CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 aprile 2026
Cassazione n. 11684/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato– controricorrente –avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. SICILIA - SEZ. STACCATASIRACUSA, n. 878/2017, depositata il 13/03/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18marzo 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], esercente attività di produzione e commercioal dettaglio di pane, impugnava innanzi alla C.t.p. di Siracusa l’avvisoNumero registro generale 24657/2017Numero sezionale 2538/2026Numero di raccolta generale 11684/2026Data pubblicazione 29/04/2026di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate, a seguito di verificheeffettuate con metodo analitico-induttivo, con riferimento all’annod’imposta 2003, aveva rideterminato un maggior imponibile ai finiIrpef, Irap E Iva.2. La C.t.p. accoglieva parzialmente il ricorso, riducendol’ammontare del maggior reddito accertato e le sanzioni irrogate, consentenza confermata in appello.4. Il contribuente propone ricorso per cassazione e l’Agenzia delleentrate si difende con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il contribuente denuncia, in relazione all’art.360, primo comma, num. 3 e 4, c.p.c. violazione e falsa applicazionedell’art. 112 c.p.c. e la mancata corrispondenza tra il chiesto e ilpronunciato circa la dedotta carenza di motivazione, violazione e falsaapplicazione dell’art. 3 legge n. 241 del 1990, dell’art. 42 d.P.R. n.600del 1973, dell’art. 56 d.P.R. n.633 del 1972, nonché dell’art. 7 legge n.212 del 2000.Assume che la C.t.r. ha omesso di pronunciarsi sulla carenza dimotivazione dell’atto impositivo, il quale non rispettava i requisiti dilegge, rinviando ad un altro atto a sua volta privo di motivazione.2. Il motivo è infondato in entrambi i profili prospettati.2.1. In primo luogo, non vi è omessa pronuncia; la C.t.r. haespressamente ritenuto infondato il motivo di appello con il quale ilcontribuente aveva censurato la sentenza di primo grado per avereomesso di verificare se l'avviso di accertamento, in ragione del rinvioal processo verbale, fosse adeguatamente motivato; di seguito, haanche esplicitato le ragioni dell’infondatezza, evidenziando che dalcontenuto dei due atti, entrambi conosciuti dal contribuente per suastessa ammissione, erano ben comprensibili le ragioni della rettifica inaumento dei redditi di impresa, dovendo, in particolare, aversi riguardoCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2Numero registro generale 24657/2017Numero sezionale 2538/2026Numero di raccolta generale 11684/2026Data pubblicazione 29/04/2026ai riferimenti ivi compiuti alle risultanze delle fatture d'acquisto dellamateria prima e alle dichiarazioni rese e sottoscritte dal contribuentenel corso dell'accesso.2.2. Detta statuizione, inoltre, è conforme alla costanzagiurisprudenza di questa Corte per la quale la motivazione perrelationem, con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redattodalla Guardia di Finanza nell'esercizio dei poteri di polizia tributaria,non è illegittima per mancanza di autonoma valutazione da partedell'Ufficio degli elementi da quella acquisiti, significandosemplicemente che l'Ufficio stesso, condividendone le conclusioni, hainteso realizzare una economia di scrittura che, avuto riguardo allacircostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arrecaalcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio. (Cass. n.6409/2025; Cass. n. 30560/2017, Cass. n. 28060/2017).3. Con il secondo motivo, il contribuente denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c. violazione e falsaapplicazione dell’art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 54 d.P.R. n.633 del 1972, dell’art. 62-sexies d.l. n. 331 del 1993, dell’art. 2195c.c.Assume che la C.t.r., pronunciandosi in merito alla sussistenza deipresupposti di accertamento ex art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973 – seguitoad una verifica motivata in ragione della incongruenza dei ricavi con glistudi di settore – si è basata solo sulle asserite fatture non fiscali esulle dichiarazioni di terzi, senza opportunamente considerare gli altriaspetti dedotti che, invece, ben dimostravano l’insussistenza deipresupposti.4. Il motivo è infondato.4.1. Deve muoversi dalla premessa che l’accertamento fiscale,lungi dall’essere basato sull’applicazione esclusiva degli studi disettore, è stato condotto con metodo analitico-induttivo. Non si è,Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3Numero registro generale 24657/2017Numero sezionale 2538/2026Numero di raccolta generale 11684/2026Data pubblicazione 29/04/2026pertanto in presenza di un accertamento c.d. standardizzato. Tantorisulta dalla sentenza impugnata la quale, nello svolgimento delprocesso, evidenziava come la C.t.p. avesse fatto espresso riferimentoa tale modalità procedendo all’accertamento di maggiori ricavi rispettoa quelli dichiarati, sulla scorta della documentazione fiscale acquisita inoccasione dell’ispezione presso il panificio, sia in forma delledichiarazioni acquisite e he tali elementi erano stati rielaborati tenendoconto delle osservazioni di contribuente. In sostanza,l'Amministrazione finanziaria ha compiuto un accertamento analitico-induttivo, ai sensi dell'art. 39, comma primo, lett. d), d.P.R. n. 600 del1973, richiamato dallo stesso ricorrente, sulla base di una serie dielementi presuntivi che hanno consentito, nella loro valutazionecomplessiva, di accertare il maggior reddito non dichiarato: in questocontesto, il riferimento allo studio di settore ha avuto solo una funzionerafforzativa della correttezza dell'accertamento compiuto, in quanto,quel che in sostanza l'amministrazione ha effettuato, è stato ilconfronto tra le risultanze dell'accertamento analitico-induttivo e ilmaggior reddito riscontrabile sulla base dello studio di settore,adeguando il primo al secondo (cfr. Cass. n. 29243/2022).La C.t.r. nel ritenere legittimo l’accertamento si è, pertanto,conformata a quanto ritiene la giurisprudenza di questa Corte la qualeosserva che lo scostamento dagli studi di settore previsti dall'art. 3,commi 181 e 187, legge n. 549 del 1995 costituisce il presupposto peril legittimo esercizio da parte dell'Ufficio dell'accertamento analitico-induttivo (Cass. 1645/2026, Cass. 25304/2023, Cass. 35203/2022,Cass. 17185/2022 e Cass. 38137/2021).Questa Corte, poi, ha chiarito che l’accertamento analitico induttivopuò essere fondato anche, come nella specie, sull'esistenza di graviincongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quellifondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni diCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4Numero registro generale 24657/2017Numero sezionale 2538/2026Numero di raccolta generale 11684/2026Data pubblicazione 29/04/2026esercizio della specifica attività svolta (Cass. n. 35713/2022, Cass. n.26036/2015). In tale ipotesi gli studi di settore costituiscono solo unodegli strumenti utilizzabili dall'Amministrazione finanziaria peraccertare il reddito reale del contribuente, (Cass. n. 26632/2024).Inoltre, per procedere all'accertamento con metodo analitico-induttivo è comunque sufficiente anche una parziale inattendibilità deidati risultanti dalle scritture contabili, nel senso che l'incompletezza,falsità od inesattezza degli elementi indicati non è tale da consentire diprescindere del tutto dalle scritture contabili, potendo però l'Ufficioutilizzare, ai fini della dimostrazione dell'esistenza di componentipositivi di reddito non dichiarati, anche presunzioni semplici aventi irequisiti di cui all'art. 2729 c.c. (cfr. Cass. n. 8999/2025).4.2. La C.t.r., poi, diversamente da quanto sostenuto nel motivo,ha valutato gli elementi addotti a difesa dal contribuente, rilevandoche già l'Ufficio aveva già preso in considerazione, nel contraddittoriocon il contribuente in sede di richiesta di accertamento con adesione,non accettata, una percentuale di sfrido del 4 per cento, una minoreresa della farina, la sfavorevole ubicazione dell'esercizio,rideterminando significativamente il reddito in diminuzione e che ditanto s era già tenuto conto nella sentenza impugnata; aggiungeva,quanto ai rimanenti profili evidenziati dal contribuente, che propriol'accertata vendita di parte del prodotto ad altri imprenditori e larilevata irregolarità della compilazione delle fatture emesse in propositocostituivano il presupposto della necessità di procedere allaricostruzione analitico-induttiva dei redditi; che non vi era prova di unacessione della materia prima a non meglio indicati terzi; che eranoirrituali ed inattendibili; le dichiarazione di «un non meglio identificatoPirruccio Carmelo, sedicente preposto del Comune di Notoall'assistenza e cura di cani randagi» che poco convincente appariva laCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5Numero registro generale 24657/2017Numero sezionale 2538/2026Numero di raccolta generale 11684/2026Data pubblicazione 29/04/2026successiva modifica delle dichiarazioni rese dal Crispino in ordine alprezzo del venduto, comunque prudenzialmente rideterminato.5. Con il terzo motivo il contribuente denuncia, in relazione all’art.360, primo comma, num. 3, c.p.c. violazione e falsa applicazione degliart. 53 e 111 Cost., dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992 ed art 118 disp.Censura la sentenza nella parte in cui la C.t.r. ha ritenuto pococonvincente la modifica delle dichiarazioni rese ai verbalizzanti inordine al prezzo del venduto ed ha rilevato come lo stesso fosse stato,comunque, parzialmente rideterminato in sentenza di primo grado.6. Con il quarto motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli art. 53 e 111Cost., dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art 118 disp. att. c.p.c.dell’art. 2195 c.c., dell’art. 43 d.P.R. n. 445 del 2000.Evidenzia che, a comprova del fatto che l’invenduto venivaconferito al [OSCURATO:PERSONA] di Noto, aveva prodotto una certificazionerilasciata dallo stesso ente pubblico la quale avrebbe dovuto esserevalutata ai sensi dell’art. 115 c.p.c.; che, invece, la C.t.r.pronunciandosi sulla genericità ed irritualità della dichiarazione di talePirruccio Carmelo, aveva reso una pronuncia priva di ratio decidendi.7. I motivi terzo e quarto, da esaminarsi congiuntamente in quantoconnessi, sono infondati.7.1. Per principio consolidato, il giudice di merito è libero diche ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso.Inoltre, l'osservanza degli artt. 115 e 116 c.p.c. non richiede che eglidia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite edi tutte le tesi prospettate dalle parti. È, infatti, necessario e sufficienteche esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto postia fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica edCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6Numero registro generale 24657/2017Numero sezionale 2538/2026Numero di raccolta generale 11684/2026Data pubblicazione 29/04/2026adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla. Invece,devono reputarsi, per implicito, disattesi tutti gli argomenti, le tesi e irilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibilicon la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito. In altreparole, il giudice di merito non ha l'obbligo di soffermarsi a dare contodi ogni singolo dato indiziario o probatorio acquisito in atti, potendoegli invece limitarsi a porre in luce, in base al giudizio effettuato, glielementi essenziali ai fini del decidere, purché tale valutazione risultilogicamente coerente. Di conseguenza, il controllo di legittimità èincompatibile con un controllo sul punto, perché il significato delleprove lo deve stabilire il giudice di merito. La Corte, inevitabilmente,compirebbe un non consentito giudizio di merito, se, confrontando lasentenza con le risultanze istruttorie, prendesse in considerazione fattiprobatori diversi o ulteriori rispetto a quelli assunti dal giudice diappello a fondamento della sua decisione (cfr. tra le tante, Cass. n.4583/2024, Cass. n. 27250/2022, Cass. n. 34374/2023).7.2. Il ricorrente, pur deducendo una violazione di norme di legge,mira, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito,così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio dilegittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. n.8758/2017).Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non puòrimettere in discussione, contrapponendone uno difforme,l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi deglielementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso chel'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato dilegittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non èconferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, masolo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e dellacorrettezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice diCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 7Numero registro generale 24657/2017Numero sezionale 2538/2026Numero di raccolta generale 11684/2026Data pubblicazione 29/04/2026merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprioconvincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarnequelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione8. Ne consegue, il rigetto del ricorso. Alla soccombenza segue lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidatecome in dispositivo, oltre quelle prenotate a debito. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a corrispondereall’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquidain euro 4.100,00 a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate adebito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 18 marzo 2026.Il PresidenteValentino LenociCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 8