CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 aprile 2022
Cassazione n. 03707/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 13735-2022 proposto da: avvocato [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale difensore di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - Ric. 2022 n. 13735 sez. ML -ud. 14-12-2022 -2- avverso la sentenza n. 13063/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 26/04/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con ricorso ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c. è stata richiesta la correzione materiale della sentenza di questa Corte n. 13063 del 2022, che ha respinto il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale procuratore e difensore di [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per correzione di errore materiale di detta sentenza che ha condannato la Fondazione al pagamento delle spese in favore del controricorrente, omettendo tuttavia di distrarle in favore del predetto difensore del Nazzareni, che ne aveva fatto istanza; non hanno svolto attività difensiva gli intimati; 2.la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1. in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. - che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del Ric. 2022 n. 13735 sez. ML -ud. 14-12-2022 -3- principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass., SS.UU. n. 16037 del 2010; Cass. n. 293 del 2011; Cass. SS.UU. n. 31033 del 27/11/2019); 2. il ricorso va, quindi, accolto, disponendo che il dispositivo della sentenza di questa Corte n. 13063 del 2022, pubblicata il 26 aprile 2022, sia corretto aggiungendo «, da distrarsi in favore dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ex art. 93 c.p.c.» dopo le parole «come per legge»; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (tra molte: Cass. n. 21213 del 2013); P.Q.M. La Corte dispone che il dispositivo della sentenza di questa Corte n. 13063 del 2022, pubblicata il 26 aprile 2022, sia corretto aggiungendo «, da distrarsi in favore dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ex art. 93 c.p.c.» dopo le parole «come per legge»; dispone, altresì, che la correzione sia annotata, acura della cancelleria, sull'originale della predetta s