CassazionedecretoSezione LDecisione del 13 gennaio 2026
Cassazione n. 00727/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, 12– ricorrente –controP.T. , rappresentato e difeso, in forza di procuraconferita in calce al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], condomicilio eletto presso il suo indirizzo PEC– controricorrente –per la cassazione della sentenza n. 348 del 2024 della CORTED’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 31 maggio 2024 (R.G.N.596/2023).Udita la relazione della causa, svolta all’udienza dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Cerulo.Oscuramento disposto Numero registro generale 17668/2024Numero sezionale 3931/2025Numero di raccolta generale 727/2026Data pubblicazione 13/01/2026Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso.Udito, per il ricorrente, l’avvocato dello Stato [OSCURATO:PERSONA],che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.Udito, per il controricorrente, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha ribaditole conclusioni rassegnate nel controricorso.1.– Per quanto in questa sede ancora rileva, la Corte d’appello diBologna, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il gravamedel Ministro dell’Interno e ha confermato la pronuncia del Tribunale diRimini che aveva riconosciuto al signor P.T. adecorrere dal primo gennaio 2003, la rivalutazione della specialeelargizione prevista per le vittime del dovere.La Corte territoriale premette che l’art. 34 del decreto-legge 1°ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 29novembre 2007, n. 222, ha esteso alle vittime del dovere la specialeelargizione già accordata alle vittime del terrorismo e determinata, adecorrere dal gennaio 2003, nell’importo di Euro 200.000,00 (art. 2,comma 1, del decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, convertito,con modificazioni, nella legge 24 dicembre 2003, n. 369).Nel disattendere le doglianze del Ministero dell’Interno, i giudicid’appello argomentano che la rivalutazione di tale provvidenzadev’essere corrisposta anche alle vittime del dovere, sin dal gennaio2003, sull’importo di Euro 200.000,00, in quanto solo così può esseresalvaguardato «il principio perequativo che permea la materia» econduce alla «effettiva equiparazione fra le vittime del dovere e levittime del terrorismo» (pagina 8 della pronuncia impugnata).2.– Contro tali statuizioni ricorre per cassazione il Ministerodell’Interno, articolando un motivo di censura.3.– Il signor P.T. eplica con controricorso, illustratoda memoria in prossimità dell’udienza pubblica.- 2 -Oscuramento disposto Numero registro generale 17668/2024Numero sezionale 3931/2025Numero di raccolta generale 727/2026Data pubblicazione 13/01/20264.– Il ricorso, dopo infruttuosa trattazione camerale, è stato fissatoall’udienza pubblica del 30 settembre 2025.5.– Il Pubblico Ministero ha depositato memoria, concludendo peril rigetto del ricorso.6.– All’udienza, il Pubblico Ministero ha esposto le conclusionimotivate, già rassegnate nella memoria, e i difensori delle parti hannosvolto le loro difese, formulando le richieste riportate in epigrafe.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), il Ministero dell’Interno denuncia violazione e falsa applicazionedel combinato disposto dell’art. 8 della legge 20 ottobre 1990, n. 302,e dell’art. 5 della legge 3 agosto 2004, n. 206, alla luce dell’art. 11delle preleggi.Avrebbe errato la Corte di merito nel rivalutare sin dal gennaio2003 la speciale elargizione riconosciuta alle vittime del dovere solodall’art. 34 del d.l. n. 159 del 2007. L’individuazione di una decorrenzadella rivalutazione anteriore rispetto alla data in cui la specialeelargizione è stata estesa alle vittime del dovere «si risolverebbe inun’applicazione retroattiva della norma» (pagina 4 del ricorso percassazione), in contrasto con l’art. 11 delle preleggi, che sanciscel’operatività delle leggi soltanto per il futuro.Ad ogni modo, anche a voler conferire rilievo all’intento perequativovalorizzato dai giudici d’appello, la decorrenza della rivalutazione nonpotrebbe essere ancorata a un momento anteriore al 26 agosto 2004,data di entrata in vigore dell’art. 5 della legge n. 206 del 2004, che hadisposto la corresponsione della speciale elargizione nell’ammontaremassimo di Euro 200.000,00. Una diversa interpretazione sarebbeforiera di un’arbitraria disparità di trattamento tra le vittime del doveree le vittime del terrorismo, che beneficerebbero dell’attualizzazionedella provvidenza soltanto a partire dal 26 agosto 2004.2.– Le censure sono fondate, nei limiti di séguito esposti.- 3 -Oscuramento disposto Numero registro generale 17668/2024Numero sezionale 3931/2025Numero di raccolta generale 727/2026Data pubblicazione 13/01/20263.– Il ricorso interpella questa Corte sulla decorrenza dellarivalutazione prevista dall’art. 8, comma 2, della legge n. 302 del 1990,e applicabile, come il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale rimarca, anchealla speciale elargizione concessa alle vittime del dovere.Si tratta, in particolare, dell’automatica rivalutazione annuale,commisurata al tasso d’inflazione accertato per l’anno precedente, sullabase dei dati ufficiali ISTAT, e volta a «mantenere inalterato nel tempoil valore reale dell’importo economico fissato dal legislatore,mettendolo al riparo da eventuali fenomeni di inflazione» (Cass., sez.lav., 30 maggio 2025, n. 14603, punto 4 dei Motivi della decisione).Alla decorrenza dal gennaio 2003, identificata dalla sentenzad’appello e dal controricorrente, il ricorso contrappone un diverso diesa quo, legato al novembre 2007 (data di entrata in vigore del d.l. n.159 del 2007, come convertito) o, in via gradata, al 26 agosto 2004(data di entrata in vigore della legge n. 206 del 2004, richiamata dald.l. n. 159 del 2007).4.– Al fine d’inquadrare le questioni devolute, giova ripercorrere,nei suoi tratti salienti, l’evoluzione della disciplina applicabile.L’art. 1 della legge n. 302 del 1990, nell’introdurre «Norme a favoredelle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata», attribuisceuna elargizione «[a] chiunque subisca un’invalidità permanente, pereffetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nelterritorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell’ordinedemocratico» (comma 1) o «in conseguenza dello svolgersi nelterritorio dello Stato di fatti delittuosi commessi per il perseguimentodelle finalità delle associazioni di cui all’articolo 416-bis del codicepenale» (comma 2).La medesima elargizione spetta «a chiunque subisca un’invaliditàpermanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenzadello svolgersi nel territorio dello Stato di operazioni di prevenzione orepressione dei fatti delittuosi» legati a contesti terroristici o mafiosi- 4 -Oscuramento disposto Numero registro generale 17668/2024Numero sezionale 3931/2025Numero di raccolta generale 727/2026Data pubblicazione 13/01/2026(comma 3) o «in conseguenza dell’assistenza prestata e legalmenterichiesta per iscritto ovvero verbalmente nei casi di flagranza di reatoo di prestazione di soccorso, ad ufficiali ed agenti di polizia giudiziariao ad autorità, ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, nel corso di azioniod operazioni» di cui al medesimo art. 1 della legge n. 302 del 1990,che si siano svolte «nel territorio dello Stato» (comma 4).5.– Il d.l. n. 337 del 2003 è intervenuto allo scopo di «prevederespecifiche provvidenze di carattere economico per le famiglie dellevittime civili italiane decedute in conseguenza dei recenti attentatiterroristici a Nassiriya e Istanbul, nonché di adeguare le misure disostegno economico in favore delle vittime del terrorismo e dellacriminalità organizzata, delle vittime per servizio e del dovere e dei lorofamiliari, in relazione ad eventi accaduti anche all’estero» (Preambolodel citato decreto-legge).In tale contesto, il legislatore ha rideterminato, tra l’altro, l’importodell’elargizione di cui all’art. 1 della legge n. 302 del 1990 e, all’art. 2,comma 1, del d.l. n. 337 del 2003, così come modificato in sede diconversione, ha innalzato l’importo dell’elargizione ad Euro200.000,00, con esclusivo riguardo agli eventi successivi alla data delprimo gennaio 2003.6.– La legge 3 agosto 2004, n. 206, ha quindi dettato «Nuovenorme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di talematrice» e, nell’àmbito di una ridefinizione organica della normativa,all’art. 5, comma 1, ha fissato l’ammontare dell’elargizione di cui all’art.1, comma 1, della legge n. 302 del 1990, destinata alle vittime delterrorismo, «nella misura massima di 200.000 euro in proporzione allapercentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000 euro per ognipunto percentuale». La citata misura massima, dapprima circoscrittaagli eventi successivi al primo gennaio 2003, assume così portatagenerale, come anche il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale rammentanella memoria scritta.- 5 -Oscuramento disposto Numero registro generale 17668/2024Numero sezionale 3931/2025Numero di raccolta generale 727/2026Data pubblicazione 13/01/2026Il legislatore, all’art. 5, comma 2, ha quindi esteso tale incremento«anche alle elargizioni già erogate prima della data di entrata in vigoredella presente legge, considerando nel computo anche la rivalutazionedi cui all’articolo 6», comma 1. La previsione da ultimo richiamataprescrive di rivalutare «le percentuali d’invalidità già riconosciute eindennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigentealla data di entrata in vigore» della legge n. 206 del 2004, «tenendoconto dell’eventuale intercorso aggravamento fisico e delriconoscimento del danno biologico e morale».7.– L’art. 1, comma 563, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,definisce la platea delle vittime del dovere, includendo, anzitutto, isoggetti di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466: i magistratiordinari, i militari dell’Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia difinanza, il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, il Corpo degliagenti di custodia, il personale del Corpo forestale dello Stato, ifunzionari di pubblica sicurezza, il personale del Corpo di poliziafemminile, il personale civile dell’Amministrazione degli istituti diprevenzione e di pena, i vigili del fuoco, gli appartenenti alle Forzearmate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, «i quali,in attività di servizio, per diretto effetto di ferite o lesioni subite nellecircostanze ed alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2» della legge n.466 del 1980, «abbiano riportato una invalidità permanente noninferiore all’80 per cento della capacità lavorativa o che comporti,comunque, la cessazione del rapporto d’impiego».pubblici deceduti o che abbiano subìto un’invalidità permanente ineffetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento diservizi di ordine pubblico; c) nella vigilanza ad infrastrutture civili emilitari; d) in operazioni di soccorso; e) in attività di tutela della- 6 -Oscuramento disposto Numero registro generale 17668/2024Numero sezionale 3931/2025Numero di raccolta generale 727/2026Data pubblicazione 13/01/2026pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti incontesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente,caratteristiche di ostilità».Alle vittime del dovere l’art. 1, comma 564, della legge n. 266 del2005 equipara «coloro che abbiano contratto infermitàpermanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, inoccasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentroe fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causadi servizio per le particolari condizioni ambientali od operative».8.– Alle vittime del dovere, così come definite dall’art. 1, commi563 e 564, della legge n. 266 del 2005, si raccorda la previsionedell’art. 34, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159(Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo el’equità sociale), che viene in rilievo nell’odierno giudizio.Nella formulazione originaria, la disposizione in esame contemplaval’erogazione, per il solo anno 2007, dell’elargizione di cui all’art. 5,comma 1, della legge n. 206 del 2004 e identificava i beneficiari nelle«vittime del dovere […], di cui all’articolo 1, commi 563 e 564, dellalegge 23 dicembre 2005, n. 266», nelle «vittime della criminalitàorganizzata, di cui all’articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302,[…] riconosciute alla data di entrata in vigore», del decreto-legge e neifamiliari superstiti di entrambe le categorie di vittime.La legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222, ha estesoanche agli anni successivi una provvidenza originariamente limitataall’anno 2007 e ha poi avuto cura di quantificare le coperture finanziarieindispensabili.9.– Nell’odierno giudizio, si controverte sulla speciale elargizioneregolata dall’art. 5, comma 1, della legge n. 206 del 2004, che l’art. 34del d.l. n. 159 del 2007 ha esteso anche alle vittime del dovere di cuiall’art. 1, commi 563 e 564, della legge n. 266 del 2005. Nel caso di- 7 -Oscuramento disposto Numero registro generale 17668/2024Numero sezionale 3931/2025Numero di raccolta generale 727/2026Data pubblicazione 13/01/2026specie, i fatti allegati a fondamento del diritto alla speciale elargizionerisalgono al 1977.10.– Nel dirimere la questione ermeneutica oggi sottoposta alvaglio di questa Corte, occorre muovere dal dato testuale, che presentaun tenore inequivocabile.L’art. 34, comma 1, del d.l. n. 159 del 2007 sancisce lacorresponsione alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti delle«elargizioni di cui all’articolo 5, commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004,n. 206», determinate nella misura massima di Euro 200.000,00, apartire dal 26 agosto 2004.L’estensione così disposta si correla, dunque, a un preciso referentenormativo, la legge n. 206 del 2004, e alla rideterminazionedell’importo della speciale elargizione, in quel contesto operata intermini generali e non più settoriali, come nel d.l. n. 337 del 2003.11.– Il dettato letterale rivela l’intento del legislatore di estenderela provvidenza, così come concretamente definita nel suo importopecuniario dalla legge n. 206 del 2004.Dal richiamo all’elargizione disciplinata dalla legge n. 206 del 2004derivano i seguenti corollari.12.– In primo luogo, la menzione dell’importo fissato dalla legge n.206 del 2004 implica, quale conseguenza ineludibile, l’operatività delpeculiare meccanismo di rivalutazione, finalizzato all’adeguamentodell’ammontare quantificato dalla legge.12.1.– Nel menzionare la provvidenza disciplinata dall’art. 5 dellalegge n. 206 del 2004, la legge ha consapevolmente scelto di estendereanche un profilo che definisce e rappresenta il tratto qualificante di taleassetto: la rivalutazione dell’importo.La normativa richiamata è inscindibile e non può essere applicatain modo parziale, avulso da quella rivalutazione che concorre agarantire la perdurante adeguatezza della tutela.- 8 -Oscuramento disposto Numero registro generale 17668/2024Numero sezionale 3931/2025Numero di raccolta generale 727/2026Data pubblicazione 13/01/2026La rivalutazione non può che decorrere dal 26 agosto 2004, inquanto il legislatore del 2004 ha determinato alla stregua dei valoriallora vigenti l’importo di Euro 200.000,00. Pertanto, a decorreredell’entrata in vigore della legge, tale importo dev’essere maggioratodella rivalutazione, al fine di neutralizzare gli effetti delle dinamicheinflattive.12.2.– Non può essere dunque condivisa la tesi che il ricorrentepropugna in via principale, ancorando il dies a quo dell’adeguamentoalla data di entrata in vigore del d.l. n. 159 del 2007, sul presuppostoche una diversa interpretazione confligga con il canone d’irretroattività(art. 11 delle preleggi).È la legge stessa, nel riallacciarsi alla disciplina della legge n. 206del 2004, a sancire l’applicazione del meccanismo di adeguamento chea tale disciplina si affianca, secondo le cadenze temporali previste dallanormativa richiamata.Nessun elemento testuale corrobora la diversa esegesi che, per levittime del dovere, fa decorrere l’adeguamento di un importo fissato aivalori dell’agosto 2004 soltanto dalla successiva entrata in vigore deld.l. n. 159 del 2007.In tal modo si determinerebbe una discrepanza, in antitesi conl’intento del legislatore di allineare il trattamento riservato alle diversecategorie di vittime, ponendo rimedio alle disarmonie di una normativastratificata e frammentaria.13.– In secondo luogo, il richiamo espresso alla legge n. 206 del2004 non avvalora la più ampia lettura delineata nella sentenzad’appello, che enfatizza le novità introdotte dal d.l. n. 337 del 2003 efa così decorrere la rivalutazione dal gennaio 2003.13.1.– Sul versante letterale, è significativo che la legge nonracchiuda alcun riferimento al d.l. n. 337 del 2003, comunquecontraddistinto da un àmbito oggettivo più circoscritto, riguardante i- 9 -Oscuramento disposto Numero registro generale 17668/2024Numero sezionale 3931/2025Numero di raccolta generale 727/2026Data pubblicazione 13/01/2026soli eventi successivi al gennaio 2003, e da una quantificazione peraltroriferita al novembre 2003.13.2.– Alle medesime conclusioni induce la finalità perequativa cheispira l’avvicendarsi degl’interventi normativi e non manca di orientarenell’interpretazione della disciplina vigente (Cass., S.U., 27 marzo2017, n. 7761).Tale finalità trova concreta e vincolante espressione proprionell’art. 5 della legge n. 206 del 2004, disposizione che, per tutte leelargizioni erogate ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge n. 302 del1990, ridetermina in Euro 200.000,00 la misura massima e in viagenerale compie tale stima in relazione ai valori dell’agosto 2004.Allo scopo di razionalizzare l’assetto previgente, il legislatoresupera così le disposizioni settoriali del d.l. n. 337 del 2003 egeneralizza una determinazione originariamente indirizzata a una piùlimitata platea di beneficiari, commisurandola all’agosto 2004.Il medesimo obiettivo d’introdurre una disciplina unitaria si ravvisanelle previsioni dell’art. 5, comma 2, della legge n. 206 del 2004, cheprescrivono l’adeguamento anche per le erogazioni già disposte.La legge n. 206 del 2004 riveste dunque un ruolo cruciale nelpercorso di progressiva armonizzazione, che si riverbera anchesull’omogenea decorrenza della rivalutazione di cui all’art. 8, comma2, della legge n. 302 del 1990. Tale ruolo è confermato dal d.l. n. 159del 2007, che ricalca la legge n. 206 del 2004 nell’estendere lanormativa di favore alle vittime del dovere.13.3.– Né l’assetto così ricostruito presta il fianco alle censured’illegittimità costituzionale prospettate dalla parte controricorrentenella memoria illustrativa.La modulazione temporale di ogni disciplina promana da scelteeminentemente discrezionali e, in questa prospettiva, il fluire deltempo può assurgere a valido elemento distintivo (fra le molte, Cortecostituzionale, sentenza n. 194 del 2018).- 10 -Oscuramento disposto Numero registro generale 17668/2024Numero sezionale 3931/2025Numero di raccolta generale 727/2026Data pubblicazione 13/01/2026Nel caso di specie, il sistema prefigurato dalla legge incide su unacomponente accessoria (il meccanismo di adeguamento di unaprestazione di notevole importo nel suo valore base) e contempera inmodo tutt’altro che arbitrario e sproporzionato la tutela assistenziale(art. 38 Cost.) con la necessità di tener conto delle risorse disponibili(art. 81 Cost.).Il dies a quo individuato dalla legge per l’adeguamentodell’elargizione si raccorda a un processo di attuazionenecessariamente graduale dei princìpi presidiati dall’art. 38 Cost.(Corte costituzionale, sentenza n. 259 del 2017) e non pregiudica lacomplessiva effettività della tutela.13.4.– Alla luce delle considerazioni esposte, devono esseredunque ribaditi i princìpi che questa Corte ha enunciato in ordine alladecorrenza dell’adeguamento dall’agosto 2004 (Cass., sez. lav., 29dicembre 2024, n. 34795).14.– Dai rilievi svolti derivano l’accoglimento del ricorso per quantodi ragione e la cassazione della sentenza impugnata.15.– La causa è rinviata alla Corte d’appello di Bologna, che, indiversa composizione, si uniformerà al seguente principio di diritto: «Leelargizioni di cui all’art. 5, commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004, n.206, riconosciute in virtù dell’art. 34, comma 1, del decreto-legge 1°ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 29novembre 2007, n. 222, alle vittime del dovere e ai loro familiarisuperstiti (art. 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n.266), sono rivalutate, alla data della corresponsione, ai sensi dell’art.8, comma 2, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, a decorrere dal 26agosto 2004, data di entrata in vigore della legge n. 206 del 2004».16.– Al giudice di rinvio è demandato, infine, anche il compito diprovvedere sulle spese del presente giudizio.17.– L’attinenza del giudizio a dati sensibili, riguardanti la salute,impone di omettere le generalità e gli altri dati identificativi del- 11 -Oscuramento disposto Numero registro generale 17668/2024Numero sezionale 3931/2025Numero di raccolta generale 727/2026Data pubblicazione 13/01/2026controricorrente, ove la presente sentenza sia riprodotta in qualsiasiforma (art. 52, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196). P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa l’impugnatasentenza; rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese delpresente giudizio, alla Corte d’appello di Bologna, in diversacomposizione.Dispone, in caso di riproduzione in qualsiasi forma della presentesentenza, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delcontroricorrente, ai sensi dell’art. 52, comma 2, del decreto legislativo30 giugno 2003, n. 196.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 30 settembre 2025.Il Consigliere estensore La PresidenteAngelo [OSCURATO:PERSONA]- 12 -