTR accoglieva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] evidenziando che la cartella di pagamento era stata notificata al portiere e non era stata inviata la raccomandata informativa ex art. 60, lett. b-bis), del d.P.R. n. 600 del 1973, con conseguente nullità della notifica. 2.Avverso la sentenza della CTR, l’Agenzia delle entrate (di seguito AE)ed [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito [OSCURATO:PERSONA]) proponevano separati ricorsi per cassazione affidat i, rispettivamente, a due e a tre motivi. 3.[OSCURATO:PERSONA] resisteva in giudizio con separati controricorsi. 4.[OSCURATO:PERSONA] depositava, inoltre , controricorso avverso il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e quest’ultima memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va pregiudizialmente evidenziato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], essendo successivo al ricorso di AE, va indicato come ricorso incidentale. 2.Sempre in via pregiudiziale va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso di AE proposta dal controricorrente in quanto il ricorso non sarebbe stato notificato nel luogo indicato in sede di elezione di domicilio dal difensore costituito. 2.1.Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «La notifica dell'atto di impugnazione (…) effettuata a mani della persona "addetta al ritiro", in luogo diverso da quello indicato dal procuratore domiciliatario e pur in assenza di alcuna indicazione negli atti processuali, in cui non risulti nemmeno un'eventuale comunicazione all'Ordine degli avvocati da parte del destinatario, deve ritenersi perfettamente valida, dovendosi privilegiare il riferimento personale su quello topografico, in quanto, ai fini della notifica dell'impugnazione ai sensi dell'art. 330 cod. proc. civ., l'elezione di domicilio presso lo studio del procuratore assume la mera funzione di indicare la sede di questo ed è priva di una sua autonoma rilevanza» (Cass. n. 17391 del 24/07/2009; Cass. n. 19763 del 13/11/2012; Cass. n. 4914 del 24/02/2020). 2.2.Nel caso di specie, la notifica del ricorso è avvenuta nei confronti dei difensori domiciliatari presso i luoghi di domicilio dagli stessi indicati ai rispettivi ordini di appartenenza, come comprovato dalla documentazione prodotta dalla difesa erariale ai sensi dell’art.372 cod. proc. civ., sicché, dovendosi privilegiare il riferimento personale al riferimento topografico, detta notifica è stata correttamente effettuata nei confronti del procuratore domiciliatario e, del resto, è stata idonea a determinare la tempestiva costituzione in giudizio del controricorrente. 3.I motivi dei due ricorsi, principale e incidentale, possono essere di seguito illustrati, essendo per molti versi connessi. 3.1.Con il primo motivo di ricorso principale e con il terzo motivo di ricorso incidentale AE ed [OSCURATO:PERSONA] contesta no violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dell’art. 14 della l. 20 dicembre 1982, n. 890e dell’art. 139 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente dichiarato l’inesistenza della notificazione effettuata a mezzo posta e ricevuta dal portiere. 3.2.Con il secondo motivo di ricorso principale e con il primo motivo di ricorso incidentale, si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 14 della l. n. 890 del 1982, degli artt. 156 e 160 cod. proc. civ., nonché degli artt. 19 e 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che la tempestiva impugnazione della cartella di pagamento da parte del ricorrente non abbia sanato la eventuale nullità (e non inesistenza) della notificazione. 3.3.Con il secondo motivo di ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omessa pronuncia circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla sanatoria del vizio di notificazione ex artt.156 e 160 cod. proc. civ. 4.Le due censure di violazione di legge proposte da ricorrente principale ed incidentale sono fondate, restando assorbito il secondo motivo di ricorso incidentale. 4.1.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «a partire dal 15 maggio 1998, data di entrata in vigore dell'art. 20 della legge n. 146 del 1998 (che ha modificato l'art. 14 della legge n. 890 del 1982), gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982» (Cass. n. 17598 del 28/07/2010). 4.2.Ne consegue che, nel caso in cui la raccomandata effettuata dall’Ufficio finanziario ai fini della notificazione diretta dell’atto sia stata consegnata al portiere, non è necessario l’invio della cd. raccomandata informativa (Cass. n. 12083 del 13/06/2016; si vedano anche Cass. n. 10037 del 10/04/2019; Cass. n. 28872 del 12/11/2018). 4.3.Nel caso di specie, la notifica è avvenuta a mezzo posta ed è stata effettuata direttamente da parte dell’Agente della riscossione, come accertato dalla sentenza di primo grado, richiamata nella parte in fatto dalla stessa sentenza impugnata, sicché la CTR ha errato nel ritenere l’inesistenza della notifica in assenza della raccomandata informativa, non necessaria in ragione delle modalità della notifica. 4.4.In ogni caso, vale la pena di evidenziare che la notifica effettuata senza l’invio della raccomandata informativa ex art. 60, lett. b-bis), del d.P.R. n. 600 del 1973 non può dirsi inesistente, ma, se del caso, nulla (cfr. Cass. S.U. n. 14916 del 20/07/2016), con conseguente applicazione della sanatoria con effetti ex tunc a seguito della tempestiva impugnazione da parte del contribuente (Cass. S.U. n. 23620 del 28/09/2018; Cass. n. 20625 del 31/08/2017). 5.In conclusione, vanno accolti il ricorso principale e i motivi primo e terzo del ricorso incidentale, assorbito il secondo motivo del ricorso incidentale; la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso principale e i motivi primo e terzo del ricorso incidentale, assorbito il secondo dell’incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Cort