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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 settembre 2024

Cassazione n. 33412/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6936/2023R.G. proposto da [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difes o dagli Avv.ti Guerrin o Ortini e [OSCURATO:PERSONA] (Pec: [OSCURATO:EMAIL] , [OSCURATO:EMAIL]), come da procura in calce al ricorso,ex lege domiciliat a in ROMA , presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]:Contratto di somministrazione – Qualificazione -Contratto di compravendita per la fornitura di controsoffitti.

CC 17.09.2024 Ric. n. 6936/2023 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.,(già [OSCURATO:PERSONA] S.A.S.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti GianBattista Origoni della Croce, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al controricorso, elettivamente domiciliata presso il loro studio ([OSCURATO:PERSONA]) in Roma, Via delle [OSCURATO:PERSONA] n. 20 (pec:[OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:EMAIL]); - Controricorrente , ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1601/2022 pubblicata il 20 . 12 .2022 dal la Corte d’appello di ANCONA; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 /0 9 /202 4 dalla ConsiglieraDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ; Ritenuto che

1. c on atto di citazione in data 23 novembre 2007, [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. (ora [OSCURATO:PERSONA] s .a.s.) avanti al Tribunale di Ancona , chiedendo accertarnela responsabilità e dichiarare la risoluzione del contratto di somministrazione a tempo indeterminato stipulato nel 1997 tra le parti per la fornitura continuativa di pannelli in fibra minerale per la realizzazione di contro soffitti, nonch é la condann a della convenuta al risarcimento del danno subito e subendo nella misura di Euro 2.410.000,00 o la maggiore o minore ritenuta di giustizia, per il mancato preavviso ; chiedeva altresì di dedurre da tale credito il corrispettivo dovuto ad [OSCURATO:PERSONA] per l’ultima fornitura (commissioni n. 369 del 17.07.2006 e 408 del 3.9.2007), previa decurtazione del prezzo del 40% , e condannare comunque la convenuta al versamento del conguaglio; chiedeva , infine, di disporre la rivalutazione delle somme e condan nare la convenuta al risarcimento del maggior danno pari ai tassi bancari CC 17.09.2024 Ric. n. 6936/2023 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi passivi per il credito a medio termine computati sulle medesime somme; - in via subordinata, ove per qualunque ragione le altre domande di risoluzione o risarcitorie non fossero accolte , chiedeva di disporre comunque la riduzione del prezzo nella misura di almeno il 40% in relazione alle forniture di cui alle commissioni citate, oltre al risarcimento del danno, con spese rifuse; si costituiva in giudizio Armstrong chiedendoil rigetto di tutte le domande avversarie ed in via riconvenzionale, la condanna di C.B.I. al pagamento della somma di Euro 384.059,26 (o quella maggiore o minore ritenuta accertata), oltre interessi moratori, quale importo dovuto per le fatture inevase, con concessione di ordinanza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell’art. 186-bis c.p.c. o ai sensi dell’art. 186-ter c.p.c.; sempre in via riconvenzionale, in caso di inquadramento del rapporto intercorso tra le parti come contratto di somministrazione, chiedeva la condanna di C.B.I. al risarcimento dei danni patrimoniali di natura contrattuale ed extracontrattuale subiti da Armstrong per una somma non inferiore ad € 2.200.000,00; nella denegata ipotesi in cui Armstrong fosse condannata a pagare una qualsiasi somma in favore dell’attore, la riduzione, anche in via equitativa, dell’importo complessivo dovuto ad Armstrong; o comunque, in via riconvenzionale subordinata, la compensazione di tale somma con quanto sarebbe stato riconosciuto ad Armstrong a titolo di risarcimento danni e/o comunque con la somma di Euro 384.059,26 – o quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa – oltre interessi moratori sino al saldo, con eventuale condanna di C.B.I.al pagamento dell’importo residuo, in ogni caso confermando le eventuali ordinanze emesse a favore della convenuta ex art. 186-bis e ter c.p.c., il tutto con vittoria di spese e compensi; il Tribunale di Ancona all’udienza del 18 luglio 2009, emetteva ordinanza n. 2/09 ai sensi dell’art. 186-bis c.p.c. con cui ordinava a C.B.I. il pagamento di Euro 229.044,80, ossia il 60% dell’importo CC [OSCURATO:DATA_NASCITA] Ric. n. 6936/2023 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi complessivo delle fatture insolute, a favore di Armstrong, contestualmente rinviando la causa alla successiva udienza dell’11 febbraio 2010; con successiva ordinanza in data 30 agosto 2010, il Tribunale, modificava la precedente ordinanza e condannava C.B.I. al pagamento dell’ulteriore importo di Euro 1.391,08 a titolo di capitale, oltre che al pagamento degli interessi di mora maturati sulla quota capitale di cui alla citata ordinanza (sull’importo di Euro 230.435,88, pari al 60% del totale dovuto); esperita l’istruttoria mediante provedocumentali e testimonial i e CTU contabile, con sentenza n. 647/2019 , il Tribunale rigettava tutte le domande formulate da C.B.I. e condannava quest’ultima a versare ad [OSCURATO:PERSONA] 153.623,38, oltre interessilegali (cioè la differenza tra l'importo complessivo dovuto per fatture inevase e quanto già corrisposto in ottemperanza delle ordinanze emesse in data 18.07.2009 e 30.08.2010), oltre spese per CTU e di lite. 2.Avverso la sentenza del Tribunale, C.B.I. proponeva appello dinanzi la Corte d’appello di Ancona e Armstrong resisteva, chiedendone il rigetto e proponendo a sua volta appello incidentale. la Corte d’appello di Ancona, con sentenza n. 1601/2022 , rigettava l’appello principale proposto da C.B.I., accoglieva l’appello incidentale promosso da Armstrong, con condanna dellaC.B.I. alla rifusione delle spese di litedel grado; 3.avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona , [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi d'impugnazione; haresistito con controricorso la società Knauf e, a sua volta, proposto ricorso incidentale sorretto da un unico motivo; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanzacamerale ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c.; la parte ricorrente e quella controricorrente , ricorrente incidentale,hanno depositato distinte e rispettive memorie .

Considerato che CC 17.09.2024 Ric. n. 6936/2023 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi 1.con il primo motivo la ricorrente principale denunzia “ ex art. 360, 1° co. n. 3 c.p.c.” la “violazione e falsa applicazione degli artt.1559 e 1560 c.c.”; in particolare, assum e che la Corte d’appello avrebbe non correttamente interpretato e quindi qualificato, la disciplina del contratto di somministrazione inter partes e, nello specifico, non avrebbe considerato che l’ art. 1559 c . c. , che non prevede particolari rigorismi di forma, lasciando alla volontà delle parti ampia libertàe il contratto in esame , è caratterizzato in base alla periodicità e continuità delle prestazioni in funzione del fabbisogno del somministrato, elementi presenti nel rapporto contrattuale intercorso tra le parti,e che l’art. 1560 c.c. secondo cui in ipotesi di mancata pattuizione sull’entità della somministrazione, questa si intende corrispondente al fabbisogno della parte avente diritto; contesta che la Corte d’appello abbia negato la riconducibilità del rapporto in esame a quel tipo contrattuale per non esservi stata la prova della predeterminazione del fabbisogno del somministrato;

1.2. con il secondo motivo denunzia “ex art. 360, comma 1 n.3 c.p.c.” la“violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1561, 1564- 1565, 1567, 1568 e 1569 c.c., 1175 e 1375 c.c.”;in particolare, la corte territoriale non avrebbe tenuto conto del fatto che la predeterminazione e quantificazione del prezzo sarebbe elemento assolutamente anodino e non significativo ; difatti, l’art. 1561 c.c. recita “Nella somministrazione a carattere periodico, se il prezzo deve essere determinato secondo le norme dell'articolo 1474, si ha riguardo al tempo della scadenza delle singole prestazioni e al luogo in cui queste devono essere eseguite” e la norma lascia alla libera determinazione delle parti, stabilire il corrispettivo, che può essere pattuito periodicamente o anche per singola fornitura, ed il riferimento all’art. 1474 c.c.significa solo che, se le parti non si sono valse del potere di regolamentazione, allora soccorre la norma codicistica; evidenzia i noltre, come gli artt. 1564 - 1565 c.c. escludono la risoluzione del contratto e/o la sospensione della CC 17.09.2024 Ric. n. 6936/2023 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi somministrazione solo se, rispettivamente, l’inadempimento di una parte è di notevole importanza e/o di lieve entità; tale profilo viene evidenziatoin quanto la Corte d ’a ppello ha ritenuto di dare rilievo al fatto che gliacquisti operati da [OSCURATO:SOCIETA] presso altri fornitori in misura percentuale annua ricompresa tra lo 0,05% (sic) el’ 1.29% (sic) nel periodo 2004-2006 (sentenza di appello pagina 7), fosse significativo di assenza di patto di esclusiva o di qualche violazione della [OSCURATO:SOCIETA] tale da giustificare l’iniziativa di Armstrong di disconoscere il contratto di somministrazione; evidenzia inoltre la società ricorrente che gli artt. 1567 e 1568 c.c. prevedono chiaramente che una esclusiva può essere pattuita a favore del somministrante (art. 1567) o dell’avente diritto alla somministrazione (art. 1568), ma non che l’esclusiva rappresenti elemento essenziale del contratto, e lamenta che la Corte non avrebbe fatto applicazione degli artt. 1565 e 1569 c.c. che prevedono sempre l’obbligo del preavviso, per il somministrante che voglia sospendere le prestazioni o, addirittura , recedere dal contratto;

1.3. c on il terzo motivo lamenta “ ai sensi dell’art. 360, 1° comma n. 4 c.p.c.“ la “Violazione dell’art. 115 c.p.c.. erronea percezione dell’esistenza di prove in realtà inesistenti”; assume il vizio come sussistente nel caso in esame alla luce del recente arresto di Cassazione, Sezioni Unite 5/03/2024 n. 5792 , secondo cui “… se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti -il vizio va fatto valere deducendo il vizio dell' art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c. , a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale”. 1.4.con il quarto motivo lamenta “ ai sensi dell’art. 360, co. 1. n. 3 c.p.c.”la “Omessa e/o errata applicazione degli artt. 1474, 3° co, c.c.., 1473, 2° co, 1349, 1175, 1375, 1560 e 159 c.c. per la determinazione dei prezzi per le forniture operate da Armstrong nel CC 17.09.2024 Ric. n. 6936/2023 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi 2007”; i l Giudice d ’a ppello, infatti, pur dando espressamente atto dell’assenza di un accordo tra le parti in ordine al prezzo delle forniture 2007, non avrebbe fatto applicazione degli artt. 1474 , comma 3 , e art 1473 , comma 2 , c.c., che prevedono in proposito uno specifico istituto: l’arbitrium boni viri; 1.5.con il quinto motivo lamenta “ai sensi degli artt. 111 cost e 132 n. 4 c.p.c.” la “Nullità della sentenza per illogicità e/o motivazione apparente per la mancata applicazione della normativa dell’art. 9 delle legge 192/1998”; difatti,la Corte d ’a ppello avrebbe reso al riguardo una pronuncia basata su argomentazioni inconciliabili, perplesse o incomprensibili, violando così la garanzia costituzionale della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali (cfr. da ultimo Cass. 04.07.2024 n. 18287); ebbene, la ricorrente evidenzia di essere stata costretta, nell’anno 2007 , ad acquistare presso altri,vista la “fine” del contratto con Armstrong , e che i dati da prendere in considerazione fossero quelli dall’anno 2002 al 2006 (come indicati nella perizia del ragioniere Barbini), non quelli relativi all’anno 2007 , al fine di a ccertare che [OSCURATO:SOCIETA] dipendeva totalmente da Armstrong, che era la sua esclusiva fornitrice dei pannelli; 1.6.con il sesto motivo lamenta “ ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 c.p.c. (ed in subordine ex art. 360, 1° co. n. 3 c.p.c.)“ la “Nullità della sentenza per omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 c.p.c.; in subordine l’errata interpretazione e/o mancata applicazione dell’art. 186 bis c.p.c.”; secondo la società ricorrente la Corte d’appello avrebbe omesso di pronunciarsi su un motivo ; infatti , l a [OSCURATO:SOCIETA] con l’atto di appello (doc. 3.3 allegato ) aveva formulato specifica domanda di restituzione delle somme pagate in virtù delle ordinanze emessedurante il procedimento di primo grado e non confermate in sentenza, indicando in modo preciso gli importi richiesti in restituzione; nessuna altra deduzione era necessariae su tale domanda vi sarebbestata omessa pronuncia; CC 17.09.2024 Ric. n. 6936/2023 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi

2. con un unico motivo l a società ricorrente incidentale lamenta la “violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 112, 132 comma 4 n. 2 e 324 c.p.c. e vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.”per avere la Corte d’appello erroneamente ed immotivatamente rideterminato la liquidazione delle spese per il primo grado del giudizio in € 10.343,00 oltre accessori di legge; assume che sul punto la decisioneè contraria al consolidato principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la pronuncia sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di uno specifico motivo d'impugnazione.

