CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 maggio 2026
Cassazione n. 16117/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte –contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 27088/2022Numero sezionale 1483/2026Numero di raccolta generale 16117/2026Data pubblicazione 25/05/2026AMELIA [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentantepro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –avverso la sentenza n. 4138/2022 della Commissione tributariaregionale della Sicilia, depositata il 6/5/2022.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 12 febbraio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.1. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. impugnò dinanzi alla Commissionetributaria provinciale di Messina l’avviso di accertamento con il qualel’Agenzia delle entrate aveva determinato in via induttiva, ancheespletando accertamenti bancari, un maggior imponibile ai fini Ires,Irap e Iva per l’anno 2011.2. [OSCURATO:PERSONA] di prime cure accolse parzialmente il ricorso,annullando l’avviso di accertamento limitatamente alla ripresa atassazione dell’importo di euro 9.800,00 (corrispondente amovimentazioni bancarie che l’Ufficio aveva assunto come noncontabilizzate) nonché dell’importo di euro 95.025,00 (che l’Ufficioaveva qualificato come ricavi derivanti da cessioni di beni nascostedietro apparenti movimentazioni di merci date in visione e poirestituite).3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Sicilia, investitadell’appello principale dell’Agenzia delle entrate e di quello incidentaledella contribuente, li respinse entrambi, confermando pienamentel’impostazione decisoria del primo Giudice.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 27088/2022Numero sezionale 1483/2026Numero di raccolta generale 16117/2026Data pubblicazione 25/05/20264. Avverso tale ultima pronuncia l’Agenzia delle entrate ha propostoricorso per cassazione affidandolo a un motivo, cui la [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso, ulteriormente illustratoda memoria ex art. 380-bis1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per motivazione apparente,esaurientesi nella pedissequa conferma della sentenza di primo grado epriva di valutazioni in ordine agli elementi indicati dall’Agenzia a sostegnodell’appello, sostanzialmente volti ad evidenziare talune incongruenzenella contabilità e nella complessiva gestione aziendale che confermavanola fondatezza delle singole riprese fiscali.2. Il motivo è infondato.2.1. Questa Corte ha più volte affermato che la sentenza d’appellopuò essere motivata per relationem, purché il giudice del gravame diaconto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazioneai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioniprospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado,sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possaricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre vacassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderirealla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazionedi infondatezza dei motivi di gravame (tra le tante Cass. n.20883/2019).2.2. Orbene, la sentenza qui impugnata, richiamato il principio testériportato e premesso che la sentenza appellata, definita «estremamentearticolata», aveva preso in esame ogni aspetto della vicenda controversae poteva perciò «costituire il punto di partenza della odierna decisione»,ha verificato se i motivi di gravame fossero tali da portare ad unsuperamento del primo giudizio («… la verifica da effettuare […] è proprioNumero registro generale 27088/2022Numero sezionale 1483/2026Numero di raccolta generale 16117/2026Data pubblicazione 25/05/2026quella di valorizzare le motivazioni poste a sostegno dei rispettivi atti digravame […] per verificare se le stesse si presentino idonee a ribaltare lastruttura decisionale di primo grado») e ha poi concluso in senso negativo(«Così non è»).Tale negativa conclusione è stata raggiunta, in sostanza, ritenendoche gli argomenti logici e presuntivi invocati dall’Ufficio e ulteriormentevalorizzati nell’atto di appello, pur in astratto validi, non fossero sufficientia sovvertire quanto emergente dai dati cartolari e contabili, che inveceescludevano i contestati fatti di evasione.In particolare, la CTR ha affermato quanto segue: «L’analisi dei conticorrenti è certamente valida ma le giustificazioni fornite dalla controparteprivata rimangono solide e lo stesso è a dirsi per la somma rilevantedovuto al transito della merce senza che sia avvenuta la vendita. Sulpunto certamente valide le considerazioni dell’Agenzia delle Entrate sottoil profilo logico e della inverosimiglianza delle indicazioni della parte, maresta il dato di fatto della presenza di contabilità e di documentazionecartolare che all’esame effettuato si presenta in linea con le dichiarazioniriportate nei registri e che non può dirsi scalfita dalle verifiche effettuatesul piano logico».2.3. Non rileva, poi, che la CTR abbia omesso di prendereanaliticamente in considerazione ognuna delle argomentazioni articolatedall’Agenzia fiscale nel proprio atto di appello, essendo principioconsolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello per cui devonoreputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che,seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con lasoluzione adottata e con l’iter argomentativo seguito. In altre parole, ilgiudice di merito non ha l’obbligo di soffermarsi a dare conto di ognisingolo dato indiziario o probatorio acquisito in atti, potendo egli invecelimitarsi a porre in luce, in base al giudizio effettuato, gli elementiessenziali ai fini del decidere, purché tale valutazione risulti logicamenteNumero registro generale 27088/2022Numero sezionale 1483/2026Numero di raccolta generale 16117/2026Data pubblicazione 25/05/2026coerente (cfr. tra le tante, Cass. n. 4583/2024, Cass. n. 27250/2022,Cass. n. 34374/2023, Cass. n. 961/2015).2.4. La sentenza d’appello, che, lungi dal limitarsi ad una mera acriticaadesione alle ragioni poste a fondamento della sentenza appellata, svolgedelle proprie autonome considerazioni aggiuntive circa l’infondatezza deimotivi di appello, valorizzando a tal fine la prevalenza degli elementifattuali e cartolari rispetto agli argomenti di carattere puramente logico,va dunque esente dalle censure di motivazione apparente ad essa mosse.3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con condanna dellaricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come indispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, infavore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimitàche liquida complessivamente in euro 7.700,00 per compensi ed euro200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 percento dei compensi e agli accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 febbraio 2026Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]