CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 29324/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14850/2017R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in virtù di procura speciale dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio presso la Corte Suprema di Cassazione in Roma, piazza Cavour; –controricorrente – avverso la sentenza della C omm issione trib utaria reg ionale dell ’ Abruzzo –sezione staccata di Pescara, n. 50 / 0 6 /201 7 , depositata il 2 4 gennaio 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 settembre2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevato che: 1. Felice R u berto richiese all’Agenzia delle entrate , con istanza presentata il 21 giugno 2011, il rimborso del 60% dell’Irpef, con le IRPEF – [OSCURATO:PERSONA] – MOLISE - [OSCURATO:PERSONA] –DECADENZArelative addizionali, pagate, tramite ritenute in busta paga, per i periodi d’imposta dal 2003 al 2007. Il contribuente invocò infatti l’art. 6, comma 4-bis, del d.l. n. 185 del 2008, convertito dalla n. 2 del 2009, il quale stabiliva che l’art. 3 del d.l. n. 162 del 2008, convertito nella legge n. 201 del 2008, si applicava, tra l’altro, anche ai soggetti residenti o aventi domicilio nei territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici che erano avvenuti in Molise nel 2002. Il comma 2 del predetto art. 3 del d.l. n. 162 del 2008 (espressamente richiamando l’art. 2, comma 109, della legge n. 244 del 2004 e l’art. 2, comma 1, del d.l. n. 61 del 2008, convertito nella legge n. 103 del 2008) stabiliva l’abbattimento del 60 percento dell’onere tributario relativo all’Irpef ed alle addizionali di cui ai periodi d’imposta dal 2003 al 2007. Decorso inutilmente il termine di legge, il contribuente ha impugnato, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale diPescara, il silenzio - rifiuto serbato dall’Agenzia sulla richiesta di rimborso. L’adita CTP ha accolto il ricorso. Proposto appello dall’Ufficio, l’adita Commissione tributaria regionale dell’ Abruzzo-sezione staccata di Pescara, lo ha rigettato, con la sentenza di cui all’epigrafe. Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, affidandolo ad un motivo. Il contribuente ha resistito con controricorso ed ha prodotto memoria nel procedimento ex art. 380 - bis cod. proc. civ., conclusosi con la rimessione del ricorso alla pubblica udienza ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere il giudice a quo ritenuto che all’istanza di rimborso per cui è causa dovesse applicarsi il termine di cui alridetto art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, piuttosto che quello di cui all’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, con conseguente decadenza del contribuente dal relativo diritto. Il motivo è fondato. Infatti, come questa Corte ha già avuto modo di chiarire in fattispecie analoghe, « Il diritto alla restituzione del 90% delle imposte pagate negli anni 1990-1992, previsto dall'art. 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in favore dei residenti nelle province siciliane colpite dal sisma del 13 dicembre 1990, è soggetto al termine di decadenza biennale di cui all'art. 21, comma secondo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, decorrente dal 1° gennaio 2003.» (Cass.20/12/2012, n. 23589). Si legge infatti nella motivazione di tale arresto che « - vertendosi in tema di rimborso di versamenti effettuati per imposte dirette non dovute e tali divenute in forza di normativa successiva al pagamento - la dedotta decadenza va riferita, non alla disposizione dell'art. 38 d.p.r. 602/1973 evocatodall'Agenzia ricorrente, ma a quella, residuale, di cui all'art. 21, comma 2, d.lgs. 546/1992, che prevede la decadenza nel termine di due anni dalla data del pagamento o, se posteriore, da quella in cui è si è verificato il presupposto della restituzione (cfr. Cass.3575/10, 10838/05). del 20/12/2012 (Rv. 624745 - 01) » (Cass.20/12/2012, n. 23589, cit., in motivazione). Nello stesso senso si è detto che «La disciplina del rimborso d'imposta di cui all'art. 38del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, riporta l'ipotesi in cui il relativo versamento non sia dovuto "ab origine", mentre quando il diritto alla restituzione sia sorto solo in data posteriore a quella del pagamento della stessa trova applicazione l'art. 21, secondo comma, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, avente carattere residuale e di chiusura del sistema, secondo il quale l'istanza di rimborso può essere presentata entro due anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.» (Cass. 07/01/2014 , n. 82). Ed è stato ribadito che « La disciplina del rimborso d'imposta di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 concerne l'ipotesi in cui il relativo versamento non sia dovuto "ab origine" mentre, quando il diritto alla restituzione sia sorto solo in data posteriore a quella del pagamento della stessa, trova applicazione l'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, avente carattere residuale e di chiusura del sistema, secondo il quale l'istanza di rimborso può essere presentata entro due anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione; ne consegue che, riguardo all'esenzione prevista dalla l. n. 206 del 2004 in favore dei superstiti delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, detto termine decorre dal 1° gennaio 2008, data di entrata in vigore della l. n. 244 del 2007 che ha esteso, con effetto dal 1° gennaio 2003, l'agevolazione agli atti di terrorismo ed alle stragi di medesima matrice verificatisi all'estero delle quali siano vittime cittadini italiani.» (Cass.15/05/2019, n. 12919). Ancora, è stato ripetuto che « In tema di rimborso di versamenti effettuati in relazione ad imposte dirette non dovute, la disciplina di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, che prevede la possibilità di presentare la relativa richiesta entro il termine di quarantotto mesi, si applica esclusivamente se tali versamenti non risultavano dovuti fin dall'origine; quando, invece, il diritto alla restituzione sia sorto in data posteriore a quella del pagamento dell'imposta, è applicabile l'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, disposizione di carattere residuale e di chiusura del sistema, secondo cui l'istanza di rimborso può essere presentata entro due anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso la spettanza del diritto al rimborso, il cui presupposto trovava fondamento nella l.n. 2 del 2009, entrata in vigore oltre due anni prima della presentazione della richiesta da parte del contribuente).». (Cass.11/12/2019, n. 32309). Nel caso di specie, il diritto al rimborso oggetto della domanda del contribuente trova fondamento nell’art. 6, comma 4 - bis , del d.l. n. 185 del 2008, in vigore dal 29 novembre 2008, data di pubblicazione del medesimo decreto, convertito poi dalla n. 2 del 2009. Il dies a quodel termine decadenziale biennale di cui all’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 era quindi il 29 novembre 2008. Pertanto, essendo pacifico che la domanda di rimborso è stata presentata il 21 giugno 2011, essa deve considerarsi tardiva rispetto al termine decadenzialescaduto il 29 novembre 2008. Premesso che con il caso qui in decisione , relativ o al termine decadenziale del diritto al rimborso di imposte versate ed ex post risultate non dovute, non interferisce la diversa questione della sospensione (con i decreti ministeriali che si sono succeduti dal 2002 al 2007) sino al 31 dicembre 2008 del t ermine per effettuare l’adempimento delle medesime imposte(poi abbattute del 60 per cento dal ridetto art. 6, comma 4 - bis , del d.l. n. 185 del 2008 ) , giova comunque sottolineare, ad abundantiam, che la decadenza biennale sarebbe comunque maturata anche computando la (comunque erroneamente, per quanto già detto), dalla data di scadenza del periodo della predetta sospensione (31 dicembre 2008), piuttosto che (come è corretto), da quella nella quale è entrata in vigore la norma che ha ridotto l’obbligazione tributaria in questione al residuo 40 per cento. Infine, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale accennata, genericamente, dal controricorrente, secondo cui l’applicazioneal caso di specie del termine decadenziale di cui all’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, sarebbein contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost., atteso che, a differenza di quanto affermato dal controricorrente, essa non esclude il diritto dei contribuenti che, negli anni d’imposta in questione, abbiano già pagato le imposte per intero, dal beneficio della riduzione del 60 per cento. Accertata la decadenza del contribuente dal diritto al rimborso, va quindi accolto il ricorso e, cassata la sentenza impugnata, va rigettato nel merito il ricorso introduttivodel contribuente Le spese dei giudizi di merito si compensano e quelle di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigettail ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese dei giudizi di merito e condanna il controricorrente a pagare alla ricorrente le spese del giudizio di legitti