Tuttavia, anche in ragione dell'operare del c.d. effetto espansivo interno di cui all'art. 336 c.p.c., comma 1, l'accoglimento parziale del gravame della parte vittoriosa in cui favore il giudice di primo grado abbia emesso condanna alla rifusione delle spese di lite non comporta, in difetto di impugnazione sul punto, la caducazione di tale condanna” (così Cass. 7616/2021);in proposito assume che la Corte d’ a ppello non avrebbe dovuto procedere a modificare d’ufficio la decisione assunta, in punto di spese, dal Tribunale di Ancona, ma avrebbe dovuto prevedere che per il primo grado del giudizio non vi fossero ragioni per determinare in modo diverso il regolamento delle spese di lite e/o, in ogni caso, la condanna di C.B.I. al rimborso in favore di Armstrong delle spese di lite del primo grado pari ad € 21.387,00, come già complessivamente liquidate nella precedente fase di merito; 3.va pregiudizialmente rigettata,poiché infondata, l’ eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata dalla società Armstrong , CC 17.09.2024 Ric. n. 6936/2023 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi odierna controricorrente e ricorrente incidentale ; invero, c on il ricorso principale è stata depositata copia della sentenza notificata dalla Armstrong in data 12.01.2023, con la relata di notifica e il messaggio pec di ricezione, con in calce l’attestazione di conformità, ove è esattamente indicato che la sentenza è stata notificata in data 12.01.2023 (cfr. doc. 1 allegato al ricorso ) e ciò , in osservanza dell’art. 369 2° co. n. 2 c.p.c.; 4.i primi due motivi del ricorso principale , che possono essere esaminati congiuntamente per l’evidente nesso di connessione, sono inammissibili; con essi, [OSCURATO:SOCIETA] deduc e solo apparentemente la violazione di numerose norme sostanziali, ma in concreto mira , invece, a d una rivalutazione dello stato dei fatti sui quali il giudice d’appello habasato la propria decisione - peraltro in conformità a quanto aveva già deciso il Tribunale; ebbene, lungi dall’introdurre un vizio di violazione e falsa applicazione delle norme indicate, tende a suscitare da questa Corte, inammissibilmente, un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dalla Corte d’appello, omettendo di considerareche tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento - ad esso funzionale - delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essesottesi (Cass. 6 - 3, 04/07/2017 n. 16467; Cass. Sez. 1, 23/05/2014 n. 11511; Cass. Sez.

L, 13/06/2014 n. 13485; Cass. Sez.

L, 15/07/2009 n. 16499); la corte d’appello ha verificato l’eventuale predeterminazione del fabbisogno di C.B.I. e la presenza di un patto di esclusiva in favore di Armstrong da cui si sarebbe potuto eventualmente dedurre che le parti avessero stipulato oralmente un contratto di quel genere; l’esito negativo di tale verifica, quindi, ha condotto alla necessaria CC 17.09.2024 Ric. n. 6936/2023 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi conclusione che non vi fosse prova nel caso in esame dell’esistenza di un contratto di somministrazione; sulla base della istruttoria esperita, la Corte d’appello ha desunto che per ogni singola fornitura le parti concordavano di volta in volta la quantità del materiale da consegnare ed il relativo prezzo, secondo uno schema operativo che, con ogni evidenza, appare riconducibile non tanto ad un'unica radice causale costituita da un contratto di somministrazione, di cui le singole forniture rappresentino solo momenti esecutivi, quanto piuttosto ad una successione di altrettanti separati contratti di compravendita; 4.2.parimenti inammissibile è il terzo motivo; la ricorrente principale assume esservi stata violazione dell’art. 115 c.p.c. da parte della Corte d’Appello, la quale avrebbe erroneamente considerato accertati fatti invece non provati quanto quali: - i marchi apposti sui pannelli oggetto delle forniture, - le modalità di fissazione del prezzo e la circostanza che C.B.I. si servisse anche da altri fornitori; in proposito giova rammentare che col ricorso per cassazione non è censurabile l’errore nella valutazione dei mezzi di prova, che attiene alla selezione da parte del giudice di merito di una specifica informazione tra quelle astrattamente ricavabili dal materiale istruttorio acquisito; la violazione dell'art. 115 c.p.c. può essere dedotta qualora il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove inesistenti: il che può verificarsi sia quando la motivazione si sia basata su mezzi di prova mai acquisiti, sia quando da una fonte di prova sia stata tratta un'informazione che è impossibile ricondurre a tale mezzo; ciò, tuttavia, sempre a condizione che il ricorrente assolva al duplice onere di prospettare l'assoluta impossibilità logica di ricavare dagli elementi probatori acquisiti i contenuti informativi individuati dal giudice e di specificare come la sottrazione al giudizio di detti contenuti avrebbe condotto a una decisione diversa, non già CC 17.09.2024 Ric. n. 6936/2023 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi in termini di mera probabilità, bensì di assoluta certezza (cfr. tra tante,di recente, Cass., Sez.

U, 30 /09/ 2020, n. 20867 ) ; ebbene, le censure proposte da C.B.I. non rientrano nel perimetro del travisamento della prova tracciato dalla Suprema Corte;

4.3. parimenti inammissibile il quarto motivo di ricorso in quanto con esso la società ricorrente deduce solo apparentemente una violazione di legge, mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti e alla prospettazione di una diversa interpretazione (di merito) rispetto a quella operata dal giudice dell’appello in modo coerente, logico e congruo sulla base di una puntuale valutazione del materiale probatorio prodotto dalle parti (cfr., in proposito, Cass., sez.

L av., nn. 14811/2013,7993/2014); la c orte d’appello ha in proposito affermato che « nella fattispecie de quale prove assunte in primo grado fanno propendere più verso una pluralità di contratti di vendita effettuat i dalla ditta Armstrong alla ditta C.B.I. piuttosto che verso un contratto di somministrazione, vendite il cui prezzo veniva contrattato di volta in volta sulla base degli ordinativi richiesti dalla ditta [OSCURATO:SOCIETA] e sulla base delle condizioni di mercato vigenti al momento dell’ordinativo medesimo.

Risulta agli atti il calo di merce ordinata dalla ditta appellante alla Armstrong il che rendeva per quest’ultima impossibile praticare i prezzi in linea con quelli precedenti»(cfr. la sentenza impugnata, pag. 9); la corte territoriale ha aggiunto che il prezzo praticato da Armstrong «variava di volta in volta siccome determinato dal quantitativo di materiale ordinato e dalle condizioni del mercato, pertanto, in caso di diminuzione della merce ordinata tale prezzo non poteva che aumentare»(cfr. sentenza impugnata , pag. 8 ) ; la Corte d’appello, pertanto,sulla base di tale ricostruzione di fatto riguardante le forniture eseguite nell’anno 2007, ha correttamente rilevato che «non può rilevare nel caso di specie l’art.

CC [OSCURATO:DATA_NASCITA] Ric. n. 6936/2023 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi 1474 c.c., attinente alla determinazione del prezzo in caso di mancanza di indicazione, sulla base di quanto normalmente praticato dal venditore»(cfr. sentenza impugnata , pag. 9) ;

4.4. i nammissibile è pure la censura pro sp ettata co l quinto motivodi ricorso principale; il vizio di motivazione apparente della sentenza ricorre quando essa benchégraficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (così Cass. 6758/2022; cfr. Cass.

S.U. 16599/2016); ebbene, nel caso di specie i pretesivizi della motivazione della pronuncia impugnata, non impediscono comunque di comprendere con chiarezza il ragionamento logico-giuridico seguito dalla Corte d’appello nell’escludere l’asserito abuso di dipendenza economica e, pertanto, non consentono di affermare che la motivazione, sul punto, sia inesistente o soltanto apparente; al riguardo, la Corte dorica ha così pianamente statuito: «emerge dalle prove assunte in corso di causa che la Armstrong aumentava il prezzo solo a far data dall’anno 2007 e per il motivo, già spiegato, attinente alla diminuzione degli ordinativi da parte della parte appellante essendo il prezzo determinato anche sulla base di questo criterio.

Prezzi, peraltro, che, in virtù degli ordinativi precedenti, risultavano più bassi di quelli praticati dalla ditta fornitrice.

Inoltre,non corrisponde al vero che il materiale fornito dalla Armstrong non fosse reperibile altrimenti, atteso che proprio nel 2007 la [OSCURATO:SOCIETA] compensava la riduzione della fornitura rivolgendosi ad altri produttori.

Quindi non risulta dimostrato il disegno posto in essere dalla Armstrong, così come prospettato dalla parte appellante, di erodere progressivamente il mercato della [OSCURATO:SOCIETA] abusando della propria posizione“con il CC 17.09.2024 Ric. n. 6936/2023 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi preciso scopo di farla uscire dal mercato medesimo”»(cfr. sentenza impugnata pag. 8);

4.5. inf ondat i sono il sesto e il settimo motivo del ricorso principale; non sussiste la pretesa omessa pronuncia né la violazione dell’art. 112 c.p.c.; contrariamente a quanto pretesodalla ricorrente, la Corte d’appello ha confermato la condanna di C.B.I. a pagare ad Armstrong “l’importo totale” delle fatture inevase, una parte del quale già oggetto delle ordinanze rese nel 2009 e n el 2010 dal tribunale nel corso del giudizio; correttamente l’odierna controricorrente [OSCURATO:PERSONA], sul punto, osserva che in proposito si era espresso il Giudice di prime cure confermando il contenuto delle adottate ordinanze e prevedendo l’ulteriore condanna rispetto alle somme non oggetto di esse e ciò , nel rispetto della regola sancita dall’art. 186 ter c.p.c. (pagg. 30 e 31 controricorso), e di non aver avuto , quindi, alcuna ragione per impugnare la s entenza di primo grado (circostanza , invece, sottolineata dalla odierna ricorrente), posto che la caducazione di tali ordinanze sarebbe avvenuta solo per effetto di una loro revoca e/o modifica, nei fatti mai avvenuta; 5.l’unico motivo del ricorso incidentale è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati; giustaprincipio consolidato nella giurisprudenza di legittimità il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la pronuncia sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di uno specifico motivo d'impugnazione; tuttavia, anche in ragione dell'operare del c.d.

CC [OSCURATO:DATA_NASCITA] Ric. n. 6936/2023 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi effetto espansivo interno di cui all'art. 336, comma 1, c.p.c. l'accoglimento parziale del gravame della parte vittoriosa in cui favore il giudice di primo grado abbia emesso condanna alla rifusione delle spese di lite non comporta, in difetto di impugnazione sul punto, la caducazione di tale condanna (così Cass. Sez. 6 - 2, 18/03/2021 n. 7616); con l’ulteriore conseguenza che “la preclusione nascente dal giudicato impedisce al giudice dell'impugnazione di modificare la pronuncia sulle spese della precedente fase di merito, qualora abbia valutato la complessiva situazione sostanziale in senso più favorevole alla parte vittoriosa in primo grado” (così , Cass. Sez. 3 29/10/2019n.27606, nonché Cass. Sez. 6 - 2, 18/03/2021 n. 7616 e Cass. Sez. 3, 07/01/2004n. 58); con la sentenza qui impugnata lacorte d’appello non ha deciso in conformità rispetto all’appena richiamato principio là dove , nel rigettare l’appello promosso da C.B.I. e accogliere viceversa, l’appello incidentale promosso da Armstrong, ha ricompreso nella condanna già disposta in primo grado di C.B.I. anche la corresponsione anche degli interessi moratori ex d.lgs. n.231/2002 dall’emissione delle fatture al saldo, a tale stregua invero valutando la complessiva situazione sostanziale in senso più favorevole alla parte già vittoriosa in primo grado;

6. in conclusione, il ricorso principale va integralmente rigettato, mentre vaaccolto l’unico motivo del ricorso incidentale ; la sentenza d’appello va di conseguenza cassata quanto alla modificadella condanna della odierna ricorrente principale alle spese di lite pronunciata nella sentenza di primo grado , mentre va confermataper il resto; lespese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente e ricorrente incidentale, seguono la soccombenza; P.Q.M.

CC 17.09.2024 Ric. n. 6936/2023 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA].

I. [OSCURATO:PERSONA] accoglie i l ricorso incidentale , rigetta il ricorso principale.

Cassa in relazione la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, elimina la condanna alle spese del giudizio di 1° grado, inalterato il resto.

Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro Euro 20.200,00, di cui Euro 20,000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, favore della controric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6936/2023R.G. proposto da [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difes o dagli Avv.ti Guerrin o Ortini e [OSCURATO:PERSONA] (Pec: [OSCURATO:EMAIL] , [OSCURATO:EMAIL]), come da procura in calce al ricorso,ex lege domiciliat a in ROMA , presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]:Contratto di somministrazione – Qualificazione -Contratto di compravendita per la fornitura di controsoffitti. CC 17.09.2024 Ric. n. 6936/2023 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.,(già [OSCURATO:PERSONA] S.A.S.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti GianBattista Origoni della Croce, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al controricorso, elettivamente domiciliata presso il loro studio ([OSCURATO:PERSONA]) in Roma, Via delle [OSCURATO:PERSONA] n. 20 (pec:[OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:EMAIL]); - Controricorrente , ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1601/2022 pubblicata il 20 . 12 .2022 dal la Corte d’appello di ANCONA; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 /0 9 /202 4 dalla ConsiglieraDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ; Ritenuto che 1. c on atto di citazione in data 23 novembre 2007, [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. (ora [OSCURATO:PERSONA] s .a.s.) avanti al Tribunale di Ancona , chiedendo accertarnela responsabilità e dichiarare la risoluzione del contratto di somministrazione a tempo indeterminato stipulato nel 1997 tra le parti per la fornitura continuativa di pannelli in fibra minerale per la realizzazione di contro soffitti, nonch é la condann a della convenuta al risarcimento del danno subito e subendo nella misura di Euro 2.410.000,00 o la maggiore o minore ritenuta di giustizia, per il mancato preavviso ; chiedeva altresì di dedurre da tale credito il corrispettivo dovuto ad [OSCURATO:PERSONA] per l’ultima fornitura (commissioni n. 369 del 17.07.2006 e 408 del 3.9.2007), previa decurtazione del prezzo del 40% , e condannare comunque la convenuta al versamento del conguaglio; chiedeva , infine, di disporre la rivalutazione delle somme e condan nare la convenuta al risarcimento del maggior danno pari ai tassi bancari CC 17.09.2024 Ric. n. 6936/2023 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi passivi per il credito a medio termine computati sulle medesime somme; - in via subordinata, ove per qualunque ragione le altre domande di risoluzione o risarcitorie non fossero accolte , chiedeva di disporre comunque la riduzione del prezzo nella misura di almeno il 40% in relazione alle forniture di cui alle commissioni citate, oltre al risarcimento del danno, con spese rifuse; si costituiva in giudizio Armstrong chiedendoil rigetto di tutte le domande avversarie ed in via riconvenzionale, la condanna di C.B.I. al pagamento della somma di Euro 384.059,26 (o quella maggiore o minore ritenuta accertata), oltre interessi moratori, quale importo dovuto per le fatture inevase, con concessione di ordinanza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell’art. 186-bis c.p.c. o ai sensi dell’art. 186-ter c.p.c.; sempre in via riconvenzionale, in caso di inquadramento del rapporto intercorso tra le parti come contratto di somministrazione, chiedeva la condanna di C.B.I. al risarcimento dei danni patrimoniali di natura contrattuale ed extracontrattuale subiti da Armstrong per una somma non inferiore ad € 2.200.000,00; nella denegata ipotesi in cui Armstrong fosse condannata a pagare una qualsiasi somma in favore dell’attore, la riduzione, anche in via equitativa, dell’importo complessivo dovuto ad Armstrong; o comunque, in via riconvenzionale subordinata, la compensazione di tale somma con quanto sarebbe stato riconosciuto ad Armstrong a titolo di risarcimento danni e/o comunque con la somma di Euro 384.059,26 – o quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa – oltre interessi moratori sino al saldo, con eventuale condanna di C.B.I.al pagamento dell’importo residuo, in ogni caso confermando le eventuali ordinanze emesse a favore della convenuta ex art. 186-bis e ter c.p.c., il tutto con vittoria di spese e compensi; il Tribunale di Ancona all’udienza del 18 luglio 2009, emetteva ordinanza n. 2/09 ai sensi dell’art. 186-bis c.p.c. con cui ordinava a C.B.I. il pagamento di Euro 229.044,80, ossia il 60% dell’importo CC [OSCURATO:DATA_NASCITA] Ric. n. 6936/2023 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi complessivo delle fatture insolute, a favore di Armstrong, contestualmente rinviando la causa alla successiva udienza dell’11 febbraio 2010; con successiva ordinanza in data 30 agosto 2010, il Tribunale, modificava la precedente ordinanza e condannava C.B.I. al pagamento dell’ulteriore importo di Euro 1.391,08 a titolo di capitale, oltre che al pagamento degli interessi di mora maturati sulla quota capitale di cui alla citata ordinanza (sull’importo di Euro 230.435,88, pari al 60% del totale dovuto); esperita l’istruttoria mediante provedocumentali e testimonial i e CTU contabile, con sentenza n. 647/2019 , il Tribunale rigettava tutte le domande formulate da C.B.I. e condannava quest’ultima a versare ad [OSCURATO:PERSONA] 153.623,38, oltre interessilegali (cioè la differenza tra l'importo complessivo dovuto per fatture inevase e quanto già corrisposto in ottemperanza delle ordinanze emesse in data 18.07.2009 e 30.08.2010), oltre spese per CTU e di lite. 2.Avverso la sentenza del Tribunale, C.B.I. proponeva appello dinanzi la Corte d’appello di Ancona e Armstrong resisteva, chiedendone il rigetto e proponendo a sua volta appello incidentale. la Corte d’appello di Ancona, con sentenza n. 1601/2022 , rigettava l’appello principale proposto da C.B.I., accoglieva l’appello incidentale promosso da Armstrong, con condanna dellaC.B.I. alla rifusione delle spese di litedel grado; 3.avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona , [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi d'impugnazione; haresistito con controricorso la società Knauf e, a sua volta, proposto ricorso incidentale sorretto da un unico motivo; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanzacamerale ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c.; la parte ricorrente e quella controricorrente , ricorrente incidentale,hanno depositato distinte e rispettive memorie . Considerato che CC 17.09.2024 Ric. n. 6936/2023 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi 1.con il primo motivo la ricorrente principale denunzia “ ex art. 360, 1° co. n. 3 c.p.c.” la “violazione e falsa applicazione degli artt.1559 e 1560 c.c.”; in particolare, assum e che la Corte d’appello avrebbe non correttamente interpretato e quindi qualificato, la disciplina del contratto di somministrazione inter partes e, nello specifico, non avrebbe considerato che l’ art. 1559 c . c. , che non prevede particolari rigorismi di forma, lasciando alla volontà delle parti ampia libertàe il contratto in esame , è caratterizzato in base alla periodicità e continuità delle prestazioni in funzione del fabbisogno del somministrato, elementi presenti nel rapporto contrattuale intercorso tra le parti,e che l’art. 1560 c.c. secondo cui in ipotesi di mancata pattuizione sull’entità della somministrazione, questa si intende corrispondente al fabbisogno della parte avente diritto; contesta che la Corte d’appello abbia negato la riconducibilità del rapporto in esame a quel tipo contrattuale per non esservi stata la prova della predeterminazione del fabbisogno del somministrato; 1.2. con il secondo motivo denunzia “ex art. 360, comma 1 n.3 c.p.c.” la“violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1561, 1564- 1565, 1567, 1568 e 1569 c.c., 1175 e 1375 c.c.”;in particolare, la corte territoriale non avrebbe tenuto conto del fatto che la predeterminazione e quantificazione del prezzo sarebbe elemento assolutamente anodino e non significativo ; difatti, l’art. 1561 c.c. recita “Nella somministrazione a carattere periodico, se il prezzo deve essere determinato secondo le norme dell'articolo 1474, si ha riguardo al tempo della scadenza delle singole prestazioni e al luogo in cui queste devono essere eseguite” e la norma lascia alla libera determinazione delle parti, stabilire il corrispettivo, che può essere pattuito periodicamente o anche per singola fornitura, ed il riferimento all’art. 1474 c.c.significa solo che, se le parti non si sono valse del potere di regolamentazione, allora soccorre la norma codicistica; evidenzia i noltre, come gli artt. 1564 - 1565 c.c. escludono la risoluzione del contratto e/o la sospensione della CC 17.09.2024 Ric. n. 6936/2023 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi somministrazione solo se, rispettivamente, l’inadempimento di una parte è di notevole importanza e/o di lieve entità; tale profilo viene evidenziatoin quanto la Corte d ’a ppello ha ritenuto di dare rilievo al fatto che gliacquisti operati da [OSCURATO:SOCIETA] presso altri fornitori in misura percentuale annua ricompresa tra lo 0,05% (sic) el’ 1.29% (sic) nel periodo 2004-2006 (sentenza di appello pagina 7), fosse significativo di assenza di patto di esclusiva o di qualche violazione della [OSCURATO:SOCIETA] tale da giustificare l’iniziativa di Armstrong di disconoscere il contratto di somministrazione; evidenzia inoltre la società ricorrente che gli artt. 1567 e 1568 c.c. prevedono chiaramente che una esclusiva può essere pattuita a favore del somministrante (art. 1567) o dell’avente diritto alla somministrazione (art. 1568), ma non che l’esclusiva rappresenti elemento essenziale del contratto, e lamenta che la Corte non avrebbe fatto applicazione degli artt. 1565 e 1569 c.c. che prevedono sempre l’obbligo del preavviso, per il somministrante che voglia sospendere le prestazioni o, addirittura , recedere dal contratto; 1.3. c on il terzo motivo lamenta “ ai sensi dell’art. 360, 1° comma n. 4 c.p.c.“ la “Violazione dell’art. 115 c.p.c.. erronea percezione dell’esistenza di prove in realtà inesistenti”; assume il vizio come sussistente nel caso in esame alla luce del recente arresto di Cassazione, Sezioni Unite 5/03/2024 n. 5792 , secondo cui “… se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti -il vizio va fatto valere deducendo il vizio dell' art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c. , a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale”. 1.4.con il quarto motivo lamenta “ ai sensi dell’art. 360, co. 1. n. 3 c.p.c.”la “Omessa e/o errata applicazione degli artt. 1474, 3° co, c.c.., 1473, 2° co, 1349, 1175, 1375, 1560 e 159 c.c. per la determinazione dei prezzi per le forniture operate da Armstrong nel CC 17.09.2024 Ric. n. 6936/2023 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi 2007”; i l Giudice d ’a ppello, infatti, pur dando espressamente atto dell’assenza di un accordo tra le parti in ordine al prezzo delle forniture 2007, non avrebbe fatto applicazione degli artt. 1474 , comma 3 , e art 1473 , comma 2 , c.c., che prevedono in proposito uno specifico istituto: l’arbitrium boni viri; 1.5.con il quinto motivo lamenta “ai sensi degli artt. 111 cost e 132 n. 4 c.p.c.” la “Nullità della sentenza per illogicità e/o motivazione apparente per la mancata applicazione della normativa dell’art. 9 delle legge 192/1998”; difatti,la Corte d ’a ppello avrebbe reso al riguardo una pronuncia basata su argomentazioni inconciliabili, perplesse o incomprensibili, violando così la garanzia costituzionale della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali (cfr. da ultimo Cass. 04.07.2024 n. 18287); ebbene, la ricorrente evidenzia di essere stata costretta, nell’anno 2007 , ad acquistare presso altri,vista la “fine” del contratto con Armstrong , e che i dati da prendere in considerazione fossero quelli dall’anno 2002 al 2006 (come indicati nella perizia del ragioniere Barbini), non quelli relativi all’anno 2007 , al fine di a ccertare che [OSCURATO:SOCIETA] dipendeva totalmente da Armstrong, che era la sua esclusiva fornitrice dei pannelli; 1.6.con il sesto motivo lamenta “ ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 c.p.c. (ed in subordine ex art. 360, 1° co. n. 3 c.p.c.)