CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 00348/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.18312/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] 2 S.R.L., domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] in Liquidazione, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in proprio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA].ge.sar. [OSCURATO:PERSONA] a R.l. in persona del Curatore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – nonchè da [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in proprio e in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in Liquidazione, [OSCURATO:PERSONA].ge.sar [OSCURATO:PERSONA] a R.l., [OSCURATO:PERSONA] 2 Srl, Studi integrati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in Liquidazione; -intimati - contro [OSCURATO:PERSONA].GE.SAR. [OSCURATO:PERSONA] A R.L.in persona del Curatore, domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CAGLIARI n. 208/2022depositata il 29/04/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] 2 S.r.l. propone ricorso per Cassazione, sulla base di 3 motivi, avverso la sentenza n. 208/2022 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 29/04/2022. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] che: 2.la causa appartiene alla competenza tabellare (081) della Prima Sezione civile ( cfr. Cass., 6/1/2023, n. 1147 ; Cass., 22/11/2021, n. 36033; Cass., 15/5/2019, n. 13002; Cass., 8/2/2019, n. 3778; Cass., 5/12/2003, n. 18607 ), cui va pertanto rimessa, previo rinvio a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la rimessione alla Prima Sezione civile per competenza tabellare. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezion