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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 02774/2026

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la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n . 12 975 /20 2 4 R.G. propost o da COLUMELLAMichele, rappresentat o e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legal e rappresentant e pro tempore,rappresentata e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato –controricorrente – Oggetto:sanzioni –ammini- stratore di fatto –utilizzo schermo societario –con- corso ex art. 9 d.lgs. n.avverso la sentenza n. 7 9 / 20 2 3 della Corte di giustizia tributaria di secondogrado dell’[OSCURATO:PERSONA] , depositata l’11 / 1 /20 2 3 .

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 5 gennaio 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro . [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugnò dinanzi alla Commissione tributaria provincialedi Rimini un atto di contestazione con il quale l’Agenzia delle entrate gli aveva irrogato una sanzione pecuniaria ammontante ad euro 295.579,40 , già irrogata con distinto avviso anche alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. per violazioni della normativa tributaria relativ e all’annod’imposta 201 2 , quale dominus della predetta società , da lui utilizzataper porre in essere un meccanismo fraudolento con lo scopo ditrarre un indebito risparmio d’imposta nonché un provento illecito tramitel’emissione e l’utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti. 2.[OSCURATO:PERSONA] di prime cure accolse il ricorso sul rilievo che le sanzioni nonsono applicabili all’amministratore di fatto, ponendole l’art. 7 d.l. n. 269 del 2003 a esclusivo carico della società con personalità giuridica. 3.La Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’[OSCURATO:PERSONA] , investita dell’appello del l ’Agenzia delle entrate , accolse il gravame , evidenziandoin particolare, per quanto qui di interesse, che la norma eccezionaledi cui all’art. 7 cit. non poteva trovare applicazione nel caso dispecie, in cui l’amministratore della società aveva agito nel proprio esclusivo interesse, utilizzando l’ente con personalità giuridica quale schermo o paravento pe r sottrarsi alle conseguenze degli illeciti tributaricommessi a proprio personale vantaggio . 4.Avverso tale ultima pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione affidandolo a nove motiv i , ulteriormente illustrati con memoria,cui l ’ Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso . [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo d i ricorso s i deduce, in relazione all’art. 360, comma1, n n . 3 e 4 , c.p.c., la nullità della sentenza impugnata perché , in violazione degli artt. 112 c.p.c. e 57 d.lgs. n. 546 del 1992, la Corte regionale ha fondato la propria decisione su argomentazioni introdotte dall’Ufficio soltanto con l’atto d’appello, argomentazioni peraltro contrastanti con il contenuto dell’atto di contestazione impugnato .

In particolare,il ricorrente lamenta che mentre nell’atto di contestazione la sanzioneera stata irrogata ai sensi dell’art. 9 d.lgs. n. 472 del 1997, cioè nelpresupposto di una sua responsabilità in concorso con la società nella presentazione di dichiarazioni infedeli, la sentenza di secondo grado ha invecedichiarato la sua responsabilità quale amministratore di fatto che avrebbeagito nel proprio esclusivo interesse utilizzando la società come meroschermo, escludendo così l’applicazione dell’art. 7 d.l. n. 269 del 2003,a cui però non era fatto alcu n cenno nell’atto impugnato. 2.Il motivo è infondato .

2.1. Nell’atto di irrogazione sanzioni per cui è causa, integralmente trascrittonel ricorso in ossequio al principio di autosufficienza, si legge: «Inconclusione nel corso dell’istruttoria eseguita dal Comando di Finanza diForlì è stato appurato che i sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno esercitato in modo continuativo, funzioni di diritto e di fatto riservateagli amministratori divent ando i “dominus” delle società innanzi citate,i quali si sono avvalsi di prestanome – tra i quali il Sig. [OSCURATO:PERSONA] porre in essere un meccanismo fraudolento con lo scopo di trarreun indebito risparmio d’imposta nonché un provento illecito, tramite l’emissione e l’utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti»;e ancora: «… il sig. [OSCURATO:PERSONA], in concorso con altri soggetti, ha agito con l’intento specifico di sottrarre all’Erario ingente materiaimponibile tramite l’emissione di fatture per operazioni inesistenti el’omessa dichiarazione dei ricavi avvalendosi per gli scopi fraudolenti di societàprogressivamente co stituite e da considerare come meri schermi giuridici.

La responsabilità attribuita al Sig. [OSCURATO:PERSONA] è da qualificarsi come soggettiva in quanto derivante dalla condotta dolosa realizzatamediante l’utilizzo dello schermo societario considerato ch e, nel compimento delle attività che hanno determinato le violazioni alla normativa tributaria, non ha agito al fine di raggiungere lo scopo societario; al contrario, in concorso con i sigg. [OSCURATO:PERSONA] e LaterzaFrancesco, ha sfruttato lo schermo s ocietario al fine di perseguire obiettivi di interesse privato che esulano dall’attività di impresa.

Considerato che le violazioni contestate al Sig. [OSCURATO:PERSONA], in concorsocon i sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non sono statecommesse nell’esercizio delle funzioni gestionali della società bensì derivanodalla condotta dolosa realizzata in concorso con una pluralità di soggettiutilizzando lo schermo societario, non si realizzano i presupposti perl’applicazione dell’art.11 del Dlgs 472/1997 ».

2.2. Come si vede, l’atto impugnato reca una motivazione imper niata sull’attribuzioneal Columella del ruolo di dominus della società di capitali, da lui sfruttata, unitamente ad altr i soggett i , come mero schermo per raggiungerenon già lo scopo societario, bensì obiettivi economici di suo esclusivo interesse.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, quindi, la sentenza impugnata si è mossa entro il perimetro delineato dall’atto di cont estazione, dal momento che, a prescindere dalla loro qualificazione giuridica, cui il giudice può provvedere in via officiosa a prescindere dalle prospettazioni di parte e anche in contrasto con le stesse,i fatti addebitati nell’atto di cui trattasi sono gli stessi su cui la sentenza d’appello ha fondato il riconoscimento della responsabilità del Columella.

Deve pertanto escludersi che il Giudice d’appello si sia pronunciato su nuoveargomentazioni dell’Ufficio volte ad un inammissibile ampliamento delthema decidendum .

Quanto,poi, al contestato riferimento operato dal secondo Giudice all’art. 7d.l. n. 269 del 2003, deve pure escludersi che esso abbia comportato un ampliamento del tema decisionale giacché tale riferimento era reso necessariodalla necessità di superare le difformi valutazioni della CTP che era giunta ad annullare l’atto di contestazione proprio sulla base della ritenutaapplicabilità della detta norma di legge. 3.Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata perché, in violazionedegli artt. 112 c.p.c., la Corte regionale ha fondato la propria decisione su un argomento, quello dell’avve nuta traslazione in capo al Columelladel reddito e dei relativi tributi dell’ente collettivo, che non era inalcun modo pertinente al tema di causa, limitato alla sola irrogazione di sanzioni.

