CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 04583/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11440/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA], 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 67, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BRESCIA n. 1408/2021depositata il 24/12/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2023 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel febbraio 2013 la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. veniva incaricata dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. di organizzare un trasporto dall’Italia alla Russia di sette rotori, da circa 237 tonnellate ciascuno. Per tale incarico, a sua volta, si rivolgeva alla [OSCURATO:PERSONA] (oggi società [OSCURATO:SOCIETA].) per il supporto logistico necessario per effettuare la spedizione. La società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a causa dell’inadempimento della [OSCURATO:PERSONA], dopo aver risolto il contratto ai sensi dell’art. 1454 c.c., la conveniva in giudizio per sentirla condannare al risarcimento dei danni. [OSCURATO:PERSONA] contestava parzialmente la domanda sostenendo che i danni dovevano imputarsi all’inadempimento del proprio ausiliare, lo spedizioniere austriaco Etransa, e verso il quale spiegava la chiamata di terzo. Il Tribunale di Cremona con sentenza parziale, n. 480/2015, accoglieva l’eccezione del difetto di giurisdizione sollevata da Etransa e con la sentenza n. 721/2017 accoglieva la domanda della Pasquinelli e condannava la [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione delle somme indebitamente percepite a titolo di compenso per prestazioni non eseguite e al risarcimento del danno per inadempimento. Rigettava la domanda riconvenzionale di quest’ultimo di risarcimento del danno alla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per illegittima risoluzione del contratto. Avverso tale pronuncia, la società [OSCURATO:SOCIETA]. ( già [OSCURATO:PERSONA] ) interponeva gravame. 2.La Corte d’Appello di Brescia, con sentenza n. 1408/2020, del 24 dicembre 2020, in riforma della sentenza impugnata rigettava la domanda della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. di risarcimento del danno da inadempimento della società [OSCURATO:SOCIETA]. 3. Propone ricorso per cassazione, società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., sulla base di cinque motivi. 3.1.La società [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso. 3.2.Tutte le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 4.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione del giudicato interno ex art. 360 n. 4 c.p.c.. Si duole che la Corte d’appello si sia pronunciata su capi della decisione di primo grado coperti da g iudicato a seguito di acquiescenza della società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] che nel costituirsi nel giudizio di primo grado la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha omesso ogni contestazione sulla composizione e quantificazione dei danni nonché sui fatti e documenti postia fondamento della stessa. 5.Il motivo è infondato. Alla stregua del principio di non contestazione, richiamato dall’art.115 c.p.c., perché un fatto possa dirsi non contestato dal convenuto, e perciò non richiedente una specifica dimostrazione, occorre o che lo stesso fatto sia da quello esplicitamente ammesso, o che il convenuto abbia improntato la sua difesa su circostanze o argomentazioni incompatibili col disconoscimento di quel fatto (Cass. n. 13828/2019). La parte che invoca il cosiddetto principio di non contestazione dovrebbe dare dimostrazione di aver essa per prima ottemperato all’onere processuale, posto a suo carico, di compiere una puntuale allegazione dei fatti di causa, in merito ai quali l’altra parte era tenuta a prendere posizione. La non contestazione scaturisce dalla non negazione del fatto costitutivo della domanda, di talché essa non può comunque ravvisarsi ove, come nella specie, a fronte di una pretesa creditoria fondata sullo svolgimento di un contratto il convenuto ha replicato contestando sia l’an che il quantum della richiesta risarcitoria rilevando anche che la quantificazione era errata e comunque non dimostrata (cfr. Cass. Sez. 3, 24/11/2010, n. 23816; Cass. Sez. 3, 19/08/2009, n. 18399; Cass. Sez. 3, 25/05/2007, n. 12231; Cass. Sez. L, 03/05/2007, n. 10182; Cass. Sez. 3, 14/03/2006, n. 5488). Tale contestazione risulta, nel caso di specie, proprio dal ricorso (cfr. pag. 26 e ss.). 4.2. Con il secondo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 329 e 324 c.p.c., e 2909 c.c., in relazione all’art. 360, 1° co. n. 3,c.p.c. [OSCURATO:SOCIETA] la nullità della sentenza nella parte in cui la Corte d’Appello ha riformato la decisione del Tribunale di Cremona che aveva ritenuto incontroversi i danni, essendosi al riguardo formato il giudicato. 5.1. Il secondo motivo inammissibile in quanto formulato in violazione del requisito a pena d’inammissibilità prescritto all’art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c. e privo di specificità. 4.3.Con il terzo motivo, la società ricorrente denuncia la violazione dell’art. 360 n. 3 del c.p.c. in relazione all’art. 112 c.p.c. Si duole che la corte d’appello sia incorsa nel vizio di ultrapetizione laddove ha escluso, dalla quantificazione del danno, il maggior nolo pagato dalla ricorrente in ragione dell’inadempimento della società [OSCURATO:SOCIETA]. agli obblighi assunti nel contratto , non essendo stata investita del potere di deliberare la composizione della somma riconosciuta a titolo di risarcimento. [OSCURATO:SOCIETA] che erroneamente la corte territoriale non ha tenuto ferma la statuizione di primo grado che sulla base delle prove raccolte includeva, correttamente, il maggior nolo pagato per il noleggio di nave bigata nella liquidazione dei maggiori costi da essa sostenuti per la realizzazione del trasporto. 4.4. Con il quarto motivo denunzia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c. e/o 118 disp. att. c.p.c. ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. [OSCURATO:SOCIETA] che erroneamente la corte territoriale non ha riconosc iuto imaggiori costi sostenuti per il noleggio della nave da Civitavecchia a Ilychevsk. 4.5. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 1362 c.c., 132 c.p.c. e/o 118 disp. att.c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. [OSCURATO:SOCIETA] la contraddittori età della motivazione dell’impugnata sentenza perché la Corte, pur riconoscendo il danno lamentato dal Pasquinelli, esclude che esso sia in rapporto causale con l’inadempimento della società [OSCURATO:SOCIETA]. 5.2. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili. Con particolare riferimento al3° e al 4° motivo va osservato che le mosse censure risultano sostanzialmente volta in realtà a meramente accreditare una ricostruzione della vicenda e un apprezzamento delle prove raccolte del tutto divergente da quello compiuto dai giudici di merito. Giusta principio consolidato nel giudizio di legittimità non sono invero proponibili censure dirette a provocare una nuova valutazione delle risultanze processuali, diversa da quella espressa dal giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze che ritenga più attendibili ed idonee nella formazione dello stesso, essendo sufficiente, al fine della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento nell'accertamento dei fatti su cui giudicare si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti. Non essendo questa Corte giudice sul fatto, il ricorrente non può pertanto limitarsi a prospettare una lettura delle prove ed una ricostruzione dei fatti diversa da quella compiuta dal giudice di merito, svalutando taluni elementi o valorizzando altri ovvero dando ad essi un diverso significato, senza dedurre specifiche violazioni di legge ovvero incongruenze di motivazione tali da rivelare una difformità evidente della valutazione compiuta dal giudice rispetto al corrispondente modello normativo. Questa Corte ha invero già avuto modo, anche di recente, di osservare che il vizio di motivazione può essere dedotto in sede di legittimità e sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulti dalla sentenza, sia riscontrabile il deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può, invece, consistere in un apprezzamento in senso difforme da quello preteso dalla parte, una volta considerato che l'art. 360 c.p.c., n. 5, non conferisce alla Corte di legittimità il potere di riesaminare e valutare il merito della causa. La motivazione c’è (cfr. pag. 17 e 18 sentenza impugnata) ed è coerente con la valutazione delle prove effettuata dalla Corte d’Appello. Con particolare riferimento al 5° motivo va posto in rilievo che la ricorrente non coglie in realtà la ratio decidendi dell ’impugnata sentenza. Il giudice del merito ha ritenuto che il documento prodotto, in cui è esposto un importo omnicomprensivo, non consente di ricavare i costi risarcibili in nesso di causa con l’inadempimento, considerato che non sono stati versati in atti elementi da cui ricavare l’esistenza di specifiche tariffe d’uso cui poter fare riferimento e che si tratta di danni che non sono stati provati nel loro preciso ammontare. Ha specificato, appunto, che si tratta di danni che non sono stati provati. Tale ratio decidendi non è stata adeguatamente impugnata perché la società ricorrente si limita ad una diversa dei fatti rispetto a quella della Corte territoriale. 6.Le spese del giudizio di legittimità , liquidate come in dispositivo a favore della controricorrente società [OSCURATO:SOCIETA]. ( già [OSCURATO:PERSONA] ),seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità , che liquida in complessivi Euro 6.200,00, di cui euro 6 . 000 ,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente società [OSCURATO:SOCIETA].( già [OSCURATO:PERSONA] ). Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a no