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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 settembre 2026

Cassazione n. 25446/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

/2021Numero sezionale 5743/2026Numero di raccolta generale 25446/2026Data pubblicazione 16/09/2026AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato- controricorrente -avverso la sentenza n. 242/6/2021 della Commissione tributariaregionale della Calabria, depositata il 22/1/2021.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale dell’11 settembre2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.1. – [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. impugnò dinanzi alla Commissionetributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA] l’avviso di accertamento con ilquale l’Agenzia delle entrate aveva determinato a suo carico, inrelazione all’anno d’imposta 2008, maggiori imponibili ai fini Irpef, [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il pagamento dei conseguenti maggiori tributi dovuti.La rettifica del reddito d’impresa su cui si fondava l’accertamento erastata eseguita, dopo essere stata riscontrata in sede di verifical’irregolare tenuta delle scritture contabili, attraverso una metodologiaanalitico-induttiva.2. – [OSCURATO:PERSONA] di prime cure respinse il ricorso.3. – [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Calabria, investitadell’appello della contribuente, respinse il gravame, evidenziando, insintesi, che: - l’eccepito difetto di motivazione dell’atto impugnatoandava escluso, avendo la contribuente dimostrato, con le analitichecensure da essa mosse con il ricorso originario, di aver ben compresola metodologia di ricostruzione del reddito seguita dall’Ufficio e glielementi da questo posti a base della rettifica; - la rideterminazionedel reddito era corretta giacché, a seguito del riscontro dell’irregolaretenuta delle scritture contabili, l’Ufficio aveva legittimamenteNumero registro generale 22279/2021Numero sezionale 5743/2026Numero di raccolta generale 25446/2026Data pubblicazione 16/09/2026proceduto ad una ricostruzione analitico-induttiva che aveva tenutoconto della merce giacente in magazzino e del ricarico medio ponderatoindividuato dai verificatori anche sulla base dei beni indicati dallacontribuente in contraddittorio, ricarico la cui percentuale era stataperaltro corretta al ribasso dall’Ufficio.4. – Avverso tale pronuncia la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha propostoricorso per cassazione, affidandolo a quattro motivi, cui l’Agenzia delleentrate ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo di ricorso si deduce, senza indicazione dispecifico paradigma normativo, la nullità della sentenza impugnata«per il vizio di insufficiente motivazione su fatti decisivi dellacontroversia».

Secondo la ricorrente la Corte regionale non ha datorisposta all’eccezione con la quale si deduceva che la motivazionedell’atto impugnato fosse priva dei riferimenti normativi su cuipoggiavano le rettifiche effettuate e priva dell’indicazione del metodoutilizzato a tal fine.

Più specificamente con il motivo in esame sicensura che il Giudice d’appello non ha dato risposta «all’eccezioneopposta, avendo fatto riferimento al “metodo utilizzato dagli accertatoriin sede di verifica”, che nulla attiene con l’eccezione opposta, con laquale veniva contestato il richiamo, nella motivazione dell’attoimpugnato, da parte dell’Ufficio, in sede di accertamento e non “in sededi verifica”, di una norma – art. 41 bis Dpr n. 600/73 – che nondisciplina la rettifica del reddito d’impresa, rimanendo tale rettificadisciplinata dall’a precedente art. 39» (così a pag. 7 del ricorso).

Conlo stesso motivo la ricorrente lamenta che i giudici d’appello «nonhanno dato esito alla seconda eccezione, afferente all’illegittimità delrecupero dei ricavi omessi», non essendosi essi pronunciati sui rilievidella contribuente volti ad evidenziare l’erroneità dei criteri di rettificaimpiegati dall’Ufficio.Numero registro generale 22279/2021Numero sezionale 5743/2026Numero di raccolta generale 25446/2026Data pubblicazione 16/09/20262. – Il motivo è infondato.Per giurisprudenza pacifica (Cass., sez. un. n. 34476/2019; Cass.sez. un., n. 8053/2014; Cass., sez. un., n. 9558/2018; Cass. n.27935/2022) «nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmenterilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 dellepreleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sé, purchéil vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nellamancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nellamotivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto disufficienza della motivazione».Nel caso in esame – anche volendo prescindere dall’incertezza edella contraddittorietà del motivo formulato dalla ricorrente, chediscorre, talvolta, di motivazione insufficiente o apparente, talaltra, diomessa pronuncia sulle eccezioni – la sentenza impugnata rispondealle contestazioni mosse dall’appellante ed è sorretta da unamotivazione chiara, compiuta e comprensibile.

L’eccezione di difetto dimotivazione dell’avviso è stata respinta sul rilievo che la metodologiae gli elementi utilizzati dall’Ufficio per la rettifica del reddito erano benesplicati nell’atto impositivo, tanto da aver consentito alla contribuentestessa di svolgere un’articolata e ben ponderata difesa; l’eccezioneinerente all’erroneità della ricostruzione dell’imponibile è stataanch’essa disattesa avendo i giudici regionali ritenuto congrua lametodologia utilizzata dall’Agenzia, facente leva, in assenza di unacontabilità regolare e attendibile, sugli elementi già indicati sopra nellaparte dedicata alla ricostruzione dei fatti di causa.Numero registro generale 22279/2021Numero sezionale 5743/2026Numero di raccolta generale 25446/2026Data pubblicazione 16/09/2026Né può ravvisarsi il denunciato vizio motivazionale nel fatto che laCorte regionale non abbia specificamente affrontato tutte leargomentazioni difensive dell’appellante.

Al riguardo va infattirammentato che al giudice di merito non si richiede di dar contodell’esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tuttele tesi prospettate dalle parti.

È, infatti, necessario e sufficiente cheegli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto postia fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica edadeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla.

Invece,devono reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e irilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibilicon la soluzione adottata e con l’iter argomentativo seguito (cfr. tra letante, Cass. n. 4583/2024, Cass. n. 27250/2022, Cass. n.34374/2023, Cass. n. 961/2015).3. – Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell’art.42 d.P.R. n. 600 del 1973 poiché la sentenza impugnata haerroneamente escluso il denunciato vizio di motivazione dell’avviso diaccertamento benché esso richiamasse l’art. 41-bis d.P.R. n. 600 del1973, norma che «non disciplina nessuna rettifica delle categoriereddituali eventualmente possedute dal contribuente, ma consenteall’Ufficio, qualora ne ricorrono i presupposti, di procedere alla notificadell’atto senza pregiudizio all’ulteriore azione accertatrice, rimanendotale rettifica disciplinata dal precedente art. 39 […] motivo per il quale,ai fini di una adeguata motivazione, s’imponeva l’indicazione dellaprecisa normativa utilizzata ai fini rettificativi» (così a pag. 14 delricorso).4. – Il motivo è infondato.Questa Corte ha più volte precisato che l’obbligo motivazionaledell’accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui ilNumero registro generale 22279/2021Numero sezionale 5743/2026Numero di raccolta generale 25446/2026Data pubblicazione 16/09/2026contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributarianei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l’ane il quantum dell’imposta.

In particolare, il requisito motivazionaleesige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettividella posizione creditoria dedotta, soltanto l’indicazione dei fattiastrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitarel’ambito delle ragioni adducibili dall’ente impositore nell’eventualesuccessiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio diimpugnazione dell’atto le questioni riguardanti l’effettivo verificarsi deifatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva(Cass. n. 26431/2017; v. anche Cass. n. 17641/2024).L’eventuale erronea indicazione delle norme che costituiscono labase giuridica dell’accertamento non inficia, dunque, la motivazionedell’atto impositivo, essendo rilevante, ai fini dell’assolvimentodell’obbligo motivazionale, l’esposizione dei fatti e delle ragioni chesono alla base della pretesa, e non già il relativo inquadramentogiuridico.Tale ultima considerazione vale – venendo più specificamente allacontestazione mossa con il motivo in esame – anche in relazione aquella parte della motivazione dell’avviso concernente il metodoutilizzato per l’accertamento, dovendo qui darsi seguito al consolidatoindirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui un eventualeerroneo richiamo, nell’atto impositivo, delle norme che disciplinano lametodologia accertativa impiegata dall’Ufficio non vale di per sé adinficiare l’atto ove dallo stesso emergano chiaramente – come nellaspecie non contestato – i fatti fondanti la pretesa, irrilevante essendouna loro qualificazione giuridica inesatta (v. da ultimo Cass. n.17927/2026; v. anche Cass. n. 24278/2014; Cass. n. 19477/2016;Cass. n. 14376/2017; Cass. n. 26434/2025, che richiama lamotivazione di Cass. n. 25617/2010: «anche ammesso che, in ipotesi,Numero registro generale 22279/2021Numero sezionale 5743/2026Numero di raccolta generale 25446/2026Data pubblicazione 16/09/2026sia stata utilizzata una ‘etichetta’ impropria, quello che interessa è chepoi la motivazione abbia dato conto della sussistenza dei presuppostidi legittimità dell’accertamento»).5. – Con il terzo motivo di ricorso si deduce «la nullità dellasentenza impugnata per l’error in judicando commesso dai giudici dellaCTR, i quali hanno rigettato l’eccezione dell’illegittimità dell’avviso diaccertamento in quanto eseguito in violazione di legge».

Secondo laricorrente i giudici d’appello hanno erroneamente avallato laricostruzione dei ricavi operata dall’Ufficio e altrettanto erroneamentedisatteso le proprie osservazioni critiche, «arroccandosi, acriticamente,su generiche e inopportune valutazioni».6. – Il motivo è inammissibile per più ordini di ragioni.6.1. – Sebbene manchi l’indicazione di uno specifico paradigmanormativo, è evidente che la ricorrente, evocando un error in iudicandononché l’illegittimità dell’avviso impugnato per violazione di legge,abbia denunciato un vizio di violazione di norme di diritto ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.Questa Corte (v.

Cass. n. 24298/2016; Cass. n. 23745/2020) èferma nel ritenere che il vizio della sentenza previsto dall’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., dev’essere dedotto, a pena d’inammissibilità delmotivo, giusta la disposizione dell’art. 366, n. 4, c.p.c., non solo conl’indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, esoprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili edesaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual mododeterminate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnatadebbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici dellafattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dallagiurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corteregolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare ilfondamento della lamentata violazione.

Risulta, quindi, inidoneamenteNumero registro generale 22279/2021Numero sezionale 5743/2026Numero di raccolta generale 25446/2026Data pubblicazione 16/09/2026formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo dellasola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate,ma non dimostrati per mezzo di una critica delle soluzioni adottate dalgiudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dallacontroversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioninell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioniprospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione diqueste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenzaimpugnata (Cass. 23233/2022).La società ricorrente, nel formulare il motivo ora in esame, non solonon ha indicato quali sarebbero le affermazioni di diritto contenutenella sentenza impugnata che si porrebbero in contrasto con norme dilegge, ma ha finanche omesso di individuare quali norme o qualiprincipi giurisprudenziali sarebbe stati violati, limitandosi piuttosto aun’evanescente lamentela in ordine all’infondatezza del recuperofiscale.6.2. – Si osserva, peraltro, che ove, nel motivo in esame, vienelamentata l’inesattezza della rettifica dei ricavi operata dall’Ufficio – acausa dell’erroneità del coefficiente di ricarico utilizzato, dell’inidoneitàdel tipo di merce preso in considerazione nonché dell’esiguità delloscostamento tra i ricavi dichiarati e quelli accertati in via analitico-induttiva – la ricorrente mira in sostanza a sollecitare un diversoapprezzamento dei fatti controversi, inammissibile in questa sedesiccome riservato al giudice di merito.7. – Con il quarto motivo di ricorso si deduce, senza indicazione dispecifico paradigma normativo, l’erroneità della sentenza impugnatanella parte in cui ha condannato il contribuente al pagamento dellespese di lite, pur essendo l’Ufficio rappresentato in giudizio da unproprio funzionario e non dall’Avvocatura dello Stato.8. – Il motivo è infondato.Numero registro generale 22279/2021Numero sezionale 5743/2026Numero di raccolta generale 25446/2026Data pubblicazione 16/09/2026Ai sensi dell'art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. n. 546 del 1992 «Nellaliquidazione delle spese a favore dell'ente impositore, dell'agente dellariscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 deldecreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se assistiti da proprifunzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compensospettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importocomplessivo ivi previsto».La norma prevede la liquidazione delle spese a favore dell’Ufficiotributario, se assistito da funzionari dell’amministrazione, e, a favoredell’ente locale, se assistito da propri dipendenti, a cui si applica latariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del ventiper cento degli onorari di avvocato. [OSCURATO:PERSONA], lo specifico riferimento allespese processuali e alla riduzione percentuale dei soli onorari diavvocato conferma il diritto dell’Agenzia alla rifusione sia dei costiaffrontati, sia dei compensi spettanti per l’assistenza tecnica fornita ingiudizio dai propri dipendenti, che sono legittimati a svolgere attivitàdifensiva nel processo, ai sensi dell’art. 15 cit. (cfr. Cass. n.23055/2019).La Corte regionale, nel liquidare le spese in favore dell’Agenziacostituitasi con proprio funzionario, si è uniformata al principio testéesposto e va pertanto immune dalle censure ad essa rivolte.9. – Il ricorso va dunque rigettato, con condanna della ricorrente alpagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, infavore della controricorrente, delle spese del presente giudizio dilegittimità che liquida complessivamente in euro 4.300,00 per compensi,oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàNumero registro generale 22279/2021Numero sezionale 5743/2026Numero di raccolta generale 25446/2026Data pubblicazione 16/09/2026parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 settembre2026.La PresidenteAngelina-[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2021Numero sezionale 5743/2026Numero di raccolta generale 25446/2026Data pubblicazione 16/09/2026AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato- controricorrente -avverso la sentenza n. 242/6/2021 della Commissione tributariaregionale della Calabria, depositata il 22/1/2021.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale dell’11 settembre2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.1. – [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. impugnò dinanzi alla Commissionetributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA] l’avviso di accertamento con ilquale l’Agenzia delle entrate aveva determinato a suo carico, inrelazione all’anno d’imposta 2008, maggiori imponibili ai fini Irpef, [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il pagamento dei conseguenti maggiori tributi dovuti.La rettifica del reddito d’impresa su cui si fondava l’accertamento erastata eseguita, dopo essere stata riscontrata in sede di verifical’irregolare tenuta delle scritture contabili, attraverso una metodologiaanalitico-induttiva.2. – [OSCURATO:PERSONA] di prime cure respinse il ricorso.3. – [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Calabria, investitadell’appello della contribuente, respinse il gravame, evidenziando, insintesi, che: - l’eccepito difetto di motivazione dell’atto impugnatoandava escluso, avendo la contribuente dimostrato, con le analitichecensure da essa mosse con il ricorso originario, di aver ben compresola metodologia di ricostruzione del reddito seguita dall’Ufficio e glielementi da questo posti a base della rettifica; - la rideterminazionedel reddito era corretta giacché, a seguito del riscontro dell’irregolaretenuta delle scritture contabili, l’Ufficio aveva legittimamenteNumero registro generale 22279/2021Numero sezionale 5743/2026Numero di raccolta generale 25446/2026Data pubblicazione 16/09/2026proceduto ad una ricostruzione analitico-induttiva che aveva tenutoconto della merce giacente in magazzino e del ricarico medio ponderatoindividuato dai verificatori anche sulla base dei beni indicati dallacontribuente in contraddittorio, ricarico la cui percentuale era stataperaltro corretta al ribasso dall’Ufficio.4. – Avverso tale pronuncia la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha propostoricorso per cassazione, affidandolo a quattro motivi, cui l’Agenzia delleentrate ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo di ricorso si deduce, senza indicazione dispecifico paradigma normativo, la nullità della sentenza impugnata«per il vizio di insufficiente motivazione su fatti decisivi dellacontroversia». Secondo la ricorrente la Corte regionale non ha datorisposta all’eccezione con la quale si deduceva che la motivazionedell’atto impugnato fosse priva dei riferimenti normativi su cuipoggiavano le rettifiche effettuate e priva dell’indicazione del metodoutilizzato a tal fine. Più specificamente con il motivo in esame sicensura che il Giudice d’appello non ha dato risposta «all’eccezioneopposta, avendo fatto riferimento al “metodo utilizzato dagli accertatoriin sede di verifica”, che nulla attiene con l’eccezione opposta, con laquale veniva contestato il richiamo, nella motivazione dell’attoimpugnato, da parte dell’Ufficio, in sede di accertamento e non “in sededi verifica”, di una norma – art. 41 bis Dpr n. 600/73 – che nondisciplina la rettifica del reddito d’impresa, rimanendo tale rettificadisciplinata dall’a precedente art. 39» (così a pag. 7 del ricorso). Conlo stesso motivo la ricorrente lamenta che i giudici d’appello «nonhanno dato esito alla seconda eccezione, afferente all’illegittimità delrecupero dei ricavi omessi», non essendosi essi pronunciati sui rilievidella contribuente volti ad evidenziare l’erroneità dei criteri di rettificaimpiegati dall’Ufficio.Numero registro generale 22279/2021Numero sezionale 5743/2026Numero di raccolta generale 25446/2026Data pubblicazione 16/09/20262. – Il motivo è infondato.Per giurisprudenza pacifica (Cass., sez. un. n. 34476/2019; Cass.sez. un., n. 8053/2014; Cass., sez. un., n. 9558/2018; Cass. n.27935/2022) «nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmenterilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 dellepreleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sé, purchéil vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nellamancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nellamotivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto disufficienza della motivazione».Nel caso in esame – anche volendo prescindere dall’incertezza edella contraddittorietà del motivo formulato dalla ricorrente, chediscorre, talvolta, di motivazione insufficiente o apparente, talaltra, diomessa pronuncia sulle eccezioni – la sentenza impugnata rispondealle contestazioni mosse dall’appellante ed è sorretta da unamotivazione chiara, compiuta e comprensibile. L’eccezione di difetto dimotivazione dell’avviso è stata respinta sul rilievo che la metodologiae gli elementi utilizzati dall’Ufficio per la rettifica del reddito erano benesplicati nell’atto impositivo, tanto da aver consentito alla contribuentestessa di svolgere un’articolata e ben ponderata difesa; l’eccezioneinerente all’erroneità della ricostruzione dell’imponibile è stataanch’essa disattesa avendo i giudici regionali ritenuto congrua lametodologia utilizzata dall’Agenzia, facente leva, in assenza di unacontabilità regolare e attendibile, sugli elementi già indicati sopra nellaparte dedicata alla ricostruzione dei fatti di causa.Numero registro generale 22279/2021Numero sezionale 5743/2026Numero di raccolta generale 25446/2026Data pubblicazione 16/09/2026Né può ravvisarsi il denunciato vizio motivazionale nel fatto che laCorte regionale non abbia specificamente affrontato tutte leargomentazioni difensive dell’appellante. Al riguardo va infattirammentato che al giudice di merito non si richiede di dar contodell’esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tuttele tesi prospettate dalle parti. È, infatti, necessario e sufficiente cheegli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto postia fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica edadeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla. Invece,devono reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e irilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibilicon la soluzione adottata e con l’iter argomentativo seguito (cfr. tra letante, Cass. n. 4583/2024, Cass. n. 27250/2022, Cass. n.34374/2023, Cass. n. 961/2015).3. – Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell’art.42 d.P.R. n. 600 del 1973 poiché la sentenza impugnata haerroneamente escluso il denunciato vizio di motivazione dell’avviso diaccertamento benché esso richiamasse l’art. 41-bis d.P.R. n. 600 del1973, norma che «non disciplina nessuna rettifica delle categoriereddituali eventualmente possedute dal contribuente, ma consenteall’Ufficio, qualora ne ricorrono i presupposti, di procedere alla notificadell’atto senza pregiudizio all’ulteriore azione accertatrice, rimanendotale rettifica disciplinata dal precedente art. 39 […] motivo per il quale,ai fini di una adeguata motivazione, s’imponeva l’indicazione dellaprecisa normativa utilizzata ai fini rettificativi» (così a pag. 14 delricorso).4. – Il motivo è infondato.Questa Corte ha più volte precisato che l’obbligo motivazionaledell’accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui ilNumero registro generale 22279/2021Numero sezionale 5743/2026Numero di raccolta generale 25446/2026Data pubblicazione 16/09/2026contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributarianei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l’ane il quantum dell’imposta. In particolare, il requisito motivazionaleesige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettividella posizione creditoria dedotta, soltanto l’indicazione dei fattiastrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitarel’ambito delle ragioni adducibili dall’ente impositore nell’eventualesuccessiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio diimpugnazione dell’atto le questioni riguardanti l’effettivo verificarsi deifatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva(Cass. n. 26431/2017; v. anche Cass. n. 17641/2024).L’eventuale erronea indicazione delle norme che costituiscono labase giuridica dell’accertamento non inficia, dunque, la motivazionedell’atto impositivo, essendo rilevante, ai fini dell’assolvimentodell’obbligo motivazionale, l’esposizione dei fatti e delle ragioni chesono alla base della pretesa, e non già il relativo inquadramentogiuridico.Tale ultima considerazione vale – venendo più specificamente allacontestazione mossa con il motivo in esame – anche in relazione aquella parte della motivazione dell’avviso concernente il metodoutilizzato per l’accertamento, dovendo qui darsi seguito al consolidatoindirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui un eventualeerroneo richiamo, nell’atto impositivo, delle norme che disciplinano lametodologia accertativa impiegata dall’Ufficio non vale di per sé adinficiare l’atto ove dallo stesso emergano chiaramente – come nellaspecie non contestato – i fatti fondanti la pretesa, irrilevante essendouna loro qualificazione giuridica inesatta (v. da ultimo Cass. n.17927/2026; v. anche Cass. n. 24278/2014; Cass. n. 19477/2016;Cass. n. 14376/2017; Cass. n. 26434/2025, che richiama lamotivazione di Cass. n. 25617/2010: «anche ammesso che, in ipotesi,Numero registro generale 22279/2021Numero sezionale 5743/2026Numero di raccolta generale 25446/2026Data pubblicazione 16/09/2026sia stata utilizzata una ‘etichetta’ impropria, quello che interessa è chepoi la motivazione abbia dato conto della sussistenza dei presuppostidi legittimità dell’accertamento»).5. – Con il terzo motivo di ricorso si deduce «la nullità dellasentenza impugnata per l’error in judicando commesso dai giudici dellaCTR, i quali hanno rigettato l’eccezione dell’illegittimità dell’avviso diaccertamento in quanto eseguito in violazione di legge». Secondo laricorrente i giudici d’appello hanno erroneamente avallato laricostruzione dei ricavi operata dall’Ufficio e altrettanto erroneamentedisatteso le proprie osservazioni critiche, «arroccandosi, acriticamente,su generiche e inopportune valutazioni».6. – Il motivo è inammissibile per più ordini di ragioni.6.1. – Sebbene manchi l’indicazione di uno specifico paradigmanormativo, è evidente che la ricorrente, evocando un error in iudicandononché l’illegittimità dell’avviso impugnato per violazione di legge,abbia denunciato un vizio di violazione di norme di diritto ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.Questa Corte (v. Cass. n. 24298/2016; Cass. n. 23745/2020) èferma nel ritenere che il vizio della sentenza previsto dall’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., dev’essere dedotto, a pena d’inammissibilità delmotivo, giusta la disposizione dell’art. 366, n. 4, c.p.c., non solo conl’indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, esoprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili edesaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual mododeterminate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnatadebbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici dellafattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dallagiurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corteregolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare ilfondamento della lamentata violazione. Risulta, quindi, inidoneamenteNumero registro generale 22279/2021Numero sezionale 5743/2026Numero di raccolta generale 25446/2026Data pubblicazione 16/09/2026formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo dellasola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate,ma non dimostrati per mezzo di una critica delle soluzioni adottate dalgiudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dallacontroversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioninell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioniprospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione diqueste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenzaimpugnata (Cass. 23233/2022).La società ricorrente, nel formulare il motivo ora in esame, non solonon ha indicato quali sarebbero le affermazioni di diritto contenutenella sentenza impugnata che si porrebbero in contrasto con norme dilegge, ma ha finanche omesso di individuare quali norme o qualiprincipi giurisprudenziali sarebbe stati violati, limitandosi piuttosto aun’evanescente lamentela in ordine all’infondatezza del recuperofiscale.6.2. – Si osserva, peraltro, che ove, nel motivo in esame, vienelamentata l’inesattezza della rettifica dei ricavi operata dall’Ufficio – acausa dell’erroneità del coefficiente di ricarico utilizzato, dell’inidoneitàdel tipo di merce preso in considerazione nonché dell’esiguità delloscostamento tra i ricavi dichiarati e quelli accertati in via analitico-induttiva – la ricorrente mira in sostanza a sollecitare un diversoapprezzamento dei fatti controversi, inammissibile in questa sedesiccome riservato al giudice di merito.7. – Con il quarto motivo di ricorso si deduce, senza indicazione dispecifico paradigma normativo, l’erroneità della sentenza impugnatanella parte in cui ha condannato il contribuente al pagamento dellespese di lite, pur essendo l’Ufficio rappresentato in giudizio da unproprio funzionario e non dall’Avvocatura dello Stato.8. – Il motivo è infondato.Numero registro generale 22279/2021Numero sezionale 5743/2026Numero di raccolta generale 25446/2026Data pubblicazione 16/09/2026Ai sensi dell'art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. n. 546 del 1992 «Nellaliquidazione delle spese a favore dell'ente impositore, dell'agente dellariscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 deldecreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se assistiti da proprifunzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compensospettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importocomplessivo ivi previsto».La norma prevede la liquidazione delle spese a favore dell’Ufficiotributario, se assistito da funzionari dell’amministrazione, e, a favoredell’ente locale, se assistito da propri dipendenti, a cui si applica latariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del ventiper cento degli onorari di avvocato. [OSCURATO:PERSONA], lo specifico riferimento allespese processuali e alla riduzione percentuale dei soli onorari diavvocato conferma il diritto dell’Agenzia alla rifusione sia dei costiaffrontati, sia dei compensi spettanti per l’assistenza tecnica fornita ingiudizio dai propri dipendenti, che sono legittimati a svolgere attivitàdifensiva nel processo, ai sensi dell’art. 15 cit. (cfr. Cass. n.23055/2019).La Corte regionale, nel liquidare le spese in favore dell’Agenziacostituitasi con proprio funzionario, si è uniformata al principio testéesposto e va pertanto immune dalle censure ad essa rivolte.9. – Il ricorso va dunque rigettato, con condanna della ricorrente alpagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, infavore della controricorrente, delle spese del presente giudizio dilegittimità che liquida complessivamente in euro 4.300,00 per compensi,oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàNumero registro generale 22279/2021Numero sezionale 5743/2026Numero di raccolta generale 25446/2026Data pubblicazione 16/09/2026parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 settembre2026.La PresidenteAngelina-[OSCURATO:PERSONA]