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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 giugno 2026

Cassazione n. 19309/2026

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all’Avvocatura generale dello Stato– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’AvvocatoGiovanni Marcolini– controricorrente –avverso la sentenza della COMM.

TRIB.

REG.

PER L’[OSCURATO:PERSONA],n. 941/2022, depositata il 02/08/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4giugno 2026 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 793/2023Numero sezionale 4773/2026Numero di raccolta generale 19309/2026Data pubblicazione 11/06/20261.

L’Agenzia delle Entrate assumeva che [OSCURATO:PERSONA] – ilquale esercitava in Italia la professione di ingegnere edile ed era puredipendente statale in qualità di insegnante in uni istituto tecnico,almeno dal 2005 – avesse trasferito fittiziamente la sua residenzafiscale, secondo la nozione di cui all’art. 2 t.u.i.r., dall’Italia in SanMarino, Stato c.d. a fiscalità privilegiata o black list; Per l’effetto,facendo seguito al processo verbale di constatazione (p.v.c.) del 5ottobre 2016, avvalendosi dell’art. 12, comma 2, d.l. n. 78 del 2009quanto al termine c.d. raddoppiato per l’accertamento, gli notificataavviso di accertamento con il quale, per l’anno 2011, recuperava atassazione, ai fini Irpef ed addizionali, il reddito presuntivo determinatoin ragione delle attività detenute all’estero.

Con il medesimo attoirrogava le sanzioni amministrative conseguenti.2.

Il contribuente impugnava l’atto innanzi alla C.t.p. di Ferrara, laquale rigettava il ricorso, con sentenza riformata in appello.In particolare, la sentenza impugnata riteneva che il contribuenteavesse provato la sua residenza fiscale a [OSCURATO:PERSONA] ove aveva il centrodei propri interessi.3.

Avverso detta sentenza l’Agenzia delle entrate ricorre percassazione nei confronti del contribuente che si difende concontroricorso, illustrato da successiva memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo l’Ufficio denuncia, in relazione all’art. 360,primo comma, num. 4, c.p.c., nullità della sentenza e del procedimentoper violazione e falsa applicazione dell’art. 16 bis d.lgs. n. 546 del 1992e degli artt. 9 e 10 d.m. 23 dicembre 2013, n. 163, nonché dell’art.112 c.p.c.Assume che la C.t.r. avrebbe dovuto rilevare l’inammissibilità delricorso introduttivo di primo grado, anche se per una ragioneparzialmente diversa da quella già evidenziata con memoria nel corsoCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2Numero registro generale 793/2023Numero sezionale 4773/2026Numero di raccolta generale 19309/2026Data pubblicazione 11/06/2026del giudizio di appello.

In particolare – dopo aver rilevato che il ricorsoera stato formato e notificato in forma cartacea (il 3/09/2018; benprima dell’entrata in vigore del processo telematico obbligatorio:1/07/2019), con consegna allo sportello, ma era stato depositato informa telematica, in violazione delle disposizioni indicate in rubrica –osserva che secondo le disposizioni vigenti ratione temporis, potevaessere depositato in forma telematica solo ciò che era stato notificatoin via telematica, non anche ciò che si era legittimamente notificato informa cartacea.2.

Il motivo è inammissibile.2.1.

Questa Corte, con riferimento al periodo di vigenza del regimedi facoltatività del processo telematico tributario – se purepronunciandosi in questione parzialmente diversa, ovvero conriferimento alla prescrizione contenuta nell'art. 2, comma 3, del d.m.n. 163 del 2013, secondo cui la parte è tenuta all'utilizzo dellamodalità telematica in secondo grado laddove la stessa modalità siastata utilizzata in primo grado – ha già evidenziato l’applicabilità delprincipio generale di cui all’art. 156 c.p.c., per il quale la nullità nonpuò essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui èdestinato.

Si è anche aggiunto che la denuncia di vizi fondati sullapretesa violazione di norme di rito non tutela l'interesse all'astrattaregolarità del processo, ma garantisce solo l'eliminazione delpregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza delladenunciata violazione e che è inammissibile l'eccezione con la quale silamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche leragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processualeabbia comportato una lesione del diritto di difesa (Cass. n.2937/2025).2.2.

