CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 settembre 2022
Cassazione n. 35203/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21751/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresen- tata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma presso lo studio del primo difensore in Roma, via Dardanelli n.46; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - con troricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, n.810/6/2015 depositata il 10 febbraio 2015, non notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 28 settembre 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con sentenza della Commissione tributaria regionalle del Lazio ve- niva rigettato l'appello proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza n.137/59/2013 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Roma, la quale rigettava n ricorso proposto dalla con- tribuente contro l'avviso di accertamento emesso sulla base di studio di settore e dello scostamento grave tra redditi negativi dichiarati e redditi positivi accertati con conseguente recupero ad imposta di IRES, IRAP e IVA per l'anno di imposta 2004. 2. Il giudice di prime cure confermava le riprese sul presupposto del rituale invito al contraddittorio emesso dall'Amministrazione finanzia- ria nei confronti della contribuente in fase procedimentale, oltre che dell'antieconomicità della gestione riscontrata nel caso concreto. La sentenza veniva confermata dalla CTR, la quale basava la propria de- cisione soprattutto sulla seconda considerazione, l'antieconomicità manifesta della gestione, alla luce di un trend negativo perdurante dall'anno 2002, e dell'inverosimiglianza delle dichiarate perdite a fronte dell'aumento del numero dei dipendenti. 3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la contri- buente, affidato a tre motivi, che illustra con memoria„ ai quali ha re- sistito con controricorso l' Agenzia delle Entrate. Considerato che: 4. In via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ri- corso ai sensi dell'art.348 ter cod. proc. civ. sollevata in controricorso considerato che le censure ivi sollevate non si appuntano su profili motivazionali che possano essere soggetti a preclusione per doppia conforme. Va poi dato atto anche dell'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dall'Agenzia, per aver la sentenza d'appello deciso le questioni controverse in modo conforme alla consolidata giurispru- denza di legittimità, eccezione scrutinabile unitamente alla disamina delle singole censure. 5. Con il primo motivo del ricorso - ex art.360 primo comma n. 3 cod. proc. civ. - viene dedotta la violazione da parte della CTR degli artt.39 comma 1 lett. d) del d.P.R. n.600 del 1973, 62 sexies del d.l. n.331 del 1993, 10 della I. n. 146 del 1998 e 2697 cod. civ. per aver dato rilievo a fatti esulanti il periodo di imposta per trarre da essi indizi di conferma dell'applicazione dello studio di settore e indebitamente ri- mettendo l'onere della prova contraria a carico della parte contribuen- te 6. Il motivo è infondato. La Corte rammenta che «La procedura di ac- certamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei pa- rametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è "ex lege" de- terminata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli "stan- dards" in sé considerati - meri strumenti di ricostruzione per elabora- zione statistica della normale redditività - ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'ac- certamento, con il contribuente. In tale fase, infatti, quest'ultimo ha la facoltà di contestare l'applicazione dei parametri provando le circo- stanze concrete che giustificano lo scostamento della propria posizio- ne reddituale, con ciò costringendo l'ufficio - ove non ritenga attendi- bili le allegazioni di parte - ad integrare la motivazione dell'atto impo- sitivo indicando le ragioni del suo convincimento. Tuttavia, ogni qual volta il contraddittorio sia stato regolarmente attivato ed il contri- buente ometta di parteciparvi ovvero si astenga da qualsivoglia attivi- tà di allegazione, l'ufficio non è tenuto ad offrire alcuna ulteriore di- mostrazione della pretesa esercitata in ragione del semplice disalli- neamento del reddito dichiarato rispetto ai menzionati parametri.». (Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 21754 del 20/09/2017, Rv. 645461 - 02 conforme a Cass. Sez. U, Sentenza n. 26635 del 18/12/2009, Rv. 610691 - 01). I parametri applicati, infine, rappresentando la risultante dell'estrapo- lazione di una pluralità di dati, i quali rivelano valori che, quando ec- cedono il dichiarato, integrano il presupposto per il legittimo esercizio da parte dell'Ufficio dell'accertamento analitico-induttivo, ex art. 39, primo comma, lett. d, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Cass. 20 febbraio 2015 n.3415; Cass. 13 luglio 2016 n.14288). La sentenza della CTR ha dato conto dello scostamento non giustificato tra la di- chiarazione presentata per l'anno di imposta e lo studio di settore ap- plicato dall'Agenzia, come pure della presenza di elementi ulteriori di riscontro contestati dall'Amministrazione, tra cui la palese antiecono- micità della gestione aziendale (cfr. pp.3 - 6 della sentenza impugna- ta), non solo con riferimento ad un trend pluriennale - elementi ri- chiamati anche per contestualizzare le riprese proprio per rispondere alle difese secondo cui una fase transitoria di difficoltà sarebbe stata poi superata, non comportanti ulteriori contestazioni - bensì con spe- cifici riferimenti all'anno di imposta tenuto conto di beni strumentali rispetto alle esigenze produttive, del numero di dipendenti, delle con- dizioni di crisi industriale ecc.. 7. Il secondo motivo del ricorso - articolato in via subordinata in rela- zione all'art.360 primo comma n. 4 cod. proc. civ. - prospetta la nulli- tà della sentenza impugnata per carenza del requisito dell'art.36 comma 2 n.4 del d.lgs. n. 546 del 1992 per apparenza della motiva- zione in ordine al presupposto per l'applicazione dello studio di setto- re alla fattispecie circa le "gravi incongruenze", tra l'altro non avendo il giudice d'appello tenuto conto delle deduzioni di parte circa i redditi dal 2004 al 2012 ma solo con riferimento ai redditi 2002 e 2003, né essendosi pronunciata sul motivo di ricorso di primo grado relativo alla violazione dell'art.7 della I. n.212 del 2000 sul quale il giudice di prime cure non ha reso pronuncia. 8. Il motivo è inammissibile per la sua stessa tecnica di formulazione, constando in una congerie di profili contraddittori - tra cui la denuncia di motivazione apparente e l'omessa pronuncia -, oltre che per non essere sostanziata dalla rituale introduzione dei presupposti di fatto alla base della censura avanti al giudice d'appello e, in ogni caso, il fatto sottostante è stato anche valutato dal giudice d'appello. 9. Con il terzo motivo del ricorso - senza indicazione del pertinente paradigma dell'art.360 primo comma cod. proc. civ. - viene dedotta la violazione da parte della CTR degli artt.42 del d.P.R. n.600 del 1973 e 21 septies della I. n. 241 del 1990 con riferimento alla illegittima sot- toscrizione dell'avviso di accertamento alla base delle riprese, giusta Corte costituzionale n.37/2015. 10. Il motivo è inammissibile, come eccepito in controricorso, perché la questione della rituale sottoscrizione dell'avviso di accertamento è radicalmente nuova e non vi è prova della sua rituale proposizione in primo grado e riproposizione in appello. 11. Al rigetto del ricorso segue il regolamento delle spese di lite se- condo soccombenza, liquidate come da ckspositivo. P.Q.M. La Corte: rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 4.100,00 per compensi, oltre Spese prenotate a debito. Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore impor- to a titolo di contributo unificato pari a quello per il ri