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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 maggio 2026

Cassazione n. 16121/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –Numero registro generale 17495/2023Numero sezionale 1485/2026Numero di raccolta generale 16121/2026Data pubblicazione 25/05/2026controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato– controricorrente –avverso la sentenza n. 1173/2023 della Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Sicilia, depositata il 6/2/2023.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 12 febbraio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.1. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. impugnò dinanzi alla Commissionetributaria provinciale di Messina l’avviso di accertamento con il qualel’Agenzia delle entrate aveva determinato un maggior imponibile ai finiIres, Irap e Iva per l’anno 2010, richiedendo i conseguenti maggioritributi e irrogando le relative sanzioni.2. [OSCURATO:PERSONA] di prime cure dichiarò inammissibile il ricorso, stantela sua tardiva proposizione.3.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia,investita dell’appello della contribuente, respinse il gravame econfermò la legittimità dell’avviso, ritenendo, per quanto ancora rilevain questa sede, che, pur essendo stato tempestivo l’originario ricorsodella società, la pretesa impositiva dell’Agenzia fiscale era fondata enon scalfita dalle argomentazioni difensive dell’appellante, e chel’avviso di accertamento impugnato era validamente motivatomediante richiamo al contenuto del processo verbale di constatazione(per acronimo, PVC) redatto all’esito dell’attività di indagine eseguitadalla Guardia di finanza.Numero registro generale 17495/2023Numero sezionale 1485/2026Numero di raccolta generale 16121/2026Data pubblicazione 25/05/20264.

Avverso tale pronuncia la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha propostoricorso per cassazione affidandolo a cinque motivi, cui l’Agenzia delleentrate ha resistito con controricorso.5.

Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata perché, inviolazione degli artt. 112 c.p.c. e 36 d.lgs. n. 546 del 1992, non hariformato la sentenza di primo grado, pur avendo accolto il primo motivod’appello diretto a contestare la statuizione di inammissibilitàdell’originario ricorso per tardività dello stesso.2.

Il motivo è innanzitutto inammissibile per difetto d’interesse,tendendo esso a sostituire una statuizione di inammissibilità del ricorsocon una di rigetto dello stesso, sostituzione che non arrecherebbealcuna utilità alla ricorrente, stante, in entrambi i casi, ilconsolidamento della pretesa impositiva contenuta nell’avviso diaccertamento.

È infatti chiaro che l’accoglimento del motivo di appelloconcernente la ritenuta (dal primo giudice) tardività del ricorsooriginario non può di per sé comportare l’accoglimento dell’appello ove,come nel caso di specie, la pretesa impositiva opposta dalcontribuente/appellante risulti comunque fondata nel merito.Per quanto testé esposto il motivo è anche infondato poiché, puravendo il Giudice d’appello ritenuto tempestivo l’originario ricorso, loha comunque rigettato nel merito, sicché l’appello della contribuente,evidentemente diretto, mediante la riforma della sentenza appellata,ad ottenere l’annullamento dell’atto impositivo, non era in grado diraggiungere il risultato auspicato e per tale ragione è statocorrettamente rigettato.3.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 112 c.p.c., 36, comma 2,Numero registro generale 17495/2023Numero sezionale 1485/2026Numero di raccolta generale 16121/2026Data pubblicazione 25/05/2026n. 4 d.lgs. n. 546 del 1992, 115 e 116 c.p.c., 2727 c.c., 37, comma 3, 32,comma 1, 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973, 51 e 55 d.P.R. n. 633 del1972, 85 e 109 Tuir, 21 e 23 d.P.R. n. 633 del 1972, 5, 11 e 16 d.lgs. n.446 del 1997, poiché la sentenza impugnata ha dato esclusivo rilievo agliargomenti difensivi dell’Ufficio senza esaminare quelli svolti dallacontribuente.4.

Il motivo è inammissibile.4.1.

La ricorrente mira, con tale censura, alla rivalutazione dei fattioperata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettiziatrasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito,terzo grado di merito (Cass. n. 8758/2017).

Oggetto del giudizio che sivorrebbe demandare a questa Corte non è l’analisi e l’applicazione dellenorme, bensì l’apprezzamento delle prove, rimesso alla valutazione delgiudice di merito (Cass. n. 17744/2022; Cass. n. 3340/2019; Cass. n.24155/2017; Cass. n. 8315/2013).4.2.

È peraltro consolidato nella giurisprudenza di questa Corte ilprincipio per cui il giudice di merito è libero di attingere il proprioconvincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga piùdegli artt. 115 e 116 c.p.c., non richiede che egli dia conto dell’esame ditutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettatedalle parti.

È, infatti, necessario e sufficiente che esponga, in manieraconcisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della suadecisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando leprove ritenute idonee a confortarla.

Invece, devono reputarsi per implicitodisattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure nonespressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata econ l’iter argomentativo seguito.

In altre parole, il giudice di merito nonha l’obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo dato indiziario oprobatorio acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce, inNumero registro generale 17495/2023Numero sezionale 1485/2026Numero di raccolta generale 16121/2026Data pubblicazione 25/05/2026base al giudizio effettuato, gli elementi essenziali ai fini del decidere,purché tale valutazione risulti logicamente coerente.

Di conseguenza, ilcontrollo di legittimità è incompatibile con un controllo sul punto, perchéil significato delle prove lo deve stabilire il giudice di merito.

La Corte,inevitabilmente, compirebbe un non consentito giudizio di merito, se,confrontando la sentenza con le risultanze istruttorie, prendesse inconsiderazione fatti probatori diversi o ulteriori rispetto a quelli assunti dalgiudice di appello a fondamento della sua decisione (cfr. tra le tante, Cass.n. 4583/2024, Cass. n. 27250/2022, Cass. n. 34374/2023, Cass. n.961/2015).4.3.

Orbene, a fronte della decisione della Corte regionale, che haritenuto che la contribuente non avesse fornito idonee giustificazioni airilievi dell’Ufficio, la ricorrente, nella sostanza, invoca un improprioriesame di merito degli apprezzamenti istruttori: riesame che,ovviamente, è precluso al Giudice di legittimità.5.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 42d.P.R. n. 600 del 1973, 7 legge n. 212 del 2000, 32, comma 1, n. 7, 39d.P.R. n. 600 del 1973, 51 e 55 d.P.R. n. 633 del 1972 e 11, 16, 25 d.lgs.n. 446 del 1997, poiché la sentenza impugnata ha erroneamente ritenutovalidamente motivato l’avviso di accertamento impugnato.

Secondo laricorrente l’avviso è nullo poiché è motivato tramite mero richiamo alcontenuto del processo verbale di constatazione, ciò che lederebbe ildiritto di difesa stante la difficoltà per il contribuente di comprendere lapretesa rivolta nei suoi confronti, e comunque poiché i motivi illustrati nelPVC sono contraddittori e non chiariscono le ragioni da cui sarebbescaturita l’esigenza dell’espletata indagine finanziaria.6.

Il motivo è infondato.6.1.

Questa Corte ha più volte precisato che l’obbligo motivazionaledell’accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui ilNumero registro generale 17495/2023Numero sezionale 1485/2026Numero di raccolta generale 16121/2026Data pubblicazione 25/05/2026contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria neisuoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l’an e ilquantum dell’imposta.

In particolare, il requisito motivazionale esige, oltrealla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizionecreditoria dedotta, soltanto l’indicazione dei fatti astrattamentegiustificativi di essa, che consentano di delimitare l’ambito delle ragioniadducibili dall’ente impositore nell’eventuale successiva fase contenziosa,restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell’atto le questioniriguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a daresostegno alla pretesa impositiva (Cass. n. 26431/2017; v. anche Cass. n.17641/2024).È stato anche affermato che, in tema di atto amministrativo finale diimposizione tributaria, la motivazione per relationem, con rinvio alleconclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanzanell’esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima, permancanza di autonoma valutazione da parte dell’Ufficio degli elementi daquella acquisiti, significando semplicemente che l’Ufficio stesso,condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia discrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi giànoti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimentodel contraddittorio (Cass. n. 30560/2017; in termini analoghi Cass. n.28060/2017; più recentemente Cass. n. 3610/2025).6.2.

La sentenza impugnata, nel ritenere assolto l’obbligo dimotivazione dell’avviso di accertamento mediante richiamo al contenutodel PVC, si è correttamente attenuta ai principi suesposti, e va perciòesente dalle critiche rivoltele.Va poi aggiunto, come già sopra accennato, che eventualicontraddizioni delle argomentazioni e dei rilievi posti a sostegno dellapretesa impositiva, pure denunciate dalla contribuente, non danno di persé luogo ad un difetto di motivazione dell’avviso di accertamento, potendoNumero registro generale 17495/2023Numero sezionale 1485/2026Numero di raccolta generale 16121/2026Data pubblicazione 25/05/2026semmai essere fatte valere come ragioni volte a dimostrare l’infondatezzadi quella pretesa; così come non attengono alla motivazione dell’attoimpositivo le ragioni che hanno indotto i verificatori ad eseguire indaginibancarie, non costituendo tali ragioni elementi essenziali dellamotivazione dell’atto come dianzi illustrati.7.

Con il quarto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1, 5 e 6 d.lgs. n. 471 del1997, 32 d.lgs. n. 446 del 1997, 3, 7, 12 e 17 d.lgs. n. 472 del 1997 e 10legge n. 212 del 2000, avendo la Corte regionale ritenuto legittimal’applicazione delle sanzioni, pur in mancanza di qualsiasi presupposto peril contestato recupero a tassazione del maggior imponibile accertato.8.

Con il quinto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 91 c.p.c., avendo i giudicid’appello addossato il peso degli oneri processuali sulla contribuenteanziché sull’Agenzia fiscale la quale, stante la fondatezza delle ragioniopposte dalla società per resistere alla pretesa impositiva, dovevaconsiderarsi soccombente.9.

I motivi, entrambi formulati sul presupposto (smentito da quantosopra detto) della fondatezza dei due precedenti motivi di ricorso, edunque esaminabili congiuntamente, vanno evidentemente respinti: lasentenza ha correttamente regolato le spese di lite secondo il principio disoccombenza, e, altrettanto correttamente, ha mantenuto ferme lesanzioni irrogate, essendosene chiesto l’annullamento solo qualeconseguenza dell’asserita infondatezza della pretesa impositiva, invececonfermata nella sua legittimità.10.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con condanna dellaricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come indispositivo.Numero registro generale 17495/2023Numero sezionale 1485/2026Numero di raccolta generale 16121/2026Data pubblicazione 25/05/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, infavore della controricorrente, delle spese del presente giudizio dilegittimità che liquida complessivamente in euro 10.800,00 per compensi,oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 febbraio 2026Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –Numero registro generale 17495/2023Numero sezionale 1485/2026Numero di raccolta generale 16121/2026Data pubblicazione 25/05/2026controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato– controricorrente –avverso la sentenza n. 1173/2023 della Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Sicilia, depositata il 6/2/2023.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 12 febbraio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.1. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. impugnò dinanzi alla Commissionetributaria provinciale di Messina l’avviso di accertamento con il qualel’Agenzia delle entrate aveva determinato un maggior imponibile ai finiIres, Irap e Iva per l’anno 2010, richiedendo i conseguenti maggioritributi e irrogando le relative sanzioni.2. [OSCURATO:PERSONA] di prime cure dichiarò inammissibile il ricorso, stantela sua tardiva proposizione.3. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia,investita dell’appello della contribuente, respinse il gravame econfermò la legittimità dell’avviso, ritenendo, per quanto ancora rilevain questa sede, che, pur essendo stato tempestivo l’originario ricorsodella società, la pretesa impositiva dell’Agenzia fiscale era fondata enon scalfita dalle argomentazioni difensive dell’appellante, e chel’avviso di accertamento impugnato era validamente motivatomediante richiamo al contenuto del processo verbale di constatazione(per acronimo, PVC) redatto all’esito dell’attività di indagine eseguitadalla Guardia di finanza.Numero registro generale 17495/2023Numero sezionale 1485/2026Numero di raccolta generale 16121/2026Data pubblicazione 25/05/20264. Avverso tale pronuncia la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha propostoricorso per cassazione affidandolo a cinque motivi, cui l’Agenzia delleentrate ha resistito con controricorso.5. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata perché, inviolazione degli artt. 112 c.p.c. e 36 d.lgs. n. 546 del 1992, non hariformato la sentenza di primo grado, pur avendo accolto il primo motivod’appello diretto a contestare la statuizione di inammissibilitàdell’originario ricorso per tardività dello stesso.2. Il motivo è innanzitutto inammissibile per difetto d’interesse,tendendo esso a sostituire una statuizione di inammissibilità del ricorsocon una di rigetto dello stesso, sostituzione che non arrecherebbealcuna utilità alla ricorrente, stante, in entrambi i casi, ilconsolidamento della pretesa impositiva contenuta nell’avviso diaccertamento. È infatti chiaro che l’accoglimento del motivo di appelloconcernente la ritenuta (dal primo giudice) tardività del ricorsooriginario non può di per sé comportare l’accoglimento dell’appello ove,come nel caso di specie, la pretesa impositiva opposta dalcontribuente/appellante risulti comunque fondata nel merito.Per quanto testé esposto il motivo è anche infondato poiché, puravendo il Giudice d’appello ritenuto tempestivo l’originario ricorso, loha comunque rigettato nel merito, sicché l’appello della contribuente,evidentemente diretto, mediante la riforma della sentenza appellata,ad ottenere l’annullamento dell’atto impositivo, non era in grado diraggiungere il risultato auspicato e per tale ragione è statocorrettamente rigettato.3. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 112 c.p.c., 36, comma 2,Numero registro generale 17495/2023Numero sezionale 1485/2026Numero di raccolta generale 16121/2026Data pubblicazione 25/05/2026n. 4 d.lgs. n. 546 del 1992, 115 e 116 c.p.c., 2727 c.c., 37, comma 3, 32,comma 1, 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973, 51 e 55 d.P.R. n. 633 del1972, 85 e 109 Tuir, 21 e 23 d.P.R. n. 633 del 1972, 5, 11 e 16 d.lgs. n.446 del 1997, poiché la sentenza impugnata ha dato esclusivo rilievo agliargomenti difensivi dell’Ufficio senza esaminare quelli svolti dallacontribuente.4. Il motivo è inammissibile.4.1. La ricorrente mira, con tale censura, alla rivalutazione dei fattioperata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettiziatrasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito,terzo grado di merito (Cass. n. 8758/2017). Oggetto del giudizio che sivorrebbe demandare a questa Corte non è l’analisi e l’applicazione dellenorme, bensì l’apprezzamento delle prove, rimesso alla valutazione delgiudice di merito (Cass. n. 17744/2022; Cass. n. 3340/2019; Cass. n.24155/2017; Cass. n. 8315/2013).4.2. È peraltro consolidato nella giurisprudenza di questa Corte ilprincipio per cui il giudice di merito è libero di attingere il proprioconvincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga piùdegli artt. 115 e 116 c.p.c., non richiede che egli dia conto dell’esame ditutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettatedalle parti. È, infatti, necessario e sufficiente che esponga, in manieraconcisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della suadecisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando leprove ritenute idonee a confortarla. Invece, devono reputarsi per implicitodisattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure nonespressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata econ l’iter argomentativo seguito. In altre parole, il giudice di merito nonha l’obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo dato indiziario oprobatorio acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce, inNumero registro generale 17495/2023Numero sezionale 1485/2026Numero di raccolta generale 16121/2026Data pubblicazione 25/05/2026base al giudizio effettuato, gli elementi essenziali ai fini del decidere,purché tale valutazione risulti logicamente coerente. Di conseguenza, ilcontrollo di legittimità è incompatibile con un controllo sul punto, perchéil significato delle prove lo deve stabilire il giudice di merito. La Corte,inevitabilmente, compirebbe un non consentito giudizio di merito, se,confrontando la sentenza con le risultanze istruttorie, prendesse inconsiderazione fatti probatori diversi o ulteriori rispetto a quelli assunti dalgiudice di appello a fondamento della sua decisione (cfr. tra le tante, Cass.n. 4583/2024, Cass. n. 27250/2022, Cass. n. 34374/2023, Cass. n.961/2015).4.3. Orbene, a fronte della decisione della Corte regionale, che haritenuto che la contribuente non avesse fornito idonee giustificazioni airilievi dell’Ufficio, la ricorrente, nella sostanza, invoca un improprioriesame di merito degli apprezzamenti istruttori: riesame che,ovviamente, è precluso al Giudice di legittimità.5. Con il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 42d.P.R. n. 600 del 1973, 7 legge n. 212 del 2000, 32, comma 1, n. 7, 39d.P.R. n. 600 del 1973, 51 e 55 d.P.R. n. 633 del 1972 e 11, 16, 25 d.lgs.n. 446 del 1997, poiché la sentenza impugnata ha erroneamente ritenutovalidamente motivato l’avviso di accertamento impugnato. Secondo laricorrente l’avviso è nullo poiché è motivato tramite mero richiamo alcontenuto del processo verbale di constatazione, ciò che lederebbe ildiritto di difesa stante la difficoltà per il contribuente di comprendere lapretesa rivolta nei suoi confronti, e comunque poiché i motivi illustrati nelPVC sono contraddittori e non chiariscono le ragioni da cui sarebbescaturita l’esigenza dell’espletata indagine finanziaria.6. Il motivo è infondato.6.1. Questa Corte ha più volte precisato che l’obbligo motivazionaledell’accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui ilNumero registro generale 17495/2023Numero sezionale 1485/2026Numero di raccolta generale 16121/2026Data pubblicazione 25/05/2026contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria neisuoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l’an e ilquantum dell’imposta. In particolare, il requisito motivazionale esige, oltrealla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizionecreditoria dedotta, soltanto l’indicazione dei fatti astrattamentegiustificativi di essa, che consentano di delimitare l’ambito delle ragioniadducibili dall’ente impositore nell’eventuale successiva fase contenziosa,restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell’atto le questioniriguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a daresostegno alla pretesa impositiva (Cass. n. 26431/2017; v. anche Cass. n.17641/2024).È stato anche affermato che, in tema di atto amministrativo finale diimposizione tributaria, la motivazione per relationem, con rinvio alleconclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanzanell’esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima, permancanza di autonoma valutazione da parte dell’Ufficio degli elementi daquella acquisiti, significando semplicemente che l’Ufficio stesso,condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia discrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi giànoti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimentodel contraddittorio (Cass. n. 30560/2017; in termini analoghi Cass. n.28060/2017; più recentemente Cass. n. 3610/2025).6.2. La sentenza impugnata, nel ritenere assolto l’obbligo dimotivazione dell’avviso di accertamento mediante richiamo al contenutodel PVC, si è correttamente attenuta ai principi suesposti, e va perciòesente dalle critiche rivoltele.Va poi aggiunto, come già sopra accennato, che eventualicontraddizioni delle argomentazioni e dei rilievi posti a sostegno dellapretesa impositiva, pure denunciate dalla contribuente, non danno di persé luogo ad un difetto di motivazione dell’avviso di accertamento, potendoNumero registro generale 17495/2023Numero sezionale 1485/2026Numero di raccolta generale 16121/2026Data pubblicazione 25/05/2026semmai essere fatte valere come ragioni volte a dimostrare l’infondatezzadi quella pretesa; così come non attengono alla motivazione dell’attoimpositivo le ragioni che hanno indotto i verificatori ad eseguire indaginibancarie, non costituendo tali ragioni elementi essenziali dellamotivazione dell’atto come dianzi illustrati.7. Con il quarto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1, 5 e 6 d.lgs. n. 471 del1997, 32 d.lgs. n. 446 del 1997, 3, 7, 12 e 17 d.lgs. n. 472 del 1997 e 10legge n. 212 del 2000, avendo la Corte regionale ritenuto legittimal’applicazione delle sanzioni, pur in mancanza di qualsiasi presupposto peril contestato recupero a tassazione del maggior imponibile accertato.8. Con il quinto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 91 c.p.c., avendo i giudicid’appello addossato il peso degli oneri processuali sulla contribuenteanziché sull’Agenzia fiscale la quale, stante la fondatezza delle ragioniopposte dalla società per resistere alla pretesa impositiva, dovevaconsiderarsi soccombente.9. I motivi, entrambi formulati sul presupposto (smentito da quantosopra detto) della fondatezza dei due precedenti motivi di ricorso, edunque esaminabili congiuntamente, vanno evidentemente respinti: lasentenza ha correttamente regolato le spese di lite secondo il principio disoccombenza, e, altrettanto correttamente, ha mantenuto ferme lesanzioni irrogate, essendosene chiesto l’annullamento solo qualeconseguenza dell’asserita infondatezza della pretesa impositiva, invececonfermata nella sua legittimità.10. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con condanna dellaricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come indispositivo.Numero registro generale 17495/2023Numero sezionale 1485/2026Numero di raccolta generale 16121/2026Data pubblicazione 25/05/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, infavore della controricorrente, delle spese del presente giudizio dilegittimità che liquida complessivamente in euro 10.800,00 per compensi,oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 febbraio 2026Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]