CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 maggio 2026
Cassazione n. 12296/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Stato;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione giudiziale, in persona del curatore FedericoAlmini, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA];– controricorrente –Numero registro generale 8864/2025Numero sezionale 2220/2026Numero di raccolta generale 12296/2026Data pubblicazione 02/05/2026avverso la sentenza n. 2815/17/2024 della Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Lombardia, depositata il 29/10/2024.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 marzo 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. impugnò dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Bergamo l’avviso di accertamento con il quale l’Agenziadelle entrate aveva accertato a carico della società, in relazioneall’anno di imposta 2017, maggiori imponibili ai fini Irap e Iva econseguentemente chiesto il pagamento dei relativi maggiori tributidovuti. Alla base dell’accertamento l’Ufficio aveva contestato l’indebitadeduzione ai fini Irap e la correlata indebita detrazione Iva di costirelativi a servizi di movimentazione merce e pulizia del magazzinoappaltati a terzi, che erano stati però riqualificati come “spese per ilpersonale” in ragione del ritenuto carattere fittizio dell’appaltosopradetto, in realtà concretantesi in una mera somministrazione dimanodopera.2. [OSCURATO:PERSONA] di prime cure accolse il ricorso.3. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia,investita dell’appello dell’Agenzia delle entrate, respinse il gravame,evidenziando, in sintesi, che il contestato appalto di servizi eragenuino.4. Avverso tale ultima pronuncia l’Agenzia delle entrate ha propostoricorso per cassazione affidandolo a due motivi, cui la [OSCURATO:SOCIETA]., dicui è stata dichiarata la liquidazione giudiziale nel corso del presentegiudizio di legittimità, ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 8864/2025Numero sezionale 2220/2026Numero di raccolta generale 12296/2026Data pubblicazione 02/05/20261. Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza poiché la suamotivazione, acriticamente confermativa della sentenza di primo gradoe priva di un esame della fattispecie concreta, è meramente apparente.2. Il motivo è infondato.2.1. Per giurisprudenza pacifica (Cass., sez. un. n. 34476/2019;Cass. sez. un., n. 8053/2014; Cass., sez. un., n. 9558/2018; Cass. n.27935/2022) «nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmenterilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 dellepreleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sé, purchéil vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nellamancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nellamotivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto disufficienza della motivazione».2.2. Nel caso in esame, diversamente da quanto sostiene laricorrente, la sentenza impugnata è sorretta da una motivazionecompiuta e ben comprensibile, che ad una ricognizione generale delladifferenza tra appalto di servizi e mera fornitura di manodopera faseguire una puntuale disamina della fattispecie concreta, tesa a porrein luce i principali profili di genuinità dell’appalto. In particolare, i giudicid’appello hanno evidenziato che il contestato appalto di servizi eraregolare e genuino e che tale regolarità non era stata scalfita daglielementi presuntivi invocati dall’Ufficio a fondamento della pretesaimpositiva. A sostegno di tale conclusione la Corte regionale havalorizzato: - il fatto che le prestazioni per cui è causa, consistenti inNumero registro generale 8864/2025Numero sezionale 2220/2026Numero di raccolta generale 12296/2026Data pubblicazione 02/05/2026importanza del capitale materiale e da una predominante rilevanzadella manodopera, ciò che rendeva di poco rilievo la circostanza che laditta appaltatrice fosse priva di mezzi e strumenti di proprietà; - lagestione diretta dei lavoratori da parte della cooperativa appaltatrice ela costante presenza di un rappresentante di questa sul luogo diesecuzione del servizio; - la distinguibilità dei lavoratoridell’appaltatrice rispetto a quelli della committente, stante il differentevestiario e il tesserino di riconoscimento di cui i primi erano muniti inconformità al disposto di cui all’art. 26, comma 8, d.lgs. n. 81 del 2008;- la piena sussistenza in capo all’appaltatrice del rischio di impresa; -l’irrilevanza di taluni elementi presuntivi (“supposizioni”, secondo laterminologia impiegata nella sentenza impugnata) addotti dall’Ufficioma in realtà riferiti ai rapporti tra la cooperativa appaltatrice e le dittesubappaltatrici e non già al rapporto tra la committente e l’appaltatrice.Né può fondatamente sostenersi che la sentenza impugnata si limitiad un mero rinvio per relationem alla pronuncia di primo grado giacchédi quest’ultima la Corte regionale cita testualmente solo poche righe,svolgendo poi un articolato e autonomo esame della fattispecieconcreta.3. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degliartt. 2697, 2727 e 2729 c.c. nonché dell’art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972.Secondo la ricorrente gli elementi emersi nel giudizio dovevanocondurre, sulla base dei criteri discretivi tra appalto di servizi efornitura di manodopera elaborati dalla giurisprudenza, a riconoscerenella specie la sussistenza della seconda fattispecie, con conseguentiindeducibilità ai fini Irap dei relativi costi ed indetraibilità dell’Ivaindebitamente applicata dall’appaltatrice.4. Il motivo è inammissibile.Numero registro generale 8864/2025Numero sezionale 2220/2026Numero di raccolta generale 12296/2026Data pubblicazione 02/05/20264.1. Deve rilevarsi che la ricorrente, pur deducendo, apparentemente,una violazione di norme di legge, mira, in realtà, alla rivalutazione dei fattioperata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettiziatrasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito,terzo grado di merito (Cass. n. 8758/2017). Oggetto del giudizio che sivorrebbe demandare a questa Corte non è l’analisi e l’applicazione dellenorme, bensì l’apprezzamento delle prove, rimesso alla valutazione delgiudice di merito (Cass. n. 17744/2022; Cass. n. 3340/2019; Cass. n.24155/2017; Cass. n. 8315/2013).4.2. È peraltro consolidato nella giurisprudenza di questa Corte ilprincipio per cui il giudice di merito è libero di attingere il proprioconvincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga piùdegli artt. 115 e 116 c.p.c., non richiede che egli dia conto dell’esame ditutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettatedalle parti. È, infatti, necessario e sufficiente che esponga, in manieraconcisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della suadecisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando leprove ritenute idonee a confortarla. Invece, devono reputarsi per implicitodisattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure nonespressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata econ l’iter argomentativo seguito. In altre parole, il giudice di merito nonha l’obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo dato indiziario oprobatorio acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce, inbase al giudizio effettuato, gli elementi essenziali ai fini del decidere,purché tale valutazione risulti logicamente coerente. Di conseguenza, ilcontrollo di legittimità è incompatibile con un controllo sul punto, perchéil significato delle prove lo deve stabilire il giudice di merito. La Corte,inevitabilmente, compirebbe un non consentito giudizio di merito, se,confrontando la sentenza con le risultanze istruttorie, prendesse inNumero registro generale 8864/2025Numero sezionale 2220/2026Numero di raccolta generale 12296/2026Data pubblicazione 02/05/2026considerazione fatti probatori diversi o ulteriori rispetto a quelli assunti dalgiudice di appello a fondamento della sua decisione (cfr. tra le tante, Cass.n. 4583/2024, Cass. n. 27250/2022, Cass. n. 34374/2023, Cass. n.961/2015).4.3. Orbene, a fronte della decisione della Corte regionale che haritenuto, sulla base degli elementi già dianzi indicati, la genuinitàdell’appalto per cui è causa e l’inidoneità degli elementi presuntiviofferti dall’Ufficio a corroborare una diversa soluzione, la ricorrente,lungi dall’evidenziare un qualche contrasto delle statuizioni contenutenella sentenza d’appello con norme di diritto o con l’interpretazione adesse data dalla giurisprudenza, invoca, nella sostanza, un improprioriesame di merito degli apprezzamenti istruttori: riesame che,ovviamente, è precluso al Giudice di legittimità.5. Il ricorso va dunque rigettato, con condanna della ricorrente alpagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, infavore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità cheliquida complessivamente in euro 5.900,00 per compensi ed euro 200,00per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 per cento deicompensi e agli accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 marzo 2026Il PresidenteLucio Luciotti