“ la “Nullità della sentenza per omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 c.p.c.; in subordine l’errata interpretazione e/o mancata applicazione dell’art. 186 bis c.p.c.”; secondo la società ricorrente la Corte d’appello avrebbe omesso di pronunciarsi su un motivo ; infatti , l a [OSCURATO:SOCIETA] con l’atto di appello (doc. 3.3 allegato ) aveva formulato specifica domanda di restituzione delle somme pagate in virtù delle ordinanze emessedurante il procedimento di primo grado e non confermate in sentenza, indicando in modo preciso gli importi richiesti in restituzione; nessuna altra deduzione era necessariae su tale domanda vi sarebbestata omessa pronuncia; CC 17.09.2024 Ric. n. 6936/2023 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi 2. con un unico motivo l a società ricorrente incidentale lamenta la “violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 112, 132 comma 4 n. 2 e 324 c.p.c. e vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.”per avere la Corte d’appello erroneamente ed immotivatamente rideterminato la liquidazione delle spese per il primo grado del giudizio in € 10.343,00 oltre accessori di legge; assume che sul punto la decisioneè contraria al consolidato principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la pronuncia sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di uno specifico motivo d'impugnazione. Tuttavia, anche in ragione dell'operare del c.d. effetto espansivo interno di cui all'art. 336 c.p.c., comma 1, l'accoglimento parziale del gravame della parte vittoriosa in cui favore il giudice di primo grado abbia emesso condanna alla rifusione delle spese di lite non comporta, in difetto di impugnazione sul punto, la caducazione di tale condanna” (così Cass. 7616/2021);in proposito assume che la Corte d’ a ppello non avrebbe dovuto procedere a modificare d’ufficio la decisione assunta, in punto di spese, dal Tribunale di Ancona, ma avrebbe dovuto prevedere che per il primo grado del giudizio non vi fossero ragioni per determinare in modo diverso il regolamento delle spese di lite e/o, in ogni caso, la condanna di C.B.I. al rimborso in favore di Armstrong delle spese di lite del primo grado pari ad € 21.387,00, come già complessivamente liquidate nella precedente fase di merito; 3.va pregiudizialmente rigettata,poiché infondata, l’ eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata dalla società Armstrong , CC 17.09.2024 Ric. n. 6936/2023 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi odierna controricorrente e ricorrente incidentale ; invero, c on il ricorso principale è stata depositata copia della sentenza notificata dalla Armstrong in data 12.01.2023, con la relata di notifica e il messaggio pec di ricezione, con in calce l’attestazione di conformità, ove è esattamente indicato che la sentenza è stata notificata in data 12.01.2023 (cfr. doc. 1 allegato al ricorso ) e ciò , in osservanza dell’art. 369 2° co. n. 2 c.p.c.; 4.i primi due motivi del ricorso principale , che possono essere esaminati congiuntamente per l’evidente nesso di connessione, sono inammissibili; con essi, [OSCURATO:SOCIETA] deduc e solo apparentemente la violazione di numerose norme sostanziali, ma in concreto mira , invece, a d una rivalutazione dello stato dei fatti sui quali il giudice d’appello habasato la propria decisione - peraltro in conformità a quanto aveva già deciso il Tribunale; ebbene, lungi dall’introdurre un vizio di violazione e falsa applicazione delle norme indicate, tende a suscitare da questa Corte, inammissibilmente, un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dalla Corte d’appello, omettendo di considerareche tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento - ad esso funzionale - delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essesottesi (Cass. 6 - 3, 04/07/2017 n. 16467; Cass. Sez. 1, 23/05/2014 n. 11511; Cass. Sez. L, 13/06/2014 n. 13485; Cass. Sez. L, 15/07/2009 n. 16499); la corte d’appello ha verificato l’eventuale predeterminazione del fabbisogno di C.B.I. e la presenza di un patto di esclusiva in favore di Armstrong da cui si sarebbe potuto eventualmente dedurre che le parti avessero stipulato oralmente un contratto di quel genere; l’esito negativo di tale verifica, quindi, ha condotto alla necessaria CC 17.09.2024 Ric. n. 6936/2023 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi conclusione che non vi fosse prova nel caso in esame dell’esistenza di un contratto di somministrazione; sulla base della istruttoria esperita, la Corte d’appello ha desunto che per ogni singola fornitura le parti concordavano di volta in volta la quantità del materiale da consegnare ed il relativo prezzo, secondo uno schema operativo che, con ogni evidenza, appare riconducibile non tanto ad un'unica radice causale costituita da un contratto di somministrazione, di cui le singole forniture rappresentino solo momenti esecutivi, quanto piuttosto ad una successione di altrettanti separati contratti di compravendita; 4.2.parimenti inammissibile è il terzo motivo; la ricorrente principale assume esservi stata violazione dell’art. 115 c.p.c. da parte della Corte d’Appello, la quale avrebbe erroneamente considerato accertati fatti invece non provati quanto quali: - i marchi apposti sui pannelli oggetto delle forniture, - le modalità di fissazione del prezzo e la circostanza che C.B.I. si servisse anche da altri fornitori; in proposito giova rammentare che col ricorso per cassazione non è censurabile l’errore nella valutazione dei mezzi di prova, che attiene alla selezione da parte del giudice di merito di una specifica informazione tra quelle astrattamente ricavabili dal materiale istruttorio acquisito; la violazione dell'art. 115 c.p.c. può essere dedotta qualora il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove inesistenti: il che può verificarsi sia quando la motivazione si sia basata su mezzi di prova mai acquisiti, sia quando da una fonte di prova sia stata tratta un'informazione che è impossibile ricondurre a tale mezzo; ciò, tuttavia, sempre a condizione che il ricorrente assolva al duplice onere di prospettare l'assoluta impossibilità logica di ricavare dagli elementi probatori acquisiti i contenuti informativi individuati dal giudice e di specificare come la sottrazione al giudizio di detti contenuti avrebbe condotto a una decisione diversa, non già CC 17.09.2024 Ric. n. 6936/2023 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi in termini di mera probabilità, bensì di assoluta certezza (cfr. tra tante,di recente, Cass., Sez. U, 30 /09/ 2020, n. 20867 ) ; ebbene, le censure proposte da C.B.I. non rientrano nel perimetro del travisamento della prova tracciato dalla Suprema Corte; 4.3. parimenti inammissibile il quarto motivo di ricorso in quanto con esso la società ricorrente deduce solo apparentemente una violazione di legge, mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti e alla prospettazione di una diversa interpretazione (di merito) rispetto a quella operata dal giudice dell’appello in modo coerente, logico e congruo sulla base di una puntuale valutazione del materiale probatorio prodotto dalle parti (cfr., in proposito, Cass., sez. L av., nn. 14811/2013,7993/2014); la c orte d’appello ha in proposito affermato che « nella fattispecie de quale prove assunte in primo grado fanno propendere più verso una pluralità di contratti di vendita effettuat i dalla ditta Armstrong alla ditta C.B.I. piuttosto che verso un contratto di somministrazione, vendite il cui prezzo veniva contrattato di volta in volta sulla base degli ordinativi richiesti dalla ditta [OSCURATO:SOCIETA] e sulla base delle condizioni di mercato vigenti al