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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 maggio 2026

Cassazione n. 12287/2026

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ro generale 9404/2022Numero sezionale 2216/2026Numero di raccolta generale 12287/2026Data pubblicazione 02/05/2026TOSCANA [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato– controricorrente –avverso la sentenza n. 1096/2021 della Commissione tributaria regionaledella Toscana, depositata il 5/10/2021.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 marzo 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.1.

Con distinti ricorsi, poi riuniti dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Lucca, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., da una parte, e RobertoMorgigni e [OSCURATO:PERSONA], dall’altra, impugnarono, ciascuno per quanto dirispettivo interesse, una serie di avvisi di accertamento con i qualil’Agenzia delle entrate aveva accertato maggiori imponibili ai fini Iva edelle imposte dirette per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015, imputandolianche al Morgigni e al Muselli quali soci occulti e domini della società.2. [OSCURATO:PERSONA] di prime cure respinse i ricorsi riuniti.3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria della Toscana, investita di separatiappelli dei contribuenti, poi riuniti, respinse i gravami.4.

Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannoproposto ricorso per cassazione affidandolo a quattro motivi, cui l’Agenziadelle entrate ha resistito con controricorso.Numero registro generale 9404/2022Numero sezionale 2216/2026Numero di raccolta generale 12287/2026Data pubblicazione 02/05/20265.

Avverso la medesima pronuncia anche la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. haproposto ricorso per cassazione affidandolo a sei motivi, cui l’Agenziadelle entrate ha resistito con controricorso.[OSCURATO:PERSONA]) Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].1.

Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata perchépronunciata, in violazione dell’art. 102 c.p.c. e dell’art. 14 d.lgs. n. 546 del1992, in assenza di un litisconsorte necessario, cioè di [OSCURATO:PERSONA], titolaredell’impresa individuale denominata “[OSCURATO:PERSONA]”, soggetto che,unitamente ai due ricorrenti, era stato ritenuto dall’Ufficio socio occulto diuna società di fatto.2.

Il motivo è infondato, non emergendo in alcun modo che la pretesaesercitata dall’Ufficio con gli atti impugnati avesse a proprio fondamento lacontestazione dell’esistenza di una società di fatto tra [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].2.1.

La sentenza impugnata ricostruisce nel modo seguente la pretesacreditoria esercitata dall’Ufficio con gli avvisi impugnati nonché lecontestazioni e i rilievi mossi dall’Agenzia con i medesimi avvisi: «L’agenziadelle Entrate notificava una serie di avvisi di accertamento [OSCURATO:PERSONA] ServiziSrl nonché a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

L’Ufficio aveva ipotizzato chela [OSCURATO:PERSONA] facesse parte di un gruppo di sette imprese, di fattogestite dalle stesse persone (nella specie, il Morgigni ed il Morbelli), personeche erano diverse da quelle che formalmente avevano la rappresentanzalegale (in caso di società) o l’intestazione (in caso di impresa individuale)delle singole ditte.

In questo gruppo di imprese, ipotizzava l’Ufficio, laToscana [OSCURATO:SOCIETA] fatturava le lavorazioni ai clienti finali e poi ricevevafatture per il subappalto delle stesse lavorazioni dalle altre imprese delsuddetto gruppo.

Queste ultime erano inadempienti da un punto di vistafiscale, presentando le dichiarazioni senza pagare imposte e nonNumero registro generale 9404/2022Numero sezionale 2216/2026Numero di raccolta generale 12287/2026Data pubblicazione 02/05/2026presentandole affatto, erano risultate totalmente o parzialmente sprovvistedi contabilità e comunque, in ogni caso, avevano debiti di importo rilevantinei confronti dell’Erario e degli enti previdenziali.

Infatti gli amministratori difatto della [OSCURATO:PERSONA] facevano strategicamente in modo che questisoggetti “intermedi” avessero il reddito imponibile più elevato ed ilconseguente maggior onere fiscale, approfittando della condizione diinsolvenza di coloro che formalmente ne erano i titolari o i legalirappresentanti.

Grazie a questo sistema la [OSCURATO:PERSONA] (che fatturavale lavorazioni ai clienti finali) beneficiava di una tassazione molto più bassadi quella dovuta in condizioni normali e ciò le permetteva di praticare prezzipiù bassi rispetto ad altre aziende operanti nello stesso settore.

Venivanoformulati, nello specifico, i seguenti rilievi: 1) omessa contabilizzazione edichiarazione di componenti positivi di reddito per complessivi € 51.755,62,ricostruiti attraverso lo strumento delle indagini finanziarie svolte anche neiconfronti degli amministratori, anche occulti (€ 20.314,42 movimenti bancariin accredito non giustificati ed € 31.441,20 movimenti bancari in addebitonon giustificati); 2) omessa contabilizzazione e dichiarazione di componentipositivi di reddito, imponibili anche ai fini IVA, di € 61.372,00, scaturentidall’effettiva riconducibilità a [OSCURATO:PERSONA] di ricavi fatturatidall’impresa individuale “Alupack di [OSCURATO:PERSONA]” (trattasi di una delleimprese “intermedie” inadempienti da un punto di vista fiscale di cui sopra),di cui è stata dimostrata l’interposizione fittizia allo scopo di occultare i ricavidella società verificata; 3) indebita deduzione di costi derivanti da fatture peroperazioni inesistenti e corrispondente illegittima detrazione ai fini IVA,emesse dall’impresa individuale “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]”(anche questa impresa fa parte del gruppo delle “intermedie” di cui sopra esi rinvia al PVC per la descrizione dell’attività di verifica svolta nei suoiconfronti che ha accertato la falsità delle fatture) per un imponibilecomplessivo di € 39.235,00; 4) indebita deduzione ed illegittima detrazioneai fini IVA dei costi relativi a prestazioni di servizi acquisite in virtù di contrattiNumero registro generale 9404/2022Numero sezionale 2216/2026Numero di raccolta generale 12287/2026Data pubblicazione 02/05/2026di appalto irregolari e di interposizione fittizia di manodopera per €61.372,00, formalmente fatturate dall’impresa individuale “Alupak di RuzzuAntonello”.

Dalle indagini della G.d..F. era tuttavia risultata evidente chequest’ultima fungeva solo da “contenitore amministrativo”».2.2.

Come si vede, secondo la ricostruzione del Giudice d’appello lapretesa esercitata verso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quest’ultimoindicato in sentenza, per un evidente refuso, come “Morbelli”) trovafondamento nel fatto che i predetti fossero i soggetti che di fatto gestivanola società accertata [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., ciò che è stato ritenuto giustificarel’estensione della responsabilità nei loro confronti, mentre nessunriferimento viene fatto in sentenza ad un’ipotetica società di fatto traMorgigni, Muselli e Doroni.Del resto, la ricostruzione dei termini della pretesa dell’Ufficio comeeffettuata dalla Corte regionale non è stata in alcun modo contestata dairicorrenti, i quali non hanno neppure trascritto, indicato o allegato gli avvisidi accertamento impugnati, da cui sarebbe potuto per ipotesi emergere undiverso contenuto della pretesa stessa, eventualmente tale da renderenecessaria un’estensione del contraddittorio verso altri soggetti non chiamatiin causa.3.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per motivazione apparente inordine all’accertamento della qualità di amministratori di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]. riconosciuta in capo a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA].

Iricorrenti si dolgono, in particolare, che il Giudice d’appello non abbia resoconto delle ragioni del proprio convincimento sul punto, essendosi piuttostolimitato a recepire acriticamente le motivazioni contenute nella sentenza diprimo grado.4.

Il motivo è infondato.4.1.

Per giurisprudenza pacifica (Cass., sez. un. n. 34476/2019; Cass.sez. un., n. 8053/2014; Cass., sez. un., n. 9558/2018; Cass. n.Numero registro generale 9404/2022Numero sezionale 2216/2026Numero di raccolta generale 12287/2026Data pubblicazione 02/05/202627935/2022) «nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmenterilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 dellepreleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sé, purché ilvizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nellamancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nellamotivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto disufficienza della motivazione».4.2.

Nel caso in esame, diversamente da quanto sostengono iricorrenti, la sentenza impugnata è sorretta da una motivazione compiutae ben comprensibile, con la quale si dà conto in modo puntuale di tutti glielementi da cui è stato tratto il convincimento che il Muselli e il Morgignifossero gli effettivi gestori della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., esercenti un pienocontrollo su di essa, circostanza ritenuta sufficiente per confermare lalegittimità della pretesa esercitata nei loro confronti dall’Agenzia fiscale.In particolare, a sostegno della qualificazione dei predetti qualiamministratori effettivi e domini della società i giudici d’appello hannovalorizzato: - gli accertamenti svolti dalla Guardia di finanza e, inparticolare, le dichiarazioni della commercialista che seguiva la contabilitàdell’impresa «e che ricorda come fosse il Morgigni a seguire tutte lequestioni amministrative, in modo definito “inusuale” dallaprofessionista», nonché le risposte fornite ai questionari dai clienti dellasocietà; - la costante presenza di [OSCURATO:PERSONA] in tutte le imprese facentiparte della rete in cui era inserita anche la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., con loscopo di seguire, come figura di riferimento per eventuali problemitecnici, le lavorazioni che venivano eseguite, circostanza di particolarerilievo specie se confrontata con il fatto che le persone che formalmenteNumero registro generale 9404/2022Numero sezionale 2216/2026Numero di raccolta generale 12287/2026Data pubblicazione 02/05/2026avevano poteri rappresentativi delle società del “gruppo” erano privi dellanecessarie capacità tecniche.La sentenza impugnata, lungi dal riportarsi acriticamente allemotivazioni della sentenza appellata, afferma invece che le suddettecircostanze, già poste a fondamento del convincimento dei primi giudicisul punto, «non hanno formato oggetto di contestazione, quanto averidicità, ad opera dei due appellanti».4.3.

I ricorrenti sostengono che tale ultima affermazione sarebbe“singolare” e denoterebbe la mancata considerazione dei motivi digravame, ma, al di là del fatto che nel ricorso non sono neppure indicatii motivi di appello formulati dai ricorrenti dinanzi alla CTR, essidimenticano che non è richiesto che il giudice dia conto dell’esame di tuttele prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalleparti, essendo piuttosto necessario e sufficiente che egli esponga, inmaniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamentodella sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata,evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla.

Invece, devonoreputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che,seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con lasoluzione adottata e con l’iter argomentativo seguito (cfr. tra le tante,Cass. n. 4583/2024, Cass. n. 27250/2022, Cass. n. 34374/2023, Cass. n.961/2015).5.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c.,2247 e 2727 ss. c.c.

Secondo i ricorrenti la CTR non ha accertato l’esistenzadegli elementi costitutivi degli ipotizzati vincoli sociali e non è riuscita adindividuare concreti elementi di prova che potessero giustificare la decisionecui è pervenuta.6.

Il motivo è inammissibile, contenendo esso una censurasostanzialmente diretta a sollecitare una diversa valutazione delle proveNumero registro generale 9404/2022Numero sezionale 2216/2026Numero di raccolta generale 12287/2026Data pubblicazione 02/05/2026rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.

In altri termini, i ricorrenti,pur deducendo, apparentemente, una violazione di norme di legge, mirano,in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così darealizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in unnuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. n. 8758/2017).

Oggettodel giudizio che si vorrebbe demandare a questa Corte non è l’analisi el’applicazione delle norme, bensì l’apprezzamento delle prove, rimesso allavalutazione del giudice di merito (Cass. n. 17744/2022; Cass. n. 3340/2019;Cass. n. 24155/2017; Cass. n. 8315/2013).7.

Con il quarto motivo di ricorso si deduce, in relazione, all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la «mancanza totale di motivazione sulla non dovutaliquidazione delle spese».

Secondo i ricorrenti la CTR ha erroneamenteliquidato le spese di giudizio pur in mancanza di costituzione dell’Agenziadelle entrate a mezzo di Avvocatura dello Stato o di un legale.8.

Il motivo è infondato.Ai sensi dell’art. 15, comma 2-sexies d.lgs. n. 546 del 1992 «Nellaliquidazione delle spese a favore dell'ente impositore, dell'agente dellariscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decretolegislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se assistiti da propri funzionari, siapplicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agliavvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo iviprevisto».La norma prevede la liquidazione delle spese a favore dell’Ufficiotributario, se assistito da funzionari dell’amministrazione, e a favoredell’ente locale, se assistito da propri dipendenti, a cui si applica la tariffavigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per centodegli onorari di avvocato.Orbene, lo specifico riferimento alle spese processuali e alla riduzionepercentuale dei soli onorari di avvocato conferma il diritto dell’Agenziaalla rifusione sia dei costi affrontati, sia dei compensi spettanti perNumero registro generale 9404/2022Numero sezionale 2216/2026Numero di raccolta generale 12287/2026Data pubblicazione 02/05/2026l’assistenza tecnica fornita in giudizio dai propri dipendenti, che sonolegittimati a svolgere attività difensiva nel processo, ai sensi dell’art. 15cit. (cfr. Cass. n. 23055/2019).Nel caso in esame è incontestata l’assistenza tecnica svolta in favoredell’Agenzia delle entrate dai propri funzionari, sicché corretta è stata ladecisione del Giudice d’appello di liquidare le spese di lite in favore delladetta Agenzia fiscale.B) Sul ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.9.

Per ragioni di priorità logica va dapprima esaminato il quarto motivodi ricorso, con il quale si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente,recando essa argomentazioni inidonee a far conoscere il ragionamentoseguito dal giudice per la formazione del suo convincimento.10.

Il motivo è inammissibile.Benché la ricorrente richiami la categoria della motivazione apparente,ciò che viene in realtà censurato nel motivo ora in esame è la mancatarisposta da parte della CTR ad alcune specifiche argomentazioni svoltedall’appellante (in merito al fatto che la sentenza di primo grado non avessepreso in considerazione uno dei due ricorsi riuniti proposti dalla societàcontribuente, in merito all’inidoneità della motivazione degli avvisi diaccertamento a dimostrare la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. auna rete di imprese finalizzata a consentirle di beneficiare di una tassazionepiù bassa rispetto alle altre imprese del settore, in merito al fatto che ilverbale riportante le dichiarazioni rese da terze persone nel corso delleindagini finanziarie non fossero state sottoscritte dal contribuente o da unsuo rappresentante) nonché la confusione fatta nella sentenza impugnatatra la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.La ricorrente non indica specificamente quali sarebbero i passaggi dellasentenza impugnata che non renderebbero percepibile il fondamento delladecisione – ciò in cui si sostanza il vizio di motivazione apparente – così comeNumero registro generale 9404/2022Numero sezionale 2216/2026Numero di raccolta generale 12287/2026Data pubblicazione 02/05/2026non indica, se non in modo del tutto generico, quali sarebbero le questionisulle quali la risposta dal giudice di merito sarebbe stata illogica o priva direale contenuto esplicativo.È stato infatti affermato che il ricorso per cassazione, con il quale sifacciano valere vizi di motivazione della sentenza deve contenere – inossequio al disposto dell'art. 366 n. 4 c.p.c., che per ogni tipo di motivo poneil requisito della specificità sanzionandone il difetto – la precisa indicazionedi carenze o lacune nelle argomentazioni sulle quali si basano la decisione oil capo di essa censurato, ovvero la specificazione d’illogicità, consistentinell’attribuire agli elementi di giudizio considerati un significato fuori dalsenso comune, od ancora la mancanza di coerenza fra le varie ragioniesposte, quindi l’assoluta incompatibilità razionale degli argomenti el’insanabile contrasto degli stessi; né al giudice può imputarsi d’aver omessel’esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiatadisamina degli elementi di giudizio ritenuti non significativi, giacché né l’unané l’altra gli sono richieste, mentre soddisfa all’esigenza diadeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti daun esame logico e coerente di quelle, tra le prospettazioni delle parti e leemergenze istruttorie, che siano state ritenute di per sé sole idonee esufficienti a giustificarlo (Cass. n. 12052/2007).Quanto poi alla confusione tra la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e la [OSCURATO:SOCIETA]., trattasi con tutta evidenza di mero refuso, giacché quando laCTR ha fatto riferimento alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., per affermare cheamministratori di fatto di questa fossero il Morgigni e il Muselli (v. pag. 6della sentenza), ha poi subito qualificato detta società come appellante («Aquesta società, oggi anch’essa appellante…»), così rendendo palese ilcarattere meramente materiale dell’errore, in alcun modo incidente sullalogicità della motivazione.11.

Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c., la violazione dell’art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973 poichéNumero registro generale 9404/2022Numero sezionale 2216/2026Numero di raccolta generale 12287/2026Data pubblicazione 02/05/2026la sentenza impugnata non ha considerato l’illegittimità, per carenza dimotivazione, della delega conferita al funzionario sottoscrittore dell’avviso diaccertamento relativo all’anno 2013, così come ha omesso di considerare lamancata dimostrazione da parte dell’Ufficio dell’appartenenza del funzionariodelegato alla carriera direttiva, requisito questo necessario per potersottoscrivere in base alla delega.12.

Il motivo, che, sottendendo una censura di violazione di legge,può essere riqualificato e ricondotto al paradigma di cui all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., è infondato, dovendo tuttavia essere corretta, aisensi dell’art. 384, ult. comma, c.p.c., la motivazione della sentenzaimpugnata, la quale, dopo aver precisato che il funzionario sottoscrittoreapparteneva all’area terza di cui al contratto del comparto agenzie fiscali,ha affermato che il predetto funzionario non necessitasse di delega alcunaper sottoscrivere l’atto.Premesso che la società ricorrente non contesta la sussistenza di unadelega in favore del funzionario sottoscrittore, deve osservarsi chesecondo il più recente orientamento di questa Corte, cui il Collegio intendedare continuità, la delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamentoconferita, ai sensi dell'art. 42, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973, daldirigente a un funzionario della carriera direttiva, avendo natura di delegadi firma e non di funzioni, non richiede, per la sua validità, l’indicazionedel nominativo del soggetto delegato, né del termine di validità, poichétali elementi possono essere individuati anche mediante ordini di servizio,idonei a consentire ex post la verifica del potere in capo al soggetto cheha materialmente sottoscritto l’atto (ex plrurimis, Cass. n. 21972/2024;v. anche Cass. n. 689/2025).

Inoltre, proprio perché trattasi di delega difirma e non di funzioni, non è richiesto l’assolvimento di uno specificoonere di motivazione quale quello contemplato, appunto in relazione adipotesi di delega di funzioni, dall’art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001o dall’art. 4-bis, comma 2, d.l. n. 78 del 2015.

La pronuncia richiamataNumero registro generale 9404/2022Numero sezionale 2216/2026Numero di raccolta generale 12287/2026Data pubblicazione 02/05/2026dalla ricorrente a sostegno della sua censura – Cass. n. 22803/2015 – èespressione di un indirizzo interpretativo che può dirsi superato dalla piùrecente giurisprudenza di questa Corte.Quanto, poi, all’effettiva sussistenza in capo al funzionario delegatodei requisiti necessari a sottoscrivere l’atto impositivo, la sentenzaimpugnata afferma che l’appartenenza del detto funzionario alla terzaarea funzionale, ricompresa nella carriera direttiva come già chiarito daquesta Corte (Cass. n. 5177/2020), è circostanza che non è stata neppurecontestata («senza contestazioni»): affermazione con la quale il motivoneppure si confronta.Sotto altro ma concorrente profilo va anche osservato che una voltache agli atti del giudizio risulti la delega di firma (o la sua sussistenza nonsia contestata), l’appartenenza del delegato alla carriera direttiva –qualità che, ai sensi dell’art. 42, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973, èrichiesta ai fini della validità della delega – si presume.

Trattandosi,infatti, di delega di firma e non di funzioni, l’atto di delega del dirigente,pur necessario ai fini della validità dell’atto delegato, è un attoorganizzativo interno all’ufficio, sicché se lo stesso apparato pubblico dacui promana l’atto non ne disconosce gli effetti, deve presumersi lasussistenza dei requisiti soggettivi in capo al funzionario sottoscrittore(Cass. n. 689/2025).

Con riferimento, infatti, a fattispecie consimilisebbene non del tutto identiche, questa Corte ha statuito che laprovenienza di un atto dall’Agenzia delle entrate e la sua idoneità arappresentarne la volontà si presumono finché non venga provata la nonappartenenza del sottoscrittore all’Ufficio o, comunque, l’usurpazione deirelativi poteri (Cass. n. 220/2014, Rv. 629872 – 01; in relazione allarappresentanza processuale dell’ufficio periferico dell’Agenzia delleentrate, Cass. n. 20628/2015).13.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 41-bis d.P.R. n. 600 delNumero registro generale 9404/2022Numero sezionale 2216/2026Numero di raccolta generale 12287/2026Data pubblicazione 02/05/20261973 nonché dell’art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972 poiché la sentenzaimpugnata ha avvallato la pretesa impositiva dell’Agenzia pur nonessendo emersi, dall’accertamento compiuto dalla Guardia di finanza,elementi sufficienti a consentire all’Ufficio l’accertamento del maggiorreddito e della maggiore imposta, e pur non essendo emerso, in modocerto e diretto, e non già in via meramente presuntiva, l’esistenza dioperazioni imponibili per ammontare superiore a quello indicato nelladichiarazione, o l’inesattezza delle indicazioni relative alle operazioni chedanno diritto alla detrazione.14.

Il motivo è inammissibile.Premesso che la ricorrente non ha neppure indicato (e tantomenoprovato) se nella specie vengano effettivamente in rilievo degliaccertamenti parziali e/o delle rettifiche della dichiarazione Ivaindipendenti dalla previa ispezione della contabilità – e se, dunque,sussistano i presupposti di fatto per l’operatività delle disposizioninormative di cui lamenta la violazione – si osserva che con il motivo orain esame la società promuove, in sostanza, un vaglio che riporti a unnuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme, vaglioprecluso al giudice di legittimità.15.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 12 legge n. 212 del 2000poiché la sentenza impugnata ha considerato legittimo l’atto impositivo,pur in assenza di un idoneo contraddittorio endoprocedimentale, nonavendo l’Ufficio valutato le osservazioni della contribuente al processoverbale di constatazione.

In particolare, secondo la ricorrente la meracircostanza, valorizzata della CTR, che la contribuente abbia dichiarato,all’esito delle indagini, di volersi riservare la presentazione di eventualicontrodeduzioni nelle sedi opportune, non può considerarsi sufficiente aritenere rispettato il contraddittorio preventivo ove, come nel caso inNumero registro generale 9404/2022Numero sezionale 2216/2026Numero di raccolta generale 12287/2026Data pubblicazione 02/05/2026esame, quelle osservazioni non siano poi state oggetto di alcun esame daparte dell’amministrazione finanziaria.16.

Il motivo è inammissibile per due concorrenti ragioni.Innanzitutto, perché i ricorrenti, in spregio al principio di specificità,non hanno indicato quali sarebbero le osservazioni da loro presentate eche l’Ufficio avrebbe omesso di valutare in sede procedimentale.In secondo luogo perché il motivo non tiene conto che lacontestazione di violazione del contraddittorio è stata disattesa dallasentenza della CTR sulla base di due distinte rationes decidendi, una dimerito (censurata dal motivo) e una di carattere processuale (invece noncolta dal motivo), fondata sull’intrinseca contraddittorietà dellacontestazione formulata dalla società appellante, che aveva infattidedotto la nullità dell’atto impugnato “per omessa, contraddittoria e/ocarente valutazione delle osservazioni del contribuente al pvc”, là dove,come rilevato dal Giudice d’appello, «se una motivazione è contraddittoriasignifica che non è omessa».17.

Con il quinto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 116 c.p.c. nonché 2727 e2728 c.c. poiché la sentenza impugnata non ha accertato l’esistenza dielementi sufficienti a ritenere provato il ruolo di amministratori di fattodei signori Morgigni e Muselli.18.

Il motivo è inammissibile sia perché tendente a sollecitare undiverso (e non consentito in questa sede) apprezzamento degli elementiistruttori già valutati dal giudice di merito, sia perché riferito allaposizione di soggetti diversi dalla società ricorrente.19.

Con il sesto motivo di ricorso si deduce, in relazione, all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 23, comma 4,legge n. 689 del 1981 per avere il Giudice d’appello condannato lacontribuente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Agenzia delleNumero registro generale 9404/2022Numero sezionale 2216/2026Numero di raccolta generale 12287/2026Data pubblicazione 02/05/2026entrate, pur essendosi essa costituita con un proprio funzionario e non conun legale.20.

Il motivo è infondato per le stesse ragioni già illustrate in relazioneal quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ragioni chequi possono interamente richiamarsi.21.

Entrambi i ricorsi vanno dunque rigettati, con condanna dei ricorrential pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] eli condanna al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese delpresente giudizio di legittimità che liquida complessivamente in euro18.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; rigetta il ricorsoproposto dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e la condanna al pagamento, in favoredella controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità cheliquida complessivamente in euro 10.700,00 per compensi, oltre speseprenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido, nonché da parte dellaToscana [OSCURATO:SOCIETA]., di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per i rispettivi ricorsi, a norma del comma 1-bis, dellostesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 marzo 2026Il PresidenteLucio Luciotti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ro generale 9404/2022Numero sezionale 2216/2026Numero di raccolta generale 12287/2026Data pubblicazione 02/05/2026TOSCANA [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato– controricorrente –avverso la sentenza n. 1096/2021 della Commissione tributaria regionaledella Toscana, depositata il 5/10/2021.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 marzo 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.1. Con distinti ricorsi, poi riuniti dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Lucca, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., da una parte, e RobertoMorgigni e [OSCURATO:PERSONA], dall’altra, impugnarono, ciascuno per quanto dirispettivo interesse, una serie di avvisi di accertamento con i qualil’Agenzia delle entrate aveva accertato maggiori imponibili ai fini Iva edelle imposte dirette per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015, imputandolianche al Morgigni e al Muselli quali soci occulti e domini della società.2. [OSCURATO:PERSONA] di prime cure respinse i ricorsi riuniti.3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria della Toscana, investita di separatiappelli dei contribuenti, poi riuniti, respinse i gravami.4. Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannoproposto ricorso per cassazione affidandolo a quattro motivi, cui l’Agenziadelle entrate ha resistito con controricorso.Numero registro generale 9404/2022Numero sezionale 2216/2026Numero di raccolta generale 12287/2026Data pubblicazione 02/05/20265. Avverso la medesima pronuncia anche la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. haproposto ricorso per cassazione affidandolo a sei motivi, cui l’Agenziadelle entrate ha resistito con controricorso.[OSCURATO:PERSONA]) Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata perchépronunciata, in violazione dell’art. 102 c.p.c. e dell’art. 14 d.lgs. n. 546 del1992, in assenza di un litisconsorte necessario, cioè di [OSCURATO:PERSONA], titolaredell’impresa individuale denominata “[OSCURATO:PERSONA]”, soggetto che,unitamente ai due ricorrenti, era stato ritenuto dall’Ufficio socio occulto diuna società di fatto.2. Il motivo è infondato, non emergendo in alcun modo che la pretesaesercitata dall’Ufficio con gli atti impugnati avesse a proprio fondamento lacontestazione dell’esistenza di una società di fatto tra [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].2.1. La sentenza impugnata ricostruisce nel modo seguente la pretesacreditoria esercitata dall’Ufficio con gli avvisi impugnati nonché lecontestazioni e i rilievi mossi dall’Agenzia con i medesimi avvisi: «L’agenziadelle Entrate notificava una serie di avvisi di accertamento [OSCURATO:PERSONA] ServiziSrl nonché a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. L’Ufficio aveva ipotizzato chela [OSCURATO:PERSONA] facesse parte di un gruppo di sette imprese, di fattogestite dalle stesse persone (nella specie, il Morgigni ed il Morbelli), personeche erano diverse da quelle che formalmente avevano la rappresentanzalegale (in caso di società) o l’intestazione (in caso di impresa individuale)delle singole ditte. In questo gruppo di imprese, ipotizzava l’Ufficio, laToscana [OSCURATO:SOCIETA] fatturava le lavorazioni ai clienti finali e poi ricevevafatture per il subappalto delle stesse lavorazioni dalle altre imprese delsuddetto gruppo. Queste ultime erano inadempienti da un punto di vistafiscale, presentando le dichiarazioni senza pagare imposte e nonNumero registro generale 9404/2022Numero sezionale 2216/2026Numero di raccolta generale 12287/2026Data pubblicazione 02/05/2026presentandole affatto, erano risultate totalmente o parzialmente sprovvistedi contabilità e comunque, in ogni caso, avevano debiti di importo rilevantinei confronti dell’Erario e degli enti previdenziali. Infatti gli amministratori difatto della [OSCURATO:PERSONA] facevano strategicamente in modo che questisoggetti “intermedi” avessero il reddito imponibile più elevato ed ilconseguente maggior onere fiscale, approfittando della condizione diinsolvenza di coloro che formalmente ne erano i titolari o i legalirappresentanti. Grazie a questo sistema la [OSCURATO:PERSONA] (che fatturavale lavorazioni ai clienti finali) beneficiava di una tassazione molto più bassadi quella dovuta in condizioni normali e ciò le permetteva di praticare prezzipiù bassi rispetto ad altre aziende operanti nello stesso settore. Venivanoformulati, nello specifico, i seguenti rilievi: 1) omessa contabilizzazione edichiarazione di componenti positivi di reddito per complessivi € 51.755,62,ricostruiti attraverso lo strumento delle indagini finanziarie svolte anche neiconfronti degli amministratori, anche occulti (€ 20.314,42 movimenti bancariin accredito non giustificati ed € 31.441,20 movimenti bancari in addebitonon giustificati); 2) omessa contabilizzazione e dichiarazione di componentipositivi di reddito, imponibili anche ai fini IVA, di € 61.372,00, scaturentidall’effettiva riconducibilità a [OSCURATO:PERSONA] di ricavi fatturatidall’impresa individuale “Alupack di [OSCURATO:PERSONA]” (trattasi di una delleimprese “intermedie” inadempienti da un punto di vista fiscale di cui sopra),di cui è stata dimostrata l’interposizione fittizia allo scopo di occultare i ricavidella società verificata; 3) indebita deduzione di costi derivanti da fatture peroperazioni inesistenti e corrispondente illegittima detrazione ai fini IVA,emesse dall’impresa individuale “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]”(anche questa impresa fa parte del gruppo delle “intermedie” di cui sopra esi rinvia al PVC per la descrizione dell’attività di verifica svolta nei suoiconfronti che ha accertato la falsità delle fatture) per un imponibilecomplessivo di € 39.235,00; 4) indebita deduzione ed illegittima detrazioneai fini IVA dei costi relativi a prestazioni di servizi acquisite in virtù di contrattiNumero registro generale 9404/2022Numero sezionale 2216/2026Numero di raccolta generale 12287/2026Data pubblicazione 02/05/2026di appalto irregolari e di interposizione fittizia di manodopera per €61.372,00, formalmente fatturate dall’impresa individuale “Alupak di RuzzuAntonello”. Dalle indagini della G.d..F. era tuttavia risultata evidente chequest’ultima fungeva solo da “contenitore amministrativo”».2.2. Come si vede, secondo la ricostruzione del Giudice d’appello lapretesa esercitata verso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quest’ultimoindicato in sentenza, per un evidente refuso, come “Morbelli”) trovafondamento nel fatto che i predetti fossero i soggetti che di fatto gestivanola società accertata [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., ciò che è stato ritenuto giustificarel’estensione della responsabilità nei loro confronti, mentre nessunriferimento viene fatto in sentenza ad un’ipotetica società di fatto traMorgigni, Muselli e Doroni.Del resto, la ricostruzione dei termini della pretesa dell’Ufficio comeeffettuata dalla Corte regionale non è stata in alcun modo contestata dairicorrenti, i quali non hanno neppure trascritto, indicato o allegato gli avvisidi accertamento impugnati, da cui sarebbe potuto per ipotesi emergere undiverso contenuto della pretesa stessa, eventualmente tale da renderenecessaria un’estensione del contraddittorio verso altri soggetti non chiamatiin causa.3. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per motivazione apparente inordine all’accertamento della qualità di amministratori di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]. riconosciuta in capo a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA]. Iricorrenti si dolgono, in particolare, che il Giudice d’appello non abbia resoconto delle ragioni del proprio convincimento sul punto, essendosi piuttostolimitato a recepire acriticamente le motivazioni contenute nella sentenza diprimo grado.4. Il motivo è infondato.4.1. Per giurisprudenza pacifica (Cass., sez. un. n. 34476/2019; Cass.sez. un., n. 8053/2014; Cass., sez. un., n. 9558/2018; Cass. n.Numero registro generale 9404/2022Numero sezionale 2216/2026Numero di raccolta generale 12287/2026Data pubblicazione 02/05/202627935/2022) «nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmenterilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 dellepreleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sé, purché ilvizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nellamancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nellamotivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto disufficienza della motivazione».4.2. Nel caso in esame, diversamente da quanto sostengono iricorrenti, la sentenza impugnata è sorretta da una motivazione compiutae ben comprensibile, con la quale si dà conto in modo puntuale di tutti glielementi da cui è stato tratto il convincimento che il Muselli e il Morgignifossero gli effettivi gestori della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., esercenti un pienocontrollo su di essa, circostanza ritenuta sufficiente per confermare lalegittimità della pretesa esercitata nei loro confronti dall’Agenzia fiscale.In particolare, a sostegno della qualificazione dei predetti qualiamministratori effettivi e domini della società i giudici d’appello hannovalorizzato: - gli accertamenti svolti dalla Guardia di finanza e, inparticolare, le dichiarazioni della commercialista che seguiva la contabilitàdell’impresa «e che ricorda come fosse il Morgigni a seguire tutte lequestioni amministrative, in modo definito “inusuale” dallaprofessionista», nonché le risposte fornite ai questionari dai clienti dellasocietà; - la costante presenza di [OSCURATO:PERSONA] in tutte le imprese facentiparte della rete in cui era inserita anche la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., con loscopo di seguire, come figura di riferimento per eventuali problemitecnici, le lavorazioni che venivano eseguite, circostanza di particolarerilievo specie se confrontata con il fatto che le persone che formalmenteNumero registro generale 9404/2022Numero sezionale 2216/2026Numero di raccolta generale 12287/2026Data pubblicazione 02/05/2026avevano poteri rappresentativi delle società del “gruppo” erano privi dellanecessarie capacità tecniche.La sentenza impugnata, lungi dal riportarsi acriticamente allemotivazioni della sentenza appellata, afferma invece che le suddettecircostanze, già poste a fondamento del convincimento dei primi giudicisul punto, «non hanno formato oggetto di contestazione, quanto averidicità, ad opera dei due appellanti».4.3. I ricorrenti sostengono che tale ultima affermazione sarebbe“singolare” e denoterebbe la mancata considerazione dei motivi digravame, ma, al di là del fatto che nel ricorso non sono neppure indicatii motivi di appello formulati dai ricorrenti dinanzi alla CTR, essidimenticano che non è richiesto che il giudice dia conto dell’esame di tuttele prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalleparti, essendo piuttosto necessario e sufficiente che egli esponga, inmaniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamentodella sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata,evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla. Invece, devonoreputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che,seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con lasoluzione adottata e con l’iter argomentativo seguito (cfr. tra le tante,Cass. n. 4583/2024, Cass. n. 27250/2022, Cass. n. 34374/2023, Cass. n.961/2015).5. Con il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c.,2247 e 2727 ss. c.c. Secondo i ricorrenti la CTR non ha accertato l’esistenzadegli elementi costitutivi degli ipotizzati vincoli sociali e non è riuscita adindividuare concreti elementi di prova che potessero giustificare la decisionecui è pervenuta.6. Il motivo è inammissibile, contenendo esso una censurasostanzialmente diretta a sollecitare una diversa valutazione delle proveNumero registro generale 9404/2022Numero sezionale 2216/2026Numero di raccolta generale 12287/2026Data pubblicazione 02/05/2026rispetto a quella compiuta dal giudice di merito. In altri termini, i ricorrenti,pur deducendo, apparentemente, una violazione di norme di legge, mirano,in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così darealizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in unnuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. n. 8758/2017). Oggettodel giudizio che si vorrebbe demandare a questa Corte non è l’analisi el’applicazione delle norme, bensì l’apprezzamento delle prove, rimesso allavalutazione del giudice di merito (Cass. n. 17744/2022; Cass. n. 3340/2019;Cass. n. 24155/2017; Cass. n. 8315/2013).7. Con il quarto motivo di ricorso si deduce, in relazione, all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la «mancanza totale di motivazione sulla non dovutaliquidazione delle spese». Secondo i ricorrenti la CTR ha erroneamenteliquidato le spese di giudizio pur in mancanza di costituzione dell’Agenziadelle entrate a mezzo di Avvocatura dello Stato o di un legale.8. Il motivo è infondato.Ai sensi dell’art. 15, comma 2-sexies d.lgs. n. 546 del 1992 «Nellaliquidazione delle spese a favore dell'ente impositore, dell'agente dellariscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decretolegislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se assistiti da propri funzionari, siapplicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agliavvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo iviprevisto».La norma prevede la liquidazione delle spese a favore dell’Ufficiotributario, se assistito da funzionari dell’amministrazione, e a favoredell’ente locale, se assistito da propri dipendenti, a cui si applica la tariffavigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per centodegli onorari di avvocato.Orbene, lo specifico riferimento alle spese processuali e alla riduzionepercentuale dei soli onorari di avvocato conferma il diritto dell’Agenziaalla rifusione sia dei costi affrontati, sia dei compensi spettanti perNumero registro generale 9404/2022Numero sezionale 2216/2026Numero di raccolta generale 12287/2026Data pubblicazione 02/05/2026l’assistenza tecnica fornita in giudizio dai propri dipendenti, che sonolegittimati a svolgere attività difensiva nel processo, ai sensi dell’art. 15cit. (cfr. Cass. n. 23055/2019).Nel caso in esame è incontestata l’assistenza tecnica svolta in favoredell’Agenzia delle entrate dai propri funzionari, sicché corretta è stata ladecisione del Giudice d’appello di liquidare le spese di lite in favore delladetta Agenzia fiscale.B) Sul ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.9. Per ragioni di priorità logica va dapprima esaminato il quarto motivodi ricorso, con il quale si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente,recando essa argomentazioni inidonee a far conoscere il ragionamentoseguito dal giudice per la formazione del suo convincimento.10. Il motivo è inammissibile.Benché la ricorrente richiami la categoria della motivazione apparente,ciò che viene in realtà censurato nel motivo ora in esame è la mancatarisposta da parte della CTR ad alcune specifiche argomentazioni svoltedall’appellante (in merito al fatto che la sentenza di primo grado non avessepreso in considerazione uno dei due ricorsi riuniti proposti dalla societàcontribuente, in merito all’inidoneità della motivazione degli avvisi diaccertamento a dimostrare la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. auna rete di imprese finalizzata a consentirle di beneficiare di una tassazionepiù bassa rispetto alle altre imprese del settore, in merito al fatto che ilverbale riportante le dichiarazioni rese da terze persone nel corso delleindagini finanziarie non fossero state sottoscritte dal contribuente o da unsuo rappresentante) nonché la confusione fatta nella sentenza impugnatatra la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.La ricorrente non indica specificamente quali sarebbero i passaggi dellasentenza impugnata che non renderebbero percepibile il fondamento delladecisione – ciò in cui si sostanza il vizio di motivazione apparente – così comeNumero registro generale 9404/2022Numero sezionale 2216/2026Numero di raccolta generale 12287/2026Data pubblicazione 02/05/2026non indica, se non in modo del tutto generico, quali sarebbero le questionisulle quali la risposta dal giudice di merito sarebbe stata illogica o priva direale contenuto esplicativo.È stato infatti affermato che il ricorso per cassazione, con il quale sifacciano valere vizi di motivazione della sentenza deve contenere – inossequio al disposto dell'art. 366 n. 4 c.p.c., che per ogni tipo di motivo poneil requisito della specificità sanzionandone il difetto – la precisa indicazionedi carenze o lacune nelle argomentazioni sulle quali si basano la decisione oil capo di essa censurato, ovvero la specificazione d’illogicità, consistentinell’attribuire agli elementi di giudizio considerati un significato fuori dalsenso comune, od ancora la mancanza di coerenza fra le varie ragioniesposte, quindi l’assoluta incompatibilità razionale degli argomenti el’insanabile contrasto degli stessi; né al giudice può imputarsi d’aver omessel’esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiatadisamina degli elementi di giudizio ritenuti non significativi, giacché né l’unané l’altra gli sono richieste, mentre soddisfa all’esigenza diadeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti daun esame logico e coerente di quelle, tra le prospettazioni delle parti e leemergenze istruttorie, che siano state ritenute di per sé sole idonee esufficienti a giustificarlo (Cass. n. 12052/2007).Quanto poi alla confusione tra la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e la [OSCURATO:SOCIETA]., trattasi con tutta evidenza di mero refuso, giacché quando laCTR ha fatto riferimento alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., per affermare cheamministratori di fatto di questa fossero il Morgigni e il Muselli (v. pag. 6della sentenza), ha poi subito qualificato detta società come appellante («Aquesta società, oggi anch’essa appellante…»), così rendendo palese ilcarattere meramente materiale dell’errore, in alcun modo incidente sullalogicità della motivazione.11. Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c., la violazione dell’art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973 poichéNumero registro generale 9404/2022Numero sezionale 2216/2026Numero di raccolta generale 12287/2026Data pubblicazione 02/05/2026la sentenza impugnata non ha considerato l’illegittimità, per carenza dimotivazione, della delega conferita al funzionario sottoscrittore dell’avviso diaccertamento relativo all’anno 2013, così come ha omesso di considerare lamancata dimostrazione da parte dell’Ufficio dell’appartenenza del funzionariodelegato alla carriera direttiva, requisito questo necessario per potersottoscrivere in base alla delega.12. Il motivo, che, sottendendo una censura di violazione di legge,può essere riqualificato e ricondotto al paradigma di cui all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., è infondato, dovendo tuttavia essere corretta, aisensi dell’art. 384, ult. comma, c.p.c., la motivazione della sentenzaimpugnata, la quale, dopo aver precisato che il funzionario sottoscrittoreapparteneva all’area terza di cui al contratto del comparto agenzie fiscali,ha affermato che il predetto funzionario non necessitasse di delega alcunaper sottoscrivere l’atto.Premesso che la società ricorrente non contesta la sussistenza di unadelega in favore del funzionario sottoscrittore, deve osservarsi chesecondo il più recente orientamento di questa Corte, cui il Collegio intendedare continuità, la delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamentoconferita, ai sensi dell'art. 42, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973, daldirigente a un funzionario della carriera direttiva, avendo natura di delegadi firma e non di funzioni, non richiede, per la sua validità, l’indicazionedel nominativo del soggetto delegato, né del termine di validità, poichétali elementi possono essere individuati anche mediante ordini di servizio,idonei a consentire ex post la verifica del potere in capo al soggetto cheha materialmente sottoscritto l’atto (ex plrurimis, Cass. n. 21972/2024;v. anche Cass. n. 689/2025). Inoltre, proprio perché trattasi di delega difirma e non di funzioni, non è richiesto l’assolvimento di uno specificoonere di motivazione quale quello contemplato, appunto in relazione adipotesi di delega di funzioni, dall’art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001o dall’art. 4-bis, comma 2, d.l. n. 78 del 2015. La pronuncia richiamataNumero registro generale 9404/2022Numero sezionale 2216/2026Numero di raccolta generale 12287/2026Data pubblicazione 02/05/2026dalla ricorrente a sostegno della sua censura – Cass. n. 22803/2015 – èespressione di un indirizzo interpretativo che può dirsi superato dalla piùrecente giurisprudenza di questa Corte.Quanto, poi, all’effettiva sussistenza in capo al funzionario delegatodei requisiti necessari a sottoscrivere l’atto impositivo, la sentenzaimpugnata afferma che l’appartenenza del detto funzionario alla terzaarea funzionale, ricompresa nella carriera direttiva come già chiarito daquesta Corte (Cass. n. 5177/2020), è circostanza che non è stata neppurecontestata («senza contestazioni»): affermazione con la quale il motivoneppure si confronta.Sotto altro ma concorrente profilo va anche osservato che una voltache agli atti del giudizio risulti la delega di firma (o la sua sussistenza nonsia contestata), l’appartenenza del delegato alla carriera direttiva –qualità che, ai sensi dell’art. 42, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973, èrichiesta ai fini della validità della delega – si presume. Trattandosi,infatti, di delega di firma e non di funzioni, l’atto di delega del dirigente,pur necessario ai fini della validità dell’atto delegato, è un attoorganizzativo interno all’ufficio, sicché se lo stesso apparato pubblico dacui promana l’atto non ne disconosce gli effetti, deve presumersi lasussistenza dei requisiti soggettivi in capo al funzionario sottoscrittore(Cass. n. 689/2025). Con riferimento, infatti, a fattispecie consimilisebbene non del tutto identiche, questa Corte ha statuito che laprovenienza di un atto dall’Agenzia delle entrate e la sua idoneità arappresentarne la volontà si presumono finché non venga provata la nonappartenenza del sottoscrittore all’Ufficio o, comunque, l’usurpazione deirelativi poteri (Cass. n. 220/2014, Rv. 629872 – 01; in relazione allarappresentanza processuale dell’ufficio periferico dell’Agenzia delleentrate, Cass. n. 20628/2015).13. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 41-bis d.P.R. n. 600 delNumero registro generale 9404/2022Numero sezionale 2216/2026Numero di raccolta generale 12287/2026Data pubblicazione 02/05/20261973 nonché dell’art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972 poiché la sentenzaimpugnata ha avvallato la pretesa impositiva dell’Agenzia pur nonessendo emersi, dall’accertamento compiuto dalla Guardia di finanza,elementi sufficienti a consentire all’Ufficio l’accertamento del maggiorreddito e della maggiore imposta, e pur non essendo emerso, in modocerto e diretto, e non già in via meramente presuntiva, l’esistenza dioperazioni imponibili per ammontare superiore a quello indicato nelladichiarazione, o l’inesattezza delle indicazioni relative alle operazioni chedanno diritto alla detrazione.14. Il motivo è inammissibile.Premesso che la ricorrente non ha neppure indicato (e tantomenoprovato) se nella specie vengano effettivamente in rilievo degliaccertamenti parziali e/o delle rettifiche della dichiarazione Ivaindipendenti dalla previa ispezione della contabilità – e se, dunque,sussistano i presupposti di fatto per l’operatività delle disposizioninormative di cui lamenta la violazione – si osserva che con il motivo orain esame la società promuove, in sostanza, un vaglio che riporti a unnuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme, vaglioprecluso al giudice di legittimità.15. Con il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 12 legge n. 212 del 2000poiché la sentenza impugnata ha considerato legittimo l’atto impositivo,pur in assenza di un idoneo contraddittorio endoprocedimentale, nonavendo l’Ufficio valutato le osservazioni della contribuente al processoverbale di constatazione. In particolare, secondo la ricorrente la meracircostanza, valorizzata della CTR, che la contribuente abbia dichiarato,all’esito delle indagini, di volersi riservare la presentazione di eventualicontrodeduzioni nelle sedi opportune, non può considerarsi sufficiente aritenere rispettato il contraddittorio preventivo ove, come nel caso inNumero registro generale 9404/2022Numero sezionale 2216/2026Numero di raccolta generale 12287/2026Data pubblicazione 02/05/2026esame, quelle osservazioni non siano poi state oggetto di alcun esame daparte dell’amministrazione finanziaria.16. Il motivo è inammissibile per due concorrenti ragioni.Innanzitutto, perché i ricorrenti, in spregio al principio di specificità,non hanno indicato quali sarebbero le osservazioni da loro presentate eche l’Ufficio avrebbe omesso di valutare in sede procedimentale.In secondo luogo perché il motivo non tiene conto che lacontestazione di violazione del contraddittorio è stata disattesa dallasentenza della CTR sulla base di due distinte rationes decidendi, una dimerito (censurata dal motivo) e una di carattere processuale (invece noncolta dal motivo), fondata sull’intrinseca contraddittorietà dellacontestazione formulata dalla società appellante, che aveva infattidedotto la nullità dell’atto impugnato “per omessa, contraddittoria e/ocarente valutazione delle osservazioni del contribuente al pvc”, là dove,come rilevato dal Giudice d’appello, «se una motivazione è contraddittoriasignifica che non è omessa».17. Con il quinto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 116 c.p.c. nonché 2727 e2728 c.c. poiché la sentenza impugnata non ha accertato l’esistenza dielementi sufficienti a ritenere provato il ruolo di amministratori di fattodei signori Morgigni e Muselli.18. Il motivo è inammissibile sia perché tendente a sollecitare undiverso (e non consentito in questa sede) apprezzamento degli elementiistruttori già valutati dal giudice di merito, sia perché riferito allaposizione di soggetti diversi dalla società ricorrente.19. Con il sesto motivo di ricorso si deduce, in relazione, all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 23, comma 4,legge n. 689 del 1981 per avere il Giudice d’appello condannato lacontribuente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Agenzia delleNumero registro generale 9404/2022Numero sezionale 2216/2026Numero di raccolta generale 12287/2026Data pubblicazione 02/05/2026entrate, pur essendosi essa costituita con un proprio funzionario e non conun legale.20. Il motivo è infondato per le stesse ragioni già illustrate in relazioneal quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ragioni chequi possono interamente richiamarsi.21. Entrambi i ricorsi vanno dunque rigettati, con condanna dei ricorrential pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] eli condanna al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese delpresente giudizio di legittimità che liquida complessivamente in euro18.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; rigetta il ricorsoproposto dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e la condanna al pagamento, in favoredella controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità cheliquida complessivamente in euro 10.700,00 per compensi, oltre speseprenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido, nonché da parte dellaToscana [OSCURATO:SOCIETA]., di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per i rispettivi ricorsi, a norma del comma 1-bis, dellostesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 marzo 2026Il PresidenteLucio Luciotti