Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 settembre 2026

Cassazione n. 25417/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

.

StefaniaContaldi e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –Numero registro generale 17517/2025Numero sezionale 5696/2026Numero di raccolta generale 25417/2026Data pubblicazione 16/09/2026controAGENZIA DELLE ENTRATE– intimata –avverso la sentenza n. 18/2025 della Corte di giustizia tributaria disecondo grado del Piemonte, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 settembre 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.1. – [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. impugnò dinanzi alla Commissionetributaria provinciale di Asti il provvedimento con il quale l’Agenziadelle entrate aveva rigettato una sua istanza di rimborso di un creditoIva per l’anno 2011, rigetto motivato sul fatto che, a fronte delleoperazioni passive che avrebbero dato luogo al credito chiesto arimborso, non risultavano effettuate operazioni attive, non avendo lasocietà posto in essere attività d’impresa e non potendosi diconseguenza riconoscerle il requisito di abitualità e professionalità nellosvolgimento di attività economica richiesto dall’art. 4 d.P.R. n. 633 del1972.2. – [OSCURATO:PERSONA] di prime cure accolse il ricorso.3. – [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Piemonte, investitadell’appello dell’Agenzia delle entrate, accolse il gravame ritenendo cheil diritto al rimborso fosse strettamente e necessariamente correlatoallo svolgimento di operazioni attive, nella specie non ravvisabili.4. – Questa Corte, dinanzi alla quale la contribuente proposeimpugnazione, cassò la sentenza di secondo grado rammentando cheanche l’attività meramente preparatoria connessa allo svolgimento diNumero registro generale 17517/2025Numero sezionale 5696/2026Numero di raccolta generale 25417/2026Data pubblicazione 16/09/2026pertanto alla Corte regionale in diversa composizione, rimettendo aquest’ultima l’accertamento circa l’inerenza degli acquisti compiutidalla società rispetto allo svolgimento dell’attività economica che lastessa intendeva compiere: accertamento che avrebbe dovuto esserecompiuto tenendo conto che ai fini dell’esercizio del diritto di detrazioneoccorre, da un lato, che il bene o servizio acquisito, anche se nonimmediatamente inserito nel ciclo produttivo, sia necessarioall’organizzazione dell’impresa o funzionale all’iniziativa economicaprogrammata in vista della successiva attuazione, dall’altro, che ilmancato utilizzo del bene sia determinato da cause indipendenti dallavolontà del soggetto acquirente, sia pure assunte in un’accezioneampia.5. – [OSCURATO:PERSONA] del rinvio, dinanzi al quale la causa fu riassunta,accolse l’appello dell’Ufficio e dunque confermò la legittimitàdell’impugnato diniego di rimborso rilevando l’assenza di inerenza degliacquisti ad un’eventuale attività di impresa, la cui esatta portata erarimasta oscura e il cui mancato inizio non aveva trovato adeguategiustificazioni.6. – Avverso tale ultima pronuncia la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. haproposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo e ulteriormenteillustrato da memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.7. – L’Agenzia delle entrate è rimasta intimata.8. – Formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ex art.380-bis c.p.c., in data 26 marzo 2026, in considerazionedell’inammissibilità dello stesso, la ricorrente, con atto depositato indata 12 maggio 2026, ha chiesto la decisione del ricorso, e quindi, aisensi degli artt. 380-bis e 380-bis.1 c.p.c., è stata disposta latrattazione della causa per l’odierna camera di consiglio.Numero registro generale 17517/2025Numero sezionale 5696/2026Numero di raccolta generale 25417/2026Data pubblicazione 16/09/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con quello che la ricorrente definisce come unico motivo di ricorsosi deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., la nullitàdella sentenza impugnata per omessa e/o insufficiente e/o contraddittoriamotivazione nonché la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 2135e 2195 c.c., degli artt. 1, 4, 19 e 38-bis d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art.9, par. 1, direttiva 2006/112/Ce.

La società contribuente, da un lato,lamenta che la Corte regionale non ha fatto alcun cenno alle deduzionivolte a dimostrare che il mancato utilizzo dei beni e servizi acquistati eradipeso da cause indipendenti dalla propria volontà, cioè da una situazionedi mercato che rendeva antieconomici il completamento e la successivavendita dell’immobile in funzione della cui realizzazione erano staticompiuti gli acquisti; dall’altro, sostiene che le attività preparatorie daessa compiute, essendo funzionali al compimento di operazioni imponibili,davano diritto a detrazione benché poi l’attività economica programmatanon sia stata realizzata.2. – Il motivo, che pur definito unico si articola in due distinte censurericonducibili a due diversi paradigmi censori, è complessivamenteinfondato.2.1. – Quanto al profilo del difetto motivazionale, va anzituttoprecisato che al giudice di merito non si richiede di dar conto dell’esamedi tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesiprospettate dalle parti.

È, infatti, necessario e sufficiente che egli esponga,in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamentodella sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata,evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla.

Invece, devonoreputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che,seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con lasoluzione adottata e con l’iter argomentativo seguito.

In altre parole, ilgiudice di merito non ha l’obbligo di soffermarsi a dare conto di ogniNumero registro generale 17517/2025Numero sezionale 5696/2026Numero di raccolta generale 25417/2026Data pubblicazione 16/09/2026singolo dato indiziario o probatorio acquisito in atti, potendo egli invecelimitarsi a porre in luce, in base al giudizio effettuato, gli elementiessenziali ai fini del decidere, purché tale valutazione risulti logicamentecoerente.

Di conseguenza, il controllo di legittimità è incompatibile con uncontrollo sul punto, perché il significato delle prove lo deve stabilire ilgiudice di merito.

La Corte, inevitabilmente, compirebbe un nonconsentito giudizio di merito, se, confrontando la sentenza con lerisultanze istruttorie, prendesse in considerazione fatti probatori diversi oulteriori rispetto a quelli assunti dal giudice di appello a fondamento dellasua decisione (cfr. tra le tante, Cass. n. 4583/2024, Cass. n. 27250/2022,Cass. n. 34374/2023, Cass. n. 961/2015).È stato anche precisato che l’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., comeriformulato ex art. 54 d.l. n. 83 del 2012, prevede un vizio specificodenunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico,principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza odagli atti processuali, che abbia formato oggetto di discussione tra le partie abbia carattere decisivo (nel senso che, se esaminato, avrebbedeterminato un esito diverso della controversia), sicché va escluso chetale omesso esame possa riguardare l’argomentazione della parte laquale, svolgendo le proprie tesi difensive, non fa che manifestare ilproprio pensiero sulle conseguenze di un certo fatto o di una determinatasituazione giuridica.Contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, pertanto, l’asseritamancata considerazione, nella sentenza impugnata, delle argomentazionidifensive volte a dimostrare che il mancato utilizzo dei beni acquistati eradovuto all’antieconomicità della prosecuzione dell’attività costruttiva nonè tale da dar luogo al denunciato vizio di motivazione.

E ciò a maggiorragione ove si consideri che, anche a prescindere da quali siano state lecause che hanno determinato la prolungata inattività della società, il verofondamento su cui poggia la pronuncia d’appello va individuato, comeNumero registro generale 17517/2025Numero sezionale 5696/2026Numero di raccolta generale 25417/2026Data pubblicazione 16/09/2026poco oltre si dirà, nell’impossibilità di comprendere, alla luce deglielementi probatori acquisiti in giudizio, l’effettivo scopo economicoprefissosi dalla contribuente, e conseguentemente di valutare se gliacquisti compiuti fossero o meno inerenti ad un’attività imprenditoriale.Va peraltro sottolineato che nel caso di specie i giudici d’appello, lungidal rendere una motivazione lacunosa, contraddittoria o finanche omessa,come pure lamentato dalla ricorrente, hanno chiaramente e puntualmenteindicato tutti gli elementi che corroborano il loro giudizio negativo circal’inerenza degli acquisti compiuti rispetto all’attività economica che lasocietà sosteneva di voler compiere: - il mancato esercizio da parte dellasocietà di alcuna attività economica consistente nello scambio di beni onella prestazione di servizi fino al momento della richiesta di rimborso; -la mancata realizzazione di attività propedeutiche, «non essendo in alcunmodo avanzata la costruzione del fabbricato»; - l’impossibilità diindividuare chiaramente ed obiettivamente quale fosse l’intentoeconomico della società, non essendo affatto chiaro se quest’ultimavolesse inserire il fabbricato da costruire all’interno di un proprio cicloeconomico o intendesse piuttosto farne oggetto di mero godimento, ciòche precludeva in radice una positiva verifica dell’inerenza dei fattiproduttivi acquistati al raggiungimento del tipico scopo di un’impresacommerciale; - l’assenza di una convincente prova in ordine alle ragionidel mancato utilizzo dei beni e servizi acquistati, che la contribuenteadduceva essere indipendenti dalla sua volontà, essendo rimasto oscuroe indimostrato in che modo la crisi economica globale innescata dalfallimento della [OSCURATO:PERSONA] – fatto dedotto dalla societàper giustificare la sua prolungata inerzia – potesse aver concretamenteinciso sul settore edilizio nazionale e sull’attività economica dellacontribuente in particolare, tenuto anche conto del lunghissimo periodo diinattività di quest’ultima.Numero registro generale 17517/2025Numero sezionale 5696/2026Numero di raccolta generale 25417/2026Data pubblicazione 16/09/20262.2. – Quanto al profilo della violazione di legge, la ricorrente mira inrealtà, con tale censura, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice dimerito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio dilegittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. n.8758/2017).

Oggetto del giudizio che si vorrebbe demandare a questaCorte non è l’analisi e l’applicazione delle norme, bensì l’apprezzamentodelle prove, rimesso alla valutazione del giudice di merito (Cass. n.17744/2022; Cass. n. 3340/2019; Cass. n. 24155/2017; Cass. n.8315/2013).Solo nella memoria illustrativa la ricorrente evoca un errore dipercezione caduto sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova,vizio che però, diversamente da quanto adombrato dalla contribuentenella medesima memoria, non è stato specificamente denunciato nelricorso.

Ma, anche volendo prescindere da tale rilievo, già di per sédirimente, si osserva che la ricorrente, da un lato, non indica neppurequale sarebbe la prova il cui contenuto sarebbe stato travisato dalla Corteregionale, dall’altro, assume come pacifici fatti che, oltre a non essere diper sé decisivi per la verifica dell’inerenza degli acquisti nel caso concreto(la costituzione della società, l’avvenuto acquisto di un terreno edificabile,la presenza sul terreno, al momento dell’acquisto, delle fondazioni di uncapannone industriale in corso di costruzione ad opera della venditrice),sono senz’altro contrastati dalle contrarie deduzioni dell’Agenzia qualiriportate alle pagg. da 2 a 5 del ricorso, con cui l’Ufficio ha invero indicatotutta una serie di elementi di fatto tesi a smentire la sussistenza delrequisito dell’inerenza (l’assenza di lavoratori dipendenti e il mancatopossesso di beni strumentali da parte della società; il mancatoavanzamento dell’opera edilizia tra il gennaio 2007, periodo a cui risalel’ultima relazione tecnica estimativa fatta redigere dalla società, e il 2013,anno in cui è stata compiuta la verifica fiscale; il mancato compimento diNumero registro generale 17517/2025Numero sezionale 5696/2026Numero di raccolta generale 25417/2026Data pubblicazione 16/09/2026alcuna operazione, né attiva né passiva, nel corso del 2011, annod’imposta in relazione al quale è stato chiesto il rimborso).3. – Il ricorso va dunque rigettato, mentre nessun provvedimentodeve essere adottato in ordine alle spese del presente giudizio dilegittimità, stante l’assenza di attività difensiva dell’Agenzia fiscale.

Aisensi del terzo comma dell’art. 380-bis c.p.c., la ricorrente va altresìcondannata al pagamento della somma di cui al comma quarto dell’art.96 c.p.c. nella misura quantificata in dispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare l’importodi euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art.96, comma 4, c.p.c.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 settembre 2026La PresidenteGiulia Iofrida

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. StefaniaContaldi e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –Numero registro generale 17517/2025Numero sezionale 5696/2026Numero di raccolta generale 25417/2026Data pubblicazione 16/09/2026controAGENZIA DELLE ENTRATE– intimata –avverso la sentenza n. 18/2025 della Corte di giustizia tributaria disecondo grado del Piemonte, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 settembre 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.1. – [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. impugnò dinanzi alla Commissionetributaria provinciale di Asti il provvedimento con il quale l’Agenziadelle entrate aveva rigettato una sua istanza di rimborso di un creditoIva per l’anno 2011, rigetto motivato sul fatto che, a fronte delleoperazioni passive che avrebbero dato luogo al credito chiesto arimborso, non risultavano effettuate operazioni attive, non avendo lasocietà posto in essere attività d’impresa e non potendosi diconseguenza riconoscerle il requisito di abitualità e professionalità nellosvolgimento di attività economica richiesto dall’art. 4 d.P.R. n. 633 del1972.2. – [OSCURATO:PERSONA] di prime cure accolse il ricorso.3. – [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Piemonte, investitadell’appello dell’Agenzia delle entrate, accolse il gravame ritenendo cheil diritto al rimborso fosse strettamente e necessariamente correlatoallo svolgimento di operazioni attive, nella specie non ravvisabili.4. – Questa Corte, dinanzi alla quale la contribuente proposeimpugnazione, cassò la sentenza di secondo grado rammentando cheanche l’attività meramente preparatoria connessa allo svolgimento diNumero registro generale 17517/2025Numero sezionale 5696/2026Numero di raccolta generale 25417/2026Data pubblicazione 16/09/2026pertanto alla Corte regionale in diversa composizione, rimettendo aquest’ultima l’accertamento circa l’inerenza degli acquisti compiutidalla società rispetto allo svolgimento dell’attività economica che lastessa intendeva compiere: accertamento che avrebbe dovuto esserecompiuto tenendo conto che ai fini dell’esercizio del diritto di detrazioneoccorre, da un lato, che il bene o servizio acquisito, anche se nonimmediatamente inserito nel ciclo produttivo, sia necessarioall’organizzazione dell’impresa o funzionale all’iniziativa economicaprogrammata in vista della successiva attuazione, dall’altro, che ilmancato utilizzo del bene sia determinato da cause indipendenti dallavolontà del soggetto acquirente, sia pure assunte in un’accezioneampia.5. – [OSCURATO:PERSONA] del rinvio, dinanzi al quale la causa fu riassunta,accolse l’appello dell’Ufficio e dunque confermò la legittimitàdell’impugnato diniego di rimborso rilevando l’assenza di inerenza degliacquisti ad un’eventuale attività di impresa, la cui esatta portata erarimasta oscura e il cui mancato inizio non aveva trovato adeguategiustificazioni.6. – Avverso tale ultima pronuncia la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. haproposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo e ulteriormenteillustrato da memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.7. – L’Agenzia delle entrate è rimasta intimata.8. – Formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ex art.380-bis c.p.c., in data 26 marzo 2026, in considerazionedell’inammissibilità dello stesso, la ricorrente, con atto depositato indata 12 maggio 2026, ha chiesto la decisione del ricorso, e quindi, aisensi degli artt. 380-bis e 380-bis.1 c.p.c., è stata disposta latrattazione della causa per l’odierna camera di consiglio.Numero registro generale 17517/2025Numero sezionale 5696/2026Numero di raccolta generale 25417/2026Data pubblicazione 16/09/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con quello che la ricorrente definisce come unico motivo di ricorsosi deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., la nullitàdella sentenza impugnata per omessa e/o insufficiente e/o contraddittoriamotivazione nonché la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 2135e 2195 c.c., degli artt. 1, 4, 19 e 38-bis d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art.9, par. 1, direttiva 2006/112/Ce. La società contribuente, da un lato,lamenta che la Corte regionale non ha fatto alcun cenno alle deduzionivolte a dimostrare che il mancato utilizzo dei beni e servizi acquistati eradipeso da cause indipendenti dalla propria volontà, cioè da una situazionedi mercato che rendeva antieconomici il completamento e la successivavendita dell’immobile in funzione della cui realizzazione erano staticompiuti gli acquisti; dall’altro, sostiene che le attività preparatorie daessa compiute, essendo funzionali al compimento di operazioni imponibili,davano diritto a detrazione benché poi l’attività economica programmatanon sia stata realizzata.2. – Il motivo, che pur definito unico si articola in due distinte censurericonducibili a due diversi paradigmi censori, è complessivamenteinfondato.2.1. – Quanto al profilo del difetto motivazionale, va anzituttoprecisato che al giudice di merito non si richiede di dar conto dell’esamedi tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesiprospettate dalle parti. È, infatti, necessario e sufficiente che egli esponga,in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamentodella sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata,evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla. Invece, devonoreputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che,seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con lasoluzione adottata e con l’iter argomentativo seguito. In altre parole, ilgiudice di merito non ha l’obbligo di soffermarsi a dare conto di ogniNumero registro generale 17517/2025Numero sezionale 5696/2026Numero di raccolta generale 25417/2026Data pubblicazione 16/09/2026singolo dato indiziario o probatorio acquisito in atti, potendo egli invecelimitarsi a porre in luce, in base al giudizio effettuato, gli elementiessenziali ai fini del decidere, purché tale valutazione risulti logicamentecoerente. Di conseguenza, il controllo di legittimità è incompatibile con uncontrollo sul punto, perché il significato delle prove lo deve stabilire ilgiudice di merito. La Corte, inevitabilmente, compirebbe un nonconsentito giudizio di merito, se, confrontando la sentenza con lerisultanze istruttorie, prendesse in considerazione fatti probatori diversi oulteriori rispetto a quelli assunti dal giudice di appello a fondamento dellasua decisione (cfr. tra le tante, Cass. n. 4583/2024, Cass. n. 27250/2022,Cass. n. 34374/2023, Cass. n. 961/2015).È stato anche precisato che l’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., comeriformulato ex art. 54 d.l. n. 83 del 2012, prevede un vizio specificodenunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico,principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza odagli atti processuali, che abbia formato oggetto di discussione tra le partie abbia carattere decisivo (nel senso che, se esaminato, avrebbedeterminato un esito diverso della controversia), sicché va escluso chetale omesso esame possa riguardare l’argomentazione della parte laquale, svolgendo le proprie tesi difensive, non fa che manifestare ilproprio pensiero sulle conseguenze di un certo fatto o di una determinatasituazione giuridica.Contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, pertanto, l’asseritamancata considerazione, nella sentenza impugnata, delle argomentazionidifensive volte a dimostrare che il mancato utilizzo dei beni acquistati eradovuto all’antieconomicità della prosecuzione dell’attività costruttiva nonè tale da dar luogo al denunciato vizio di motivazione. E ciò a maggiorragione ove si consideri che, anche a prescindere da quali siano state lecause che hanno determinato la prolungata inattività della società, il verofondamento su cui poggia la pronuncia d’appello va individuato, comeNumero registro generale 17517/2025Numero sezionale 5696/2026Numero di raccolta generale 25417/2026Data pubblicazione 16/09/2026poco oltre si dirà, nell’impossibilità di comprendere, alla luce deglielementi probatori acquisiti in giudizio, l’effettivo scopo economicoprefissosi dalla contribuente, e conseguentemente di valutare se gliacquisti compiuti fossero o meno inerenti ad un’attività imprenditoriale.Va peraltro sottolineato che nel caso di specie i giudici d’appello, lungidal rendere una motivazione lacunosa, contraddittoria o finanche omessa,come pure lamentato dalla ricorrente, hanno chiaramente e puntualmenteindicato tutti gli elementi che corroborano il loro giudizio negativo circal’inerenza degli acquisti compiuti rispetto all’attività economica che lasocietà sosteneva di voler compiere: - il mancato esercizio da parte dellasocietà di alcuna attività economica consistente nello scambio di beni onella prestazione di servizi fino al momento della richiesta di rimborso; -la mancata realizzazione di attività propedeutiche, «non essendo in alcunmodo avanzata la costruzione del fabbricato»; - l’impossibilità diindividuare chiaramente ed obiettivamente quale fosse l’intentoeconomico della società, non essendo affatto chiaro se quest’ultimavolesse inserire il fabbricato da costruire all’interno di un proprio cicloeconomico o intendesse piuttosto farne oggetto di mero godimento, ciòche precludeva in radice una positiva verifica dell’inerenza dei fattiproduttivi acquistati al raggiungimento del tipico scopo di un’impresacommerciale; - l’assenza di una convincente prova in ordine alle ragionidel mancato utilizzo dei beni e servizi acquistati, che la contribuenteadduceva essere indipendenti dalla sua volontà, essendo rimasto oscuroe indimostrato in che modo la crisi economica globale innescata dalfallimento della [OSCURATO:PERSONA] – fatto dedotto dalla societàper giustificare la sua prolungata inerzia – potesse aver concretamenteinciso sul settore edilizio nazionale e sull’attività economica dellacontribuente in particolare, tenuto anche conto del lunghissimo periodo diinattività di quest’ultima.Numero registro generale 17517/2025Numero sezionale 5696/2026Numero di raccolta generale 25417/2026Data pubblicazione 16/09/20262.2. – Quanto al profilo della violazione di legge, la ricorrente mira inrealtà, con tale censura, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice dimerito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio dilegittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. n.8758/2017). Oggetto del giudizio che si vorrebbe demandare a questaCorte non è l’analisi e l’applicazione delle norme, bensì l’apprezzamentodelle prove, rimesso alla valutazione del giudice di merito (Cass. n.17744/2022; Cass. n. 3340/2019; Cass. n. 24155/2017; Cass. n.8315/2013).Solo nella memoria illustrativa la ricorrente evoca un errore dipercezione caduto sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova,vizio che però, diversamente da quanto adombrato dalla contribuentenella medesima memoria, non è stato specificamente denunciato nelricorso. Ma, anche volendo prescindere da tale rilievo, già di per sédirimente, si osserva che la ricorrente, da un lato, non indica neppurequale sarebbe la prova il cui contenuto sarebbe stato travisato dalla Corteregionale, dall’altro, assume come pacifici fatti che, oltre a non essere diper sé decisivi per la verifica dell’inerenza degli acquisti nel caso concreto(la costituzione della società, l’avvenuto acquisto di un terreno edificabile,la presenza sul terreno, al momento dell’acquisto, delle fondazioni di uncapannone industriale in corso di costruzione ad opera della venditrice),sono senz’altro contrastati dalle contrarie deduzioni dell’Agenzia qualiriportate alle pagg. da 2 a 5 del ricorso, con cui l’Ufficio ha invero indicatotutta una serie di elementi di fatto tesi a smentire la sussistenza delrequisito dell’inerenza (l’assenza di lavoratori dipendenti e il mancatopossesso di beni strumentali da parte della società; il mancatoavanzamento dell’opera edilizia tra il gennaio 2007, periodo a cui risalel’ultima relazione tecnica estimativa fatta redigere dalla società, e il 2013,anno in cui è stata compiuta la verifica fiscale; il mancato compimento diNumero registro generale 17517/2025Numero sezionale 5696/2026Numero di raccolta generale 25417/2026Data pubblicazione 16/09/2026alcuna operazione, né attiva né passiva, nel corso del 2011, annod’imposta in relazione al quale è stato chiesto il rimborso).3. – Il ricorso va dunque rigettato, mentre nessun provvedimentodeve essere adottato in ordine alle spese del presente giudizio dilegittimità, stante l’assenza di attività difensiva dell’Agenzia fiscale. Aisensi del terzo comma dell’art. 380-bis c.p.c., la ricorrente va altresìcondannata al pagamento della somma di cui al comma quarto dell’art.96 c.p.c. nella misura quantificata in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare l’importodi euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art.96, comma 4, c.p.c.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 settembre 2026La PresidenteGiulia Iofrida