4. Il motivo è infondato in quanto, sebbene la sentenza impugnata contengaconsiderazioni in tema di traslazione del reddito della società interposta al la persona fisica interponente che sono del tutto avulse rispettoall’oggetto del contendere, tali considerazioni non costituiscono la verabase dell a decisione, essendo state svolte ad abundantiam al solo di scopodi ribadire come nella specie la società fosse stata utilizzata dal Columellaquale mero schermo dietro al quale agire per il perseguimento di scopi esclusivamente personali, situazione, questa, che escludeva l’applicabilità dell’art. 7 d .l. n. 269 del 2003, ritenuto invece dal primo giudicesufficiente per annullare l’atto di irrogazione delle sanzioni.

Il vero fondamento della decisione, dunque, va rinvenuto nell’affermazione del ruolo assunto dal Columella di dominus di società costituentemero schermo, rispetto alla quale le ulteriori argomentazioni in merito alla traslazione del reddito appaiono meri obiter dicta o, comunque,superflue considerazioni aggiuntive. 5.Quanto detto in ordine all’infondatezza del secondo motivo conduce di necessitàal rigetto del terzo, con il quale il ricorrente lamenta, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione delle norme in tema di oneredella prova e di valutazione delle presunzioni per avere il giudice di secondecure erroneamente ritenuto sufficienti le prove presuntive offerte dall’Ufficio al fine di dimostrare il possesso del reddito della società da parte del Columella e la traslazione di tale reddito al soggetto interponente.

Laquestione della traslazione del reddito, infatti, pur inserita a sproposito nellamotivazione della sentenza, non ne costituisce il fondamento.

6. Con il quarto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 111, comma2, Cost., 2727 e 2729 c.c. poiché la Corte regionale ha deciso sulla base dei soli elementi presuntivi forniti d all’Ufficio, senza prendere in considerazionei documenti e la perizia forniti dal Columella. 7.Il motivo è inammissibile . 7.1.Piuttosto che dolersi di un fatto controverso e decisivo non esaminato dalgiudice, il ricorrent e , nella sostanza, invoca un improprio riesame di meritodegli apprezzamenti istruttori , fondati sulle risultanze documentali e testimoniali : riesame che, ovviamente, è precluso al Giudice di legittimità. 7.2.Sotto altro profilo va ricordato che la ricostruzione probatoria, anche qualoracensurata sotto il profilo d e ll’asserita violazione degli artt. 115 e 116, c.p.c. , non può essere contestata in questa sede, poiché l’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito non è sindacabile nel giudizio di legittimità , neppure attraverso l ’evocazione dell’art. 116, c.p.c . giacché una questione di violazione o di falsa applicazionedegli artt. 115 e 116 c.p.c . non può porsi per una erronea valutazionedel materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito ( Cass.n. 27000/2016).

Punto di diritto, questo, che ha trovato conferma nei principi enunciati dalle Sezioni unite in epoca recente ( Cass. n. 20867/2020, conf.

Cass. n. 16016/2021), essendosi affermato che in temadi ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell ’ art. 116 c.p.c.è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppureil valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria(come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la provasia so ggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato divalutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove sideduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammis sibile, ai sensi del novellatoart. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui essoancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione.

E inoltre che per dedurre la violazione dell ’ art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizionedella norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosiriconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati ela possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuitomaggior forza di convincime nto ad alcune piuttosto che ad altre, essendotale attività valutativa consentita dall ’ art. 116 c.p.c.

7.3. Con specifico riferimento alla valutazione della perizia, di cui il ricorrentelamenta in particolare l’omissione, è consolidato il principio che ilgiudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee alla formazionedello stesso.

Inoltre, l ’ osservanza degli artt. 115 e 116 c.p.c ., non richiede che egli dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti.

È, infatti, necessarioe sufficiente che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fattoed in diritto posti a fond amento della sua decisione, offrendo una motivazionelogica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla.

Invece, devono reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti,le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, sianoincompatibili con la soluzione adottata e con l ’ iter argomentativo seguito.In altre parole, il giudice di merito non ha l ’ obbligo di soffermarsi adare conto di ogni singolo dato indiziario o probatorio acquisito in atti, potendoegli invece limitarsi a porre in luce, in base al giudizio effettuato, glielementi essenziali ai fini del decidere, purché tale valutazione risulti logicamente coerente.

Di conseguenza, il controllo di legittimità è incompatibilecon un controllo sul punto, perché il significato delle prove lodeve stabilire il giudice di merito.

La Corte, inevitabilmente, compirebbe unnon consentito giudizio di merito, se, confrontando la sentenza con le risultanzeistruttorie, prendesse in considerazio ne fatti probatori diversi o ulterioririspetto a quelli assunti dal giudice di appello a fondamento della suadecisione (cfr. tra le tante, Cass. n. 4583 /2024 , Cass. n. 27250 /2022 , Cass.n. 34374 /2023 , Cass. n. 961 /2015 ). 7.4.Identiche considerazioni valgono, poi, per gli ulteriori documenti di cuiviene lamentata l’omessa considerazione in sentenza e che, a detta del ricorrente, fornivano elementi atti a dimostrare l’infondatezza delle presunzioni addotte dall’Ufficio per far emergere il proprio ruolo di amministratoredi fatto e dominus della società.

8. Con il quinto motivo di ricorso si deduce , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 111, comma 2, Cost., 2727 e 2729 c.c. poiché la Corte territoriale non ha considerato, ai fini della statuizione, il contenuto di due sentenze (nn. 1345/2022 e 1346/2022) prodotte in giudizio dal ricorrente, peraltro passate in giudicato, con cui la stessa Corte aveva confermato l’annullamento di altri due atti di contestazione di sanzioni, rispettivamenteper gli anni 2010 e 2011, emessi a carico del Columella, escludendoche gli elementi istruttori ivi emergenti, che erano gli stessi fondanti le presunzioni utilizzate nella presente controversia, fossero idonei a dimostrare il ruolo di amministratore di fatto e dominus della societàin capo al Columella. 9.Il motivo è per un verso inammissibile, e per un verso infondato.

9.1. È inammissibile per le stesse ragioni già illustrate a proposito del quartomotivo, trattandosi di censura sostanzialmente diretta a sollecitare unadiversa valutazione delle prove rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, e dovendo comunque escludersi un obbligo del giudice di soffermarsi a dare conto di ogni singolo dato indiziario o probatorio acquisitoin atti .

9.2. Qualora, poi, si ritenga che il mezzo sia diretto a censurare una violazione del giudicato esterno – avendo il ricorrente più volte sottolineatola definitività delle due sentenze in ragione della loro mancata impugnazione – è sufficiente osservare co me le pronunce in questione abbianoriguardato non solo annualità d’imposta differenti rispetto a quella oggettodel presente giudizio, ma anche violazioni imputate al Columella inqualità di dominus di una società – la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. – diversa rispettoa quella cui si riferisce l’atto di contestazione di cui si controverte in questa sede.

Ne deriva che il giudicato formatosi in seguit o alla definitività di quelle due sentenze non può certo spiegare efficacia vincolante nella presente controversia, caratterizzata da un thema decidendumdiverso sia sul piano oggettivo che su quello temporale. 10.Con il sesto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c., la nullità della sentenza impugnata perché, in contrasto con gli artt.132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118, disp. att. c.p.c. e 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992, essa non ha illustrato il processo cognitivo attraverso cui si sarebbe formato il convincimento giudiziale, e in particolareha omesso di esporre le ragioni del giudizio di prevalenza della tesi dell’ufficio rispetto a quella del contribuente.

La doglianza viene formulata dal ricorrente con specifico riguardo all’accertamento del suo ruolodi amministratore di fatto e dominus della società. 11.Il motivo è infondato.

11.1. A sostegno della sua doglianza il ricorrente invoca il principio giurisprudenziale a mente del quale « Ai fini della sufficienza della motivazionedella sentenza, il giudice non può, quando esamina i fatti di prova, limitarsi ad enunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione,perché questo è il solo contenuto “statico” della complessa dichiarazione motivazionale, ma deve anche descrivere il processo cognitivoattraverso il quale è passato dalla sua situazione di iniziale ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio, che rappresenta il necessario contenuto “dinamico” della dichiarazione stessa»(Cass. n. 15964/2016; v . anche Cass. n. 32980/2018). 11.2.Nel caso di specie, tuttavia, la sentenza impugnata non si pone in contrastocon il riferito principio, giacché non si limita ad affermare che MicheleColumella fosse amministratore di fatto e dominus della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., ma dà conto in modo dettagliato di tutti gli elementifattuali che hanno giustificato una simile conclusione.

A tal fine laCorte regionale , dopo aver premesso che la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. aveva emesso fatture per operazioni inesistenti relative a servizi di sponsorizzazione presso il palazzetto della sport di Urbino, ha in particolare valorizzato: - la circostanza che il teste [OSCURATO:PERSONA] avesseindicato il Columella quale referente, insieme a [OSCURATO:PERSONA], delle società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e, appunto,[OSCURATO:PERSONA] S .r.l., società risultate essere “cartiere” e costituiteallo scopo di gestire le sponsorizzazioni ; - il rinvenimento presso l’ufficio del Columella, in occasione di una perquisizione domiciliare, di scritture con le quali le società sportive autorizzavano le cartiere a concludereper loro conto contratti di sponsorizzazione ; - il rinvenimento pressoil Columella di alcuni manoscritti dai quali si evinceva la ripartizione dei proventi derivanti dall’illecita attività di emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti; - l’esistenza di documentazione bancaria che dimostrava come il Columella operasse cui conti correnti bancaririconducibili alle società cartiere mediante versamenti di assegni bancario presentandoli personalmente all’incasso; - la riconducibilità al Columelladi alcune delle società utilizzatrici delle fatture false. 11.3.Il ricorrente contesta, inoltre, che i giudici d’appello non avrebbero datoconto delle ragioni della prevalenza della tesi dell’Ufficio rispetto alla propria, non avendo argomentato in ordine agli elementi di prova contrariada lui offerti per dimostrare di non aver mai assunto la veste di dominusdella società.

A ben vedere, però, ciò di cui il ricorrente lamenta l’omessa valutazione non sono elementi di prova contraria, quanto piuttosto,mere argomentazioni, in prevalenza contenute in una perizia di parte,volte a ridimensionare i dati presuntivi addotti dall’Agenzia fiscale (o,comunque, a fornirne una diversa interpretazione).

Nonpuò peraltro obliterarsi, proprio con riguardo alla perizia, che, come giàchiarito da questa Corte, nel processo tributario la perizia stragiudiziale costituisceun’allegazione difensiva a contenuto tecnico, e non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato,ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all’apprezzamentodiscrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligatoin nessun caso a tenerne conto (v.

Cass. n. 33503/2018 ; più di recenteCass. n. 257/2026 ).

Pertanto,anche in relazione alla censura mossa con il motivo in esame allamotivazione della sentenza d’appello deve rilevarsi che il ricorrente purdeducendo, apparentemente, una violazione di norme di legge, mira, inrealtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzareuna surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo g rado di merito (Cass. n. 8758 /2017 ).

Oggetto del giudizio che si vorrebbe demandare a questa Corte non è l’analisie l’applicazione delle norme, bensì l’apprezzamento delle prove, rimessoalla valutazione del giudice di merito (Cass. n. 17744 /2022 , Cass.n.3340/2019; Cass. n. 24155 /2017 ; Cass. n. 8315 /2013 ) . 12.Con il settimo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c., la nullità della sentenza impugnata perché, in contrasto con gli artt.132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118, disp. att. c.p.c. e 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992, es sa contiene una motivazione illogica e contraddittoria, avendo al contempo ritenuto sia che la [OSCURATO:PERSONA] UrbinoS.r.l. fosse solo uno schermo o paravento, sia che la stessa fosse esistente ed operativa, tanto da potersi considerare correttamente applicatol’art. 9 d.lgs. n. 472 del 1997 in tema di concorso di persone nellaviolazione. 13.Il motivo è infondato poiché, come già illustrato in relazione al primo motivo,la motivazione della sentenza impugnata è interamente centrata sulfatto che « l’attività apparentemente svolta dalla società ‘[OSCURATO:PERSONA]’ fosse riconducibile direttamente a [OSCURATO:PERSONA] » e da lui utilizzataper scopi esclusivamente personali , ciò che ha appunto condotto ilgiudice di merito a collocare la fattispecie concreta al suo esame al di fuoridel perimetro applicativo dell’art. 7 d.l. n. 269/2003.

Il fatto che poi la Corte territoriale abbia ritenuto che la società fosse esistente ed operativanon costituisce un elemento di contraddittorietà nel percorso motivazionale:da un lato, va infatti osservato che la società di capitali, qualeente con personalità giuridica, è giuridicamente esistente anche ove utilizzatacome mero schermo (in questo senso v.

Cass. n. 29700/2019 nonché Cass. n. 23231/2022 che riconosce l’ effettività della società di capitali,al di là del proposito dei soci e ideatori di realizzare con essa un meroschermo rispetto ad eventuali attività illecite ) , dall’altro, che, alla luce della motivazione complessiva della sentenza, è chiaro che nel discorreredi “operatività” della società il Giudice d’appello si sia riferito a quell’operativitàapparente dietro la quale si celava l’intento del Columella di co nseguire , tramite operazioni illecite da imputare all’ente collettivo, profittipersonali.

Delresto, che la ritenuta esisten za ed operatività della predetta società nonsi ponga in contrasto con la ritenuta natura di schermo della stessa, èben evidenziato dalla lettura della parte della motivazione in cui il giudice discorredella “esistenza” e della “operatività” della società , in cui invero siafferma che « il ragionamento sotteso al PVC, all’accertamento e all’atto sanzionatoriosi manteneva fermo nel ritenere che “[OSCURATO:PERSONA] srl”, società la cui esistenza ed operatività, al pari delle altre società considerate cartiere, non veniva messa in discussi one, fosse stata appositamentecostituita all’unico fine di emettere fatture per operazioni oggettivamenteinesistenti e di procurare a [OSCURATO:PERSONA], oltre che a LaterzaFrancesco e [OSCURATO:PERSONA] profitti personali, artatamente sottratti a tassaz ione» .

In altri termini, nel ragionamento del giudice d’appello l’esistenza e l’operatività della società sono comunque in funzionedell’utilizzazione della stessa da parte dei domini per sottrarsi alle conseguenze di illeciti tributari commessi non già nell’interesse della stessa,ma nel loro interesse esclusivo. 14.Con l’ottavo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., l’erroneità della sentenza impugnata poiché, a fronte della rilevataesistenza ed operatività della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., avrebbe dovuto concludere per l’annullament o dell’atto impugnato, fondato sull’applicazionedell’art. 9 d.lgs. n. 472 del 1997, posta, in tale ipotesi, la riferibilitàesclusiva delle sanzioni irrogate alla sola persona giuridica come dispostodall’art. 7 d.lgs. n. 269 del 2003. 15.Il motivo è infondato per le ragioni già esposte in occasione dell’esame delprimo e del settimo motivo. 15.1.Questa Corte ha precisato che l ’ applicazione della norma eccezionale introdottadall’art. 7, decreto - legge n. 269 del 2003, presuppone che la persona fisica, autrice della violazione, abbia agito nell ’ interesse e a beneficiodella società rappresentata o amministrata, dotata di personalità giuridica,poiché solo la ricorrenza di tale condizione giustifica il fatto che lasanzione pecuniaria, in deroga al principio personalistico, non colpisca l’autoremateriale della violazione ma sia posta in via esclusiva a carico del diverso soggetto giuridico (società dotata di personalità giuridica) qualeeffettivobeneficiario delle violazioni tributarie commesse dal proprio rappresentante o amministratore; viceversa, qualora risulti che il rappresentanteo l ’ amministratore della società con personalità giuridica abbiano agito nel proprio esclusivo interesse, utilizzando l ’ ente con personalità giuridica quale schermo o paravento per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti tributari commessi a proprio personale vantaggio, viene meno la ratio che giustifica l ’ applicazione dell ’ art. 7, d.lgs.n. 269 del 2003, diretto a sanzionare la sola società con personalità giuridica, e deve essere ripristinata la regola generale secondo cui la sanzione amministrativa pecuniaria colpisce la persona fisica autrice dell’illecito(Cass. n. 12334 /2019; v. anche Cass. n. 29038/2021 ) . 15.2.Con riferimento, quindi, al caso di specie, la sentenza censurata, muovendodalla considerazione della natura di società cartiera della [OSCURATO:PERSONA] S .r.l. e dalla circostanza che il ricorrente era amministratore di fatto e dominus della stessa, ha conseguentemente ritenuto di fare applicazione dei suddetti principi, evidenziando l’applicabilità della sanzione nei suoi confronti atteso che la società era unamera fictio (termine da intendersi con le precisazioni operate dalle già citate Cass. n. 29700/2019 nonché Cass. n. 23231/2022) , creata nell’esclusivointeresse suo e dell’altro dominus [OSCURATO:PERSONA]. 16.Con il nono motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.,la nullità della sentenza impugnata perché, in contrasto con gli artt. 132,comma 2, n. 4, c.p.c., 118, disp. att. c.p.c. e 36, comma 2, n. 4, d.lgs.n. 546 del 1992, essa non ha indicato le ragioni per le quali abbia ritenutosussistere gli elementi costitutivi della fattispecie concorsuale di cui all’art. 9 d.lgs. n. 472 del 1997, imputata al ricorrente nell’atto di irrogazionesanzioni. 17.Il motivo è infondato.

Esso non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnatala quale fa leva sul fatto che la società, benché formalmente esistente, è stata artificiosamente costituita nel l ’ interesse di person e fisiche, esclusive beneficiari e delle violazioni , tra cui figurava proprio in [OSCURATO:PERSONA], ritenuto amministratore di fatto e dominus della societàsulla base delle molteplici circostanze puntualmente enumerate nellasentenza impugnata, di cui si è già dato atto in occasione dell’esame delsesto motivo .

Con la conseguenza, già più volte affermata da questa Corte (Cass. n . 10975/2019), che non vi è alcuna differenza fra trasgressoree contribuente , e che, quindi, non vi era ragione di dar conto insentenza della sussistenza degli elementi costituitivi della fattispecie concorsuale.

18. Da ultimo, va escluso che la sentenza del Tribunale di Rimini n. 1320/2024,depositata nel presente giudizio con le memorie illustrative e divenuta irrevocabile per mancata impugnazione, possa qui spiegare, comesostenuto dal ricorrente, gli effetti di cui all’art. 21 - bis d.lgs. n. 74 del2000.

Talenorma prevede, al suo primo comma, che « La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l ’ imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimosoggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado,quanto ai fatti medesimi ».

Tuttaviadall’esame della sentenza penale invocata dal ricorrente si evince chelo stesso è stato assolto con la formula “perché il fatto non sussiste” solo per l’imputazione di cui al capo g ) richiamato in sentenza (riferita all’omessa presentazione della dichiarazione fiscale relativ a ad Iva e imposte sui redditi per l’anno 2014, delitto consumatosi il 31 dicembre 2015)nonché per l’imputazione di cui al capo h ) (riferita all’emissione di fattureper operazioni inesistenti relative a servizi di sponsorizzazione in relazioneai periodi d’imposta dal 2012 al 2015), ma, in quest’ultimo caso, soltantolimitatamente agli anni d’imposta 2014 e 2015.

Non sussiste, pertanto,il requisito dell’identità dei fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, posto che questo ha ad oggetto violazioni concernentiil periodo d’imposta 201 2 .

In relazione agli altri reati ascritti al Columella, invece, riferiti anche a taluni fatti identici a quelli oggetto di questo giudizio, nei confronti del ricorrente è stato dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione, formula di prosciog limento che, non recando alcun accertamentodel fatto storico, non rientra nello spettro operativo dell’art. 21-bisd.lgs. n. 74 d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n . 12 975 /20 2 4 R.G. propost o da COLUMELLAMichele, rappresentat o e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legal e rappresentant e pro tempore,rappresentata e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato –controricorrente – Oggetto:sanzioni –ammini- stratore di fatto –utilizzo schermo societario –con- corso ex art. 9 d.lgs. n.avverso la sentenza n. 7 9 / 20 2 3 della Corte di giustizia tributaria di secondogrado dell’[OSCURATO:PERSONA] , depositata l’11 / 1 /20 2 3 . Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 5 gennaio 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro . [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnò dinanzi alla Commissione tributaria provincialedi Rimini un atto di contestazione con il quale l’Agenzia delle entrate gli aveva irrogato una sanzione pecuniaria ammontante ad euro 295.579,40 , già irrogata con distinto avviso anche alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. per violazioni della normativa tributaria relativ e all’annod’imposta 201 2 , quale dominus della predetta società , da lui utilizzataper porre in essere un meccanismo fraudolento con lo scopo ditrarre un indebito risparmio d’imposta nonché un provento illecito tramitel’emissione e l’utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti. 2.[OSCURATO:PERSONA] di prime cure accolse il ricorso sul rilievo che le sanzioni nonsono applicabili all’amministratore di fatto, ponendole l’art. 7 d.l. n. 269 del 2003 a esclusivo carico della società con personalità giuridica. 3.La Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’[OSCURATO:PERSONA] , investita dell’appello del l ’Agenzia delle entrate , accolse il gravame , evidenziandoin particolare, per quanto qui di interesse, che la norma eccezionaledi cui all’art. 7 cit. non poteva trovare applicazione nel caso dispecie, in cui l’amministratore della società aveva agito nel proprio esclusivo interesse, utilizzando l’ente con personalità giuridica quale schermo o paravento pe r sottrarsi alle conseguenze degli illeciti tributaricommessi a proprio personale vantaggio . 4.Avverso tale ultima pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione affidandolo a nove motiv i , ulteriormente illustrati con memoria,cui l ’ Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo d i ricorso s i deduce, in relazione all’art. 360, comma1, n n . 3 e 4 , c.p.c., la nullità della sentenza impugnata perché , in violazione degli artt. 112 c.p.c. e 57 d.lgs. n. 546 del 1992, la Corte regionale ha fondato la propria decisione su argomentazioni introdotte dall’Ufficio soltanto con l’atto d’appello, argomentazioni peraltro contrastanti con il contenuto dell’atto di contestazione impugnato . In particolare,il ricorrente lamenta che mentre nell’atto di contestazione la sanzioneera stata irrogata ai sensi dell’art. 9 d.lgs. n. 472 del 1997, cioè nelpresupposto di una sua responsabilità in concorso con la società nella presentazione di dichiarazioni infedeli, la sentenza di secondo grado ha invecedichiarato la sua responsabilità quale amministratore di fatto che avrebbeagito nel proprio esclusivo interesse utilizzando la società come meroschermo, escludendo così l’applicazione dell’art. 7 d.l. n. 269 del 2003,a cui però non era fatto alcu n cenno nell’atto impugnato. 2.Il motivo è infondato . 2.1. Nell’atto di irrogazione sanzioni per cui è causa, integralmente trascrittonel ricorso in ossequio al principio di autosufficienza, si legge: «Inconclusione nel corso dell’istruttoria eseguita dal Comando di Finanza diForlì è stato appurato che i sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno esercitato in modo continuativo, funzioni di diritto e di fatto riservateagli amministratori divent ando i “dominus” delle società innanzi citate,i quali si sono avvalsi di prestanome – tra i quali il Sig. [OSCURATO:PERSONA] porre in essere un meccanismo fraudolento con lo scopo di trarreun indebito risparmio d’imposta nonché un provento illecito, tramite l’emissione e l’utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti»;e ancora: «… il sig. [OSCURATO:PERSONA], in concorso con altri soggetti, ha agito con l’intento specifico di sottrarre all’Erario ingente materiaimponibile tramite l’emissione di fatture per operazioni inesistenti el’omessa dichiarazione dei ricavi avvalendosi per gli scopi fraudolenti di societàprogressivamente co stituite e da considerare come meri schermi giuridici. La responsabilità attribuita al Sig. [OSCURATO:PERSONA] è da qualificarsi come soggettiva in quanto derivante dalla condotta dolosa realizzatamediante l’utilizzo dello schermo societario considerato ch e, nel compimento delle attività che hanno determinato le violazioni alla normativa tributaria, non ha agito al fine di raggiungere lo scopo societario; al contrario, in concorso con i sigg. [OSCURATO:PERSONA] e LaterzaFrancesco, ha sfruttato lo schermo s ocietario al fine di perseguire obiettivi di interesse privato che esulano dall’attività di impresa. Considerato che le violazioni contestate al Sig. [OSCURATO:PERSONA], in concorsocon i sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non sono statecommesse nell’esercizio delle funzioni gestionali della società bensì derivanodalla condotta dolosa realizzata in concorso con una pluralità di soggettiutilizzando lo schermo societario, non si realizzano i presupposti perl’applicazione dell’art.11 del Dlgs 472/1997 ». 2.2. Come si vede, l’atto impugnato reca una motivazione imper niata sull’attribuzioneal Columella del ruolo di dominus della società di capitali, da lui sfruttata, unitamente ad altr i soggett i , come mero schermo per raggiungerenon già lo scopo societario, bensì obiettivi economici di suo esclusivo interesse. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, quindi, la sentenza impugnata si è mossa entro il perimetro delineato dall’atto di cont estazione, dal momento che, a prescindere dalla loro qualificazione giuridica, cui il giudice può provvedere in via officiosa a prescindere dalle prospettazioni di parte e anche in contrasto con le stesse,i fatti addebitati nell’atto di cui trattasi sono gli stessi su cui la sentenza d’appello ha fondato il riconoscimento della responsabilità del Columella. Deve pertanto escludersi che il Giudice d’appello si sia pronunciato su nuoveargomentazioni dell’Ufficio volte ad un inammissibile ampliamento delthema decidendum . Quanto,poi, al contestato riferimento operato dal secondo Giudice all’art. 7d.l. n. 269 del 2003, deve pure escludersi che esso abbia comportato un ampliamento del tema decisionale giacché tale riferimento era reso necessariodalla necessità di superare le difformi valutazioni della CTP che era giunta ad annullare l’atto di contestazione proprio sulla base della ritenutaapplicabilità della detta norma di legge. 3.Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata perché, in violazionedegli artt. 112 c.p.c., la Corte regionale ha fondato la propria decisione su un argomento, quello dell’avve nuta traslazione in capo al Columelladel reddito e dei relativi tributi dell’ente collettivo, che non era inalcun modo pertinente al tema di causa, limitato alla sola irrogazione di sanzioni. 4. Il motivo è infondato in quanto, sebbene la sentenza impugnata contengaconsiderazioni in tema di traslazione del reddito della società interposta al la persona fisica interponente che sono del tutto avulse rispettoall’oggetto del contendere, tali considerazioni non costituiscono la verabase dell a decisione, essendo state svolte ad abundantiam al solo di scopodi ribadire come nella specie la società fosse stata utilizzata dal Columellaquale mero schermo dietro al quale agire per il perseguimento di scopi esclusivamente personali, situazione, questa, che escludeva l’applicabilità dell’art. 7 d .l. n. 269 del 2003, ritenuto invece dal primo giudicesufficiente per annullare l’atto di irrogazione delle sanzioni. Il vero fondamento della decisione, dunque, va rinvenuto nell’affermazione del ruolo assunto dal Columella di dominus di società costituentemero schermo, rispetto alla quale le ulteriori argomentazioni in merito alla traslazione del reddito appaiono meri obiter dicta o, comunque,superflue considerazioni aggiuntive. 5.Quanto detto in ordine all’infondatezza del secondo motivo conduce di necessitàal rigetto del terzo, con il quale il ricorrente lamenta, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione delle norme in tema di oneredella prova e di valutazione delle presunzioni per avere il giudice di secondecure erroneamente ritenuto sufficienti le prove presuntive offerte dall’Ufficio al fine di dimostrare il possesso del reddito della società da parte del Columella e la traslazione di tale reddito al soggetto interponente. Laquestione della traslazione del reddito, infatti, pur inserita a sproposito nellamotivazione della sentenza, non ne costituisce il fondamento. 6. Con il quarto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 111, comma2, Cost., 2727 e 2729 c.c. poiché la Corte regionale ha deciso sulla base dei soli elementi presuntivi forniti d all’Ufficio, senza prendere in considerazionei documenti e la perizia forniti dal Columella. 7.Il motivo è inammissibile . 7.1.Piuttosto che dolersi di un fatto controverso e decisivo non esaminato dalgiudice, il ricorrent e , nella sostanza, invoca un improprio riesame di meritodegli apprezzamenti istruttori , fondati sulle risultanze documentali e testimoniali : riesame che, ovviamente, è precluso al Giudice di legittimità. 7.2.Sotto altro profilo va ricordato che la ricostruzione probatoria, anche qualoracensurata sotto il profilo d e ll’asserita violazione degli artt. 115 e 116, c.p.c. , non può essere contestata in questa sede, poiché l’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito non è sindacabile nel giudizio di legittimità , neppure attraverso l ’evocazione dell’art. 116, c.p.c . giacché una questione di violazione o di falsa applicazionedegli artt. 115 e 116 c.p.c . non può porsi per una erronea valutazionedel materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito ( Cass.n. 27000/2016). Punto di diritto, questo, che ha trovato conferma nei principi enunciati dalle Sezioni unite in epoca recente ( Cass. n. 20867/2020, conf. Cass. n. 16016/2021), essendosi affermato che in temadi ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell ’ art. 116 c.p.c.è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppureil valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria(come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la provasia so ggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato divalutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove sideduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammis sibile, ai sensi del novellatoart. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui essoancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione. E inoltre che per dedurre la violazione dell ’ art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizionedella norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosiriconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati ela possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuitomaggior forza di convincime nto ad alcune piuttosto che ad altre, essendotale attività valutativa consentita dall ’ art. 116 c.p.c. 7.3. Con specifico riferimento alla valutazione della perizia, di cui il ricorrentelamenta in particolare l’omissione, è consolidato il principio che ilgiudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee alla formazionedello stesso. Inoltre, l ’ osservanza degli artt. 115 e 116 c.p.c ., non richiede che egli dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti. È, infatti, necessarioe sufficiente che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fattoed in diritto posti a fond amento della sua decisione, offrendo una motivazionelogica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla. Invece, devono reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti,le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, sianoincompatibili con la soluzione adottata e con l ’ iter argomentativo seguito.In altre parole, il giudice di merito non ha l ’ obbligo di soffermarsi adare conto di ogni singolo dato indiziario o probatorio acquisito in atti, potendoegli invece limitarsi a porre in luce, in base al giudizio effettuato, glielementi essenziali ai fini del decidere, purché tale valutazione risulti logicamente coerente. Di conseguenza, il controllo di legittimità è incompatibilecon un controllo sul punto, perché il significato delle prove lodeve stabilire il giudice di merito. La Corte, inevitabilmente, compirebbe unnon consentito giudizio di merito, se, confrontando la sentenza con le risultanzeistruttorie, prendesse in considerazio ne fatti probatori diversi o ulterioririspetto a quelli assunti dal giudice di appello a fondamento della suadecisione (cfr. tra le tante, Cass. n. 4583 /2024 , Cass. n. 27250 /2022 , Cass.n. 34374 /2023 , Cass. n. 961 /2015 ). 7.4.Identiche considerazioni valgono, poi, per gli ulteriori documenti di cuiviene lamentata l’omessa considerazione in sentenza e che, a detta del ricorrente, fornivano elementi atti a dimostrare l’infondatezza delle presunzioni addotte dall’Ufficio per far emergere il proprio ruolo di amministratoredi fatto e dominus della società. 8. Con il quinto motivo di ricorso si deduce , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 111, comma 2, Cost., 2727 e 2729 c.c. poiché la Corte territoriale non ha considerato, ai fini della statuizione, il contenuto di due sentenze (nn. 1345/2022 e 1346/2022) prodotte in giudizio dal ricorrente, peraltro passate in giudicato, con cui la stessa Corte aveva confermato l’annullamento di altri due atti di contestazione di sanzioni, rispettivamenteper gli anni 2010 e 2011, emessi a carico del Columella, escludendoche gli elementi istruttori ivi emergenti, che erano gli stessi fondanti le presunzioni utilizzate nella presente controversia, fossero idonei a dimostrare il ruolo di amministratore di fatto e dominus della societàin capo al Columella. 9.Il motivo è per un verso inammissibile, e per un verso infondato. 9.1. È inammissibile per le stesse ragioni già illustrate a proposito del quartomotivo, trattandosi di censura sostanzialmente diretta a sollecitare unadiversa valutazione delle prove rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, e dovendo comunque escludersi un obbligo del giudice di soffermarsi a dare conto di ogni singolo dato indiziario o probatorio acquisitoin atti . 9.2. Qualora, poi, si ritenga che il mezzo sia diretto a censurare una violazione del giudicato esterno – avendo il ricorrente più volte sottolineatola definitività delle due sentenze in ragione della loro mancata impugnazione – è sufficiente osservare co me le pronunce in questione abbianoriguardato non solo annualità d’imposta differenti rispetto a quella oggettodel presente giudizio, ma anche violazioni imputate al Columella inqualità di dominus di una società – la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. – diversa rispettoa quella cui si riferisce l’atto di contestazione di cui si controverte in questa sede. Ne deriva che il giudicato formatosi in seguit o alla definitività di quelle due sentenze non può certo spiegare efficacia vincolante nella presente controversia, caratterizzata da un thema decidendumdiverso sia sul piano oggettivo che su quello temporale. 10.Con il sesto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c., la nullità della sentenza impugnata perché, in contrasto con gli artt.132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118, disp. att. c.p.c. e 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992, essa non ha illustrato il processo cognitivo attraverso cui si sarebbe formato il convincimento giudiziale, e in particolareha omesso di esporre le ragioni del giudizio di prevalenza della tesi dell’ufficio rispetto a quella del contribuente. La doglianza viene formulata dal ricorrente con specifico riguardo all’accertamento del suo ruolodi amministratore di fatto e dominus della società. 11.Il motivo è infondato. 11.1. A sostegno della sua doglianza il ricorrente invoca il principio giurisprudenziale a mente del quale « Ai fini della sufficienza della motivazionedella sentenza, il giudice non può, quando esamina i fatti di prova, limitarsi ad enunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione,perché questo è il solo contenuto “statico” della complessa dichiarazione motivazionale, ma deve anche descrivere il processo cognitivoattraverso il quale è passato dalla sua situazione di iniziale ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio, che rappresenta il necessario contenuto “dinamico” della dichiarazione stessa»(Cass. n. 15964/2016; v . anche Cass. n. 32980/2018). 11.2.Nel caso di specie, tuttavia, la sentenza impugnata non si pone in contrastocon il riferito principio, giacché non si limita ad affermare che MicheleColumella fosse amministratore di fatto e dominus della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., ma dà conto in modo dettagliato di tutti gli elementifattuali che hanno giustificato una simile conclusione. A tal fine laCorte regionale , dopo aver premesso che la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. aveva emesso fatture per operazioni inesistenti relative a servizi di sponsorizzazione presso il palazzetto della sport di Urbino, ha in particolare valorizzato: - la circostanza che il teste [OSCURATO:PERSONA] avesseindicato il Columella quale referente, insieme a [OSCURATO:PERSONA], delle società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e, appunto,[OSCURATO:PERSONA] S .r.l., società risultate essere “cartiere” e costituiteallo scopo di gestire le sponsorizzazioni ; - il rinvenimento presso l’ufficio del Columella, in occasione di una perquisizione domiciliare, di scritture con le quali le società sportive autorizzavano le cartiere a concludereper loro conto contratti di sponsorizzazione ; - il rinvenimento pressoil Columella di alcuni manoscritti dai quali si evinceva la ripartizione dei proventi derivanti dall’illecita attività di emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti; - l’esistenza di documentazione bancaria che dimostrava come il Columella operasse cui conti correnti bancaririconducibili alle società cartiere mediante versamenti di assegni bancario presentandoli personalmente all’incasso; - la riconducibilità al Columelladi alcune delle società utilizzatrici delle fatture false. 11.3.Il ricorrente contesta, inoltre, che i giudici d’appello non avrebbero datoconto delle ragioni della prevalenza della tesi dell’Ufficio rispetto alla propria, non avendo argomentato in ordine agli elementi di prova contrariada lui offerti per dimostrare di non aver mai assunto la veste di dominusdella società. A ben vedere, però, ciò di cui il ricorrente lamenta l’omessa valutazione non sono elementi di prova contraria, quanto piuttosto,mere argomentazioni, in prevalenza contenute in una perizia di parte,volte a ridimensionare i dati presuntivi addotti dall’Agenzia fiscale (o,comunque, a fornirne una diversa interpretazione). Nonpuò peraltro obliterarsi, proprio con riguardo alla perizia, che, come giàchiarito da questa Corte, nel processo tributario la perizia stragiudiziale costituisceun’allegazione difensiva a contenuto tecnico, e non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato,ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all’apprezzamentodiscrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligatoin nessun caso a tenerne conto (v. Cass. n. 33503/2018 ; più di recenteCass. n. 257/2026 ). Pertanto,anche in relazione alla censura mossa con il motivo in esame allamotivazione della sentenza d’appello deve rilevarsi che il ricorrente purdeducendo, apparentemente, una violazione di norme di legge, mira, inrealtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzareuna surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo g rado di merito (Cass. n. 8758 /2017 ). Oggetto del giudizio che si vorrebbe demandare a questa Corte non è l’analisie l’applicazione delle norme, bensì l’apprezzamento delle prove, rimessoalla valutazione del giudice di merito (Cass. n. 17744 /2022 , Cass.n.3340/2019; Cass. n. 24155 /2017 ; Cass. n. 8315 /2013 ) . 12.Con il settimo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c., la nullità della sentenza impugnata perché, in contrasto con gli artt.132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118, disp. att. c.p.c. e 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992, es sa contiene una motivazione illogica e contraddittoria, avendo al contempo ritenuto sia che la [OSCURATO:PERSONA] UrbinoS.r.l. fosse solo uno schermo o paravento, sia che la stessa fosse esistente ed operativa, tanto da potersi considerare correttamente applicatol’art. 9 d.lgs. n. 472 del 1997 in tema di concorso di persone nellaviolazione. 13.Il motivo è infondato poiché, come già illustrato in relazione al primo motivo,la motivazione della sentenza impugnata è interamente centrata sulfatto che « l’attività apparentemente svolta dalla società ‘[OSCURATO:PERSONA]’ fosse riconducibile direttamente a [OSCURATO:PERSONA] » e da lui utilizzataper scopi esclusivamente personali , ciò che ha appunto condotto ilgiudice di merito a collocare la fattispecie concreta al suo esame al di fuoridel perimetro applicativo dell’art. 7 d.l. n. 269/2003. Il fatto che poi la Corte territoriale abbia ritenuto che la società fosse esistente ed operativanon costituisce un elemento di contraddittorietà nel percorso motivazionale:da un lato, va infatti osservato che la società di capitali, qualeente con personalità giuridica, è giuridicamente esistente anche ove utilizzatacome mero schermo (in questo senso v. Cass. n. 29700/2019 nonché Cass. n. 23231/2022 che riconosce l’ effettività della società di capitali,al di là del proposito dei soci e ideatori di realizzare con essa un meroschermo rispetto ad eventuali attività illecite ) , dall’altro, che, alla luce della motivazione complessiva della sentenza, è chiaro che nel discorreredi “operatività” della società il Giudice d’appello si sia riferito a quell’operativitàapparente dietro la quale si celava l’intento del Columella di co nseguire , tramite operazioni illecite da imputare all’ente collettivo, profittipersonali. Delresto, che la ritenuta esisten za ed operatività della predetta società nonsi ponga in contrasto con la ritenuta natura di schermo della stessa, èben evidenziato dalla lettura della parte della motivazione in cui il giudice discorredella “esistenza” e della “operatività” della società , in cui invero siafferma che « il ragionamento sotteso al PVC, all’accertamento e all’atto sanzionatoriosi manteneva fermo nel ritenere che “[OSCURATO:PERSONA] srl”, società la cui esistenza ed operatività, al pari delle altre società considerate cartiere, non veniva messa in discussi one, fosse stata appositamentecostituita all’unico fine di emettere fatture per operazioni oggettivamenteinesistenti e di procurare a [OSCURATO:PERSONA], oltre che a LaterzaFrancesco e [OSCURATO:PERSONA] profitti personali, artatamente sottratti a tassaz ione» . In altri termini, nel ragionamento del giudice d’appello l’esistenza e l’operatività della società sono comunque in funzionedell’utilizzazione della stessa da parte dei domini per sottrarsi alle conseguenze di illeciti tributari commessi non già nell’interesse della stessa,ma nel loro interesse esclusivo. 14.Con l’ottavo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., l’erroneità della sentenza impugnata poiché, a fronte della rilevataesistenza ed operatività della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., avrebbe dovuto concludere per l’annullament o dell’atto impugnato, fondato sull’applicazionedell’art. 9 d.lgs. n. 472 del 1997, posta, in tale ipotesi, la riferibilitàesclusiva delle sanzioni irrogate alla sola persona giuridica come dispostodall’art. 7 d.lgs. n. 269 del 2003. 15.Il motivo è infondato per le ragioni già esposte in occasione dell’esame delprimo e del settimo motivo. 15.1.Questa Corte ha precisato che l ’ applicazione della norma eccezionale introdottadall’art. 7, decreto - legge n. 269 del 2003, presuppone che la persona fisica, autrice della violazione, abbia agito nell ’ interesse e a beneficiodella società rappresentata o amministrata, dotata di personalità giuridica,poiché solo la ricorrenza di tale condizione giustifica il fatto che lasanzione pecuniaria, in deroga al principio personalistico, non colpisca l’autoremateriale della violazione ma sia posta in via esclusiva a carico del diverso soggetto giuridico (società dotata di personalità giuridica) qualeeffettivobeneficiario delle violazioni tributarie commesse dal proprio rappresentante o amministratore; viceversa, qualora risulti che il rappresentanteo l ’ amministratore della società con personalità giuridica abbiano agito nel proprio esclusivo interesse, utilizzando l ’ ente con personalità giuridica quale schermo o paravento per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti tributari commessi a proprio personale vantaggio, viene meno la ratio che giustifica l ’ applicazione dell ’ art. 7, d.lgs.n. 269 del 2003, diretto a sanzionare la sola società con personalità giuridica, e deve essere ripristinata la regola generale secondo cui la sanzione amministrativa pecuniaria colpisce la persona fisica autrice dell’illecito(Cass. n. 12334 /2019; v. anche Cass. n. 29038/2021 ) . 15.2.Con riferimento, quindi, al caso di specie, la sentenza censurata, muovendodalla considerazione della natura di società cartiera della [OSCURATO:PERSONA] S .r.l. e dalla circostanza che il ricorrente era amministratore di fatto e dominus della stessa, ha conseguentemente ritenuto di fare applicazione dei suddetti principi, evidenziando l’applicabilità della sanzione nei suoi confronti atteso che la società era unamera fictio (termine da intendersi con le precisazioni operate dalle già citate Cass. n. 29700/2019 nonché Cass. n. 23231/2022) , creata nell’esclusivointeresse suo e dell’altro dominus [OSCURATO:PERSONA]. 16.Con il nono motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.,la nullità della sentenza impugnata perché, in contrasto con gli artt. 132,comma 2, n. 4, c.p.c., 118, disp. att. c.p.c. e 36, comma 2, n. 4, d.lgs.n. 546 del 1992, essa non ha indicato le ragioni per le quali abbia ritenutosussistere gli elementi costitutivi della fattispecie concorsuale di cui all’art. 9 d.lgs. n. 472 del 1997, imputata al ricorrente nell’atto di irrogazionesanzioni. 17.Il motivo è infondato. Esso non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnatala quale fa leva sul fatto che la società, benché formalmente esistente, è stata artificiosamente costituita nel l ’ interesse di person e fisiche, esclusive beneficiari e delle violazioni , tra cui figurava proprio in [OSCURATO:PERSONA], ritenuto amministratore di fatto e dominus della societàsulla base delle molteplici circostanze puntualmente enumerate nellasentenza impugnata, di cui si è già dato atto in occasione dell’esame delsesto motivo . Con la conseguenza, già più volte affermata da questa Corte (Cass. n . 10975/2019), che non vi è alcuna differenza fra trasgressoree contribuente , e che, quindi, non vi era ragione di dar conto insentenza della sussistenza degli elementi costituitivi della fattispecie concorsuale. 18. Da ultimo, va escluso che la sentenza del Tribunale di Rimini n. 1320/2024,depositata nel presente giudizio con le memorie illustrative e divenuta irrevocabile per mancata impugnazione, possa qui spiegare, comesostenuto dal ricorrente, gli effetti di cui all’art. 21 - bis d.lgs. n. 74 del2000. Talenorma prevede, al suo primo comma, che « La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l ’ imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimosoggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado,quanto ai fatti medesimi ». Tuttaviadall’esame della sentenza penale invocata dal ricorrente si evince chelo stesso è stato assolto con la formula “perché il fatto non sussiste” solo per l’imputazione di cui al capo g ) richiamato in sentenza (riferita all’omessa presentazione della dichiarazione fiscale relativ a ad Iva e imposte sui redditi per l’anno 2014, delitto consumatosi il 31 dicembre 2015)nonché per l’imputazione di cui al capo h ) (riferita all’emissione di fattureper operazioni inesistenti relative a servizi di sponsorizzazione in relazioneai periodi d’imposta dal 2012 al 2015), ma, in quest’ultimo caso, soltantolimitatamente agli anni d’imposta 2014 e 2015. Non sussiste, pertanto,il requisito dell’identità dei fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, posto che questo ha ad oggetto violazioni concernentiil periodo d’imposta 201 2 . In relazione agli altri reati ascritti al Columella, invece, riferiti anche a taluni fatti identici a quelli oggetto di questo giudizio, nei confronti del ricorrente è stato dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione, formula di prosciog limento che, non recando alcun accertamentodel fatto storico, non rientra nello spettro operativo dell’art. 21-bisd.lgs. n. 74 d