Nel caso di specie, l’atto ha raggiunto lo scopo in quanto lemodalità utilizzate per la notifica e per il successivo deposito eranoCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3Numero registro generale 793/2023Numero sezionale 4773/2026Numero di raccolta generale 19309/2026Data pubblicazione 11/06/2026entrambe idonee a farlo entrare nella sfera di conoscenza dellacontroparte né l’Ufficio ha addotto un pregiudizio al diritto di difesa.3.

Con il secondo motivo l’Amministrazione denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c. la nullità della sentenza e delprocedimento per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116c.p.c.Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso lasussistenza dei presupposti per assoggettare il contribuente alpagamento delle imposte su redditi, avendo quest’ultimo dimostrato diavere in [OSCURATO:PERSONA] la residenza ed il centro dei propri affari.

Assumeche il Giudice di secondo grado non ha adeguatamente valutato tuttigli elementi addotti dall’Ufficio ma, soprattutto, non ha valutato quantoesposto e fornito dallo stesso contribuente, e non ha proceduto al loroesame complessivo, con conseguente mal governo dei principi di dirittielaborati in materia dalla giurisprudenza di legittimità.4.

Con il terzo motivo denuncia in relazione all’art. 360, primocomma, num. 5) c.p.c. omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.Assume che la C.t.r. non ha considerato i seguenti fatti: i giorni dipresenza fisica in Italia; la percorrenza dell’auto, compatibile con unnumero di giorni inferiore ai giorni di lezione; il luogo di svolgimentodell’attività di ingegnere; i legami personali in Italia.5.

Con il quarto motivo, denuncia, in relazione all’art. 360, primocomma, num. 3, c.p.c. violazione e falsa applicazione dell'art. 2, commi2 e 2-bis, t.u.i.r. e dell’art. 43 c.c.Osserva che per i cittadini «emigrati» opera una presunzione legalerelativa, per la quale gli stessi continuano a considerarsi residenti nelterritorio dello Stato, fatta salva la possibilità di provare l’effettivotrasferimento della residenza ed assume che la C.t.r., invece, haprivilegiato l’elemento temporale (183 giorni previsti dalla norma), aCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4Numero registro generale 793/2023Numero sezionale 4773/2026Numero di raccolta generale 19309/2026Data pubblicazione 11/06/2026scapito della suddetta presunzione.

Aggiunge che la C.t.r. avrebbeerrato nell’applicazione dell’art. 43 c.c., laddove non ha tenuto contoche il contribuente, in realtà, aveva ancora in Italia il proprio domicilio.6.

I motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sonoinfondati.6.1.

In primo luogo, va rigettato il quarto motivo.La C.t.r., come chiaramente emergente dalla motivazione dellasentenza, non ha affatto disatteso la presunzione di cui all’art. 2,comma 2-bis, t.u.i.r., espressamente richiamata nella parte motivadella sentenza.

Piuttosto, ha ritenuto che la medesima fosse stata vintadal contribuente e, a tal fine, ha compiutamente argomentato sulleragioni del proprio convincimento.Ugualmente, non è ravvisabile alcuna violazione dell’art. 43 c.c.L’art. 2 t.u.i.r. richiede, per la configurabilità della residenza fiscalenello Stato, tre presupposti, indicati in via alternativa: il primo,formale, rappresentato dall'iscrizione nelle anagrafi delle popolazioniresidenti, e gli altri due, di fatto, costituiti dalla residenza o dal domicilionello Stato ai sensi del codice civile.

La residenza fiscale in Italiasussiste allorché il soggetto abbia nel territorio dello Stato il propriodomicilio, inteso come sede principale degli affari ed interessieconomici, nonché delle proprie relazioni personali (tra le tante Cass.n. 29635/2022).La C.t.r., muovendo da questi presupposti, ha compiutamenteillustrato in fatto le ragioni per le quali doveva escludersi la sussistenzadella residenza fiscale in Italia.6.2.

Va, invece, dichiarato inammissibile il terzo motivo con il qualesi assume l’omesso esame di fatti decisivi.Questa Corte a sezioni unite, (Cass. Sez.

U., n. 8053/2014), hachiarito che l’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., così come daultimo riformulato, introduce nell’ordinamento un vizio specificoCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5Numero registro generale 793/2023Numero sezionale 4773/2026Numero di raccolta generale 19309/2026Data pubblicazione 11/06/2026denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fattostorico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo dellasentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto didiscussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, seesaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366,primo comma, num. 6, e 369, secondo comma, num. 4, c.p.c., ilricorrente deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso,il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il«come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussioneprocessuale tra le parti e la sua «decisività» (tra le tante, Cass. n.19049/2022).Il motivo, per come articolato, non porta all’attenzione della Cortespecifici fatti storici, bensì la valutazione che di questi ultimi ha fatto ilgiudice del merito.In particolare, la C.t.r. ha espressamente considerato i giorni dellapresenza fisica in Italia in ragione dell’attività di insegnamento, lapercorrenza dell’auto, il luogo di svolgimento dell’attività di ingegnere,i legami personali; la censura dell’Ufficio, sul punto, non si fondasull’omesso esame di fatti storici, ma sul giudizio, di natura valutativa,che la C.t.r. ha reso, sulla scorta delle prove acquisite agli atti, in ordinealla sussistenza della residenza fiscale in Italia6.3.

Il secondo motivo è anch’esso infondato.Questa Corte ha chiarito che, per dedurre la violazione dell'art. 115c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendoespressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione,abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalleparti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosiriconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le proveproposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento adCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6Numero registro generale 793/2023Numero sezionale 4773/2026Numero di raccolta generale 19309/2026Data pubblicazione 11/06/2026alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall'art.116 c.p.c. (Cass. n. 26379/2024).E’ consolidato il principio che il giudice di merito è libero di attingereil proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove cheritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso.

Inoltre,l'osservanza degli artt. 115 e 116 c.p.c. non richiede che egli dia contodell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tuttele tesi prospettate dalle parti.

È, infatti, necessario e sufficiente cheesponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti afondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica eadeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla.

Invece,devono reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e irilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibilicon la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito.

In altreparole, il giudice di merito non ha l'obbligo di soffermarsi a dare contodi ogni singolo dato indiziario o probatorio acquisito in atti, potendoegli invece limitarsi a porre in luce, in base al giudizio effettuato, glielementi essenziali ai fini del decidere, purché tale valutazione risultilogicamente coerente.

Di conseguenza, il controllo di legittimità èincompatibile con un controllo sul punto, perché il significato delleprove lo deve stabilire il giudice di merito.

La Corte, inevitabilmente,compirebbe un non consentito giudizio di merito, se, confrontando lasentenza con le risultanze istruttorie, prendesse in considerazione fattiprobatori diversi o ulteriori rispetto a quelli assunti dal giudice diappello a fondamento della sua decisione (cfr. tra le tante, Cass. n.4583/2024, Cass. n. 27250/2022, Cass. n. 34374/2023, Cass. n.961/2015).6.4.

Nel caso di specie, la C.t.r., ha ritenuto che il contribuenteavesse provato che la sua residenza era nella Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] che l’attività di insegnante svolta in Italia fosse soltanto parziale eCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 7Numero registro generale 793/2023Numero sezionale 4773/2026Numero di raccolta generale 19309/2026Data pubblicazione 11/06/2026per un arco temporale notevolmente inferiore ai 183 giorni. (Lastatuizione va intesa in relazione all’art. 7 t.u.i.r., pure richiamato inparte motiva).

Ha aggiunto che il ridotto impegno lavorativo in Italiapoteva essere gestito attraverso un normale pendolarismo, atteso ilmodesto tragitto stradale tra Ferrara e la Repubblica di [OSCURATO:PERSONA],compatibile con lo spostamento nei giorni di lezione e che la circostanzarisultava suffragata dalla ingente spesa di carburante e dalchilometraggio percorso mediamente ogni anno, pure dimostrati dalcontribuente; che questi risultava fortemente radicato nella [OSCURATO:PERSONA], ove risiedeva già dal 2002, ottenendo la cittadinanzadopo 10 anni; che lì usufruiva di un'abitazione acquistata mediante unmutuo riservato soltanto ai cittadini sammarinesi; che nello Statostraniero erano radicati anche i rapporti interpersonali e sociali delcontribuente, come provato dall'iscrizione al servizio sanitario del luogoalle liste elettorali e dalla iscrizione nell’albo degli ingegneri; chepartecipava alla vita politica dello Stato estero; che vi erano numerosefatture e ricevute attestanti l'erogazione dei servizi essenziali; che viera movimentazione di denaro nel predetto Paese con regolareversamento delle imposte.

Di seguito, la C.t.r. si è pure fatta carico diesaminare gli elementi a sostegno della residenza in Italia ed haevidenziato che gli immobili in Ferrara risultavano, l'uno, assegnatoall'ex moglie in sede di separazione giudiziale e, l'altro, di uso saltuarioquale punto di appoggio; che la prevalenza di una clientela italiana eracircostanza del tutto irrilevante.6.5.

Il ricorrente, pur deducendo una violazione di norme di legge,mira, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito,così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio dilegittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito.

Oggettodel giudizio che si vorrebbe demandare a questa Corte non è l’analisi el’applicazione delle norme in materia di prove, bensì l’apprezzamentoCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 8Numero registro generale 793/2023Numero sezionale 4773/2026Numero di raccolta generale 19309/2026Data pubblicazione 11/06/2026del risultato probatorio rimesso, invece, alla valutazione del giudice dimerito.

Il controllo di legittimità è incompatibile con un esame sulpunto, perché il significato delle prove lo deve stabilire il giudice dimerito.

La Corte, inevitabilmente, compirebbe un non consentitogiudizio di merito, se, confrontando la sentenza con le risultanzeistruttorie, prendesse in considerazione fatti probatori diversi o ulterioririspetto a quelli assunti dal giudice di appello a fondamento della suadecisione (cfr. tra le tante, Cass. n. 4583/2024, Cass. n. 27250/2022,Cass. n. 34374/2023, Cass. n. 961/2015).7.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguentecondanna della ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come indispositivo.Essendo soccombente una parte ammessa alla prenotazione adebito del contributo unificato per essere amministrazione pubblicadifesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13comma 1-quater, d.P.R., n. 115 del 2002.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a corrispondereal controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 200,00 per esborsi, euro 7.300,00, a titolo di compenso, oltre il15 per cento a titolo di rimborso forfetario delle spese generali, oltreIva e Cap come per legge.Così deciso in Roma, il 4 giugno 2026.Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA] RosaCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 9

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
all’Avvocatura generale dello Stato– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’AvvocatoGiovanni Marcolini– controricorrente –avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. PER L’[OSCURATO:PERSONA],n. 941/2022, depositata il 02/08/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4giugno 2026 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 793/2023Numero sezionale 4773/2026Numero di raccolta generale 19309/2026Data pubblicazione 11/06/20261. L’Agenzia delle Entrate assumeva che [OSCURATO:PERSONA] – ilquale esercitava in Italia la professione di ingegnere edile ed era puredipendente statale in qualità di insegnante in uni istituto tecnico,almeno dal 2005 – avesse trasferito fittiziamente la sua residenzafiscale, secondo la nozione di cui all’art. 2 t.u.i.r., dall’Italia in SanMarino, Stato c.d. a fiscalità privilegiata o black list; Per l’effetto,facendo seguito al processo verbale di constatazione (p.v.c.) del 5ottobre 2016, avvalendosi dell’art. 12, comma 2, d.l. n. 78 del 2009quanto al termine c.d. raddoppiato per l’accertamento, gli notificataavviso di accertamento con il quale, per l’anno 2011, recuperava atassazione, ai fini Irpef ed addizionali, il reddito presuntivo determinatoin ragione delle attività detenute all’estero. Con il medesimo attoirrogava le sanzioni amministrative conseguenti.2. Il contribuente impugnava l’atto innanzi alla C.t.p. di Ferrara, laquale rigettava il ricorso, con sentenza riformata in appello.In particolare, la sentenza impugnata riteneva che il contribuenteavesse provato la sua residenza fiscale a [OSCURATO:PERSONA] ove aveva il centrodei propri interessi.3. Avverso detta sentenza l’Agenzia delle entrate ricorre percassazione nei confronti del contribuente che si difende concontroricorso, illustrato da successiva memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo l’Ufficio denuncia, in relazione all’art. 360,primo comma, num. 4, c.p.c., nullità della sentenza e del procedimentoper violazione e falsa applicazione dell’art. 16 bis d.lgs. n. 546 del 1992e degli artt. 9 e 10 d.m. 23 dicembre 2013, n. 163, nonché dell’art.112 c.p.c.Assume che la C.t.r. avrebbe dovuto rilevare l’inammissibilità delricorso introduttivo di primo grado, anche se per una ragioneparzialmente diversa da quella già evidenziata con memoria nel corsoCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2Numero registro generale 793/2023Numero sezionale 4773/2026Numero di raccolta generale 19309/2026Data pubblicazione 11/06/2026del giudizio di appello. In particolare – dopo aver rilevato che il ricorsoera stato formato e notificato in forma cartacea (il 3/09/2018; benprima dell’entrata in vigore del processo telematico obbligatorio:1/07/2019), con consegna allo sportello, ma era stato depositato informa telematica, in violazione delle disposizioni indicate in rubrica –osserva che secondo le disposizioni vigenti ratione temporis, potevaessere depositato in forma telematica solo ciò che era stato notificatoin via telematica, non anche ciò che si era legittimamente notificato informa cartacea.2. Il motivo è inammissibile.2.1. Questa Corte, con riferimento al periodo di vigenza del regimedi facoltatività del processo telematico tributario – se purepronunciandosi in questione parzialmente diversa, ovvero conriferimento alla prescrizione contenuta nell'art. 2, comma 3, del d.m.n. 163 del 2013, secondo cui la parte è tenuta all'utilizzo dellamodalità telematica in secondo grado laddove la stessa modalità siastata utilizzata in primo grado – ha già evidenziato l’applicabilità delprincipio generale di cui all’art. 156 c.p.c., per il quale la nullità nonpuò essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui èdestinato. Si è anche aggiunto che la denuncia di vizi fondati sullapretesa violazione di norme di rito non tutela l'interesse all'astrattaregolarità del processo, ma garantisce solo l'eliminazione delpregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza delladenunciata violazione e che è inammissibile l'eccezione con la quale silamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche leragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processualeabbia comportato una lesione del diritto di difesa (Cass. n.2937/2025).2.2. Nel caso di specie, l’atto ha raggiunto lo scopo in quanto lemodalità utilizzate per la notifica e per il successivo deposito eranoCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3Numero registro generale 793/2023Numero sezionale 4773/2026Numero di raccolta generale 19309/2026Data pubblicazione 11/06/2026entrambe idonee a farlo entrare nella sfera di conoscenza dellacontroparte né l’Ufficio ha addotto un pregiudizio al diritto di difesa.3. Con il secondo motivo l’Amministrazione denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c. la nullità della sentenza e delprocedimento per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116c.p.c.Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso lasussistenza dei presupposti per assoggettare il contribuente alpagamento delle imposte su redditi, avendo quest’ultimo dimostrato diavere in [OSCURATO:PERSONA] la residenza ed il centro dei propri affari. Assumeche il Giudice di secondo grado non ha adeguatamente valutato tuttigli elementi addotti dall’Ufficio ma, soprattutto, non ha valutato quantoesposto e fornito dallo stesso contribuente, e non ha proceduto al loroesame complessivo, con conseguente mal governo dei principi di dirittielaborati in materia dalla giurisprudenza di legittimità.4. Con il terzo motivo denuncia in relazione all’art. 360, primocomma, num. 5) c.p.c. omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.Assume che la C.t.r. non ha considerato i seguenti fatti: i giorni dipresenza fisica in Italia; la percorrenza dell’auto, compatibile con unnumero di giorni inferiore ai giorni di lezione; il luogo di svolgimentodell’attività di ingegnere; i legami personali in Italia.5. Con il quarto motivo, denuncia, in relazione all’art. 360, primocomma, num. 3, c.p.c. violazione e falsa applicazione dell'art. 2, commi2 e 2-bis, t.u.i.r. e dell’art. 43 c.c.Osserva che per i cittadini «emigrati» opera una presunzione legalerelativa, per la quale gli stessi continuano a considerarsi residenti nelterritorio dello Stato, fatta salva la possibilità di provare l’effettivotrasferimento della residenza ed assume che la C.t.r., invece, haprivilegiato l’elemento temporale (183 giorni previsti dalla norma), aCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4Numero registro generale 793/2023Numero sezionale 4773/2026Numero di raccolta generale 19309/2026Data pubblicazione 11/06/2026scapito della suddetta presunzione. Aggiunge che la C.t.r. avrebbeerrato nell’applicazione dell’art. 43 c.c., laddove non ha tenuto contoche il contribuente, in realtà, aveva ancora in Italia il proprio domicilio.6. I motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sonoinfondati.6.1. In primo luogo, va rigettato il quarto motivo.La C.t.r., come chiaramente emergente dalla motivazione dellasentenza, non ha affatto disatteso la presunzione di cui all’art. 2,comma 2-bis, t.u.i.r., espressamente richiamata nella parte motivadella sentenza. Piuttosto, ha ritenuto che la medesima fosse stata vintadal contribuente e, a tal fine, ha compiutamente argomentato sulleragioni del proprio convincimento.Ugualmente, non è ravvisabile alcuna violazione dell’art. 43 c.c.L’art. 2 t.u.i.r. richiede, per la configurabilità della residenza fiscalenello Stato, tre presupposti, indicati in via alternativa: il primo,formale, rappresentato dall'iscrizione nelle anagrafi delle popolazioniresidenti, e gli altri due, di fatto, costituiti dalla residenza o dal domicilionello Stato ai sensi del codice civile. La residenza fiscale in Italiasussiste allorché il soggetto abbia nel territorio dello Stato il propriodomicilio, inteso come sede principale degli affari ed interessieconomici, nonché delle proprie relazioni personali (tra le tante Cass.n. 29635/2022).La C.t.r., muovendo da questi presupposti, ha compiutamenteillustrato in fatto le ragioni per le quali doveva escludersi la sussistenzadella residenza fiscale in Italia.6.2. Va, invece, dichiarato inammissibile il terzo motivo con il qualesi assume l’omesso esame di fatti decisivi.Questa Corte a sezioni unite, (Cass. Sez. U., n. 8053/2014), hachiarito che l’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., così come daultimo riformulato, introduce nell’ordinamento un vizio specificoCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5Numero registro generale 793/2023Numero sezionale 4773/2026Numero di raccolta generale 19309/2026Data pubblicazione 11/06/2026denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fattostorico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo dellasentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto didiscussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, seesaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366,primo comma, num. 6, e 369, secondo comma, num. 4, c.p.c., ilricorrente deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso,il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il«come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussioneprocessuale tra le parti e la sua «decisività» (tra le tante, Cass. n.19049/2022).Il motivo, per come articolato, non porta all’attenzione della Cortespecifici fatti storici, bensì la valutazione che di questi ultimi ha fatto ilgiudice del merito.In particolare, la C.t.r. ha espressamente considerato i giorni dellapresenza fisica in Italia in ragione dell’attività di insegnamento, lapercorrenza dell’auto, il luogo di svolgimento dell’attività di ingegnere,i legami personali; la censura dell’Ufficio, sul punto, non si fondasull’omesso esame di fatti storici, ma sul giudizio, di natura valutativa,che la C.t.r. ha reso, sulla scorta delle prove acquisite agli atti, in ordinealla sussistenza della residenza fiscale in Italia6.3. Il secondo motivo è anch’esso infondato.Questa Corte ha chiarito che, per dedurre la violazione dell'art. 115c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendoespressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione,abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalleparti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosiriconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le proveproposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento adCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6Numero registro generale 793/2023Numero sezionale 4773/2026Numero di raccolta generale 19309/2026Data pubblicazione 11/06/2026alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall'art.116 c.p.c. (Cass. n. 26379/2024).E’ consolidato il principio che il giudice di merito è libero di attingereil proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove cheritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso. Inoltre,l'osservanza degli artt. 115 e 116 c.p.c. non richiede che egli dia contodell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tuttele tesi prospettate dalle parti. È, infatti, necessario e sufficiente cheesponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti afondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica eadeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla. Invece,devono reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e irilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibilicon la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito. In altreparole, il giudice di merito non ha l'obbligo di soffermarsi a dare contodi ogni singolo dato indiziario o probatorio acquisito in atti, potendoegli invece limitarsi a porre in luce, in base al giudizio effettuato, glielementi essenziali ai fini del decidere, purché tale valutazione risultilogicamente coerente. Di conseguenza, il controllo di legittimità èincompatibile con un controllo sul punto, perché il significato delleprove lo deve stabilire il giudice di merito. La Corte, inevitabilmente,compirebbe un non consentito giudizio di merito, se, confrontando lasentenza con le risultanze istruttorie, prendesse in considerazione fattiprobatori diversi o ulteriori rispetto a quelli assunti dal giudice diappello a fondamento della sua decisione (cfr. tra le tante, Cass. n.4583/2024, Cass. n. 27250/2022, Cass. n. 34374/2023, Cass. n.961/2015).6.4. Nel caso di specie, la C.t.r., ha ritenuto che il contribuenteavesse provato che la sua residenza era nella Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] che l’attività di insegnante svolta in Italia fosse soltanto parziale eCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 7Numero registro generale 793/2023Numero sezionale 4773/2026Numero di raccolta generale 19309/2026Data pubblicazione 11/06/2026per un arco temporale notevolmente inferiore ai 183 giorni. (Lastatuizione va intesa in relazione all’art. 7 t.u.i.r., pure richiamato inparte motiva). Ha aggiunto che il ridotto impegno lavorativo in Italiapoteva essere gestito attraverso un normale pendolarismo, atteso ilmodesto tragitto stradale tra Ferrara e la Repubblica di [OSCURATO:PERSONA],compatibile con lo spostamento nei giorni di lezione e che la circostanzarisultava suffragata dalla ingente spesa di carburante e dalchilometraggio percorso mediamente ogni anno, pure dimostrati dalcontribuente; che questi risultava fortemente radicato nella [OSCURATO:PERSONA], ove risiedeva già dal 2002, ottenendo la cittadinanzadopo 10 anni; che lì usufruiva di un'abitazione acquistata mediante unmutuo riservato soltanto ai cittadini sammarinesi; che nello Statostraniero erano radicati anche i rapporti interpersonali e sociali delcontribuente, come provato dall'iscrizione al servizio sanitario del luogoalle liste elettorali e dalla iscrizione nell’albo degli ingegneri; chepartecipava alla vita politica dello Stato estero; che vi erano numerosefatture e ricevute attestanti l'erogazione dei servizi essenziali; che viera movimentazione di denaro nel predetto Paese con regolareversamento delle imposte. Di seguito, la C.t.r. si è pure fatta carico diesaminare gli elementi a sostegno della residenza in Italia ed haevidenziato che gli immobili in Ferrara risultavano, l'uno, assegnatoall'ex moglie in sede di separazione giudiziale e, l'altro, di uso saltuarioquale punto di appoggio; che la prevalenza di una clientela italiana eracircostanza del tutto irrilevante.6.5. Il ricorrente, pur deducendo una violazione di norme di legge,mira, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito,così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio dilegittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito. Oggettodel giudizio che si vorrebbe demandare a questa Corte non è l’analisi el’applicazione delle norme in materia di prove, bensì l’apprezzamentoCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 8Numero registro generale 793/2023Numero sezionale 4773/2026Numero di raccolta generale 19309/2026Data pubblicazione 11/06/2026del risultato probatorio rimesso, invece, alla valutazione del giudice dimerito. Il controllo di legittimità è incompatibile con un esame sulpunto, perché il significato delle prove lo deve stabilire il giudice dimerito. La Corte, inevitabilmente, compirebbe un non consentitogiudizio di merito, se, confrontando la sentenza con le risultanzeistruttorie, prendesse in considerazione fatti probatori diversi o ulterioririspetto a quelli assunti dal giudice di appello a fondamento della suadecisione (cfr. tra le tante, Cass. n. 4583/2024, Cass. n. 27250/2022,Cass. n. 34374/2023, Cass. n. 961/2015).7. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguentecondanna della ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come indispositivo.Essendo soccombente una parte ammessa alla prenotazione adebito del contributo unificato per essere amministrazione pubblicadifesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13comma 1-quater, d.P.R., n. 115 del 2002. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a corrispondereal controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 200,00 per esborsi, euro 7.300,00, a titolo di compenso, oltre il15 per cento a titolo di rimborso forfetario delle spese generali, oltreIva e Cap come per legge.Così deciso in Roma, il 4 giugno 2026.Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA] RosaCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 9