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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 06992/2024

ECLI:EU:C:1998:270
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NTENZA sul ricorso iscritto al n.24608/2016R.G. proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato. –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] portuale di Trieste, in persona del Commissario e legale rappresentante pro tempore , rappresentat o e difes o da gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso quest’ultimo in Roma, [OSCURATO:PERSONA] e Associati, piazza dei [OSCURATO:PERSONA] n.66. -controricorrente- tributi r.g. n.24608/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n.213/3/16della Commissione tributaria regionale delFriuli - [OSCURATO:PERSONA] , p ronunziata il 2 maggio 2016, depositata il 29 giugno 2016e notificata il 19 luglio 2016 .

Lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].

Sentito il P.G., [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Uditi l’avvocato dello [OSCURATO:PERSONA] l’Agenzia delle entrate, che ha chiesto preliminarmente il rinvio ed in caso di decisione l’accoglimento del ricorso, e l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte controricorrente, che ha chiesto il rigetto del ricorso, opponendosi al rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. L’Agenzia delle entrate ricorre, con un unico motivo , contro l’Autorità portuale di Triesteavverso la sentenza indicata in epigrafe, con cuila Commissione tributaria regionale del Friuli – [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'appello proposto da l l’ufficio, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento, che rilevava in capo all’Autorità portuale per l’anno di imposta 2008una maggiore Ires di 4.279.628,00, oltre interessi per euro 676.884,73 e sanzioni per dichiarazione infedele, derivante dall’assoggettamento a tassazione, a titolo di redditi diversi, dei canoni percepiti in relazione alla concessione di beni demaniali marittimi per 15.562.286,43euro. 2.Il g iudice di appello richiamava alcun i precedenti di legittimità (in particolare, Cass.

S.U. n. 4925/2013 ) e riteneva che era incontestata sia la natura di ente pubblico non economico dell’Autorità portuale, sia la circostanza che quest’ultima svolgesse nel complesso attività preordinata al perseguimento del pubblico interesse, esclusa ogni finalità di lucro. r.g. n.24608/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la C.t.r. che, ai sensi dell’art.1, comma 993, legge 27 dicembre 2006, n.296, l’attività concessoria su beni demaniali non poteva produrre alcun tipo di reddito tassabile e che non aveva alcun fondamento la tesi dell’Agenzia delle entrate, secondocui i canoni delle concessioni dei beni demaniali dovessero essere ricompresi nei redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente.

Riteneva, invece, che la concessione dei beni demaniali costituisse esercizio di un pubblico potere, del tutto analogo a quello di qualsiasi ente territoriale che amministrava beni demaniali, come tale riconducibile nell’alveo delle funzioni statali e volto al corretto funzionamento delle aree portuali, concretizzandosi in poteri esercitati con una discrezionalità vincolata sottoposta ai controlli del Ministero dei trasporti (cfr. legge n.84/1994).

Pertanto, secondo il giudice di appello, non erano tassabili i canoni relativi alle concessioni di beni demaniali. 3.Secondo l’Agenzia ricorrente, invece, l'assenza di commercialit à delle funzioni pubbliche esercitate da un ente pubblico (quale, appunto, l'Autorità p ortuale) consente a quest'ultimo di non assoggettare ad Irpeg/Ires i redditi prodotti in conseguenza della attivit à istituzionale (non considerati redditi di impresa), ma non consente anche di sottrarre dal reddito complessivo individuato dall'art. 143 T.u.i.r. le altre categorie reddituali e specificamente i redditi fondiari, non potendo trovare applicazione la presunzione di cui all'art.72 T.u.i.r. , di assorbimento nel reddito di impresa del reddito fondiario degli immobili strumentali all’attività di impresa, proprio in difetto della natura commerciale dell’attivitàsvolta. 4.Avverso il ricorso dell’Agenzia delle entrate, l’Autorità portuale di Trieste resiste con controricorso.

In prossimità dell’udienza il P.G. [OSCURATO:PERSONA] faceva pervenire conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, richiamando r.g. n.24608/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] alcuni precedenti di legittimità, in base ai qualiconclude che la ripresa a tassazione sia incompatibile con la natura autoritativa e, quindi, eminentemente pubblicistica del provvedimento concessorio.

Parte controricorrente ha presentatomemorie.

In data 16 febbraio 2024, l’Agenzia delle entrate ha depositato istanza di rinvio, con richiesta di fissazione della nuova udienza in data successiva all’1 marzo 2024, rilevando che nel present e giudizi o apparivapreliminare chiarire la portata della disposizione transitoria introdotta dal trascritto articolo 4-bis del decreto - legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, e la sua compatibilità con la decisione della Commissione del 4 dicembre 2020, allo stato confermata dal Tribunale dell’Unione con la sentenza del 20 dicembre 2023 . [OSCURATO:PERSONA] 1.1.Con l’unico motivo, la ricorrente denunzia la violazione degli artt. 67, comma 1, lett. e, 73, 74 , e 143 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.u.i.r.), degli artt. 6 e 18 legge 28 gennaio 1994, n.84, nonché dell’art.5 d.P.R. 29 settembre 1973, n.601, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., nella parte in cui la C.t.r., nella sentenza impugnata, ha ritenuto che l'Autorit à p ortuale, in quanto gestore del demanio collettivo, non sia assoggettabile ad a Ires, nonch́ nella parte in cui ha dedotto che i canoni demaniali siano strumento di finanziamento dell'attività di gestione, con conseguente esclusione dall'imponibilitàsia a titolo di reddito di impresa, sia a titolo di reddito fondiario. 2.1.Preliminarmente deve rilevarsi l’infondatezza dell’eccezione di inesistenza della notifica del ricorso in cassazione a mezzo di posta elettronica certificata, avvenuta in data 18 ottobre 2016, in quanto, come anche di recente affermato da questa Corte, i n tema digiudizio di cassazione avverso le sentenze tributarie , la notificazione r.g. n.24608/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] a mezzo pec delricorso è valida anche se eseguita prima dell'entrata in vigore del processotributario telematico, trovando applicazione, ai sensi dell'art. 62 del d.lgs. n. 546 del 1992, le norme del codice di procedura civile, in quanto compatibili, e l'art. 3-bis della l. n. 53 del 1994 (inserito dall'art. 16-quater del d.l. n. 179 del 2012), che consente agli avvocati, senza necessità di preventiva autorizzazione del consiglio dell'ordine di appartenenza, dinotificare atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale mediante posta elettronica certificata (Cass. n.3707/2023).

Nel merito, il motivo è infondato e va rigettato. 2.2.[OSCURATO:PERSONA] portual i. a) La natura giuridica nell’evoluzione legislativa.

Sotto il profilo della natura giuridica delle Autorità portuali, occorre premettere che le stesse sono state istituite dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale) e succedevanoai [OSCURATO:PERSONA] del Porto.

Prima della legge n. 84 del 1994, le competenze in ordine alla gestione e laregolamentazione dei porti erano affidate alle autorità marittime, nel rispetto delle previsioni del regiodecreto 30 marzo 1942, n. 327 (Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione).

Tale modello, tuttavia, contemplava numerose deroghe, introdotte da leggi speciali che, nel corso degli anni, avevano istituito appositi enti portuali (art. 19 cod. nav.), destinati al governo dei principali scali nazionali e chiamati sia a svolgere funzioni eterogenee, sia pubbliche, di regolazione e cura degli interessi pubblici coinvoltinell’attività di navigazione e riparo delle navi, sia di tipo economico e imprenditoriale.

La legge n. 84 del 1994 ha previsto l’istituzione delle Autorità portuali come persone giuridiche di diritto pubblico, dotate di autonomia amministrativa, di autonomia di bilancio e finanziaria, r.g. n.24608/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] che subentravano ai precedenti enti portuali«nella titolarità dei beni e nella totalità dei rapporti attivi e passivi» (art. 20, comma 6).

La continuità tra le Autorità portuali e i preesistenti enti portuali è stata poi confermata dal successivo decreto-legge 21 ottobre1996, n. 535 (Disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonchéinterventi per assicurare taluni collegamenti aerei), convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre1996, n. 647.

Nel sostituire il testo del richiamato art. 20, il citato decreto-legge ha ribadito che le stesse Autorità subentrano alle organizzazioni portuali «nella proprietà e nel possesso dei beni in precedenza non trasferiti e in tutti i rapporti in corso».

L’art. 6 della legge n. 84 del 1994 prevedeva:

2. L'autorita' portuale ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed e' dotata di autonomia amministrativa salvo quanto disposto dall'articolo 12, nonche' di autonomia di bilancio e finanziaria nei limiti previsti dalla presente legge .

Le successive riforme legislative (“miniriforma” del 2006, principalmente il d.l.4 luglio 2006, n. 223, conv. con modificazioni dalla l. 4 agosto 2006, n.248, che ha introdotto le Autorità di [OSCURATO:PERSONA] -A.d.S.P.- ed il d.lgs. n. 169 del 4 agosto 2016 ) hanno delineato più chiaramente la natura di enti di diritto pubblico non commerciali, con autonomia amministrativa, finanziaria e contabile e con poteri di controllo e regolazione delle attività portuali, sottoposte al potere di vigilanza e di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il qualeapprova, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il regolamento che disciplina la gestione contabile e finanziaria di ciascuna A.d.S.P.

In particolare, l’art. 1, comma 993, della legge n. 296 del 2006ha escluso i canoni di concessione demaniale marittima dall’applicabilità del regime tributario dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), «in ragione r.g. n.24608/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] della natura giuridica di enti pubblici non economici delle autorità medesime».

Per completezza d’esame, deve rilevarsi che l’art. 6, comma 5, della legge n. 84 del 1994, come modificato dall’art. 7 del d.lgs. n. 169 del 2016, stabilisce ora che «[l]’Autorità di sistema portuale è ente pubblico non economico di rilevanza nazionale a ordinamento speciale ed è dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria».

Il successivo art. 12 sottopone le A.d.S.P. al potere di vigilanza e di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il quale, in base al disposto dell’art. 6, comma 8, approva, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il regolamento che disciplina la gestione contabile e finanziaria di ciascuna A.d.S.P.

All’attualità, dunque, le autorità di sistema portuale (AdSP) sono configurate come enti pubblici non economici, deputate in tale assetto giuridico e per funzione (dopo la l.28 gennaio 1994, n. 84 e il d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169) ad amministrare e regolare i porti italiani quali enti strumentali dello Stato apparato, dunque una porzione del demanio, secondo gli artt.822-823 c.c. b) I compiti. [OSCURATO:PERSONA] portuali (ora A.d.S.P.), ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge n.84/1994 , ha nno i seguenti compiti: a) l'indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali e delle altre attività commerciali e industriali esercitate nei porti, con poteri di regolamentazione e di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza ed alle condizioni di igiene del lavoro; b) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni dell'ambito portuale, compresa quella per il mantenimento dei fondali; c) l'affidamento ed il controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non r.g. n.24608/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali, individuati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.

L'esercizio delle attività indicate alle lettere b) e c) deve essere affidato in concessione a terzi, mediante gara pubblica, dall'Autorità portuale, la quale non può, né direttamente né attraverso la costituzione o la partecipazione in società, esercitare la gestione delle operazioni portuali e di ogni altra attività strettamente connessa (art.6, comma 5, legge citata).

Le A utorità portuali p ossono , tuttavia , c ostituire ovvero partecipare a societa' esercenti attivita' accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alle autorita' medesime, anche ai fini della promozione e dello sviluppo dell'intermodalita', della logistica e delle reti trasportistiche (comma sostituito dall'articolo 8-bis, lettera d), del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dallaLegge 27 febbraio 1998, n. 30).

Ai sensi dell’articolo 16, comma 2, della stessa legge, le A.d.S.P. disciplinano e vigilano sull’espletamento delle operazioni portuali da parte di terzi, ossia delle imprese, nonch́ sull’applicazione delle tariffe rese pubbliche da ciascuna impresa e, s u questi aspetti, riferiscono periodicamente al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.Ai sensi dell’articolo 16, commi 3 e 4, della legge n. 84/94, le Autorità portuali sono incaricate del rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle operazioni portuali all’interno dei porti che esse gestiscono.

Tali autorizzazioni sono rilasciate alle imprese che soddisfano le condizioni stabilite con decreto dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Le imprese autorizzate a svolgere operazioni portuali sono iscritte in registri tenuti dalle Autorità portualie sono soggette al pagamento di un canone annuo e alla prestazione di una cauzione.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 36 del codice della navigazione, le Autorità portuali possono rilasciare alle imprese concessioni per r.g. n.24608/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] l’occupazione e l’uso dei beni demaniali per un determinato periodo di tempo.

Tali concessioni riguardano le aree demaniali e le banchine comprese nell’ambito portuale (ad esempio, la concessione a imprese terze di terreni e di infrastrutture portuali).L’articolo 37 del suddetto codice prevede che, in caso di più domande di concessione, venga preferito il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che risponda a un piùrilevante interesse pubblico. c) Le risorse finanziarie. [OSCURATO:PERSONA] portualidispongono di diverse risorse finanziarie, tra cui: – le tasse di ancoraggio e le tasse sulle merci sbarcate e imbarcate pagate da navi come contropartita per la concessione di accesso ai porti; – i proventi riscossi come contropartita per la concessione di autorizzazioni per le operazioni portuali; – i canoni riscossi come contropartita per l’aggiudicazione di concessioni di aree demaniali e di banchine.

A copertura dei costi sostenuti per le opere da esse stesse realizzate, le Autorità portuali, conformemente all’articolo 5, comma 8, della legge n. 84/94, possono aumentare i canoni di concessione o i canoni portuali, imponendo soprattasse a carico delle merci imbarcate o sbarcate.Peraltro, l’articolo 13, comma 1, lettere d) ed e), della legge n. 84/94 prevede che le Autorità portuali ricevano contributi dalle regioni, dagli enti locali e da altri enti e organismi pubblici nonché entrate diverse. 2.3.La disciplina fiscale nazionale.

L’art.72 T.u.i.r. prevede che presupposto dell'imposta sul reddito delle società è il possesso dei redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell'articolo 6 , cioè oltre ai redditi di impresa e di lavoro, i redditi fondiari, di capitale ed i redditi diversi.

L'art. art. 73, primo comma, T.u.i.r. assoggetta all'imposta sul reddito delle persone giuridiche,tra gli altri, gli enti pubblici e privati r.g. n.24608/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] diversi dalle società residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali(lettera b)e gli enti pubblici e privati diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale(lettera c).Il quarto comma della norma prevede che l 'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata.

Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto .

Qualora manchi un atto costitutivo o uno statuto in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata e registrata, l'oggetto principale dell'ente è determinato in base all'attività effettivamente esercitata (comma 4- bis, ora comma 5, dell’art.73 citato).

In deroga alla norma generale, l'art. 74 T . u . i . r ., vigente ratione temporis, dispone espressamente che

1. Gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunità montane, le province e le regioni non sono soggetti all'imposta.

2. Non costituiscono esercizio dell'attività commerciale: a) l'esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici ( ... ) .

L’esenzione soggettiva prevista dall’art.74 T.u.i.r., applicabile ratione temporis, ricalca quella prevista dal precedente art.88 T.u.i.r., nel quale era confluita l’esenzione dall’imposta sulle società di cui all’art. 19del d.P.R. n. 598/1973 , che sostanzialmente prendeva il posto di quella di cui all’art. 3 dellalegge n.604/1954, abrogata dagli articoli 82 del d.P.R. n. 597/1973 e 26 del d.P.R. n. 598/1973 (conf. artt. 8 - 145 -151 d.P.R. n. 645/1958, TU delle leggi sulle imposte dirette) . r.g. n.24608/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] A sua volta, l’art. 143 T.u.i.r., ai primi due commi, recita:

1. Il reddito complessivo degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 73 è formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. (…)

2. Il reddito complessivo è determinato secondo le disposizioni dell'articolo 8 .

A mente dell’art.8 del T.u.i.r., il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo.

Sulla categoria del reddito, l’art. 67, primo comma, lett.e, T.u.i.r. a sua volta prevede:

1. Sono redditi diversi (…): … e) i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli .

Rileva, inoltre, la legge27 dicembre 2006 , n. 296 , "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", che all'art. 1,comma 993 prevede: Gli atti di concessione demaniale rilasciati dalle autorità portuali, in ragione della natura giuridica di enti pubblici non economici delle autorità medesime, restano assoggettati alla sola imposta proporzionale di registro ed i relativi canoni non costituiscono corrispettivi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Gli atti impositivi o sanzionatori fondati sull'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ai canoni demaniali marittimi introitati dalle autorità portuali perdono efficacia ed i relativi procedimenti tributari si estinguono .

Infine, l’art. 5 d.P.R. 29 settembre 1973, n.601, dispone: I redditi dei terreni e dei fabbricati appartenenti allo Stato, alle Regioni, alle Province, ai Comuni e ai relativi consorzi, destinati ad usi o servizi di pubblico interesse, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche o dalla imposta locale sui redditi . 2.4.Le censure dell’amministrazione finanziaria. r.g. n.24608/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] primo luogo , la ricorrente sostiene che la gestione dei beni demaniali da parte dell’Autorità portuale vada intesa come svolgimento di un’attività che non viene svolta in veste di pubblica autorità, ń implica l’esercizio di poteri pubblicistici, rilevando come il rapporto di concessione di beni immobili del demanio marittimo, dal quale traggono origine i canoni oggetto della ripresa fiscale , rientri nella nozione di locazione di beni immobili, pertanto riconducibili a locazione di terreni, rispetto alla quale l'art. 143 T.u.i.r. non prevede alcuna forma di esenzione (cfr. Cass. nn.8824 e 8827/2012, Cass.

S.U. n. 4925/2013, quest’ultima, secondo la ricorrente, male interpretata dalla C.t.r.).

Secondo l’ufficio, quando la norma dell’art. 74 T.u.i.r.parla di enti gestori del demanio collettivo, per escluderli dall'imposta, fa riferimento a soggetti che curano in via diretta ed immediata il demanio, non già ad ipotesi come quella di specie ove si tratta di assentire a terzi l'utilizzo di tali beni sulla base di procedure ad evidenza pubblica (cfr. artt. 6 e 18 l. 28/1/1994, n. 84).

L’amministrazione finanziaria richiama la propria circolare n. 41 del 21.04.2008, la quale, pur riconoscendo alle Autorità portuali la natura di enti non commerciali, afferma che i canoni concessori costituiscano redditi fondiari tassabili.

L’Agenzia delle entrate, inoltre, sostiene che l’art.1, comma 993, legge 27 dicembre 2006, n. 296 (ai sensi del quale gli atti di concessione demaniale rilasciati dalle autorità portuali restano assoggettati alla sola imposta proporzionale di registro ed i relativi canoni non costituiscono corrispettivi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto), sia normativa di natura eccezionale e debba essere intesa in senso restrittivo, con la conseguente applicabilità , nei confronti delle Autorità portuali, ai fini delle imposte sui redditi, delle disposizioni recate dal Titolo II, Capo III, art. 143 e ss. del T.u.i.r. r.g. n.24608/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] argomenti a favore dell’imponibilitàdei canoni concessori, secondo la ricorrente, si rinvengononell'art. 5 del d.P.R. n. 601/1973, in quanto il fatto che l'esenzione dall'imposta sui redditi dei terreni e dei fabbricati dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e dei relativi consorzi sia riconosciuta per gli immobili destinati ad usi o servizi di pubblico interesse, fa desumere, a contrario, che, qualora non destinati a tali usi e servizi, ibeni siano suscettibili di generare reddito per l'ente proprietario.

Poiché i beni oggetto di concessione demaniale non sono destinati esclusivamente ad usi o servizi di pubblico interesse, risultando dati in concessione per lo svolgimento di attività industriali e/o commerciali connesse all'attività mercantile, secondo la ricorrente deve desumersene la loro assoggettabilità a tassazione.

L’ufficio, dunque, sostiene, contrariamente a quanto ritenuto dalla C.t.r., la legittimità dell’avviso di accertamento, non essendovi un’esenzione soggettiva in favore delle Autorità portuali che possa escludere l’imponibilità dei canoni concessori ai sensi del l'art. 143 T.u.i.r.a titolo di redditi diversi ex art. 67, comma 1 , lett. e),T .u.i.r.

2.5. L’interpretazione normativa del Consiglio di Stato ed i precedenti di legittimità. a)Il Consiglio di Stato, con il parere emesso nell’a dunanza della Sezione terza del 9 luglio 2002, ha affermato che le attività demandate alle Autorità portualihanno un carattere eminentemente pubblicistico e che le finalità e gli scopi istituzionali delle Autorità portuali sono esattamente indicati dalla norma di legge che ne ha disposto la istituzione, per cui è a tali previsioni che occorre fare esclusivo riferimento, senza che possa darsi adito ad ulteriori indagini di fatto riguardo alle funzioni concretamente ed effettivamente espletate, nei singoli casi, dalle Autorità in discorso .

Pertanto, conclude nel senso che tenutoconto delle funzioni e dei compiti attualmente demandati alle Autorità portuali dall’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, r.g. n.24608/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] deve ritenersi che, ai fini del regime tributario da applicare alle Autorità medesime, valgano le disposizioni dell’articolo 88, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel quale si stabilisce in modo espresso che non costituisce esercizio di attività commerciali l’esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici .

Più di recente, la Sezione settima del Consiglio di Stato, con le sentenze nn.204 e 215/2024, con specifico riferimento al canone concessorio, ha affermato che il canone assolve ad una funzione sia corrispettiva del vantaggio scaturente dal diritto di uso esclusivo del bene demaniale, sia compensativa del nocumento patito dall'interesse pubblico soddisfatto dal non pì consentito o limitato originario diritto di uso collettivo del bene medesimo. (…) Il canone concessorio è una «prestazione imposta» ai sensi dell'art. 23 Cost. che non ha tuttavia natura tributaria ń pu ̀ essere considerato come un mero canone locatizio poich́ alla sua struttura e quantificazione concorre la specifica destinazione all'interesse pubblico impressa al bene demaniale.

Tale destinazione impone che la determinazione del canone sia la pì idonea al perseguimento dei fini di interesse pubblico che si ritengono meritevoli di soddisfazione . b) A nche dopo l’entrata in vigore della legge n. 84 del 1994 , le funzioni attribuite alle Autorità portuali erano eterogenee, riconducibili alla loro duplice natura: l’una, legata alla titolarità di poteri pubblicistici di regolazione e di controllo, a garanzia del rispetto delle regole di mercato tra le imprese operanti nel porto; l’altra, connessa all’esercizio diretto di attività economiche e alla prestazione di servizi(cfr.

C. Cost. n.133/2023).La compresenza di funzioni eterogenee nei compiti delle Autorità portuali si rifletteva sull’inquadramento giuridico degli enti nella giurisprudenza successiva alla legge n. 84 del 1994, in cui si rinvengono non univoche affermazioni circa la loro natura di “enti r.g. n.24608/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] pubblici”, ovvero di “enti pubblici economici”.

Solo dopotale intervento legislativo la giurisprudenza, sia amministrativa, sia ordinaria, si è attestata sul riconoscimento della natura di enti pubblici non economici delle Autorità portuali, ricondotteall’ambito soggettivo delle pubbliche amministrazioni indicate dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001.

In tema di imponibilità dei canoni concessori , Cass.

S.U. n. 4925/2013 ha affermato che i canoni percepiti dalleAutorità portuali per la concessione di aree demaniali marittime non sono soggetti ad Irpeg, in quanto le attività degli enti pubblici non economici, pur avendo natura commerciale, non sono assoggettabili ad imposizione quando tali enti agiscono nella loro veste di pubblicaautorità, mentre sono assoggettate a tributo quando agiscono come soggetti di diritto privato .

Nella citata pronunzia, le Sezioni Unite ritengono che le attività svolte dalle Autorità portuali (quali, ad esempio, la concessione delle banchine portuali, peraltro obbligatoria ex lege) sono riconducibili nell'alveo delle funzioni statali e non possono essere ricomprese nell'ambito di una attività di impresa, dovendo essere funzionali e correlate all'interesse statale al corretto funzionamento delle aree portuali, concretandosi in poteri conferiti esclusivamente a tal fine, con una discrezionalità vincolata, sottoposta a controlli da parte del Ministero dei Trasporti. [OSCURATO:PERSONA]. n. 11258/2015,la l . 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 993 (c.d.

Legge finanziaria per il 2007),prevedendo la non assoggettabilità all’Iva degli atti di concessione demaniali rilasciati dalle autoritàportuali, in ragione della natura giuridica di enti pubblici non economici delle autorità medesime, ha posto termine, in modo definitivo, ad un’annosa questione interpretativa, confermando la tesi secondo cui la natura istituzionale, e quindi pubblica, dell’autorit à r.g. n.24608/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] portuale appare prevalente, ai fini della esclusione della tassabilitàdei canoni concessori, sia ai fini Ires che Iva, sulla base di un’identica ratio, con riguardo alla natura non imprenditoriale dell’attività svolta dall’ente, quale si desume dai numerosi controlli pubblici cui è sottoposta e dal conferimento all’Autorità portuale di poteri di verifica e di revoca dell’atto concessorio.

Cass. n. 11261/2015 ha affermato che l’attività delle Autorità portuali di concessione delle banchine rientra nell’alveo delle funzioni statali ed è funzionale al corretto funzionamento delle aree portuali.

Con successive pronunce (Cass. nn. 6716 e 6717/2020), in casi del tutto analoghi a quello di specie, la Corte ha ritenuto infondato l’assunto dell’amministrazione finanziaria sullarilevanza, come redditi di natura fondiaria, dei canoni derivanti dalla concessione a terzi dei beni demaniali dell’area portuale ai fini dell’imposizione sul reddito, richiamando l’univoco indirizzo giurisprudenziale di legittimitàsecondo cui i canoni percepiti dalle Autorit à portuali per la concessione di aree demaniali marittime non sono soggetti ad Iva, ń ad I res , trattandosi di importi corrisposti per lo svolgimento di attivitàproprie delle finalità istituzionali di tali enti pubblici non economici.

L’ordinanza n.27035/2021 ha ulteriormente precisato che le Autorità portuali, quali soggetti regolatori e non produttori di servizi portuali, vanno qualificate sul piano sia funzionale, sia finanziario, qualiEnti pubblici non economici.

Tale soluzione sarebbe frutto della scelta del legislatore –effettuata con la legge 28 gennaio 1984, n. 94, di riordino della legislazione in materia portuale – di adottare per le Autorità portuali il modello della cosiddetta landlord port model, caratterizzato dallaseparazione tra le funzioni di programmazione e controllo sia del territorio, sia delle infrastrutture portuali, affidate alle Autorità portuali, rispetto alle funzioni di gestione del traffico e dei terminali (banchine), affidate a privati, ferma restando la proprietà r.g. n.24608/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] pubblica dei suoli e delle infrastrutture.

La Corte ha, dunque, ribadito che i canoni percepiti dalle Autorità portuali per la concessione d elle aree demaniali marittime non sono soggetti ń ad I va , n ́ ad I res , trattandosi di importi corrisposti per lo svolgimento di attivitàproprie delle finalità istituzionali di tali enti pubblici non economici, salvo che l'Amministrazione finanziaria dimostri in concreto che le riprese concernano attivitàdi impresa, esercitata dall'ente pubblico al di fuori degli scopi istituzionali (Cass.n. 14020/2011 ) . 2.6.Il quadro normativo euro - unitario . a) Le decisioni della Commissione europea relative ad altri Stati membri dell’unione.

Già nel corso del 2013, la Commissione europea ha inviato a tutti gli Stati membri un questionario volto a raccogliere informazioni sul funzionamento dei porti e sulregime di tassazione ad essi applicato, al fine di chiarire la situazione dei porti riguardo alle norme UE sugli aiuti di Stato.

In seguito, la Commissione ha aperto una serie di procedimenti formali nei confronti di alcuni Stati membri (in particolare [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Belgio), ritenendo che le esenzioni fiscali a favore dei porti nazionali potessero configurare un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, comma 1, del Trattato sul Funzionamento dell’Ue (TFUE), ai sensi del quale costituiscono aiuti di Stato vietati.

Vale ricordare che, in base a tale disposizione, una misura costituisce un aiuto di Stato quandofavorisce un'impresa ai sensi del diritto UE, è concessa con risorse statali, costituisce un vantaggio selettivo e d incide sugli scambi tra Stati membri, falsando o minacciando di falsare la concorrenza.

I procedimenti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Belgio si sono conclusi con l’adozione di decisioni negative (decisione della Commissione del 21.1.2016, SA 25338; decisione della Commissione r.g. n.24608/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], SA 38398;decisione della Commissione del 27.7.2017, SA 38393). [OSCURATO:PERSONA] ha in particolare concluso che i profitti generati dai porti sono tassabili alla pari degli altri operatori economici, in quanto svolgono attività economiche, non essendo rilevante la loro forma giuridica.

Tali decisioni hanno imposto l’obbligo agli Stati membri interessati di abrogare le esenzioni fiscali esistenti. [OSCURATO:PERSONA] non ha tuttavia disposto il recupero degli aiuti di Stato versati, poiché tali esenzioni rientravano nella fattispecie di “aiuto esistente”, cioè aiuti di Stato introdotti antecedentemente all’entrata in vigore dei [OSCURATO:PERSONA].

Le conclusioni della Commissione sono state avvalorate dal Tribunale Ue che ha respinto tutti i ricorsi presentati dagli Stati e/o dalle autorità portuali avverso le rispettive decisioni(conf.

Trib.UE 20 settembre 2019, Port autonome du Centre et de l’Ouest e a./Commissione, T-673/17;20 settembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] de Bruxelles e Région de Bruxelles-Capitale/Commissione,T- 674/17; 20 settembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] eMaatschappij van de [OSCURATO:PERSONA]/Commissione,T-696/17).

Invero, i giudici europei hanno affermato che il fatto che le autorità portuali esercitino alcune attività di competenza dello Stato o non di natura economica non è sufficiente a impedire che esse possanoessere considerate, in generale, imprese se e nella misura in cui svolg ono effettivamente una o più attività economiche. b)La decisione della Commissione europea del 4.12.2020 C (2020) 8498 finale la sentenza del 20.12.2023 ( causa T - 166/21, Autorit ̀ di sistema portuale del [OSCURATO:PERSONA] occidentale e.a. / Commissione -IT).

Riguardo all’Italia, con lettera del gennaio 2019, la Commissione aveva invitato le autorità ad adottare misure idonee a garantire che le Autorità portuali fossero assoggettate all’Ires nella misura in cui r.g. n.24608/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] svolgevano attività economiche, nell’ambito della procedura di cooperazione ex art. 108, comma 2, prevista per gli “aiuti esistenti”.

In data 15 novembre 2019, la Commissione, rilevandoche l’Italia non avevaadottato le misure richieste, ha aperto un’indagine formale per presunti aiuti di Stato incompatibili sotto forma di esenzione all’Ires a favore delle Autorità portuali, ritenendo che lo sfruttamento commerciale delle infrastrutture portuali fosseun’attività di impresa, ai sensi del diritto Ue.

Con la decisione del 4.12.2020, C (2020) 8498 Final , la Commissione europea ha affermato che …il mancato assoggettamento delle attività economiche svolte dalle A.d.S.P. all’imposta sul reddito delle società comporta un vantaggio selettivo , ragion per cui (…) l’esenzione fiscale alle A.d.S.

P . costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107 par. 1 del Trattato , con ciò ritenendo che l’applicazione di tale regola prescind a dall’inquadramento giuridico del soggetto all’interno dell’ordinamento nazionale.

Secondo la Commissione, le A.d.S.P. svolgono sia attivit à economiche, sia attivit à non economiche, pertanto la loro classificazione come enti pubblici non economici ai sensi del diritto italiano non è sufficiente a sottrarle alla qualificazione di imprese , secondo il diritto comunitario, e al relativo pagamento di imposta, indipendentemente dal perseguimento o meno di un fine di lucro.

Più precisamente, la Commissione ha ritenuto che tre attività delle A.d.S.P. fossero di natura economica: – la concessione di accesso ai porti dietro remunerazione (vale a dire, le tasse di ancoraggio e le tasse sulle merci sbarcate e imbarcate); – il rilascio di autorizzazioni dietro corrispettivo per le operazioni portuali di cui all’articolo 16 della legge n. 84/94; – l’aggiudicazione di concessioni dietro remunerazione per i terreni e le infrastrutture portuali nelle aree demaniali e nelle banchine comprese nell’ambito portuale e nelle circoscrizioni r.g. n.24608/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] territoriali.

L a Commissione , dunque, ha concluso che l’esenzione dall’Ires costituisse un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno e che, trattandosi di un regime di aiuti esistente conformemente all’articolo 1, lettera b), del regolamento 2015/1589, se ne dovesse disporre la soppressione, dando termine per l’adozione della suddetta misura di due mesi dalla data di notifica della decisione e precisando che la misura in questione si applicava dall'inizio dell'esercizio fiscale successivo all'adozione della misura e al pì tardi dal 2022.

Avverso taledecisione, l’Autorità di sistema portuale del [OSCURATO:PERSONA] occidentale e l’Assoporti hanno proposto ricorso al Tribunale dell’Unione per ottenerne l’annullamento.

Con la Sentenza del 20.12.2023 (causa T-166/21, Autorità di sistema portuale del [OSCURATO:PERSONA] occidentale e.a. / Commissione - IT) , i l Tribunale UE ha confermato la decisione, ritenendo entrate di natura commerciale quelle relative ai canoni di concessione e alle tasse portuali, che, pertanto, devono essere soggette all’Ires, mentre la ha annullatanella parte in cui considerava attività economica il rilascio delle autorizzazioni per le operazioni portuali di cui all’articolo 16 della legge n. 84/94.

3.1. Conclusioni.

Come si è detto, la decisione della Commissione europea del 4.12.2020, C (2020) 8498 Final, sul punto non scalfita dalla sentenza del Tribunale europeo, ha ritenuto che l’esenzione dei canoni di concessione dall’imposizione Ires , risultante dalla consolidata interpretazione giurisprudenziale della legislazione nazionale, configurasseun aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno e che l’Italia dovesse eliminarlo.Tuttavia la Commissione, nell’esercizio della sua competenza esclusiva in materia di aiuti di Stato, nella stessa decisione, ed ancor prima nella comunicazione del 15 novembre 2019 r.g. n.24608/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] con cui ha aperto la procedura formale di indagine, ha qualificato l’esenzione dall’Ires come aiuto di Stato “ esistente ” , perché istituito precedentemente all’entrata in vigore dei Trattati UE.Di conseguenza, ne ha disposto l’eliminazione, ma non il recupero, dando un termine per l’adozione della suddetta misura e precisando che l a stessa si applicavadall'inizio dell'esercizio fiscale successivo alla sua adozione e al pì tardi nel 2022.

A seguito delladecisione della Commissione europea, il legislatore italiano, con il d.l. n. 68/2022, a emendamento dell’art. 6 della l . n.84/1994, haprevisto l’imponibilità I res dei canoni portuali percepiti in relazione alle concessioni demaniali,quali redditi diversi , ridotti del 50per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese .

La modifica normativa, per espressa disposizione, ha effetto per i periodi d'impostache hanno inizio a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fa salvii comportamenti adottati anteriormente , prevedendo , comunque, chenon si faccia luogo al rimborso di quanto gia' versato .

Come questa Corte ha avuto modo di rilevare (cfr. Cass.n.13458/2020), la distinzione tra "aiuti esistenti" (art. 88, par. 1) e "aiuti nuovi" (art. 88, par. 3), centrale nel sistema di controllo eurounitario sugli aiuti degli Stati membri (tra le altre, CGUE: sentenza 11 dicembre 1973, in C-120/73, Lorenz e sentenza 9 agosto 1994, in C 44/93, Namur-Les assurances du cŕ dit) , opera nel senso che i primi (gli aiuti esistenti) sono sottoposti ad un esame permanente da parte della Commissione, ma nelle more di tale esame possono essere erogati, mentre i secondi (gli aiuti nuovi: ossia quelli di nuova istituzione ovvero quelli che modificano aiuti esistenti) devono essere autorizzati e sono, quindi, soggetti all'obbligo di previa notifica alla Commissione e al c.d.

"obbligo di standstill" (o "clausola di sospensione"), cioè al divieto di portare ad esecuzione il progetto di aiuto fino alla decisione di autorizzazione.

Ciò in quanto, in materia di r.g. n.24608/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] aiuti di Stato esistenti, l’art.107, par.1, TFUE, che riguarda gli aiuti, a differenza dell’art.108, par.3, TFUE sull’obbligo di notifica dei nuovi aiuti, non produce effetti diretti nell’ordinamento nazionale e l’aiuto pù essere mantenuto dallo Stato finchè non intervenga la decisione della Commissione (CGEU, Sentenze 22 marzo 1977, Steinike, causa C - 78/76; 8 novembre 2001, [OSCURATO:PERSONA], causa C – 143/99).

Ladecisione che censura l’aiuto “esistente” non ha effetto retroattivo, per ragioni di certezza del diritto e di tutela dell’affidamento, per cui la Commissione UE non può ordinare (e in effetti non l’ha fatto) il recupero degli aiuti versati o altrimenti concessi fino al momento delledecisione d’incompatibilità comunitaria (art.19.2, Reg. 659/1999; conf.Avv. [OSCURATO:PERSONA]., [OSCURATO:DATA_NASCITA], C-166/86 e C-220/86, [OSCURATO:PERSONA]; Corte di Giustizia 30 giugno 1992 , causa C-47/91, Italia c.

Commissione, I - 4145, punto 25 ).

In tal senso è anche la comunicazione della Commissione del 15novembre 2019, sopra citata, in cui si legge: quando viene dichiarato incompatibile con il mercato interno, un aiuto esistente deve essere oggetto di opportune misure ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 1, del TFUE, volte a sopprimere o modificare il regime.

Per quanto riguarda il principio della certezza del diritto, relativamente all'eliminazione degli aiuti esistenti, il Tribunale ha riconosciuto che "nell'ambito del suo controllo permanente degli aiuti esistenti, la Commissione ha esclusivamente il potere di imporre la soppressione o la modifica di tali aiuti nel termine da essa stabilito"(Cause riunite T-298/97, T-312/97, T-313/97, T-600/97, T- 607/97, T-1/98, T-3/98, T-6/98, T-23/98, [OSCURATO:PERSONA] e altri/Commissione delle Comunit̀ europee , Raccolta 2000, ECLI:EU:C:1998:270, punto 148) .

Solo l a modifica degli aiutiesistenti è equiparata agli aiuti nuovi ed è soggetta all’obbligo di notifica e alla clausola di sospensione, salvo che sia di portata limitata, r.g. n.24608/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] (vedi articolo 11 lett. c Reg. 659/1999 e CGUE 8.10.1984 nel caso Heineckene 9.8.1994 nel caso Namur-Les assurance du credit).

Nel caso di specie, dalla decisionedella Commissione europea non pù ricavarsi l’obbligo per lo Stato italiano di recuperare gli aiuti già concessi, ń per l’amministrazione finanziaria di recuperare a tassazione i canoni di concessione per i quali non è statocorrisposto il tributo, dovendosi rilevare che tale decisione si è limitata a disporre l’eliminazione per il futuro degli aiuti di Stato “esistenti”, che, secondo la costante giurisprudenza comunitaria sopra citata, possono essere erogati fino alla decisione della Commissione che ne dichiari l’incompatibilità con il mercato interno dell’Unione.

Inoltre, non rileva la nuova normativa, emessa dallo Stato italiano al fine di adeguarsi alla decisione della Commissione, perché essa si applica ai periodi di imposta dal 1 gennaio 2022 e fa salve le condotte anteriori; piuttosto deve farsi riferimento alla disciplina previgente, che, secondo l’interpretazione consolidata della giurisprudenza di legittimità e del Consiglio di Stato, prevedeva l’esenzione da imposta, come riconosciuto nella stessa decisione della Commissione europea.

Né, sotto altro profilo, dal carteggio con laComm.UE emerge in alcun modo che lo Stato italiano abbia mai sostenuto che operasse forma di tassazione diversa, laddove nel punto 122 della nota15.11.2019 C(2019) 8067 final si legge che Le autorità italiane hannoconfermato che la disciplina fiscale applicabile alle A.d.S.P. prima del 1958 era identica a quella attuale, evidenziando in particolare che le autorità portuali non sono mai state soggette a imposte sul reddito delle società e null’altro.

Anche una recente sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass.

S.U. n.28621/2023), nel ritenere irrilevante ai fini di causa, s ia pure sotto diverso profilo, il citato decreto-legge 16 giugno 2022, n.68 (conv. dalla legge 5 agosto 2022, n.108) , ha evidenziato che esso ha r.g. n.24608/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] effetto dai periodi d’imposta dal 1 gennaio 2022, fa salve le condotte anteriori e prevede il diniego di rimborso deiversamenti pregressi.

Per tali considerazioni non è apparso necessario accogliere la richiesta di rinvio dell’amministrazione finanziaria, in attesa della definitività della pronuncia del Tribunale europeo, poiché lo ius superveniensnon risulta applicabile all’annualità di cui si controverte.

Pertanto il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente.

Rilevato che risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applic

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NTENZA sul ricorso iscritto al n.24608/2016R.G. proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato. –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] portuale di Trieste, in persona del Commissario e legale rappresentante pro tempore , rappresentat o e difes o da gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso quest’ultimo in Roma, [OSCURATO:PERSONA] e Associati, piazza dei [OSCURATO:PERSONA] n.66. -controricorrente- tributi r.g. n.24608/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n.213/3/16della Commissione tributaria regionale delFriuli - [OSCURATO:PERSONA] , p ronunziata il 2 maggio 2016, depositata il 29 giugno 2016e notificata il 19 luglio 2016 . Lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. Sentito il P.G., [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. Uditi l’avvocato dello [OSCURATO:PERSONA] l’Agenzia delle entrate, che ha chiesto preliminarmente il rinvio ed in caso di decisione l’accoglimento del ricorso, e l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte controricorrente, che ha chiesto il rigetto del ricorso, opponendosi al rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia delle entrate ricorre, con un unico motivo , contro l’Autorità portuale di Triesteavverso la sentenza indicata in epigrafe, con cuila Commissione tributaria regionale del Friuli – [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'appello proposto da l l’ufficio, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento, che rilevava in capo all’Autorità portuale per l’anno di imposta 2008una maggiore Ires di 4.279.628,00, oltre interessi per euro 676.884,73 e sanzioni per dichiarazione infedele, derivante dall’assoggettamento a tassazione, a titolo di redditi diversi, dei canoni percepiti in relazione alla concessione di beni demaniali marittimi per 15.562.286,43euro. 2.Il g iudice di appello richiamava alcun i precedenti di legittimità (in particolare, Cass. S.U. n. 4925/2013 ) e riteneva che era incontestata sia la natura di ente pubblico non economico dell’Autorità portuale, sia la circostanza che quest’ultima svolgesse nel complesso attività preordinata al perseguimento del pubblico interesse, esclusa ogni finalità di lucro. r.g. n.24608/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la C.t.r. che, ai sensi dell’art.1, comma 993, legge 27 dicembre 2006, n.296, l’attività concessoria su beni demaniali non poteva produrre alcun tipo di reddito tassabile e che non aveva alcun fondamento la tesi dell’Agenzia delle entrate, secondocui i canoni delle concessioni dei beni demaniali dovessero essere ricompresi nei redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente. Riteneva, invece, che la concessione dei beni demaniali costituisse esercizio di un pubblico potere, del tutto analogo a quello di qualsiasi ente territoriale che amministrava beni demaniali, come tale riconducibile nell’alveo delle funzioni statali e volto al corretto funzionamento delle aree portuali, concretizzandosi in poteri esercitati con una discrezionalità vincolata sottoposta ai controlli del Ministero dei trasporti (cfr. legge n.84/1994). Pertanto, secondo il giudice di appello, non erano tassabili i canoni relativi alle concessioni di beni demaniali. 3.Secondo l’Agenzia ricorrente, invece, l'assenza di commercialit à delle funzioni pubbliche esercitate da un ente pubblico (quale, appunto, l'Autorità p ortuale) consente a quest'ultimo di non assoggettare ad Irpeg/Ires i redditi prodotti in conseguenza della attivit à istituzionale (non considerati redditi di impresa), ma non consente anche di sottrarre dal reddito complessivo individuato dall'art. 143 T.u.i.r. le altre categorie reddituali e specificamente i redditi fondiari, non potendo trovare applicazione la presunzione di cui all'art.72 T.u.i.r. , di assorbimento nel reddito di impresa del reddito fondiario degli immobili strumentali all’attività di impresa, proprio in difetto della natura commerciale dell’attivitàsvolta. 4.Avverso il ricorso dell’Agenzia delle entrate, l’Autorità portuale di Trieste resiste con controricorso. In prossimità dell’udienza il P.G. [OSCURATO:PERSONA] faceva pervenire conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, richiamando r.g. n.24608/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] alcuni precedenti di legittimità, in base ai qualiconclude che la ripresa a tassazione sia incompatibile con la natura autoritativa e, quindi, eminentemente pubblicistica del provvedimento concessorio. Parte controricorrente ha presentatomemorie. In data 16 febbraio 2024, l’Agenzia delle entrate ha depositato istanza di rinvio, con richiesta di fissazione della nuova udienza in data successiva all’1 marzo 2024, rilevando che nel present e giudizi o apparivapreliminare chiarire la portata della disposizione transitoria introdotta dal trascritto articolo 4-bis del decreto - legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, e la sua compatibilità con la decisione della Commissione del 4 dicembre 2020, allo stato confermata dal Tribunale dell’Unione con la sentenza del 20 dicembre 2023 . [OSCURATO:PERSONA] 1.1.Con l’unico motivo, la ricorrente denunzia la violazione degli artt. 67, comma 1, lett. e, 73, 74 , e 143 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.u.i.r.), degli artt. 6 e 18 legge 28 gennaio 1994, n.84, nonché dell’art.5 d.P.R. 29 settembre 1973, n.601, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., nella parte in cui la C.t.r., nella sentenza impugnata, ha ritenuto che l'Autorit à p ortuale, in quanto gestore del demanio collettivo, non sia assoggettabile ad a Ires, nonch́ nella parte in cui ha dedotto che i canoni demaniali siano strumento di finanziamento dell'attività di gestione, con conseguente esclusione dall'imponibilitàsia a titolo di reddito di impresa, sia a titolo di reddito fondiario. 2.1.Preliminarmente deve rilevarsi l’infondatezza dell’eccezione di inesistenza della notifica del ricorso in cassazione a mezzo di posta elettronica certificata, avvenuta in data 18 ottobre 2016, in quanto, come anche di recente affermato da questa Corte, i n tema digiudizio di cassazione avverso le sentenze tributarie , la notificazione r.g. n.24608/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] a mezzo pec delricorso è valida anche se eseguita prima dell'entrata in vigore del processotributario telematico, trovando applicazione, ai sensi dell'art. 62 del d.lgs. n. 546 del 1992, le norme del codice di procedura civile, in quanto compatibili, e l'art. 3-bis della l. n. 53 del 1994 (inserito dall'art. 16-quater del d.l. n. 179 del 2012), che consente agli avvocati, senza necessità di preventiva autorizzazione del consiglio dell'ordine di appartenenza, dinotificare atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale mediante posta elettronica certificata (Cass. n.3707/2023). Nel merito, il motivo è infondato e va rigettato. 2.2.[OSCURATO:PERSONA] portual i. a) La natura giuridica nell’evoluzione legislativa. Sotto il profilo della natura giuridica delle Autorità portuali, occorre premettere che le stesse sono state istituite dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale) e succedevanoai [OSCURATO:PERSONA] del Porto. Prima della legge n. 84 del 1994, le competenze in ordine alla gestione e laregolamentazione dei porti erano affidate alle autorità marittime, nel rispetto delle previsioni del regiodecreto 30 marzo 1942, n. 327 (Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione). Tale modello, tuttavia, contemplava numerose deroghe, introdotte da leggi speciali che, nel corso degli anni, avevano istituito appositi enti portuali (art. 19 cod. nav.), destinati al governo dei principali scali nazionali e chiamati sia a svolgere funzioni eterogenee, sia pubbliche, di regolazione e cura degli interessi pubblici coinvoltinell’attività di navigazione e riparo delle navi, sia di tipo economico e imprenditoriale. La legge n. 84 del 1994 ha previsto l’istituzione delle Autorità portuali come persone giuridiche di diritto pubblico, dotate di autonomia amministrativa, di autonomia di bilancio e finanziaria, r.g. n.24608/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] che subentravano ai precedenti enti portuali«nella titolarità dei beni e nella totalità dei rapporti attivi e passivi» (art. 20, comma 6). La continuità tra le Autorità portuali e i preesistenti enti portuali è stata poi confermata dal successivo decreto-legge 21 ottobre1996, n. 535 (Disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonchéinterventi per assicurare taluni collegamenti aerei), convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre1996, n. 647. Nel sostituire il testo del richiamato art. 20, il citato decreto-legge ha ribadito che le stesse Autorità subentrano alle organizzazioni portuali «nella proprietà e nel possesso dei beni in precedenza non trasferiti e in tutti i rapporti in corso». L’art. 6 della legge n. 84 del 1994 prevedeva: 2. L'autorita' portuale ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed e' dotata di autonomia amministrativa salvo quanto disposto dall'articolo 12, nonche' di autonomia di bilancio e finanziaria nei limiti previsti dalla presente legge . Le successive riforme legislative (“miniriforma” del 2006, principalmente il d.l.4 luglio 2006, n. 223, conv. con modificazioni dalla l. 4 agosto 2006, n.248, che ha introdotto le Autorità di [OSCURATO:PERSONA] -A.d.S.P.- ed il d.lgs. n. 169 del 4 agosto 2016 ) hanno delineato più chiaramente la natura di enti di diritto pubblico non commerciali, con autonomia amministrativa, finanziaria e contabile e con poteri di controllo e regolazione delle attività portuali, sottoposte al potere di vigilanza e di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il qualeapprova, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il regolamento che disciplina la gestione contabile e finanziaria di ciascuna A.d.S.P. In particolare, l’art. 1, comma 993, della legge n. 296 del 2006ha escluso i canoni di concessione demaniale marittima dall’applicabilità del regime tributario dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), «in ragione r.g. n.24608/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] della natura giuridica di enti pubblici non economici delle autorità medesime». Per completezza d’esame, deve rilevarsi che l’art. 6, comma 5, della legge n. 84 del 1994, come modificato dall’art. 7 del d.lgs. n. 169 del 2016, stabilisce ora che «[l]’Autorità di sistema portuale è ente pubblico non economico di rilevanza nazionale a ordinamento speciale ed è dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria». Il successivo art. 12 sottopone le A.d.S.P. al potere di vigilanza e di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il quale, in base al disposto dell’art. 6, comma 8, approva, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il regolamento che disciplina la gestione contabile e finanziaria di ciascuna A.d.S.P. All’attualità, dunque, le autorità di sistema portuale (AdSP) sono configurate come enti pubblici non economici, deputate in tale assetto giuridico e per funzione (dopo la l.28 gennaio 1994, n. 84 e il d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169) ad amministrare e regolare i porti italiani quali enti strumentali dello Stato apparato, dunque una porzione del demanio, secondo gli artt.822-823 c.c. b) I compiti. [OSCURATO:PERSONA] portuali (ora A.d.S.P.), ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge n.84/1994 , ha nno i seguenti compiti: a) l'indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali e delle altre attività commerciali e industriali esercitate nei porti, con poteri di regolamentazione e di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza ed alle condizioni di igiene del lavoro; b) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni dell'ambito portuale, compresa quella per il mantenimento dei fondali; c) l'affidamento ed il controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non r.g. n.24608/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali, individuati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione. L'esercizio delle attività indicate alle lettere b) e c) deve essere affidato in concessione a terzi, mediante gara pubblica, dall'Autorità portuale, la quale non può, né direttamente né attraverso la costituzione o la partecipazione in società, esercitare la gestione delle operazioni portuali e di ogni altra attività strettamente connessa (art.6, comma 5, legge citata). Le A utorità portuali p ossono , tuttavia , c ostituire ovvero partecipare a societa' esercenti attivita' accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alle autorita' medesime, anche ai fini della promozione e dello sviluppo dell'intermodalita', della logistica e delle reti trasportistiche (comma sostituito dall'articolo 8-bis, lettera d), del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dallaLegge 27 febbraio 1998, n. 30). Ai sensi dell’articolo 16, comma 2, della stessa legge, le A.d.S.P. disciplinano e vigilano sull’espletamento delle operazioni portuali da parte di terzi, ossia delle imprese, nonch́ sull’applicazione delle tariffe rese pubbliche da ciascuna impresa e, s u questi aspetti, riferiscono periodicamente al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.Ai sensi dell’articolo 16, commi 3 e 4, della legge n. 84/94, le Autorità portuali sono incaricate del rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle operazioni portuali all’interno dei porti che esse gestiscono. Tali autorizzazioni sono rilasciate alle imprese che soddisfano le condizioni stabilite con decreto dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Le imprese autorizzate a svolgere operazioni portuali sono iscritte in registri tenuti dalle Autorità portualie sono soggette al pagamento di un canone annuo e alla prestazione di una cauzione. Inoltre, ai sensi dell’articolo 36 del codice della navigazione, le Autorità portuali possono rilasciare alle imprese concessioni per r.g. n.24608/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] l’occupazione e l’uso dei beni demaniali per un determinato periodo di tempo. Tali concessioni riguardano le aree demaniali e le banchine comprese nell’ambito portuale (ad esempio, la concessione a imprese terze di terreni e di infrastrutture portuali).L’articolo 37 del suddetto codice prevede che, in caso di più domande di concessione, venga preferito il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che risponda a un piùrilevante interesse pubblico. c) Le risorse finanziarie. [OSCURATO:PERSONA] portualidispongono di diverse risorse finanziarie, tra cui: – le tasse di ancoraggio e le tasse sulle merci sbarcate e imbarcate pagate da navi come contropartita per la concessione di accesso ai porti; – i proventi riscossi come contropartita per la concessione di autorizzazioni per le operazioni portuali; – i canoni riscossi come contropartita per l’aggiudicazione di concessioni di aree demaniali e di banchine. A copertura dei costi sostenuti per le opere da esse stesse realizzate, le Autorità portuali, conformemente all’articolo 5, comma 8, della legge n. 84/94, possono aumentare i canoni di concessione o i canoni portuali, imponendo soprattasse a carico delle merci imbarcate o sbarcate.Peraltro, l’articolo 13, comma 1, lettere d) ed e), della legge n. 84/94 prevede che le Autorità portuali ricevano contributi dalle regioni, dagli enti locali e da altri enti e organismi pubblici nonché entrate diverse. 2.3.La disciplina fiscale nazionale. L’art.72 T.u.i.r. prevede che presupposto dell'imposta sul reddito delle società è il possesso dei redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell'articolo 6 , cioè oltre ai redditi di impresa e di lavoro, i redditi fondiari, di capitale ed i redditi diversi. L'art. art. 73, primo comma, T.u.i.r. assoggetta all'imposta sul reddito delle persone giuridiche,tra gli altri, gli enti pubblici e privati r.g. n.24608/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] diversi dalle società residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali(lettera b)e gli enti pubblici e privati diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale(lettera c).Il quarto comma della norma prevede che l 'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto . Qualora manchi un atto costitutivo o uno statuto in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata e registrata, l'oggetto principale dell'ente è determinato in base all'attività effettivamente esercitata (comma 4- bis, ora comma 5, dell’art.73 citato). In deroga alla norma generale, l'art. 74 T . u . i . r ., vigente ratione temporis, dispone espressamente che 1. Gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunità montane, le province e le regioni non sono soggetti all'imposta. 2. Non costituiscono esercizio dell'attività commerciale: a) l'esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici ( ... ) . L’esenzione soggettiva prevista dall’art.74 T.u.i.r., applicabile ratione temporis, ricalca quella prevista dal precedente art.88 T.u.i.r., nel quale era confluita l’esenzione dall’imposta sulle società di cui all’art. 19del d.P.R. n. 598/1973 , che sostanzialmente prendeva il posto di quella di cui all’art. 3 dellalegge n.604/1954, abrogata dagli articoli 82 del d.P.R. n. 597/1973 e 26 del d.P.R. n. 598/1973 (conf. artt. 8 - 145 -151 d.P.R. n. 645/1958, TU delle leggi sulle imposte dirette) . r.g. n.24608/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] A sua volta, l’art. 143 T.u.i.r., ai primi due commi, recita: 1. Il reddito complessivo degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 73 è formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. (…) 2. Il reddito complessivo è determinato secondo le disposizioni dell'articolo 8 . A mente dell’art.8 del T.u.i.r., il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo. Sulla categoria del reddito, l’art. 67, primo comma, lett.e, T.u.i.r. a sua volta prevede: 1. Sono redditi diversi (…): … e) i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli . Rileva, inoltre, la legge27 dicembre 2006 , n. 296 , "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", che all'art. 1,comma 993 prevede: Gli atti di concessione demaniale rilasciati dalle autorità portuali, in ragione della natura giuridica di enti pubblici non economici delle autorità medesime, restano assoggettati alla sola imposta proporzionale di registro ed i relativi canoni non costituiscono corrispettivi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Gli atti impositivi o sanzionatori fondati sull'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ai canoni demaniali marittimi introitati dalle autorità portuali perdono efficacia ed i relativi procedimenti tributari si estinguono . Infine, l’art. 5 d.P.R. 29 settembre 1973, n.601, dispone: I redditi dei terreni e dei fabbricati appartenenti allo Stato, alle Regioni, alle Province, ai Comuni e ai relativi consorzi, destinati ad usi o servizi di pubblico interesse, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche o dalla imposta locale sui redditi . 2.4.Le censure dell’amministrazione finanziaria. r.g. n.24608/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] primo luogo , la ricorrente sostiene che la gestione dei beni demaniali da parte dell’Autorità portuale vada intesa come svolgimento di un’attività che non viene svolta in veste di pubblica autorità, ń implica l’esercizio di poteri pubblicistici, rilevando come il rapporto di concessione di beni immobili del demanio marittimo, dal quale traggono origine i canoni oggetto della ripresa fiscale , rientri nella nozione di locazione di beni immobili, pertanto riconducibili a locazione di terreni, rispetto alla quale l'art. 143 T.u.i.r. non prevede alcuna forma di esenzione (cfr. Cass. nn.8824 e 8827/2012, Cass. S.U. n. 4925/2013, quest’ultima, secondo la ricorrente, male interpretata dalla C.t.r.). Secondo l’ufficio, quando la norma dell’art. 74 T.u.i.r.parla di enti gestori del demanio collettivo, per escluderli dall'imposta, fa riferimento a soggetti che curano in via diretta ed immediata il demanio, non già ad ipotesi come quella di specie ove si tratta di assentire a terzi l'utilizzo di tali beni sulla base di procedure ad evidenza pubblica (cfr. artt. 6 e 18 l. 28/1/1994, n. 84). L’amministrazione finanziaria richiama la propria circolare n. 41 del 21.04.2008, la quale, pur riconoscendo alle Autorità portuali la natura di enti non commerciali, afferma che i canoni concessori costituiscano redditi fondiari tassabili. L’Agenzia delle entrate, inoltre, sostiene che l’art.1, comma 993, legge 27 dicembre 2006, n. 296 (ai sensi del quale gli atti di concessione demaniale rilasciati dalle autorità portuali restano assoggettati alla sola imposta proporzionale di registro ed i relativi canoni non costituiscono corrispettivi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto), sia normativa di natura eccezionale e debba essere intesa in senso restrittivo, con la conseguente applicabilità , nei confronti delle Autorità portuali, ai fini delle imposte sui redditi, delle disposizioni recate dal Titolo II, Capo III, art. 143 e ss. del T.u.i.r. r.g. n.24608/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] argomenti a favore dell’imponibilitàdei canoni concessori, secondo la ricorrente, si rinvengononell'art. 5 del d.P.R. n. 601/1973, in quanto il fatto che l'esenzione dall'imposta sui redditi dei terreni e dei fabbricati dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e dei relativi consorzi sia riconosciuta per gli immobili destinati ad usi o servizi di pubblico interesse, fa desumere, a contrario, che, qualora non destinati a tali usi e servizi, ibeni siano suscettibili di generare reddito per l'ente proprietario. Poiché i beni oggetto di concessione demaniale non sono destinati esclusivamente ad usi o servizi di pubblico interesse, risultando dati in concessione per lo svolgimento di attività industriali e/o commerciali connesse all'attività mercantile, secondo la ricorrente deve desumersene la loro assoggettabilità a tassazione. L’ufficio, dunque, sostiene, contrariamente a quanto ritenuto dalla C.t.r., la legittimità dell’avviso di accertamento, non essendovi un’esenzione soggettiva in favore delle Autorità portuali che possa escludere l’imponibilità dei canoni concessori ai sensi del l'art. 143 T.u.i.r.a titolo di redditi diversi ex art. 67, comma 1 , lett. e),T .u.i.r. 2.5. L’interpretazione normativa del Consiglio di Stato ed i precedenti di legittimità. a)Il Consiglio di Stato, con il parere emesso nell’a dunanza della Sezione terza del 9 luglio 2002, ha affermato che le attività demandate alle Autorità portualihanno un carattere eminentemente pubblicistico e che le finalità e gli scopi istituzionali delle Autorità portuali sono esattamente indicati dalla norma di legge che ne ha disposto la istituzione, per cui è a tali previsioni che occorre fare esclusivo riferimento, senza che possa darsi adito ad ulteriori indagini di fatto riguardo alle funzioni concretamente ed effettivamente espletate, nei singoli casi, dalle Autorità in discorso . Pertanto, conclude nel senso che tenutoconto delle funzioni e dei compiti attualmente demandati alle Autorità portuali dall’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, r.g. n.24608/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] deve ritenersi che, ai fini del regime tributario da applicare alle Autorità medesime, valgano le disposizioni dell’articolo 88, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel quale si stabilisce in modo espresso che non costituisce esercizio di attività commerciali l’esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici . Più di recente, la Sezione settima del Consiglio di Stato, con le sentenze nn.204 e 215/2024, con specifico riferimento al canone concessorio, ha affermato che il canone assolve ad una funzione sia corrispettiva del vantaggio scaturente dal diritto di uso esclusivo del bene demaniale, sia compensativa del nocumento patito dall'interesse pubblico soddisfatto dal non pì consentito o limitato originario diritto di uso collettivo del bene medesimo. (…) Il canone concessorio è una «prestazione imposta» ai sensi dell'art. 23 Cost. che non ha tuttavia natura tributaria ń pu ̀ essere considerato come un mero canone locatizio poich́ alla sua struttura e quantificazione concorre la specifica destinazione all'interesse pubblico impressa al bene demaniale. Tale destinazione impone che la determinazione del canone sia la pì idonea al perseguimento dei fini di interesse pubblico che si ritengono meritevoli di soddisfazione . b) A nche dopo l’entrata in vigore della legge n. 84 del 1994 , le funzioni attribuite alle Autorità portuali erano eterogenee, riconducibili alla loro duplice natura: l’una, legata alla titolarità di poteri pubblicistici di regolazione e di controllo, a garanzia del rispetto delle regole di mercato tra le imprese operanti nel porto; l’altra, connessa all’esercizio diretto di attività economiche e alla prestazione di servizi(cfr. C. Cost. n.133/2023).La compresenza di funzioni eterogenee nei compiti delle Autorità portuali si rifletteva sull’inquadramento giuridico degli enti nella giurisprudenza successiva alla legge n. 84 del 1994, in cui si rinvengono non univoche affermazioni circa la loro natura di “enti r.g. n.24608/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] pubblici”, ovvero di “enti pubblici economici”. Solo dopotale intervento legislativo la giurisprudenza, sia amministrativa, sia ordinaria, si è attestata sul riconoscimento della natura di enti pubblici non economici delle Autorità portuali, ricondotteall’ambito soggettivo delle pubbliche amministrazioni indicate dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001. In tema di imponibilità dei canoni concessori , Cass. S.U. n. 4925/2013 ha affermato che i canoni percepiti dalleAutorità portuali per la concessione di aree demaniali marittime non sono soggetti ad Irpeg, in quanto le attività degli enti pubblici non economici, pur avendo natura commerciale, non sono assoggettabili ad imposizione quando tali enti agiscono nella loro veste di pubblicaautorità, mentre sono assoggettate a tributo quando agiscono come soggetti di diritto privato . Nella citata pronunzia, le Sezioni Unite ritengono che le attività svolte dalle Autorità portuali (quali, ad esempio, la concessione delle banchine portuali, peraltro obbligatoria ex lege) sono riconducibili nell'alveo delle funzioni statali e non possono essere ricomprese nell'ambito di una attività di impresa, dovendo essere funzionali e correlate all'interesse statale al corretto funzionamento delle aree portuali, concretandosi in poteri conferiti esclusivamente a tal fine, con una discrezionalità vincolata, sottoposta a controlli da parte del Ministero dei Trasporti. [OSCURATO:PERSONA]. n. 11258/2015,la l . 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 993 (c.d. Legge finanziaria per il 2007),prevedendo la non assoggettabilità all’Iva degli atti di concessione demaniali rilasciati dalle autoritàportuali, in ragione della natura giuridica di enti pubblici non economici delle autorità medesime, ha posto termine, in modo definitivo, ad un’annosa questione interpretativa, confermando la tesi secondo cui la natura istituzionale, e quindi pubblica, dell’autorit à r.g. n.24608/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] portuale appare prevalente, ai fini della esclusione della tassabilitàdei canoni concessori, sia ai fini Ires che Iva, sulla base di un’identica ratio, con riguardo alla natura non imprenditoriale dell’attività svolta dall’ente, quale si desume dai numerosi controlli pubblici cui è sottoposta e dal conferimento all’Autorità portuale di poteri di verifica e di revoca dell’atto concessorio. Cass. n. 11261/2015 ha affermato che l’attività delle Autorità portuali di concessione delle banchine rientra nell’alveo delle funzioni statali ed è funzionale al corretto funzionamento delle aree portuali. Con successive pronunce (Cass. nn. 6716 e 6717/2020), in casi del tutto analoghi a quello di specie, la Corte ha ritenuto infondato l’assunto dell’amministrazione finanziaria sullarilevanza, come redditi di natura fondiaria, dei canoni derivanti dalla concessione a terzi dei beni demaniali dell’area portuale ai fini dell’imposizione sul reddito, richiamando l’univoco indirizzo giurisprudenziale di legittimitàsecondo cui i canoni percepiti dalle Autorit à portuali per la concessione di aree demaniali marittime non sono soggetti ad Iva, ń ad I res , trattandosi di importi corrisposti per lo svolgimento di attivitàproprie delle finalità istituzionali di tali enti pubblici non economici. L’ordinanza n.27035/2021 ha ulteriormente precisato che le Autorità portuali, quali soggetti regolatori e non produttori di servizi portuali, vanno qualificate sul piano sia funzionale, sia finanziario, qualiEnti pubblici non economici. Tale soluzione sarebbe frutto della scelta del legislatore –effettuata con la legge 28 gennaio 1984, n. 94, di riordino della legislazione in materia portuale – di adottare per le Autorità portuali il modello della cosiddetta landlord port model, caratterizzato dallaseparazione tra le funzioni di programmazione e controllo sia del territorio, sia delle infrastrutture portuali, affidate alle Autorità portuali, rispetto alle funzioni di gestione del traffico e dei terminali (banchine), affidate a privati, ferma restando la proprietà r.g. n.24608/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] pubblica dei suoli e delle infrastrutture. La Corte ha, dunque, ribadito che i canoni percepiti dalle Autorità portuali per la concessione d elle aree demaniali marittime non sono soggetti ń ad I va , n ́ ad I res , trattandosi di importi corrisposti per lo svolgimento di attivitàproprie delle finalità istituzionali di tali enti pubblici non economici, salvo che l'Amministrazione finanziaria dimostri in concreto che le riprese concernano attivitàdi impresa, esercitata dall'ente pubblico al di fuori degli scopi istituzionali (Cass.n. 14020/2011 ) . 2.6.Il quadro normativo euro - unitario . a) Le decisioni della Commissione europea relative ad altri Stati membri dell’unione. Già nel corso del 2013, la Commissione europea ha inviato a tutti gli Stati membri un questionario volto a raccogliere informazioni sul funzionamento dei porti e sulregime di tassazione ad essi applicato, al fine di chiarire la situazione dei porti riguardo alle norme UE sugli aiuti di Stato. In seguito, la Commissione ha aperto una serie di procedimenti formali nei confronti di alcuni Stati membri (in particolare [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Belgio), ritenendo che le esenzioni fiscali a favore dei porti nazionali potessero configurare un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, comma 1, del Trattato sul Funzionamento dell’Ue (TFUE), ai sensi del quale costituiscono aiuti di Stato vietati. Vale ricordare che, in base a tale disposizione, una misura costituisce un aiuto di Stato quandofavorisce un'impresa ai sensi del diritto UE, è concessa con risorse statali, costituisce un vantaggio selettivo e d incide sugli scambi tra Stati membri, falsando o minacciando di falsare la concorrenza. I procedimenti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Belgio si sono conclusi con l’adozione di decisioni negative (decisione della Commissione del 21.1.2016, SA 25338; decisione della Commissione r.g. n.24608/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], SA 38398;decisione della Commissione del 27.7.2017, SA 38393). [OSCURATO:PERSONA] ha in particolare concluso che i profitti generati dai porti sono tassabili alla pari degli altri operatori economici, in quanto svolgono attività economiche, non essendo rilevante la loro forma giuridica. Tali decisioni hanno imposto l’obbligo agli Stati membri interessati di abrogare le esenzioni fiscali esistenti. [OSCURATO:PERSONA] non ha tuttavia disposto il recupero degli aiuti di Stato versati, poiché tali esenzioni rientravano nella fattispecie di “aiuto esistente”, cioè aiuti di Stato introdotti antecedentemente all’entrata in vigore dei [OSCURATO:PERSONA]. Le conclusioni della Commissione sono state avvalorate dal Tribunale Ue che ha respinto tutti i ricorsi presentati dagli Stati e/o dalle autorità portuali avverso le rispettive decisioni(conf. Trib.UE 20 settembre 2019, Port autonome du Centre et de l’Ouest e a./Commissione, T-673/17;20 settembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] de Bruxelles e Région de Bruxelles-Capitale/Commissione,T- 674/17; 20 settembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] eMaatschappij van de [OSCURATO:PERSONA]/Commissione,T-696/17). Invero, i giudici europei hanno affermato che il fatto che le autorità portuali esercitino alcune attività di competenza dello Stato o non di natura economica non è sufficiente a impedire che esse possanoessere considerate, in generale, imprese se e nella misura in cui svolg ono effettivamente una o più attività economiche. b)La decisione della Commissione europea del 4.12.2020 C (2020) 8498 finale la sentenza del 20.12.2023 ( causa T - 166/21, Autorit ̀ di sistema portuale del [OSCURATO:PERSONA] occidentale e.a. / Commissione -IT). Riguardo all’Italia, con lettera del gennaio 2019, la Commissione aveva invitato le autorità ad adottare misure idonee a garantire che le Autorità portuali fossero assoggettate all’Ires nella misura in cui r.g. n.24608/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] svolgevano attività economiche, nell’ambito della procedura di cooperazione ex art. 108, comma 2, prevista per gli “aiuti esistenti”. In data 15 novembre 2019, la Commissione, rilevandoche l’Italia non avevaadottato le misure richieste, ha aperto un’indagine formale per presunti aiuti di Stato incompatibili sotto forma di esenzione all’Ires a favore delle Autorità portuali, ritenendo che lo sfruttamento commerciale delle infrastrutture portuali fosseun’attività di impresa, ai sensi del diritto Ue. Con la decisione del 4.12.2020, C (2020) 8498 Final , la Commissione europea ha affermato che …il mancato assoggettamento delle attività economiche svolte dalle A.d.S.P. all’imposta sul reddito delle società comporta un vantaggio selettivo , ragion per cui (…) l’esenzione fiscale alle A.d.S. P . costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107 par. 1 del Trattato , con ciò ritenendo che l’applicazione di tale regola prescind a dall’inquadramento giuridico del soggetto all’interno dell’ordinamento nazionale. Secondo la Commissione, le A.d.S.P. svolgono sia attivit à economiche, sia attivit à non economiche, pertanto la loro classificazione come enti pubblici non economici ai sensi del diritto italiano non è sufficiente a sottrarle alla qualificazione di imprese , secondo il diritto comunitario, e al relativo pagamento di imposta, indipendentemente dal perseguimento o meno di un fine di lucro. Più precisamente, la Commissione ha ritenuto che tre attività delle A.d.S.P. fossero di natura economica: – la concessione di accesso ai porti dietro remunerazione (vale a dire, le tasse di ancoraggio e le tasse sulle merci sbarcate e imbarcate); – il rilascio di autorizzazioni dietro corrispettivo per le operazioni portuali di cui all’articolo 16 della legge n. 84/94; – l’aggiudicazione di concessioni dietro remunerazione per i terreni e le infrastrutture portuali nelle aree demaniali e nelle banchine comprese nell’ambito portuale e nelle circoscrizioni r.g. n.24608/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] territoriali. L a Commissione , dunque, ha concluso che l’esenzione dall’Ires costituisse un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno e che, trattandosi di un regime di aiuti esistente conformemente all’articolo 1, lettera b), del regolamento 2015/1589, se ne dovesse disporre la soppressione, dando termine per l’adozione della suddetta misura di due mesi dalla data di notifica della decisione e precisando che la misura in questione si applicava dall'inizio dell'esercizio fiscale successivo all'adozione della misura e al pì tardi dal 2022. Avverso taledecisione, l’Autorità di sistema portuale del [OSCURATO:PERSONA] occidentale e l’Assoporti hanno proposto ricorso al Tribunale dell’Unione per ottenerne l’annullamento. Con la Sentenza del 20.12.2023 (causa T-166/21, Autorità di sistema portuale del [OSCURATO:PERSONA] occidentale e.a. / Commissione - IT) , i l Tribunale UE ha confermato la decisione, ritenendo entrate di natura commerciale quelle relative ai canoni di concessione e alle tasse portuali, che, pertanto, devono essere soggette all’Ires, mentre la ha annullatanella parte in cui considerava attività economica il rilascio delle autorizzazioni per le operazioni portuali di cui all’articolo 16 della legge n. 84/94. 3.1. Conclusioni. Come si è detto, la decisione della Commissione europea del 4.12.2020, C (2020) 8498 Final, sul punto non scalfita dalla sentenza del Tribunale europeo, ha ritenuto che l’esenzione dei canoni di concessione dall’imposizione Ires , risultante dalla consolidata interpretazione giurisprudenziale della legislazione nazionale, configurasseun aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno e che l’Italia dovesse eliminarlo.Tuttavia la Commissione, nell’esercizio della sua competenza esclusiva in materia di aiuti di Stato, nella stessa decisione, ed ancor prima nella comunicazione del 15 novembre 2019 r.g. n.24608/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] con cui ha aperto la procedura formale di indagine, ha qualificato l’esenzione dall’Ires come aiuto di Stato “ esistente ” , perché istituito precedentemente all’entrata in vigore dei Trattati UE.Di conseguenza, ne ha disposto l’eliminazione, ma non il recupero, dando un termine per l’adozione della suddetta misura e precisando che l a stessa si applicavadall'inizio dell'esercizio fiscale successivo alla sua adozione e al pì tardi nel 2022. A seguito delladecisione della Commissione europea, il legislatore italiano, con il d.l. n. 68/2022, a emendamento dell’art. 6 della l . n.84/1994, haprevisto l’imponibilità I res dei canoni portuali percepiti in relazione alle concessioni demaniali,quali redditi diversi , ridotti del 50per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese . La modifica normativa, per espressa disposizione, ha effetto per i periodi d'impostache hanno inizio a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fa salvii comportamenti adottati anteriormente , prevedendo , comunque, chenon si faccia luogo al rimborso di quanto gia' versato . Come questa Corte ha avuto modo di rilevare (cfr. Cass.n.13458/2020), la distinzione tra "aiuti esistenti" (art. 88, par. 1) e "aiuti nuovi" (art. 88, par. 3), centrale nel sistema di controllo eurounitario sugli aiuti degli Stati membri (tra le altre, CGUE: sentenza 11 dicembre 1973, in C-120/73, Lorenz e sentenza 9 agosto 1994, in C 44/93, Namur-Les assurances du cŕ dit) , opera nel senso che i primi (gli aiuti esistenti) sono sottoposti ad un esame permanente da parte della Commissione, ma nelle more di tale esame possono essere erogati, mentre i secondi (gli aiuti nuovi: ossia quelli di nuova istituzione ovvero quelli che modificano aiuti esistenti) devono essere autorizzati e sono, quindi, soggetti all'obbligo di previa notifica alla Commissione e al c.d. "obbligo di standstill" (o "clausola di sospensione"), cioè al divieto di portare ad esecuzione il progetto di aiuto fino alla decisione di autorizzazione. Ciò in quanto, in materia di r.g. n.24608/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] aiuti di Stato esistenti, l’art.107, par.1, TFUE, che riguarda gli aiuti, a differenza dell’art.108, par.3, TFUE sull’obbligo di notifica dei nuovi aiuti, non produce effetti diretti nell’ordinamento nazionale e l’aiuto pù essere mantenuto dallo Stato finchè non intervenga la decisione della Commissione (CGEU, Sentenze 22 marzo 1977, Steinike, causa C - 78/76; 8 novembre 2001, [OSCURATO:PERSONA], causa C – 143/99). Ladecisione che censura l’aiuto “esistente” non ha effetto retroattivo, per ragioni di certezza del diritto e di tutela dell’affidamento, per cui la Commissione UE non può ordinare (e in effetti non l’ha fatto) il recupero degli aiuti versati o altrimenti concessi fino al momento delledecisione d’incompatibilità comunitaria (art.19.2, Reg. 659/1999; conf.Avv. [OSCURATO:PERSONA]., [OSCURATO:DATA_NASCITA], C-166/86 e C-220/86, [OSCURATO:PERSONA]; Corte di Giustizia 30 giugno 1992 , causa C-47/91, Italia c. Commissione, I - 4145, punto 25 ). In tal senso è anche la comunicazione della Commissione del 15novembre 2019, sopra citata, in cui si legge: quando viene dichiarato incompatibile con il mercato interno, un aiuto esistente deve essere oggetto di opportune misure ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 1, del TFUE, volte a sopprimere o modificare il regime. Per quanto riguarda il principio della certezza del diritto, relativamente all'eliminazione degli aiuti esistenti, il Tribunale ha riconosciuto che "nell'ambito del suo controllo permanente degli aiuti esistenti, la Commissione ha esclusivamente il potere di imporre la soppressione o la modifica di tali aiuti nel termine da essa stabilito"(Cause riunite T-298/97, T-312/97, T-313/97, T-600/97, T- 607/97, T-1/98, T-3/98, T-6/98, T-23/98, [OSCURATO:PERSONA] e altri/Commissione delle Comunit̀ europee , Raccolta 2000, ECLI:EU:C:1998:270, punto 148) . Solo l a modifica degli aiutiesistenti è equiparata agli aiuti nuovi ed è soggetta all’obbligo di notifica e alla clausola di sospensione, salvo che sia di portata limitata, r.g. n.24608/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] (vedi articolo 11 lett. c Reg. 659/1999 e CGUE 8.10.1984 nel caso Heineckene 9.8.1994 nel caso Namur-Les assurance du credit). Nel caso di specie, dalla decisionedella Commissione europea non pù ricavarsi l’obbligo per lo Stato italiano di recuperare gli aiuti già concessi, ń per l’amministrazione finanziaria di recuperare a tassazione i canoni di concessione per i quali non è statocorrisposto il tributo, dovendosi rilevare che tale decisione si è limitata a disporre l’eliminazione per il futuro degli aiuti di Stato “esistenti”, che, secondo la costante giurisprudenza comunitaria sopra citata, possono essere erogati fino alla decisione della Commissione che ne dichiari l’incompatibilità con il mercato interno dell’Unione. Inoltre, non rileva la nuova normativa, emessa dallo Stato italiano al fine di adeguarsi alla decisione della Commissione, perché essa si applica ai periodi di imposta dal 1 gennaio 2022 e fa salve le condotte anteriori; piuttosto deve farsi riferimento alla disciplina previgente, che, secondo l’interpretazione consolidata della giurisprudenza di legittimità e del Consiglio di Stato, prevedeva l’esenzione da imposta, come riconosciuto nella stessa decisione della Commissione europea. Né, sotto altro profilo, dal carteggio con laComm.UE emerge in alcun modo che lo Stato italiano abbia mai sostenuto che operasse forma di tassazione diversa, laddove nel punto 122 della nota15.11.2019 C(2019) 8067 final si legge che Le autorità italiane hannoconfermato che la disciplina fiscale applicabile alle A.d.S.P. prima del 1958 era identica a quella attuale, evidenziando in particolare che le autorità portuali non sono mai state soggette a imposte sul reddito delle società e null’altro. Anche una recente sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. n.28621/2023), nel ritenere irrilevante ai fini di causa, s ia pure sotto diverso profilo, il citato decreto-legge 16 giugno 2022, n.68 (conv. dalla legge 5 agosto 2022, n.108) , ha evidenziato che esso ha r.g. n.24608/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] effetto dai periodi d’imposta dal 1 gennaio 2022, fa salve le condotte anteriori e prevede il diniego di rimborso deiversamenti pregressi. Per tali considerazioni non è apparso necessario accogliere la richiesta di rinvio dell’amministrazione finanziaria, in attesa della definitività della pronuncia del Tribunale europeo, poiché lo ius superveniensnon risulta applicabile all’annualità di cui si controverte. Pertanto il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente. Rilevato che risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applic
Sentenza Cassazione n. 06992/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris