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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04268/2026

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22204/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro Agenzia Delle Entrate -Riscossione -intimata- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] Grado di Lazio n. 2654/2023 depositata il 05/05/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza n. 51/2020 la CTP di Roma respingeva il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il sollecito di pagamento n. 09720189087816681000 relativo a tredici cartelle esattoriali presupposte relative a varie sanzioni amministrative, tributi e imposte, con riferimento specificamente a cartelle presupposte e, in particolare,: la n. 09720110077480474000 di € 615,81, la n. 09720160109818610000 di € 221,76 nonché la n. 09720170062573171000 di € 187,39, condannano la predetta al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge.

2. Con sentenza n. 2654/2023 la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio accoglieva l’appello riguardante esclusivamente la parte del sollecito di pagamento riferibile alla cartella n. 09720110077480474000 per € 615,81, con condanna della parte appellata al pagamento delle spese di lite.

3. La contribuente ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della suddetta sentenza.

4. Agenzia delle Entrate –Riscossione è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con un unico motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma n. 4 c.p.c., nullità della sentenza impugnata nella parte in cui era stata completamente omessa la pronuncia in merito all’annullamento e/o alla regolamentazione delle spese di lite del primo grado di giudizio, nonostante l’esplicita richiesta formulata in tal senso Osserva che la sentenza di secondo grado aveva omesso qualsiasi pronuncia in merito all’espressa richiesta di annullamento delle spese di lite del primo grado di giudizio, con conseguente richiesta di liquidazione delle stesse in favore della parte contribuente (nello specifico al procuratore antistatario della stessa), stante la fondatezza, quantomeno parziale, del ricorso o, comunque, in subordine con compensazione delle stesse in considerazione di una reciproca soccombenza e ciò, anche, per l’eccessività nella quantificazione delle spese di lite liquidate in primo grado sia rispetto al valore della causa, sia rispetto al ridotto grado di complessità della controversia.

2. Il motivo è fondato.

2.1. Invero è principio pacifico quello per cui il giudice d'appello deve procedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento delle spese processuali quale conseguenza della pronuncia adottata, in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la pronuncia sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di uno specifico motivo d'impugnazione (vedi, ex multis, Cass.33412/2024).

2.2. Ne discende la erroneità della decisione impugnata in quanto il giudice di secondo grado pur avendo accolto (sia pure in parte) l’appello nulla ha statuito sulle spese del primo grado di giudizio poste interamente a carico della contribuente, risultata interamente soccombente.

3. In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio della causa, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lazio che, in diversa composizione, provvederà a riesaminare il regime delle spese delle fasi dimerito, disponendo anche per le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lazio, in diversa composi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22204/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro Agenzia Delle Entrate -Riscossione -intimata- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] Grado di Lazio n. 2654/2023 depositata il 05/05/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza n. 51/2020 la CTP di Roma respingeva il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il sollecito di pagamento n. 09720189087816681000 relativo a tredici cartelle esattoriali presupposte relative a varie sanzioni amministrative, tributi e imposte, con riferimento specificamente a cartelle presupposte e, in particolare,: la n. 09720110077480474000 di € 615,81, la n. 09720160109818610000 di € 221,76 nonché la n. 09720170062573171000 di € 187,39, condannano la predetta al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge. 2. Con sentenza n. 2654/2023 la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio accoglieva l’appello riguardante esclusivamente la parte del sollecito di pagamento riferibile alla cartella n. 09720110077480474000 per € 615,81, con condanna della parte appellata al pagamento delle spese di lite. 3. La contribuente ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della suddetta sentenza. 4. Agenzia delle Entrate –Riscossione è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con un unico motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma n. 4 c.p.c., nullità della sentenza impugnata nella parte in cui era stata completamente omessa la pronuncia in merito all’annullamento e/o alla regolamentazione delle spese di lite del primo grado di giudizio, nonostante l’esplicita richiesta formulata in tal senso Osserva che la sentenza di secondo grado aveva omesso qualsiasi pronuncia in merito all’espressa richiesta di annullamento delle spese di lite del primo grado di giudizio, con conseguente richiesta di liquidazione delle stesse in favore della parte contribuente (nello specifico al procuratore antistatario della stessa), stante la fondatezza, quantomeno parziale, del ricorso o, comunque, in subordine con compensazione delle stesse in considerazione di una reciproca soccombenza e ciò, anche, per l’eccessività nella quantificazione delle spese di lite liquidate in primo grado sia rispetto al valore della causa, sia rispetto al ridotto grado di complessità della controversia. 2. Il motivo è fondato. 2.1. Invero è principio pacifico quello per cui il giudice d'appello deve procedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento delle spese processuali quale conseguenza della pronuncia adottata, in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la pronuncia sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di uno specifico motivo d'impugnazione (vedi, ex multis, Cass.33412/2024). 2.2. Ne discende la erroneità della decisione impugnata in quanto il giudice di secondo grado pur avendo accolto (sia pure in parte) l’appello nulla ha statuito sulle spese del primo grado di giudizio poste interamente a carico della contribuente, risultata interamente soccombente. 3. In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio della causa, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lazio che, in diversa composizione, provvederà a riesaminare il regime delle spese delle fasi dimerito, disponendo anche per le spese di questo giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lazio, in diversa composi