momento dell’ordinativo medesimo. Risulta agli atti il calo di merce ordinata dalla ditta appellante alla Armstrong il che rendeva per quest’ultima impossibile praticare i prezzi in linea con quelli precedenti»(cfr. la sentenza impugnata, pag. 9); la corte territoriale ha aggiunto che il prezzo praticato da Armstrong «variava di volta in volta siccome determinato dal quantitativo di materiale ordinato e dalle condizioni del mercato, pertanto, in caso di diminuzione della merce ordinata tale prezzo non poteva che aumentare»(cfr. sentenza impugnata , pag. 8 ) ; la Corte d’appello, pertanto,sulla base di tale ricostruzione di fatto riguardante le forniture eseguite nell’anno 2007, ha correttamente rilevato che «non può rilevare nel caso di specie l’art. CC [OSCURATO:DATA_NASCITA] Ric. n. 6936/2023 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi 1474 c.c., attinente alla determinazione del prezzo in caso di mancanza di indicazione, sulla base di quanto normalmente praticato dal venditore»(cfr. sentenza impugnata , pag. 9) ; 4.4. i nammissibile è pure la censura pro sp ettata co l quinto motivodi ricorso principale; il vizio di motivazione apparente della sentenza ricorre quando essa benchégraficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (così Cass. 6758/2022; cfr. Cass. S.U. 16599/2016); ebbene, nel caso di specie i pretesivizi della motivazione della pronuncia impugnata, non impediscono comunque di comprendere con chiarezza il ragionamento logico-giuridico seguito dalla Corte d’appello nell’escludere l’asserito abuso di dipendenza economica e, pertanto, non consentono di affermare che la motivazione, sul punto, sia inesistente o soltanto apparente; al riguardo, la Corte dorica ha così pianamente statuito: «emerge dalle prove assunte in corso di causa che la Armstrong aumentava il prezzo solo a far data dall’anno 2007 e per il motivo, già spiegato, attinente alla diminuzione degli ordinativi da parte della parte appellante essendo il prezzo determinato anche sulla base di questo criterio. Prezzi, peraltro, che, in virtù degli ordinativi precedenti, risultavano più bassi di quelli praticati dalla ditta fornitrice. Inoltre,non corrisponde al vero che il materiale fornito dalla Armstrong non fosse reperibile altrimenti, atteso che proprio nel 2007 la [OSCURATO:SOCIETA] compensava la riduzione della fornitura rivolgendosi ad altri produttori. Quindi non risulta dimostrato il disegno posto in essere dalla Armstrong, così come prospettato dalla parte appellante, di erodere progressivamente il mercato della [OSCURATO:SOCIETA] abusando della propria posizione“con il CC 17.09.2024 Ric. n. 6936/2023 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi preciso scopo di farla uscire dal mercato medesimo”»(cfr. sentenza impugnata pag. 8); 4.5. inf ondat i sono il sesto e il settimo motivo del ricorso principale; non sussiste la pretesa omessa pronuncia né la violazione dell’art. 112 c.p.c.; contrariamente a quanto pretesodalla ricorrente, la Corte d’appello ha confermato la condanna di C.B.I. a pagare ad Armstrong “l’importo totale” delle fatture inevase, una parte del quale già oggetto delle ordinanze rese nel 2009 e n el 2010 dal tribunale nel corso del giudizio; correttamente l’odierna controricorrente [OSCURATO:PERSONA], sul punto, osserva che in proposito si era espresso il Giudice di prime cure confermando il contenuto delle adottate ordinanze e prevedendo l’ulteriore condanna rispetto alle somme non oggetto di esse e ciò , nel rispetto della regola sancita dall’art. 186 ter c.p.c. (pagg. 30 e 31 controricorso), e di non aver avuto , quindi, alcuna ragione per impugnare la s entenza di primo grado (circostanza , invece, sottolineata dalla odierna ricorrente), posto che la caducazione di tali ordinanze sarebbe avvenuta solo per effetto di una loro revoca e/o modifica, nei fatti mai avvenuta; 5.l’unico motivo del ricorso incidentale è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati; giustaprincipio consolidato nella giurisprudenza di legittimità il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la pronuncia sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di uno specifico motivo d'impugnazione; tuttavia, anche in ragione dell'operare del c.d. CC [OSCURATO:DATA_NASCITA] Ric. n. 6936/2023 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi effetto espansivo interno di cui all'art. 336, comma 1, c.p.c. l'accoglimento parziale del gravame della parte vittoriosa in cui favore il giudice di primo grado abbia emesso condanna alla rifusione delle spese di lite non comporta, in difetto di impugnazione sul punto, la caducazione di tale condanna (così Cass. Sez. 6 - 2, 18/03/2021 n. 7616); con l’ulteriore conseguenza che “la preclusione nascente dal giudicato impedisce al giudice dell'impugnazione di modificare la pronuncia sulle spese della precedente fase di merito, qualora abbia valutato la complessiva situazione sostanziale in senso più favorevole alla parte vittoriosa in primo grado” (così , Cass. Sez. 3 29/10/2019n.27606, nonché Cass. Sez. 6 - 2, 18/03/2021 n. 7616 e Cass. Sez. 3, 07/01/2004n. 58); con la sentenza qui impugnata lacorte d’appello non ha deciso in conformità rispetto all’appena richiamato principio là dove , nel rigettare l’appello promosso da C.B.I. e accogliere viceversa, l’appello incidentale promosso da Armstrong, ha ricompreso nella condanna già disposta in primo grado di C.B.I. anche la corresponsione anche degli interessi moratori ex d.lgs. n.231/2002 dall’emissione delle fatture al saldo, a tale stregua invero valutando la complessiva situazione sostanziale in senso più favorevole alla parte già vittoriosa in primo grado; 6. in conclusione, il ricorso principale va integralmente rigettato, mentre vaaccolto l’unico motivo del ricorso incidentale ; la sentenza d’appello va di conseguenza cassata quanto alla modificadella condanna della odierna ricorrente principale alle spese di lite pronunciata nella sentenza di primo grado , mentre va confermataper il resto; lespese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente e ricorrente incidentale, seguono la soccombenza; P.Q.M. CC 17.09.2024 Ric. n. 6936/2023 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] accoglie i l ricorso incidentale , rigetta il ricorso principale. Cassa in relazione la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, elimina la condanna alle spese del giudizio di 1° grado, inalterato il resto. Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro Euro 20.200,00, di cui Euro 20,000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, favore della controric
Sentenza Cassazione n. 33412/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris