Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 maggio 2026

Cassazione n. 16116/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –Numero registro generale 18372/2022Numero sezionale 1482/2026Numero di raccolta generale 16116/2026Data pubblicazione 25/05/2026controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato– controricorrente –avverso la sentenza n. 407/16/2022 della Commissione tributariaregionale della Sicilia, depositata il 19/1/2022.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 12 febbraio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.1. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. impugnò dinanzi alla Commissionetributaria provinciale di Messina l’avviso di accertamento con il qualel’Agenzia delle entrate aveva determinato in via induttiva, espletandoanche accertamenti bancari, un maggior imponibile ai fini Ires, Irap eIva per l’anno 2013.2. [OSCURATO:PERSONA] di prime cure accolse il ricorso.3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Sicilia, investitadell’appello dell’Agenzia delle entrate, accolse il gravame e confermòla legittimità dell’avviso, ritenendo, per quanto ancora rileva in questasede, che il metodo induttivo utilizzato dall’Ufficio risultava giustificatoda molteplici elementi che mettevano in dubbio la regolarità dellacontabilità della società, e che i dati valorizzati per la rideterminazionedell’imponibile costituivano idonee presunzioni, non superate dallecontrarie deduzioni difensive della contribuente.4.

Avverso tale pronuncia la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha propostoricorso per cassazione affidandolo a tre motivi, ulteriormente illustratiNumero registro generale 18372/2022Numero sezionale 1482/2026Numero di raccolta generale 16116/2026Data pubblicazione 25/05/2026da memoria ex art. 380-bis1 c.p.c., cui l’Agenzia delle entrate haresistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Va innanzitutto disattesa l’eccezione di inammissibilità delcontroricorso, sollevata dalla società ricorrente nella propria memoriaillustrativa in ragione di un’asserita violazione del principio diautosufficienza, non contemplando l’atto difensivo dell’Agenzia unaspecifica trattazione di motivi e non contenendo esso una specificaindicazione di atti e documenti afferenti a ciascun motivo.Sul punto è sufficiente osservare che il controricorso è atto direttoesclusivamente a resistere all’impugnazione altrui e dunque acontrodedurre sui motivi ex adverso proposti e non già a proporne altri ediversi; con la conseguenza che, quale atto non dotato di autonomiaprocessuale, bensì finalizzato a sostenere la decisione impugnata qualemera replica al ricorso, deve ritenersi che il requisito della specificaindicazione degli atti processuali e dei documenti, di cui all'art. 366,comma 1, n. 6, c.p.c., richiamato dall’art. 370, comma 2, c.p.c., possavalutarsi in maniera meno rigorosa rispetto a quanto prescritto per ilricorso (su tutte Cass., sez. un., n. 17048/2024).Analogamente, non è richiesto, ai fini dell’ammissibilità delcontroricorso, la trattazione di tutti i motivi del ricorso avversario, nonessendo certo precluso al controricorrente circoscrivere l’ambito dellapropria difesa ad alcune soltanto delle censure formulate dal ricorrente.2.

Tanto premesso, con il primo motivo di ricorso si deduce, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la falsa applicazione degliartt. 39, comma 2, e 32, comma 1, nn. 2 e 7, d.P.R. n. 600 del 1973,degli artt. 51 e 54 d.P.R. n. 633 del 1972 nonché degli artt. 2697 c.c. e115 c.p.c., anche in relazione agli artt. 1, comma 3, d.P.R. n. 472 del1996, 53 d.P.R. n. 633/1972 e 1, comma 2, d.P.R. n. 441 del 1997, poichéla sentenza impugnata ha dato esclusivo rilievo agli elementi presuntiviNumero registro generale 18372/2022Numero sezionale 1482/2026Numero di raccolta generale 16116/2026Data pubblicazione 25/05/2026addotti dall’Ufficio senza considerare che la contribuente aveva reso«ampia giustificazione delle voci contestate» e, comunque, aveva«superato le presunzioni operate dall’ente impositore», così assolvendoall’onere probatorio a suo carico.

In particolare, la ricorrente sostieneche, contrariamente a quanto ritenuto dalla CTR, essa avevaspecificamente illustrato e provato che gli importi oggetto dicontestazione non potevano dar luogo al maggior imponibile accertato.3.

Il motivo è inammissibile.3.1.

Deve infatti rilevarsi che la ricorrente, pur deducendo,apparentemente, una violazione di norme di legge, mira, in realtà, allarivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare unasurrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, nonconsentito, terzo grado di merito (Cass. n. 8758/2017).

Oggetto delgiudizio che si vorrebbe demandare a questa Corte non è l’analisi el’applicazione delle norme, bensì l’apprezzamento delle prove, rimesso allavalutazione del giudice di merito (Cass. n. 17744/2022; Cass. n.3340/2019; Cass. n. 24155/2017; Cass. n. 8315/2013).3.2.

È peraltro consolidato nella giurisprudenza di questa Corte ilprincipio per cui il giudice di merito è libero di attingere il proprioconvincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga piùdegli artt. 115 e 116 c.p.c., non richiede che egli dia conto dell’esame ditutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettatedalle parti.

È, infatti, necessario e sufficiente che esponga, in manieraconcisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della suadecisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando leprove ritenute idonee a confortarla.

Invece, devono reputarsi per implicitodisattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure nonespressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata econ l’iter argomentativo seguito.

In altre parole, il giudice di merito nonNumero registro generale 18372/2022Numero sezionale 1482/2026Numero di raccolta generale 16116/2026Data pubblicazione 25/05/2026ha l’obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo dato indiziario oprobatorio acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce, inbase al giudizio effettuato, gli elementi essenziali ai fini del decidere,purché tale valutazione risulti logicamente coerente.

Di conseguenza, ilcontrollo di legittimità è incompatibile con un controllo sul punto, perchéil significato delle prove lo deve stabilire il giudice di merito.

La Corte,inevitabilmente, compirebbe un non consentito giudizio di merito, se,confrontando la sentenza con le risultanze istruttorie, prendesse inconsiderazione fatti probatori diversi o ulteriori rispetto a quelli assunti dalgiudice di appello a fondamento della sua decisione (cfr. tra le tante, Cass.n. 4583/2024, Cass. n. 27250/2022, Cass. n. 34374/2023, Cass. n.961/2015).3.3.

Orbene, a fronte della decisione della CTR che ha ritenuto chela contribuente non abbia fornito «prova conducente e contraria»rispetto alle rilevanti presunzioni invocate dall’Ufficio per «giustificarel’esistenza di imponibili non ufficiali» e specificamente richiamate nellasentenza d’appello, la ricorrente, nella sostanza, invoca un improprioriesame di merito degli apprezzamenti istruttori: riesame che,ovviamente, è precluso al Giudice di legittimità.4.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per non averpronunciato sull’eccezione di vizio di motivazione dell’avviso diaccertamento, con conseguente violazione dell’art. 112 c.p.c.5.

Il motivo è infondato.5.1.

Questa Corte ha più volte precisato che l’obbligo motivazionaledell’accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui ilcontribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria neisuoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l’an e ilquantum dell’imposta.

In particolare, il requisito motivazionale esige, oltrealla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizioneNumero registro generale 18372/2022Numero sezionale 1482/2026Numero di raccolta generale 16116/2026Data pubblicazione 25/05/2026creditoria dedotta, soltanto l’indicazione dei fatti astrattamentegiustificativi di essa, che consentano di delimitare l’ambito delle ragioniadducibili dall’ente impositore nell’eventuale successiva fase contenziosa,restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell’atto le questioniriguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a daresostegno alla pretesa impositiva (Cass. n. 26431/2017; v. anche Cass. n.17641/2024).5.2.

Orbene, nella specie, dalle deduzioni svolte dalla contribuente neidue gradi del giudizio di merito – riportate nel corpo del ricorso in ossequioal principio di specificità – emerge chiaramente che, pur discorrendo di“carenza di motivazione dell’avviso di accertamento”, la società non haaffatto contestato la mancanza di uno degli elementi essenziali dellamotivazione dell’atto impositivo come dianzi illustrati, ma ha piuttostolamentato un’incongrua spiegazione delle ragioni che avevano indotto iverificatori ad eseguire indagini bancarie, ragioni che non potevano esserecostituite, come riportato nell’avviso impugnato, dal riscontro di anomalienella contabilità della società, essendo avvenuto tale riscontro in epocasuccessiva all’effettuazione delle dette indagini.Pertanto, anche ove volesse ritenersi sussistente un’omissione dipronuncia in ordine all’eccezione di difetto di motivazione dell’avviso diaccertamento, l’esito della decisione di appello doveva comunque essere,ove specificamente scrutinato il motivo, di rigetto dell’impugnazione,essendo l’incongruità denunciata inidonea a determinare l’invaliditàdell’atto impositivo sul piano della carenza motivazionale (v.

Cass. n.21968/2015; Cass. n. 21257/2014, secondo cui una volta verificatal’omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione puòevitare la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere lacausa nel merito sempre che si tratti di questione di diritto che nonrichiede ulteriori accertamenti di fatto).Numero registro generale 18372/2022Numero sezionale 1482/2026Numero di raccolta generale 16116/2026Data pubblicazione 25/05/20266.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., avendo laCTR addossato il peso degli oneri processuali sulla contribuente anzichésull’Agenzia fiscale la quale, stante la fondatezza delle ragioni oppostedalla società per resistere alla pretesa impositiva, doveva considerarsisoccombente.7.

Il motivo, formulato sul presupposto (smentito da quanto sopradetto) della fondatezza dei due precedenti motivi di ricorso, vaevidentemente respinto: la sentenza impugnata ha correttamenteregolato le spese di lite sulla base del principio della soccombenza.8.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con condanna dellaricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come indispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento infavore della controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimitàche liquida complessivamente in euro 5.900,00 per compensi, oltre speseprenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 febbraio 2026Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –Numero registro generale 18372/2022Numero sezionale 1482/2026Numero di raccolta generale 16116/2026Data pubblicazione 25/05/2026controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato– controricorrente –avverso la sentenza n. 407/16/2022 della Commissione tributariaregionale della Sicilia, depositata il 19/1/2022.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 12 febbraio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.1. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. impugnò dinanzi alla Commissionetributaria provinciale di Messina l’avviso di accertamento con il qualel’Agenzia delle entrate aveva determinato in via induttiva, espletandoanche accertamenti bancari, un maggior imponibile ai fini Ires, Irap eIva per l’anno 2013.2. [OSCURATO:PERSONA] di prime cure accolse il ricorso.3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Sicilia, investitadell’appello dell’Agenzia delle entrate, accolse il gravame e confermòla legittimità dell’avviso, ritenendo, per quanto ancora rileva in questasede, che il metodo induttivo utilizzato dall’Ufficio risultava giustificatoda molteplici elementi che mettevano in dubbio la regolarità dellacontabilità della società, e che i dati valorizzati per la rideterminazionedell’imponibile costituivano idonee presunzioni, non superate dallecontrarie deduzioni difensive della contribuente.4. Avverso tale pronuncia la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha propostoricorso per cassazione affidandolo a tre motivi, ulteriormente illustratiNumero registro generale 18372/2022Numero sezionale 1482/2026Numero di raccolta generale 16116/2026Data pubblicazione 25/05/2026da memoria ex art. 380-bis1 c.p.c., cui l’Agenzia delle entrate haresistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va innanzitutto disattesa l’eccezione di inammissibilità delcontroricorso, sollevata dalla società ricorrente nella propria memoriaillustrativa in ragione di un’asserita violazione del principio diautosufficienza, non contemplando l’atto difensivo dell’Agenzia unaspecifica trattazione di motivi e non contenendo esso una specificaindicazione di atti e documenti afferenti a ciascun motivo.Sul punto è sufficiente osservare che il controricorso è atto direttoesclusivamente a resistere all’impugnazione altrui e dunque acontrodedurre sui motivi ex adverso proposti e non già a proporne altri ediversi; con la conseguenza che, quale atto non dotato di autonomiaprocessuale, bensì finalizzato a sostenere la decisione impugnata qualemera replica al ricorso, deve ritenersi che il requisito della specificaindicazione degli atti processuali e dei documenti, di cui all'art. 366,comma 1, n. 6, c.p.c., richiamato dall’art. 370, comma 2, c.p.c., possavalutarsi in maniera meno rigorosa rispetto a quanto prescritto per ilricorso (su tutte Cass., sez. un., n. 17048/2024).Analogamente, non è richiesto, ai fini dell’ammissibilità delcontroricorso, la trattazione di tutti i motivi del ricorso avversario, nonessendo certo precluso al controricorrente circoscrivere l’ambito dellapropria difesa ad alcune soltanto delle censure formulate dal ricorrente.2. Tanto premesso, con il primo motivo di ricorso si deduce, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la falsa applicazione degliartt. 39, comma 2, e 32, comma 1, nn. 2 e 7, d.P.R. n. 600 del 1973,degli artt. 51 e 54 d.P.R. n. 633 del 1972 nonché degli artt. 2697 c.c. e115 c.p.c., anche in relazione agli artt. 1, comma 3, d.P.R. n. 472 del1996, 53 d.P.R. n. 633/1972 e 1, comma 2, d.P.R. n. 441 del 1997, poichéla sentenza impugnata ha dato esclusivo rilievo agli elementi presuntiviNumero registro generale 18372/2022Numero sezionale 1482/2026Numero di raccolta generale 16116/2026Data pubblicazione 25/05/2026addotti dall’Ufficio senza considerare che la contribuente aveva reso«ampia giustificazione delle voci contestate» e, comunque, aveva«superato le presunzioni operate dall’ente impositore», così assolvendoall’onere probatorio a suo carico. In particolare, la ricorrente sostieneche, contrariamente a quanto ritenuto dalla CTR, essa avevaspecificamente illustrato e provato che gli importi oggetto dicontestazione non potevano dar luogo al maggior imponibile accertato.3. Il motivo è inammissibile.3.1. Deve infatti rilevarsi che la ricorrente, pur deducendo,apparentemente, una violazione di norme di legge, mira, in realtà, allarivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare unasurrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, nonconsentito, terzo grado di merito (Cass. n. 8758/2017). Oggetto delgiudizio che si vorrebbe demandare a questa Corte non è l’analisi el’applicazione delle norme, bensì l’apprezzamento delle prove, rimesso allavalutazione del giudice di merito (Cass. n. 17744/2022; Cass. n.3340/2019; Cass. n. 24155/2017; Cass. n. 8315/2013).3.2. È peraltro consolidato nella giurisprudenza di questa Corte ilprincipio per cui il giudice di merito è libero di attingere il proprioconvincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga piùdegli artt. 115 e 116 c.p.c., non richiede che egli dia conto dell’esame ditutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettatedalle parti. È, infatti, necessario e sufficiente che esponga, in manieraconcisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della suadecisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando leprove ritenute idonee a confortarla. Invece, devono reputarsi per implicitodisattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure nonespressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata econ l’iter argomentativo seguito. In altre parole, il giudice di merito nonNumero registro generale 18372/2022Numero sezionale 1482/2026Numero di raccolta generale 16116/2026Data pubblicazione 25/05/2026ha l’obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo dato indiziario oprobatorio acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce, inbase al giudizio effettuato, gli elementi essenziali ai fini del decidere,purché tale valutazione risulti logicamente coerente. Di conseguenza, ilcontrollo di legittimità è incompatibile con un controllo sul punto, perchéil significato delle prove lo deve stabilire il giudice di merito. La Corte,inevitabilmente, compirebbe un non consentito giudizio di merito, se,confrontando la sentenza con le risultanze istruttorie, prendesse inconsiderazione fatti probatori diversi o ulteriori rispetto a quelli assunti dalgiudice di appello a fondamento della sua decisione (cfr. tra le tante, Cass.n. 4583/2024, Cass. n. 27250/2022, Cass. n. 34374/2023, Cass. n.961/2015).3.3. Orbene, a fronte della decisione della CTR che ha ritenuto chela contribuente non abbia fornito «prova conducente e contraria»rispetto alle rilevanti presunzioni invocate dall’Ufficio per «giustificarel’esistenza di imponibili non ufficiali» e specificamente richiamate nellasentenza d’appello, la ricorrente, nella sostanza, invoca un improprioriesame di merito degli apprezzamenti istruttori: riesame che,ovviamente, è precluso al Giudice di legittimità.4. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per non averpronunciato sull’eccezione di vizio di motivazione dell’avviso diaccertamento, con conseguente violazione dell’art. 112 c.p.c.5. Il motivo è infondato.5.1. Questa Corte ha più volte precisato che l’obbligo motivazionaledell’accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui ilcontribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria neisuoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l’an e ilquantum dell’imposta. In particolare, il requisito motivazionale esige, oltrealla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizioneNumero registro generale 18372/2022Numero sezionale 1482/2026Numero di raccolta generale 16116/2026Data pubblicazione 25/05/2026creditoria dedotta, soltanto l’indicazione dei fatti astrattamentegiustificativi di essa, che consentano di delimitare l’ambito delle ragioniadducibili dall’ente impositore nell’eventuale successiva fase contenziosa,restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell’atto le questioniriguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a daresostegno alla pretesa impositiva (Cass. n. 26431/2017; v. anche Cass. n.17641/2024).5.2. Orbene, nella specie, dalle deduzioni svolte dalla contribuente neidue gradi del giudizio di merito – riportate nel corpo del ricorso in ossequioal principio di specificità – emerge chiaramente che, pur discorrendo di“carenza di motivazione dell’avviso di accertamento”, la società non haaffatto contestato la mancanza di uno degli elementi essenziali dellamotivazione dell’atto impositivo come dianzi illustrati, ma ha piuttostolamentato un’incongrua spiegazione delle ragioni che avevano indotto iverificatori ad eseguire indagini bancarie, ragioni che non potevano esserecostituite, come riportato nell’avviso impugnato, dal riscontro di anomalienella contabilità della società, essendo avvenuto tale riscontro in epocasuccessiva all’effettuazione delle dette indagini.Pertanto, anche ove volesse ritenersi sussistente un’omissione dipronuncia in ordine all’eccezione di difetto di motivazione dell’avviso diaccertamento, l’esito della decisione di appello doveva comunque essere,ove specificamente scrutinato il motivo, di rigetto dell’impugnazione,essendo l’incongruità denunciata inidonea a determinare l’invaliditàdell’atto impositivo sul piano della carenza motivazionale (v. Cass. n.21968/2015; Cass. n. 21257/2014, secondo cui una volta verificatal’omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione puòevitare la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere lacausa nel merito sempre che si tratti di questione di diritto che nonrichiede ulteriori accertamenti di fatto).Numero registro generale 18372/2022Numero sezionale 1482/2026Numero di raccolta generale 16116/2026Data pubblicazione 25/05/20266. Con il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., avendo laCTR addossato il peso degli oneri processuali sulla contribuente anzichésull’Agenzia fiscale la quale, stante la fondatezza delle ragioni oppostedalla società per resistere alla pretesa impositiva, doveva considerarsisoccombente.7. Il motivo, formulato sul presupposto (smentito da quanto sopradetto) della fondatezza dei due precedenti motivi di ricorso, vaevidentemente respinto: la sentenza impugnata ha correttamenteregolato le spese di lite sulla base del principio della soccombenza.8. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con condanna dellaricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come indispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento infavore della controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimitàche liquida complessivamente in euro 5.900,00 per compensi, oltre speseprenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 febbraio 2026Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]