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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 maggio 2023

Cassazione n. 21615/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6349/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

PUGLIA n. 3190/2019 depositata il 27/11/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/05/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, impugnando la sentenza della CTR Puglia n. 3190/2019, pubblicata in data 27.11.2019, che, in accoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha riconosciuto l'illegittimità del silenzio rifiuto sull'istanza di rimborso delle somme versate a titolo di Irpef pergli anni dall'anno 2002 al 2008 proposta dal predette contribuente, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] sisma del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Molise e Puglia, disattendendo l'eccezione di decadenza fondata sull'art. 21 d.igs.n.546/1992.

2. Ad avviso della CTR la disposizione invocata dall'appellante non poteva applicarsi alle ipotesi speciali di benefici fiscali concessi ai residenti nei comuni colpiti dal terremoto.

3. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

La parte intimata non si è costituita. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce un error in procedendo, ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per nullità assoluta della motivazione, sub specie di motivazione apparente, in violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ, e 36 comma 1 d.lgs. n. 546 del 1992 Cost., è infondato e va rigettato.

1.1. Va rammentato che “La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.” (Cass., Sez.

U., 07/04/2014, n. 8053; Cass. Sez. 1, 03/03/2022 n. 7090).

1.2. Nessuna di tali fattispecie ricorre nel caso in esame.

La CTR ha accolto l'appello del contribuente ritenendo inapplicabile il citato art. 21 in quanto lo stesso fa salve le "disposizioni specifiche”, alle quali ha ricondotto i benefici fiscali concessi ai residenti nei comuni colpiti dal terremoto.

Pertanto, a prescindere dalla correttezza o meno della decisione assunta, la CTR ha espresso una ben identificabile ratio decidendi, sicché non si rileva l'imperscrutabilità della ratio che rende nulla la sentenza per apparenza motivazionale (Cass., Sez.

U., n. 22232 del 2016, Rv. 641526).

2. Il secondo e terzo motivo di ricorso, con i quali l’Agenzia ha lamentato, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione rispettivamente degli artt. 21 d.lgs. n. 546 del 1992 e 38 del d.P.R. n. 633 del 1972, da trattarsi unitariamente per l’intima connessione, sono fondati e vanno accolti, giacché, diversamente da quanto ritenuto dalla CTR, l'istanza di ripetizione dell'indebito è soggetta al termine decadenziale stabilito dal citato art. 21 del d.lgs. 546/1992, anziché al termine quadriennale di cui all'art. 38 del d.P.R. 602/1973.

3. In fattispecie analoghe a quella in esame questa Corte ha affermato il condivisibile principio secondo cui “In tema di rimborso di versamenti effettuati in relazione ad imposte dirette non dovute, la disciplina di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, che prevede la possibilità di presentare la relativa richiesta entro il termine di quarantotto mesi, si applica esclusivamente se tali versamenti non risultavano dovuti fin dall'origine; quando, invece, il diritto alla restituzione sia sorto in data posteriore a quella del pagamento dell'imposta, è applicabile l'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, disposizione di carattere residuale e di chiusura del sistema, secondo cui l'istanza di rimborso può essere presentata entro due anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione”. (Cass. n. 20702/2020; Cass. n. 28412/2021; Cass. n. 29324/2022).

4. Nella specie l'istanza di rimborso risulta presentata dal contribuente in data 17/02/2012, quando era già decorso, dalla data di entrata in vigore della L. n. 2/2009, il termine di due anni previsto dall'art. 21 cit., che è norma applicabile alla fattispecie in mancanza di una disciplina specifica, che la CTR neppure ha indicato e che non è rinvenibile nelle disposizioni (L. n. 2 del 2009) regolanti la materia in esame (arg. da Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1543 del 22/01/2018, secondo cui “Alla domanda di rimborso o restituzione del credito maturato dal contribuente si applica, in mancanza di una disciplina specifica posta dalla legislazione speciale in materia, la norma generale residuale di cui all'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, prevedente il termine biennale di decadenza per la presentazione dell'istanza, [...]”).

5. Ha quindi errato la CTR nel ricondurre sostanzialmente la fattispecie per cui è causa alla disposizione di cui all'art. 38 d.P.R. ritenendo tempestiva l'istanza formulata, mentre, invece, avrebbe dovuto far applicazione dell'ipotesi residuale prevista dal citato art. 21, e conseguentemente dichiarare il contribuente decaduto dal diritto alla ripetizione, non tempestivamente azionato.

6. La sentenza va, dunque, cassata in relazione al secondo e terzo motivo di ricorso e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con rigetto dell'originario ricorso del contribuente che va condannato al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità nella misura liquidata in dispositivo, mentre vanno compensate le spese dei gradi di merito in ragione dei profili sostanziali della vicenda processuale.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.

Compensa le spese dei giudizi di merito e condanna l’intimato a pagare alla ricorrente le spese del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6349/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PUGLIA n. 3190/2019 depositata il 27/11/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/05/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, impugnando la sentenza della CTR Puglia n. 3190/2019, pubblicata in data 27.11.2019, che, in accoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha riconosciuto l'illegittimità del silenzio rifiuto sull'istanza di rimborso delle somme versate a titolo di Irpef pergli anni dall'anno 2002 al 2008 proposta dal predette contribuente, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] sisma del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Molise e Puglia, disattendendo l'eccezione di decadenza fondata sull'art. 21 d.igs.n.546/1992. 2. Ad avviso della CTR la disposizione invocata dall'appellante non poteva applicarsi alle ipotesi speciali di benefici fiscali concessi ai residenti nei comuni colpiti dal terremoto. 3. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. La parte intimata non si è costituita. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce un error in procedendo, ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per nullità assoluta della motivazione, sub specie di motivazione apparente, in violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ, e 36 comma 1 d.lgs. n. 546 del 1992 Cost., è infondato e va rigettato. 1.1. Va rammentato che “La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.” (Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Cass. Sez. 1, 03/03/2022 n. 7090). 1.2. Nessuna di tali fattispecie ricorre nel caso in esame. La CTR ha accolto l'appello del contribuente ritenendo inapplicabile il citato art. 21 in quanto lo stesso fa salve le "disposizioni specifiche”, alle quali ha ricondotto i benefici fiscali concessi ai residenti nei comuni colpiti dal terremoto. Pertanto, a prescindere dalla correttezza o meno della decisione assunta, la CTR ha espresso una ben identificabile ratio decidendi, sicché non si rileva l'imperscrutabilità della ratio che rende nulla la sentenza per apparenza motivazionale (Cass., Sez. U., n. 22232 del 2016, Rv. 641526). 2. Il secondo e terzo motivo di ricorso, con i quali l’Agenzia ha lamentato, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione rispettivamente degli artt. 21 d.lgs. n. 546 del 1992 e 38 del d.P.R. n. 633 del 1972, da trattarsi unitariamente per l’intima connessione, sono fondati e vanno accolti, giacché, diversamente da quanto ritenuto dalla CTR, l'istanza di ripetizione dell'indebito è soggetta al termine decadenziale stabilito dal citato art. 21 del d.lgs. 546/1992, anziché al termine quadriennale di cui all'art. 38 del d.P.R. 602/1973. 3. In fattispecie analoghe a quella in esame questa Corte ha affermato il condivisibile principio secondo cui “In tema di rimborso di versamenti effettuati in relazione ad imposte dirette non dovute, la disciplina di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, che prevede la possibilità di presentare la relativa richiesta entro il termine di quarantotto mesi, si applica esclusivamente se tali versamenti non risultavano dovuti fin dall'origine; quando, invece, il diritto alla restituzione sia sorto in data posteriore a quella del pagamento dell'imposta, è applicabile l'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, disposizione di carattere residuale e di chiusura del sistema, secondo cui l'istanza di rimborso può essere presentata entro due anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione”. (Cass. n. 20702/2020; Cass. n. 28412/2021; Cass. n. 29324/2022). 4. Nella specie l'istanza di rimborso risulta presentata dal contribuente in data 17/02/2012, quando era già decorso, dalla data di entrata in vigore della L. n. 2/2009, il termine di due anni previsto dall'art. 21 cit., che è norma applicabile alla fattispecie in mancanza di una disciplina specifica, che la CTR neppure ha indicato e che non è rinvenibile nelle disposizioni (L. n. 2 del 2009) regolanti la materia in esame (arg. da Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1543 del 22/01/2018, secondo cui “Alla domanda di rimborso o restituzione del credito maturato dal contribuente si applica, in mancanza di una disciplina specifica posta dalla legislazione speciale in materia, la norma generale residuale di cui all'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, prevedente il termine biennale di decadenza per la presentazione dell'istanza, [...]”). 5. Ha quindi errato la CTR nel ricondurre sostanzialmente la fattispecie per cui è causa alla disposizione di cui all'art. 38 d.P.R. ritenendo tempestiva l'istanza formulata, mentre, invece, avrebbe dovuto far applicazione dell'ipotesi residuale prevista dal citato art. 21, e conseguentemente dichiarare il contribuente decaduto dal diritto alla ripetizione, non tempestivamente azionato. 6. La sentenza va, dunque, cassata in relazione al secondo e terzo motivo di ricorso e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con rigetto dell'originario ricorso del contribuente che va condannato al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità nella misura liquidata in dispositivo, mentre vanno compensate le spese dei gradi di merito in ragione dei profili sostanziali della vicenda processuale. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese dei giudizi di merito e condanna l’intimato a pagare alla ricorrente le spese del
Sentenza Cassazione n. 21615/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris