CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 maggio 2022
Cassazione n. 17185/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANZA sul ricorso 28447/2013 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA], n. 290, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore e legale rappresentante p.t., domiciliato ope legis presso l’Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 28447/2013 -controricorrente [OSCURATO:PERSONA] sezionale 5532/2021Numero di raccolta generale 17185/2022- avverso la sentenza n. 151/1/13 della COMM.TRIB.REG. Data pubblicazione 26/05/2022 BASILICATA, depositata il 26/04/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2021 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. veniva invitata a presentarsi in data 5 giugno 2008, presso gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate di Matera, al fine di fornire chiarimenti sull’appurato scostamento tra l’ammontare dei ricavi dichiarati per l’anno d’imposta 2004 e quelli determinati in base agli studi di settore di cui all’art. 62-bis D.L. n. 331 del 1993 (conv. con modif. dalla L. n. 427 del 1993). In sede di contraddittorio la società depositava memoria con la quale evidenziava le ragioni dello scostamento. L’Agenzia delle entrate, tuttavia, notificava alla Ediltermica, per l’anno d’imposta 2004, avviso di accertamento, mediante il quale, sulla scorta degli studi di settore e delle incongruenze rispetto ad essi, veniva accertato un maggior reddito in capo all’ente e conseguentemente si recuperavano i maggiori importi Irap e Ires dovuti e l’Iva non corrisposta. La CTP di Matera accoglieva il ricorso compensando le spese. La CTR della Basilicata accoglieva l’appello erariale. Il ricorso per cassazione è affidato a sei motivi. Resiste l’Agenzia con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, la contribuente lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., e dell’art. 62, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 58 d.lgs. n. 546 del F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 28447/2013 1992 nonché dell’art. 62-sexies, co. 3, D.L. n. 331 del 1993, per Numero sezionale 5532/2021Numero di raccolta generale 17185/2022 avere la CTR fatto ricorso al metodo accertativo incentrato Data pubblicazione 26/05/2022 sull’applicazione degli studi di settore, ancorché ne difettassero i presupposti. Il motivo è infondato. Non sussiste il lamentato vizio di omessa pronuncia. Per integrare gli estremi del vizio in parola non basta, infatti, la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto ove la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass. n. 1237 del 2018; Cass. n. 21428 del 2017; Cass. n. 17956 del 2015, Cass. n. 20311 del 2011; ancor più di recente cfr. Cass. n.24953 del 2020). Nel caso in esame, la C.T.R. ha accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, dando atto delle difese svolte dal contribuente, quindi decidendo sulla legittimità e fondatezza della pretesa tributaria, per cui appare evidente come essa abbia inteso implicitamente rigettare tutte le contrarie eccezioni e deduzioni svolte dal contribuente medesimo. Non coglie nel segno neppure la contestazione sulla irrilevanza di una percentuale di scostamento del 6.26%, asseritamente inidonea ad integrare una “grave incoerenza” ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 62-sexies, co. 3, D.L. n. 331 del 1993. La contestazione, oltre che priva di fondamento in diritto, attinge l’apprezzamento e l’articolata motivazione del giudice di merito, in vista di un nuovo accertamento di fatto, ovviamente non consentito in sede di legittimità. F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 28447/2013 La CTR, del resto, non si è neppure limitata a considerare che Numero sezionale 5532/2021Numero di raccolta generale 17185/2022 l’appurato scostamento dallo studio di settore integrava una Data pubblicazione 26/05/2022 ”grave incongruenza”, ma, in concreto, ha rilevato che il divario si profilava ingiustificato, in quanto non isolato nel tempo, bensì correlato a “perdite ripetute in diversi esercizi”, a testimonianza di un’evidente antieconomicità dell’attività economica espletata. Il giudice d’appello ha anche sottolineato come detta circostanza implicasse reiteratamente la necessità di versamenti e conferimenti dei soci. La CTR, infine, ha posto a raffronto tale quadro probatorio con le circostanze addotte dal contribuente (la connotazione lieve dello scostamento, la sua collocazione entro il c.d. “intervallo di confidenza”), apprezzando queste ultime come recessive rispetto a quelle discrezionalmente valorizzate nell’esercizio legittimo del proprio sindacato di merito. È utile rammentare che questa Corte – che ha ritenuto scostamenti non significativi e, quindi, inidonei a integrare tale requisito di legittimità dell'avviso di accertamento basato sugli studi di settore, quelli, ad esempio, del 4,23% (Cass. n. 17486 del 2017) e del 10% (Cass. n. 2637 del 2019) – ha, tuttavia, precisato che “la nozione di grave incongruenza non può essere posta avendo riguardo in via assoluta a precise soglie quantitative fisse sicuramente al di sotto od oltre tale accento di rilievo, invece vivendo la nozione di indici di natura relativa, da adattare a plurimi fattori propri della singola situazione economica, del periodo di riferimento ed in generale della stessa storia commerciale del contribuente destinatario dell'accertamento, oltre che del mercato e del settore di operatività” (Cass. n. 26843 del 2014; Cass. n. 22946 del 2015; Cass. n. 2637 del 2019; Cass. n. 8854 del 2019). Nel qual caso, l'Ufficio non è tenuto a verificare tutti i dati richiesti per uno studio generale di settore, potendosi basare anche solo su alcuni elementi ritenuti sintomatici per la F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 28447/2013 ricostruzione del reddito del contribuente (Cass. n. 33340 del Numero sezionale 5532/2021Numero di raccolta generale 17185/2022 2019). Nella specie, il ricorrente si è limitato a dedurre l'esistenza Data pubblicazione 26/05/2022 di uno scostamento, a suo modo di vedere lieve, rispetto al cluster connesso allo studio di settore; diversamente, la CTR ha ritenuto di valorizzare aspetti operativi di manifesta antieconomicità, come la persistenza di perdite in diversi esercizi e la necessità di versamenti e conferimenti ripetuti dei soci. La sentenza impugnata ha, pertanto, fatto corretta applicazione dei su indicati principi. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., richiamato dall’art. 62, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR ritenuto legittimo l’atto di accertamento fiscale benché non supportato da presunzioni aventi i requisiti di gravità, precisione e concordanza. Con il terzo motivo di ricorso si contesta la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. “richiamato dall’art. 62, comma 1, dl. D.Lgs. n. 546/92”, per avere il giudice d’appello ritenuto che “le mere risultanze dello studio di settore, nonché i meri rilievi rappresentati dall’Ufficio in sede di accertamento, fossero sufficienti, da soli a supportare la pretesa impositiva de qua, sì da considerare assolto da parte dell’ufficio il proprio onere probatorio”. I motivi secondo e terzo si prestano a trattazione unitaria per intima connessione, afferendo entrambi il riparto degli oneri probatori e la sussistenza stessa della prova utile a supportare l’accertamento e il recupero fiscale. Le censure sono infondate e vanno respinte. Come chiarito da questa Corte "Il calcolo del reddito effettuato mediante lo studio di settore, a seguito dell'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, è idoneo ad integrare F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 28447/2013 presunzioni legali che sono, anche da sole, sufficienti ad assicurare Numero sezionale 5532/2021Numero di raccolta generale 17185/2022 valido fondamento all'accertamento tributario, ferma restando la Data pubblicazione 26/05/2022 possibilità, per l'accertato, di fornire la prova contraria, in fase predibattimentale ed anche in sede contenziosa" (Cass. n. 24330 del 2019; Cass. n. 21824 del 2020). Nella specie, in linea col riassunto insegnamento, la CTR ha valorizzato presuntivamente proprio lo scostamento dai parametri espressi da uno studio di settore la cui applicabilità ha rappresentato fra le parti un aspetto incontroverso. Il giudice d’appello ha, inoltre, corroborato la connotazione presuntiva del divario appurato rispetto agli standards settoriali, valorizzando due convergenti profili ulteriori: le reiterate perdite di esercizio dell’attività economica; i ripetuti, indispensabili versamenti e/o conferimenti dei soci atti a porvi argine. In tal senso, il giudice d’appello si è posto sulla scia del condiviso orientamento nomofilattico, secondo cui "i parametri o studi di settore previsti dall'art. 3, commi da 181 a 187, legge 28 dicembre 1995, n. 549, rappresentando la risultante dell'estrapolazione statistica di una pluralità di dati settoriali acquisiti su campioni di contribuenti e dalle relative dichiarazioni, rivelano valori che, quando eccedono il dichiarato, integrano il presupposto per il legittimo esercizio da parte dell'Ufficio dell'accertamento analitico-induttivo, ex art. 39, primo comma, lett. d, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che deve essere necessariamente svolto in contraddittorio con il contribuente, sul quale, nella fase amministrativa e, soprattutto, in quella contenziosa, incombe l'onere di allegare e provare, senza limitazioni di mezzi e di contenuto, la sussistenza di circostanze di fatto tali da allontanare la sua attività dal modello normale al quale i parametri fanno riferimento, sì da giustificare un reddito inferiore a quello che sarebbe stato normale secondo la procedura di accertamento tributario standardizzato, mentre all'ente F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 28447/2013 impositore fa carico la dimostrazione dell'applicabilità dello Numero sezionale 5532/2021Numero di raccolta generale 17185/2022 "standard" prescelto al caso concreto oggetto di accertamentoData pubblicazione 26/05/2022" (v. ex multis Cass. n. 3415 del 2015). La legittimità dell'accertamento tributario fondato sugli studi di settore, ed il ricordato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, del resto, è stato confermato anche in sede sovranazionale, cfr. CGUE, 21.11.2018, in causa C-648-16. Se ne deduce che l'onere della prova fra le parti risulta così ripartito: all'ente impositore spetta la dimostrazione dell'applicabilità dello standard prescelto al caso concreto oggetto dell'accertamento (nella specie, come detto, l’applicabilità è circostanza incontroversa); al contribuente fa carico la prova della sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possano essere applicati gli standard o della specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo cui l'accertamento si riferisce. Nel caso di specie, invero, il contribuente non solo non ha contestato che lo studio di settore utilizzato dall'Amministrazione finanziaria sia proprio quello applicabile alla concreta attività d'impresa da lui svolta, esso non ha nemmeno incisivamente contraddetto le circostanze dall’Agenzia a sostegno della grave incongruenza dei risultati di gestione conseguiti. Risulta perciò legittimo, nel caso di specie, l'agire dell'Amministrazione finanziaria che, istaurato il contraddittorio con l'odierno ricorrente, ha poi inviato l'avviso di accertamento fondandolo sugli studi di settore, in assenza di un'attività di allegazione e prova da parte del contribuente argomentatamente ritenuta inidonea a contraddire lo scostamento dal cluster o a giustificarlo con sufficiente efficacia. Il giudice d’appello ha legittimamente ritenuto che il contribuente non abbia fornito nemmeno in sede contenziosa argomentazioni idonee a “dimostrare le ragioni giustificatrici dello scostamento, F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 28447/2013 quindi suscettibili di condurre a una diversa valutazione dei valori Numero sezionale 5532/2021Numero di raccolta generale 17185/2022 accertati. Data pubblicazione 26/05/2022 L'odierno ricorrente non ha nemmeno avuto cura di criticare specificamente questa chiara ragione della decisione. Non solo, la CTR conclude che sussistono presunzioni semplici ma aventi i requisiti di gravità, precisione e concordanza idonee ad assicurare legittimo fondamento all'atto impositivo, ed anche in relazione a questo profilo l'odierno ricorrente non avuto cura di proporre una critica specifica della decisione impugnata, rinnovando soltanto la proposizione di contestazioni generiche, funzionali ad ottenere una rivisitazione del merito della controversia, attraverso un sindacato naturalmente precluso in questa sede. Con il quarto motivo di ricorso viene lamentata, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 62, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, per avere il giudice d’appello concluso per la fondatezza della pretesa tributaria, prescindendo dalla analisi degli elementi di fatto e delle presunzioni offerte dalla contribuente, “atte a dimostrare che lo studio di settore applicato non era rappresentativo della realtà economica della società”. ad onta della “dimostrazione, mediante prova documentale e presunzioni apportate dalla contribuente, che l’atto accertativo era da ritenersi infondato”. La censura è inammissibile dal momento che sotto le mentite spoglie della violazione di legge, mira ad una rivisitazione più appagante del merito. Essa, sotto l'apparente deduzione del vizio di cui al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., degrada in realtà verso la sostanziale richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originato l’accertamento fiscale. In breve, la complessiva censura traligna dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile alla rammentata norma in quanto pone a suo F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 28447/2013 presupposto una diversa ricostruzione del merito degli Numero sezionale 5532/2021Numero di raccolta generale 17185/2022 accadimenti. Data pubblicazione 26/05/2022 Con il quinto motivo di ricorso si lamenta la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., avuto riguardo all’art. 360 n. 4 c.p.c., richiamato dall’art. 62, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992, per avere il giudice d’appello violato il principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, omettendo di pronunciarsi sullo specifico motivo di impugnazione con cui l’odierna ricorrente ha censurato la nullità dell’avviso di accertamento impugnato, perché viziato nella motivazione, atteso che l’Ufficio aveva omesso di motivarlo anche in relazione alle giustificazioni addotte dalla contribuente nella fase del contraddittorio. Il motivo è inammissibile. Con riferimento alla denuncia di mancata pronuncia su eccezione di merito sollevata in sede di appello, va rammentato che non ricorre il vizio di omesso esame di un'eccezione che, anche se non espressamente esaminata, risulti incompatibile con la statuizione di accoglimento della pretesa dell'attore, deponendo per l'implicita pronunzia di rigetto 5 dell'eccezione medesima, sicché il relativo mancato esame può farsi valere non già quale omessa pronunzia, e, dunque, violazione di una norma sul procedimento (art. 112 c.p.c.), bensì come violazione di legge e come difetto di motivazione, in modo da portare il controllo di legittimità sulla conformità a legge della decisione implicita e sulla decisività del punto di cui sarebbe stato pretermesso l'esame (Cass. n. 14486 del 2004; Cass. n. 24953 del 2019). La censura è stata formulata irritualmente nei termini di violazione del principio di corrispondenza del chiesto al pronunciato, laddove deve considerarsi che le eccezioni in questione risultano incompatibili con la decisione adottata dal giudice di merito ed il relativo percorso motivazionale. F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 28447/2013 Con il sesto motivo di ricorso viene censurata l’insufficiente Numero sezionale 5532/2021Numero di raccolta generale 17185/2022 motivazione su un fatto controverso e decisivo per il diritto, Data pubblicazione 26/05/2022 evocando l’art. 62, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 nonché l’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per avere la CTR reso una motivazione priva della esplicitazione del percorso logico-giuridico seguito e delle valutazioni operate. La sentenza è sufficientemente argomentata, nella misura in cui valorizza le risultanze dello scostamento dagli studi di settore e le altre circostanze – più volte sopra evidenziate – idonee a rafforzarne la valenza presuntiva. La logicità del ragionamento decisorio si mantiene ben al di sopra della soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost. per le motivazioni delle sentenze. In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. n. 23940 del 2017; Cass. n. 22598 del 2018). F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 28447/2013 Il ricorso va, in ultima analisi, rigettato. Le spese sono regolate Numero sezionale 5532/2021Numero di raccolta generale 17185/2022 dalla soccombenza nella misura esplicitata in dispositivo. Data pubblicazione 26/05/2022 P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.600,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione, il 13 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d