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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 13603/2023

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rgio Roderi, con studio in Milano, e dal Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] il Comune di Modugno ( BA) , in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Santeramo in Colle (BA), elettivamente domiciliatopresso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con studio in Roma, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bari il 20 ottobre 2015, n. 2173/01/2015; [OSCURATO:PERSONA] IMBALLAGGIudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3 maggio 2023 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1.la “CE.DI. [OSCURATO:PERSONA].p.A. ” ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bari il 20 ottobre 2015, n. 2173/01/2015, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di pagamento per la [OSCURATO:PERSONA] relativa all’anno 2008, con riferimento a d un o stabilimen to per lo stoccaggio ed il deposito di generi alimentari di provenienza industriale in Modugno (BA), ha accolto l’appello proposto da l Comune di Modugno (BA) nei confronti del la medesima avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bari il 12 novembre 2014, n.2709/22/2014, con compensazione delle spese giudiziali; 2.il giudice di appello ha rifo rmato l a decisione di p rime cure sul rilievo che la contribuente non aveva mai presentato alcuna denuncia con l’indicazione delle aree adibite alla formazione di rifiuti speciali(in particolare, di imballaggi secondari e terziari);

3. il Comune di Modugno (BA) ha resistito con controricorso;

4. la ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale, chiedendo l’interruzione del presente procedimento per la sopravvenuta dichiarazione del proprio fallimentocon sentenza depositata dal Tribunale di Napoli-Nord il 4 maggio 2018, n. 49/2018(sulla scorta della certificazione rilasciata dal competente ufficio del registro delle imprese); [OSCURATO:PERSONA]:

1. il ricorso è affidato a cinque motivi; 1.1 con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 62, comma 3, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507,con riferimento all’art. 184, comma 3, lett. e, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che gli imballaggi secondari e terziari non erano esenti da TARSU, essendo soggetti alla disciplina stabilita per i rifiuti speciali,senza tener conto che i rifiuti speciali prodotti nell’esercizio di attività commerciali erano esenti da TARSU in ragione dell’auto- smaltimento; 1.2 con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 70del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con riferimento all’art. 2697 cod. civ. ed all’art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché al principio di buona amministrazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l’onere di provare l’esistenza ela delimitazione delle aree destinate alla produzione di rifiuti speciali gravava a carico della contribuente; 1.3 con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 62del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con riferimento all’art. 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per non essere stato tenuto in conto dal giudice di secondo grado che la contribuente aveva presentato all’ente impositore la denuncia con l’indicazione della superficie tassabile; 1.4 con il quarto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 62del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con riferimento all’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 , cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunziarsi sull’eccezione concernente la riduzione parziale (e forfettaria) della superficie tassabile, in luogo della completa esenzione dalla base imponibile; 1.5 con il quinto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 62del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con riferimento al principio comunitario «Pay as [OSCURATO:PERSONA]», in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 , cod. proc. civ., per non essere stata rilevata e sollevata dal giudice di secondo grado l’illegittimità costituzionale della predetta disposizione per violazione degli artt. 3, 53, 97 e 117, primo comma, Cost.;

2. preliminarmente, si deve disattendere l’istanza di interruzione del presente procedimento in conseguenza del sopravvenuto fallimento della ricorrente, in conformità all’orientamento consolidato di questa Corte, secondo cui il fallimento di una delle parti che si verifichi nel corso del giudizio di cassazione non determina l'interruzione del processo ex art. 299ss. cod. p roc . c iv ., trattandosi di procedimento dominato dall'impulso di ufficio (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 15 novembre 2017, n. 27143; Cass., Sez. 1^, 24 febbraio 2020, n. 4795; Cass., Sez. 1^, 12 febbraio 2021, n. 3630; Cass - , Sez. 1^, 7 aprile 2023, n. 9563); peraltro, l 'intervenuta modifica dell'art. 43 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare),per effetto dell'art. 41 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, nella parte in cui stabilisce c he « l'apertura delfallimento determina l'interruzione del processo » , non comporta l'interruzione delgiudizio di legittimità tempestivamente intrapreso, mediante rituale avvio del procedimento notificatorio, con l'invio della copia del ricorso per il tramite dell'ufficio postale, quand'anche la notifica si sia perfezionata presso il destinatario in una data successiva alla dichiarazionedi fallimento di quest'ultimo ( tra le tante: Cass., Sez. 1^, 15 novembre 2017, n. 27143; Cass., Sez. 5^, 8 giugno 2021, n. 15928; Cass., Sez. 5^, 27 gennaio 2022, n. 2356; Cass., Sez.

Lav., 19 aprile 2023, n. 10476);

3. per il resto, il primo motivo, il secondo motivo, il ter zo motivo ed il quarto motivo – la cui stretta ed intima connessione consiglia la trattazione congiunta –sono infondati. 3.1a tale proposito, si rende opportuno un rapido excursus sull’evoluzione storica della disciplina settoriale; 3.2 il regime fiscale dei rifiuti, a partire dalla TARSU, prevista dal d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, ha subito nel tempo numerose modifiche legislative, in quanto la TARSU è stata sostituita dalla TIA 1 (tariffa di igiene ambientale), introdotta dall'art. 49 deld.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (Decreto Ronchi), e la TIA 1, a sua volta, dalla TIA 2 (tariffa integrata ambientale), di cui all'art. 238 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Codice dell'Ambiente); 3.3nell'ambito di tale successione di norme, il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, ha inciso in modo significativo sui criteri di tassazione dei rifiuti in quanto ha introdotto un nuovo sistema incentrato sulla tariffa (TIA 1), in sostituzione di quello precedente incentrato sul tributo; 3.4l'art. 238 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che ha istituito la nuova "tariffa" sui rifiuti TIA 2, destinata a sostituire quella di cui al d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, hapoi previsto, al comma 1, che: «La tariffa di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è soppressa a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11», il quale recita che: «Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti»;3.5poiché tale regolamento ministeriale non è stato adottato (entro il prorogato termine del 30 giugno 2010), sono rimaste in vigore, ed applicate dai Comuni nei rispettivi territori sia la TARSU che la TIA 1, prevista dal d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, alla quale, per effetto dell’art. 1, commi 183 e 184,della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), sono stati estesi i criteri di determinazione della TARSU; 3.6l 'art. 5, comma 2 - quater , del d.l. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, ha, infine , disposto che, « Ove il regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non sia adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (entro il 30 giugno 2010), i Comuni che intendano adottare la tariffa integrata ambientale (TIA) possono farlo ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti»; 3.7dunque, inutilmente decorso il termine del 30 giugno 2010, è stata prevista la facoltà per gli enti locali di adottare delibere di passaggio dalla TARSU alla TIA 2, con effetto dal 10 gennaio 2011 (per tale excursus , tra le tante: Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2016, n. 22223;Cass., Sez. 5^, 19 aprile 2019, n. 11035; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2021, n. 17032); 3.8 d a ultimo, poi, l'art. 14, comma 7, del d.lgs. 1 4 marzo 2011, n. 23 , ha disposto che : « Sino alla revisione della disciplina relativa ai prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani, continuano ad applicarsi i regolamenti comunali adottati in base alla normativa concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani e la tariffa di igiene ambientale.

Resta ferma la possibilità per i Comuni di adottare la tariffa integrata ambientale»;3.9da dette disposizioni poteva, allora, conseguire (al più) il divieto di passare dall'una all'altra forma di imposizione, - e, con questo, una preclusione alla modifica dei regolamenti di TARSU e TIA 1, - ma non anche l'abrogazione delle discip line istitutive di dette forme di prelievo in difetto della (compiuta) realizzazione della TIA 2 (istituita col d.lgs. 3 aprile 2006 , n. 152) (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 13 luglio 2017, n. 17271; Cass., Sez. 5^, 4 dicembre 2018, n. 31286; Cass., Sez. 5^, 28 marzo 2019, n. 8650; Cass., Sez. 5^, 16 dicembre 2019, n. 33224; Cass., Sez. 5^, 23 dicembre 2019, nn. 34283, 34284, 34285, 34286 e 34287; Cass., Sez. 5^, 16 aprile 2020, n. 7849; Cass., Sez. 6^-5, 26 ottobre 2021, n. 30120; Cass., Sez. 6^-5, 14 giugno 2022, n. 19110); 3.10così ricostruito il quadro normativo di riferimento, quanto alle diverse tipologie di rifiuti oggetto di tassazione, questa Corte ha già statuito che, per effett o dell'art. 17, comma 3, della legge 24 aprile 1998, n. 128, c he ha abrogato l'art. 39 della legge 26 febbraio 1994, n. 146, è venuta meno l'assimilazione ope legis ai rifiuti urbani di quelli provenienti dalle attività artigianali, commerciali e di servizi, purché aventi una composizione merceologica analoga a quella urbana, secondo i dettagli tecnici contenuti nella deliberazione adottata dal CIPE il 27 luglio 1984, con la conseguenza che è divenuto pienamente operante l'art. 21, comma 2, lett. g, del d.lgs. 5 febbraio 1997,n. 22, che ha attribuito ai Comuni la facoltà di assimilare o meno ai rifiuti urbani quelli derivanti dalle attività economiche; 3.11con riferimento alle annualità di imposta dal 1997 in poi, assumono,quindi, decisivo rilievo le indicazioni dei regolamenti comunali circa l'assimilazione dei rifiuti provenienti dalle attività economiche ai rifiuti urbani ordinari, in quanto con l'entrata in vigore del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 , è stato restituito ai Comuni (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2016, n. 22223; Cass., Sez. 5^, 5 aprile 2019, nn. 9610 e 9612; Cass., Sez. 5^, 24 maggio 2019, nn. 14197 e 14198; Cass., Sez. 5^, 16 luglio 2019, n. 18988; Cass., Sez. 5^, 30 giugno 2020, n. 13108; Cass., Sez. 5^, 17 marzo 2021, n. 7548; Cass., Sez. 5^, 22 marzo 2022, n. 9183; Cass., Sez. 5^, 5 aprile 2022, n. 10899) il potere di assimilare ai rifiuti urbani ordinari alcune categorie di rifiuti speciali, fra cui quelli prodotti da ditte commerciali, anche «per qualità e quantità» (art. 21, comma 2, lett. g,del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22) ; 3.12il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, emanato in attuazione delle direttive n. 91/156/CEE sui rifiuti, n. 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e n. 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, ha previsto, nel Titolo I ("Gestione dei rifiuti"), che: a) la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci; i rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente (art. 2, commi 1 e 2); b) le autorità competenti favoriscono il recupero dei rifiuti, nelle varie forme previste (reimpiego, riciclaggio, ecc.), allo scopo di ridurre lo smaltimento dei rifiuti, che costituisce la fase residuale della "gestione" degli stessi, la quale comprende le operazioni di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento (artt. 4 e 5 e art. 6, comma 1, lett. d); c) sono rifiuti "urbani", tra l'altro, quelli non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quello di civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensidell'art. 21, comma 2, lett. g, mentre sono rifiuti "speciali", tra l'altro, quelli "da attività commerciali" (art. 7, comma 2, lett. b,e comma 3, lett. e); d) i Comuni «effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa»; con appositi regolamenti stabiliscono, fra l'altro, «le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio», nonché «l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento»; la privativa suddetta «non si applica (....) alle attività di recupero dei rifiuti assimilati» (dall’1 gennaio 2003, «alle attività di recupero dei rifiuti urbani o assimilati», ai sensi dell’art. 23 della legge 31 luglio 2002, n.179) (art. 21, comma 1, comma 2, lett. ee g, e comma 7). 3.13come si è in precedenza già evidenziato, l'art. 49 deld.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, ha istituito la “tariffa per la gestione dei rifiuti urbani” (usualmente denominata TIA, " tariffa di igiene ambientale"), in sostituzione della soppressa TARSU, prevedendo, in particolare, nella modulazione della tariffa, agevolazioni per la raccolta differenziata, «ad eccezione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, che resta a carico dei produttori e degli utilizzatori» (comma 10), e disponendo, altresì , che « sulla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua» detta attività (comma 14); 3.14 dalla lettura organica di tali disposizioni si evince che costituisce regola generale quella secondo cui la privativa comunale opera sempre in presenza di rifiuti urbani e assimilati; che tuttavia, per i rifiuti assimilati, in caso di comprovato avviamento al recupero, ai sensi dell'art. 21, comma 7, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, sussiste la possibilità di un esonero dalla privativa comunale che determina, non già la riduzione della superficie tassabile, prevista dall'art. 62, comma 3, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, istitutivo della TARSU, per il solo caso di produzione di rifiuti speciali (non assimilabili o non assimilati), bensì il diritto ad una riduzione tariffaria determinata in concreto - a consuntivo - in base a criteri di proporzionalità rispetto alla quantità effettivamente avviata al recupero (in virtù di quanto previsto, in generale, già dall’art. 67, comma 2, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e poi, più specificamente, dall'art. 49, comma 14, del d.lgs 5 febbraio 1997, n. 22 , e dal l’art. 7, comma 2, del d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158) (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 13 maggio 2015, n. 9731; Cass., Sez. 6^-5, 27 luglio 2020, n. 15983; Cass., Sez. 5^, 15 novembre 2021, n. 34299; Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2022, nn. 12848 e 12850; Cass., Sez. 5^, 12 luglio 2022, n. 21957); 3.15l'art. 7 del d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, che nella fase transitoria può essere applicato dai Comuni anche ai fini della TARSU, nell'approvare il «metodo normalizzato per la determinazione della tariffa di riferimento per la gestione dei rifiuti urbani», prevede, infatti, non già l'esenzione dall'imposta, ma soltanto una sua riduzione nel caso in cui i rifiuti speciali assimilati a quelli urbani vengano avviati a recupero direttamente dal produttore, purché il servizio sia istituito e sussista la possibilità dell'utilizzazione; 3.16a i produttori di rifiuti assimilati che dimostrino di aver avviato al recupero i rifiuti stessi, è riconosciuta, dunque, a norma del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, la possibilità di sottrarsi entro certi limiti alla privativa comunale; presupposto dell'esonero, e della conseguente riduzione proporzionale del tributo, è la qualificazione del rifiuto come assimilabile all'urbano; 3.17 dunque, l’esercizio della potestà regolamentare dei Comuni assume a riferimento i criteri contenuti nella deliberazione adottata dal CIPE il 27 luglio 1984, che risulta ancora attuale grazie a una serie di rinvii contenuti nel c.d.

“Codice dell’ambiente”, in attesa dei nuovi decreti ministeriali sul punto; 3.18il c.d.

“Codice dell'ambiente” (d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) è entrato in vigore il 29 aprile 2006 solo parzialmente, causando l'abrogazione di una serie di norme tra cui, all’art. 264, comma 1, lett. i, il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, disponendo, però , che, al fine di assicurare che non vi fosse soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa alla parte IV^ del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 , i provvedimenti attuativi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 continuassero ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti previsti dalla parte IV^; 3.19in particolare, ed in conclusione, l'art. 195, comma 2, lett. e, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, riservando alla competenza dello Stato «la determinazione dei criteri qualitativi e quali- quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani»,ha previsto che:«Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti, entro novanta giorni, i criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani», ma tale decreto non è stato adottato;3.20dal suo canto, la norma transitoria contenuta nell'art . 265, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, stabilisce che le vigenti norme regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino all'adozione delle corrispondenti specifiche norme di attuazione della parte IV^; 3.21così come esplicitato dall’art. 1, comma 184, lett. b, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base alla quale, nelle more della completa attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani,si continuano ad applicare le disposizioni degli artt.18, comma 2, lett. d, e 57, comma 1, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, disponendo la permanenza delle norme regolamentari e tecniche di disciplina dei rifiuti sino all'attuazione del Decreto Ronchi; 3.22per cui, la normativa di cui all'art. 195, comma 2, lett. e, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, non è applicabile in assenza di provvedimenti attuativi (Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2019, nn. 7142, 7143, 7144, 7145 e 7146; Cass., Sez. 5^, 5 settembre 2019, n. 22231; Cass., Sez. 5^, 12 luglio 2022, n. 21957); 3.23 l a definizione dei criteri per l'assimilabilità dei rifiuti speciali a quelli urbani avrebbe dovuto essere attuata mediante l'adozione di apposito regolamento emanato con decreto e, in assenza del previsto regolamento, si continuano ad applicare i criteri per l'assimilazione previsti nella deliberazione adottata dal CIPE il 27 luglio 1984 (Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2018, n. 9214); 3.24ne discende che, in tema di TARSU , per effetto dell'art. 17, comma 3, della l egge 24 aprile 1998 , n. 128, c he ha abrogato l'art. 39 della legge 26 febbraio 1994, n. 146 , venendo meno l'assimilazione ope legisai rifiuti urbani di quelli provenienti dalle attività artigianali, commerciali e di servizi, purché aventi una composizione merceologica analoga a quella urbana, secondo i dettagli tecnici contenuti nella deliberazione adottata dal CIPE il 27 luglio 1984, risulta pienamente operativo l'art. 21, comma 2, lett. g, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, attributivo ai Comuni della facoltà di assimilare o meno ai rifiuti urbani quelli derivanti dalle attività economiche, sicché, a partire dall'annualità di imposta 1997, assumono decisivo rilievo le indicazioni proprie dei regolamenti comunali circa l'assimilazione del rifiuti provenienti dalle attività economiche ai rifiuti urbani ordinari; 3.25 per cui, secondo un orientamento costante di questa Corte, in tema di TARSU, spetta al contribuente l'onere di fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza e alla delimitazione delle aree in cui vengono prodottirifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani (da lui smaltiti direttamente, essendo esclusi dal normale circuito di raccolta), che, pertanto , non concorrono alla quantificazione della superficie imponibile, in applicazione dell'art. 62, comma 3, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, posto che, pur operando anche nella materia in esame il principio secondo il quale spetta all'amministrazione comunale provare i fatti che costituiscono fonte dell'obbligazione tributaria (nella specie, l'occupazione di aree nel territorio comunale), per quanto attiene alla quantificazione del tributo, grava sull'interessato (oltre all'obbligo didenuncia ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507) un onere di informazione, al fine di ottenere l'esclusione delle aree sopra descritte dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale, secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale(tra le tante: Cass., Sez. 5^, 31 luglio 2015, n. 16235; Cass., Sez. 5^, 14 settembre 2016, n. 18054; Cass., Sez. 5^, 13 settembre 2017, n. 21250; Cass., Sez. 5^, 23 maggio 2019, n. 14040; Cass., Sez. 5^, 23 aprile 2020, n. 8088; Cass., Sez. 5^, 22 luglio 2021, n. 21011; Cass., Sez. 5^, 27 gennaio 2022, n. 2373; Cass., Sez. 5^, 14 marzo 2022, n. 8222; Cass., Sez. 5^, 27 gennaio 2023, n. 2623; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2023, n. 9887); 3.26invero, operando in conseguenza di specifiche condizioni non altrimenti conoscibili dall'ente impositore , in quanto collegate alle posizioni peculiari dei singoli utenti che si vengono a trovare nella situazione per poterne fruire, il riconoscimento del diritto a tale riduzione è s ubordinato alla condizione della presentazione di una preventiva domanda del contribuente, corredata naturalmente della documentazione necessaria per giustificarne l'attribuzione(Cass., Sez. 6^-5, 28 aprile 2021, n. 11130; Cass., Sez. 5^, 27 gennaio 2022, n. 2373); 3.27nello specifico, la questione all'esame della Corte verte essenzialmente sulla tassabilità ai fini della TARSU di locali e spazi ritenuti esenti da imposta, perché produttivi di soli imballaggi secondari e terziari, che la contribuente deduce di avviareal recupero a proprie cure e spese (mediante l’ausilio di società private autorizzate); 3.28il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 , emanato in attuazione delle direttive n. 91/156/CEE sui rifiuti, n. 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e n. 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, nel Titolo II (specificamente dedicato alla «Gestione degli imballaggi»)- premesso che la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio è disciplinata « sia per prevenire e ridurne l'impatto sull'ambiente ed assicurare un elevato livello di tutela dell'ambiente, sia per garantire il funzionamento del mercato e prevenire l'insorgere di ostacoli agli scambi, nonché distorsioni e restrizioni alla concorrenza», ai sensi della citata direttiva n. 94/62/CEE (art. 34, comma 1), dispone che: a)Gli imballaggi si distinguono in primari (quelli costituiti da «un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore»), secondari o multipli (quelli costituiti dal «raggruppamento di un certo numero di unità di vendita») e terziari (quelli concepiti «in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli») (art. 35, comma 1); b)«i produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti»: oltre ai vari obblighi in tema di raccolta, riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggio, sono a carico dei produttori e degli utilizzatori i costi per -fra l'altro - la raccolta dei rifiuti di imballaggi o secondari e terziari, la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio, lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari (art. 38); c) « A decorrere dal 1 ° gennaio 1998 è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura.

Dalla stessa data eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata»(art. 43, comma 2); 3.29dall'esame del Titolo II del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, si ricava che i rifiuti di imballaggiocostituiscono oggetto di un regime speciale rispetto a quello dei rifiuti in genere, regime caratterizzato essenzialmente dalla attribuzione ai produttori ed agli utilizzatori della loro "gestione" (termine che comprende tutte le fasi, dalla raccolta allo smaltimento) (art. 38 citato); ciò vale in assoluto per gli imballaggi terziari, per i quali è stabilito il divieto di immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, cioè, in sostanza, il divieto di assoggettamento al regime di privativa comunale; 3.30 n e deriva che i rifiuti degli imballaggi terziari, nonché quelli degli imballaggi secondari ove non sia attivata la raccolta differenziata, non possono essere assimilati dai Comuni ai rifiuti urbani, nell'esercizio del potere ad essi restituito dall'art. 21 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e dalla successiva abrogazione dell’art. 39 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, da parte dell’art. 17 della legge 24 aprile 1998, n. 128,ed i regolamenti che una tale assimilazione abbiano previsto vanno perciò disapplicati in parte qua dal giudice tributario ( tra le tante: Cass., Sez. 5^, 19 ottobre 2012, n. 627; Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2016, n. 4793; Cass., Sez. 5^, 1 aprile 2016, nn. 6358 e 6359; Cass., Sez. 5^, 9 giugno 2017, n. 14414 ; Cass., Sez. 5^, 11 aprile 2019, nn. 10157, 10158, 10159, 10160 e 10161; Cass., Sez. 5^, 23 aprile 2020, nn. 8088 e 8089; Cass., Sez. 5^, 22 luglio 2021, n. 21130; Cass., Sez. 5^, 29 marzo 2022, n. 10029; Cass., Sez. 5^, 30 marzo 2023, n. 9032); 3.31 c iò non comporta, però, che tali categorie di rifiuti siano, di per sé, esenti da TARSU, ma che ad esse si applica la disciplina stabilita per i rifiuti speciali, che è quella dettata dall’art. 62, comma 3, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il quale rapporta la tassa alle superfici dei locali occupati o detenuti, stabilendo, nell'ovvio presupposto che in un locale od area in cui si producono rifiuti speciali si formano anche, di norma, rifiuti ordinari, l'esclusione dalla tassa della sola parte della superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente i rifiuti speciali; ed al riguardo va ribadito che incombe all'impresa contribuente l'onere di fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza ed alla delimitazione delle aree che, per il detto motivo, non concorrono alla quantificazione della complessiva superficie imponibile; infatti, pur operando anche nella materia in esame -per quanto riguarda il presupposto della occupazione di aree nel territorio comunale - il principio secondo il quale l'onere della prova dei fatti costituenti fonte dell'obbligazione tributaria spetta all'amministrazione comunale , per quanto attiene alla quantificazione della tassa è posto a carico dell'interessato (oltre all'obbligo della denunciaai sensi dell’art. 70 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507) un onere di informazione, al fine di ottenere l'esclusione di alcune aree dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale (in termini: Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2012, n. 627; Cass., Sez. 5^, 4 aprile 2012, n. 5377; Cass., Sez. 5^, 5 giugno 2013, n. 14156; Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2016, n. 4793; Cass., Sez. 5^, 11 aprile 2018, n. 8909; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2018, n. 11451; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2019, nn. 10009, 10010, 10011, 10012, 10014 e 10015; Cass., Sez. 5^, 23 aprile 2020, nn. 8088 e 8089; Cass., Sez. 5^, 22 luglio 2021, n. 21130; Cass., Sez. 5^, 29 marzo 2022, n. 10029; Cass., Sez. 5^, 23 febbraio 2023, nn. 5578, 5579 e 5580; Cass., Sez. 5^, 28 marzo 2023, nn. 8753 e 8754; Cass., Sez. 5^, 30 marzo 2023, n. 9032); 3.32ne discende che il giudice di appello si è espressamente uniformato a tale orientamento della giurisprudenza di legittimità, avendo ritenuto che: «Non avendo la contribuente adempiuto all’onere di informazione che ad essa incombeva, delimitando le aree produttrici di rifiuti speciali (imballaggi secondari e terziari) (e non avendo, nemmeno in giudizio, fornito tale precisazione, con la dimostrazione di quali rifiuti speciali si formano nelle aree asserite esenti), legittimamente il Comune di Modugno, a seguito di sopralluogo, ha proceduto alla determinazione della superficie imponibile determinandola in mq. 11.492,00, e nell’impossibilità di individuare le superfici ove si producono rifiuti imballaggi secondari e terziari, abbia determinato la TARSU si sensi del secondo periodo del terzo comma, dell’art. 62, DLgs 507/93, applicando le percentuali fissate dall’art. 10 del regolamento comunale vigente ratione temporis»; là dove, invece, la contribuente si era limitata a denunciare (con dichiarazione del 17 agosto 2009) la superficie dei locali adibiti ad uffici e servizi igienici per mq. 719, omettendo di considerare la superficie degli spazi adibiti a carico e scarico di merci ed a magazzini, con la conseguenza che, «nell’impossibilità di individuare le superfici ove si producono rifiuti di imballaggi secondari e terziari», la superficie complessiva dei locali e delle aree assoggettabili a TARSU ammontava a mq. 11.492 ( secondo le risultanze emerse all’esito di sopralluogo dell’ente impositore); 3.33 ovviamente, l’omessa dichiarazione della contribuente in ordine all’estensione delle superfici produttive di imballaggi secondari e terziari precludeva anche il minor beneficio del la riduzione della TARSU;

4. anche il quinto motivo è infondato; 4.1 invero, la prospettata eccezione di illegittimità costituzionale deve essere disattesa in relazione ai parametri dedotti dalla contribuente, dal momento che la prevalenza della presunzione relativa ex lege per la determinazione del presupposto impositivo della TARSU con riguardo al computo della superficie dei locali e delle aree produttive di rifiuti urbani, in difetto di prova contraria sull’estensione degli spazi esenti per la destinazione alla produzione di rifiuti speciali, non contrasta, a monte, né c on il principio euro - unitario “ chi inquina paga”,né con i principi costituzionali di uguaglianza, capacità contributiva e buon andamento/imparzialità della pubblica amministrazione, trattandosi di un criterio suppletivo per il calcolo della base imponibile del tributo, la cui commisurazione è proporzionata alla potenziale produttività di rifiuti urbaniin base alla superficie calcolata; 4.2 peraltro, in coerenza con la giurisprudenza della Corte di Giustizia (Corte Giust., 24 giugno 2009, causa C-188/07, Comun de Mesquer vs [OSCURATO:PERSONA] SA e [OSCURATO:PERSONA].; Corte Giust., 16 luglio 2009, causa C-254/08, [OSCURATO:PERSONA] srl [OSCURATO:PERSONA] e altri vs.

Comune di Casoria), secondo cui «(...) è spesso difficile, persino oneroso, determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore; -in tali circostanze, ricorrere a criteri basati sulla capacità produttiva dei detentori, calcolata in funzione della superficie dei beni immobili che occupano, nonché della loro destinazione e/o sulla natura dei rifiuti prodotti può consentire di calcolare i costi dello smaltimento e ripartirli tra i vari detentori; - sotto tale profilo, la normativa nazionale che preveda, ai fini del finanziamento, una tassa calcolata in base ad una stima del volume dei rifiuti generato e non sulla base del quantitativo effettivamente prodotto non può essere considerata in contrasto con l'art. 15, lett. a), della direttiva 2006/12; - nella materia, le autori tà nazionali dispongono di un'ampia discrezionalità per quanto riguarda le modalità di calcolo della tassa; -per quanto riguarda la differenziazione tra categorie di detentori, la stessa deve ritenersi ammessa, purché non venga fatto carico ad alcuni di costi manifestamente non commisurati ai volumi o alla natura dei rifiuti da essi producibili»(Corte Giust., 16 luglio 2009, causa C-254/08, cit., punti 49 – 56), s icché, in definitiva, i l metodo di calcolo basato sulla superficie di immobile posseduto non è, di per sé, contrario al principio "chi inquina paga" recepito dall'art. 11 della direttiva 75/442», non essendo ammessi regimi d'imposizione i cui fatti costitutivi si fondano su presunzioni legali che non ammettono prova contraria, questa Corte ha affermato che, in tema di TARSU, la disciplina contenuta nel d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 , sulla individuazione dei presupposti della tassa e sui criteri per la sua quantificazione non contrasta con il principio comunitario "chiinquina paga ", sia perché è consentita la quantificazione del costo di smaltimento sulla base della superficie dell'immobile posseduto, sia perché la detta disciplina non fa applicazione di regimi presuntivi che non consentano un'ampia prova contraria, ma contiene previsioni (artt. 65 e 66) che commisurano la tassa ad una serie di presupposti variabili o a particolari condizioni (Cass., Sez. 5^, 31 gennaio 2011, n. 2202; Cass., Sez. 5^, 3 dicembre 2019, n. 31461; Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2022, n. 18207); 5.in conclusione, alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi la infondatezza dei motivi dedotti , il ricorso deve essere rigettato.

6. le spese giudizialiseguono la soccombenza e sono liquidate nellamisura fissata in dispositivo; 7.ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d .

P.R. 30 maggio 2002,n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13 , se dovuto.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore del controricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi ed € 800,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rgio Roderi, con studio in Milano, e dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] il Comune di Modugno ( BA) , in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Santeramo in Colle (BA), elettivamente domiciliatopresso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con studio in Roma, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bari il 20 ottobre 2015, n. 2173/01/2015; [OSCURATO:PERSONA] IMBALLAGGIudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3 maggio 2023 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1.la “CE.DI. [OSCURATO:PERSONA].p.A. ” ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bari il 20 ottobre 2015, n. 2173/01/2015, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di pagamento per la [OSCURATO:PERSONA] relativa all’anno 2008, con riferimento a d un o stabilimen to per lo stoccaggio ed il deposito di generi alimentari di provenienza industriale in Modugno (BA), ha accolto l’appello proposto da l Comune di Modugno (BA) nei confronti del la medesima avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bari il 12 novembre 2014, n.2709/22/2014, con compensazione delle spese giudiziali; 2.il giudice di appello ha rifo rmato l a decisione di p rime cure sul rilievo che la contribuente non aveva mai presentato alcuna denuncia con l’indicazione delle aree adibite alla formazione di rifiuti speciali(in particolare, di imballaggi secondari e terziari); 3. il Comune di Modugno (BA) ha resistito con controricorso; 4. la ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale, chiedendo l’interruzione del presente procedimento per la sopravvenuta dichiarazione del proprio fallimentocon sentenza depositata dal Tribunale di Napoli-Nord il 4 maggio 2018, n. 49/2018(sulla scorta della certificazione rilasciata dal competente ufficio del registro delle imprese); [OSCURATO:PERSONA]: 1. il ricorso è affidato a cinque motivi; 1.1 con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 62, comma 3, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507,con riferimento all’art. 184, comma 3, lett. e, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che gli imballaggi secondari e terziari non erano esenti da TARSU, essendo soggetti alla disciplina stabilita per i rifiuti speciali,senza tener conto che i rifiuti speciali prodotti nell’esercizio di attività commerciali erano esenti da TARSU in ragione dell’auto- smaltimento; 1.2 con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 70del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con riferimento all’art. 2697 cod. civ. ed all’art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché al principio di buona amministrazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l’onere di provare l’esistenza ela delimitazione delle aree destinate alla produzione di rifiuti speciali gravava a carico della contribuente; 1.3 con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 62del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con riferimento all’art. 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per non essere stato tenuto in conto dal giudice di secondo grado che la contribuente aveva presentato all’ente impositore la denuncia con l’indicazione della superficie tassabile; 1.4 con il quarto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 62del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con riferimento all’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 , cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunziarsi sull’eccezione concernente la riduzione parziale (e forfettaria) della superficie tassabile, in luogo della completa esenzione dalla base imponibile; 1.5 con il quinto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 62del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con riferimento al principio comunitario «Pay as [OSCURATO:PERSONA]», in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 , cod. proc. civ., per non essere stata rilevata e sollevata dal giudice di secondo grado l’illegittimità costituzionale della predetta disposizione per violazione degli artt. 3, 53, 97 e 117, primo comma, Cost.; 2. preliminarmente, si deve disattendere l’istanza di interruzione del presente procedimento in conseguenza del sopravvenuto fallimento della ricorrente, in conformità all’orientamento consolidato di questa Corte, secondo cui il fallimento di una delle parti che si verifichi nel corso del giudizio di cassazione non determina l'interruzione del processo ex art. 299ss. cod. p roc . c iv ., trattandosi di procedimento dominato dall'impulso di ufficio (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 15 novembre 2017, n. 27143; Cass., Sez. 1^, 24 febbraio 2020, n. 4795; Cass., Sez. 1^, 12 febbraio 2021, n. 3630; Cass - , Sez. 1^, 7 aprile 2023, n. 9563); peraltro, l 'intervenuta modifica dell'art. 43 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare),per effetto dell'art. 41 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, nella parte in cui stabilisce c he « l'apertura delfallimento determina l'interruzione del processo » , non comporta l'interruzione delgiudizio di legittimità tempestivamente intrapreso, mediante rituale avvio del procedimento notificatorio, con l'invio della copia del ricorso per il tramite dell'ufficio postale, quand'anche la notifica si sia perfezionata presso il destinatario in una data successiva alla dichiarazionedi fallimento di quest'ultimo ( tra le tante: Cass., Sez. 1^, 15 novembre 2017, n. 27143; Cass., Sez. 5^, 8 giugno 2021, n. 15928; Cass., Sez. 5^, 27 gennaio 2022, n. 2356; Cass., Sez. Lav., 19 aprile 2023, n. 10476); 3. per il resto, il primo motivo, il secondo motivo, il ter zo motivo ed il quarto motivo – la cui stretta ed intima connessione consiglia la trattazione congiunta –sono infondati. 3.1a tale proposito, si rende opportuno un rapido excursus sull’evoluzione storica della disciplina settoriale; 3.2 il regime fiscale dei rifiuti, a partire dalla TARSU, prevista dal d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, ha subito nel tempo numerose modifiche legislative, in quanto la TARSU è stata sostituita dalla TIA 1 (tariffa di igiene ambientale), introdotta dall'art. 49 deld.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (Decreto Ronchi), e la TIA 1, a sua volta, dalla TIA 2 (tariffa integrata ambientale), di cui all'art. 238 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Codice dell'Ambiente); 3.3nell'ambito di tale successione di norme, il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, ha inciso in modo significativo sui criteri di tassazione dei rifiuti in quanto ha introdotto un nuovo sistema incentrato sulla tariffa (TIA 1), in sostituzione di quello precedente incentrato sul tributo; 3.4l'art. 238 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che ha istituito la nuova "tariffa" sui rifiuti TIA 2, destinata a sostituire quella di cui al d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, hapoi previsto, al comma 1, che: «La tariffa di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è soppressa a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11», il quale recita che: «Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti»;3.5poiché tale regolamento ministeriale non è stato adottato (entro il prorogato termine del 30 giugno 2010), sono rimaste in vigore, ed applicate dai Comuni nei rispettivi territori sia la TARSU che la TIA 1, prevista dal d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, alla quale, per effetto dell’art. 1, commi 183 e 184,della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), sono stati estesi i criteri di determinazione della TARSU; 3.6l 'art. 5, comma 2 - quater , del d.l. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, ha, infine , disposto che, « Ove il regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non sia adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (entro il 30 giugno 2010), i Comuni che intendano adottare la tariffa integrata ambientale (TIA) possono farlo ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti»; 3.7dunque, inutilmente decorso il termine del 30 giugno 2010, è stata prevista la facoltà per gli enti locali di adottare delibere di passaggio dalla TARSU alla TIA 2, con effetto dal 10 gennaio 2011 (per tale excursus , tra le tante: Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2016, n. 22223;Cass., Sez. 5^, 19 aprile 2019, n. 11035; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2021, n. 17032); 3.8 d a ultimo, poi, l'art. 14, comma 7, del d.lgs. 1 4 marzo 2011, n. 23 , ha disposto che : « Sino alla revisione della disciplina relativa ai prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani, continuano ad applicarsi i regolamenti comunali adottati in base alla normativa concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani e la tariffa di igiene ambientale. Resta ferma la possibilità per i Comuni di adottare la tariffa integrata ambientale»;3.9da dette disposizioni poteva, allora, conseguire (al più) il divieto di passare dall'una all'altra forma di imposizione, - e, con questo, una preclusione alla modifica dei regolamenti di TARSU e TIA 1, - ma non anche l'abrogazione delle discip line istitutive di dette forme di prelievo in difetto della (compiuta) realizzazione della TIA 2 (istituita col d.lgs. 3 aprile 2006 , n. 152) (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 13 luglio 2017, n. 17271; Cass., Sez. 5^, 4 dicembre 2018, n. 31286; Cass., Sez. 5^, 28 marzo 2019, n. 8650; Cass., Sez. 5^, 16 dicembre 2019, n. 33224; Cass., Sez. 5^, 23 dicembre 2019, nn. 34283, 34284, 34285, 34286 e 34287; Cass., Sez. 5^, 16 aprile 2020, n. 7849; Cass., Sez. 6^-5, 26 ottobre 2021, n. 30120; Cass., Sez. 6^-5, 14 giugno 2022, n. 19110); 3.10così ricostruito il quadro normativo di riferimento, quanto alle diverse tipologie di rifiuti oggetto di tassazione, questa Corte ha già statuito che, per effett o dell'art. 17, comma 3, della legge 24 aprile 1998, n. 128, c he ha abrogato l'art. 39 della legge 26 febbraio 1994, n. 146, è venuta meno l'assimilazione ope legis ai rifiuti urbani di quelli provenienti dalle attività artigianali, commerciali e di servizi, purché aventi una composizione merceologica analoga a quella urbana, secondo i dettagli tecnici contenuti nella deliberazione adottata dal CIPE il 27 luglio 1984, con la conseguenza che è divenuto pienamente operante l'art. 21, comma 2, lett. g, del d.lgs. 5 febbraio 1997,n. 22, che ha attribuito ai Comuni la facoltà di assimilare o meno ai rifiuti urbani quelli derivanti dalle attività economiche; 3.11con riferimento alle annualità di imposta dal 1997 in poi, assumono,quindi, decisivo rilievo le indicazioni dei regolamenti comunali circa l'assimilazione dei rifiuti provenienti dalle attività economiche ai rifiuti urbani ordinari, in quanto con l'entrata in vigore del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 , è stato restituito ai Comuni (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2016, n. 22223; Cass., Sez. 5^, 5 aprile 2019, nn. 9610 e 9612; Cass., Sez. 5^, 24 maggio 2019, nn. 14197 e 14198; Cass., Sez. 5^, 16 luglio 2019, n. 18988; Cass., Sez. 5^, 30 giugno 2020, n. 13108; Cass., Sez. 5^, 17 marzo 2021, n. 7548; Cass., Sez. 5^, 22 marzo 2022, n. 9183; Cass., Sez. 5^, 5 aprile 2022, n. 10899) il potere di assimilare ai rifiuti urbani ordinari alcune categorie di rifiuti speciali, fra cui quelli prodotti da ditte commerciali, anche «per qualità e quantità» (art. 21, comma 2, lett. g,del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22) ; 3.12il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, emanato in attuazione delle direttive n. 91/156/CEE sui rifiuti, n. 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e n. 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, ha previsto, nel Titolo I ("Gestione dei rifiuti"), che: a) la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci; i rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente (art. 2, commi 1 e 2); b) le autorità competenti favoriscono il recupero dei rifiuti, nelle varie forme previste (reimpiego, riciclaggio, ecc.), allo scopo di ridurre lo smaltimento dei rifiuti, che costituisce la fase residuale della "gestione" degli stessi, la quale comprende le operazioni di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento (artt. 4 e 5 e art. 6, comma 1, lett. d); c) sono rifiuti "urbani", tra l'altro, quelli non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quello di civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensidell'art. 21, comma 2, lett. g, mentre sono rifiuti "speciali", tra l'altro, quelli "da attività commerciali" (art. 7, comma 2, lett. b,e comma 3, lett. e); d) i Comuni «effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa»; con appositi regolamenti stabiliscono, fra l'altro, «le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio», nonché «l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento»; la privativa suddetta «non si applica (....) alle attività di recupero dei rifiuti assimilati» (dall’1 gennaio 2003, «alle attività di recupero dei rifiuti urbani o assimilati», ai sensi dell’art. 23 della legge 31 luglio 2002, n.179) (art. 21, comma 1, comma 2, lett. ee g, e comma 7). 3.13come si è in precedenza già evidenziato, l'art. 49 deld.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, ha istituito la “tariffa per la gestione dei rifiuti urbani” (usualmente denominata TIA, " tariffa di igiene ambientale"), in sostituzione della soppressa TARSU, prevedendo, in particolare, nella modulazione della tariffa, agevolazioni per la raccolta differenziata, «ad eccezione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, che resta a carico dei produttori e degli utilizzatori» (comma 10), e disponendo, altresì , che « sulla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua» detta attività (comma 14); 3.14 dalla lettura organica di tali disposizioni si evince che costituisce regola generale quella secondo cui la privativa comunale opera sempre in presenza di rifiuti urbani e assimilati; che tuttavia, per i rifiuti assimilati, in caso di comprovato avviamento al recupero, ai sensi dell'art. 21, comma 7, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, sussiste la possibilità di un esonero dalla privativa comunale che determina, non già la riduzione della superficie tassabile, prevista dall'art. 62, comma 3, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, istitutivo della TARSU, per il solo caso di produzione di rifiuti speciali (non assimilabili o non assimilati), bensì il diritto ad una riduzione tariffaria determinata in concreto - a consuntivo - in base a criteri di proporzionalità rispetto alla quantità effettivamente avviata al recupero (in virtù di quanto previsto, in generale, già dall’art. 67, comma 2, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e poi, più specificamente, dall'art. 49, comma 14, del d.lgs 5 febbraio 1997, n. 22 , e dal l’art. 7, comma 2, del d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158) (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 13 maggio 2015, n. 9731; Cass., Sez. 6^-5, 27 luglio 2020, n. 15983; Cass., Sez. 5^, 15 novembre 2021, n. 34299; Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2022, nn. 12848 e 12850; Cass., Sez. 5^, 12 luglio 2022, n. 21957); 3.15l'art. 7 del d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, che nella fase transitoria può essere applicato dai Comuni anche ai fini della TARSU, nell'approvare il «metodo normalizzato per la determinazione della tariffa di riferimento per la gestione dei rifiuti urbani», prevede, infatti, non già l'esenzione dall'imposta, ma soltanto una sua riduzione nel caso in cui i rifiuti speciali assimilati a quelli urbani vengano avviati a recupero direttamente dal produttore, purché il servizio sia istituito e sussista la possibilità dell'utilizzazione; 3.16a i produttori di rifiuti assimilati che dimostrino di aver avviato al recupero i rifiuti stessi, è riconosciuta, dunque, a norma del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, la possibilità di sottrarsi entro certi limiti alla privativa comunale; presupposto dell'esonero, e della conseguente riduzione proporzionale del tributo, è la qualificazione del rifiuto come assimilabile all'urbano; 3.17 dunque, l’esercizio della potestà regolamentare dei Comuni assume a riferimento i criteri contenuti nella deliberazione adottata dal CIPE il 27 luglio 1984, che risulta ancora attuale grazie a una serie di rinvii contenuti nel c.d. “Codice dell’ambiente”, in attesa dei nuovi decreti ministeriali sul punto; 3.18il c.d. “Codice dell'ambiente” (d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) è entrato in vigore il 29 aprile 2006 solo parzialmente, causando l'abrogazione di una serie di norme tra cui, all’art. 264, comma 1, lett. i, il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, disponendo, però , che, al fine di assicurare che non vi fosse soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa alla parte IV^ del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 , i provvedimenti attuativi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 continuassero ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti previsti dalla parte IV^; 3.19in particolare, ed in conclusione, l'art. 195, comma 2, lett. e, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, riservando alla competenza dello Stato «la determinazione dei criteri qualitativi e quali- quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani»,ha previsto che:«Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti, entro novanta giorni, i criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani», ma tale decreto non è stato adottato;3.20dal suo canto, la norma transitoria contenuta nell'art . 265, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, stabilisce che le vigenti norme regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino all'adozione delle corrispondenti specifiche norme di attuazione della parte IV^; 3.21così come esplicitato dall’art. 1, comma 184, lett. b, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base alla quale, nelle more della completa attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani,si continuano ad applicare le disposizioni degli artt.18, comma 2, lett. d, e 57, comma 1, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, disponendo la permanenza delle norme regolamentari e tecniche di disciplina dei rifiuti sino all'attuazione del Decreto Ronchi; 3.22per cui, la normativa di cui all'art. 195, comma 2, lett. e, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, non è applicabile in assenza di provvedimenti attuativi (Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2019, nn. 7142, 7143, 7144, 7145 e 7146; Cass., Sez. 5^, 5 settembre 2019, n. 22231; Cass., Sez. 5^, 12 luglio 2022, n. 21957); 3.23 l a definizione dei criteri per l'assimilabilità dei rifiuti speciali a quelli urbani avrebbe dovuto essere attuata mediante l'adozione di apposito regolamento emanato con decreto e, in assenza del previsto regolamento, si continuano ad applicare i criteri per l'assimilazione previsti nella deliberazione adottata dal CIPE il 27 luglio 1984 (Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2018, n. 9214); 3.24ne discende che, in tema di TARSU , per effetto dell'art. 17, comma 3, della l egge 24 aprile 1998 , n. 128, c he ha abrogato l'art. 39 della legge 26 febbraio 1994, n. 146 , venendo meno l'assimilazione ope legisai rifiuti urbani di quelli provenienti dalle attività artigianali, commerciali e di servizi, purché aventi una composizione merceologica analoga a quella urbana, secondo i dettagli tecnici contenuti nella deliberazione adottata dal CIPE il 27 luglio 1984, risulta pienamente operativo l'art. 21, comma 2, lett. g, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, attributivo ai Comuni della facoltà di assimilare o meno ai rifiuti urbani quelli derivanti dalle attività economiche, sicché, a partire dall'annualità di imposta 1997, assumono decisivo rilievo le indicazioni proprie dei regolamenti comunali circa l'assimilazione del rifiuti provenienti dalle attività economiche ai rifiuti urbani ordinari; 3.25 per cui, secondo un orientamento costante di questa Corte, in tema di TARSU, spetta al contribuente l'onere di fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza e alla delimitazione delle aree in cui vengono prodottirifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani (da lui smaltiti direttamente, essendo esclusi dal normale circuito di raccolta), che, pertanto , non concorrono alla quantificazione della superficie imponibile, in applicazione dell'art. 62, comma 3, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, posto che, pur operando anche nella materia in esame il principio secondo il quale spetta all'amministrazione comunale provare i fatti che costituiscono fonte dell'obbligazione tributaria (nella specie, l'occupazione di aree nel territorio comunale), per quanto attiene alla quantificazione del tributo, grava sull'interessato (oltre all'obbligo didenuncia ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507) un onere di informazione, al fine di ottenere l'esclusione delle aree sopra descritte dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale, secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale(tra le tante: Cass., Sez. 5^, 31 luglio 2015, n. 16235; Cass., Sez. 5^, 14 settembre 2016, n. 18054; Cass., Sez. 5^, 13 settembre 2017, n. 21250; Cass., Sez. 5^, 23 maggio 2019, n. 14040; Cass., Sez. 5^, 23 aprile 2020, n. 8088; Cass., Sez. 5^, 22 luglio 2021, n. 21011; Cass., Sez. 5^, 27 gennaio 2022, n. 2373; Cass., Sez. 5^, 14 marzo 2022, n. 8222; Cass., Sez. 5^, 27 gennaio 2023, n. 2623; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2023, n. 9887); 3.26invero, operando in conseguenza di specifiche condizioni non altrimenti conoscibili dall'ente impositore , in quanto collegate alle posizioni peculiari dei singoli utenti che si vengono a trovare nella situazione per poterne fruire, il riconoscimento del diritto a tale riduzione è s ubordinato alla condizione della presentazione di una preventiva domanda del contribuente, corredata naturalmente della documentazione necessaria per giustificarne l'attribuzione(Cass., Sez. 6^-5, 28 aprile 2021, n. 11130; Cass., Sez. 5^, 27 gennaio 2022, n. 2373); 3.27nello specifico, la questione all'esame della Corte verte essenzialmente sulla tassabilità ai fini della TARSU di locali e spazi ritenuti esenti da imposta, perché produttivi di soli imballaggi secondari e terziari, che la contribuente deduce di avviareal recupero a proprie cure e spese (mediante l’ausilio di società private autorizzate); 3.28il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 , emanato in attuazione delle direttive n. 91/156/CEE sui rifiuti, n. 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e n. 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, nel Titolo II (specificamente dedicato alla «Gestione degli imballaggi»)- premesso che la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio è disciplinata « sia per prevenire e ridurne l'impatto sull'ambiente ed assicurare un elevato livello di tutela dell'ambiente, sia per garantire il funzionamento del mercato e prevenire l'insorgere di ostacoli agli scambi, nonché distorsioni e restrizioni alla concorrenza», ai sensi della citata direttiva n. 94/62/CEE (art. 34, comma 1), dispone che: a)Gli imballaggi si distinguono in primari (quelli costituiti da «un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore»), secondari o multipli (quelli costituiti dal «raggruppamento di un certo numero di unità di vendita») e terziari (quelli concepiti «in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli») (art. 35, comma 1); b)«i produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti»: oltre ai vari obblighi in tema di raccolta, riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggio, sono a carico dei produttori e degli utilizzatori i costi per -fra l'altro - la raccolta dei rifiuti di imballaggi o secondari e terziari, la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio, lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari (art. 38); c) « A decorrere dal 1 ° gennaio 1998 è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura. Dalla stessa data eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata»(art. 43, comma 2); 3.29dall'esame del Titolo II del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, si ricava che i rifiuti di imballaggiocostituiscono oggetto di un regime speciale rispetto a quello dei rifiuti in genere, regime caratterizzato essenzialmente dalla attribuzione ai produttori ed agli utilizzatori della loro "gestione" (termine che comprende tutte le fasi, dalla raccolta allo smaltimento) (art. 38 citato); ciò vale in assoluto per gli imballaggi terziari, per i quali è stabilito il divieto di immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, cioè, in sostanza, il divieto di assoggettamento al regime di privativa comunale; 3.30 n e deriva che i rifiuti degli imballaggi terziari, nonché quelli degli imballaggi secondari ove non sia attivata la raccolta differenziata, non possono essere assimilati dai Comuni ai rifiuti urbani, nell'esercizio del potere ad essi restituito dall'art. 21 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e dalla successiva abrogazione dell’art. 39 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, da parte dell’art. 17 della legge 24 aprile 1998, n. 128,ed i regolamenti che una tale assimilazione abbiano previsto vanno perciò disapplicati in parte qua dal giudice tributario ( tra le tante: Cass., Sez. 5^, 19 ottobre 2012, n. 627; Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2016, n. 4793; Cass., Sez. 5^, 1 aprile 2016, nn. 6358 e 6359; Cass., Sez. 5^, 9 giugno 2017, n. 14414 ; Cass., Sez. 5^, 11 aprile 2019, nn. 10157, 10158, 10159, 10160 e 10161; Cass., Sez. 5^, 23 aprile 2020, nn. 8088 e 8089; Cass., Sez. 5^, 22 luglio 2021, n. 21130; Cass., Sez. 5^, 29 marzo 2022, n. 10029; Cass., Sez. 5^, 30 marzo 2023, n. 9032); 3.31 c iò non comporta, però, che tali categorie di rifiuti siano, di per sé, esenti da TARSU, ma che ad esse si applica la disciplina stabilita per i rifiuti speciali, che è quella dettata dall’art. 62, comma 3, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il quale rapporta la tassa alle superfici dei locali occupati o detenuti, stabilendo, nell'ovvio presupposto che in un locale od area in cui si producono rifiuti speciali si formano anche, di norma, rifiuti ordinari, l'esclusione dalla tassa della sola parte della superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente i rifiuti speciali; ed al riguardo va ribadito che incombe all'impresa contribuente l'onere di fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza ed alla delimitazione delle aree che, per il detto motivo, non concorrono alla quantificazione della complessiva superficie imponibile; infatti, pur operando anche nella materia in esame -per quanto riguarda il presupposto della occupazione di aree nel territorio comunale - il principio secondo il quale l'onere della prova dei fatti costituenti fonte dell'obbligazione tributaria spetta all'amministrazione comunale , per quanto attiene alla quantificazione della tassa è posto a carico dell'interessato (oltre all'obbligo della denunciaai sensi dell’art. 70 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507) un onere di informazione, al fine di ottenere l'esclusione di alcune aree dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale (in termini: Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2012, n. 627; Cass., Sez. 5^, 4 aprile 2012, n. 5377; Cass., Sez. 5^, 5 giugno 2013, n. 14156; Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2016, n. 4793; Cass., Sez. 5^, 11 aprile 2018, n. 8909; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2018, n. 11451; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2019, nn. 10009, 10010, 10011, 10012, 10014 e 10015; Cass., Sez. 5^, 23 aprile 2020, nn. 8088 e 8089; Cass., Sez. 5^, 22 luglio 2021, n. 21130; Cass., Sez. 5^, 29 marzo 2022, n. 10029; Cass., Sez. 5^, 23 febbraio 2023, nn. 5578, 5579 e 5580; Cass., Sez. 5^, 28 marzo 2023, nn. 8753 e 8754; Cass., Sez. 5^, 30 marzo 2023, n. 9032); 3.32ne discende che il giudice di appello si è espressamente uniformato a tale orientamento della giurisprudenza di legittimità, avendo ritenuto che: «Non avendo la contribuente adempiuto all’onere di informazione che ad essa incombeva, delimitando le aree produttrici di rifiuti speciali (imballaggi secondari e terziari) (e non avendo, nemmeno in giudizio, fornito tale precisazione, con la dimostrazione di quali rifiuti speciali si formano nelle aree asserite esenti), legittimamente il Comune di Modugno, a seguito di sopralluogo, ha proceduto alla determinazione della superficie imponibile determinandola in mq. 11.492,00, e nell’impossibilità di individuare le superfici ove si producono rifiuti imballaggi secondari e terziari, abbia determinato la TARSU si sensi del secondo periodo del terzo comma, dell’art. 62, DLgs 507/93, applicando le percentuali fissate dall’art. 10 del regolamento comunale vigente ratione temporis»; là dove, invece, la contribuente si era limitata a denunciare (con dichiarazione del 17 agosto 2009) la superficie dei locali adibiti ad uffici e servizi igienici per mq. 719, omettendo di considerare la superficie degli spazi adibiti a carico e scarico di merci ed a magazzini, con la conseguenza che, «nell’impossibilità di individuare le superfici ove si producono rifiuti di imballaggi secondari e terziari», la superficie complessiva dei locali e delle aree assoggettabili a TARSU ammontava a mq. 11.492 ( secondo le risultanze emerse all’esito di sopralluogo dell’ente impositore); 3.33 ovviamente, l’omessa dichiarazione della contribuente in ordine all’estensione delle superfici produttive di imballaggi secondari e terziari precludeva anche il minor beneficio del la riduzione della TARSU; 4. anche il quinto motivo è infondato; 4.1 invero, la prospettata eccezione di illegittimità costituzionale deve essere disattesa in relazione ai parametri dedotti dalla contribuente, dal momento che la prevalenza della presunzione relativa ex lege per la determinazione del presupposto impositivo della TARSU con riguardo al computo della superficie dei locali e delle aree produttive di rifiuti urbani, in difetto di prova contraria sull’estensione degli spazi esenti per la destinazione alla produzione di rifiuti speciali, non contrasta, a monte, né c on il principio euro - unitario “ chi inquina paga”,né con i principi costituzionali di uguaglianza, capacità contributiva e buon andamento/imparzialità della pubblica amministrazione, trattandosi di un criterio suppletivo per il calcolo della base imponibile del tributo, la cui commisurazione è proporzionata alla potenziale produttività di rifiuti urbaniin base alla superficie calcolata; 4.2 peraltro, in coerenza con la giurisprudenza della Corte di Giustizia (Corte Giust., 24 giugno 2009, causa C-188/07, Comun de Mesquer vs [OSCURATO:PERSONA] SA e [OSCURATO:PERSONA].; Corte Giust., 16 luglio 2009, causa C-254/08, [OSCURATO:PERSONA] srl [OSCURATO:PERSONA] e altri vs. Comune di Casoria), secondo cui «(...) è spesso difficile, persino oneroso, determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore; -in tali circostanze, ricorrere a criteri basati sulla capacità produttiva dei detentori, calcolata in funzione della superficie dei beni immobili che occupano, nonché della loro destinazione e/o sulla natura dei rifiuti prodotti può consentire di calcolare i costi dello smaltimento e ripartirli tra i vari detentori; - sotto tale profilo, la normativa nazionale che preveda, ai fini del finanziamento, una tassa calcolata in base ad una stima del volume dei rifiuti generato e non sulla base del quantitativo effettivamente prodotto non può essere considerata in contrasto con l'art. 15, lett. a), della direttiva 2006/12; - nella materia, le autori tà nazionali dispongono di un'ampia discrezionalità per quanto riguarda le modalità di calcolo della tassa; -per quanto riguarda la differenziazione tra categorie di detentori, la stessa deve ritenersi ammessa, purché non venga fatto carico ad alcuni di costi manifestamente non commisurati ai volumi o alla natura dei rifiuti da essi producibili»(Corte Giust., 16 luglio 2009, causa C-254/08, cit., punti 49 – 56), s icché, in definitiva, i l metodo di calcolo basato sulla superficie di immobile posseduto non è, di per sé, contrario al principio "chi inquina paga" recepito dall'art. 11 della direttiva 75/442», non essendo ammessi regimi d'imposizione i cui fatti costitutivi si fondano su presunzioni legali che non ammettono prova contraria, questa Corte ha affermato che, in tema di TARSU, la disciplina contenuta nel d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 , sulla individuazione dei presupposti della tassa e sui criteri per la sua quantificazione non contrasta con il principio comunitario "chiinquina paga ", sia perché è consentita la quantificazione del costo di smaltimento sulla base della superficie dell'immobile posseduto, sia perché la detta disciplina non fa applicazione di regimi presuntivi che non consentano un'ampia prova contraria, ma contiene previsioni (artt. 65 e 66) che commisurano la tassa ad una serie di presupposti variabili o a particolari condizioni (Cass., Sez. 5^, 31 gennaio 2011, n. 2202; Cass., Sez. 5^, 3 dicembre 2019, n. 31461; Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2022, n. 18207); 5.in conclusione, alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi la infondatezza dei motivi dedotti , il ricorso deve essere rigettato. 6. le spese giudizialiseguono la soccombenza e sono liquidate nellamisura fissata in dispositivo; 7.ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d . P.R. 30 maggio 2002,n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13 , se dovuto. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore del controricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi ed € 800,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge
Sentenza Cassazione n. 13603/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris